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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 04/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N.119/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.119/2025 R.G.V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente a[...];
[...]
e
nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rita SALUTE e dall'avv. Silvio DI DOMIZIO, entrambi del Foro di Chieti, presso lo studio legale dei quali,
1 sito in Chieti al viale Abruzzo n.35, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto costitutivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 22 gennaio 2025 da e Parte_1 Controparte_1
ritenuto che i coniugi hanno reso rituali dichiarazioni ai sensi del disposto già al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, ed ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 25 gennaio 2025;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b),
L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti a Chieti in data 9 settembre 2000 secondo le modalità di cui al ricorso (confermate con dichiarazioni rese ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020), che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.35 – Parte II – Serie A – Anno 2000.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 3 marzo, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.119/2025 R.G.V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente a[...];
[...]
e
nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rita SALUTE e dall'avv. Silvio DI DOMIZIO, entrambi del Foro di Chieti, presso lo studio legale dei quali,
1 sito in Chieti al viale Abruzzo n.35, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto costitutivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 22 gennaio 2025 da e Parte_1 Controparte_1
ritenuto che i coniugi hanno reso rituali dichiarazioni ai sensi del disposto già al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, ed ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 25 gennaio 2025;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b),
L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti a Chieti in data 9 settembre 2000 secondo le modalità di cui al ricorso (confermate con dichiarazioni rese ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020), che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.35 – Parte II – Serie A – Anno 2000.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 3 marzo, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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