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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 08/10/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 7 ottobre 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 755 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2023,
vertente
TRA
nata a [...] il [...] c.f. residente in Parte_1 C.F._1
SO (GR) Località Il Poggio di Zancona, difesa dall'Avv. Niccolò Grossi, del foro di
Firenze, con studio in Firenze, Piazza Beccaria 7, (pec:
, e presso il di lui studio, ai fini del presente Email_1
procedimento, domiciliata, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dal dr. Gabriele Marini, dalla dr.ssa Costanza Caroti e dal dr.
Lorenzo Felicioni, funzionari delegati.
CONVENUTO
OGGETTO: sanzione disciplinare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Grosseto, per i motivi tutti di cui in narrativa,
annullare la sanzione disciplinare pecuniaria nella misura di € 500,00 emessa dall'
[...]
nei confronti della Dott.ssa con decreto del 04.09.23. Controparte_3 Parte_1
Con tutti i provvedimenti necessari e conseguenti, vittoria di spese e onorari di causa”.
Convenuto: “Per le ragioni sopra esposte voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere integralmente
il ricorso cautelare, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e
infondate,
con vittoria in ordine alle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20 dicembre 2023 ha impugnato la sanzione Parte_1
disciplinare conservativa della sanzione pecuniaria di euro 500, irrogatale in data 4
settembre 2023 dall'Ufficio procedimenti disciplinari per i dirigenti scolastici dell'USR
Toscana sulla scorta delle irregolarità nella gestione della procedura degli esami di ammissione al liceo musicale e al liceo coreutico per l'a.s. 2023/2024 rilevate in sede ispettiva. Nello specifico con la nota prot. n. 6193 del 12 maggio 2023 in atti si contestava alla ricorrente:
A) con riguardo al regolamento di cui all'art. 8, comma 2, D.M. n. 382/2018: ➢ omessa pubblicazione del regolamento disciplinante gli esami di ammissione al liceo coreutico;
➢ omessa individuazione, nell'ambito del regolamento disciplinante gli esami di ammissione al liceo musicale, di criteri di valutazione specifici, prove differenziate e misure dispensative o compensative per i candidati diversamente abili e/o DSA;
B) Con riguardo alle procedure di iscrizione: ➢ tardivo svolgimento degli esami di ammissione al liceo musicale e al liceo coreutico per l'a.s. 2023/2024, in violazione dell'art.
6.2.1 circolare ministeriale n. 33071/2022; ➢ irregolarità nell'attività di valutazione dei n. 2 candidati diversamente abili al liceo musicale con attribuzione di un punteggio per prove non sostenute e di n. 2 candidati al liceo coreutico con riconoscimento dell'idoneità delle candidate in assenza del relativo esame di ammissione.
Contr
2. Si è costituito il evidenziando come le condotte contestate trovassero fondamento negli esiti della relazione ispettiva avente a oggetto la “verifica delle procedure di iscrizioni e formazione delle classi prime Liceo Musicale e Coreutico IIS Polo Bianciardi”(
doc. 2), cui rimandava, così ribadendo la correttezza del proprio operato nei confronti della docente sanzionata;
chiedeva quindi il rigetto del ricorso stante la legittimità e proporzionalità della misura conservativa oggetto d'impugnazione.
3. Acquisita la documentazione allegata agli atti introduttivi e quella di cui all'ordinanza istruttoria del 24 luglio 2024, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. La dirigente è responsabile del rispetto delle regole e, nello specifico, delle procedure di iscrizione e di svolgimento degli esami d'ammissione all'interno del proprio istituto scolastico, pur non avendo partecipato alle relative sessioni d'esame, come nel caso di cui si discute. Al dirigente scolastico spettano infatti compiti di direzione, coordinamento e valorizzazione, con le annesse responsabilità, anche in ordine ai risultati raggiunti.
La contestazione disciplinare mossa alla ha natura cumulativa avendo a oggetto più Pt_1
fatti. Riguardo alla natura cumulativa della contestazione, può dirsi principio acquisito quello per cui ben possa il datore di lavoro contestare al lavoratore più fatti in un'unica contestazione ovvero muovere più contestazioni e successivamente riunirle nell'applicazione di un'unica sanzione (cfr. in tal senso, ad es., Cass. 27 maggio 2011 n.
11776). Del pari può dirsi pacifico che, qualora la sanzione sia stata adottata non già in relazione a un fatto singolo ma a una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione, nel rispetto, ovviamente, del principio di proporzionalità (cfr., soprattutto in tema di licenziamento, Cass. sentenze n. 454 del 2003, n. 24574 del 2013 e n. 12195 del 2014, ribadito più di recente con sentenza della stessa Corte regolatrice 28 luglio 2017 n. 18836).
5. L'art. 8 del D.M. 11 maggio 2018 n. 382, in tema di ammissione ai licei musicali,
prevede che:
1. All'esame di ammissione al primo anno della sezione musicale dei licei musicali e
coreutici lo studente deve dimostrare una buona attitudine musicale generale, una preparazione
teorica adeguata al livello tecnico richiesto, una morfologia idonea allo studio dello strumento
scelto come principale e il possesso, nel medesimo strumento, di competenze esecutive definite dai
repertori di riferimento di cui alla Tabella C allegata al presente decreto.
2. Ogni liceo musicale e
coreutico rende pubbliche entro il 15 ottobre di ogni anno scolastico le informazioni riguardanti i
criteri che regolano l'accesso alla sezione musicale e le modalità di svolgimento dell'esame di
ammissione, specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia le specifiche competenze
pregresse necessariamente richieste per «Esecuzione e interpretazione - Primo strumento», in
coerenza con quanto previsto dalla Tabella C e con indicazione di eventuali ulteriori obblighi
esecutivi… (enfasi grafica dello scrivente)
Il regolamento non risulta essere stato pubblicato né sul sito della scuola né in altra maniera accessibile a tutti gli interessati.
Parte ricorrente ha inteso superare la contestazione chiedendo l'escussione a testi dei docenti che avrebbero svolto funzioni di orientamento per le famiglie, anche in favore di genitori di ragazzi con disabilità. Parte resistente non ha contestato i relativi capitoli di prova.
Ritiene il Tribunale che lo svolgimento di attività di orientamento a richiesta non possa costituire surrogato del generale dovere di informazione attraverso la pubblicazione entro il 15 ottobre di ogni anno scolastico delle informazioni riguardanti i criteri che regolano l'accesso alla sezione musicale e le modalità di svolgimento dell'esame di ammissione espressamente richiesta dall'art. 8 del D.M. cit.
Il dovere di informazione, per quanto non espressamente previsto in tale ultima norma,
comprende necessariamente anche quello relativo alle previsioni che riguardano i disabili in quanto espressione della normativa generale posta a tutela di tali figure. I
candidati disabili hanno infatti diritto a misure di supporto e adattamento che trovano la loro ratio, tra l'altro, nella l. 104/92 (Legge‐quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, come modificata dalla L. 17/99), nella Legge 3 marzo
2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità),
nella Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) e specifica attuazione nelle disposizioni ministeriali attuative tra le quali, nello specifico campo di cui qui si tratta, si rammenta la nota ministeriale 11 maggio 2011 Prot. n. 2623 concernente le modalità di svolgimento degli esami di strumento, di composizione e di materie complementari degli allievi con diagnosi di dislessia, provvedimento in ambito AFAM che prevede lo svolgimento degli esami di strumento e di materie compositive e teoriche scritte in due sessioni separate e l'utilizzo dei supporti necessari durante gli esami di Analisi, Teoria e Composizione, o ancora il D.M. 12 luglio 2011 n. 5669 e allegate linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.
La scuola è dunque tenuta a riconoscere tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova,
strumenti compensativi e un percorso d'esame personalizzato (ad esempio tramite l'esonero da talune prove oppure lo svolgimento di una prova non selettiva volta ad accertare l'interesse e il potenziale musicale del candidato) allo scopo di garantire pari opportunità e il raggiungimento di obiettivi formativi. Se è onere dell'interessato comunicare tempestivamente le esigenze del disabile alla scuola, è dovere dell'istituzione scolastica prevedere e rendere pubblici i criteri generali e le previsioni specifiche per l'ammissione anche dei soggetti diversamente abili. A nulla vale la circostanza, dedotta da parte ricorrente, secondo cui la commissione d'esame ha adottato accorgimenti specifici per i soggetti con disabilità in sede di ammissione, difettando l'informativa e la previsione generale a monte nel rispetto dei criteri di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa.
6. Quanto alla seconda parte della contestazione è documentale che lo svolgimento degli esami di ammissione al liceo musicale e al liceo coreutico per l'a.s. 2023/2024 sia stato svolto tardivamente, in violazione dell'art.
6.2 della circolare ministeriale n. 33071/2022.
Ai sensi, infatti, di tale disposizione le scuole dovevano organizzare una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche entro il 30 gennaio 2023 e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale data. Nel caso del Polo Bianciardi gli esami di ammissione sono stati svolti in data 1° marzo per il liceo musicale e in data 23 marzo – con ulteriore sessione il 21 aprile - per il liceo coreutico.
Non vale anche in tal caso a escludere la rilevanza della violazione la circostanza –
peraltro discutibile - secondo cui la dirigente avrebbe diversamente ovviato alla ratio
della previsione, che è quella di consentire ai genitori degli studenti non ammessi di iscriverli presso un diverso istituto scolastico: la norma ha invero anche la funzione di assicurare il buon andamento e l'efficienza dell'attività amministrativa propedeutica all'avvio dell'anno scolastico attraverso la preventiva e tempestiva conoscenza del numero di soggetti ammessi e di posti disponibili.
6.1. Per ciò che concerne invece le presunte irregolarità nell'attività di valutazione dei n. 2
candidati diversamente abili al liceo musicale con attribuzione di un punteggio per prove non sostenute e di n. 2 candidati al liceo coreutico con riconoscimento dell'idoneità delle candidate in assenza del relativo esame di ammissione, il rimando alla relazione (doc. 2)
consente di individuare tali figure nelle persone dei candidati diversamente abili e alle candidate e Controparte_5 Persona_1 Persona_2 Persona_3
Si legge infatti nella relazione ispettiva:
“(…) L'esame di ammissione al Liceo Musicale risulta verbalizzato il giorno 1° marzo 2023. Nello
stesso si riporta che l'allievo non ha potuto effettuare le prove (L104/92), ma dal colloquio CP_5
con la commissione ha mostrato interesse per l'indirizzo di studio (allegato 3). Nel precedente
verbale del 14 febbraio 2023, lo studente altro allievo disabile, ha effettuato solo la prova Per_1
con lo strumento. (allegato 4); 3) Dalle schede di valutazione relative al test di ammissione al Liceo
Musicale a.s. 2023/24 si nota che quella dello studente diversamente abile riporta la CP_5 valutazione di 60/100 (il minimo punteggio previsto per l'idoneità), valutazione che non
scaturisce dalla somma dei descrittori, lasciati tutti in bianco (allegato 5). La scheda dell'altro
diversamente abile, riporta anch'essa la valutazione complessiva di 60/100 ed è compilata Per_1
in ogni descrittore quantunque la commissione avesse verbalizzato che il candidato aveva
sostenuto solo la prova di esecuzione (vedi ultimo descrittore - allegato 6);
(…)
L'esame di ammissione al Liceo Coreutico risulta verbalizzato il giorno 23 marzo 2023. Nello
stesso si precisa che i due studenti disabili ( e non hanno potuto sostenere la prova Per_2 Per_3
per documentati motivi;
tuttavia, la commissione decide di considerarli comunque idonei vista la
forte motivazione. (allegato 14). Un ulteriore verbale, che si aggiunge a quelli del 23 marzo,
attesta che la studentessa iscritta ad un altro indirizzo, ha sostenuto il test di Parte_2
ammissione in data 21 aprile 2023; 3) Dalle schede di valutazione relative al test di ammissione al
Liceo Coreutico as 2023/24 mancano quelle relative alle due studentesse diversamente abili
( e , che non si sono presentate alla prova;
Per_2 Per_3
(…)
- Allo studente del Liceo Musicale viene attribuito il punteggio arbitrario di 60/100, che CP_5
lo colloca agli ultimi posti della graduatoria degli idonei. In realtà l'alunno, come risulta a verbale,
non ha potuto sostenere le prove, ma soltanto il colloquio, il cui punteggio massimo è 10/100.
Pertanto, non si comprende come il punteggio finale sia arrivato a 60/100, che è la valutazione
minima per risultare idonei;
- Allo studente del Liceo Musicale viene attribuito il punteggio Per_1
minimo di idoneità (60/100), nonostante la commissione dichiari che ha sostenuto solo la prova di
strumento, per la quale ha riportato punti 35/100. La scheda viene, tuttavia, completata
attribuendo senza motivazione valori agli altri indicatori con il solo scopo di raggiungere il
punteggio minimo di 60/100. - Si deve presumere con una certa attendibilità che anche in passato
la scuola in questione utilizzasse analoghe modalità di valutazione per gli studenti disabili.
Dall'analisi delle risultanze degli esami dell'anno precedente emerge che uno studente disabile
regolarmente esaminato e valutato riportava, ancora una volta, il punteggio minimo di idoneità. b)
Liceo Coreutico: - Agli studenti e la commissione riconosce “forte motivazione” Per_2 Per_3 nonostante essi non si siano presentati all'esame. La scheda di valutazione, del resto, prevede tra
gli indicatori la motivazione (allegato 17), per cui non si comprende il motivo per cui i candidati
non hanno sostenuto la prova di ammissione, seppur in modalità differenziata. - La studentessa
iscritta ad altro indirizzo, viene regolarmente esaminata il 21 aprile, più di due mesi Parte_2
dopo il termine fissato dalla norma, e tardivamente inserita nell'elenco degli idonei pubblicato sul
sito della scuola (allegato 15). (…)”
Ritiene il Tribunale che tale parte della contestazione attenga nello specifico alle concrete modalità di gestione dell'esame da parte della Commissione cui la ricorrente non ha partecipato. Essa risulta assorbita, per ciò che concerne le responsabilità del soggetto apicale dalle contestazioni relative alla mancata indicazione e informazione Pt_1
relativa ai criteri di ammissione e alle regole generali in tema di accesso anche dei soggetti disabili al liceo musicale e coreutico (quindi al rispetto della richiamata normativa e, in particolare, alla L. 104/92, al D.M. 382/18, e alla circolare n. 33071/2022)
tanto più rilevanti per le scuole con un numero limitato di posti disponibili, alle quali si può accedere sulla scorta di una graduatoria di merito previo superamento di un esame di ammissione.
7. Nessuna prova concreta e convincente risulta invece in ordine al danno ipotizzato ovvero l'aver costretto l'Amministrazione a sdoppiare le classi con aggravio di spesa. A
fronte del numero di iscrizioni per l'a. s. 23/24 (29 richieste di iscrizione, di cui 3 DVA
gravi) appare ragionevole ipotizzare che, nel rispetto delle previsioni vigenti in tema di numero massimo di studenti in caso di presenza di disabili e pur assolvendo a ogni obbligo informativo e ai doveri di coordinamento e vigilanza, sarebbe stato comunque necessario formare due classi, visti anche gli esiti degli esami di ammissione.
La violazione degli obblighi facenti capo al dirigente (art. 26 CCNL) costituisce di per sé
fonte responsabilità e l'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti, costituisce uno dei parametri di adeguamento della risposta sanzionatoria ai sensi dell'art. 28 del CCNL dirigenti scolastici. Tale norma prevede, tra l'altro, che “Al dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od
omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione
prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa
gravità.
3. La sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo € 500 si applica,
graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di: a) inosservanza della
normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle
disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, di incarichi extraistituzionali
nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura e all'espletamento
dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55 quater, comma 1, lett.
a) del d.lgs. n. 165/2001 (…)”
8. Tenuto conto che la contestazione è fondata nei limiti sopra descritti, avuto riguardo alla mancanza di prova in ordine all'entità del danno cagionato e infine alla circostanza che anche altri istituti toscani non hanno pienamente assolto agli obblighi informativi in parola (come si evince dalla produzione disposta dal Giudice ex art. 421 cpc, che appare essere stato assolto sul territorio a macchia di leopardo), la sanzione applicata non appare conforme a legge sul piano della proporzionalità.
In conformità a quanto previsto dall'art. 55 del T.U. D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il
CCNL richiama all'art. 28 co. 1 il principio della gradualità̀ e proporzionalità̀ delle sanzioni e prevede che le stesse debbano essere inflitte tenendo conto dell'intenzionalità
e della concreta addebitabilità del comportamento;
del grado di negligenza e imperizia dimostrata tenuto anche conto della prevedibilità dell'evento; della rilevanza dell'infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
delle responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'amministrazione; dell'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
dell'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso di più persone nella violazione. Ai sensi dell'art. 63, co. 2 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Nel caso di annullamento
della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice puo' rideterminare la
sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della
gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato.”
Il Tribunale ritiene in definitiva che, tenuto conto dei criteri generali riguardo al tipo e all'entità della sanzione, appare conforme a legge, alla luce delle circostanze tutte sopra evidenziate, la sostituzione (che non richiede domanda di parte) della sanzione pecuniaria di euro 500 con quella di euro 250 in ragione della pluralità delle condotte contestate e comprovate.
9. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti tenuto conto che la domanda è stata accolta nella suddetta forma più gradata e della circostanza che i fatti,
sebbene non adeguatamente sanzionati, sono risultati certamente sussistenti.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- annulla la sanzione della sanzione pecuniaria di euro 500, irrogata con provvedimento del 4 settembre 2023, sostituendola con quella di euro 250;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 8 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso