TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/09/2025, n. 4042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4042 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Quarta Sezione Civile
15292/2021
SENTENZA
Nella causa fra assistito e Parte_1 difeso dall'avv . BATTISTI ANDREA
Parte attrice
CONTRO
assistito e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
STRATTA ALESSANDRO
Parte convenuta
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “IN VIA ISTRUTTORIA: - espressamente riservata ogni ulteriore domanda ed istanza, nonché l'integrazione e modifica degli articoli di prova e della lista testi, si chiede fin d'ora ammettersi interrogatorio formale e, all'esito, prova testimoniale sulle circostanze indicate in narrativa che devono intendersi precedute tutte dalla locuzione “vero che” dei seguenti testimoni;
- sig. , residente in [...]5, C.F. Controparte_2
- Licenziare idonea CTU volta a quantificare i danni patiti C.F._1 dal veicolo attoreo;
- Si insta ex art. 210 cpc l'acquisizione del fascicolo della controparte sinistro n. 01.926538979.001, comprensivo di perizia, CP_3 riscontro, accertamento e documentazione tutta ivi presente, compresa quella fotografica. NEL MERITO: -accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale della - accertato e dichiarato che il veicolo attoreo ha subito danni CP_4 come descritti in narrativa;
dichiarare tenuta e condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento della somma di euro 30.999,70 in favore della Parte_1 [...]
o in quella diversa accertanda in corso di causa. In Parte_1 Parte_1 ogni caso con il favore dei compensi giudiziali (oltre rimborso forfettario, IVA, CPA ed esposti) da distrarsi in favore dei legali antistatari Si richiamano tutte le istanze istruttorie di cui alle proprie memorie istruttorie in atti.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, opponendosi a qualsivoglia eventuale ulteriore eccezione e/o richiesta e/o istanza avversaria e con espressa dichiarazione di non accettazione del contraddittorio in riferimento ad eventuali eccezioni e/o domande e/o conclusioni nuove ex adverso formulate nei suoi confronti, 1) IN VIA PRELIMINARE Accertato l'inadempimento ex Art.
0.7 delle Condizioni di Assicurazione – Condizioni generali di assicurazione applicabili a tutte le garanzie della polizza n. 47627810, stipulata tra il sig. e Controparte_5 Parte_2 la (cfr. doc. 2, pagina 6) ed ex art. Parte_3
1913 c.c. per i motivi tutti esposti in atti, dichiarare la decadenza e/o la perdita (totale o parziale) di parte attrice dal diritto all'indennità ai sensi dell'Art.
0.7 delle Condizioni di Assicurazione - Condizioni generali di assicurazione applicabili a tutte le garanzie della polizza n. 47627810 (cfr. doc. 2, Controparte_5 pagina 6) e degli articoli 1913 e 1915 c.c. Con vittoria in spese, diritti ed onorari di causa. 2) IN VIA ISTRUTTORIA A. A parziale revoca delle ordinanze del 5 luglio 2022 e del 15 marzo 2024, ammettere prova per interrogatorio formale del legale rappresentante “pro tempore” della (sui Parte_1 capi di prova dal n. 1 al n. 6 compresi;
nn. 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37 e 38; dal n. 41 al n. 51 compresi, n. 54, qui di seguito dedotti) e per testi, in materia diretta e contraria, sui capi di prova tutti dedotti nella memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c., datata 21 febbraio 2022, da intendersi qui integralmente trascritti e preceduti dall'inciso “Vero che”, tolte le eventuali espressioni generiche e valutative, con testi i signori: - p.a. , Tes_1
c/o Studio Tecnico Geom. ON NO, Via Pacchiotti n. 123 - 10146 Torino: sui capi di prova dal n. 1 al n. 14 compresi;
nn. 19, 21, 22, 27, 35 e 38; dal n. 41 al n. 54 compresi, ivi dedotti;
- Geom ON NO, c/o Studio Tecnico, Via Pacchiotti n. 123 - 10146 Torino: sul capo di prova n. 27, ivi dedotto;
- legale rappresentante “pro tempore” o chi per esso di c/o Controparte_6 [...]
Via G. Di Vittorio n. 70 - 20026 Novate Milanese (MI): sui capi Controparte_6 di prova dal n. 1 al n. 6 compresi;
dal n. 19 al n. 25 compresi;
nn. 27 e 28; dal n. 31 al n. 51 compresi, ivi dedotti;
- c/o Via Testimone_2 Controparte_6
G. Di Vittorio n. 70 - 20026 Novate Milanese (MI): sui capi di prova dal n. 1 al n. 6 compresi;
dal n. 19 al n. 25 compresi;
nn. 27 e 28; dal n. 31 al n. 51 compresi, ivi dedotti;
- c/o Via G. Di Vittorio n. 70 - Testimone_3 Controparte_6
20026 Novate Milanese (MI): sui capi di prova dal n. 1 al n. 6 compresi;
dal n. 19 al n. 25 compresi;
nn. 27 e 28; dal n. 31 al n. 51 compresi, ivi dedotti. B. Si richiamano tutte le opposizioni, le eccezioni (tra cui l'eccezione di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. del teste sig. a parziale Controparte_2 revoca delle ordinanze del 5 luglio 2022 e del 17 febbraio 2023, nonché l'eccezione di nullità della testimonianza resa dal sig. , instando, in Controparte_2 subordine, affinché il Giudice valuti l'attendibilità di detto teste per i motivi esposti in atti) e le contestazioni formulate nelle memorie autorizzate ex art. 183, VI comma, nn. 2) e 3), c.p.c., datate 21 febbraio 2022 e 11 marzo 2022, nelle note scritte e nei verbali d'udienza, da intendersi qui integralmente trascritte, nonché tutte le istanze istruttorie dedotte e capitolate nella memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 3), c.p.c., datata 11 marzo 2022, da intendersi qui integralmente trascritte. 3) NEL MERITO In via principale Respingere tutte le domande ex adverso proposte, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in atti, o, comunque, non provate. Con vittoria in spese, diritti ed onorari di causa. In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree e di conseguente condanna della convenuta, dichiarare la stessa tenuta a corrispondere solo quanto rigorosamente provato nel presente giudizio e, in ogni caso, tenuto conto degli scoperti con i minimi previsti in polizza, delle franchigie e dei limiti al risarcimento, del deprezzamento (degrado d'uso) dovuto all'età ed allo stato del veicolo sul prezzo delle parti sostituite da applicarsi ai sensi di polizza, dell'adeguamento automatico del valore assicurato e dell'insufficienza assicurativa e, comunque, entro i massimali e nei limiti della somma assicurata, in base alle garanzie previste dalla polizza n. 47627810, Controparte_5 stipulata dal sig. , alla luce di tutte le condizioni contrattuali (cfr. Parte_2 doc. 2). Con compensazione delle spese di lite. Si richiamano i documenti dal n. 1) al n. 12) compresi prodotti con la comparsa di costituzione e risposta, datata 5 novembre 2021 e i documenti dal n. 13) al n. 16) compresi prodotti con la memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c., datata 21 febbraio 2022.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16/07/21 la carrozzeria Controparte_7
, quale cessionario del credito relativo al sinistro occorso fra le auto
[...] di proprietà dei signori e , conveniva in giudizio innanzi a codesto Pt_2 CP_2
Tribunale la società in persona del legale rappresentante pro CP_4 tempore - accertata e dichiaratala la sua responsabilità contrattuale e accertato e dichiarato che il veicolo attoreo ha subito danni come descritti in narrativa - per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 30.999,00 o in quella diversa accertanda in corso di causa. In ogni caso con il favore dei compensi giudiziali. Si costituiva in giudizio la società con atto datato 05/11/21 CP_4 eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione e l'improponibilità della domanda per mancato esperimento dell'arbitrato come previsto dalla polizza
“InMovimento Auto” n. 47627810. Ancora in Via preliminare la società CP convenuta eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva ed il difetto di legittimazione attiva della carrozzeria parte attrice. Da ultimo in via preliminare veniva eccepito l'inadempimento alle condizioni di polizza per la denuncia del fatto di danno. Nel merito la società chiedeva il rigetto di tutte le domande CP_4 attoree perché infondate in fatto ed in diritto nell'an e nel quantum. Alla prima udienza in data 26/11/21 si dibatteva in ordine alla corretta vocatio in ius da parte dell'attrice, il Giudice si riservava. Con provvedimento del 23/12/21 veniva rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e ritenuto correttamente notificato l'atto di citazione anche in ragione della costituzione della convenuta delle difese espresse e della documentazione allegata comprovante le precedenti comunicazioni fra le parti in lite. Veniva respinta l'eccezione di parte convenuta in merito alla nullità del contratto di cessione del credito per indeterminatezza dello stesso. Alla luce dei documenti assicurativi, ai quali il contratto si riferiva, la cessione veniva ritenuta conforme a diritto. Con lo stesso provvedimento venivano concessi termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e la causa rinviata all'udienza con note scritte del 19/04/2022. Con provvedimento del 05/07/22 – sciogliendo la riserva assunta in data 19/04/22 – venivano ammesse le prove orali da assumersi nel corso dell'udienza del 17/02/23. In data 17 febbraio 2023 venivano sentiti i testi , contestato dalla convenuta in quanto coinvolto nel sinistro Controparte_2 dal quale è sorto il credito e . In data 12/5/23, proseguendo la prova Testimone_3 orale veniva sentito il teste di parte convenuta NO ON. Il Giudice si riservava sulla richiesta di CTU tecnico comparativa richiesta dalle parti. Con provvedimento del 13/5/23 veniva ammessa la consulenza tecnica in merito alla dinamica del sinistro ed alla quantificazione dei danni con formulazione del quesito e nomina del perito Il perito accettava l'incarico depositando Persona_1 giuramento in data 07/06/23. Medio tempore, in attesa dell'elaborato peritale, il Giudice su istanza della parte convenuta provvedeva ad integrare e completare l'istruttoria orale con l'ammissione del teste – già indicato tempestivamente Tes_4
-. La relazione peritale definitiva veniva depositata in data 09/11/23. In data 10/11/23 veniva assunta la testimonianza del teste e l'istruttoria veniva Tes_4 completata nel corso dell'udienza del 15/03/24 con l'audizione del perito assicurativo . Il Giudice in accoglimento della richiesta di parte attrice Tes_1 ordinava il deposito di documentazione afferente pregressi sinistri occorsi all'autovettura oggetto di causa. Ritenuta completata l'istruttoria e la causa matura per la decisione veniva fisata udienza per la precisazione delle conclusioni in data 15/10/24 nella forma dell'udienza figurata da svolgersi con il deposito di note scritte. In data 27/2/25 la causa veniva trattenuta in decisione.
L'attore quale cessionario del credito vantato dal Sig. conveniva Parte_2 in giudizio la società per sentirla condannare al Controparte_1 pagamento della somma di € 30.999,70 quale danno subito dall'autovettura BMV targata FZ272PL di proprietà e condotta dallo stesso sig. assicurato in Pt_2 ragione di polizza con validità dal 23/01/20 al Controparte_8
23/01/2021. Il sinistro sembra essersi verificato in data 09/01/2021 come indicato sul modulo CAI firmato dai signori e ma, in corso di Pt_2 CP_2 causa, parte attrice afferma che, in realtà, il sinistro sia avvenuto in data 09/02/2021alle ore 13:00 circa come capitolato nella memoria attorea n. 2 del 21/02/2022 . Se il sinistro si fosse verificato in data 9 gennaio 2021 occorrerebbe valutare la mancata tempestiva comunicazione del sinistro alla compagnia come indicato dalla normativa codicistica e dal contratto in essere fra le parti, se il sinistro si fosse verificato in data 9 Febbraio 2021 non è stato depositato il rinnovo della polizza che ha scadenza 23 gennaio 2021 e dunque il sinistro sarebbe avvenuto al di fuori del periodo di validità del contratto assicurativo prodotto dalle parti. La ricostruzione dei fatti operata da parte attrice appare quantomeno non chiara. Risulta infatti dai depositi documentali, della stessa parte attrice, che il sinistro non si sia potuto verificarsi in data 9 febbraio 2021 dato che la comunicazione alla compagnia, dell'avvenuto sinistro, è avvenuta in data 3 febbraio 2021 (vedi doc. 7 di parte attrice). Per quanto attiene la datazione dei fatti, è certo che gli stessi, se si sono verificati, sono avvenuti prima del 3 febbraio 2021 e dunque presumibilmente in data 09/01/2021 che è la data riportata nel contratto di cessione del credito in riferimento al fatto.
In punto di diritto non è in discussione la cessione del credito risarcitorio in quanto tale e, dunque, il diritto dell'attrice di domandarne il pagamento;
come indicato dalla Suprema Corte ai sensi dell'art. 1260 c.c. il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione e il cessionario può, domandare anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, costituendo la cessione non già un'operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere, anche quando il cessionario sia un consorzio. (Cass. Civile. 03/10/2023, n.27836 nello stesso senso ). Infatti il credito che nasce da un fatto illecito è in realtà un credito attuale, non già futuro né una mera aspettativa di credito, la quale peraltro, essendo una situazione giuridica anche essa (non essendo cioè una mera aspettativa di fatto) ben potrebbe costituire oggetto di una cessione. ( Cass. civile sez. VI, 31/03/2021, n.8869). In fatto, risulta prodotto in atti il “Contratto di cessione del credito” stipulato tra la ed il sig. in una Parte_4 Parte_2 data che deve presumersi successiva alla data del 09/01/2021 indicata nel contratto quale data del sinistro, avente ad oggetto il credito da quest'ultimo vantato nei confronti della in forza di polizza Controparte_1
con validità dal 23/01/20 al 23/01/2021 , per i danni Controparte_8 riportati all'esito del sinistro in esame. Risulta, altresì, oggetto di prova documentale la vigenza del contratto assicurativo tra le parti al momento dell'evento, comprensivo della garanzia “A MAXI KASKO”, né sul punto vi è contestazione tra le parti.
Ritenuto che
, in astratto, l'attore è legittimato a chiedere il pagamento della somma relativa ai danni derivanti dal sinistro quale diritto proprio e non altrui, occorre determinare l'onere probatorio in carico alle parti e accertare se lo stesso sia stato assolto, dalla parte che ne è gravata, in corso di causa.
Con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito dei contratti di assicurazione, è opportuno premettere che secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, come anche riaffermati con la pronuncia della Suprema Corte n. 1558 del 2018, “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore". (cfr. anche Cass. n. 15630/2018; n. 30656/2017; n. 6548/2013). L'assicurato ha, dunque, l'onere di dimostrare che si sia verificato il fatto dedotto in polizza, il rischio coperto dalla garanzia, e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto. Una volta fornita la prova che si sia verificato uno dei rischi inclusi nella polizza, grava sull'assicuratore l'onere di provare che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi", ossia tra quei rischi che astrattamente rientrerebbero nella previsione contrattuale ma ne sono esclusi per effetto di una espressa delimitazione contrattuale. Compete dunque a parte attrice la prova del fatto e della sua previsione a termini di polizza.
La verificazione del sinistro – così come la ricostruzione della dinamica e modalità con cui si è verificato ai fini dell'accertamento delle rispettive responsabilità - può in primo luogo desumersi dalla sottoscrizione congiunta di modulo di constatazione amichevole, previsto dal legislatore proprio a scopo deflattivo del contenzioso. Ribadisce a tal proposito la giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui “la C.A.I. (Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti
– secondo quanto previsto dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 - determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo (da ultimo Cassazione civile sez. III, 03/06/2024, n.15431). La norma sopra richiamata non limita la presunzione prevista al solo ambito del risarcimento danno per responsabilità civile, ma si riferisce genericamente ai “sinistri avvenuti tra veicoli a motore”; la sua operatività può quindi ritenersi estesa anche al giudizio azionato per conseguire da parte dell'assicurato il diritto all'indennizzo assicurativo derivane da sinistro stradale che
– come nella vicenda in esame - trovi la sua fonte in pattuizione contrattuale per indennizzo di danni riportati dal proprio veicolo (cd. Kasko). La portata presuntiva della sottoscrizione da parte delle persone coinvolte nel sinistro del modulo CAI, come evidenziato dall'orientamento di legittimità sopra richiamato, può invero essere superata dalla prova contraria, che può anche essere costituita
“dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio” (cosi Cass. 25 giugno 2013, n. 15881). L'incompatibilità tra danno e dinamica descritta nel CAI può essere desunta da qualsiasi elemento di causa in fase istruttoria sia relativa alla prova orale sia relativa alla valutazione affidata a CTU cd. Percipiente. Detto contrasto deve essere il risultato di un “accertamento”, vale a dire l'esito valutativo di circostanze che si pongano in diretto e specifico contrasto con la ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nel modulo CAI, non essendo sufficiente che siffatta valutazione rimanga a livello meramente dubitativo e/o possibilista.
Nella vicenda processuale in esame, a fronte del modulo CAI sottoscritto dai conducenti e prodotto da parte attrice, l'istruttoria ha fornito elementi contrastanti tale da dubitare della sua attendibilità e veridicità. Il modulo CAI riporta la data del 9 gennaio, mentre le prove articolate dall'attore riportano la data del 9 febbraio
– data impossibile per contrasto con la comunicazione prodotta dalla stessa attrice quale doc. n. 7 lettera pec -. La circostanza, impossibile, è stata oggetto di capitolazione per le risposte dei testimoni di parte attrice. Tale data, capitolata come veritiera, è stata oggetto di prova testimoniale, di cui si dirà in seguito, confermata. La data del presunto sinistro, circostanza rilevante, è in contrasto con la data riportata nel modulo CAI. Il Sig. in una dichiarazione Parte_2 rilasciata a tecnico incaricato dalla compagnia (doc. 11 di parte convenuta non contestato e confermato dal teste nel corso dell'udienza del 17/02/23 , Tes_3 afferma di avere urtato il lato sinistro della Mercedes mentre il modulo CAI riporta un urto nella parte destra. Il teste , di cui si dirà in seguito, coinvolto nel CP_2 sinistro, nel corso dell'udienza del 17 febbraio 2023 ha affermato che il sig. Pt_1
– presente in udienza - ha mancato di dargli la precedenza causando la
[...] collisione. Alla guida del veicolo antagonista da modulo CAI era il sig. Pt_2
e non il titolare della carrozzeria che ha eseguito le riparazioni su
[...] entrambi i veicoli e dunque persona nota al teste. I documenti in atti non contestati e confermati dai testimoni che li hanno redatti, sono manifestamente discordanti rispetto alla dichiarazione CAI. La mancata corrispondenza attiene fatti rilevanti e determinanti come la data del sinistro i conducenti alla guida delle vetture coinvolte e i punti d'urto dunque tutti gli elementi relativi al sinistro ed alla sua verificazione. Dette conclusioni possono essere raggiunte anche non considerando la testimonianza del sig. che, come parte coinvolta nel sinistro, non solo è CP_2 inattendibile ma ancora prima incapace ai sensi dell'art. 246 c.p.c.. Rilevato che il teste Sig. è coinvolto nel sinistro egli astrattamente riveste la qualità CP_2 giuridica per essere parte del giudizio in quanto potenzialmente avente titolo per chiedere il risarcimento del danno patito inerente il sinistro per cui è causa in quanto la vittima di un sinistro stradale ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone (Cass. Civ. sez. III, 29/04/2022, n.13501 e Cass. Civ. sez. VI, 26/05/2021, n.14468). A nulla rileva l'essere stato risarcito come sembra dimostrare il doc. 5 di parte attrice, in fatti, nella materia del risarcimento del danno da circolazione stradale, il soggetto coinvolto nel sinistro, anche ove già risarcito, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima ed il responsabile Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, n.14468. Dall'esame della fase istruttoria orale e documentale si può affermare che parte attrice, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha fornito la prova dell'an; parte attrice non ha fornito elementi certi sul fatto dunque sulla verificazione del sinistro che è l'elemento che legittima la domanda volta al pagamento del credito ceduto.
Anche la consulenza tecnica, comunque strumento del Giudice, non ha permesso di arrivare ad alcuna conclusione in merito al fatto di causa indi al sinistro ed alla sua compatibilità con i danni che sono stati constatati anche dal perito di parte convenuta. Riporta il CTU Dott. che non è stato possibile Persona_1 determinare se i danni subiti dalla vettura BMW, unico dato certo, siano compatibili con l'impatto con altra vettura Mercedes, di cui non si hanno fotografie e di cui non si è potuto verificare lo stato (pag. 7 relazione CTU), come indicato dalla parte attrice. La circostanza merita di essere valutata dato che appare quantomeno imprudente che i conducenti delle vetture, apparentemente due estranei, oltre a non chiamare alcuna autorità non abbiano fatto alcuna fotografia al teatro del sinistro;
ancora, appare incomprensibile come la carrozzeria che si è occupata della riparazione di entrambe le vetture non abbia alcuna fotografia dell'autovettura di proprietà , vettura antagonista. Ancora in merito alle CP_2 condizioni del veicolo BMW ed alla stima dei danni, a parere del consulente del
Giudice non è possibile quantificare i danni in quanto la documentazione a disposizione in quanto prodotta non permette di accertare i reali danni alla vettura alla quale sono stati scattati solo alcuni fotogrammi non datati (pag. 8 CTU Dott.
). Ritiene il Giudice che, sulla base delle prove prodotte, sia certo che la vettura Per_1
BMW visionata dal perito di in data 9 febbraio 2021 per la prima volta CP
(doc. 5 di parte convenuta) e fotografata dallo stesso perito in data 10 febbraio 2021 abbia subito danni alla carrozzeria anteriore in prevalenza alla parte destra come risulta dai fotogrammi allegati alla relazione ER . Ciò che non è stato Tes_1 provato è la riconducibilità dei danni al sinistro come denunciato dall'assicurato e come oggetto del contratto fra le parti. Il fatto di causa non è provato nei suoi elementi essenziali. Ribadito dunque che in merito al riparto dell'onere probatorio tra assicurato e compagnia assicurativa, nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è costantemente affermato in giurisprudenza come codificando il criterio generale di cui alla'rt. 2697 c.c.,
l'assicurato che vuol fare valere il proprio diritto all'indennizzo, ha l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro o di cui si chiede la copertura
( Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017). Nel procedimento sottoposto all'attenzione del giudice non è stata raggiunta la prova del fatto ai sensi dell'art. 2697 c.c. richiamato. In tema di riparto dell'onere della prova nella assicurazione contro i danni, incombe sull'assicurato provare l'accadimento del rischio incluso nella copertura assicurativa (nel caso di specie, consistente in sinistro stradale, quanto al suo effettivo accadimento e quanto ad astratta indennizzabilità ai sensi della garanzia kasko) e del danno, derivante direttamente dal sinistro, di cui si chiede il ristoro;
di contro, spetta all'assicuratore dimostrare l'esistenza delle circostanze di fatto che escludono o limitano il diritto all'indennizzo; in particolare,
'l'eccezione di non indennizzabilità ', qualunque sia la sua origine, deve essere provata da chi quell'eccezione intenda sollevare.
Alla luce dell'esame, come sopra argomentato, delle prove documentali e testimoniali, viene valutata l'eccezione preliminare di parte convenuta di inadempimento del contratto clausola n.
0.7 pag. 6 doc. 2 di parte convenuta.
L'eccezione non è stata contestata dalla parte attrice la quale si è limitata a ricostruire le date fattuali spostandole in avanti nel tempo al fine di qualificare tempestiva la denuncia di sinistro ad opera del sig. del febbraio Parte_2
2021.
Si è già detto dell'incongruenza delle date riportate e dell'impossibilità che il sinistro, se avvenuto, si sia verificato in data 9 febbraio 2021. L'unica data alla quale il giudice deve fare riferimento è quella riportata sulla dichiarazione CAI e sul contratto di cessione del credito dunque la data del 9 gennaio 2021. Rispetto alla data del 9/01/21 il sinistro è stato comunicato alla compagnia a quasi un mese di distanza in data 03/02/2021. Si ritiene di dover valutare il comportamento del sig. alla luce del contratto assicurativo ed ai sensi dell'art. 1913 c.c.. Parte_2
Ritiene il giudicante di aderire alla tesi, da ultimo sostenuta dalla Suprema Corte con la senza 26294 del 08/10/24, sulla base della quale l'avviso all'assicuratore in caso di sinistro, previsto dall'art. 1913 c.c., nel caso che qui ci occupa anche dalla polizza che regolamenta i rapporti fra le parti, si connota in termini di obbligo e non di mero onere, il cui inadempimento è da considerarsi doloso quando l'assicurato è consapevole dell'obbligo previsto dalla norma ed ha avuto la cosciente volontà di non osservarlo, perdendo in questo caso il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c.
L'essere l'avviso correlato ad un interesse dell'assicuratore connota lo stesso in termini di obbligo e non di onere (come pure, invece, si è sostenuto da parte di certo orientamento dottrinario, qui non condiviso); e ciò perché - come è stato efficacemente osservato - l'onere "postula l'inesistenza di un interesse giuridicamente protetto in un soggetto diverso da quello che l'onere deve osservare".
D'altra parte, non contrasta con la tesi dell'obbligo - come, nuovamente, evidenzia la dottrina maggioritaria - "il fatto che l'assicuratore non abbia azione per costringere l'assicurato all'adempimento, perché il contenuto di simili obblighi non soltanto consiste in un facere o in non facere, ma è tale che, una volta violati, cessa senz'altro l'interesse della controparte ad ottenerne l'osservanza". Infine, conforta la conclusione che quello previsto dall'art. 1913 c.c. sia un obbligo - e non un mero onere - la constatazione per cui, "secondo l'opinione prevalente, l'inadempimento dell'onere rileva per la sua oggettività, a prescindere dall'elemento soggettivo dell'onerato, mentre, nel caso di violazione dell'art. 1913 c.c., la legge espressamente conferisce rilievo a tale aspetto, lasciando intendere che, in assenza di colpa, l'omissione è priva di conseguenze". Nel caso sottoposto all'attenzione del giudice occorre determinare se il comportamento della parte assicurata abbia assunto i caratteri del comportamento colpevole alla luce dei principi tracciati dal
Supremo Collegio. In relazione ai caratteri che deve presentare il contegno dell'assicurato per potersi ritenere "doloso", appare assolutamente prevalente (e preferibile, per le ragioni di cui si dirà) l'orientamento secondo cui "affinché
l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai fini dell'art. 1915 comma 1 c.c., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo" (così da ultimo, in motivazione (Cass. 27/7/21 n. 21533). D'altra parte, la tesi che reputa sufficiente, ai fini del dolo, "la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo", si lascia preferire sul piano sistematico - come coglie un'attenta dottrina - "raccordandosi con la soluzione generalmente accolta in materia contrattuale, ove, ai fini della configurabilità del dolo nell'inadempimento del debitore, si ritiene sufficiente la sua intenzione di non dare esecuzione alla prestazione, pur nella consapevolezza della relativa doverosità" (per questa nozione di inadempimento doloso si veda, in giurisprudenza, (Cass. Civ. 16/10/2008 n.
25271). Alla luce delle considerazioni svolte l'individuazione della condotta dolosa
"dovrebbe essere circoscritta a casi limite, sulla scorta della dimostrazione di elementi gravi, precisi e concordanti, evitando di valorizzare dati di fatto - quale può essere l'ampio lasso di tempo, intercorso tra la data del sinistro e il relativo avviso, isolatamente considerato - di per sé ben poco probanti e potenzialmente forieri di motivazioni apodittiche". In altri termini, come è stato osservato acutamente in dottrina, la prova del dolo può ritenersi agevolata qualora dalle caratteristiche della fattispecie concreta "si evinca che dall'omissione l'assicurato abbia tratto vantaggio" (o addirittura che "avrebbe potuto trarre vantaggio"), "qualora non fosse stata eccepita".
Calando questi principi al caso che interessa, sono proprio quelle anomalie, che si sono evidenziate nel corso del giudizio, a configurare "così ambigua" la situazione, da far apparire "evidente come il ritardo nella denuncia abbia pregiudicato la possibilità di una migliore ricostruzione dei fatti"; dette anomalie si sono poste come elementi rivelatori di quella situazione di vantaggio che l'assicurato avrebbe potuto trarre dall'omissione. In buona sostanza, la sussistenza del presupposto della norma applicata, vale a dire il carattere doloso dell'inadempimento dell'obbligo di tempestivo avviso, si ritiene adeguatamente provata all'esito dell'esame delle prove testimoniali contraddittorie negli elementi di fatto, nonché dall'esame della documentazione afferente l'autovettura e le sue vicende, la condotta del proprietario e non ultima la condotta del carrozziere odierno attore, la cui complessiva valutazione, siccome tutt'altro che manifestamente implausibile, è in questa sede valutata ai fini dell'individuazione della sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto perché possa legittimamente configurarsi un inadempimento colpevole date da escludere il diritto al risarcimento. La vettura viene acquistata dal sig. incidentata, viene portata in dalla Germania sempre dal sig. Pt_2 CP_1 personalmente con una bisarca, viene rivenduta ad una società per poi Pt_2 essere ri-acquistata sempre dal sig. La stessa vettura subisce due sinistri Pt_2 per danni da atti vandalici e da grandine. Il sig. non è un'automobilista Pt_2 qualsiasi ma è in questa sede anche un commerciante di auto qualificato che ha già avuto modo di subire e denunciare due sinistri quindi è perfettamente consapevole degli obblighi che gravano sull'assicurato. Detta consapevolezza, che si desume dalle vicende non contestate e documentate, unitamente alle incongruenze del fatto denunciato e risultato non provato, inducono a ritenere che il tempo trascorso tra il fatto e la denuncia sia uno degli elementi che connotano la condotta dell'assicurato come colpevole e dunque rilevante ai fini del respingimento della domanda indennitaria.
Da ultimo in punto quantum, elemento che non rileva in ragione delle conclusioni alle quali è giunto il giudicante, ci si può riferire alla relazione tecnica acquisita. Il perito Dott. valuta i danni per quanto indicato negli atti di causa sia di parte Per_1 attrice in particolare il preventivo della carrozzeria datato Febbraio 2021 (doc. doc.
14 di parte attrice ) sia la relazione del tecnico (doc. 5 di parte convenuta) CP
Correttamente il consulente del Giudice valuta i pezzi sostituiti come compatibili con i danni denunciati tenendo in considerazione la vetustà degli stessi che viene valutata nel 15% come da clausole contrattuali. Ancora secondo contratto viene valutata, dal consulente, la somma, che dovrebbe essere liquidata a favore dell'assicurato, in quanto la stessa deve essere decurtata della franchigia prevista che, nel caso di specie, è del 10% (pag. 11 della relazione peritale). Se si fosse raggiunta la prova del fatto di causa e della sua riconducibilità ai danni presenti sulla vettura di proprietà e condotta dal Sig. la somma ritenuta Parte_2 congrua sarebbe stata di € 23.070,15 anche in considerazione delle richieste accolte del perito di parte attrice in merito al proiettore sinistro e centralina air bag
(pag. 12 e 13 della relazione peritale).
Per le motivazioni sopra riportate, in accoglimento dell'eccezione della convenuta, acclarata la mancata prova dei fatti di causa il cui onere era in capo alla
, la domanda di parte attrice non può Parte_1 Controparte_9 trovare accoglimento e deve essere respinta. Le Spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando nella causa proposta da con atto di citazione Parte_1 notificato nei confronti di in accoglimento Controparte_1 delle richieste di parte convenuta così provvede: Respinge le richieste di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Condanna parte attrice a rifondere le spese del presente giudizio che liquida in € 7.649,00 (di cui € 33,00 spese esenti) oltre al 15% oltre CPA ed IVA se dovute come per legge, oltre al rimborso delle spese di CTU che restano definitivamente a carico di parte attrice. Le spese di CTP restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Assorbita ogni altra formulazione domanda od eccezione in atti.
Il Giudice
LAURA GUSSONI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Quarta Sezione Civile
15292/2021
SENTENZA
Nella causa fra assistito e Parte_1 difeso dall'avv . BATTISTI ANDREA
Parte attrice
CONTRO
assistito e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
STRATTA ALESSANDRO
Parte convenuta
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “IN VIA ISTRUTTORIA: - espressamente riservata ogni ulteriore domanda ed istanza, nonché l'integrazione e modifica degli articoli di prova e della lista testi, si chiede fin d'ora ammettersi interrogatorio formale e, all'esito, prova testimoniale sulle circostanze indicate in narrativa che devono intendersi precedute tutte dalla locuzione “vero che” dei seguenti testimoni;
- sig. , residente in [...]5, C.F. Controparte_2
- Licenziare idonea CTU volta a quantificare i danni patiti C.F._1 dal veicolo attoreo;
- Si insta ex art. 210 cpc l'acquisizione del fascicolo della controparte sinistro n. 01.926538979.001, comprensivo di perizia, CP_3 riscontro, accertamento e documentazione tutta ivi presente, compresa quella fotografica. NEL MERITO: -accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale della - accertato e dichiarato che il veicolo attoreo ha subito danni CP_4 come descritti in narrativa;
dichiarare tenuta e condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento della somma di euro 30.999,70 in favore della Parte_1 [...]
o in quella diversa accertanda in corso di causa. In Parte_1 Parte_1 ogni caso con il favore dei compensi giudiziali (oltre rimborso forfettario, IVA, CPA ed esposti) da distrarsi in favore dei legali antistatari Si richiamano tutte le istanze istruttorie di cui alle proprie memorie istruttorie in atti.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, opponendosi a qualsivoglia eventuale ulteriore eccezione e/o richiesta e/o istanza avversaria e con espressa dichiarazione di non accettazione del contraddittorio in riferimento ad eventuali eccezioni e/o domande e/o conclusioni nuove ex adverso formulate nei suoi confronti, 1) IN VIA PRELIMINARE Accertato l'inadempimento ex Art.
0.7 delle Condizioni di Assicurazione – Condizioni generali di assicurazione applicabili a tutte le garanzie della polizza n. 47627810, stipulata tra il sig. e Controparte_5 Parte_2 la (cfr. doc. 2, pagina 6) ed ex art. Parte_3
1913 c.c. per i motivi tutti esposti in atti, dichiarare la decadenza e/o la perdita (totale o parziale) di parte attrice dal diritto all'indennità ai sensi dell'Art.
0.7 delle Condizioni di Assicurazione - Condizioni generali di assicurazione applicabili a tutte le garanzie della polizza n. 47627810 (cfr. doc. 2, Controparte_5 pagina 6) e degli articoli 1913 e 1915 c.c. Con vittoria in spese, diritti ed onorari di causa. 2) IN VIA ISTRUTTORIA A. A parziale revoca delle ordinanze del 5 luglio 2022 e del 15 marzo 2024, ammettere prova per interrogatorio formale del legale rappresentante “pro tempore” della (sui Parte_1 capi di prova dal n. 1 al n. 6 compresi;
nn. 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37 e 38; dal n. 41 al n. 51 compresi, n. 54, qui di seguito dedotti) e per testi, in materia diretta e contraria, sui capi di prova tutti dedotti nella memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c., datata 21 febbraio 2022, da intendersi qui integralmente trascritti e preceduti dall'inciso “Vero che”, tolte le eventuali espressioni generiche e valutative, con testi i signori: - p.a. , Tes_1
c/o Studio Tecnico Geom. ON NO, Via Pacchiotti n. 123 - 10146 Torino: sui capi di prova dal n. 1 al n. 14 compresi;
nn. 19, 21, 22, 27, 35 e 38; dal n. 41 al n. 54 compresi, ivi dedotti;
- Geom ON NO, c/o Studio Tecnico, Via Pacchiotti n. 123 - 10146 Torino: sul capo di prova n. 27, ivi dedotto;
- legale rappresentante “pro tempore” o chi per esso di c/o Controparte_6 [...]
Via G. Di Vittorio n. 70 - 20026 Novate Milanese (MI): sui capi Controparte_6 di prova dal n. 1 al n. 6 compresi;
dal n. 19 al n. 25 compresi;
nn. 27 e 28; dal n. 31 al n. 51 compresi, ivi dedotti;
- c/o Via Testimone_2 Controparte_6
G. Di Vittorio n. 70 - 20026 Novate Milanese (MI): sui capi di prova dal n. 1 al n. 6 compresi;
dal n. 19 al n. 25 compresi;
nn. 27 e 28; dal n. 31 al n. 51 compresi, ivi dedotti;
- c/o Via G. Di Vittorio n. 70 - Testimone_3 Controparte_6
20026 Novate Milanese (MI): sui capi di prova dal n. 1 al n. 6 compresi;
dal n. 19 al n. 25 compresi;
nn. 27 e 28; dal n. 31 al n. 51 compresi, ivi dedotti. B. Si richiamano tutte le opposizioni, le eccezioni (tra cui l'eccezione di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. del teste sig. a parziale Controparte_2 revoca delle ordinanze del 5 luglio 2022 e del 17 febbraio 2023, nonché l'eccezione di nullità della testimonianza resa dal sig. , instando, in Controparte_2 subordine, affinché il Giudice valuti l'attendibilità di detto teste per i motivi esposti in atti) e le contestazioni formulate nelle memorie autorizzate ex art. 183, VI comma, nn. 2) e 3), c.p.c., datate 21 febbraio 2022 e 11 marzo 2022, nelle note scritte e nei verbali d'udienza, da intendersi qui integralmente trascritte, nonché tutte le istanze istruttorie dedotte e capitolate nella memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 3), c.p.c., datata 11 marzo 2022, da intendersi qui integralmente trascritte. 3) NEL MERITO In via principale Respingere tutte le domande ex adverso proposte, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in atti, o, comunque, non provate. Con vittoria in spese, diritti ed onorari di causa. In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree e di conseguente condanna della convenuta, dichiarare la stessa tenuta a corrispondere solo quanto rigorosamente provato nel presente giudizio e, in ogni caso, tenuto conto degli scoperti con i minimi previsti in polizza, delle franchigie e dei limiti al risarcimento, del deprezzamento (degrado d'uso) dovuto all'età ed allo stato del veicolo sul prezzo delle parti sostituite da applicarsi ai sensi di polizza, dell'adeguamento automatico del valore assicurato e dell'insufficienza assicurativa e, comunque, entro i massimali e nei limiti della somma assicurata, in base alle garanzie previste dalla polizza n. 47627810, Controparte_5 stipulata dal sig. , alla luce di tutte le condizioni contrattuali (cfr. Parte_2 doc. 2). Con compensazione delle spese di lite. Si richiamano i documenti dal n. 1) al n. 12) compresi prodotti con la comparsa di costituzione e risposta, datata 5 novembre 2021 e i documenti dal n. 13) al n. 16) compresi prodotti con la memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c., datata 21 febbraio 2022.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16/07/21 la carrozzeria Controparte_7
, quale cessionario del credito relativo al sinistro occorso fra le auto
[...] di proprietà dei signori e , conveniva in giudizio innanzi a codesto Pt_2 CP_2
Tribunale la società in persona del legale rappresentante pro CP_4 tempore - accertata e dichiaratala la sua responsabilità contrattuale e accertato e dichiarato che il veicolo attoreo ha subito danni come descritti in narrativa - per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 30.999,00 o in quella diversa accertanda in corso di causa. In ogni caso con il favore dei compensi giudiziali. Si costituiva in giudizio la società con atto datato 05/11/21 CP_4 eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione e l'improponibilità della domanda per mancato esperimento dell'arbitrato come previsto dalla polizza
“InMovimento Auto” n. 47627810. Ancora in Via preliminare la società CP convenuta eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva ed il difetto di legittimazione attiva della carrozzeria parte attrice. Da ultimo in via preliminare veniva eccepito l'inadempimento alle condizioni di polizza per la denuncia del fatto di danno. Nel merito la società chiedeva il rigetto di tutte le domande CP_4 attoree perché infondate in fatto ed in diritto nell'an e nel quantum. Alla prima udienza in data 26/11/21 si dibatteva in ordine alla corretta vocatio in ius da parte dell'attrice, il Giudice si riservava. Con provvedimento del 23/12/21 veniva rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e ritenuto correttamente notificato l'atto di citazione anche in ragione della costituzione della convenuta delle difese espresse e della documentazione allegata comprovante le precedenti comunicazioni fra le parti in lite. Veniva respinta l'eccezione di parte convenuta in merito alla nullità del contratto di cessione del credito per indeterminatezza dello stesso. Alla luce dei documenti assicurativi, ai quali il contratto si riferiva, la cessione veniva ritenuta conforme a diritto. Con lo stesso provvedimento venivano concessi termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e la causa rinviata all'udienza con note scritte del 19/04/2022. Con provvedimento del 05/07/22 – sciogliendo la riserva assunta in data 19/04/22 – venivano ammesse le prove orali da assumersi nel corso dell'udienza del 17/02/23. In data 17 febbraio 2023 venivano sentiti i testi , contestato dalla convenuta in quanto coinvolto nel sinistro Controparte_2 dal quale è sorto il credito e . In data 12/5/23, proseguendo la prova Testimone_3 orale veniva sentito il teste di parte convenuta NO ON. Il Giudice si riservava sulla richiesta di CTU tecnico comparativa richiesta dalle parti. Con provvedimento del 13/5/23 veniva ammessa la consulenza tecnica in merito alla dinamica del sinistro ed alla quantificazione dei danni con formulazione del quesito e nomina del perito Il perito accettava l'incarico depositando Persona_1 giuramento in data 07/06/23. Medio tempore, in attesa dell'elaborato peritale, il Giudice su istanza della parte convenuta provvedeva ad integrare e completare l'istruttoria orale con l'ammissione del teste – già indicato tempestivamente Tes_4
-. La relazione peritale definitiva veniva depositata in data 09/11/23. In data 10/11/23 veniva assunta la testimonianza del teste e l'istruttoria veniva Tes_4 completata nel corso dell'udienza del 15/03/24 con l'audizione del perito assicurativo . Il Giudice in accoglimento della richiesta di parte attrice Tes_1 ordinava il deposito di documentazione afferente pregressi sinistri occorsi all'autovettura oggetto di causa. Ritenuta completata l'istruttoria e la causa matura per la decisione veniva fisata udienza per la precisazione delle conclusioni in data 15/10/24 nella forma dell'udienza figurata da svolgersi con il deposito di note scritte. In data 27/2/25 la causa veniva trattenuta in decisione.
L'attore quale cessionario del credito vantato dal Sig. conveniva Parte_2 in giudizio la società per sentirla condannare al Controparte_1 pagamento della somma di € 30.999,70 quale danno subito dall'autovettura BMV targata FZ272PL di proprietà e condotta dallo stesso sig. assicurato in Pt_2 ragione di polizza con validità dal 23/01/20 al Controparte_8
23/01/2021. Il sinistro sembra essersi verificato in data 09/01/2021 come indicato sul modulo CAI firmato dai signori e ma, in corso di Pt_2 CP_2 causa, parte attrice afferma che, in realtà, il sinistro sia avvenuto in data 09/02/2021alle ore 13:00 circa come capitolato nella memoria attorea n. 2 del 21/02/2022 . Se il sinistro si fosse verificato in data 9 gennaio 2021 occorrerebbe valutare la mancata tempestiva comunicazione del sinistro alla compagnia come indicato dalla normativa codicistica e dal contratto in essere fra le parti, se il sinistro si fosse verificato in data 9 Febbraio 2021 non è stato depositato il rinnovo della polizza che ha scadenza 23 gennaio 2021 e dunque il sinistro sarebbe avvenuto al di fuori del periodo di validità del contratto assicurativo prodotto dalle parti. La ricostruzione dei fatti operata da parte attrice appare quantomeno non chiara. Risulta infatti dai depositi documentali, della stessa parte attrice, che il sinistro non si sia potuto verificarsi in data 9 febbraio 2021 dato che la comunicazione alla compagnia, dell'avvenuto sinistro, è avvenuta in data 3 febbraio 2021 (vedi doc. 7 di parte attrice). Per quanto attiene la datazione dei fatti, è certo che gli stessi, se si sono verificati, sono avvenuti prima del 3 febbraio 2021 e dunque presumibilmente in data 09/01/2021 che è la data riportata nel contratto di cessione del credito in riferimento al fatto.
In punto di diritto non è in discussione la cessione del credito risarcitorio in quanto tale e, dunque, il diritto dell'attrice di domandarne il pagamento;
come indicato dalla Suprema Corte ai sensi dell'art. 1260 c.c. il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione e il cessionario può, domandare anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, costituendo la cessione non già un'operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere, anche quando il cessionario sia un consorzio. (Cass. Civile. 03/10/2023, n.27836 nello stesso senso ). Infatti il credito che nasce da un fatto illecito è in realtà un credito attuale, non già futuro né una mera aspettativa di credito, la quale peraltro, essendo una situazione giuridica anche essa (non essendo cioè una mera aspettativa di fatto) ben potrebbe costituire oggetto di una cessione. ( Cass. civile sez. VI, 31/03/2021, n.8869). In fatto, risulta prodotto in atti il “Contratto di cessione del credito” stipulato tra la ed il sig. in una Parte_4 Parte_2 data che deve presumersi successiva alla data del 09/01/2021 indicata nel contratto quale data del sinistro, avente ad oggetto il credito da quest'ultimo vantato nei confronti della in forza di polizza Controparte_1
con validità dal 23/01/20 al 23/01/2021 , per i danni Controparte_8 riportati all'esito del sinistro in esame. Risulta, altresì, oggetto di prova documentale la vigenza del contratto assicurativo tra le parti al momento dell'evento, comprensivo della garanzia “A MAXI KASKO”, né sul punto vi è contestazione tra le parti.
Ritenuto che
, in astratto, l'attore è legittimato a chiedere il pagamento della somma relativa ai danni derivanti dal sinistro quale diritto proprio e non altrui, occorre determinare l'onere probatorio in carico alle parti e accertare se lo stesso sia stato assolto, dalla parte che ne è gravata, in corso di causa.
Con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito dei contratti di assicurazione, è opportuno premettere che secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, come anche riaffermati con la pronuncia della Suprema Corte n. 1558 del 2018, “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore". (cfr. anche Cass. n. 15630/2018; n. 30656/2017; n. 6548/2013). L'assicurato ha, dunque, l'onere di dimostrare che si sia verificato il fatto dedotto in polizza, il rischio coperto dalla garanzia, e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto. Una volta fornita la prova che si sia verificato uno dei rischi inclusi nella polizza, grava sull'assicuratore l'onere di provare che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi", ossia tra quei rischi che astrattamente rientrerebbero nella previsione contrattuale ma ne sono esclusi per effetto di una espressa delimitazione contrattuale. Compete dunque a parte attrice la prova del fatto e della sua previsione a termini di polizza.
La verificazione del sinistro – così come la ricostruzione della dinamica e modalità con cui si è verificato ai fini dell'accertamento delle rispettive responsabilità - può in primo luogo desumersi dalla sottoscrizione congiunta di modulo di constatazione amichevole, previsto dal legislatore proprio a scopo deflattivo del contenzioso. Ribadisce a tal proposito la giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui “la C.A.I. (Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti
– secondo quanto previsto dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 - determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo (da ultimo Cassazione civile sez. III, 03/06/2024, n.15431). La norma sopra richiamata non limita la presunzione prevista al solo ambito del risarcimento danno per responsabilità civile, ma si riferisce genericamente ai “sinistri avvenuti tra veicoli a motore”; la sua operatività può quindi ritenersi estesa anche al giudizio azionato per conseguire da parte dell'assicurato il diritto all'indennizzo assicurativo derivane da sinistro stradale che
– come nella vicenda in esame - trovi la sua fonte in pattuizione contrattuale per indennizzo di danni riportati dal proprio veicolo (cd. Kasko). La portata presuntiva della sottoscrizione da parte delle persone coinvolte nel sinistro del modulo CAI, come evidenziato dall'orientamento di legittimità sopra richiamato, può invero essere superata dalla prova contraria, che può anche essere costituita
“dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio” (cosi Cass. 25 giugno 2013, n. 15881). L'incompatibilità tra danno e dinamica descritta nel CAI può essere desunta da qualsiasi elemento di causa in fase istruttoria sia relativa alla prova orale sia relativa alla valutazione affidata a CTU cd. Percipiente. Detto contrasto deve essere il risultato di un “accertamento”, vale a dire l'esito valutativo di circostanze che si pongano in diretto e specifico contrasto con la ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nel modulo CAI, non essendo sufficiente che siffatta valutazione rimanga a livello meramente dubitativo e/o possibilista.
Nella vicenda processuale in esame, a fronte del modulo CAI sottoscritto dai conducenti e prodotto da parte attrice, l'istruttoria ha fornito elementi contrastanti tale da dubitare della sua attendibilità e veridicità. Il modulo CAI riporta la data del 9 gennaio, mentre le prove articolate dall'attore riportano la data del 9 febbraio
– data impossibile per contrasto con la comunicazione prodotta dalla stessa attrice quale doc. n. 7 lettera pec -. La circostanza, impossibile, è stata oggetto di capitolazione per le risposte dei testimoni di parte attrice. Tale data, capitolata come veritiera, è stata oggetto di prova testimoniale, di cui si dirà in seguito, confermata. La data del presunto sinistro, circostanza rilevante, è in contrasto con la data riportata nel modulo CAI. Il Sig. in una dichiarazione Parte_2 rilasciata a tecnico incaricato dalla compagnia (doc. 11 di parte convenuta non contestato e confermato dal teste nel corso dell'udienza del 17/02/23 , Tes_3 afferma di avere urtato il lato sinistro della Mercedes mentre il modulo CAI riporta un urto nella parte destra. Il teste , di cui si dirà in seguito, coinvolto nel CP_2 sinistro, nel corso dell'udienza del 17 febbraio 2023 ha affermato che il sig. Pt_1
– presente in udienza - ha mancato di dargli la precedenza causando la
[...] collisione. Alla guida del veicolo antagonista da modulo CAI era il sig. Pt_2
e non il titolare della carrozzeria che ha eseguito le riparazioni su
[...] entrambi i veicoli e dunque persona nota al teste. I documenti in atti non contestati e confermati dai testimoni che li hanno redatti, sono manifestamente discordanti rispetto alla dichiarazione CAI. La mancata corrispondenza attiene fatti rilevanti e determinanti come la data del sinistro i conducenti alla guida delle vetture coinvolte e i punti d'urto dunque tutti gli elementi relativi al sinistro ed alla sua verificazione. Dette conclusioni possono essere raggiunte anche non considerando la testimonianza del sig. che, come parte coinvolta nel sinistro, non solo è CP_2 inattendibile ma ancora prima incapace ai sensi dell'art. 246 c.p.c.. Rilevato che il teste Sig. è coinvolto nel sinistro egli astrattamente riveste la qualità CP_2 giuridica per essere parte del giudizio in quanto potenzialmente avente titolo per chiedere il risarcimento del danno patito inerente il sinistro per cui è causa in quanto la vittima di un sinistro stradale ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone (Cass. Civ. sez. III, 29/04/2022, n.13501 e Cass. Civ. sez. VI, 26/05/2021, n.14468). A nulla rileva l'essere stato risarcito come sembra dimostrare il doc. 5 di parte attrice, in fatti, nella materia del risarcimento del danno da circolazione stradale, il soggetto coinvolto nel sinistro, anche ove già risarcito, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima ed il responsabile Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, n.14468. Dall'esame della fase istruttoria orale e documentale si può affermare che parte attrice, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha fornito la prova dell'an; parte attrice non ha fornito elementi certi sul fatto dunque sulla verificazione del sinistro che è l'elemento che legittima la domanda volta al pagamento del credito ceduto.
Anche la consulenza tecnica, comunque strumento del Giudice, non ha permesso di arrivare ad alcuna conclusione in merito al fatto di causa indi al sinistro ed alla sua compatibilità con i danni che sono stati constatati anche dal perito di parte convenuta. Riporta il CTU Dott. che non è stato possibile Persona_1 determinare se i danni subiti dalla vettura BMW, unico dato certo, siano compatibili con l'impatto con altra vettura Mercedes, di cui non si hanno fotografie e di cui non si è potuto verificare lo stato (pag. 7 relazione CTU), come indicato dalla parte attrice. La circostanza merita di essere valutata dato che appare quantomeno imprudente che i conducenti delle vetture, apparentemente due estranei, oltre a non chiamare alcuna autorità non abbiano fatto alcuna fotografia al teatro del sinistro;
ancora, appare incomprensibile come la carrozzeria che si è occupata della riparazione di entrambe le vetture non abbia alcuna fotografia dell'autovettura di proprietà , vettura antagonista. Ancora in merito alle CP_2 condizioni del veicolo BMW ed alla stima dei danni, a parere del consulente del
Giudice non è possibile quantificare i danni in quanto la documentazione a disposizione in quanto prodotta non permette di accertare i reali danni alla vettura alla quale sono stati scattati solo alcuni fotogrammi non datati (pag. 8 CTU Dott.
). Ritiene il Giudice che, sulla base delle prove prodotte, sia certo che la vettura Per_1
BMW visionata dal perito di in data 9 febbraio 2021 per la prima volta CP
(doc. 5 di parte convenuta) e fotografata dallo stesso perito in data 10 febbraio 2021 abbia subito danni alla carrozzeria anteriore in prevalenza alla parte destra come risulta dai fotogrammi allegati alla relazione ER . Ciò che non è stato Tes_1 provato è la riconducibilità dei danni al sinistro come denunciato dall'assicurato e come oggetto del contratto fra le parti. Il fatto di causa non è provato nei suoi elementi essenziali. Ribadito dunque che in merito al riparto dell'onere probatorio tra assicurato e compagnia assicurativa, nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è costantemente affermato in giurisprudenza come codificando il criterio generale di cui alla'rt. 2697 c.c.,
l'assicurato che vuol fare valere il proprio diritto all'indennizzo, ha l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro o di cui si chiede la copertura
( Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017). Nel procedimento sottoposto all'attenzione del giudice non è stata raggiunta la prova del fatto ai sensi dell'art. 2697 c.c. richiamato. In tema di riparto dell'onere della prova nella assicurazione contro i danni, incombe sull'assicurato provare l'accadimento del rischio incluso nella copertura assicurativa (nel caso di specie, consistente in sinistro stradale, quanto al suo effettivo accadimento e quanto ad astratta indennizzabilità ai sensi della garanzia kasko) e del danno, derivante direttamente dal sinistro, di cui si chiede il ristoro;
di contro, spetta all'assicuratore dimostrare l'esistenza delle circostanze di fatto che escludono o limitano il diritto all'indennizzo; in particolare,
'l'eccezione di non indennizzabilità ', qualunque sia la sua origine, deve essere provata da chi quell'eccezione intenda sollevare.
Alla luce dell'esame, come sopra argomentato, delle prove documentali e testimoniali, viene valutata l'eccezione preliminare di parte convenuta di inadempimento del contratto clausola n.
0.7 pag. 6 doc. 2 di parte convenuta.
L'eccezione non è stata contestata dalla parte attrice la quale si è limitata a ricostruire le date fattuali spostandole in avanti nel tempo al fine di qualificare tempestiva la denuncia di sinistro ad opera del sig. del febbraio Parte_2
2021.
Si è già detto dell'incongruenza delle date riportate e dell'impossibilità che il sinistro, se avvenuto, si sia verificato in data 9 febbraio 2021. L'unica data alla quale il giudice deve fare riferimento è quella riportata sulla dichiarazione CAI e sul contratto di cessione del credito dunque la data del 9 gennaio 2021. Rispetto alla data del 9/01/21 il sinistro è stato comunicato alla compagnia a quasi un mese di distanza in data 03/02/2021. Si ritiene di dover valutare il comportamento del sig. alla luce del contratto assicurativo ed ai sensi dell'art. 1913 c.c.. Parte_2
Ritiene il giudicante di aderire alla tesi, da ultimo sostenuta dalla Suprema Corte con la senza 26294 del 08/10/24, sulla base della quale l'avviso all'assicuratore in caso di sinistro, previsto dall'art. 1913 c.c., nel caso che qui ci occupa anche dalla polizza che regolamenta i rapporti fra le parti, si connota in termini di obbligo e non di mero onere, il cui inadempimento è da considerarsi doloso quando l'assicurato è consapevole dell'obbligo previsto dalla norma ed ha avuto la cosciente volontà di non osservarlo, perdendo in questo caso il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c.
L'essere l'avviso correlato ad un interesse dell'assicuratore connota lo stesso in termini di obbligo e non di onere (come pure, invece, si è sostenuto da parte di certo orientamento dottrinario, qui non condiviso); e ciò perché - come è stato efficacemente osservato - l'onere "postula l'inesistenza di un interesse giuridicamente protetto in un soggetto diverso da quello che l'onere deve osservare".
D'altra parte, non contrasta con la tesi dell'obbligo - come, nuovamente, evidenzia la dottrina maggioritaria - "il fatto che l'assicuratore non abbia azione per costringere l'assicurato all'adempimento, perché il contenuto di simili obblighi non soltanto consiste in un facere o in non facere, ma è tale che, una volta violati, cessa senz'altro l'interesse della controparte ad ottenerne l'osservanza". Infine, conforta la conclusione che quello previsto dall'art. 1913 c.c. sia un obbligo - e non un mero onere - la constatazione per cui, "secondo l'opinione prevalente, l'inadempimento dell'onere rileva per la sua oggettività, a prescindere dall'elemento soggettivo dell'onerato, mentre, nel caso di violazione dell'art. 1913 c.c., la legge espressamente conferisce rilievo a tale aspetto, lasciando intendere che, in assenza di colpa, l'omissione è priva di conseguenze". Nel caso sottoposto all'attenzione del giudice occorre determinare se il comportamento della parte assicurata abbia assunto i caratteri del comportamento colpevole alla luce dei principi tracciati dal
Supremo Collegio. In relazione ai caratteri che deve presentare il contegno dell'assicurato per potersi ritenere "doloso", appare assolutamente prevalente (e preferibile, per le ragioni di cui si dirà) l'orientamento secondo cui "affinché
l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai fini dell'art. 1915 comma 1 c.c., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo" (così da ultimo, in motivazione (Cass. 27/7/21 n. 21533). D'altra parte, la tesi che reputa sufficiente, ai fini del dolo, "la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo", si lascia preferire sul piano sistematico - come coglie un'attenta dottrina - "raccordandosi con la soluzione generalmente accolta in materia contrattuale, ove, ai fini della configurabilità del dolo nell'inadempimento del debitore, si ritiene sufficiente la sua intenzione di non dare esecuzione alla prestazione, pur nella consapevolezza della relativa doverosità" (per questa nozione di inadempimento doloso si veda, in giurisprudenza, (Cass. Civ. 16/10/2008 n.
25271). Alla luce delle considerazioni svolte l'individuazione della condotta dolosa
"dovrebbe essere circoscritta a casi limite, sulla scorta della dimostrazione di elementi gravi, precisi e concordanti, evitando di valorizzare dati di fatto - quale può essere l'ampio lasso di tempo, intercorso tra la data del sinistro e il relativo avviso, isolatamente considerato - di per sé ben poco probanti e potenzialmente forieri di motivazioni apodittiche". In altri termini, come è stato osservato acutamente in dottrina, la prova del dolo può ritenersi agevolata qualora dalle caratteristiche della fattispecie concreta "si evinca che dall'omissione l'assicurato abbia tratto vantaggio" (o addirittura che "avrebbe potuto trarre vantaggio"), "qualora non fosse stata eccepita".
Calando questi principi al caso che interessa, sono proprio quelle anomalie, che si sono evidenziate nel corso del giudizio, a configurare "così ambigua" la situazione, da far apparire "evidente come il ritardo nella denuncia abbia pregiudicato la possibilità di una migliore ricostruzione dei fatti"; dette anomalie si sono poste come elementi rivelatori di quella situazione di vantaggio che l'assicurato avrebbe potuto trarre dall'omissione. In buona sostanza, la sussistenza del presupposto della norma applicata, vale a dire il carattere doloso dell'inadempimento dell'obbligo di tempestivo avviso, si ritiene adeguatamente provata all'esito dell'esame delle prove testimoniali contraddittorie negli elementi di fatto, nonché dall'esame della documentazione afferente l'autovettura e le sue vicende, la condotta del proprietario e non ultima la condotta del carrozziere odierno attore, la cui complessiva valutazione, siccome tutt'altro che manifestamente implausibile, è in questa sede valutata ai fini dell'individuazione della sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto perché possa legittimamente configurarsi un inadempimento colpevole date da escludere il diritto al risarcimento. La vettura viene acquistata dal sig. incidentata, viene portata in dalla Germania sempre dal sig. Pt_2 CP_1 personalmente con una bisarca, viene rivenduta ad una società per poi Pt_2 essere ri-acquistata sempre dal sig. La stessa vettura subisce due sinistri Pt_2 per danni da atti vandalici e da grandine. Il sig. non è un'automobilista Pt_2 qualsiasi ma è in questa sede anche un commerciante di auto qualificato che ha già avuto modo di subire e denunciare due sinistri quindi è perfettamente consapevole degli obblighi che gravano sull'assicurato. Detta consapevolezza, che si desume dalle vicende non contestate e documentate, unitamente alle incongruenze del fatto denunciato e risultato non provato, inducono a ritenere che il tempo trascorso tra il fatto e la denuncia sia uno degli elementi che connotano la condotta dell'assicurato come colpevole e dunque rilevante ai fini del respingimento della domanda indennitaria.
Da ultimo in punto quantum, elemento che non rileva in ragione delle conclusioni alle quali è giunto il giudicante, ci si può riferire alla relazione tecnica acquisita. Il perito Dott. valuta i danni per quanto indicato negli atti di causa sia di parte Per_1 attrice in particolare il preventivo della carrozzeria datato Febbraio 2021 (doc. doc.
14 di parte attrice ) sia la relazione del tecnico (doc. 5 di parte convenuta) CP
Correttamente il consulente del Giudice valuta i pezzi sostituiti come compatibili con i danni denunciati tenendo in considerazione la vetustà degli stessi che viene valutata nel 15% come da clausole contrattuali. Ancora secondo contratto viene valutata, dal consulente, la somma, che dovrebbe essere liquidata a favore dell'assicurato, in quanto la stessa deve essere decurtata della franchigia prevista che, nel caso di specie, è del 10% (pag. 11 della relazione peritale). Se si fosse raggiunta la prova del fatto di causa e della sua riconducibilità ai danni presenti sulla vettura di proprietà e condotta dal Sig. la somma ritenuta Parte_2 congrua sarebbe stata di € 23.070,15 anche in considerazione delle richieste accolte del perito di parte attrice in merito al proiettore sinistro e centralina air bag
(pag. 12 e 13 della relazione peritale).
Per le motivazioni sopra riportate, in accoglimento dell'eccezione della convenuta, acclarata la mancata prova dei fatti di causa il cui onere era in capo alla
, la domanda di parte attrice non può Parte_1 Controparte_9 trovare accoglimento e deve essere respinta. Le Spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando nella causa proposta da con atto di citazione Parte_1 notificato nei confronti di in accoglimento Controparte_1 delle richieste di parte convenuta così provvede: Respinge le richieste di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Condanna parte attrice a rifondere le spese del presente giudizio che liquida in € 7.649,00 (di cui € 33,00 spese esenti) oltre al 15% oltre CPA ed IVA se dovute come per legge, oltre al rimborso delle spese di CTU che restano definitivamente a carico di parte attrice. Le spese di CTP restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Assorbita ogni altra formulazione domanda od eccezione in atti.
Il Giudice
LAURA GUSSONI