Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2025, n. 6132
CASS
Sentenza 7 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 4 febbraio 2025, con la quale si è pronunciato sul ricorso del Ministero dell'Istruzione e del Merito contro una sentenza della Corte d'Appello di Perugia. Le parti in causa contestavano la legittimità di una clausola del CCNL del 4 agosto 2011, che limitava il diritto a conservare un trattamento retributivo più favorevole ai soli docenti assunti a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, escludendo i docenti a tempo determinato successivamente immessi in ruolo. Il Ministero sosteneva che tale esclusione fosse giustificata per evitare una "discriminazione alla rovescia" nei confronti dei docenti assunti ab initio a tempo indeterminato.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che la norma contrattuale in questione violava il principio di non discriminazione sancito dalla direttiva 1999/70/CE, poiché escludeva ingiustificatamente i docenti a tempo determinato dal beneficio della clausola di salvaguardia. Il giudice ha sottolineato che la discriminazione non può essere giustificata da un trattamento futuro incerto e che la disparità di trattamento deve essere valutata al momento in cui si verifica. La sentenza ha quindi confermato la necessità di estendere la clausola di salvaguardia anche ai docenti a tempo determinato, riconoscendo il loro diritto a un trattamento equo e non discriminatorio.

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In tema di personale del comparto scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita al solo personale a tempo indeterminato, in servizio alla data del 1° settembre 2010, la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8 e il riconoscimento del diritto a percepire, sempre ad personam, l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0-2, escludendo dal beneficio economico gli assunti a tempo determinato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, in ragione del suo carattere discriminatorio, e va disapplicato con conseguente estensione della medesima misura di salvaguardia al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 197 del 1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 69 del 2023.

In tema di personale scolastico a tempo determinato, al fine di accertare la sussistenza dell'eventuale discriminazione, per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE, la diversità nella condizione di impiego rispetto al personale assunto a tempo indeterminato va verificata, secondo le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 17 ottobre 2024 in causa C-322/23, al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento, anche se eventualmente più favorevole, che sia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2025, n. 6132
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6132
    Data del deposito : 7 marzo 2025

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