Ordinanza cautelare 5 giugno 2015
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 21/03/2023, n. 4888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4888 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/03/2023
N. 04888/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05799/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5799 del 2015, proposto da
Soc Paganini Roma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Russo, Guido Turchetti, con domicilio eletto presso lo studio Guido Turchetti in Roma, Lungotevere Prati, 22 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Montanaro e dall'avvocato Aurora Francesca Sitzia, dell’Avvocatura Capitolina, con domicilio presso la sua sede, in Roma, via Tempio di Giove, 21 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RI EZ, RA EZ, LA EZ, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale del Comune di Roma Capitale, Municipio Roma III, Repertorio CD/2217/2014, prot. CD/121960 del 19.12.2014, avente ad oggetto l’ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa e demolizione con ripristino dello stato dei luoghi in conseguenza della realizzazione degli interventi abusivi in viale Tirreno n. 2, nonché di tutti gli atti conseguenti, presupposti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 febbraio 2023 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la parte odierna ricorrente di aver presentato, in data 19.12.2013, una CILA per la realizzazione di un intervento di “ installazione di pannello in verticale parzialmente chiuso di h.1,50 (frangivento) ” presso un locale commerciale meglio precisato in atti, nell’area di pertinenza, delimitata da paletti metallici (di circa 1,40 cm).
Con la determina impugnata veniva ingiunta, da Roma Capitale, la rimozione dell’opera, qualificata come di ristrutturazione in assenza di titolo abilitativo permesso di costruire.
Secondo parte ricorrente, l’atto impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 14, comma II della LR Lazio 15/2008, e degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/90, per mancata comunicazione al ricorrente del provvedimento di sospensione dei lavori.
Pur avendo disposto l’Amministrazione la sospensione dei lavori (DD n. 517 del 2.4.2014), quest’ultimo atto non sarebbe stato comunicato alla ricorrente, con conseguente violazione dell’art. 14 comma II cit. e violazione delle garanzie partecipative (essendo la sospensione dei lavori equiparata all’avviso di avvio del procedimento).
Il provvedimento sarebbe, ancora, illegittimo per violazione o errata applicazione degli artt. 10 e 33 del DPR n. 380/2001, e dell’art. 16 della LR Lazio nr. 15/2008, e difetto di motivazione: non sarebbe specificato quale, delle diverse ipotesi disciplinate dall’art. 33 cit. si sarebbe verificata nel caso di specie; non sussisterebbero i presupposti della ristrutturazione, poichè, come risulterebbe dalla perizia allegata, il “manufatto” abusivo altro non sarebbe che lo spazio protetto dall’area della tenda retrattile estesa, i cui lati sono stati ulteriormente protetti dall’aria con i vetri frangivento così che non sarebbe configurabile, nel caso di specie, una volumetria; si tratterebbe di un intervento classificabile tra quelli di cui all’art. 6 del DPR 380/2001.
Si è costituita Roma Capitale che resiste al ricorso.
Con ordinanza nr. 2379 del 5 giugno 2015 è stata respinta la domanda cautelare.
Ritualmente richiesta da parte della ricorrente la fissazione dell’udienza e manifestata la persistenza dell’interesse al ricorso ex art. 82 c.p.a. (memoria del 9 settembre 2022), l’Amministrazione ha depositato documenti e memorie.
In particolare, Roma Capitale evidenzia come la struttura di cui è stata intimata la demolizione/rimozione è un manufatto costituito da una tamponatura perimetrale su tre lati con struttura di anodizzato e vetri per un’altezza di circa mt. 2,30 e copertura con tenda retrattile ancorata al muro perimetrale dell’edificio. Al manufatto si accede mediante un vano porta a due ante ubicato fronte strada in anodizzato e vetri. Ne conseguirebbe la qualificazione delle opere in termini di ristrutturazione edilizia, ex art. 3, comma 1, lett. d) del DPR n. 380/2001.
Nella pubblica udienza straordinaria del 17 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Come già ritenuto succintamente in sede cautelare e come puntualmente dedotto da Roma Capitale, in particolare nella memoria conclusionale che trova la piena adesione del Collegio, il provvedimento è immune dalle censure dedotte.
Dalle risultanze istruttorie (v. in particolare il deposito di Roma Capitale del 2 gennaio 2023 e la relazione della PLRC datata 23 dicembre 2022 con allegato fotografico) emerge non solo la consistenza del manufatto (nei termini descritti in parte narrativa) di cui si discute, che è di rilevante entità (come rende palese l’esame dell’allegato fotografico), ma anche l’utilizzazione dell’ambiente che se n’è ricavato per la somministrazione di alimenti e bevande a servizio dell’esercizio; e l’assenza del parere della Soprintendenza Capitolina sul vincolo derivante dall’inserimento dell’immobile in Carta Qualità (art. 16 delle NTA del PRG di Roma Capitale).
Alla luce di tali risultanze, le opere realizzate dalla odierna ricorrente sono interventi che, nel chiudere lo spazio della tenda, hanno realizzato una nuova opera (non rilevando in contrario la natura leggera dei manufatti utilizzati, ma la stabilità della funzione, cfr. T.A.R. , Napoli , sez. III , 30/08/2018 , n. 5313 e T.A.R. , Roma , sez. II , 06/06/2022 , n. 7283); ed, in ogni caso, una ipotesi di ristrutturazione edilizia essendo eseguita su fabbricato ricadente in zona omogenea “A” di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, ossia, nel P.R.G. vigente, Sistema insediativo Città Storica Art. 32 Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme, con modifica del prospetto dell’edificio (per fattispecie consimile, v. Consiglio di Stato , sez. VI , 05/10/2018 , n. 5737).
Come tali, gli interventi della ricorrente avrebbero richiesto il permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del medesimo d.P.R. n. 380/2001, nel testo ratione temporis applicabile.
Trattandosi di attività vincolata, nessuna delle doglianze procedimentali può trovare accoglimento.
Il rigetto del ricorso comporta che le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida, in favore di Roma Capitale, in euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Giuseppe Licheri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO