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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 6111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6111 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7866/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ex art. 617 co.2 c.p.c e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Cutolo (C.F. Parte_1 P.IVA_1
, in virtù di procura allegata in atti C.F._1
-attore opponente-
E
(P.IVA ) con sede in Palermo, via Goethe Controparte_1 P.IVA_2
n. 71, in persona del legale rappresentante p.t., avv. Daniele Giglio, rappresentato e difeso dall'avv.
Vincenzo Terenzio (successivamente in persona del Curatore p.t.- Controparte_2
convenuto contumace dopo la riassunzione)
-convenuto opposto-
NONCHE'
, (P.IVA: ), con sede legale in Crotone, alla Via CP_3 Parte_2 P.IVA_3
Israele n. 27, in persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_2
-convenuto opposto contumace-
CONCLUSIONI COME IN ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.In data 16 dicembre 2011, la notificava atto di pignoramento Parte_3 presso terzi, per l'ammontare di euro 174.768,45, nei confronti del debitore esecutato CP_1
nonché nei confronti del terzo pignorato (successivamente incorporata
[...] Controparte_4
a seguito di fusione in . Parte_1
In sede di udienza ex art. 553 c.p.c., la rilevava che il complesso aziendale CP_1 Controparte_1
era stato sottoposto a sequestro di prevenzione ex artt. 20 e ss del D. Lgs. n. 159/2011 e, pertanto, con
1 ordinanza del 27.03.2012, il G.E. dichiarava la sospensione della procedura esecutiva, disponendo altresì l'accantonamento delle somme eventualmente riscosse dall'amministratore giudiziario ai fini della fruttuosità dell'esecuzione, in caso di riassunzione della stessa, anche ai sensi dell'art. 546 c.p.c.
A seguito dell'emissione della predetta ordinanza, l'amministratore giudiziario della CP_1
chiedeva al terzo pignorato, il versamento delle somme oggetto di
[...] Parte_1
pignoramento mobiliare. In data 09.10.2012 la provvedeva a corrispondere detto Parte_1 importo all'amministratore giudiziario.
Successivamente, in data 03.05.2019, il sequestro nei confronti della veniva CP_1 Controparte_1
revocato e, pertanto, in data 09.01.2020, la procedura esecutiva veniva riassunta dalla
[...]
Parte_3
Detta procedura si concludeva con l'emissione dell'ordinanza di assegnazione delle somme del
22.06.2020, con cui veniva ordinato al terzo pignorato di pagare al creditore la somma di euro
187.446,04.
Il terzo pignorato proponeva ricorso in opposizione all'ordinanza di assegnazione, con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, deducendo che il G.E. aveva assegnato al creditore procedente somme non dovute da poiché già versate nell'anno 2012 alla Parte_1 Controparte_1
Con ordinanza del 25.01.2021, il G.E. sospendeva l'esecutività dell'ordinanza di assegnazione del
22.06.2020, oltre ad onerare la parte interessata ad instaurare il giudizio di merito.
Il giudizio di merito veniva instaurato tempestivamente da che reiterava le stesse deduzioni Parte_1
articolate innanzi al GE e concludeva come segue:
“1) accertare e dichiarare che nulla deve a Parte_1 Parte_3
e/o ad , per tutti i motivi esposti nel presente atto;
Controparte_1 Controparte_1
2) per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e/o nullità dell'ordinanza di assegnazione emessa dalla dott.ssa Stanzione il 22 giugno 2020 nella procedura di pignoramento presso terzi avente RG.
2449/2012, basata su un credito estinto a seguito del pagamento effettuato da in Parte_1
ottemperanza a quanto ordinato in seno al verbale del 27 marzo 2012;
3) condannare l risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., per tutti i Pt_3
motivi esposti, da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
4) valutare se, alla luce dei descritti e documentati comportamenti posti in essere da da Pt_3 [...]
, ricorrano gli estremi per rimettere gli atti alla Procura della Controparte_1 Controparte_1
Repubblica onde accertare fattispecie delittuose;
5) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio la , la quale concludeva come segue: Controparte_1
2 “confermare l'ordinanza cautelare del 25 gennaio 2021 emessa dal Tribunale di Napoli
Quattordicesima Sezione Civile, G.E. Dott.ssa Maria Rosaria Stanzione nel procedimento n. R.G.E.
2449/2012;
- Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla
[...]
; Parte_3
- Per l'effetto, concedere termini di legge per provare l'infondatezza nel merito della pretesa avanzata dalla Parte_4
Nel corso del giudizio la causa è stata interrotta per l'intervenuto fallimento della
[...]
e poi ritualmente riassunta. Controparte_1
La causa veniva riservata in decisione con ordinanza del 12.03.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DI DIRITTO
2.L'opposizione è fondata.
Va preliminarmente precisato che oggetto del presente giudizio è l'opposizione ex art 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione somme emessa nella procedura n. 2449/2012 RGE, avendo sostenuto il terzo pignorato (attuale opponente) di non aver alcun obbligo nei confronti del creditore procedente , attuale parte opposta. Parte_3 Parte_2
ha infatti eccepito di aver già corrisposto la somma pignorata a favore del creditore procedente Pt_1
nella procedura esecutiva n. 2449/2012 RGE.
E', invece. inammissibile la questione sollevata da parte opposta circa Controparte_1
l'inesistenza o meno del credito di di nei suoi confronti in quanto Parte_3 Parte_3 attinente al merito del titolo posto a base dell'esecuzione. Inoltre, ogni altra questione inquadrabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. doveva essere sollevata dalla CP_1
innanzi al GE prima della definizione della procedura esecutiva n. 2449/2012 RGE.
Ciò chiarito, venendo al merito della controversia, rileva evidenziare in fatto che il GE della procedura esecutiva n. 2449/12 RGE, in base all'art. 55 TU antimafia (applicabile ratione temporis), ha emesso in data 27.03.2012 un'ordinanza del seguente tenore:
“Il GE, sull'accordo delle parti, rilevato che l'intero complesso aziendale risulta sequestrato ai sensi del d.lgs. 159/2011 (ivi inclusi quindi i rapporti creditori) visto l'art. 55 del d.lgs. 159/2011, dichiara temporaneamente improseguibile la presente procedura esecutiva, con accantonamento delle somme eventualmente riscosse dall'amministratore giudiziario, ai fini della fruttuosità dell'esecuzione stessa, laddove essa dovesse essere riassunta anche ai sensi dell'art. 546 c.p.c.”.
Sempre in fatto rileva che, in seguito a detto provvedimento, l'amministratore giudiziario nominato in base al TU antimafia ha richiesto al terzo, l'importo pignorato nella procedura Parte_1
3 esecutiva n. 2449/2012, importo che è stato corrisposto da quest'ultimo, circostanza questa pacifica tra le parti.
Il punto controverso è se detto pagamento abbia liberato il terzo da ogni obbligo. Parte_1
Il fulcro della questione risiede nell'interpretazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione del 27 marzo 2012 di cui si è detto prima.
Sul punto questo Giudice ritiene di condividere quanto già argomentato dal GE con il provvedimento di sospensione del 26.04.2021 nonché dal Tribunale, in sede di reclamo, con l'ordinanza del
5.05.2025 di seguito riportata.
In primo luogo va rilevato che l'ordinanza del GE del 27.03.2012, “non essendo stato oggetto di impugnazione con l'opposizione agli atti esecutivi, ormai deve essere oggetto di applicazione, pur nell'interpretazione della propria portata, ma non se può più contestare il contenuto o richiederne una modifica o integrazione, che si ritenga confacente al dettato normativo”.
Inoltre “l'art. 55 del TU antimafia, invocato dal GE nell'ordinanza citata, prevede che: “A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario (c. 1); Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene (c. 2).
Dunque, il contenuto delle norme citate – specialmente ove si prevede la presa in consegna dei beni oggetto di esecuzione da parte dell'amministratore giudiziario, nell'ambito dei suoi più vasti poteri di gestione dell'attivo e passivo dei soggetti coinvolti nelle misure reali penali - rendono chiara la portata del provvedimento del GE del 27.03.2012, al di là de giudizio sulla condivisibilità giuridica dello stesso.
Il giudice dunque ha ritenuto, quanto meno alternativa la possibilità che le somme vincolate nella procedura in questione, potessero essere versate dal terzo all'amministratore giudiziario e da questo accantonate a favore del creditore della procedura esecutiva, in vista di una futura ripresa della procedura.
Di talché, il versamento delle somme pignorate effettuato dal terzo debitore, su richiesta esplicita dell'amministratore giudiziario, non si può dire scorretto, in quanto basato su una autorizzazione concessa dal GE in un provvedimento ormai non più impugnabile ed emesso sul consenso esplicito delle parti”.
4 In altri termini ha versato le somme pignorate all'amministratore giudiziario in virtù di un Pt_1
provvedimento del GE non impugnato, per cui non si vede come si possa negare efficacia liberatoria a detto pagamento.
L'ordinanza di assegnazione delle somme opposta va dunque annullata.
3. Circa il governo delle spese di lite, esse vengono poste a carico di Parte_3 in favore dell'opponente in considerazione della sua soccombenza e sono liquidate in
[...]
complessivi euro 7052,00 (di cui euro 1276,00 fase studio, euro 814,00 fase introduttiva, euro
2835,00 fase istruttoria, euro 2127,00 fase decisionale). In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, ridotti al minimo per tutte le fasi, dovendosi tener conto sia dell'attività difensiva effettivamente svolta, in particolare dell'assenza di attività istruttoria in senso stratto, sia della contumacia della nel presente giudizio di merito. Pt_3
Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
Vanno invece compensate le spese di lite tra la e le altre parti, dovendosi tener conto CP_1 dell'oggetto del presente giudizio riguardante la posizione del terzo pignorato nonché Parte dell'inammissibilità delle questioni sollevate dalla nei confronti della . CP_1
Infine non può essere accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata da , Pt_1
perché la avrebbe agito con mala fede o colpa grave ex art. 96 cpc. Pt_3
Ai fini della condanna alle spese ex art. 96 cod. proc. civ., il carattere temerario della lite- che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso - va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass 9060/2003).
In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass
9080/2013)
Nel caso di specie, non può ritenersi fornita da la prova del danno ex art. 96 c.p.c. né è Pt_1
desumibile dagli atti di causa.
5 La parte che invoca il risarcimento per responsabilità aggravata non ha allegato né provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, sicché la relativa richiesta deve essere rigettata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del G.U. dott.ssa Maria Luisa Buono, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva n. 2449/2012 RGE;
b) condanna in favore dell'opponente al pagamento delle spese Parte_3
di lite liquidate in complessi euro 786,00 per spese, euro 7052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge;
c) compensa le spese di lite tra e le altre parti. CP_1
Napoli, 18.06.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7866/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ex art. 617 co.2 c.p.c e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Cutolo (C.F. Parte_1 P.IVA_1
, in virtù di procura allegata in atti C.F._1
-attore opponente-
E
(P.IVA ) con sede in Palermo, via Goethe Controparte_1 P.IVA_2
n. 71, in persona del legale rappresentante p.t., avv. Daniele Giglio, rappresentato e difeso dall'avv.
Vincenzo Terenzio (successivamente in persona del Curatore p.t.- Controparte_2
convenuto contumace dopo la riassunzione)
-convenuto opposto-
NONCHE'
, (P.IVA: ), con sede legale in Crotone, alla Via CP_3 Parte_2 P.IVA_3
Israele n. 27, in persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_2
-convenuto opposto contumace-
CONCLUSIONI COME IN ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.In data 16 dicembre 2011, la notificava atto di pignoramento Parte_3 presso terzi, per l'ammontare di euro 174.768,45, nei confronti del debitore esecutato CP_1
nonché nei confronti del terzo pignorato (successivamente incorporata
[...] Controparte_4
a seguito di fusione in . Parte_1
In sede di udienza ex art. 553 c.p.c., la rilevava che il complesso aziendale CP_1 Controparte_1
era stato sottoposto a sequestro di prevenzione ex artt. 20 e ss del D. Lgs. n. 159/2011 e, pertanto, con
1 ordinanza del 27.03.2012, il G.E. dichiarava la sospensione della procedura esecutiva, disponendo altresì l'accantonamento delle somme eventualmente riscosse dall'amministratore giudiziario ai fini della fruttuosità dell'esecuzione, in caso di riassunzione della stessa, anche ai sensi dell'art. 546 c.p.c.
A seguito dell'emissione della predetta ordinanza, l'amministratore giudiziario della CP_1
chiedeva al terzo pignorato, il versamento delle somme oggetto di
[...] Parte_1
pignoramento mobiliare. In data 09.10.2012 la provvedeva a corrispondere detto Parte_1 importo all'amministratore giudiziario.
Successivamente, in data 03.05.2019, il sequestro nei confronti della veniva CP_1 Controparte_1
revocato e, pertanto, in data 09.01.2020, la procedura esecutiva veniva riassunta dalla
[...]
Parte_3
Detta procedura si concludeva con l'emissione dell'ordinanza di assegnazione delle somme del
22.06.2020, con cui veniva ordinato al terzo pignorato di pagare al creditore la somma di euro
187.446,04.
Il terzo pignorato proponeva ricorso in opposizione all'ordinanza di assegnazione, con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, deducendo che il G.E. aveva assegnato al creditore procedente somme non dovute da poiché già versate nell'anno 2012 alla Parte_1 Controparte_1
Con ordinanza del 25.01.2021, il G.E. sospendeva l'esecutività dell'ordinanza di assegnazione del
22.06.2020, oltre ad onerare la parte interessata ad instaurare il giudizio di merito.
Il giudizio di merito veniva instaurato tempestivamente da che reiterava le stesse deduzioni Parte_1
articolate innanzi al GE e concludeva come segue:
“1) accertare e dichiarare che nulla deve a Parte_1 Parte_3
e/o ad , per tutti i motivi esposti nel presente atto;
Controparte_1 Controparte_1
2) per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e/o nullità dell'ordinanza di assegnazione emessa dalla dott.ssa Stanzione il 22 giugno 2020 nella procedura di pignoramento presso terzi avente RG.
2449/2012, basata su un credito estinto a seguito del pagamento effettuato da in Parte_1
ottemperanza a quanto ordinato in seno al verbale del 27 marzo 2012;
3) condannare l risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., per tutti i Pt_3
motivi esposti, da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
4) valutare se, alla luce dei descritti e documentati comportamenti posti in essere da da Pt_3 [...]
, ricorrano gli estremi per rimettere gli atti alla Procura della Controparte_1 Controparte_1
Repubblica onde accertare fattispecie delittuose;
5) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio la , la quale concludeva come segue: Controparte_1
2 “confermare l'ordinanza cautelare del 25 gennaio 2021 emessa dal Tribunale di Napoli
Quattordicesima Sezione Civile, G.E. Dott.ssa Maria Rosaria Stanzione nel procedimento n. R.G.E.
2449/2012;
- Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla
[...]
; Parte_3
- Per l'effetto, concedere termini di legge per provare l'infondatezza nel merito della pretesa avanzata dalla Parte_4
Nel corso del giudizio la causa è stata interrotta per l'intervenuto fallimento della
[...]
e poi ritualmente riassunta. Controparte_1
La causa veniva riservata in decisione con ordinanza del 12.03.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DI DIRITTO
2.L'opposizione è fondata.
Va preliminarmente precisato che oggetto del presente giudizio è l'opposizione ex art 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione somme emessa nella procedura n. 2449/2012 RGE, avendo sostenuto il terzo pignorato (attuale opponente) di non aver alcun obbligo nei confronti del creditore procedente , attuale parte opposta. Parte_3 Parte_2
ha infatti eccepito di aver già corrisposto la somma pignorata a favore del creditore procedente Pt_1
nella procedura esecutiva n. 2449/2012 RGE.
E', invece. inammissibile la questione sollevata da parte opposta circa Controparte_1
l'inesistenza o meno del credito di di nei suoi confronti in quanto Parte_3 Parte_3 attinente al merito del titolo posto a base dell'esecuzione. Inoltre, ogni altra questione inquadrabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. doveva essere sollevata dalla CP_1
innanzi al GE prima della definizione della procedura esecutiva n. 2449/2012 RGE.
Ciò chiarito, venendo al merito della controversia, rileva evidenziare in fatto che il GE della procedura esecutiva n. 2449/12 RGE, in base all'art. 55 TU antimafia (applicabile ratione temporis), ha emesso in data 27.03.2012 un'ordinanza del seguente tenore:
“Il GE, sull'accordo delle parti, rilevato che l'intero complesso aziendale risulta sequestrato ai sensi del d.lgs. 159/2011 (ivi inclusi quindi i rapporti creditori) visto l'art. 55 del d.lgs. 159/2011, dichiara temporaneamente improseguibile la presente procedura esecutiva, con accantonamento delle somme eventualmente riscosse dall'amministratore giudiziario, ai fini della fruttuosità dell'esecuzione stessa, laddove essa dovesse essere riassunta anche ai sensi dell'art. 546 c.p.c.”.
Sempre in fatto rileva che, in seguito a detto provvedimento, l'amministratore giudiziario nominato in base al TU antimafia ha richiesto al terzo, l'importo pignorato nella procedura Parte_1
3 esecutiva n. 2449/2012, importo che è stato corrisposto da quest'ultimo, circostanza questa pacifica tra le parti.
Il punto controverso è se detto pagamento abbia liberato il terzo da ogni obbligo. Parte_1
Il fulcro della questione risiede nell'interpretazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione del 27 marzo 2012 di cui si è detto prima.
Sul punto questo Giudice ritiene di condividere quanto già argomentato dal GE con il provvedimento di sospensione del 26.04.2021 nonché dal Tribunale, in sede di reclamo, con l'ordinanza del
5.05.2025 di seguito riportata.
In primo luogo va rilevato che l'ordinanza del GE del 27.03.2012, “non essendo stato oggetto di impugnazione con l'opposizione agli atti esecutivi, ormai deve essere oggetto di applicazione, pur nell'interpretazione della propria portata, ma non se può più contestare il contenuto o richiederne una modifica o integrazione, che si ritenga confacente al dettato normativo”.
Inoltre “l'art. 55 del TU antimafia, invocato dal GE nell'ordinanza citata, prevede che: “A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario (c. 1); Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene (c. 2).
Dunque, il contenuto delle norme citate – specialmente ove si prevede la presa in consegna dei beni oggetto di esecuzione da parte dell'amministratore giudiziario, nell'ambito dei suoi più vasti poteri di gestione dell'attivo e passivo dei soggetti coinvolti nelle misure reali penali - rendono chiara la portata del provvedimento del GE del 27.03.2012, al di là de giudizio sulla condivisibilità giuridica dello stesso.
Il giudice dunque ha ritenuto, quanto meno alternativa la possibilità che le somme vincolate nella procedura in questione, potessero essere versate dal terzo all'amministratore giudiziario e da questo accantonate a favore del creditore della procedura esecutiva, in vista di una futura ripresa della procedura.
Di talché, il versamento delle somme pignorate effettuato dal terzo debitore, su richiesta esplicita dell'amministratore giudiziario, non si può dire scorretto, in quanto basato su una autorizzazione concessa dal GE in un provvedimento ormai non più impugnabile ed emesso sul consenso esplicito delle parti”.
4 In altri termini ha versato le somme pignorate all'amministratore giudiziario in virtù di un Pt_1
provvedimento del GE non impugnato, per cui non si vede come si possa negare efficacia liberatoria a detto pagamento.
L'ordinanza di assegnazione delle somme opposta va dunque annullata.
3. Circa il governo delle spese di lite, esse vengono poste a carico di Parte_3 in favore dell'opponente in considerazione della sua soccombenza e sono liquidate in
[...]
complessivi euro 7052,00 (di cui euro 1276,00 fase studio, euro 814,00 fase introduttiva, euro
2835,00 fase istruttoria, euro 2127,00 fase decisionale). In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, ridotti al minimo per tutte le fasi, dovendosi tener conto sia dell'attività difensiva effettivamente svolta, in particolare dell'assenza di attività istruttoria in senso stratto, sia della contumacia della nel presente giudizio di merito. Pt_3
Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
Vanno invece compensate le spese di lite tra la e le altre parti, dovendosi tener conto CP_1 dell'oggetto del presente giudizio riguardante la posizione del terzo pignorato nonché Parte dell'inammissibilità delle questioni sollevate dalla nei confronti della . CP_1
Infine non può essere accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata da , Pt_1
perché la avrebbe agito con mala fede o colpa grave ex art. 96 cpc. Pt_3
Ai fini della condanna alle spese ex art. 96 cod. proc. civ., il carattere temerario della lite- che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso - va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass 9060/2003).
In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass
9080/2013)
Nel caso di specie, non può ritenersi fornita da la prova del danno ex art. 96 c.p.c. né è Pt_1
desumibile dagli atti di causa.
5 La parte che invoca il risarcimento per responsabilità aggravata non ha allegato né provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, sicché la relativa richiesta deve essere rigettata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del G.U. dott.ssa Maria Luisa Buono, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva n. 2449/2012 RGE;
b) condanna in favore dell'opponente al pagamento delle spese Parte_3
di lite liquidate in complessi euro 786,00 per spese, euro 7052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge;
c) compensa le spese di lite tra e le altre parti. CP_1
Napoli, 18.06.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
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