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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/07/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 708/2025 VG promossa congiuntamente dai coniugi:
nato a [...] il [...] codice fiscale: CP_1
C.F._1
e
nata a [...] il [...] codice fiscale: Controparte_2
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sandra Maria Stevan
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
I Sigg.ri e intendono proporre congiuntamente CP_1 Controparte_2
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI
1) La casa coniugale, sita in Rosà (VI) Via Cavallini n. 14, di cui il marito è esclusivo proprietario, con tutto l'arredamento in essa contenuto, rimarrà assegnata alla moglie
ER Per_ che continuerà ad abitarvi con le figlie minori e .
2) Il Sig. si è già trasferito in un appartamento posto al piano superiore CP_1
della casa familiare portando con sé i propri beni ed effetti personali.
ER 3) Le figlie minori e continueranno a essere affidate in modo condiviso Per_3
ad entrambi i genitori ai sensi della L. 54/2006 e manterranno la propria residenza prevalente e anagrafica presso la madre.
ER Per_ Il papà potrà tenere con sé e alle seguenti condizioni:
- il lunedì e il mercoledì pomeriggio di ogni settimana fino alla mattina successiva alle ore 8,00;
- un venerdì al mese da concordare con la mamma;
- un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato alla domenica sera;
- una settimana consecutiva durante le festività natalizie (comprendente ad anni alterni i giorni di Natale e di Capodanno);
- due settimane, anche non consecutive, durante l'estate;
- ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
Tutte le date di permanenza delle bambine presso il papà durante le festività natalizie e pasquali nonché nel periodo estivo, saranno previamente concordate tra i genitori
2 con congruo anticipo.
4) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra l'assegno mensile di CP_1 Controparte_2
ER
€ 400,00# (quattrocento/00) a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie e
Per_
(€ 200,00# per ciascuna bambina).
Tale importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, sarà versato, tramite bonifico bancario, entro il giorno 27 (ventisette) di ogni mese sul conto corrente che verrà indicato dalla Sig.ra Controparte_2
Se la Sig.ra deciderà di lasciare l'abitazione coniugale per trasferirsi Controparte_2
altrove, il Sig. – a partire dal momento del rilascio dell'immobile – CP_1
corrisponderà alla stessa l'assegno mensile di € 500,00# (cinquecento/00) a titolo di
ER Per_ concorso nel mantenimento delle figlie e (€ 250,00# per ciascuna bambina).
I genitori percepiranno nella misura del 50% ciascuno l'Assegno Unico spettante per le due figlie minori.
5) I genitori sosterranno inoltre, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per le bambine secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza,
cui i ricorrenti faranno riferimento ai fini di un adeguato inquadramento per la definizione delle spese stesse, nonché dei casi in cui è necessario l'assenso dell'altro genitore ai fini del rimborso.
6) I coniugi sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, i costi relativi alle utenze di entrambe le loro abitazioni che hanno un unico contatore.
Ciascuno si farà carico dei costi del proprio telefono.
7) I Sigg.ri e dichiarano di essere economicamente CP_1 Controparte_2
autosufficienti e di avere già regolamentato ogni rapporto di debito/credito tra loro
3 intercorrente.
8) Le spese legali relative al presente procedimento di divorzio saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Conclude per l'accoglimento del ricorso concordemente presentato dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26.2.2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Poggio Imperiale il 3.8.2006.
All'esito dell'udienza del 17.6.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 28.4.2021 e la data di deposito del ricorso;
- le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è
protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi
4 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle due figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste al 50% a carico dei genitori;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Rosà, in favore di , quale genitore convivente con le figlie minori;
Controparte_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
5 a)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e in Poggio Imperiale il 3.8.2006 alle condizioni in epigrafe riportate;
Controparte_2
b)ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Poggio Imperiale al n. 6, parte II, serie A, anno 2006;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 708/2025 VG promossa congiuntamente dai coniugi:
nato a [...] il [...] codice fiscale: CP_1
C.F._1
e
nata a [...] il [...] codice fiscale: Controparte_2
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sandra Maria Stevan
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
I Sigg.ri e intendono proporre congiuntamente CP_1 Controparte_2
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI
1) La casa coniugale, sita in Rosà (VI) Via Cavallini n. 14, di cui il marito è esclusivo proprietario, con tutto l'arredamento in essa contenuto, rimarrà assegnata alla moglie
ER Per_ che continuerà ad abitarvi con le figlie minori e .
2) Il Sig. si è già trasferito in un appartamento posto al piano superiore CP_1
della casa familiare portando con sé i propri beni ed effetti personali.
ER 3) Le figlie minori e continueranno a essere affidate in modo condiviso Per_3
ad entrambi i genitori ai sensi della L. 54/2006 e manterranno la propria residenza prevalente e anagrafica presso la madre.
ER Per_ Il papà potrà tenere con sé e alle seguenti condizioni:
- il lunedì e il mercoledì pomeriggio di ogni settimana fino alla mattina successiva alle ore 8,00;
- un venerdì al mese da concordare con la mamma;
- un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato alla domenica sera;
- una settimana consecutiva durante le festività natalizie (comprendente ad anni alterni i giorni di Natale e di Capodanno);
- due settimane, anche non consecutive, durante l'estate;
- ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
Tutte le date di permanenza delle bambine presso il papà durante le festività natalizie e pasquali nonché nel periodo estivo, saranno previamente concordate tra i genitori
2 con congruo anticipo.
4) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra l'assegno mensile di CP_1 Controparte_2
ER
€ 400,00# (quattrocento/00) a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie e
Per_
(€ 200,00# per ciascuna bambina).
Tale importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, sarà versato, tramite bonifico bancario, entro il giorno 27 (ventisette) di ogni mese sul conto corrente che verrà indicato dalla Sig.ra Controparte_2
Se la Sig.ra deciderà di lasciare l'abitazione coniugale per trasferirsi Controparte_2
altrove, il Sig. – a partire dal momento del rilascio dell'immobile – CP_1
corrisponderà alla stessa l'assegno mensile di € 500,00# (cinquecento/00) a titolo di
ER Per_ concorso nel mantenimento delle figlie e (€ 250,00# per ciascuna bambina).
I genitori percepiranno nella misura del 50% ciascuno l'Assegno Unico spettante per le due figlie minori.
5) I genitori sosterranno inoltre, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per le bambine secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza,
cui i ricorrenti faranno riferimento ai fini di un adeguato inquadramento per la definizione delle spese stesse, nonché dei casi in cui è necessario l'assenso dell'altro genitore ai fini del rimborso.
6) I coniugi sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, i costi relativi alle utenze di entrambe le loro abitazioni che hanno un unico contatore.
Ciascuno si farà carico dei costi del proprio telefono.
7) I Sigg.ri e dichiarano di essere economicamente CP_1 Controparte_2
autosufficienti e di avere già regolamentato ogni rapporto di debito/credito tra loro
3 intercorrente.
8) Le spese legali relative al presente procedimento di divorzio saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Conclude per l'accoglimento del ricorso concordemente presentato dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26.2.2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Poggio Imperiale il 3.8.2006.
All'esito dell'udienza del 17.6.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 28.4.2021 e la data di deposito del ricorso;
- le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è
protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi
4 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle due figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste al 50% a carico dei genitori;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Rosà, in favore di , quale genitore convivente con le figlie minori;
Controparte_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
5 a)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e in Poggio Imperiale il 3.8.2006 alle condizioni in epigrafe riportate;
Controparte_2
b)ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Poggio Imperiale al n. 6, parte II, serie A, anno 2006;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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