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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/11/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott.ssa Simona Lo Iacono Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. AR Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.520/2023 R.g.a.c.
TRA
nata Paternò il 15.12.1959,c.f ; Parte_1 C.F._1 Controparte_1 nato a [...] il [...], c. f: , rappresentati e difesi dagli Avv.ti C.F._2
RA IA e AR ON AR, per procura in atti,
-appellanti principali-
E
nato a [...] il [...], c.f , rappresentato e CP_2 C.F._3 difeso dall'Avv. Ignazio De Mauro, per procura in atti
- appellato-
E nato a [...] il [...], c.f: Controparte_3 CodiceFiscale_4 CP_4 nata a [...] il [...], c.f: ; , nato a [...] CodiceFiscale_5 Controparte_5 il 12.5.1952, c.f: nata a [...] il [...], CodiceFiscale_6 Controparte_6
c.f , rappresentati e difesi dall'Avv. Achille Palermo, per procura CodiceFiscale_7 in atti
-appellati-
E
nato a [...] il [...], c.f: ; Controparte_7 CodiceFiscale_8 CP_8 nata a [...] il [...], c.f: , rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] CodiceFiscale_9
SA IO Strano, per procura in atti
-appellati-
1 nata a [...] il [...], c.f: residente a Controparte_9 C.F._10
Catania nella via SA Grasso n. 3
-appellata contumace-
NONCHE' nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 655/2023 r.g.a.c. riunita a quella iscritta al n. 520/2023 r.g.a.c.
TRA nato a [...] il [...], c.f: Controparte_3 CodiceFiscale_4 CP_4 nata a [...] il [...], c.f: ; , nato a [...] CodiceFiscale_5 Controparte_5 il 12.5.1952, c.f: nata a [...] il [...], CodiceFiscale_6 Controparte_6
c.f: , rappresentati e difesi dall'Avv. Achille Palermo, per procura CodiceFiscale_7 in atti
-appellanti incidentali-
E
nato a [...] il [...], c.f: , rappresentato e CP_2 CodiceFiscale_11 difeso dall'Avv. Ignazio De Mauro, per procura in atti
-appellato-
E
nata a [...] il [...],c.f: ; Parte_1 C.F._12 [...]
nato a [...] il [...], c.f: , rappresentati e difesi dagli CP_1 C.F._2
Avv.ti RA IA e AR ON AR, per procura in atti,
-appellati-
E
nato a [...] il [...], c.f: ; Controparte_7 CodiceFiscale_8 CP_8 nata a [...] il [...], c.f: , rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._13
SA IO Strano, per procura in atti
-appellati-
E nata a [...] il17.4.1945, c.f: residente a Catania Controparte_9 C.F._14 nella via SA Grasso n. 3
-appellata contumace-
^^^^^
All'udienza di discussione e decisione del 13 ottobre 2025 i giudizi già riuniti sono stati posti in decisione sulle note conclusive depositate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Per la decisione torna utile riferire le pregresse vicende processuali rilevanti, che così possono essere sintetizzate.
Con ricorso depositato in data 7.10.2008, i germani e Controparte_3 CP_5 CP_7 proponevano davanti al Tribunale di Catania- Sezione Distaccata di Paterno- domanda di manutenzione del possesso della stradella privata, che trovava inizio dal numero civico 35 della via Claudio Monteverdi di Ragalna, che consentiva l'accesso alle loro tre distinti abitazioni. Deducevano che l'accesso alla predetta stradella dalla via Monteverdi, era regolato da un'asta di ferro, della cui chiave loro soltanto avevano la disponibilità; che il CP_2 proprietario del fondo limitrofo, non aveva accesso al proprio fondo confinante attraverso la stradella citata poiché chiusa da ogni lato dalla recinzione che avevano allestito nel 1982, compreso nel lato ovest. prospiciente al fondo del resistente;
che nell'estate del 2008, il CP_2 aveva realizzato un cancello in ferro, a due ante, in sostituzione della predetta precedente recinzione che il resistente aveva demolito, creando l'accesso dal suo fondo alla stradella e viceversa;
che tale comportamento integrava molestia e turbativa del possesso esercitato in via esclusiva dai ricorrenti. Indi domandavano l'adozione di provvedimenti interdittivi della riferita molestia. Si costituiva contestando la rappresentazione fattuale dei CP_2 ricorrenti deducendo che egli, e prima di lui, i propri danti causa, avevano da sempre utilizzato la predetta stradella, della quale era anche comproprietario, per raggiungere il proprio fondo che peraltro sarebbe stato altrimenti intercluso dato che l'altro accesso dal lato nord, era stato realizzato soltanto nell'anno 2000 con la creazione della nuova via denominata dello Stadio.
Contestava l'esistenza all'ingresso della stradella dalla via Monteverdi del cancello/ barra;
negava che prima dell'allestimento del proprio cancello vi fosse la recinzione che separava il proprio fondo dalla stradella dalla quale nel corso degli anni avevano transito anche gli operai che aveva incaricato per la coltivazione del proprio fondo;
che dal 2001 al 2003 anche le maestranze addette alla costruzione della propria abitazione, nella quale risiedeva dal 2004, avevano transitato dalla stradella.Deduceva altresì che in ogni caso l'azione proposta era tardiva poiché formulata oltre l'anno dall'asserita turbativa del possesso che trovava riscontro documentale nel posizionamento dei contatori elettrici e dell'acqua posti sulla stradella, fuori dal proprio cancello ed incassati nel muro che aveva realizzato.
All'esito dell'audizione dei testi informatori indicati dalle parti, il giudice della cautela possessoria, a causa dell'errata sussunzione dei fatti di causa, ritenendo che il aveva CP_2 ostruito ai ricorrenti l'accesso alla stradella dalla via pubblica con l'apposizione del cancello, con provvedimento del 16.4.2009 “ordinava “a di mantenere i ricorrenti CP_2
, e nel legittimo compossesso del Controparte_3 Controparte_7 Controparte_5 passaggio attraverso la stradella di cui in ricorso, mediante consegna di copia delle chiavi
3 del cancello ivi apposto, entro giorni tre dalla comunicazione della presente ordinanza”. Il predetto provvedimento veniva reclamato da entrambe le parti e nel corso di detto giudizio, il
Collegio disponeva l'espletamento della ctu affidata all'ing. al quale era stato CP_10 anche assegnato l'incarico di accertare, attraverso i rispettivi titoli di provenienza, quali diritti le parti in lite disponevano sulla stradella in questione.
Il citato ctu, esaminati i titoli di provenienza, accertava che era CP_2 comproprietario per 1/4 della tratto di stradella privata ricadente sulle part 554 e 555, che per
2/4 apparteneva ai germani , mentre, l'altro 1/4 era in titolo a CP_3 Controparte_9
Inoltre, l'ausiliario riferiva che il resistente era anche proprietario esclusivo del tratto terminale della stradella, ricadente nella particella 552, quella in cui insisteva il nuovo muro di pietra ed il cancello dal medesimo allestito, seppur detto tratto era gravato da servitù di passaggio in favore dei danti causa dei . Il ctu riferiva, ancora che dalle foto aree CP_3 visionate non si poteva evincere quando l'ingresso della stradella privata dalla via
Monteverdi era stata interdetto con il posizionamento della barra chiusa con catenaccio;
né era databile quando la stradella era stata recintata, con i paletti infissi al suolo;
che il solo dato certo era che la recinzione della stradella nel lato sud, seppur risalente non era databile e con certezza era stata divelta ( nella parte finale coincidente con la particella 552) al momento in cui il aveva costruito il muro in pietrame che aveva successivamente
CP_2 inglobato il manufatto in cemento creato per l'alloggiamento dei contatori. Il ctu concludeva che la data di realizzazione del muro ad opera del e, quindi, quella di rimozione della
CP_2 rete, era collocabile nell'arco temporale che andava dal 28.6.2002 (data in cui il aveva
CP_2 presentato istanza di collocazione dei contatori) alla fine del 2006 ( epoca della foto aerea che lo ritraeva). Sulla base di detti accertamenti il Collegio in sede di reclamo con provvedimento depositato in data 21.1.2010, revocava il provvedimento reclamato, e, in accoglimento del reclamo proposto dai germani così disponeva: “ordina a di CP_3 Persona_1 provvedere, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, alla rimozione del cancello collocato sulla parte terminale della stradella privata che si diparte dal n. 35. della vin Claudio Monteverdi del comune di Ragalna, individuata negli atti di causa, ed alla apposizione di idonea recinzione tra detta stradella e la proprietà dello stesso .
CP_2
Dispone che, in caso di inottemperanza al presente provvedimento o venga data esecuzione forzata dai ricorrenti , a ministero dell'Ufficiale Giudiziario, ed a mezzo di mano CP_3
d'opera di loro fiducia, sotto la direzione tecnica dell'ing. C.T.U. nel presente CP_10 procedimento, che redigerà relazione circa i lavori ed i relativi costi. Condanna CP_2
a rimborsare a , a , ad , le
[...] Controparte_3 Controparte_5 Controparte_7 spese dell'intero procedimento, che liquida in complessivi euro 2.947,00 di cui euro 315,00
4 per spese, euro 1.032,00 per competenze, euro 1.600,00 per onorari. Pone a carico di
le spese della consulenza tecnica d'ufficio”. CP_2
per scongiurare l'esecuzione di detto provvedimento proponeva ricorso ex CP_2 art 700 cpc datato 18-27.3.2010, rappresentando al tribunale di Catania -Sezione Distaccata di Paternò- i gravi pregiudizi ai quali sarebbe andato incontro dall'esecuzione del provvedimento interdittivo che gli avrebbe precluso la possibilità di accedere alla stradella ove erano collocati i propri contatori;
depositava la ctp redatta dal dott. . Persona_2
Nelle more di detto ultimo giudizio, i germani , in difetto di adempimento spontaneo CP_3 dell'interdetto possessorio, hanno fatto ricorso al tribunale per la determinazione delle modalità di attuazione del citato provvedimento collegiale affidato nell'esecuzione al ctu nominato che, in collaborazione con l'ufficio giudiziario, ha diretto i lavori ordinati, eseguiti in data 26.6.2010.
Venuto meno il pericolo dell'esecuzione del provvedimento interdittivo frattanto eseguito il giudice investito del ricorso d'urgenza con provvedimento del 19.10.2010. dichiarava cessata la materia del contendere e poneva le relative spese a carico del CP_2
Conclusi detti giudizi attinenti la tutela del possesso della stradina, con atto CP_2 notificato il 16.4.2012, ha citato davanti al Tribunale di Catania- Sezione distaccata di
Paternò-, i coniugi: e;
e Controparte_3 CP_4 Controparte_7 CP_8
; e;
e ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_1 Parte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ritenere e dichiarare che l'istante è comproprietario della stradella di collegamento (in catasto terreni del Comune di Ragalna foglio 15, part. 554 e 555) fra il suo fondo (in catasto terreni del Comune di Ragalna foglio
15, part. 552) e la via Claudio Monteverdi di Ragalna;
per I 'effetto, ordinare ai convenuti di consentire all'istante ed a chi per lui il libero accesso, con ogni mezzo, su detta stradella;
per
I 'effetto, condannare i convenuti a consegnare all'istante la chiave che apre il catenaccio posto a chiusura della sbarra collocata all'inizio della stradella;
per effetto, ordinare ai convenuti la eliminazione della recinzione realizzata in esecuzione dell'ordinanza cautelare cosi come modificata in sede di reclamo, con spese a carico dei sigg.ri . Spese, CP_3 compensi di causa”.
Illustrava che la propria domandava di rivendicazione della comproprietà della stradella trovava riscontro nell'accertamento tecnico(ctu)disposto nell'ambito del giudizio possessorio e nella ctp prodotta nel giudizio ex art 700 cpc, ed entrambe acclaravano non soltanto l'esistenza del proprio diritto di proprietà sulla stradella comune ma anche l'infondatezza delle pretese di controparte. Precisava che la chiamata in causa dei coniugi era Controparte_11 dettata dal fatto che quest'ultimi, in data 4.10.2010 avevano avuto compromesso in vendita
5 l'immobile ed il terreno appartenente ai coniugi e Controparte_7 Controparte_8 censito in catasto al foglio 15, part. 550, che aveva accesso attraverso la predetta stradella che rivendicava in comproprietà.
Si costituivano in giudizio i convenuti citati, eccetto e Controparte_7 Controparte_8 che rimanevano contumaci, i quali contestavano nel merito, la sussistenza dei presupposti della domanda di rivendicazione e, in via subordinata, proponevano domanda di usucapione dell'intera stradella, avendola posseduta in via esclusiva, animo domini, fin dal 1982, quando:
l'avevano asfaltata a proprie spese;
avevano collocato la barra all'inizio della stessa, chiusa con catenaccio, di cui soltanto loro avevano il possesso;
avevano anche recintato la stradella da ogni lato, anche al confine con la proprietà dell'attore, escludendo così a quest'ultimo ogni possibilità di esercitarne il compossesso. In via riconvenzionale chiedevano altresì, anche la rimozione dei contatori di luce (Enel) e di acqua (Acoset) e la rimozione dei pozzetti e dei tubi di allaccio dell'acqua e corrente elettrica che servivano la proprietà dell'attore che erano stati installati all'interno della stradella. Indi, chiedevano lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la chiamata in causa di litisconsorte necessaria, Controparte_9 nella loro domanda di usucapione in quanto intestataria di un quarto della proprietà della stradella suddetta (ricadente nelle particelle 554 e 555) in base alle risultanze della ctu.
Integrato il contraddittorio con quest'ultima non si costituiva, e Controparte_9 [...]
con successivo atto di citazione notificato il 27-28/11/2012 citava avanti il CP_2 medesimo tribunale di Catania i medesimi convenuti già costituiti compresi i coniugi e la moglie per sentire accogliere le seguenti Controparte_7 Controparte_8 conclusioni: - PIACCIA al Tribunale adito, dato atto di quanto sopra, rejectis contrariis, condannare i convenuti (ad eccezione della sigra , alla quale il presente Controparte_9 atto viene notificato al solo fine dell'integrità del contraddittorio) in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per i motivi esposti in narrativa, come segue: i sigg.ri ¢ , ¢ , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 nonché e al risarcimento, in favore dell'attore, dei Controparte_7 Controparte_8 danni da quest'ultimo subiti per aver essi reso inutilizzabile 1'alloggiamento in pietra lavica del cancello e quant'altro per danni subiti dall'immobile dell'attore in conseguenza dell'esecuzione del provvedimento possessorio emesso dal Tribunale di Catania a richiesta degli stessi sigg.ri ;1sigg.ri e , CP_3 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
¢ , e , nonché e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_1
al risarcimento, in favore dell'attore, dei danni da quest'ultimo subiti Parte_1
a seguito della impossibilita di usufruire della stradella di cui é comproprietario dal tempo in cui gli è stato interdetto il passaggio fino a quando gli sarà nuovamente consentito, di seguito
6 alla sentenza che verrà emessa nel procedimento petitorio di cui in premessa, precisandosi che di tali danni i sigg.ri e devono rispondere fino al Controparte_7 Controparte_8
4.10.2010, data di immissione nel possesso dell'immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita di cui sopra in favore dei sigg.ri e , Controparte_1 Parte_1
i quali devono rispondere di tali danni a partire da tale data;
imitando il tutto all'importo complessivo di € 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla notifica del presente. Spese, compensi di causa”
Si costituivano i convenuti eccependo, quanto al presunto danno all'alloggiamento in pietra lavica del cancello, la non risarcibilità di esso per mancanza dei presupposti di cui all'art. 2043 cc;
l'insussistenza del diritto al risarcimento per mancanza del presupposto della comproprietà della medesima e di un danno risarcibile. Chiedevano, pertanto, il rigetto delle domande attrici.
In riferimento alla loro posizione i coniugi precisavano che il loro Controparte_11 possesso sulla stradella oggetto di causa doveva farsi risalire al rogito notarile ( 27/03/2012)
e non alla data del preliminare 4.10.2010, pertanto non erano legittimati a resistere alla domanda risarcitoria in quanto subentrati ai coniugi quando già era stato CP_12 emesso e attuato l'interdetto possessorio, che aveva vietato al di ingerirsi nel possesso CP_2 della stradella, ragione per cui non potevano essere ritenuti responsabili dei presunti danni maturati prima di essere divenuti proprietari.
I due giudizi venivano riuniti ed espletata la ctu ed escussi i testi la causa è stata decisa dal
Tribunale di Catania con la sentenza n. 614/2023 pubblicata il 7.2.2023 ha così statuito: 1)
ACCOGLIE le domande attoree e per l'effetto: DICHIARA che è CP_2 comproprietario della stradella, in catasto terreni del Comune di Ragalna foglio 15, part. 554
e 555, che collega il suo fondo con la via Claudio Monteverdi di Ragalna;
CONDANNA
, , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, e , in solido tra loro, a
[...] Controparte_1 Parte_1 consentire l'accesso alla predetta stradella, alla riduzione in pristino e alla rimozione delle opere che impediscono l'accesso, tutto a propria cura e spese;
2) CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, in favore dell'attore, che liquida in complessivi euro 20.080,00, oltre interessi al tasso legale maturati dalla domanda al soddisfo;
3)
RIGETTA le domande riconvenzionali;
4) CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in € 7.254,00, oltre spese di
CTU, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”
7 Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato in data 8.4.2023, affidato ai motivi di seguito esposti CP_1
i quali hanno chiesto la sospensione della provvisoria esecutività impugnata.
Al predetto giudizio di appello iscritto al n. 520/2023 ha fatto seguito l'appello successivamente proposto da , e Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_4
con atto di citazione notificato in data 4.5.2023, i quali hanno anche pure CP_6 domandato la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, il predetto giudizio è stato iscritto al n. 655/2023 R.g.a.c.
In entrambi i giudizi si sono costituiti gli appellati e la moglie Controparte_7 [...]
CP_8
All'udienza del 20.6.2023 i due giudizi sono stati riuniti e, sull'istanza di sospensione ex art
351 cpc, la Corte, con provvedimento del 13.7.2023, ha accolto quella presentata dagli appellanti incidentali limitatamente alla condanna di riduzione in pristino e di pagamento dell'importo di € 20.800,00, mentre ha rigettato l'analoga istanza presentata dagli appellanti principali.
All'udienza del 19.9.2023 la Corte ha ordinato di documentare la ritualità della notifica nei confronti di e all'udienza di discussione e decisione del 13 ottobre 2025 la Controparte_9 causa sulle note conclusive, già in atti, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, sebbene ritualmente Controparte_9 citata non si è costituita.
^^^^
Appello principale
Con il primo motivo di appello la parte censura la sentenza nella parte in cui è stata accolta la domanda di rivendica della comproprietà della stradella nonostante il rivendicante non avesse fornito la relativa prova, “probatio diabolica”,non potendo giovarsi quest'ultimo dell'affievolimento del regime probatorio posto a suo carico, per l'effetto della contrapposta domanda di usucapione. Deducono che sulla domanda di rivendica del si erano avvalsi CP_2 del principio “possideo quia possideo” e, tale difesa non implicava alcuna rinuncia alla vantaggiosa posizione di possesso.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la decisione del giudice di prime, che ha ritenuto non provati gli estremi necessari per l'accoglimento della loro domanda subordinata di usucapione, sul presupposto errato, che le prove testimoniali raccolte non erano concordanti. Osservano in contrario, che in base alle dichiarazioni rese dal teste , Tes_1 che aveva riferito di aver asfaltato per conto dei germani la stradella e apposto la CP_3
8 recinzione in ogni lato nel 1982, unite alle convergenti dichiarazioni del teste , Tes_2 che abitando dal 1976 difronte alla stradella oggetto di giudizio conosceva i fatti di causa, il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere la loro domanda di usucapione a fronte delle dichiarazioni testimoniali contraddittorie ed equivoche dei testi indicati dal CP_2
Censurano altresì l'esito della ctu, disposta nel grado precedente, che ha utilizzato quali elementi di riscontro, per datare l'epoca di rifacimento della stradella e di allestimento della recinzione nella forma attuale, le foto aeree che non erano attendibili.
Osservano che le risultanze della ctu che datano agli inizi degli anni 90 l'allestimento della stradella sono in aperto contrasto con i titoli di provenienza che già a far data dal 1981 ne indicavano la presenza, come anche accertato dal ctu nominato nel giudizio possessorio ( CP_1 ing. , il quale nella propria relazione prodotta in atti non ha escluso che gli accorgimenti allestiti dai germani per chiudere l'accesso alla stradella ( barra e recinzione) CP_3 sebbene non visibili nelle foto aeree esaminate, fossero presenti già nel 1982.
Per quanto esposto concludono per la riforma della sentenza nel capo in cui ha rigettato la domanda di usucapione, nonostante in giudizio era emerso che i germani avevano CP_3 avuto un possesso esclusivo e ininterrotto dalla stradella a partire dal 1982 e conseguentemente tale diritto era maturato in capo ai propri danti causa all'epoca in cui gli odierni appellanti sono subentrati nella proprietà dei coniugi per effetto del Parte_2 rogito del 27.3.2012.
Con il terzo motivo gli appellanti censurano il capo della sentenza con la quale in accoglimento della domanda risarcitoria del i convenuti costituiti sono stati condannati CP_2 al pagamento dell'importo di € 18.580,00 per il danno derivato dal mancato godimento della stradella comune e dell'importo € 1.500,00, per la rimessa in pristino del cancello in ferro a due ante di accesso a fondo del quale era stata ordinata la rimozione con il CP_2 danneggiamento della soglia per il posizionamento dei paletti in ferro della recinzione infissi nella pietra.
Osservano gli appellanti che detta ultima statuizione sarebbe errata in quanto i danni derivanti dall'esecuzione del provvedimento possessorio, non sono risarcibili per difetto dei presupposti previsti dall'art.2043 cc, trattandosi di conseguenze di atto lecito disposto dal giudice per l'esecuzione del provvedimento possessorio che ha come scopo di tutelare la situazione di fatto e, non, la sua corrispondenza alla situazione di diritto. Inoltre, gli appellanti censurano il loro coinvolgimento nella condanna risarcitoria pronunciata senza considerare che erano estranei al giudizio culminato nell'emanazione dell'interdetto possessorio, eseguito nel 2010 quando ancora non erano subentrati nella proprietà dei coniugi – , avvenuto CP_3 CP_8
9 in data 27.3.2012, sicchè la condanna risarcitoria andava posta a carico dei propri danti causa, come domandano in riforma.
Con il quarto motivo di appello la parte censura l'omessa dichiarazione da parte del giudice di prime cure della contumacia dei coniugi e di che Parte_2 Controparte_9 invece andavano anche computati tra le parti tenute al pagamento delle spese processuali di talchè concludono che anche in punto di spese processuali la sentenza sarebbe errata e merita la riforma.
Appello incidentale
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la statuizione del giudice di prime cure laddove avrebbe erroneamente ritenuto raggiunta la prova della comproprietà della stradella in capo al sul presupposto errato che il ctu, del pregresso giudizio possessorio, aveva CP_2 accertato che il titolo di provenienza della comproprietà della stradella era comune alle parti in lite e, che, i convenuti, proponendo la domanda riconvenzionale di usucapione, avevano implicitamente riconosciuto che l'altra metà della stradella era in titolo al CP_2
Osservano in contrario, che il non ha assolto alla rigorosa prova richiesta per la CP_2 rivendica e che nessun affievolimento poteva derivare dalla loro domanda di usucapione sia perché quest'ultima era stata formulata in via subordinata all'accoglimento della rivendica;
sia perché costituendosi hanno contestato il diritto di comproprietà vantato dal sulla CP_2 stradella come risultante dai titoli di provenienza avvalendosi del principio “possideo quia possideo”.Infine deducono anche errata l'affermazione che si legge nella sentenza che il CP_2 sarebbe comproprietario in base ai titoli di provenienza della metà della stradella quando, in effetti, in base agli stessi sarebbe comproprietario soltanto nella misura di ¼ in quanto l'altro
1/4 è in titolo a Controparte_9
Con il secondo motivo gli appellanti censurano il capo della sentenza con il quale è stata rigettata la loro domanda di usucapione della proprietà della restante quota della stradella per la motivazione “La prova testimoniale non fornisce supporto a tale tesi convenuta, avendo i testi di parte convenuta non solo riferito circostanze contrastanti con quelle dei testi attorei, ma comunque inconducenti in quanto avrebbero semmai provato un non uso da parte attrice, che di per sé, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente a fondare la domanda di acquisto della proprietà per usucapione di un comproprietario, essendo richiesta la prova rigorosa di un impedimento all'utilizzo della stradella da parte del comproprietario, prova non raggiunta nel presente procedimento. Ma non basta: infatti le risultanze dell'espletata CTU nel presente giudizio hanno smentito l'assunto dei convenuti di una stradella risalente all'anno 1981, così escludendo alla radice la sussistenza dell'elemento temporale dell'usucapione” (così pag. 9 sentenza)”
10 Contro la predetta statuizione gli appellanti osservano, che il primo giudice avrebbe errato l'apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali, in quanto i testi che loro avevano indicato e che sono stati escussi, , e Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, avevano reso dichiarazioni convergenti che confermavano l'interdizione ai terzi,
[...] compreso al e ai suoi danti causa, dell'uso della stradella il cui ingresso dalla via CP_2 pubblica era stato chiuso dai fin dal 1982. ponendo una barra chiusa con CP_3 catenaccio e recintando da ogni parte la stradella in modo da renderne impossibile l'accesso.
Lamentano inoltre gli appellati l'omessa valutazione da parte del giudice di prime cure dell'attendibilità dei testi e della veridicità delle dichiarazioni rese, poste tutte sullo stesso piano, mentre le dichiarazioni dei testi di parte avversa erano ininfluenti e contraddittorie tra loro, oltre che smentite dalle diverse prove contrarie raccolte nel procedimento possessorio.
Censurano altresì la sentenza nella parte in cui ha fatto proprie le risultanze della ctu espletata nel grado precedente, affidata all'arch. la quale è giunta alla conclusione errata che Per_3 la stradella era stata realizzata agli inizi degli anni 90 e che rappresentava l'unica via per accedere al fondo in titolo al prima che venisse realizzata l'altro accesso mediante la CP_2 via dello Stadio, ultimata in data 18/11/1998, conclusioni queste basate su rilievi aerofotogrammetrici risalenti al 1983 al 1989, 1994 e all' anno 2000 in totale difformità con CP_1 i precedenti e condivisi accertamenti e rilievi aerofotogrammetrici esaminati dall'ing. nominato ctu nel procedimento possessorio, contraddetti dal contenuto degli atti pubblici che davano atto della presenza della medesima stradella a far data dal 1981.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano, sotto diversi profili, la statuizione di condanna al risarcimento del danno complessivamente liquidato in favore di in € CP_2
20.080,00, di cui € 1.500,00 per il ripristino del cancello e della soglia oggetto di esecuzione dell'interdetto possessorio ed € 18.580,00 per mancato godimento della stradella, oltre interessi al tasso legale maturati dalla domanda al soddisfo. Osservano in premessa, che la parte dispositiva della sentenza avrebbe formulazione ambigua, in quanto oltre al predetto risarcimento i convenuti sono stati anche condannati alla rimozione delle opere che impedivano l'accesso e alla riduzione in pristino, con l'effetto che l'appellato per la CP_2 voce di danno del ripristino del cancello e della soglia, liquidato in € 1.500,00 riceverebbe un ulteriore ristoro non dovuto se a tale ripristino -secondo sentenza- dovrebbero provvedere i condannati a proprie cure e spese. Inoltre, censurano la sentenza che in violazione dell'art
2043 del cc ha ritenuto indennizzabile e risarcibile il costo necessario per eliminare gli effetti prodotti dall'attuazione del provvedimento possessorio, senza considerare che erano effetti conformi al diritto, previsti dal provvedimento adottato dal giudice in via interinale per ristabilire lo status quo ante modificato dall' illegittima molestia possessoria messa in atto
11 dall'appellato. Deducono, ancora, che in ogni caso la quantificazione di detto danno sarebbe errata in quanto, dal verbale, in atti, di attuazione del provvedimento possessorio risulta che era stato il a chiedere al ctu, per evitare la rimozione del proprio cancello, che la CP_2 recinzione venisse ancorata all'alloggiamento in pietra lavica, sicchè i danni provocati dai paletti infissi sarebbero stati eseguiti con il consenso del Di conseguenza, avrebbe CP_2 errato il primo giudice a liquidare le spese per la posa in opera del cancello che non era stato rimosso.
Altra censura muovano al risarcimento del danno liquidato in € 18.580,00 per il mancato godimento della stradella così determinato dal ctu in base al “valore complementare” rappresentato dalla differenza tra il valore di mercato di un fondo accessibile e uno inaccessibile e, ciò, sul presupposto che la stradella in questione, creata verosimilmente agli inizi degli anni 90 era stata l'unica via di accesso al fondo non essendo stata ancora CP_2 realizzata la via dello Stadio, ultimata in data 18/11/1998.
Osservano gli appellanti che i presupposti di tale valutazione sono totalmente errati in quanto: innanzitutto, nessuna delle parti in causa aveva dedotto che il fondo era rimasto CP_2 intercluso, anzi, al contrario, era stato proprio il a sostenere ad aver utilizzato la stradella CP_2 comune fino alla data di esecuzione dell'interdetto possessorio, quando già disponeva da anni dell'altro accesso rappresentato dalla via Stadio;
né è condivisibile il metodo utilizzato anche con il correttivo applicato dal ctu che ha ridotto del 50% il minor valore
“complementare” per la presenza di detto accesso alternativo. Aggiungono comunque errato parificare il danno da mancato utilizzo della stradella con il minor valore del fondo, dettato l'interclusione sia pur parziale, oltre ad aver errato nel parificare il danno da perdita del valore venale del fondo al danno temporaneo da mancato godimento, commisurato in base al valore locativo. Deducono inoltre che il primo giudice si è pronunciato ultra petita poiché il danno chiesto in risarcimento aveva oggetto il mancato godimento della stradella non il danno da lucro cessante, per non aver potuto vendere il fondo al valore comprensivo del diritto di comproprietà della stradella in questione.
Richiamano i principi elaborati dalla SC in materia di risarcimento in caso di occupazione sine titulo di bene fruttifero, e quelli sugli obblighi di allegazione e prova che incombono sul richiedente il risarcimento per giungere alla conclusione che la stradella non sarebbe un bene fruttifero, in quanto, come emerso dalle ctu, bene utilizzabile esclusivamente dai proprietari dei fondi che su di essa si affacciano, e quindi insuscettibile di fruttificazione. Aggiungono che in ogni caso il danno cosiddetto figurativo andrebbe quantificato nella misura di un quarto dell'intero canone determinato per il periodo dell'occupazione, non potendo essere attribuito
12 all'appellato il valore locativo dei rimanenti tre quarti della stradella di cui metà appartiene agli appellanti e l'altro quarto alla chiamata in causa rimasta contumace Controparte_9
Per tutte queste ragioni domandano, in caso di conferma della statuizione che ha accolto la domanda di rivendica, la nomina di un nuovo ctu, per la determinazione dell'eventuale valore locativo della stradella per il denunciato periodo di sua occupazione attribuendone all'appellato il corrispettivo nella misura di un quarto di esso previa detrazione del valore della servitù di passaggio della quale la stessa è gravata.
Con il quarto motivo di appello la parte censura la statuizione che non ha incluso tra le parti tenute al pagamento delle spese processuali, e , rimasti Controparte_7 Controparte_8 contumaci e per aver omesso, per mera dimenticanza, la pronuncia nei loro confronti sull'azione risarcitoria, precludendo agli odierni appellanti la possibilità di agire in regresso ex art. 2055 commi 2 e 3 c.c. nei loro confronti.
Domandano, nell'ipotesi di rigetto dell'appello formulato, che le spese processuali dei due gradi di giudizio vengano interamente compensate, in quanto l'esito del giudizio di primo grado, ed in particolare il rigetto della propria domanda riconvenzionale di usucapione, sarebbe dipeso dall'incertezza e dall'opinabilità degli elementi probatori e ciò integrano i gravi ed eccezionali ragioni che giustificherebbero la compensazione delle spese.
^^^^^^
Precisazioni preliminari
1) L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. (come novellato dal D.Lgs.
10 ottobre 2022, n. 149, c.d. "Riforma Cartabia”) sollevata dal nei confronti CP_2 dell'appello principale proposto dai coniugi , va disattesa atteso che l'atto Parte_3 di gravame contiene argomentazioni atte a confutare parte delle statuizioni impugnate rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione delle censure proposte. La novella legislativa, oltre a rendere più chiara la mancanza di necessità della redazione di un c.d. progetto alternativo di sentenza, come, peraltro, già affermato in giurisprudenza, sul piano sostanziale, si pone nel solco della ormai consolidata acquisizione della natura dell'appello quale mezzo di impugnazione a critica libera, diretto non già ad introdurre un nuovo giudizio sul rapporto giuridico controverso esaminato dal primo giudice
(c.d. novum judicium), bensì ad introdurre una impugnazione avverso la sentenza già resa, volta a correggere specifici errori e vizi della sentenza impugnata (secondo il modello della c.d. revisio prioris instantiae), in continuità con la riforma del 2012. Ebbene, la parte appellante ha censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con chiarezza i motivi dell'evidenziato dissenso, sicché il requisito della specificità dei motivi è da ritenersi sostanzialmente rispettato, contenendo l'atto di appello, sui capi della sentenza
13 impugnati argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame. Pertanto, anche l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art 348 bis cpc, va respinta in quanto sebbene gli appellanti hanno articolate difese non condivisibili, come oltre si dirà, ciò non rende l'appello manifestamente infondato.
2)Deve al contempo darsi atto, come evidenziato dall'appellato che con l'atto di CP_2 gravame gli odierni appellanti principali non hanno censurato la statuizione relativa al quantum del risarcimento liquidato dal giudice di prime in favore del per il mancato CP_2 utilizzo della stradella;
ed inoltre, non hanno neppure censurato il quantum delle spese processuali liquidate nella sentenza appellata limitandosi a criticare la decisione del giudice di prime cure per non aver incluso tra le parti tenute al predetto pagamento anche le altre parti citate, rimaste contumaci, ovvero i coniugi e CP_12 Controparte_9
3)Inoltre deve darsi atto che e rimasti contumaci Controparte_7 Controparte_8 davanti al Tribunale, nel presente grado si soso costituiti in entrambi i giudizi di appello per contrastare le domande rivolte nei loro confronti dagli appellanti principali e incidentali tendenti al loro coinvolgimento, quale parte processuale pretermessa nella statuizione di condanna disposta dal tribunale al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali in favore di CP_2
4) Inoltre, và dato altresì atto che nel corso del presente giudizio di appello gli appellanti principali e quelli incidentali hanno corrisposto le spese processuali liquidate per il giudizio di primo grado e, che gli appellanti principali, a seguito del mancato accoglimento della loro istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, in data 31 luglio 2023 hanno interamente corrisposto l'importo del risarcimento liquidato nella sentenza gravata comprensivo della somma di € 1500,00, per la messa in opera del cancello e per la sostituzione della soglia di marmo, importo quest'ultimo che è stato restituito da
[...]
ai coniugi e mediante bonifico bancario eseguito in data CP_2 Parte_1 CP_1
20.9.2023 (prodotto con le note depositate il 30.9.2023). Inoltre risulta documentato che gli appellanti principali nel corso del presente giudizio hanno interamente versato al anche CP_2 le spese per la rimessa in pristino disposto in esecuzione della sentenza appellata oltre ad aver corrisposto le spese legali per la procedura ex art 612 cpc, attivata dalla parte vittoriosa per l'esecuzione della sentenza di prime cure e che a fronte di detti esborsi per l'estinzione del debito comune, gli odierni appellanti principali hanno domandato a questo Collegio di disporre a titolo di regresso il pagamento in proprio favore della quota dovuta dagli altri coobbligati in solido.
14 Le suddette precisazioni, per dichiarare inammissibili oltre che tardive, alcune domande nuove proposte dagli appellanti principali ( in sede di comparsa Parte_3 conclusionale. Ed infatti con la comparsa conclusionale depositata in data 6.9.2024, gli appellanti principali oltre a domandare la riforma della sentenza, con il rigetto della domanda di rivendica del e l'accoglimento della propria domanda di usucapione e la restituzione CP_2 di quanto ricevuto nel grado dal in esecuzione della sentenza appellata comprese la CP_2 quota corrisposta per le spese processuali, hanno altresì domandato : “g) In subordine, per la denegata e remota ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga dovuto il risarcimento del danno e confermi la statuizione di condanna in favore dell'appellato, rideterminare il quantum dovuto nella misura di ¼ del canone locativo maturato dal mese maggio 2010 e sino alla data di rimozione della recinzione avvenuta il 03.08.2023, previa decurtazione del valore della servitù di passaggio dalla quale esso è gravato: h) per l'effetto, ordinare all'appellato Sig. di restituire le maggiori somme indebitamente percepite da parte dei CP_2 concludenti;
i) ritenere i convenuti/appellati GG.ri tenuti al risarcimento CP_12 dei danni asseritamente conseguenti all'esecuzione del provvedimento possessorio subiti dall'attore e oggetto di riduzione in pristino, in solido con gli appellanti , CP_16 con esclusione dei concludenti perché estranei all'attuazione Controparte_17 dell'interdetto possessorio di maggio 2010, fatto asseritamente causativo del pregiudizio lamentato dall'attore; I.1) ritenere i convenuti/appellati GG.ri tenuti al CP_12 risarcimento in solido con gli appellanti e con i concludenti per i presunti CP_16 danni da mancata fruizione della stradella dal maggio 2010 e sino al 03.08.2023, periodo di durata dell'attuazione dell'interdetto possessorio;
i.1.1) redistribuire nel rapporto interno tra gli appellati danti causa ( ) e gli appellanti concludenti CP_12 Controparte_17 in misura percentuale l'obbligo risarcitorio da mancata fruizione della stradella (lamentata dall'appellato), tenendo conto 1) della circostanza che il compossesso e la comproprietà dei concludenti decorrono solo dal 27.03.2012, 2) che la situazione giuridica comproprietaria ed il compossesso della stradella in capo ai danti causa si è protratta sino al CP_12
10.10.2014. k) Per la scongiurata evenienza di cui al precedente punto g), per ragioni di economia processuale, condannare i convenuti/appellati GG.ri – Controparte_7 [...]
al versamento della quota di risarcimento di loro spettanza direttamente a favore CP_8 dei concludenti che, tenuti in solido ed avendo già corrisposto l'intero all'appellato, hanno diritto di regresso nei confronti dei coobbligati solidali;
k.1) del pari e sempre per economia processuale, condannare gli appellanti , Controparte_18 [...]
al pagamento della quota di loro spettanza a favore dei Controparte_19 concludenti che, in ragione del vincolo solidale, hanno corrisposto l'intero all'appellato e
15 che come tale intendono avvalersi del diritto di regresso ex art.2055 c.c..l) per effetto dell'accoglimento delle domande di riforma della sentenza, condannare l'appellato e/o chi di competenza alla rifusione delle spese e compensi di lite in favore dei concludenti in relazione al I grado di giudizio;
m) viceversa, per la denegata ipotesi di conferma della statuizione appellata di condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio, riformulare la statuizione di condanna includendo i GG.ri – tra i soggetti tenuti Controparte_7 Controparte_8 alla rifusione delle spese di lite del primo grado a favore dell'appellato e, per l'effetto, condannare i predetti a corrispondere a favore degli appellanti la quota parte da essi già corrisposta all'appellato per tale causale;
n) condannare l'appellato e/o chi di competenza alla rifusione delle spese e compensi di lite del presente grado in favore degli appellanti concludenti GG.ri . o) In subordine, si chiede la compensazione delle Controparte_17 spese di lite tenuto conto di varie circostanze evidenziate nelle superiori note quali la 1) contraddittorietà delle varie parti della motivazione della sentenza appellata, 2) l'adesione acritica e confusa del I Giudice alle conclusioni della CTU confutate dagli stessi documenti in atti, 3) la manifesta non conformità agli orientamenti della giurisprudenza sulle varie questioni decise;
4) le alterne vicende giudiziarie sottese ai giudizi introdotti dall'appellato”.
Alcune di dette domande, che attengono alla diversa quantificazione del risarcimento del danno per il mancato utilizzo della stradella, sono inammissibili in quanto la relativa statuizione è nei loro confronti passata in giudicato, in difetto di proposizione di specifico motivo di appello.
Inoltre sono anche inammissibili ex art 345 cpc le domande con le quali gli appellanti principali domandano di graduare, nel rapporto interno, con i propri danti causa, l'ammontare del risarcimento non soltanto perché non hanno formulato nel grado precedente domanda anticipata di regresso nei loro confronti sia perché introducano nel presente grado fatti costitutivi nuovi, quando allegano, per la prima volta e in sede conclusionale, che gli appellati e all'epoca dell'introduzione della domanda di Controparte_7 Controparte_8 rivendica e di risarcimento del danno erano ancora titolari della part. n. 553 (che ha diritto di accesso attraverso la stradella rivendicata),trasferita agli odierni appellanti principali successivamente con rogito del 10.10.2014. Per analoga ragione è inammissibile in quanto domanda nuova ex art 345 cpc quella di regresso che formulano nei confronti degli appellanti incidentali per aver adempiuto nel grado integralmente alle condanne disposte nella sentenza appellata. Ed infatti gli odierni appellanti principali, nel grado precedente sulla domanda di condanna solidale al risarcimento avanzata dal anche nei loro confronti, si sono limitati CP_2
a dedurre di essere estranei alla causa del danno che imputavano all'esecuzione dell'interdetto possessorio, poiché a tale data non erano ancora divenuti comproprietari della stradella,
16 acquistata in epoca successiva dai coniugi , senza tuttavia avanzare CP_12 domanda preventiva di regresso ex art 1299 cc nei loro confronti e degli altri condebitori solidali citati, qualora fossero risultati soccombenti di fronte alla domanda di condanna risarcitoria proposta dal in via solidale(Cass. n. 7332/2025; n. 2680/1998; Cass. CP_2
13711/2002, Cass. 19/05/2008, n. 12691).
Ne consegue che difettando la proposizione della domanda di regresso non sarebbe possibile disporre il pagamento pro quota delle somme anticipate per dare integrale esecuzione alle condanne disposte con la sentenza di prima grado;
né sarebbe possibile, a prescindere dall'infondatezza del merito, graduare le differenti quote di responsabilità, come gli appellanti principali domandano, nei confronti dei propri dante causa. ( Cass n. 5475/2023 ) .Ed infatti costituisce principio consolidato quello secondo cui “In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili;
tale domanda, tuttavia, non può ricavarsi dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato” (Cass. n.32930/2018). Al riguardo giova infatti ricordare che la legittimazione alla domanda di regresso -in base al disposto dell'art. 1299 cod. civ., non presuppone necessariamente l'avvenuto pagamento del debito, poiché tale domanda può essere proposta anche in via preventiva dal condebitore ex delicto, in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato (Cass. n. 2680/1998;
Cass. 13711/2002, n. 12691/2008) e per altro verso la domanda di regresso resta soggetta alla regola generale del divieto di ius novorum (art. 345 cod. proc. civ.) talché non può essere proposta, ex novo, in grado d'appello (Cass. n 7332/2025).
I due appelli principale ed incidentale poiché vertono sulle medesime statuizioni, possono essere esaminati congiuntamente.
Con riferimento al primo motivo di appello è fondata la censura che critica l'affermazione che si legge a pag.8 della sentenza appellata, ove si è affermato che la domanda riconvenzionale di usucapione, promossa dagli odierni appellanti, comportava un implicito riconoscimento che l'altra metà era di proprietà del in quanto essendo l'usucapione un titolo d'acquisto CP_2
a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte e comunque non si rinviene, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, un principio in base al quale la domanda o l'eccezione di usucapione comporta, per ciò solo, il
17 riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi aventi causa con l'attenuazione del rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante.
Ciò detto, i motivi di appello sono infondati.
Ed infatti, dai titoli di provenienza prodotti nel presente giudizio, già precedentemente CP_1 acquisti nell'ambito della ctu (l'ing ) disposta nel giudizio possessorio, che non sono stati contestati, come al contrario ed erroneamente deducono gli appellanti incidentali tanto ad averli invocati a dimostrazione della preesistenza al 1981 della stradella oggetto di rivendica, si ricava che quest'ultima, nella parte comune, ricadente nelle particelle 554 e 555, apparteneva ad un unico e comune dante causa. Tale condizione, della comune provenienza del bene oggetto della domanda di rivendica, per giurisprudenza consolidata della Corte di
Cassazione, affievolisce per il rivendicante il gravoso onere probatorio, richiesto nella forma della probatio diabolica, in quanto rende superflua la dimostrazione da parte sua della proprietà, attraverso un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, come nella fattispecie, risalire fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, essendo incontestata la comune provenienza.
Difatti costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che Il rigore della c.d.probatio diabolica, la quale comporta l'onere, a carico dell'attore in rivendicazione, di provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, si attenua nel caso in cui il convenuto non contesta l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa. In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto ( Cass n. 7539/2024; n. 7091/2024; 28865/2021, n. 25865/2021) nel senso che, in tale ipotesi, il rivendicatore non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto e di quello dei suoi danti causa, sino al proprietario comune autore tra i contendenti.
Nella fattispecie è pacifico che con un unico atto pubblico del 20.11.1981 rogato dal Notaio
di Paternò, è intervenuta la permuta tra ( nonna e dante causa Persona_4 Persona_5 dell'odierno appellato ed i coniugi e ( danti causa dei CP_2 CP_20 CP_21 germani ) con la quale, da un lato, ha ceduto ai coniugi e CP_3 Persona_5 CP_20 la proprietà della p.lla 553, costituendo in loro favore la servitù di passaggio sulla CP_21 propria particella 552 ( corrispondente al tratto finale della stradella per cui è lite ( b-e-f. c) ottenendo in cambio dai medesimi coniugi la comproprietà indivisa della stradella nel tratto a-b-c-d, ricadente sulle p.lle 554 e 555; contestualmente e con il medesimo atto i coniugi
18 e hanno compravenduto ai germani ed CP_20 CP_21 Controparte_3 CP_5
il fondo costituito, nell'insieme: dalle particelle 550 e 317 e dalla particella 553 e CP_7 la metà indivisa della stradella a-b-c-d (p.lle 554 e 555), avendo trasferito l'altra metà indivisa a in virtù della contestuale permuta. Risulta altresì che con successivo atto di Persona_5 donazione del 4.10.1982, in atti, ha donato alla figlia Persona_5 Parte_4
, la parte del proprio fondo coincidente con la p.lla 552 (con il fabbricato rurale 187
[...] oggi soppresso) e la comproprietà indivisa della stradella a-b-c-d (p.lle 554 e 555) e donato all'altra figlia la parte del proprio fondo coincidente con la p.lla 186 oltre Controparte_9 la comproprietà indivisa della stradella a-b-c-d (p.lle 554 e 555). Sicché la stradella a-b-c-d
(p.lle 554 e 555), che apparteneva alla donante per la sola metà indivisa, Persona_5 acquistata per l'altra metà dai f.lli col citato atto del 20.11.1981, è stata trasferita CP_3 alle figlie donatarie in ragione di ¼ indiviso per ciascuna. Con il medesimo atto di donazione ha costituito sulla p.lla 552 una servitù di passaggio a favore della p.lla 186.Con Persona_5 la conseguenza che la porzione b-e-f-c della p.lla 552, già gravata del diritto di servitù di passaggio in favore del fondo in virtù del citato atto del 20.11.1981 è stata gravata CP_3 anche del diritto di servitù di passaggio in favore del fondo ricadente nella part. 186. Con successivo atto di donazione del 16.11.2001 ha donato al figlio Parte_4
odierno appellato, il fondo coincidente con l'attuale p.lla 552, gravato delle CP_2 servitù di cui si è detto, tanto a favore del fondo donato a ricadente nella Controparte_9 part. 186, quanto a favore del fondo ricadente nella part. 553, nonché la CP_3 comproprietà nella misura di ¼ indiviso della stradella nel tratto ricadente sulle part. 554 e
555.
Ne discende che il diritto di comproprietà della stradella nel tratto ricadente sulle particelle
554 e 555 ( la cui parte terminale ricadente nelle particella 552, appartiene in titolo esclusivo a gravato da servitù di passaggio) è derivato a germani e a CP_2 CP_3 [...] da un comune dante causa ovvero i coniugi e che con unico e Per_6 CP_20 CP_21 contestuale atto pubblico di permuta e vendita del 20.11.1981 hanno trasferito il loro diritto di proprietà sulla stradella per metà ai germani e per la restante metà alla dante CP_3 causa di . Ne consegue la correttezza della sentenza nella parte in cui è stata CP_2 accolta la domanda di rivendica di che ha provato documentalmente in base CP_2 alla successione dei titoli di provenienza il proprio di diritto di comproprietà sulla stradella.
Riguardo alla domanda subordinata di usucapione della comproprietà della stradella, reiterata nel grado, tanto dagli appellanti principali che dagli appellanti incidentali, la stessa va disattesa per le ragioni che seguono.
19 I predetti appellanti deducono di aver dato prova dell'usucapione della stradella attraverso le prove testimoniali e la datazione delle opere di trasformazione della stessa che assumono aver realizzato nel 1982, consistiti nella sua recinzione da ogni lato e nella sistemazione de piano stradale.
Nel caso in specie, essendo il comproprietario e compossessore ex lege della stradella, CP_2 gli odierni appellanti per dimostrare di averne usucapito la quota indivisa spettante agli altri comproprietari avrebbero dovuto dimostrare che tali opere( che di per sé non sono significative di un possesso esclusivo, in quanto costituiscono manifestazioni dell'esercizio del diritto del comproprietario di intervenire sul bene comune),erano state realizzate con l'intento specifico di escludere dal compossesso il e di estendere, contemporaneamente, CP_2 il proprio compossesso sulla quota degli altri, intendendosi proclamare proprietari esclusivi dell'intera via d'accesso e ciò perché non si può aprioristicamente escludere che tali interventi, come ha dedotto l'appellato erano stati eseguiti con il consenso della sua dante causa. CP_2
Sul punto, nulla di utile a tale fine hanno riferito i testi indicati dalle attuali parti appellanti non avendo alcun rilievo che i testi e hanno dichiarato di non aver Tes_1 Tes_2 visto transitare il o i suoi danti causa. Ed infatti in caso di comproprietà il comunista CP_2 può usucapire la quota degli altri senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso e, pertanto, non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso del bene comune, dovendo invece allegare e dimostrare di avere goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”, senza opposizione, per il tempo utile ad usucapire (Cass. n. 17322/2010).
Inoltre neppure rileva che i germani abbiano manutenzionato la strada e recintata CP_3 la stessa se, il come ha dichiarato in sede di interrogatorio formale e, come i testi dal
CP_2 medesimo indicati, hanno dichiarato che per raggiungere il fondo transitavano dalla
CP_2 stradella che si diparte dal civico 35 della via Monteverdi, quantomeno fino all'anno 2000, come appare ragionevole se si considera che l'accesso alternativo rappresentato dalla via dello Stadio è stato aperta al transito sul finire del 1999,altrimenti il fondo sarebbe
CP_2 stato intercluso, come quest'ultimo, contrariamente a quanto deducono gli appellanti incidentali, ha fin dall'inizio dedotto in causa.Né ancora rileva, ai fini del computo temporale necessario per la maturazione dell'usucapione, che al momento dell'espletamento della ctu, disposta nel 2009 nell'ambito del reclamo possessorio, il non disponesse della chiave
CP_2 del catenaccio della barra posizionata dal lato della via Monteverdi, in quanto spiegabile con la sostituzione della serratura del catenaccio quando già nel 2008 era insorto il giudizio possessorio promosso dai nell'ambito del quale il a dimostrazione del proprio CP_3 CP_2
20 compossesso sulla stradella aveva fatto i valere i titoli di provenienza che gli davano diritto al passaggio in quanto comproprietario della stessa.
Passando all'esame delle dichiarazioni testimoniali, nessuno dei testi escussi ha riferito di aver assistito ad episodi il cui al o al personale dal medesimo incaricato è stato precluso l'accesso CP_2 alla stradella dal lato della via Monteverdi o dal lato interno del fondo CP_2
Il teste , indicato dal ha riferito: che il MA ( marito della permutante Testimone_3 CP_2
e dante causa dell'odierno appellato) attraversava la stradella per raggiungere il fondo Persona_5
( donato alle figlie con atto del 4.10.1982) ; che la stradella era recintata soltanto dal lato sud in quanto i lotti prospettavano direttamente sulla stradella senza recinzioni;
il teste CP_3 [...]
incaricato della progettazione dell'abitazione di (i cui lavori sono iniziati Tes_4 CP_2 nel 2001) , ha riferito che fino al 2000 si recava nel fondo attraverso la stradella che era CP_2 aperta dal lato della via Monteverdi e che gli operai addetti alla costruzione della sua abitazione negli anni 2002 e 2003 dal fondo accedevano alla stradella, non ostruita da recinzione, per CP_2 attivare i contatori posti sulla stessa.
Il teste , indicato dagli odierni appellanti ha riferito che dal 1981 e per circa 20 anni Tes_1 aveva lavorato saltuariamente per conto dei e che “l'acceso ai fabbricati di Parte_5 proprietà dei convenuti in via Claudio Monteverdi n°35 è stato sempre praticato, fin Per_7 dai primi anni 80, attraverso una stradella privata, posta a sud dei fabbricati medesimi”; “di aver partecipato nel 1982 alla sistemazione della stradella mediante apporto di terra e ghiaia e poi con idonea stratificazione di manto bituminoso, in modo da renderla percorribile dalle autovetture e recintata da ogni lato in modo da riservare l'accesso solo ai fratelli ”; “che aveva CP_3 contributo a recintare la stradella dal lato sud e che nel 1982 aveva contributo ad allestire l'asta di ferro, a forma di grata stabilmente ancorata da un estremo , lato nord, al muro di confine dei convenuti e poggiata, con l'altro estremo al pilastro in ferro scatolare, lato sud, in modo da consentire la chiusura con idoneo lucchetto”. Il medesimo teste sull'articolato E) della seconda memoria istruttoria di parte convenuta del seguente tenore “vero che dal 1982 epoca in cui fu sistemata la stradella dai fratelli , fu apposta la suddetta asta in ferro per la chiusura CP_3 della stradella e fu realizzata la recinzione, la chiave del lucchetto è sempre stata in possesso e lo
è tutt'ora dei fratelli , i quali hanno goduto in via esclusiva dell'intera stradella con CP_3
l'animo del proprietario esclusivo;
e che la stradella – recintata e chiusa da ogni lato- non consentiva il passaggio a nessun altro all'infuori dei , possessori della chiave della CP_3 barra” ha risposto: “Si è vero. Preciso che ho visto le chiavi in mano ai e loro aprire la CP_3 barra. Non posso escludere che altri avessero la copia”.
Il teste , che abitava dal 1976 nella Via Monteverdi, ha riferito di aver visto transitare Tes_2 sulla stradella soltanto i germani e sul medesimo articolato E, sopra citato ha risposto” CP_3
21 “è vero che la stradella è stata realizzata dai fratelli i quali l'hanno subito recintata con CP_3 una barra munita di lucchetto la cui chiave ho visto essere in possesso solo dei fratelli . CP_3
La stradella era recintata da tutti i lati. Preciso che non sono entrato dentro la stradella, avendo visto dal di fuori la recinzione, in particolare dal lato della sbarra”.
Esaminate le deposizioni testimoniali si evidenzia l'irrilevanza della dichiarazione del Tes_2 perché nulla riferisce di un'attività oppositiva posta in essere dai germani per impedire CP_3 al o ai suoi danti causa di accedere alla stradella né dalle sue dichiarazioni si può desumere CP_2 che tali opere eseguite dai rivelavano l'animus rem sibi habendi. Peraltro, anche le CP_3 dichiarazioni testimoniali dell' , tanto enfatizzate dagli appellanti, sono irrilevanti dal Tes_1 momento che lo stesso come riferito non poteva escludere che anche il o i suoi danti causa CP_2 avessero la chiave per aprire la barra posta all'inizio della stradella dal lato della via Monteverdi e comunque sulla veridicità delle sue dichiarazioni in ordine alla datazione delle opere che ha riferito aver contribuito a realizzare nel 1982 sussistono, forti perplessità.. Ed infatti il teste ha dichiarato che la recinzione che aveva posizionato nel 1982 era stata apposta anche Tes_1 dal lato ovest della stradella per sbarrarne l'accesso dal fondo e che la stradella era recintata CP_2 anche dal lato nord (lotti ). In particolare sull'articolato F) :“vero che la stradella fin dal CP_3
1982 si presentava chiusa da ogni lato: a nord dal muro di recinzione dei tre lotti di terreno dei fratelli sui quali vennero praticati dal 1982 i varchi , cancelletti, per consentire l'accesso CP_3 dalla stradella ai fabbricati e viceversa;
ad est dalla barra in ferro che delimita la stradella dalla via Monteverdi in corrispondenza del civico 35; a sud dalla recinzione in rete metallica e maglie ancorata a paletti di ferro come foto 1/A e 1/B allegate alla relazione del geom. ad ovest CP_22 dalla recinzione in rete metallica e maglie che delimita la stradella dalla proprietà ”) il teste CP_2 ha risposto: “si è vero”.
Tale affermazione è stata contrastata dall'attore nel grado precedente con la propria memoria istruttoria n. 2 ex art 183 comma VI, documentando che i germani , che avevano CP_3 acquistato nel 1981 il solo terreno non edificato, fino al 1994 e anche oltre non avevano abitato gli immobili che sorgevano a nord della stradella, in quanto ancora allo stato grezzo ed ha anche prodotto gli atti processuali, riguardanti il giudizio promosso da contro i Controparte_7 fratelli per la rivendica della proprietà della particella 553, dai quali risultava che in quella sede processuale gli attuali appellanti incidentali avevano sostenuto che soltanto tra il 1995 e il 1996
i fratelli avevano deciso di creare i muri di delimitazione dei loro fabbricati, sia dal CP_3 lato interno che prospettavano sulla stradella che dal lato esterno della via Monteverdi, quando invece, nel presente giudizio e in quello precedente possessorio gli stessi avevano dedotto che la stradella già nel 1982 era stata recintata da tutti i lati compreso il tratto iniziale apponendo la sbarra d'accesso ancorata al muro esterno prospicente la via Monteverdi. Pertanto a prescindere
22 dal valore probatorio attribuibile alla diversa narrazione dei fatti esposti in detto diverso giudizio, che ha comunque trovato riscontro esterno nelle foto satellitari allegate alla ctp prodotta dal e alla ctu espletata nel grado precedente, il dato incontestato è che i germani fino CP_2 CP_3 al 1994 non hanno abitato gli immobili che hanno accesso attraverso la stradella in contesa e non hanno offerto alcuna evidenza documentale in grado di collocare temporalmente la recinzione della stradella tanto dal lato sud ( recinzione con paletti) tanto nel lato nord, lato in cui hanno sede i loro immobili, in un' epoca sufficiente per la maturazione dell' usucapione, inferendo in senso contrario tanto le dichiarazioni testimoniali dedotti dal che le risultanze della ctu e CP_2 neppure il cosiddetto “giudicato possessorio “invocato dagli appellati è di ausilio per l'accoglimento della loro domanda di usucapione. Ed infatti il Collegio in sede di reclamo, con il proprio provvedimento del 21.1.2010 ha disposto la tutela possessoria chiesta dai sul CP_3 presupposto che in base alle dichiarazioni degli informatori, comunque, il compossesso da parte del della stradella si era arrestato all'anno 2000. Ne discende che in questa sede tale accertamento CP_2 anche laddove utilizzabile non condurrebbe all'accoglimento della domanda di usucapione difettando l'elemento oggettivo del possesso continuato ed ininterrotto ventennale. Infine va detto che le critiche alla ctu disposta nel grado precedente appaiono infondate in quanto frutto di errata interpretazione delle conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario, il quale, contrariamente a quanto deducono gli appellanti, non ha negato che la stradella a fondo naturale esistesse prima del 1982 ma, ha diversamente datato l'epoca in cui la predetta stradella, già preesistente, ha subito le trasformazioni (recinzione da tutti i lati e asfalto del piano stradale) che gli odierni appellanti hanno indicato aver realizzato per impedire al di esercitare il compossesso della stessa. Ed infatti CP_2 per la datazione di detti interventi il ctu ha utilizzato fonti oggettive rappresentate dalle foto aree dell'Istituto Geografico Militare e del PCN (portale Cartografico Nazionale del Ministero dell'Ambiente) dalle quali si evince che soltanto nell'anno 2000 la stradella in questione ha assunto le caratteristiche attuali con le sue delimitazioni laterali.
In ogni caso anche ad ipotizzare non utilizzabile le conclusioni cui è pervenuto il ctu nominato nel CP_1 grado precedente e valorizzare la ctu redatta dall'ing in seno al giudizio possessorio, che gli appellanti deducono essere corretta, comunque nessun elemento utile per l'affermazione dell'intervenuta usucapione si ricava anche da detta ultima ctu, poiché l'ausiliario incaricato, ing. CP_1
non ha saputo datare con certezza sia l'epoca di installazione della barra d'ingresso dal lato della via Monteverdi sia l'epoca di allestimento della recinzione della stradella dal lato sud.
Infine, sono anche infondate le censure relative all'attività valutativa compiuta dal giudice di prime cure circa l'attendibilità dei testi indicati, le cui dichiarazioni hanno trovato smentita nelle prove documentali citate e sono state contraddette dalle dichiarazioni testimoniali di parte avversa.
23 Pertanto nessun errore valutativo può imputarsi al giudice di prime cure che ha rigettato la domanda di usucapione in applicazione del principio secondo il quale: “Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta(cfr. Cass.n. 3468/2010 ; Cass. n. 6760/2003).
Il terzo motivo è infondato con le precisazioni che seguono.
Il giudice di prime cure ha disposto il risarcimento del danno richiesto dal per effetto CP_2 dell'accoglimento della sua domanda di rivendica della comproprietà e a seguito del contestuale rigetto della domanda di usucapione avanzata dai convenuti costituiti ed ha anche motivato che le parti legittimate a resistere all'azione di rivendica erano soltanto quelle che al momento della sua formulazione possedevano o detenevano il bene rivendicato. Conseguentemente i contraddittori legittimi su tali domande sono stati correttamente individuati dal tribunale nei coniugi Parte_1
e che all'epoca della notifica di entrambe le citazioni erano già comproprietari e CP_1 compossessori della stradella per effetto della compravendita stipulata in precedenza in data
27.3.2012. Pertanto sebbene il giudice di prime cure ha omesso di menzionare nell'epigrafe della sentenza tra le parti citate e rimaste contumaci e non ha Controparte_7 Controparte_8 tuttavia omesso alcuna pronuncia nei loro confronti, in quanto per quanto esposto prima, ha implicitamente rigettato la domanda dei coniugi che chiedevano di Parte_3 condannare al risarcimento al posto loro e la moglie sul presupposto errato Controparte_7 che il risarcimento trovava origine nell'emanazione ed attuazione dell'interdetto possessorio richiesto ed eseguito quando loro non erano ancora proprietari e compossessori della stradella.
Detta tesi, già rigettata dal primo giudice è stata infondatamente riproposta dagli odierni appellanti principali con il motivo all'esame che va pertanto respinto, ribadendo che il risarcimento del danno riconosciuto all'appellato trova titolo nel suo vittorioso esperimento dell'azione ex art 948 CP_2 cc. che dà diritto al proprietario che ne ha fatto richiesta di ricevere anche indennizzo per l'ingiusta privazione subita del proprio bene.
Ciò detto, in ordine alle due voci di danno liquidate dal giudice di prime, va detto che quest'ultimo all'esito delle valutazioni compiute dal ctu, ha condannato gli odierni appellanti principali ed incidentali al risarcimento del danno determinato in € 1.500,00 per il ripristino del cancello rimosso e per la sostituzione della soglia in esecuzione dell'interdetto possessorio “oltre alla
24 riduzione in pristino e alla rimozione delle opere che impediscono l'accesso a loro spese e cura”.
Tale statuizione come correttamente evidenziano gli appellanti non è condivisibile sia perché Co duplica l'indennizzo ed anche perché come afferma la le azioni petitorie e possessorie sono diverse poiché l'una è volta alla tutela della proprietà o di altro diritto reale, mentre l'altra soltanto al ripristino dello stato di fatto mediante un'azione che culmina in un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale indipendentemente dall'esistenza o meno del diritto al quale il possesso corrisponde e il cui eventuale contrasto col giudicato petitorio va risolto attraverso le opportune
"restitutiones in integrum (Cass n. 14979/2015; Cass n. 13450/2016) con l'effetto che il successivo conseguimento di un giudicato petitorio non è idoneo a configurare un fatto estintivo del diritto del possessore ad azionare il titolo giudiziale conseguito a tutela del suo possesso, poiché solo una volta che quest'ultimo sia stato pienamente eseguito il diritto del proprietario potrà trovare piena estrinsecazione, con un'opportuna restitutio in integrum, in grado di garantire il finale riallineamento della tutela dei diritti del possessore e del proprietario ( Cass n. 34151/2'024) . Segue che in applicazione dei superiori principi le spese di ripristino del cancello non sono dovute in quanto la sua rimozione è stata disposta in esecuzione del provvedimento possessorio teso alla tutela del possesso dei ricorrenti attraverso il ripristino dello stato dei luoghi CP_3 unilateralmente modificato dal Ciò detto, poiché detto risarcimento ammontante ad € CP_2
1.500,00 inizialmente corrisposto dagli appellanti principali al è stato in seguito da CP_2 quest'ultimo restituito, in questa sede non necessita disporne la restituzione, che è stata spontaneamente eseguita.
In ordine al restante risarcimento, va detto che sebbene la statuizione sia condivisile nel quantum liquidato, non è per la motivazione utilizzata, che pertanto va emendata
Ed infatti il ctu ha valutato in complessivi € 18.580,00 il risarcimento del danno per l'impossibilità del di utilizzare, in veste di comproprietario, la stradella, sulla base del “valore CP_2 complementare” rappresentato dal differente valore di mercato tra un fondo accessibile ed uno inaccessibile e, sul presupposto che il fondo che prima era intercluso a partire dal 1998 CP_2 aveva potuto disporre di un 'altro accesso rappresentato dalla via dello Stadio ( in effetti collaudata sul finire del 1999), ha ridotto della metà il minor valore del fondo, stimato in € 5.000,00 al mq poi moltiplicato per 3.716 mq, pari all'estensione del terreno. Questo Collegio, ritiene non condivisibile detto ragionamento considerato che il risarcimento richiesto dal con la citazione CP_2 notificata il 27.11.2012, aveva ad oggetto indennizzo per l'impossibilità di accedere alla propria abitazione attraverso la stradella di cui era comproprietario.
Conseguentemente il risarcimento cui l'odierno appellato ha diritto, in effetti, deve tenere CP_2 conto, non del minor valore del terreno, bensì delle conseguenze pregiudizievoli che l'ingiusta privazione dell'utilizzo della stradella hanno comportato per il il quale nel corso del CP_2
25 giudizio precedente ha rappresentato i disagi che lo stesso ed i componenti della propria famiglia dal 2004, ovvero da quando vi risiedono, hanno dovuto affrontare per raggiungere la propria abitazione, utilizzando il percorso alternativo della via dello Stadio che era più scomodo e dispendioso perché più lungo e tortuoso rispetto all'altro più breve e di facile accesso dalla via
Monteverdi, vista la ridotta la lunghezza ( 80 mt.) dell'intera stradella che la separa dalla via pubblica.
Inoltre, sono anche infondate le censure inerenti l'assenza dei presupposti per il riconoscimento sia perché per giurisprudenza consolidata della SC “L'utilizzazione in via esclusiva di un bene comune da parte del singolo condomino in assenza del consenso degli altri condomini, ai quali resta precluso l'uso, anche solo potenziale, della res, determina un danno in re ipsa, quantificabile in base ai frutti civili tratti dal bene dall'autore della violazione”(Cass n. 19215/2016) sia perché
l''allegazione da parte del della concreta possibilità di godimento perduta non è stata CP_2 specificatamente contestata dai convenuti costituiti , i quali non hanno opposto, come prevede la
Corte di Cassazione con la sentenza n. 33645/2022 resa a SU “ che giammai il proprietario avrebbe Co esercitato il diritto di godimento” Ed infatti in tale sentenza a SU la ha precisato che in tale ipotesi per il ristoro del danno emergente che è quello richiesto nella fattispecie, “La contestazione da parte del convenuto non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”.
Anche le critiche sul quantum del risarcimento sono infondate.
Ed infatti diversamente a quanto deducono gli appellanti incidentali il risarcimento del danno nella fattispecie non può essere rapportato alla frazione di comproprietà in titolo al poiché la CP_2 privazione subita da quest'ultimo trattandosi di bene strumentale ed unitario per l'accesso diretto alla propria abitazione dalla via pubblica, si traduce nella totale negazione del suo diritto di raggiungere comodamente la propria abitazione. Conseguentemente appare conforme al diritto ed equo l'ammontare del risarcimento dovuto al come liquidato dal giudice dal giudice di prime CP_2 cure, considerato che il predetto importo suddiviso per il periodo che va dalla domanda risarcitoria
26 ( 27-28.11.2012) all'epoca in cui è stata data esecuzione alla sentenza di primo grado ed è stato ripristinato il transito con l'eliminazione della recinzione (3.8.2023) il risarcimento annuo, ammonta, al netto degli interessi e della rivalutazione monetaria, ad € 1.689,00 che è un importo che questa Corte reputa equo per indennizzare il maggior dispendio quotidiano (economico e di tempo) cui è stato ingiustamente sottoposto il CP_2
Il quarto motivo è infondato.
Ed infatti la condanna al pagamento delle spese processuali poiché consegue alla soccombenza non poteva essere estesa agli appellati e di che, sebbene citati in Controparte_7 CP_24 giudizio e rimasti contumaci non erano legittimati a resistere passivamente alla domanda di rivendica e a quella conseguente di risarcimento del danno né sono stati loro ad aver avanzato nel presente giudizio in via subordinata la domanda di usucapione, rivelatasi infondata. Per analoghe ragioni rimasta contumace e chiamata in causa da parte degli odierni appellanti Controparte_9 quale litisconsorte necessario sulla domanda di usucapione, non poteva dirsi soccombente, atteso il rigetto della suddetta domanda di usucapione.
Per quanto esposto i due appelli vanno rigettati.
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Le spese processuali seguono la soccombenza, che si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM. n 147/2022, tenuto conto del valore della causa (da € 5201,00 ad € 26.000,00) in applicazione dei valori medi tariffari e con l'applicazione in favore del dell'aumento nella CP_2 misura del 40% come previsto dall'art. 4, comma 2, del DM. n. 55 del 2014, che dispone l'aumento anche nel caso, come quello di specie, in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti
(Cass. n. 376/2024).
Con la precisazione che le spese processuali sostenute nel grado dagli appellati Controparte_7
e vanno posti a carico degli appellanti principali e degli appellanti incidentali Controparte_8 che per le domande di condanna articolate nei loro confronti, rivelatesi infondate, hanno reso necessario la loro costituzione in giudizio.
Infine, va rigettata la domanda dell'appellato di condanna degli appellanti al CP_25 risarcimento ex art 96, III comma cpc, non ricorrendo nella fattispecie l'abuso del processo
L'impugnazione principale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vi-gore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
27 presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, nel giudizio iscritto al n. 520/2023 R.g.a,c, al quale è stato riunto quello iscritto al n. 655/2023 R.g.a.c., sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 614/2023 pubblicata il 7.2.2023, così provvede: rigetta l'appello proposto da e nonché quello promosso da Parte_1 Controparte_1
, e avverso la sentenza Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 del Tribunale di Catania. n. 614/2023 pubblicata in data 7.2.-2023, che conferma, con la precisazione indicata in parte motiva, in ordine del quantum del risarcimento complessivamente dovuto e già corrisposto;
condanna in solido, , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 CP_4
e , al pagamento delle spese processuali del grado in favore Controparte_5 Controparte_6 di che liquida in complessivi € 8.132,60 (€ 1.587,60 per la fase di studio, € 1.289,40 CP_25 per la fase introduttiva, € 2.580,20 per la fase di trattazione, € 2.675,40 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge;
condanna , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 CP_4 CP_5
e al pagamento delle spese processuali del grado in favore di
[...] Controparte_6
e che liquida in complessivi € 5.809,00 (€ 1.134,00 per la Controparte_7 Controparte_8 fase di studio, € 921.00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico degli appellanti principali e di quelli incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. AR Angela Galioto Dott.ssa Simona Lo Iacono
28 29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott.ssa Simona Lo Iacono Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. AR Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.520/2023 R.g.a.c.
TRA
nata Paternò il 15.12.1959,c.f ; Parte_1 C.F._1 Controparte_1 nato a [...] il [...], c. f: , rappresentati e difesi dagli Avv.ti C.F._2
RA IA e AR ON AR, per procura in atti,
-appellanti principali-
E
nato a [...] il [...], c.f , rappresentato e CP_2 C.F._3 difeso dall'Avv. Ignazio De Mauro, per procura in atti
- appellato-
E nato a [...] il [...], c.f: Controparte_3 CodiceFiscale_4 CP_4 nata a [...] il [...], c.f: ; , nato a [...] CodiceFiscale_5 Controparte_5 il 12.5.1952, c.f: nata a [...] il [...], CodiceFiscale_6 Controparte_6
c.f , rappresentati e difesi dall'Avv. Achille Palermo, per procura CodiceFiscale_7 in atti
-appellati-
E
nato a [...] il [...], c.f: ; Controparte_7 CodiceFiscale_8 CP_8 nata a [...] il [...], c.f: , rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] CodiceFiscale_9
SA IO Strano, per procura in atti
-appellati-
1 nata a [...] il [...], c.f: residente a Controparte_9 C.F._10
Catania nella via SA Grasso n. 3
-appellata contumace-
NONCHE' nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 655/2023 r.g.a.c. riunita a quella iscritta al n. 520/2023 r.g.a.c.
TRA nato a [...] il [...], c.f: Controparte_3 CodiceFiscale_4 CP_4 nata a [...] il [...], c.f: ; , nato a [...] CodiceFiscale_5 Controparte_5 il 12.5.1952, c.f: nata a [...] il [...], CodiceFiscale_6 Controparte_6
c.f: , rappresentati e difesi dall'Avv. Achille Palermo, per procura CodiceFiscale_7 in atti
-appellanti incidentali-
E
nato a [...] il [...], c.f: , rappresentato e CP_2 CodiceFiscale_11 difeso dall'Avv. Ignazio De Mauro, per procura in atti
-appellato-
E
nata a [...] il [...],c.f: ; Parte_1 C.F._12 [...]
nato a [...] il [...], c.f: , rappresentati e difesi dagli CP_1 C.F._2
Avv.ti RA IA e AR ON AR, per procura in atti,
-appellati-
E
nato a [...] il [...], c.f: ; Controparte_7 CodiceFiscale_8 CP_8 nata a [...] il [...], c.f: , rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._13
SA IO Strano, per procura in atti
-appellati-
E nata a [...] il17.4.1945, c.f: residente a Catania Controparte_9 C.F._14 nella via SA Grasso n. 3
-appellata contumace-
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All'udienza di discussione e decisione del 13 ottobre 2025 i giudizi già riuniti sono stati posti in decisione sulle note conclusive depositate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Per la decisione torna utile riferire le pregresse vicende processuali rilevanti, che così possono essere sintetizzate.
Con ricorso depositato in data 7.10.2008, i germani e Controparte_3 CP_5 CP_7 proponevano davanti al Tribunale di Catania- Sezione Distaccata di Paterno- domanda di manutenzione del possesso della stradella privata, che trovava inizio dal numero civico 35 della via Claudio Monteverdi di Ragalna, che consentiva l'accesso alle loro tre distinti abitazioni. Deducevano che l'accesso alla predetta stradella dalla via Monteverdi, era regolato da un'asta di ferro, della cui chiave loro soltanto avevano la disponibilità; che il CP_2 proprietario del fondo limitrofo, non aveva accesso al proprio fondo confinante attraverso la stradella citata poiché chiusa da ogni lato dalla recinzione che avevano allestito nel 1982, compreso nel lato ovest. prospiciente al fondo del resistente;
che nell'estate del 2008, il CP_2 aveva realizzato un cancello in ferro, a due ante, in sostituzione della predetta precedente recinzione che il resistente aveva demolito, creando l'accesso dal suo fondo alla stradella e viceversa;
che tale comportamento integrava molestia e turbativa del possesso esercitato in via esclusiva dai ricorrenti. Indi domandavano l'adozione di provvedimenti interdittivi della riferita molestia. Si costituiva contestando la rappresentazione fattuale dei CP_2 ricorrenti deducendo che egli, e prima di lui, i propri danti causa, avevano da sempre utilizzato la predetta stradella, della quale era anche comproprietario, per raggiungere il proprio fondo che peraltro sarebbe stato altrimenti intercluso dato che l'altro accesso dal lato nord, era stato realizzato soltanto nell'anno 2000 con la creazione della nuova via denominata dello Stadio.
Contestava l'esistenza all'ingresso della stradella dalla via Monteverdi del cancello/ barra;
negava che prima dell'allestimento del proprio cancello vi fosse la recinzione che separava il proprio fondo dalla stradella dalla quale nel corso degli anni avevano transito anche gli operai che aveva incaricato per la coltivazione del proprio fondo;
che dal 2001 al 2003 anche le maestranze addette alla costruzione della propria abitazione, nella quale risiedeva dal 2004, avevano transitato dalla stradella.Deduceva altresì che in ogni caso l'azione proposta era tardiva poiché formulata oltre l'anno dall'asserita turbativa del possesso che trovava riscontro documentale nel posizionamento dei contatori elettrici e dell'acqua posti sulla stradella, fuori dal proprio cancello ed incassati nel muro che aveva realizzato.
All'esito dell'audizione dei testi informatori indicati dalle parti, il giudice della cautela possessoria, a causa dell'errata sussunzione dei fatti di causa, ritenendo che il aveva CP_2 ostruito ai ricorrenti l'accesso alla stradella dalla via pubblica con l'apposizione del cancello, con provvedimento del 16.4.2009 “ordinava “a di mantenere i ricorrenti CP_2
, e nel legittimo compossesso del Controparte_3 Controparte_7 Controparte_5 passaggio attraverso la stradella di cui in ricorso, mediante consegna di copia delle chiavi
3 del cancello ivi apposto, entro giorni tre dalla comunicazione della presente ordinanza”. Il predetto provvedimento veniva reclamato da entrambe le parti e nel corso di detto giudizio, il
Collegio disponeva l'espletamento della ctu affidata all'ing. al quale era stato CP_10 anche assegnato l'incarico di accertare, attraverso i rispettivi titoli di provenienza, quali diritti le parti in lite disponevano sulla stradella in questione.
Il citato ctu, esaminati i titoli di provenienza, accertava che era CP_2 comproprietario per 1/4 della tratto di stradella privata ricadente sulle part 554 e 555, che per
2/4 apparteneva ai germani , mentre, l'altro 1/4 era in titolo a CP_3 Controparte_9
Inoltre, l'ausiliario riferiva che il resistente era anche proprietario esclusivo del tratto terminale della stradella, ricadente nella particella 552, quella in cui insisteva il nuovo muro di pietra ed il cancello dal medesimo allestito, seppur detto tratto era gravato da servitù di passaggio in favore dei danti causa dei . Il ctu riferiva, ancora che dalle foto aree CP_3 visionate non si poteva evincere quando l'ingresso della stradella privata dalla via
Monteverdi era stata interdetto con il posizionamento della barra chiusa con catenaccio;
né era databile quando la stradella era stata recintata, con i paletti infissi al suolo;
che il solo dato certo era che la recinzione della stradella nel lato sud, seppur risalente non era databile e con certezza era stata divelta ( nella parte finale coincidente con la particella 552) al momento in cui il aveva costruito il muro in pietrame che aveva successivamente
CP_2 inglobato il manufatto in cemento creato per l'alloggiamento dei contatori. Il ctu concludeva che la data di realizzazione del muro ad opera del e, quindi, quella di rimozione della
CP_2 rete, era collocabile nell'arco temporale che andava dal 28.6.2002 (data in cui il aveva
CP_2 presentato istanza di collocazione dei contatori) alla fine del 2006 ( epoca della foto aerea che lo ritraeva). Sulla base di detti accertamenti il Collegio in sede di reclamo con provvedimento depositato in data 21.1.2010, revocava il provvedimento reclamato, e, in accoglimento del reclamo proposto dai germani così disponeva: “ordina a di CP_3 Persona_1 provvedere, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, alla rimozione del cancello collocato sulla parte terminale della stradella privata che si diparte dal n. 35. della vin Claudio Monteverdi del comune di Ragalna, individuata negli atti di causa, ed alla apposizione di idonea recinzione tra detta stradella e la proprietà dello stesso .
CP_2
Dispone che, in caso di inottemperanza al presente provvedimento o venga data esecuzione forzata dai ricorrenti , a ministero dell'Ufficiale Giudiziario, ed a mezzo di mano CP_3
d'opera di loro fiducia, sotto la direzione tecnica dell'ing. C.T.U. nel presente CP_10 procedimento, che redigerà relazione circa i lavori ed i relativi costi. Condanna CP_2
a rimborsare a , a , ad , le
[...] Controparte_3 Controparte_5 Controparte_7 spese dell'intero procedimento, che liquida in complessivi euro 2.947,00 di cui euro 315,00
4 per spese, euro 1.032,00 per competenze, euro 1.600,00 per onorari. Pone a carico di
le spese della consulenza tecnica d'ufficio”. CP_2
per scongiurare l'esecuzione di detto provvedimento proponeva ricorso ex CP_2 art 700 cpc datato 18-27.3.2010, rappresentando al tribunale di Catania -Sezione Distaccata di Paternò- i gravi pregiudizi ai quali sarebbe andato incontro dall'esecuzione del provvedimento interdittivo che gli avrebbe precluso la possibilità di accedere alla stradella ove erano collocati i propri contatori;
depositava la ctp redatta dal dott. . Persona_2
Nelle more di detto ultimo giudizio, i germani , in difetto di adempimento spontaneo CP_3 dell'interdetto possessorio, hanno fatto ricorso al tribunale per la determinazione delle modalità di attuazione del citato provvedimento collegiale affidato nell'esecuzione al ctu nominato che, in collaborazione con l'ufficio giudiziario, ha diretto i lavori ordinati, eseguiti in data 26.6.2010.
Venuto meno il pericolo dell'esecuzione del provvedimento interdittivo frattanto eseguito il giudice investito del ricorso d'urgenza con provvedimento del 19.10.2010. dichiarava cessata la materia del contendere e poneva le relative spese a carico del CP_2
Conclusi detti giudizi attinenti la tutela del possesso della stradina, con atto CP_2 notificato il 16.4.2012, ha citato davanti al Tribunale di Catania- Sezione distaccata di
Paternò-, i coniugi: e;
e Controparte_3 CP_4 Controparte_7 CP_8
; e;
e ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_1 Parte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ritenere e dichiarare che l'istante è comproprietario della stradella di collegamento (in catasto terreni del Comune di Ragalna foglio 15, part. 554 e 555) fra il suo fondo (in catasto terreni del Comune di Ragalna foglio
15, part. 552) e la via Claudio Monteverdi di Ragalna;
per I 'effetto, ordinare ai convenuti di consentire all'istante ed a chi per lui il libero accesso, con ogni mezzo, su detta stradella;
per
I 'effetto, condannare i convenuti a consegnare all'istante la chiave che apre il catenaccio posto a chiusura della sbarra collocata all'inizio della stradella;
per effetto, ordinare ai convenuti la eliminazione della recinzione realizzata in esecuzione dell'ordinanza cautelare cosi come modificata in sede di reclamo, con spese a carico dei sigg.ri . Spese, CP_3 compensi di causa”.
Illustrava che la propria domandava di rivendicazione della comproprietà della stradella trovava riscontro nell'accertamento tecnico(ctu)disposto nell'ambito del giudizio possessorio e nella ctp prodotta nel giudizio ex art 700 cpc, ed entrambe acclaravano non soltanto l'esistenza del proprio diritto di proprietà sulla stradella comune ma anche l'infondatezza delle pretese di controparte. Precisava che la chiamata in causa dei coniugi era Controparte_11 dettata dal fatto che quest'ultimi, in data 4.10.2010 avevano avuto compromesso in vendita
5 l'immobile ed il terreno appartenente ai coniugi e Controparte_7 Controparte_8 censito in catasto al foglio 15, part. 550, che aveva accesso attraverso la predetta stradella che rivendicava in comproprietà.
Si costituivano in giudizio i convenuti citati, eccetto e Controparte_7 Controparte_8 che rimanevano contumaci, i quali contestavano nel merito, la sussistenza dei presupposti della domanda di rivendicazione e, in via subordinata, proponevano domanda di usucapione dell'intera stradella, avendola posseduta in via esclusiva, animo domini, fin dal 1982, quando:
l'avevano asfaltata a proprie spese;
avevano collocato la barra all'inizio della stessa, chiusa con catenaccio, di cui soltanto loro avevano il possesso;
avevano anche recintato la stradella da ogni lato, anche al confine con la proprietà dell'attore, escludendo così a quest'ultimo ogni possibilità di esercitarne il compossesso. In via riconvenzionale chiedevano altresì, anche la rimozione dei contatori di luce (Enel) e di acqua (Acoset) e la rimozione dei pozzetti e dei tubi di allaccio dell'acqua e corrente elettrica che servivano la proprietà dell'attore che erano stati installati all'interno della stradella. Indi, chiedevano lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la chiamata in causa di litisconsorte necessaria, Controparte_9 nella loro domanda di usucapione in quanto intestataria di un quarto della proprietà della stradella suddetta (ricadente nelle particelle 554 e 555) in base alle risultanze della ctu.
Integrato il contraddittorio con quest'ultima non si costituiva, e Controparte_9 [...]
con successivo atto di citazione notificato il 27-28/11/2012 citava avanti il CP_2 medesimo tribunale di Catania i medesimi convenuti già costituiti compresi i coniugi e la moglie per sentire accogliere le seguenti Controparte_7 Controparte_8 conclusioni: - PIACCIA al Tribunale adito, dato atto di quanto sopra, rejectis contrariis, condannare i convenuti (ad eccezione della sigra , alla quale il presente Controparte_9 atto viene notificato al solo fine dell'integrità del contraddittorio) in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per i motivi esposti in narrativa, come segue: i sigg.ri ¢ , ¢ , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 nonché e al risarcimento, in favore dell'attore, dei Controparte_7 Controparte_8 danni da quest'ultimo subiti per aver essi reso inutilizzabile 1'alloggiamento in pietra lavica del cancello e quant'altro per danni subiti dall'immobile dell'attore in conseguenza dell'esecuzione del provvedimento possessorio emesso dal Tribunale di Catania a richiesta degli stessi sigg.ri ;1sigg.ri e , CP_3 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
¢ , e , nonché e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_1
al risarcimento, in favore dell'attore, dei danni da quest'ultimo subiti Parte_1
a seguito della impossibilita di usufruire della stradella di cui é comproprietario dal tempo in cui gli è stato interdetto il passaggio fino a quando gli sarà nuovamente consentito, di seguito
6 alla sentenza che verrà emessa nel procedimento petitorio di cui in premessa, precisandosi che di tali danni i sigg.ri e devono rispondere fino al Controparte_7 Controparte_8
4.10.2010, data di immissione nel possesso dell'immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita di cui sopra in favore dei sigg.ri e , Controparte_1 Parte_1
i quali devono rispondere di tali danni a partire da tale data;
imitando il tutto all'importo complessivo di € 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla notifica del presente. Spese, compensi di causa”
Si costituivano i convenuti eccependo, quanto al presunto danno all'alloggiamento in pietra lavica del cancello, la non risarcibilità di esso per mancanza dei presupposti di cui all'art. 2043 cc;
l'insussistenza del diritto al risarcimento per mancanza del presupposto della comproprietà della medesima e di un danno risarcibile. Chiedevano, pertanto, il rigetto delle domande attrici.
In riferimento alla loro posizione i coniugi precisavano che il loro Controparte_11 possesso sulla stradella oggetto di causa doveva farsi risalire al rogito notarile ( 27/03/2012)
e non alla data del preliminare 4.10.2010, pertanto non erano legittimati a resistere alla domanda risarcitoria in quanto subentrati ai coniugi quando già era stato CP_12 emesso e attuato l'interdetto possessorio, che aveva vietato al di ingerirsi nel possesso CP_2 della stradella, ragione per cui non potevano essere ritenuti responsabili dei presunti danni maturati prima di essere divenuti proprietari.
I due giudizi venivano riuniti ed espletata la ctu ed escussi i testi la causa è stata decisa dal
Tribunale di Catania con la sentenza n. 614/2023 pubblicata il 7.2.2023 ha così statuito: 1)
ACCOGLIE le domande attoree e per l'effetto: DICHIARA che è CP_2 comproprietario della stradella, in catasto terreni del Comune di Ragalna foglio 15, part. 554
e 555, che collega il suo fondo con la via Claudio Monteverdi di Ragalna;
CONDANNA
, , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, e , in solido tra loro, a
[...] Controparte_1 Parte_1 consentire l'accesso alla predetta stradella, alla riduzione in pristino e alla rimozione delle opere che impediscono l'accesso, tutto a propria cura e spese;
2) CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, in favore dell'attore, che liquida in complessivi euro 20.080,00, oltre interessi al tasso legale maturati dalla domanda al soddisfo;
3)
RIGETTA le domande riconvenzionali;
4) CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in € 7.254,00, oltre spese di
CTU, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”
7 Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato in data 8.4.2023, affidato ai motivi di seguito esposti CP_1
i quali hanno chiesto la sospensione della provvisoria esecutività impugnata.
Al predetto giudizio di appello iscritto al n. 520/2023 ha fatto seguito l'appello successivamente proposto da , e Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_4
con atto di citazione notificato in data 4.5.2023, i quali hanno anche pure CP_6 domandato la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, il predetto giudizio è stato iscritto al n. 655/2023 R.g.a.c.
In entrambi i giudizi si sono costituiti gli appellati e la moglie Controparte_7 [...]
CP_8
All'udienza del 20.6.2023 i due giudizi sono stati riuniti e, sull'istanza di sospensione ex art
351 cpc, la Corte, con provvedimento del 13.7.2023, ha accolto quella presentata dagli appellanti incidentali limitatamente alla condanna di riduzione in pristino e di pagamento dell'importo di € 20.800,00, mentre ha rigettato l'analoga istanza presentata dagli appellanti principali.
All'udienza del 19.9.2023 la Corte ha ordinato di documentare la ritualità della notifica nei confronti di e all'udienza di discussione e decisione del 13 ottobre 2025 la Controparte_9 causa sulle note conclusive, già in atti, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, sebbene ritualmente Controparte_9 citata non si è costituita.
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Appello principale
Con il primo motivo di appello la parte censura la sentenza nella parte in cui è stata accolta la domanda di rivendica della comproprietà della stradella nonostante il rivendicante non avesse fornito la relativa prova, “probatio diabolica”,non potendo giovarsi quest'ultimo dell'affievolimento del regime probatorio posto a suo carico, per l'effetto della contrapposta domanda di usucapione. Deducono che sulla domanda di rivendica del si erano avvalsi CP_2 del principio “possideo quia possideo” e, tale difesa non implicava alcuna rinuncia alla vantaggiosa posizione di possesso.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la decisione del giudice di prime, che ha ritenuto non provati gli estremi necessari per l'accoglimento della loro domanda subordinata di usucapione, sul presupposto errato, che le prove testimoniali raccolte non erano concordanti. Osservano in contrario, che in base alle dichiarazioni rese dal teste , Tes_1 che aveva riferito di aver asfaltato per conto dei germani la stradella e apposto la CP_3
8 recinzione in ogni lato nel 1982, unite alle convergenti dichiarazioni del teste , Tes_2 che abitando dal 1976 difronte alla stradella oggetto di giudizio conosceva i fatti di causa, il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere la loro domanda di usucapione a fronte delle dichiarazioni testimoniali contraddittorie ed equivoche dei testi indicati dal CP_2
Censurano altresì l'esito della ctu, disposta nel grado precedente, che ha utilizzato quali elementi di riscontro, per datare l'epoca di rifacimento della stradella e di allestimento della recinzione nella forma attuale, le foto aeree che non erano attendibili.
Osservano che le risultanze della ctu che datano agli inizi degli anni 90 l'allestimento della stradella sono in aperto contrasto con i titoli di provenienza che già a far data dal 1981 ne indicavano la presenza, come anche accertato dal ctu nominato nel giudizio possessorio ( CP_1 ing. , il quale nella propria relazione prodotta in atti non ha escluso che gli accorgimenti allestiti dai germani per chiudere l'accesso alla stradella ( barra e recinzione) CP_3 sebbene non visibili nelle foto aeree esaminate, fossero presenti già nel 1982.
Per quanto esposto concludono per la riforma della sentenza nel capo in cui ha rigettato la domanda di usucapione, nonostante in giudizio era emerso che i germani avevano CP_3 avuto un possesso esclusivo e ininterrotto dalla stradella a partire dal 1982 e conseguentemente tale diritto era maturato in capo ai propri danti causa all'epoca in cui gli odierni appellanti sono subentrati nella proprietà dei coniugi per effetto del Parte_2 rogito del 27.3.2012.
Con il terzo motivo gli appellanti censurano il capo della sentenza con la quale in accoglimento della domanda risarcitoria del i convenuti costituiti sono stati condannati CP_2 al pagamento dell'importo di € 18.580,00 per il danno derivato dal mancato godimento della stradella comune e dell'importo € 1.500,00, per la rimessa in pristino del cancello in ferro a due ante di accesso a fondo del quale era stata ordinata la rimozione con il CP_2 danneggiamento della soglia per il posizionamento dei paletti in ferro della recinzione infissi nella pietra.
Osservano gli appellanti che detta ultima statuizione sarebbe errata in quanto i danni derivanti dall'esecuzione del provvedimento possessorio, non sono risarcibili per difetto dei presupposti previsti dall'art.2043 cc, trattandosi di conseguenze di atto lecito disposto dal giudice per l'esecuzione del provvedimento possessorio che ha come scopo di tutelare la situazione di fatto e, non, la sua corrispondenza alla situazione di diritto. Inoltre, gli appellanti censurano il loro coinvolgimento nella condanna risarcitoria pronunciata senza considerare che erano estranei al giudizio culminato nell'emanazione dell'interdetto possessorio, eseguito nel 2010 quando ancora non erano subentrati nella proprietà dei coniugi – , avvenuto CP_3 CP_8
9 in data 27.3.2012, sicchè la condanna risarcitoria andava posta a carico dei propri danti causa, come domandano in riforma.
Con il quarto motivo di appello la parte censura l'omessa dichiarazione da parte del giudice di prime cure della contumacia dei coniugi e di che Parte_2 Controparte_9 invece andavano anche computati tra le parti tenute al pagamento delle spese processuali di talchè concludono che anche in punto di spese processuali la sentenza sarebbe errata e merita la riforma.
Appello incidentale
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la statuizione del giudice di prime cure laddove avrebbe erroneamente ritenuto raggiunta la prova della comproprietà della stradella in capo al sul presupposto errato che il ctu, del pregresso giudizio possessorio, aveva CP_2 accertato che il titolo di provenienza della comproprietà della stradella era comune alle parti in lite e, che, i convenuti, proponendo la domanda riconvenzionale di usucapione, avevano implicitamente riconosciuto che l'altra metà della stradella era in titolo al CP_2
Osservano in contrario, che il non ha assolto alla rigorosa prova richiesta per la CP_2 rivendica e che nessun affievolimento poteva derivare dalla loro domanda di usucapione sia perché quest'ultima era stata formulata in via subordinata all'accoglimento della rivendica;
sia perché costituendosi hanno contestato il diritto di comproprietà vantato dal sulla CP_2 stradella come risultante dai titoli di provenienza avvalendosi del principio “possideo quia possideo”.Infine deducono anche errata l'affermazione che si legge nella sentenza che il CP_2 sarebbe comproprietario in base ai titoli di provenienza della metà della stradella quando, in effetti, in base agli stessi sarebbe comproprietario soltanto nella misura di ¼ in quanto l'altro
1/4 è in titolo a Controparte_9
Con il secondo motivo gli appellanti censurano il capo della sentenza con il quale è stata rigettata la loro domanda di usucapione della proprietà della restante quota della stradella per la motivazione “La prova testimoniale non fornisce supporto a tale tesi convenuta, avendo i testi di parte convenuta non solo riferito circostanze contrastanti con quelle dei testi attorei, ma comunque inconducenti in quanto avrebbero semmai provato un non uso da parte attrice, che di per sé, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente a fondare la domanda di acquisto della proprietà per usucapione di un comproprietario, essendo richiesta la prova rigorosa di un impedimento all'utilizzo della stradella da parte del comproprietario, prova non raggiunta nel presente procedimento. Ma non basta: infatti le risultanze dell'espletata CTU nel presente giudizio hanno smentito l'assunto dei convenuti di una stradella risalente all'anno 1981, così escludendo alla radice la sussistenza dell'elemento temporale dell'usucapione” (così pag. 9 sentenza)”
10 Contro la predetta statuizione gli appellanti osservano, che il primo giudice avrebbe errato l'apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali, in quanto i testi che loro avevano indicato e che sono stati escussi, , e Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, avevano reso dichiarazioni convergenti che confermavano l'interdizione ai terzi,
[...] compreso al e ai suoi danti causa, dell'uso della stradella il cui ingresso dalla via CP_2 pubblica era stato chiuso dai fin dal 1982. ponendo una barra chiusa con CP_3 catenaccio e recintando da ogni parte la stradella in modo da renderne impossibile l'accesso.
Lamentano inoltre gli appellati l'omessa valutazione da parte del giudice di prime cure dell'attendibilità dei testi e della veridicità delle dichiarazioni rese, poste tutte sullo stesso piano, mentre le dichiarazioni dei testi di parte avversa erano ininfluenti e contraddittorie tra loro, oltre che smentite dalle diverse prove contrarie raccolte nel procedimento possessorio.
Censurano altresì la sentenza nella parte in cui ha fatto proprie le risultanze della ctu espletata nel grado precedente, affidata all'arch. la quale è giunta alla conclusione errata che Per_3 la stradella era stata realizzata agli inizi degli anni 90 e che rappresentava l'unica via per accedere al fondo in titolo al prima che venisse realizzata l'altro accesso mediante la CP_2 via dello Stadio, ultimata in data 18/11/1998, conclusioni queste basate su rilievi aerofotogrammetrici risalenti al 1983 al 1989, 1994 e all' anno 2000 in totale difformità con CP_1 i precedenti e condivisi accertamenti e rilievi aerofotogrammetrici esaminati dall'ing. nominato ctu nel procedimento possessorio, contraddetti dal contenuto degli atti pubblici che davano atto della presenza della medesima stradella a far data dal 1981.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano, sotto diversi profili, la statuizione di condanna al risarcimento del danno complessivamente liquidato in favore di in € CP_2
20.080,00, di cui € 1.500,00 per il ripristino del cancello e della soglia oggetto di esecuzione dell'interdetto possessorio ed € 18.580,00 per mancato godimento della stradella, oltre interessi al tasso legale maturati dalla domanda al soddisfo. Osservano in premessa, che la parte dispositiva della sentenza avrebbe formulazione ambigua, in quanto oltre al predetto risarcimento i convenuti sono stati anche condannati alla rimozione delle opere che impedivano l'accesso e alla riduzione in pristino, con l'effetto che l'appellato per la CP_2 voce di danno del ripristino del cancello e della soglia, liquidato in € 1.500,00 riceverebbe un ulteriore ristoro non dovuto se a tale ripristino -secondo sentenza- dovrebbero provvedere i condannati a proprie cure e spese. Inoltre, censurano la sentenza che in violazione dell'art
2043 del cc ha ritenuto indennizzabile e risarcibile il costo necessario per eliminare gli effetti prodotti dall'attuazione del provvedimento possessorio, senza considerare che erano effetti conformi al diritto, previsti dal provvedimento adottato dal giudice in via interinale per ristabilire lo status quo ante modificato dall' illegittima molestia possessoria messa in atto
11 dall'appellato. Deducono, ancora, che in ogni caso la quantificazione di detto danno sarebbe errata in quanto, dal verbale, in atti, di attuazione del provvedimento possessorio risulta che era stato il a chiedere al ctu, per evitare la rimozione del proprio cancello, che la CP_2 recinzione venisse ancorata all'alloggiamento in pietra lavica, sicchè i danni provocati dai paletti infissi sarebbero stati eseguiti con il consenso del Di conseguenza, avrebbe CP_2 errato il primo giudice a liquidare le spese per la posa in opera del cancello che non era stato rimosso.
Altra censura muovano al risarcimento del danno liquidato in € 18.580,00 per il mancato godimento della stradella così determinato dal ctu in base al “valore complementare” rappresentato dalla differenza tra il valore di mercato di un fondo accessibile e uno inaccessibile e, ciò, sul presupposto che la stradella in questione, creata verosimilmente agli inizi degli anni 90 era stata l'unica via di accesso al fondo non essendo stata ancora CP_2 realizzata la via dello Stadio, ultimata in data 18/11/1998.
Osservano gli appellanti che i presupposti di tale valutazione sono totalmente errati in quanto: innanzitutto, nessuna delle parti in causa aveva dedotto che il fondo era rimasto CP_2 intercluso, anzi, al contrario, era stato proprio il a sostenere ad aver utilizzato la stradella CP_2 comune fino alla data di esecuzione dell'interdetto possessorio, quando già disponeva da anni dell'altro accesso rappresentato dalla via Stadio;
né è condivisibile il metodo utilizzato anche con il correttivo applicato dal ctu che ha ridotto del 50% il minor valore
“complementare” per la presenza di detto accesso alternativo. Aggiungono comunque errato parificare il danno da mancato utilizzo della stradella con il minor valore del fondo, dettato l'interclusione sia pur parziale, oltre ad aver errato nel parificare il danno da perdita del valore venale del fondo al danno temporaneo da mancato godimento, commisurato in base al valore locativo. Deducono inoltre che il primo giudice si è pronunciato ultra petita poiché il danno chiesto in risarcimento aveva oggetto il mancato godimento della stradella non il danno da lucro cessante, per non aver potuto vendere il fondo al valore comprensivo del diritto di comproprietà della stradella in questione.
Richiamano i principi elaborati dalla SC in materia di risarcimento in caso di occupazione sine titulo di bene fruttifero, e quelli sugli obblighi di allegazione e prova che incombono sul richiedente il risarcimento per giungere alla conclusione che la stradella non sarebbe un bene fruttifero, in quanto, come emerso dalle ctu, bene utilizzabile esclusivamente dai proprietari dei fondi che su di essa si affacciano, e quindi insuscettibile di fruttificazione. Aggiungono che in ogni caso il danno cosiddetto figurativo andrebbe quantificato nella misura di un quarto dell'intero canone determinato per il periodo dell'occupazione, non potendo essere attribuito
12 all'appellato il valore locativo dei rimanenti tre quarti della stradella di cui metà appartiene agli appellanti e l'altro quarto alla chiamata in causa rimasta contumace Controparte_9
Per tutte queste ragioni domandano, in caso di conferma della statuizione che ha accolto la domanda di rivendica, la nomina di un nuovo ctu, per la determinazione dell'eventuale valore locativo della stradella per il denunciato periodo di sua occupazione attribuendone all'appellato il corrispettivo nella misura di un quarto di esso previa detrazione del valore della servitù di passaggio della quale la stessa è gravata.
Con il quarto motivo di appello la parte censura la statuizione che non ha incluso tra le parti tenute al pagamento delle spese processuali, e , rimasti Controparte_7 Controparte_8 contumaci e per aver omesso, per mera dimenticanza, la pronuncia nei loro confronti sull'azione risarcitoria, precludendo agli odierni appellanti la possibilità di agire in regresso ex art. 2055 commi 2 e 3 c.c. nei loro confronti.
Domandano, nell'ipotesi di rigetto dell'appello formulato, che le spese processuali dei due gradi di giudizio vengano interamente compensate, in quanto l'esito del giudizio di primo grado, ed in particolare il rigetto della propria domanda riconvenzionale di usucapione, sarebbe dipeso dall'incertezza e dall'opinabilità degli elementi probatori e ciò integrano i gravi ed eccezionali ragioni che giustificherebbero la compensazione delle spese.
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Precisazioni preliminari
1) L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. (come novellato dal D.Lgs.
10 ottobre 2022, n. 149, c.d. "Riforma Cartabia”) sollevata dal nei confronti CP_2 dell'appello principale proposto dai coniugi , va disattesa atteso che l'atto Parte_3 di gravame contiene argomentazioni atte a confutare parte delle statuizioni impugnate rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione delle censure proposte. La novella legislativa, oltre a rendere più chiara la mancanza di necessità della redazione di un c.d. progetto alternativo di sentenza, come, peraltro, già affermato in giurisprudenza, sul piano sostanziale, si pone nel solco della ormai consolidata acquisizione della natura dell'appello quale mezzo di impugnazione a critica libera, diretto non già ad introdurre un nuovo giudizio sul rapporto giuridico controverso esaminato dal primo giudice
(c.d. novum judicium), bensì ad introdurre una impugnazione avverso la sentenza già resa, volta a correggere specifici errori e vizi della sentenza impugnata (secondo il modello della c.d. revisio prioris instantiae), in continuità con la riforma del 2012. Ebbene, la parte appellante ha censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con chiarezza i motivi dell'evidenziato dissenso, sicché il requisito della specificità dei motivi è da ritenersi sostanzialmente rispettato, contenendo l'atto di appello, sui capi della sentenza
13 impugnati argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame. Pertanto, anche l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art 348 bis cpc, va respinta in quanto sebbene gli appellanti hanno articolate difese non condivisibili, come oltre si dirà, ciò non rende l'appello manifestamente infondato.
2)Deve al contempo darsi atto, come evidenziato dall'appellato che con l'atto di CP_2 gravame gli odierni appellanti principali non hanno censurato la statuizione relativa al quantum del risarcimento liquidato dal giudice di prime in favore del per il mancato CP_2 utilizzo della stradella;
ed inoltre, non hanno neppure censurato il quantum delle spese processuali liquidate nella sentenza appellata limitandosi a criticare la decisione del giudice di prime cure per non aver incluso tra le parti tenute al predetto pagamento anche le altre parti citate, rimaste contumaci, ovvero i coniugi e CP_12 Controparte_9
3)Inoltre deve darsi atto che e rimasti contumaci Controparte_7 Controparte_8 davanti al Tribunale, nel presente grado si soso costituiti in entrambi i giudizi di appello per contrastare le domande rivolte nei loro confronti dagli appellanti principali e incidentali tendenti al loro coinvolgimento, quale parte processuale pretermessa nella statuizione di condanna disposta dal tribunale al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali in favore di CP_2
4) Inoltre, và dato altresì atto che nel corso del presente giudizio di appello gli appellanti principali e quelli incidentali hanno corrisposto le spese processuali liquidate per il giudizio di primo grado e, che gli appellanti principali, a seguito del mancato accoglimento della loro istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, in data 31 luglio 2023 hanno interamente corrisposto l'importo del risarcimento liquidato nella sentenza gravata comprensivo della somma di € 1500,00, per la messa in opera del cancello e per la sostituzione della soglia di marmo, importo quest'ultimo che è stato restituito da
[...]
ai coniugi e mediante bonifico bancario eseguito in data CP_2 Parte_1 CP_1
20.9.2023 (prodotto con le note depositate il 30.9.2023). Inoltre risulta documentato che gli appellanti principali nel corso del presente giudizio hanno interamente versato al anche CP_2 le spese per la rimessa in pristino disposto in esecuzione della sentenza appellata oltre ad aver corrisposto le spese legali per la procedura ex art 612 cpc, attivata dalla parte vittoriosa per l'esecuzione della sentenza di prime cure e che a fronte di detti esborsi per l'estinzione del debito comune, gli odierni appellanti principali hanno domandato a questo Collegio di disporre a titolo di regresso il pagamento in proprio favore della quota dovuta dagli altri coobbligati in solido.
14 Le suddette precisazioni, per dichiarare inammissibili oltre che tardive, alcune domande nuove proposte dagli appellanti principali ( in sede di comparsa Parte_3 conclusionale. Ed infatti con la comparsa conclusionale depositata in data 6.9.2024, gli appellanti principali oltre a domandare la riforma della sentenza, con il rigetto della domanda di rivendica del e l'accoglimento della propria domanda di usucapione e la restituzione CP_2 di quanto ricevuto nel grado dal in esecuzione della sentenza appellata comprese la CP_2 quota corrisposta per le spese processuali, hanno altresì domandato : “g) In subordine, per la denegata e remota ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga dovuto il risarcimento del danno e confermi la statuizione di condanna in favore dell'appellato, rideterminare il quantum dovuto nella misura di ¼ del canone locativo maturato dal mese maggio 2010 e sino alla data di rimozione della recinzione avvenuta il 03.08.2023, previa decurtazione del valore della servitù di passaggio dalla quale esso è gravato: h) per l'effetto, ordinare all'appellato Sig. di restituire le maggiori somme indebitamente percepite da parte dei CP_2 concludenti;
i) ritenere i convenuti/appellati GG.ri tenuti al risarcimento CP_12 dei danni asseritamente conseguenti all'esecuzione del provvedimento possessorio subiti dall'attore e oggetto di riduzione in pristino, in solido con gli appellanti , CP_16 con esclusione dei concludenti perché estranei all'attuazione Controparte_17 dell'interdetto possessorio di maggio 2010, fatto asseritamente causativo del pregiudizio lamentato dall'attore; I.1) ritenere i convenuti/appellati GG.ri tenuti al CP_12 risarcimento in solido con gli appellanti e con i concludenti per i presunti CP_16 danni da mancata fruizione della stradella dal maggio 2010 e sino al 03.08.2023, periodo di durata dell'attuazione dell'interdetto possessorio;
i.1.1) redistribuire nel rapporto interno tra gli appellati danti causa ( ) e gli appellanti concludenti CP_12 Controparte_17 in misura percentuale l'obbligo risarcitorio da mancata fruizione della stradella (lamentata dall'appellato), tenendo conto 1) della circostanza che il compossesso e la comproprietà dei concludenti decorrono solo dal 27.03.2012, 2) che la situazione giuridica comproprietaria ed il compossesso della stradella in capo ai danti causa si è protratta sino al CP_12
10.10.2014. k) Per la scongiurata evenienza di cui al precedente punto g), per ragioni di economia processuale, condannare i convenuti/appellati GG.ri – Controparte_7 [...]
al versamento della quota di risarcimento di loro spettanza direttamente a favore CP_8 dei concludenti che, tenuti in solido ed avendo già corrisposto l'intero all'appellato, hanno diritto di regresso nei confronti dei coobbligati solidali;
k.1) del pari e sempre per economia processuale, condannare gli appellanti , Controparte_18 [...]
al pagamento della quota di loro spettanza a favore dei Controparte_19 concludenti che, in ragione del vincolo solidale, hanno corrisposto l'intero all'appellato e
15 che come tale intendono avvalersi del diritto di regresso ex art.2055 c.c..l) per effetto dell'accoglimento delle domande di riforma della sentenza, condannare l'appellato e/o chi di competenza alla rifusione delle spese e compensi di lite in favore dei concludenti in relazione al I grado di giudizio;
m) viceversa, per la denegata ipotesi di conferma della statuizione appellata di condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio, riformulare la statuizione di condanna includendo i GG.ri – tra i soggetti tenuti Controparte_7 Controparte_8 alla rifusione delle spese di lite del primo grado a favore dell'appellato e, per l'effetto, condannare i predetti a corrispondere a favore degli appellanti la quota parte da essi già corrisposta all'appellato per tale causale;
n) condannare l'appellato e/o chi di competenza alla rifusione delle spese e compensi di lite del presente grado in favore degli appellanti concludenti GG.ri . o) In subordine, si chiede la compensazione delle Controparte_17 spese di lite tenuto conto di varie circostanze evidenziate nelle superiori note quali la 1) contraddittorietà delle varie parti della motivazione della sentenza appellata, 2) l'adesione acritica e confusa del I Giudice alle conclusioni della CTU confutate dagli stessi documenti in atti, 3) la manifesta non conformità agli orientamenti della giurisprudenza sulle varie questioni decise;
4) le alterne vicende giudiziarie sottese ai giudizi introdotti dall'appellato”.
Alcune di dette domande, che attengono alla diversa quantificazione del risarcimento del danno per il mancato utilizzo della stradella, sono inammissibili in quanto la relativa statuizione è nei loro confronti passata in giudicato, in difetto di proposizione di specifico motivo di appello.
Inoltre sono anche inammissibili ex art 345 cpc le domande con le quali gli appellanti principali domandano di graduare, nel rapporto interno, con i propri danti causa, l'ammontare del risarcimento non soltanto perché non hanno formulato nel grado precedente domanda anticipata di regresso nei loro confronti sia perché introducano nel presente grado fatti costitutivi nuovi, quando allegano, per la prima volta e in sede conclusionale, che gli appellati e all'epoca dell'introduzione della domanda di Controparte_7 Controparte_8 rivendica e di risarcimento del danno erano ancora titolari della part. n. 553 (che ha diritto di accesso attraverso la stradella rivendicata),trasferita agli odierni appellanti principali successivamente con rogito del 10.10.2014. Per analoga ragione è inammissibile in quanto domanda nuova ex art 345 cpc quella di regresso che formulano nei confronti degli appellanti incidentali per aver adempiuto nel grado integralmente alle condanne disposte nella sentenza appellata. Ed infatti gli odierni appellanti principali, nel grado precedente sulla domanda di condanna solidale al risarcimento avanzata dal anche nei loro confronti, si sono limitati CP_2
a dedurre di essere estranei alla causa del danno che imputavano all'esecuzione dell'interdetto possessorio, poiché a tale data non erano ancora divenuti comproprietari della stradella,
16 acquistata in epoca successiva dai coniugi , senza tuttavia avanzare CP_12 domanda preventiva di regresso ex art 1299 cc nei loro confronti e degli altri condebitori solidali citati, qualora fossero risultati soccombenti di fronte alla domanda di condanna risarcitoria proposta dal in via solidale(Cass. n. 7332/2025; n. 2680/1998; Cass. CP_2
13711/2002, Cass. 19/05/2008, n. 12691).
Ne consegue che difettando la proposizione della domanda di regresso non sarebbe possibile disporre il pagamento pro quota delle somme anticipate per dare integrale esecuzione alle condanne disposte con la sentenza di prima grado;
né sarebbe possibile, a prescindere dall'infondatezza del merito, graduare le differenti quote di responsabilità, come gli appellanti principali domandano, nei confronti dei propri dante causa. ( Cass n. 5475/2023 ) .Ed infatti costituisce principio consolidato quello secondo cui “In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili;
tale domanda, tuttavia, non può ricavarsi dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato” (Cass. n.32930/2018). Al riguardo giova infatti ricordare che la legittimazione alla domanda di regresso -in base al disposto dell'art. 1299 cod. civ., non presuppone necessariamente l'avvenuto pagamento del debito, poiché tale domanda può essere proposta anche in via preventiva dal condebitore ex delicto, in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato (Cass. n. 2680/1998;
Cass. 13711/2002, n. 12691/2008) e per altro verso la domanda di regresso resta soggetta alla regola generale del divieto di ius novorum (art. 345 cod. proc. civ.) talché non può essere proposta, ex novo, in grado d'appello (Cass. n 7332/2025).
I due appelli principale ed incidentale poiché vertono sulle medesime statuizioni, possono essere esaminati congiuntamente.
Con riferimento al primo motivo di appello è fondata la censura che critica l'affermazione che si legge a pag.8 della sentenza appellata, ove si è affermato che la domanda riconvenzionale di usucapione, promossa dagli odierni appellanti, comportava un implicito riconoscimento che l'altra metà era di proprietà del in quanto essendo l'usucapione un titolo d'acquisto CP_2
a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte e comunque non si rinviene, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, un principio in base al quale la domanda o l'eccezione di usucapione comporta, per ciò solo, il
17 riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi aventi causa con l'attenuazione del rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante.
Ciò detto, i motivi di appello sono infondati.
Ed infatti, dai titoli di provenienza prodotti nel presente giudizio, già precedentemente CP_1 acquisti nell'ambito della ctu (l'ing ) disposta nel giudizio possessorio, che non sono stati contestati, come al contrario ed erroneamente deducono gli appellanti incidentali tanto ad averli invocati a dimostrazione della preesistenza al 1981 della stradella oggetto di rivendica, si ricava che quest'ultima, nella parte comune, ricadente nelle particelle 554 e 555, apparteneva ad un unico e comune dante causa. Tale condizione, della comune provenienza del bene oggetto della domanda di rivendica, per giurisprudenza consolidata della Corte di
Cassazione, affievolisce per il rivendicante il gravoso onere probatorio, richiesto nella forma della probatio diabolica, in quanto rende superflua la dimostrazione da parte sua della proprietà, attraverso un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, come nella fattispecie, risalire fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, essendo incontestata la comune provenienza.
Difatti costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che Il rigore della c.d.probatio diabolica, la quale comporta l'onere, a carico dell'attore in rivendicazione, di provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, si attenua nel caso in cui il convenuto non contesta l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa. In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto ( Cass n. 7539/2024; n. 7091/2024; 28865/2021, n. 25865/2021) nel senso che, in tale ipotesi, il rivendicatore non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto e di quello dei suoi danti causa, sino al proprietario comune autore tra i contendenti.
Nella fattispecie è pacifico che con un unico atto pubblico del 20.11.1981 rogato dal Notaio
di Paternò, è intervenuta la permuta tra ( nonna e dante causa Persona_4 Persona_5 dell'odierno appellato ed i coniugi e ( danti causa dei CP_2 CP_20 CP_21 germani ) con la quale, da un lato, ha ceduto ai coniugi e CP_3 Persona_5 CP_20 la proprietà della p.lla 553, costituendo in loro favore la servitù di passaggio sulla CP_21 propria particella 552 ( corrispondente al tratto finale della stradella per cui è lite ( b-e-f. c) ottenendo in cambio dai medesimi coniugi la comproprietà indivisa della stradella nel tratto a-b-c-d, ricadente sulle p.lle 554 e 555; contestualmente e con il medesimo atto i coniugi
18 e hanno compravenduto ai germani ed CP_20 CP_21 Controparte_3 CP_5
il fondo costituito, nell'insieme: dalle particelle 550 e 317 e dalla particella 553 e CP_7 la metà indivisa della stradella a-b-c-d (p.lle 554 e 555), avendo trasferito l'altra metà indivisa a in virtù della contestuale permuta. Risulta altresì che con successivo atto di Persona_5 donazione del 4.10.1982, in atti, ha donato alla figlia Persona_5 Parte_4
, la parte del proprio fondo coincidente con la p.lla 552 (con il fabbricato rurale 187
[...] oggi soppresso) e la comproprietà indivisa della stradella a-b-c-d (p.lle 554 e 555) e donato all'altra figlia la parte del proprio fondo coincidente con la p.lla 186 oltre Controparte_9 la comproprietà indivisa della stradella a-b-c-d (p.lle 554 e 555). Sicché la stradella a-b-c-d
(p.lle 554 e 555), che apparteneva alla donante per la sola metà indivisa, Persona_5 acquistata per l'altra metà dai f.lli col citato atto del 20.11.1981, è stata trasferita CP_3 alle figlie donatarie in ragione di ¼ indiviso per ciascuna. Con il medesimo atto di donazione ha costituito sulla p.lla 552 una servitù di passaggio a favore della p.lla 186.Con Persona_5 la conseguenza che la porzione b-e-f-c della p.lla 552, già gravata del diritto di servitù di passaggio in favore del fondo in virtù del citato atto del 20.11.1981 è stata gravata CP_3 anche del diritto di servitù di passaggio in favore del fondo ricadente nella part. 186. Con successivo atto di donazione del 16.11.2001 ha donato al figlio Parte_4
odierno appellato, il fondo coincidente con l'attuale p.lla 552, gravato delle CP_2 servitù di cui si è detto, tanto a favore del fondo donato a ricadente nella Controparte_9 part. 186, quanto a favore del fondo ricadente nella part. 553, nonché la CP_3 comproprietà nella misura di ¼ indiviso della stradella nel tratto ricadente sulle part. 554 e
555.
Ne discende che il diritto di comproprietà della stradella nel tratto ricadente sulle particelle
554 e 555 ( la cui parte terminale ricadente nelle particella 552, appartiene in titolo esclusivo a gravato da servitù di passaggio) è derivato a germani e a CP_2 CP_3 [...] da un comune dante causa ovvero i coniugi e che con unico e Per_6 CP_20 CP_21 contestuale atto pubblico di permuta e vendita del 20.11.1981 hanno trasferito il loro diritto di proprietà sulla stradella per metà ai germani e per la restante metà alla dante CP_3 causa di . Ne consegue la correttezza della sentenza nella parte in cui è stata CP_2 accolta la domanda di rivendica di che ha provato documentalmente in base CP_2 alla successione dei titoli di provenienza il proprio di diritto di comproprietà sulla stradella.
Riguardo alla domanda subordinata di usucapione della comproprietà della stradella, reiterata nel grado, tanto dagli appellanti principali che dagli appellanti incidentali, la stessa va disattesa per le ragioni che seguono.
19 I predetti appellanti deducono di aver dato prova dell'usucapione della stradella attraverso le prove testimoniali e la datazione delle opere di trasformazione della stessa che assumono aver realizzato nel 1982, consistiti nella sua recinzione da ogni lato e nella sistemazione de piano stradale.
Nel caso in specie, essendo il comproprietario e compossessore ex lege della stradella, CP_2 gli odierni appellanti per dimostrare di averne usucapito la quota indivisa spettante agli altri comproprietari avrebbero dovuto dimostrare che tali opere( che di per sé non sono significative di un possesso esclusivo, in quanto costituiscono manifestazioni dell'esercizio del diritto del comproprietario di intervenire sul bene comune),erano state realizzate con l'intento specifico di escludere dal compossesso il e di estendere, contemporaneamente, CP_2 il proprio compossesso sulla quota degli altri, intendendosi proclamare proprietari esclusivi dell'intera via d'accesso e ciò perché non si può aprioristicamente escludere che tali interventi, come ha dedotto l'appellato erano stati eseguiti con il consenso della sua dante causa. CP_2
Sul punto, nulla di utile a tale fine hanno riferito i testi indicati dalle attuali parti appellanti non avendo alcun rilievo che i testi e hanno dichiarato di non aver Tes_1 Tes_2 visto transitare il o i suoi danti causa. Ed infatti in caso di comproprietà il comunista CP_2 può usucapire la quota degli altri senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso e, pertanto, non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso del bene comune, dovendo invece allegare e dimostrare di avere goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”, senza opposizione, per il tempo utile ad usucapire (Cass. n. 17322/2010).
Inoltre neppure rileva che i germani abbiano manutenzionato la strada e recintata CP_3 la stessa se, il come ha dichiarato in sede di interrogatorio formale e, come i testi dal
CP_2 medesimo indicati, hanno dichiarato che per raggiungere il fondo transitavano dalla
CP_2 stradella che si diparte dal civico 35 della via Monteverdi, quantomeno fino all'anno 2000, come appare ragionevole se si considera che l'accesso alternativo rappresentato dalla via dello Stadio è stato aperta al transito sul finire del 1999,altrimenti il fondo sarebbe
CP_2 stato intercluso, come quest'ultimo, contrariamente a quanto deducono gli appellanti incidentali, ha fin dall'inizio dedotto in causa.Né ancora rileva, ai fini del computo temporale necessario per la maturazione dell'usucapione, che al momento dell'espletamento della ctu, disposta nel 2009 nell'ambito del reclamo possessorio, il non disponesse della chiave
CP_2 del catenaccio della barra posizionata dal lato della via Monteverdi, in quanto spiegabile con la sostituzione della serratura del catenaccio quando già nel 2008 era insorto il giudizio possessorio promosso dai nell'ambito del quale il a dimostrazione del proprio CP_3 CP_2
20 compossesso sulla stradella aveva fatto i valere i titoli di provenienza che gli davano diritto al passaggio in quanto comproprietario della stessa.
Passando all'esame delle dichiarazioni testimoniali, nessuno dei testi escussi ha riferito di aver assistito ad episodi il cui al o al personale dal medesimo incaricato è stato precluso l'accesso CP_2 alla stradella dal lato della via Monteverdi o dal lato interno del fondo CP_2
Il teste , indicato dal ha riferito: che il MA ( marito della permutante Testimone_3 CP_2
e dante causa dell'odierno appellato) attraversava la stradella per raggiungere il fondo Persona_5
( donato alle figlie con atto del 4.10.1982) ; che la stradella era recintata soltanto dal lato sud in quanto i lotti prospettavano direttamente sulla stradella senza recinzioni;
il teste CP_3 [...]
incaricato della progettazione dell'abitazione di (i cui lavori sono iniziati Tes_4 CP_2 nel 2001) , ha riferito che fino al 2000 si recava nel fondo attraverso la stradella che era CP_2 aperta dal lato della via Monteverdi e che gli operai addetti alla costruzione della sua abitazione negli anni 2002 e 2003 dal fondo accedevano alla stradella, non ostruita da recinzione, per CP_2 attivare i contatori posti sulla stessa.
Il teste , indicato dagli odierni appellanti ha riferito che dal 1981 e per circa 20 anni Tes_1 aveva lavorato saltuariamente per conto dei e che “l'acceso ai fabbricati di Parte_5 proprietà dei convenuti in via Claudio Monteverdi n°35 è stato sempre praticato, fin Per_7 dai primi anni 80, attraverso una stradella privata, posta a sud dei fabbricati medesimi”; “di aver partecipato nel 1982 alla sistemazione della stradella mediante apporto di terra e ghiaia e poi con idonea stratificazione di manto bituminoso, in modo da renderla percorribile dalle autovetture e recintata da ogni lato in modo da riservare l'accesso solo ai fratelli ”; “che aveva CP_3 contributo a recintare la stradella dal lato sud e che nel 1982 aveva contributo ad allestire l'asta di ferro, a forma di grata stabilmente ancorata da un estremo , lato nord, al muro di confine dei convenuti e poggiata, con l'altro estremo al pilastro in ferro scatolare, lato sud, in modo da consentire la chiusura con idoneo lucchetto”. Il medesimo teste sull'articolato E) della seconda memoria istruttoria di parte convenuta del seguente tenore “vero che dal 1982 epoca in cui fu sistemata la stradella dai fratelli , fu apposta la suddetta asta in ferro per la chiusura CP_3 della stradella e fu realizzata la recinzione, la chiave del lucchetto è sempre stata in possesso e lo
è tutt'ora dei fratelli , i quali hanno goduto in via esclusiva dell'intera stradella con CP_3
l'animo del proprietario esclusivo;
e che la stradella – recintata e chiusa da ogni lato- non consentiva il passaggio a nessun altro all'infuori dei , possessori della chiave della CP_3 barra” ha risposto: “Si è vero. Preciso che ho visto le chiavi in mano ai e loro aprire la CP_3 barra. Non posso escludere che altri avessero la copia”.
Il teste , che abitava dal 1976 nella Via Monteverdi, ha riferito di aver visto transitare Tes_2 sulla stradella soltanto i germani e sul medesimo articolato E, sopra citato ha risposto” CP_3
21 “è vero che la stradella è stata realizzata dai fratelli i quali l'hanno subito recintata con CP_3 una barra munita di lucchetto la cui chiave ho visto essere in possesso solo dei fratelli . CP_3
La stradella era recintata da tutti i lati. Preciso che non sono entrato dentro la stradella, avendo visto dal di fuori la recinzione, in particolare dal lato della sbarra”.
Esaminate le deposizioni testimoniali si evidenzia l'irrilevanza della dichiarazione del Tes_2 perché nulla riferisce di un'attività oppositiva posta in essere dai germani per impedire CP_3 al o ai suoi danti causa di accedere alla stradella né dalle sue dichiarazioni si può desumere CP_2 che tali opere eseguite dai rivelavano l'animus rem sibi habendi. Peraltro, anche le CP_3 dichiarazioni testimoniali dell' , tanto enfatizzate dagli appellanti, sono irrilevanti dal Tes_1 momento che lo stesso come riferito non poteva escludere che anche il o i suoi danti causa CP_2 avessero la chiave per aprire la barra posta all'inizio della stradella dal lato della via Monteverdi e comunque sulla veridicità delle sue dichiarazioni in ordine alla datazione delle opere che ha riferito aver contribuito a realizzare nel 1982 sussistono, forti perplessità.. Ed infatti il teste ha dichiarato che la recinzione che aveva posizionato nel 1982 era stata apposta anche Tes_1 dal lato ovest della stradella per sbarrarne l'accesso dal fondo e che la stradella era recintata CP_2 anche dal lato nord (lotti ). In particolare sull'articolato F) :“vero che la stradella fin dal CP_3
1982 si presentava chiusa da ogni lato: a nord dal muro di recinzione dei tre lotti di terreno dei fratelli sui quali vennero praticati dal 1982 i varchi , cancelletti, per consentire l'accesso CP_3 dalla stradella ai fabbricati e viceversa;
ad est dalla barra in ferro che delimita la stradella dalla via Monteverdi in corrispondenza del civico 35; a sud dalla recinzione in rete metallica e maglie ancorata a paletti di ferro come foto 1/A e 1/B allegate alla relazione del geom. ad ovest CP_22 dalla recinzione in rete metallica e maglie che delimita la stradella dalla proprietà ”) il teste CP_2 ha risposto: “si è vero”.
Tale affermazione è stata contrastata dall'attore nel grado precedente con la propria memoria istruttoria n. 2 ex art 183 comma VI, documentando che i germani , che avevano CP_3 acquistato nel 1981 il solo terreno non edificato, fino al 1994 e anche oltre non avevano abitato gli immobili che sorgevano a nord della stradella, in quanto ancora allo stato grezzo ed ha anche prodotto gli atti processuali, riguardanti il giudizio promosso da contro i Controparte_7 fratelli per la rivendica della proprietà della particella 553, dai quali risultava che in quella sede processuale gli attuali appellanti incidentali avevano sostenuto che soltanto tra il 1995 e il 1996
i fratelli avevano deciso di creare i muri di delimitazione dei loro fabbricati, sia dal CP_3 lato interno che prospettavano sulla stradella che dal lato esterno della via Monteverdi, quando invece, nel presente giudizio e in quello precedente possessorio gli stessi avevano dedotto che la stradella già nel 1982 era stata recintata da tutti i lati compreso il tratto iniziale apponendo la sbarra d'accesso ancorata al muro esterno prospicente la via Monteverdi. Pertanto a prescindere
22 dal valore probatorio attribuibile alla diversa narrazione dei fatti esposti in detto diverso giudizio, che ha comunque trovato riscontro esterno nelle foto satellitari allegate alla ctp prodotta dal e alla ctu espletata nel grado precedente, il dato incontestato è che i germani fino CP_2 CP_3 al 1994 non hanno abitato gli immobili che hanno accesso attraverso la stradella in contesa e non hanno offerto alcuna evidenza documentale in grado di collocare temporalmente la recinzione della stradella tanto dal lato sud ( recinzione con paletti) tanto nel lato nord, lato in cui hanno sede i loro immobili, in un' epoca sufficiente per la maturazione dell' usucapione, inferendo in senso contrario tanto le dichiarazioni testimoniali dedotti dal che le risultanze della ctu e CP_2 neppure il cosiddetto “giudicato possessorio “invocato dagli appellati è di ausilio per l'accoglimento della loro domanda di usucapione. Ed infatti il Collegio in sede di reclamo, con il proprio provvedimento del 21.1.2010 ha disposto la tutela possessoria chiesta dai sul CP_3 presupposto che in base alle dichiarazioni degli informatori, comunque, il compossesso da parte del della stradella si era arrestato all'anno 2000. Ne discende che in questa sede tale accertamento CP_2 anche laddove utilizzabile non condurrebbe all'accoglimento della domanda di usucapione difettando l'elemento oggettivo del possesso continuato ed ininterrotto ventennale. Infine va detto che le critiche alla ctu disposta nel grado precedente appaiono infondate in quanto frutto di errata interpretazione delle conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario, il quale, contrariamente a quanto deducono gli appellanti, non ha negato che la stradella a fondo naturale esistesse prima del 1982 ma, ha diversamente datato l'epoca in cui la predetta stradella, già preesistente, ha subito le trasformazioni (recinzione da tutti i lati e asfalto del piano stradale) che gli odierni appellanti hanno indicato aver realizzato per impedire al di esercitare il compossesso della stessa. Ed infatti CP_2 per la datazione di detti interventi il ctu ha utilizzato fonti oggettive rappresentate dalle foto aree dell'Istituto Geografico Militare e del PCN (portale Cartografico Nazionale del Ministero dell'Ambiente) dalle quali si evince che soltanto nell'anno 2000 la stradella in questione ha assunto le caratteristiche attuali con le sue delimitazioni laterali.
In ogni caso anche ad ipotizzare non utilizzabile le conclusioni cui è pervenuto il ctu nominato nel CP_1 grado precedente e valorizzare la ctu redatta dall'ing in seno al giudizio possessorio, che gli appellanti deducono essere corretta, comunque nessun elemento utile per l'affermazione dell'intervenuta usucapione si ricava anche da detta ultima ctu, poiché l'ausiliario incaricato, ing. CP_1
non ha saputo datare con certezza sia l'epoca di installazione della barra d'ingresso dal lato della via Monteverdi sia l'epoca di allestimento della recinzione della stradella dal lato sud.
Infine, sono anche infondate le censure relative all'attività valutativa compiuta dal giudice di prime cure circa l'attendibilità dei testi indicati, le cui dichiarazioni hanno trovato smentita nelle prove documentali citate e sono state contraddette dalle dichiarazioni testimoniali di parte avversa.
23 Pertanto nessun errore valutativo può imputarsi al giudice di prime cure che ha rigettato la domanda di usucapione in applicazione del principio secondo il quale: “Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta(cfr. Cass.n. 3468/2010 ; Cass. n. 6760/2003).
Il terzo motivo è infondato con le precisazioni che seguono.
Il giudice di prime cure ha disposto il risarcimento del danno richiesto dal per effetto CP_2 dell'accoglimento della sua domanda di rivendica della comproprietà e a seguito del contestuale rigetto della domanda di usucapione avanzata dai convenuti costituiti ed ha anche motivato che le parti legittimate a resistere all'azione di rivendica erano soltanto quelle che al momento della sua formulazione possedevano o detenevano il bene rivendicato. Conseguentemente i contraddittori legittimi su tali domande sono stati correttamente individuati dal tribunale nei coniugi Parte_1
e che all'epoca della notifica di entrambe le citazioni erano già comproprietari e CP_1 compossessori della stradella per effetto della compravendita stipulata in precedenza in data
27.3.2012. Pertanto sebbene il giudice di prime cure ha omesso di menzionare nell'epigrafe della sentenza tra le parti citate e rimaste contumaci e non ha Controparte_7 Controparte_8 tuttavia omesso alcuna pronuncia nei loro confronti, in quanto per quanto esposto prima, ha implicitamente rigettato la domanda dei coniugi che chiedevano di Parte_3 condannare al risarcimento al posto loro e la moglie sul presupposto errato Controparte_7 che il risarcimento trovava origine nell'emanazione ed attuazione dell'interdetto possessorio richiesto ed eseguito quando loro non erano ancora proprietari e compossessori della stradella.
Detta tesi, già rigettata dal primo giudice è stata infondatamente riproposta dagli odierni appellanti principali con il motivo all'esame che va pertanto respinto, ribadendo che il risarcimento del danno riconosciuto all'appellato trova titolo nel suo vittorioso esperimento dell'azione ex art 948 CP_2 cc. che dà diritto al proprietario che ne ha fatto richiesta di ricevere anche indennizzo per l'ingiusta privazione subita del proprio bene.
Ciò detto, in ordine alle due voci di danno liquidate dal giudice di prime, va detto che quest'ultimo all'esito delle valutazioni compiute dal ctu, ha condannato gli odierni appellanti principali ed incidentali al risarcimento del danno determinato in € 1.500,00 per il ripristino del cancello rimosso e per la sostituzione della soglia in esecuzione dell'interdetto possessorio “oltre alla
24 riduzione in pristino e alla rimozione delle opere che impediscono l'accesso a loro spese e cura”.
Tale statuizione come correttamente evidenziano gli appellanti non è condivisibile sia perché Co duplica l'indennizzo ed anche perché come afferma la le azioni petitorie e possessorie sono diverse poiché l'una è volta alla tutela della proprietà o di altro diritto reale, mentre l'altra soltanto al ripristino dello stato di fatto mediante un'azione che culmina in un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale indipendentemente dall'esistenza o meno del diritto al quale il possesso corrisponde e il cui eventuale contrasto col giudicato petitorio va risolto attraverso le opportune
"restitutiones in integrum (Cass n. 14979/2015; Cass n. 13450/2016) con l'effetto che il successivo conseguimento di un giudicato petitorio non è idoneo a configurare un fatto estintivo del diritto del possessore ad azionare il titolo giudiziale conseguito a tutela del suo possesso, poiché solo una volta che quest'ultimo sia stato pienamente eseguito il diritto del proprietario potrà trovare piena estrinsecazione, con un'opportuna restitutio in integrum, in grado di garantire il finale riallineamento della tutela dei diritti del possessore e del proprietario ( Cass n. 34151/2'024) . Segue che in applicazione dei superiori principi le spese di ripristino del cancello non sono dovute in quanto la sua rimozione è stata disposta in esecuzione del provvedimento possessorio teso alla tutela del possesso dei ricorrenti attraverso il ripristino dello stato dei luoghi CP_3 unilateralmente modificato dal Ciò detto, poiché detto risarcimento ammontante ad € CP_2
1.500,00 inizialmente corrisposto dagli appellanti principali al è stato in seguito da CP_2 quest'ultimo restituito, in questa sede non necessita disporne la restituzione, che è stata spontaneamente eseguita.
In ordine al restante risarcimento, va detto che sebbene la statuizione sia condivisile nel quantum liquidato, non è per la motivazione utilizzata, che pertanto va emendata
Ed infatti il ctu ha valutato in complessivi € 18.580,00 il risarcimento del danno per l'impossibilità del di utilizzare, in veste di comproprietario, la stradella, sulla base del “valore CP_2 complementare” rappresentato dal differente valore di mercato tra un fondo accessibile ed uno inaccessibile e, sul presupposto che il fondo che prima era intercluso a partire dal 1998 CP_2 aveva potuto disporre di un 'altro accesso rappresentato dalla via dello Stadio ( in effetti collaudata sul finire del 1999), ha ridotto della metà il minor valore del fondo, stimato in € 5.000,00 al mq poi moltiplicato per 3.716 mq, pari all'estensione del terreno. Questo Collegio, ritiene non condivisibile detto ragionamento considerato che il risarcimento richiesto dal con la citazione CP_2 notificata il 27.11.2012, aveva ad oggetto indennizzo per l'impossibilità di accedere alla propria abitazione attraverso la stradella di cui era comproprietario.
Conseguentemente il risarcimento cui l'odierno appellato ha diritto, in effetti, deve tenere CP_2 conto, non del minor valore del terreno, bensì delle conseguenze pregiudizievoli che l'ingiusta privazione dell'utilizzo della stradella hanno comportato per il il quale nel corso del CP_2
25 giudizio precedente ha rappresentato i disagi che lo stesso ed i componenti della propria famiglia dal 2004, ovvero da quando vi risiedono, hanno dovuto affrontare per raggiungere la propria abitazione, utilizzando il percorso alternativo della via dello Stadio che era più scomodo e dispendioso perché più lungo e tortuoso rispetto all'altro più breve e di facile accesso dalla via
Monteverdi, vista la ridotta la lunghezza ( 80 mt.) dell'intera stradella che la separa dalla via pubblica.
Inoltre, sono anche infondate le censure inerenti l'assenza dei presupposti per il riconoscimento sia perché per giurisprudenza consolidata della SC “L'utilizzazione in via esclusiva di un bene comune da parte del singolo condomino in assenza del consenso degli altri condomini, ai quali resta precluso l'uso, anche solo potenziale, della res, determina un danno in re ipsa, quantificabile in base ai frutti civili tratti dal bene dall'autore della violazione”(Cass n. 19215/2016) sia perché
l''allegazione da parte del della concreta possibilità di godimento perduta non è stata CP_2 specificatamente contestata dai convenuti costituiti , i quali non hanno opposto, come prevede la
Corte di Cassazione con la sentenza n. 33645/2022 resa a SU “ che giammai il proprietario avrebbe Co esercitato il diritto di godimento” Ed infatti in tale sentenza a SU la ha precisato che in tale ipotesi per il ristoro del danno emergente che è quello richiesto nella fattispecie, “La contestazione da parte del convenuto non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”.
Anche le critiche sul quantum del risarcimento sono infondate.
Ed infatti diversamente a quanto deducono gli appellanti incidentali il risarcimento del danno nella fattispecie non può essere rapportato alla frazione di comproprietà in titolo al poiché la CP_2 privazione subita da quest'ultimo trattandosi di bene strumentale ed unitario per l'accesso diretto alla propria abitazione dalla via pubblica, si traduce nella totale negazione del suo diritto di raggiungere comodamente la propria abitazione. Conseguentemente appare conforme al diritto ed equo l'ammontare del risarcimento dovuto al come liquidato dal giudice dal giudice di prime CP_2 cure, considerato che il predetto importo suddiviso per il periodo che va dalla domanda risarcitoria
26 ( 27-28.11.2012) all'epoca in cui è stata data esecuzione alla sentenza di primo grado ed è stato ripristinato il transito con l'eliminazione della recinzione (3.8.2023) il risarcimento annuo, ammonta, al netto degli interessi e della rivalutazione monetaria, ad € 1.689,00 che è un importo che questa Corte reputa equo per indennizzare il maggior dispendio quotidiano (economico e di tempo) cui è stato ingiustamente sottoposto il CP_2
Il quarto motivo è infondato.
Ed infatti la condanna al pagamento delle spese processuali poiché consegue alla soccombenza non poteva essere estesa agli appellati e di che, sebbene citati in Controparte_7 CP_24 giudizio e rimasti contumaci non erano legittimati a resistere passivamente alla domanda di rivendica e a quella conseguente di risarcimento del danno né sono stati loro ad aver avanzato nel presente giudizio in via subordinata la domanda di usucapione, rivelatasi infondata. Per analoghe ragioni rimasta contumace e chiamata in causa da parte degli odierni appellanti Controparte_9 quale litisconsorte necessario sulla domanda di usucapione, non poteva dirsi soccombente, atteso il rigetto della suddetta domanda di usucapione.
Per quanto esposto i due appelli vanno rigettati.
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Le spese processuali seguono la soccombenza, che si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM. n 147/2022, tenuto conto del valore della causa (da € 5201,00 ad € 26.000,00) in applicazione dei valori medi tariffari e con l'applicazione in favore del dell'aumento nella CP_2 misura del 40% come previsto dall'art. 4, comma 2, del DM. n. 55 del 2014, che dispone l'aumento anche nel caso, come quello di specie, in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti
(Cass. n. 376/2024).
Con la precisazione che le spese processuali sostenute nel grado dagli appellati Controparte_7
e vanno posti a carico degli appellanti principali e degli appellanti incidentali Controparte_8 che per le domande di condanna articolate nei loro confronti, rivelatesi infondate, hanno reso necessario la loro costituzione in giudizio.
Infine, va rigettata la domanda dell'appellato di condanna degli appellanti al CP_25 risarcimento ex art 96, III comma cpc, non ricorrendo nella fattispecie l'abuso del processo
L'impugnazione principale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vi-gore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
27 presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, nel giudizio iscritto al n. 520/2023 R.g.a,c, al quale è stato riunto quello iscritto al n. 655/2023 R.g.a.c., sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 614/2023 pubblicata il 7.2.2023, così provvede: rigetta l'appello proposto da e nonché quello promosso da Parte_1 Controparte_1
, e avverso la sentenza Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 del Tribunale di Catania. n. 614/2023 pubblicata in data 7.2.-2023, che conferma, con la precisazione indicata in parte motiva, in ordine del quantum del risarcimento complessivamente dovuto e già corrisposto;
condanna in solido, , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 CP_4
e , al pagamento delle spese processuali del grado in favore Controparte_5 Controparte_6 di che liquida in complessivi € 8.132,60 (€ 1.587,60 per la fase di studio, € 1.289,40 CP_25 per la fase introduttiva, € 2.580,20 per la fase di trattazione, € 2.675,40 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge;
condanna , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 CP_4 CP_5
e al pagamento delle spese processuali del grado in favore di
[...] Controparte_6
e che liquida in complessivi € 5.809,00 (€ 1.134,00 per la Controparte_7 Controparte_8 fase di studio, € 921.00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico degli appellanti principali e di quelli incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. AR Angela Galioto Dott.ssa Simona Lo Iacono
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