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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/02/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n.6890/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 7/2/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nato a [...], il [...], residente a Parte_1
Nardò (LE), rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall'Avvocato Luca Putignano
Ricorrente
O Controparte_1
, in persona del Presidente pro –tempore, rappresentato e difesi dagli CP_2
Avvocati Francesca Romana Belli e Salvatore Graziuso
Resistente
Oggetto: riliquidazione pensione con inclusione di emolumenti extramensili nella retribuzione base pensionabile a seguito di sentenza
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 24/6/2022 il ricorrente in epigrafe, premesso di essere titolare di Assegno cat. IO con decorrenza Giugno 2011, trasformato in Pensione
VO da Novembre 2014, ha convenuto in giudizio l' , chiedendo la CP_2 riliquidazione della pensione IO di cui è titolare dalla data di decorrenza originaria (2011) e i ratei differenziali spettanti dall'Aprile 2012 sull'assegno IO e da Novembre 2014 sulla pensione VO, con condanna dell' a liquidare le CP_2 differenze spettanti che a Giugno 2022 ammontano ad € 798,00, lamentando la mancata esecuzione da parte dell' della sentenza n.2420/2017 emessa CP_3 dalla Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Lecce in data 30/10/2017 con la quale è stato dichiarato il suo diritto alla ricostituzione della prestazione in godimento con inclusione nella retribuzione base pensionabile degli emolumenti extramensili relativi a periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione ed è stato condannato l' al pagamento dei ratei differenziali dovuti. CP_3
Si è costituito in giudizio l' con memoria nella quale chiede la reiezione del CP_2 ricorso, eccependo prescrizione e decadenza e difetto di prova della pretesa attorea, nonché contestando i conteggi operati da parte ricorrente.
Tali essendo gli assunti attorei, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Va in primo luogo rilevato che la Corte d'Appello di Lecce con sentenza del
30/10/2017, allegata al ricorso, ha riconosciuto il diritto di Parte_1
alla riliquidazione della pensione per effetto della inclusione degli
[...] emolumenti extramensili nella retribuzione pensionabile relativa ai periodi di disoccupazione.
Si legge, infatti, nel dispositivo della sentenza, che la Corte “a) accoglie l'appello
e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione in godimento per effetto della inclusione, nella base di retribuzione annua pensionabile, del valore retributivo della contribuzione figurativa per emolumenti extramensili relativi a periodi di disoccupazione (con esclusione degli emolumenti extramensili relativi a periodi indennizzati con sussidio di disoccupazione e per malattia), b) in conseguenza della statuizione sub a) condanna l' al CP_2 pagamento delle relative differenze pensionistiche maturate dal 10-4-2012, oltre interessi legali;
c) condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado, CP_2 liquidate ex D.M. n°55/2014 in euro….”.
Pertanto la sentenza riconosce il diritto al ricalcolo della pensione e condanna l'Istituto a pagare i ratei differenziali maturati dal 10/4/2012 (tenuto conto della c.d. “decadenza mobile”).
Parte ricorrente ha documentato, in allegato all'atto introduttivo del giudizio, di aver notificato la sentenza ad in data 8/10/2018. CP_2
L resistente non ha dedotto nella propria memoria di aver dato CP_3 esecuzione alla sentenza, ma si è limitato ad eccepire prescrizione e decadenza, peraltro rispetto ad una pensione liquidata nel 2002 - laddove la prestazione del ricorrente da ricalcolare decorre da Giugno 2011 e la sentenza della Corte
d'Appello ha già considerato la decadenza - e ha sostenuto difetto di prova degli assunti attorei, laddove il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione
è ormai stato acclarato con la predetta sentenza.
Stante il chiaro tenore della decisione della Corte d'Appello di Lecce, quindi, e stante la non contestata mancata esecuzione della medesima da parte di , CP_2 si deve ritenere sussistente il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione nel senso richiesto.
2 Infatti, si deve osservare che la Corte di Cassazione con ordinanza n.14154 del
23/5/2019 ha chiarito che “La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso, salva la possibilità di procedere a un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo”.
Nel caso in esame, sebbene la sentenza n.2420/2017 del 30/10/2017 si concluda con una condanna generica, “condanna l' al pagamento delle CP_2 relative differenze pensionistiche maturate dal 10-4-2012, oltre interessi legali”, il calcolo dei ratei spettanti è stato operato da parte ricorrente attraverso i criteri dettati dall'art.8 L.155/81, menzionato nella citata sentenza n.2420/2017 della
Corte d'Appello e utilizzando, secondo quanto si legge in ricorso,-i dati contabili riportati nel provvedimento dell'11/10/2012 con il quale ha concesso CP_2
l'Assegno IO e relativi alle settimane di disoccupazione degli anni 2008 e 2009.
Il calcolo di parte ricorrente, come esposto in ricorso, porta ad un aumento della base pensionabile complessiva della quota A e della quota B e ad un importo di pensione di € 1.170,07 mensili a Giugno 2011, maggiore dell'importo di €
1.164,07 erogato da nel medesimo periodo, con una differenza mensile di CP_2
€ 6,00, da riconoscersi dapprima per i periodi in cui è stato liquidato l'Assegno
IO e poi per i periodi in cui è stata corrisposta la pensione VO.
Ne consegue che, considerato che l' non ha contestato, se non in via del CP_2 tutto generica, le modalità di calcolo degli importi differenziali rivendicati da parte ricorrente e la quantificazione delle somme dovute indicata nel ricorso, si deve condannare l'ente previdenziale a versare al ricorrente i ratei differenziali di
€ 6,00 mensili maturati per il periodo da Aprile 2012 a Giugno 2022 per complessivi € 798,00 (pari alle differenze calcolate per 133 mensilità da Aprile
2012 a Giugno 2022), con interessi legali, e a procedere all'adeguamento della
3 pensione per il periodo successivo, liquidando i ratei maturati successivamente al Giugno 2022.
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività svolta, vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce Sezione Lavoro in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente all'adeguamento dell'Assegno IO e della Pensione VO di cui è titolare secondo le statuizioni contenute nella sentenza n.2420/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce il
30/10/2017 e secondo la quantificazione dei ratei mensili per € 6,00 al mese operata in ricorso e. per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del CP_2 ricorrente di € 798,00, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, a titolo di arretrati conseguenti alla riliquidazione della pensione VO di cui il ricorrente è titolare per il periodo dall'Aprile 2012 al Giugno 2022 e all'adeguamento della pensione per il periodo successivo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 500,00, CP_2 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione.
Lecce, 7 Febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Maria I. Gustapane
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