Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 20/5/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie I grado iscritta al N. 11767/2024 R.G. promossa da:
rapp. e dif. dall'avv. SALVATORE CILIFRESE;
Parte_1
RICORRENTE
Contro
, rapp. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27/04/2022, il ricorrente di cui in epigrafe - premesso di essere titolare dell'Assegno di Cura e Sostentamento (ACS) erogato dall con decorrenza 11/11/2019 in quanto affetto da Tubercolosi CP_1 polmonare ed extrapolmonare;
che a causa della detta patologia non svolge alcuna attività lavorativa né percepisce alcuna retribuzione;
che in data
20/01/2022, l , ai fini del rinnovo della suddetta indennità, inviava CP_1 una comunicazione (prat. ACT n.00002008/1) con la quale chiedeva al ricorrente l'inoltro della acclusa dichiarazione debitamente sottoscritta attinente l'attività lavorativa svolta e i redditi in godimento, nonché
l'invio del certificato medico telematico del medico curante attestante lo stato di malattia;
di aver trasmesso in data 22.03.2022 domanda amministrativa a mezzo patronato;
che tale istanza risultava inevasa - ha agito in giudizio per sentir: “1)accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rinnovo dell'Assegno di Cura e Sostentamento (ACS) a far data dal 17.12.2021, data di sospensione con conseguente condanna dell al CP_1
2) condannare l al pagamento delle spese CP_1 di lite del presente giudizio”, con distrazione.
Si costituiva l , eccependo in via preliminare l'improponibilità della CP_1 domanda giudiziale per mancanza della domanda amministrativa, e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso poiché infondato.
All' esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
Sull'eccezione di improponibilità della domanda giudiziale per mancanza della domanda amministrativa di “rinnovo” della prestazione, preme richiamare quanto evidenziato dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n.
17159/2024) secondo cui: “Nell'interpretazione dell'art. 20, comma 3, del
d.l. n. 78 del 2009, questa Corte ha chiarito che «l non può CP_1 introdurre nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, inesatto, incompleto rispetto della modulistica all'uopo predisposta dall'ente previdenziale» e ha escluso che «il certificato medico "negativo" — con segno di spunta sull'inesistenza delle condizioni per il diritto all'indennità di accompagnamento — rilasciato su modulo predisposto dall , possa condizionare la stessa domanda amministrativa CP_1
e renderla equiparabile alla mancata presentazione della stessa, con conseguente improponibilità della domanda giudiziaria per difetto del presupposto processuale costituito dall'atto d'impulso del procedimento amministrativo diretto all'accertamento delle condizioni sanitarie per il sorgere del beneficio richiesto» (fra le molte, Cass., sez. VI-L, 27 maggio
2020, n. 9979, in linea con le affermazioni di Cass., sez. lav., 27 maggio
2019, n. 14412; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 14 ottobre 2019, n.
25804, e 4 ottobre 2019, n. 24896, e Cass., sez. VI-L, 25 giugno 2020, n.
12549, 7 gennaio 2020, n. 74, e 22 luglio 2019, n. 19724).
4.2.— Tali principi, enunciati con riferimento al contenuto dell'istanza amministrativa, orientano anche nella soluzione del caso di specie, che investe, sotto il connesso profilo della trasmissione dell'istanza,
l'interpretazione della medesima disciplina del 2009 , successivamente integrata e arricchita. Si deve ribadire che la «preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali ed ha lo scopo di consentire una definizione prima di adire il giudice: in mancanza di questa l'azione giudiziaria è improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti né dall'art. 8 legge n. 533/1973 (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo), né dall'art. 443 cod. proc. civ., che prevede la mera improcedibilità della domanda giudiziale soltanto per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato. Il beneficio assistenziale viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda amministrativa. L'istanza medesima vale, al pari degli altri presupposti richiesti dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione» (sentenza n. 14412 del 2019, cit., punto 5 delle Ragioni della decisione).
4.3.— La Costituzione demanda in via esclusiva al legislatore il compito di regolare il giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.). In tale contesto, la legge può introdurre eventuali condizioni di una diversa interpretazione, che assimilasse indistintamente, ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, l'omessa presentazione dell'istanza
e la trasmissione secondo modalità difformi rispetto alle disposizioni impartite dall'Istituto, omologherebbe fattispecie prima facie eterogenee e si risolverebbe nell'indebita estensione dell'àmbito applicativo delle condizioni di proponibilità sancite dalla legge.
Tali condizioni non solo devono essere interpretate in senso tassativo, in quanto interferiscono con il diritto di azione presidiato dall'art. 24
Cost., ma devono essere anche intese in modo conforme e proporzionato alla ratio che le ispira: il legislatore si ripromette di favorire una previa interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti, prima dell'approdo contenzioso.
4.4.— Coglie, dunque, nel segno la censura, nell'evidenziare che la legge non sancisce ex professo l'improponibilità in ogni ipotesi d'irregolarità nella trasmissione dell'istanza e a tal fine non considera tamquam non esset un'istanza, sol perché trasmessa in modo irregolare.
Erra, conseguentemente, la sentenza d'appello nel predicare in termini indiscriminati l'inesistenza giuridica dell'istanza trasmessa con modalità difformi da quelle individuate dall' e nel ritenere che qualsiasi CP_2 discrepanza infici di per sé la proponibilità della successiva domanda giudiziale, anche quando l'istanza si riveli in concreto idonea a raggiungere lo scopo prefigurato dalla legge”.
Ciò posto, nel caso in esame l con comunicazione del 20.01.2022, CP_1 invitava il sig. (già percettore dell'indennità ACS dal Parte_1
11.11.2019, come si legge dalla comunicazione in atti) “a compilare e sottoscrivere l'allegata dichiarazione e ad inviare certificato medico telematico per ACS dal medico curante”. Tale comunicazione non recava un termine ultimo ai fini della trasmissione della documentazione.
Successivamente, in data 11.03.2022 veniva trasmesso dal medico curante il certificato medico telematico (cfr. doc. in atti).
In data 22.03.2022, l'odierno istante trasmetteva domanda amministrativa di prestazione antitubercolare, in atti.
Stante l'assenza di riscontro da parte dell il ricorrente CP_2 provvedeva a trasmettere in data 06.07.2022, a mezzo patronato, “la richiesta di rinnovo indennità acs” allegando la dichiarazione precedentemente ricevuta dall con nota del 20.1.2022. CP_1
Con la suddetta dichiarazione, avente il numero di pratica 00002008 01 e recante il seguente “OGGETTO: Rinnovo indennità ACS”, l'istante dichiarava altresì di non prestare attività lavorativa subordinata e di non percepire retribuzione continuativa e a tempo pieno.
D'altro canto, invece, la parte resistente sostiene che l'istante non ha mai presentato all “mediante invio telematico, a mezzo SPID o con CP_2
l'ausilio di un Patronato la “domanda di rinnovo dell'indennità ACS”, e che pertanto non sarebbe stato possibile istruire la pratica.
Nel caso de quo, tralasciando l'invio di nuova domanda amministrativa di prestazione del 22.03.2022, non può revocarsi in dubbio che con la comunicazione trasmessa in data 06.07.22, a mezzo pec patronato recante nell'oggetto il numero di pratica “00002008”, il ricorrente abbia effettivamente manifestato la propria volontà di avviare il procedimento ai fini del rinnovo della prestazione di cui era già percettore ed in scadenza.
Peraltro, è documentalmente provato, oltre che non contestato tra le parti, che l abbia ricevuto la documentazione sanitaria e l'autodichiarazione CP_1 suddetta, seppur trasmesse con modalità difformi rispetto all'invio telematico. Tanto lo si evince altresì dalla relazione istruttoria allegata in atti dall' : “per cui il mero invio della certificazione sanitaria, CP_1 seppur telematico ed accompagnato da lettera di risposta cartacea al ns invio, non poteva sostituire la volontarietà rappresentata dall'invio della domanda amministrativa”. Né v'è contestazione in ordine alla sussistenza delle condizioni sanitarie, economiche e sociali dichiarate dal ricorrente.
Ritenuto che possa estendersi anche al caso di specie il principio sancito dalla Suprema Corte, secondo cui “Con riferimento ai benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, la mera irregolarità nella trasmissione dell'istanza amministrativa, per inosservanza delle modalità che l è abilitato a stabilire, non CP_1 determina l'improponibilità della domanda giudiziale, quando l'istanza pervenga nella sfera di conoscenza dell'Istituto e si riveli idonea a raggiungere lo scopo di esternare una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti” (Cass., cit.) e alla luce della documentazione in atti, non può revocarsi in dubbio che l'istanza trasmessa dal ricorrente in data
06.07.2022 all - la quale accludeva l'autodichiarazione in precedenza CP_1 ricevuta proprio dall - consentiva d'identificare in modo univoco CP_2 la prestazione richiesta, peraltro, di “rinnovo” di prestazione e non di richiesta ex novo di prestazione (si veda numero di pratica indicato sia nell'oggetto della pec, sia nel modellino di provenienza . CP_1
Conseguentemente, l'eccezione di improponibilità del ricorso risulta infondata.
In definitiva, l'istanza trasmessa dal ricorrente, a mezzo pec patronato, in data 06.07.2022 e pervenuta nella sfera di conoscenza dell'Istituto, risulta idonea a raggiungere lo scopo di esternare la pretesa (rinnovo indennità ACS) chiaramente identificata nei suoi presupposti.
Conseguentemente, ribadito che non vi contestazione in ordine alla sussistenza delle condizioni sanitarie, economiche e sociali dichiarate dal ricorrente, l deve essere condannato al pagamento della prestazione CP_1 richiesta con decorrenza dalla data di trasmissione dell'istanza formale di rinnovo del 06.07.2022.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio e della novità delle questioni trattate nonché della giurisprudenza di segno contrario citata dalla parte resistente, appare equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al rinnovo dell'indennità ACS con decorrenza dal 06.07.2022 (istanza di rinnovo), con condanna dell al CP_1 pagamento delle somme dovute;
-compensa le spese.
Bari, 20.05.2025. Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)