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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 13827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13827 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47596 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(LL AN IA (CH), 13/03/1964), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. FANCELLI EMANUELA e dell'avv. BARBUTO
EMANUELE giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ALCAMO (TP), 02/05/1968), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. ATTASI PIERA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 18/09/2008 Parte_1
contraeva in Roma matrimonio concordatario con
[...]
, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta CP_1
intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione ed anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva in giudizio che non si Controparte_1
opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Alla prima udienza del 29/09/2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori all'esito dell'ascolto dei figli minori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al matrimonio Parte_1 Controparte_1
dagli stessi contratto in data 18/09/2008.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
3
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47596/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(LL AN IA (CH), 13/03/1964) e Controparte_1
(ALCAMO (TP), 02/05/1968) relativamente al matrimonio contratto in data
18/09/2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, al n. 1039, parte II, serie A04, anno 2008;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 30/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47596 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(LL AN IA (CH), 13/03/1964), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. FANCELLI EMANUELA e dell'avv. BARBUTO
EMANUELE giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ALCAMO (TP), 02/05/1968), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. ATTASI PIERA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 18/09/2008 Parte_1
contraeva in Roma matrimonio concordatario con
[...]
, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta CP_1
intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione ed anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva in giudizio che non si Controparte_1
opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Alla prima udienza del 29/09/2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori all'esito dell'ascolto dei figli minori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al matrimonio Parte_1 Controparte_1
dagli stessi contratto in data 18/09/2008.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
3
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47596/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(LL AN IA (CH), 13/03/1964) e Controparte_1
(ALCAMO (TP), 02/05/1968) relativamente al matrimonio contratto in data
18/09/2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, al n. 1039, parte II, serie A04, anno 2008;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 30/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi