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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 26/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
N. 1298/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti costituite hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 1298/2021 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, al termine dell'udienza di discussione orale del 25 febbraio 2025, pronunzia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero 1298 dell'anno 2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi vertente
TRA
P.I. E PER Parte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. appartenente al e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A., in forza di procura notarile del 04.05.2021 per Notar Dott. rep. n. 50575/23300, in persona della Persona_1
sua procuratrice dott.ssa rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario De Biase e CP_3
Lucia De Biase ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Firenze alla Via
Lorenzo il Magnifico n. 90
ATTORE
E
, C.F. , nato a [...] il Controparte_4 C.F._1
16.07.1933 e residente a [...]; P_
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente
[...] C.F._2
in Montelupo Fiorentino alla Via Tosco Romagnola Nord n. 10
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: impugnazione a rinuncia di eredità.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025.
n. 1298/2021 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 15.10.2021 la Parte_1
(d'ora in avanti ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di
[...] Parte_1
Lagonegro e esponendo di essere titolare del credito portato Controparte_4 Controparte_5
dal decreto ingiuntivo n. 672/2010 emesso dal Tribunale di Prato per la somma di euro
385.724,06 a seguito di cessione intervenuta prima da ad Controparte_6
e poi da quest'ultima in favore della che in forza del predetto Controparte_7 Parte_1
decreto ingiuntivo la aveva iscritto ipoteca giudiziale (rep. Controparte_6
n. 2991 del 23.04.2010 Conservatoria dei Registri Immobiliari di Firenze) sino alla concorrenza della somma di euro 425.000,00 sopra il bene di proprietà per la quota di ½ di Controparte_5
sito in Montelupo Fiorentino (FI), alla Via Curiel (due A2 e un C6); che sempre in forza del predetto decreto ingiuntivo, la era intervenuta Controparte_6 nell'esecuzione immobiliare n. 703/2010 del Tribunale di Firenze per il credito complessivo di euro 395.789,22 in sede ipotecaria contro quanto al bene sopra indicato e in Controparte_5
sede ipotecaria contro lo stesso e quanto agli altri beni Controparte_5 Controparte_4 oggetto di esecuzione e oggetto dell'iscrizione giudiziale ipotecaria in estensione formalizzata all'RP 3021 del 05.05.2010 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno;
che nella suindicata procedura esecutiva immobiliare erano intervenute, quali cessionarie del credito, dapprima e poi quest'ultima con atto di intervento Controparte_7 Parte_1
depositato in data 11.10.2021. Ed ancora, che: in data 28.01.1985 era deceduto, in Casalbuono
(SA), ivi nato in data [...], lasciando vari compendi Persona_2
immobiliari alla moglie, e ai figli, , , CP_8 Controparte_9 Controparte_10
e e alle nipoti e , con Controparte_5 Controparte_4 Controparte_11 Controparte_12
successione trascritta il 06.06.1986 al n. 11073; che in data 21.12.1995 decedeva in Casalbuono
(SA), ivi nata il [...], lasciando vari compendi immobiliari ai figli CP_8
, , e e alle nipoti Controparte_9 Controparte_10 Controparte_5 Controparte_4
e , con successione trascritta il 02.05.1997 al n. 9847; che in Controparte_11 Controparte_12
data 31.05.2007 decedeva , nata il [...], lasciando vari compendi Controparte_9
immobiliari ai fratelli e , alla sorella e alle Controparte_5 Controparte_4 Controparte_10
nipoti e , con successione trascritta il 10.07.2008 al n. 19683; Controparte_11 Controparte_12 che gli odierni convenuti risultavano, dunque, insieme ad altri soggetti, chiamati all'eredità di
, e , giusta certificazione Persona_2 CP_8 Controparte_9
notarile del 14.07.2011 depositata dal creditore procedente alla Banca Nazionale del Lavoro nell'esecuzione immobiliare iscritta al n. 703/2010 R.G.E.; che la suddetta esecuzione colpiva n. 1298/2021 r.g.a.c. Pag. 3 quindi, tra gli altri, anche i compendi immobiliari delle successioni ereditarie sopra descritte e in particolare dei beni posti nel Comune di Casalbuono alla Via Castello e alla Località Chiuse,
e nonché dei beni posti nel Comune di Montesano sulla Marcellana alla Per_3 Per_4
località Varco del Pero, il tutto per le quote di proprietà indicate nell'atto di pignoramento allegato e nella certificazione notarile innanzi menzionata;
che all'udienza del 9.04.2015, il
G.E. del Tribunale di Firenze, Dott.ssa Lucia Schiaretti, concedeva termine di 120 giorni per sanare il difetto di continuità delle trascrizioni e rinviava la causa all'udienza del 26.01.2016; che all'udienza appena indicata il creditore procedente dava atto di aver promosso con ricorso ex art. 481 c.p.c. actio interrogatoria nei confronti di e di Controparte_4 Controparte_5
dinanzi al Tribunale di Lagonegro;
che e non Controparte_4 Controparte_5 manifestavano la volontà di accettare l'eredità di , Persona_2 CP_8
e entro il termine di sei mesi concesso loro l'11.07.2016 dal Tribunale Controparte_9 di Lagonegro, con ciò rinunciando al diritto di accettare dette eredità; che all'udienza del
20.04.2017 della procedura esecutiva immobiliare, la Banca Nazionale del Lavoro riferiva al
G.E. che nel procedimento ex art. 481 c.c. nessuno si era presentato;
che in considerazione delle circostanze innanzi dette, risultava evidente l'interesse dell'attrice ad essere autorizzata ad accettare le eredità di , e in Persona_2 CP_8 Controparte_9
nome e luogo dei rinunzianti e;
che in assenza dei compendi Controparte_5 Controparte_4 immobiliari presenti all'interno di dette eredità, il patrimonio dei convenuti non era risultato sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie dell'attrice, difatti, nell'esecuzione immobiliare a
Firenze, erano stati aggrediti i beni situati nel Comune di Montelupo Fiorentino su cui l'ipoteca Contr dell'attrice era di secondo grado e, quindi, successiva a quella del creditore procedente che si era visto assegnare in sede di giudizio di divisione (R.G. 4351/2014) l'intero ricavato relativo alla quota degli esecutati all'udienza del 15.12.2020; che da ciò si evinceva la necessità per la di poter contare sulla ulteriore garanzia patrimoniale rappresentata dai Parte_1
beni facenti parte delle suindicate eredità ed eventualmente concorrere al ricavo della relativa vendita. Sulla scorta di tali premesse ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lagonegro, contrariis reiectis, autorizzare ex art. 525 c.c.
[...]
ad accettare le eredità di Parte_1 Persona_2
e in nome e in luogo di
[...] CP_8 Controparte_9 Controparte_4
e al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del Controparte_5 proprio credito;
con vittoria di esborsi e compensi defensionali di causa”.
Alla prima udienza, svoltasi nella modalità c.d. cartolare, verificata la regolarità delle notifiche nei confronti dei convenuti, ne è stata dichiarata la contumacia.
n. 1298/2021 r.g.a.c. Pag. 4 La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note finali.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
In via preliminare, ad avviso del Tribunale, occorre rammentare che è stata a lungo dibattuta in dottrina la questione relativa al fatto se l'azione di cui all'art. 524 c.c. fosse esperibile soltanto in presenza di una formale rinunzia all'eredità come testualmente richiesto dalla norma o se, al contrario, fosse esperibile anche in presenza di fattispecie diverse, ad esempio, l'actio interrogatoria di cui all'art. 481 c.c.
Se in passato, sulla base dell'asserita diversità di natura ed effetti tra rinunzia e decadenza
(comportando soltanto quest'ultima la perdita del diritto di accettare l'eredità), era stato affermato che l'impugnazione di cui all'art. 524 c.c. presupponesse di fatto, quale condizione della domanda, esclusivamente l'espressa rinunzia da parte del chiamato, da diverso tempo la giurisprudenza ha ritenuto di avallare una interpretazione estensiva dell'art. 524 c.c., estendendo la possibilità di esercitare l'azione in oggetto anche al di fuori dei casi di formale rinunzia all'eredità.
In particolare, già con la pronuncia del 29 marzo 2007, n. 7735 la Suprema Corte aveva avuto modo di chiarire che “… secondo l'art. 481 c.c. chiunque vi abbia interesse, e perciò pure chi se ne affermi creditore, può chiedere che al chiamato all'eredità sia fissato un termine nel quale dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità; dall'altro, se rinunci o lasci trascorrere il termine senza accettare, ciò che comporta l'effetto che egli perda il diritto di accettare, l'art.
524 c.c. mette a disposizione dei creditori del chiamato lo strumento dell'azione di impugnazione della rinuncia”, aprendo, quindi, al creditore la possibilità di impugnare la
“rinuncia” all'eredità da parte del loro debitore anche nei casi di decadenza per decorso del termine a concesso ai sensi dell'art. 481 c.c.
Tale orientamento è stato ulteriormente confermato in una recente pronuncia della S.C., nella quale il giudice di legittimità ha statuito che “Pur trattandosi di questione dibattuta in dottrina, si rileva che nella giurisprudenza della Corte si è affermata la tesi estensiva, quanto meno con riferimento al meccanismo decadenziale previsto dall'art. 481 c.c. (Cass. n. 7735/2007). La stessa giurisprudenza, in linea con l'opinione dominante in dottrina, esclude il ricorso all'impugnazione ai sensi dell'art. 524 c.c. allorquando il diritto di accettare l'eredità si sia prescritto ai sensi dell'art. 480 c.c. (Cass. n. 15664/2020). A tale orientamento occorre dare continuità. Il rimedio, previsto dall'art. 524 c.c., deve essere accordato ai creditori del chiamato anche nel caso in cui il chiamato stesso abbia lasciato infruttuosamente decorrere il termine intimatogli ai sensi dell'art. 481 c.c. (….) È del tutto condivisibile il rilievo, proposto
n. 1298/2021 r.g.a.c. Pag. 5 in dottrina che, in riferimento al sistema dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, non può dirsi eccezionale una norma che, pur configurando uno strumento singolare, è riconducibile al principio di organizzazione del sistema. Questa soluzione è corroborata dal principio di uguaglianza, essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato. Sarebbe quindi iniquo accordare il rimedio al caso di rinuncia e negarlo nel caso di inerzia a seguito di actio interrogatoria.” (Cass., civ., sez. VI, ordinanza n. 32195/2021). Più di recente la S.C., oltre a ribadire il principio sopra indicato, ha precisato, in conformità con alcuni precedenti, che il ricorso all'impugnazione ai sensi dell'art. 524 c.c. è da escludere allorquando il diritto di accettare l'eredità si sia prescritto ai sensi dell'art. 480 c.c. (Cass. ord. n. 25347/2023 cha ha richiamato il principio secondo cui "L'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c. In caso contrario si finirebbe per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l'azione dei creditori inferiore a quello ordinario decennale" Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15664 del 23.07.2020;
Cass. Sez. 2, n. 33479 dell'11.11.2021).
Ammessa, dunque, la possibilità di agire ex art. 524 c.c. non soltanto nei casi di espressa rinunzia all'eredità ma anche nelle ipotesi, analoghe al caso di specie, in cui il debitore sia decaduto dal diritto di accettare l'eredità a seguito dell'inutile decorso del termine fissato dal giudice a seguito di ricorso ex art. 481 c.c., a condizione tuttavia che i creditori abbiano richiesto la fissazione del termine prima che sia maturato il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c., occorre passare all'esame relativo alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 524 c.c. affinché il creditore possa essere autorizzato dal giudice ad accettare l'eredità in luogo del debitore rinunziante.
Ebbene, il legislatore ha configurato l'azione di cui all'art. 524 c.c. come un particolare strumento di tutela previsto dall'ordinamento in favore dei creditori personali del chiamato che rinunzia all'eredità, il quale consente loro di impugnare la rinunzia nei casi in cui la stessa sia pregiudizievole per le loro ragioni creditorie.
È stato affermato che tale azione differisce sia dall'azione revocatoria ordinaria, mediante la quale si rende inefficace un atto di disposizione del patrimonio del debitore che abbia ridotto la garanzia patrimoniale dei suoi creditori, sia dall'azione surrogatoria in quanto non tende a far pervenire i beni rinunziati nel patrimonio del creditore che, di conseguenza, non li acquista.
n. 1298/2021 r.g.a.c. Pag. 6 Diversamente, il vittorioso esperimento dell'azione di cui all'art. 524 c.c. fa sì che il creditore istante possa soddisfarsi sui beni dell'eredità rinunziati dal debitore sino a concorrenza dei propri crediti.
Per l'esercizio dell'impugnazione è dunque richiesto, quale unica condizione oggettiva, che la rinunzia dell'eredità da parte del debitore arrechi un danno al suo creditore. Non è, invece, necessario che la rinuncia all'eredità sia stata preordinata allo specifico scopo di impedire ai creditori di soddisfarsi (cfr Cass. n. 3548/1995) e neppure occorre da parte del debitore la consapevolezza del pregiudizio loro arrecato. Quanto al presupposto del danno, basta che al momento della proposizione dell'azione di cui all'art. 524 c.c. il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che devono ricorrere fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori (cfr. Cass.
2395/1974). Secondo quanto chiarito dalla S.C. ciò si verifica non soltanto nel caso in cui al momento della proposizione dell'azione il danno sia sicuramente prevedibile ma anche quando l'atto dispositivo determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, circostanze il cui onere probatorio incombe sul creditore che agisce in giudizio. (cfr.
Cass. civ., sez. VI, ord. n. 5994/2020).
3. Alla luce dei principi sopra richiamati il Tribunale ritiene che la domanda ex art. 524 c.c. di parte attrice debba essere rigettata. Innanzitutto non vi è prova in merito all'avvenuta rinunzia alle eredità di (deceduto il 28.01.1985), Persona_2 Persona_5
(deceduta il 21.12.1995) e (deceduta il 31.05.2007) da parte
[...] Controparte_9
degli odierni convenuti e . Controparte_4 Controparte_5
L'attrice ha depositato solo i verbali delle udienze del procedimento iscritto al n. r.g. 366/2015 del Tribunale di Lagonegro promosso, a suo dire, per la fissazione del termine per l'accettazione delle suddette eredità ex art. 481 c.c. nei confronti degli odierni convenuti e peraltro solo a seguito del rilievo d'ufficio da parte del Tribunale con ordinanza del 26.03.2024, quando erano già scadute le preclusioni probatorie e senza avanzare istanza di rimessione in termini, ha depositato il verbale dell'udienza successiva all'assegnazione da parte del giudice del termine per accettare l'eredità ex art. 481 c.c..
Ciò che appare dirimente tuttavia è che non è stato depositato il ricorso introduttivo di tale procedimento e pertanto non emergendo nemmeno dai verbali di causa del procedimento n. r.g.
366/2015 depositati i nominativi dei de cuius non è possibile ritenere provato che tale procedimento abbia avuto proprio ad oggetto le eredità dei tre soggetti sopra indicati. In definitiva, non essendo i convenuti costituiti e non potendosi pertanto invocare il principio di n. 1298/2021 r.g.a.c. Pag. 7 non contestazione (art. 115 c.p.c.), deve concludersi che non sia stata fornita la prova dell'intervenuta decadenza ex art. 481 c.c. degli odierni convenuti dal diritto di accettare le eredità di , e Persona_2 Persona_5 Controparte_9
che rappresenta il presupposto della domanda ex art. 524 c.c. promossa da parte attrice.
Inoltre il Tribunale osserva che, con riferimento all'impugnazione della rinunzia all'eredità di
(deceduto il 28.01.1985) e (deceduta Persona_2 Persona_5
il 21.12.1995) l'actio interrogatoria dinanzi al Tribunale di Lagonegro è stata comunque promossa successivamente alla maturazione del termine di prescrizione del diritto di accettare tali eredità. Il procedimento in questa reca n. r.g. 366/2015 e quindi è stato instaurato solo nel
2015, come già rilevato con ordinanza del 26.03.2024, quando era già decorso il termine di prescrizione.
Infine, il Tribunale osserva che l'attrice nulla ha dedotto in merito al danno prevedibile che gli deriverebbe dalle rinunzie alle eredità oggetto della domanda giudiziale. Ed invero, pur avendo documentato il suo credito (all. n. 5 prod. attorea), con riferimento a , l'attrice Controparte_4
non ha dedotto né documentato nessun pregiudizio. Quando evidenziato a pagina 6 dell'atto di citazione avuto riguardo all'avvenuta assegnazione del ricavato della vendita di un immobile in comproprietà del convenuto nell'ambito del procedimento di divisione n. Controparte_5
r.g.e.i. 4351/2014 del Tribunale di Firenze non appare invero sufficiente tal fine. Come si evince dal provvedimento indicato da parte attrice (all. n. 17 prod. attorea), tale procedimento ha riguardato solo un'unità immobiliare in comproprietà al debitore esecutato e Controparte_5
non anche beni di . Con riferimento a , invece, l'indicata Controparte_4 Controparte_5
vendita di un immobile di sua comproprietà, in assenza di ulteriori elementi atti ad evidenziare che la rinunzia oggetto della domanda giudiziale abbia determinato una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (onere probatorio che incombe sul creditore cfr Cass. n.
5994/2020), non consente di ritenere provato il presupposto oggettivo della domanda.
4. Atteso l'esito della lite, valorizzata la mancata costituzione dei convenuti, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
n. 1298/2021 r.g.a.c. Pag. 8 Così deciso, in Lagonegro, il 26.02.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 1298/2021 r.g.a.c. Pag. 9
SEZIONE CIVILE
N. 1298/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti costituite hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 1298/2021 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, al termine dell'udienza di discussione orale del 25 febbraio 2025, pronunzia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero 1298 dell'anno 2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi vertente
TRA
P.I. E PER Parte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. appartenente al e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A., in forza di procura notarile del 04.05.2021 per Notar Dott. rep. n. 50575/23300, in persona della Persona_1
sua procuratrice dott.ssa rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario De Biase e CP_3
Lucia De Biase ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Firenze alla Via
Lorenzo il Magnifico n. 90
ATTORE
E
, C.F. , nato a [...] il Controparte_4 C.F._1
16.07.1933 e residente a [...]; P_
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente
[...] C.F._2
in Montelupo Fiorentino alla Via Tosco Romagnola Nord n. 10
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: impugnazione a rinuncia di eredità.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025.
n. 1298/2021 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 15.10.2021 la Parte_1
(d'ora in avanti ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di
[...] Parte_1
Lagonegro e esponendo di essere titolare del credito portato Controparte_4 Controparte_5
dal decreto ingiuntivo n. 672/2010 emesso dal Tribunale di Prato per la somma di euro
385.724,06 a seguito di cessione intervenuta prima da ad Controparte_6
e poi da quest'ultima in favore della che in forza del predetto Controparte_7 Parte_1
decreto ingiuntivo la aveva iscritto ipoteca giudiziale (rep. Controparte_6
n. 2991 del 23.04.2010 Conservatoria dei Registri Immobiliari di Firenze) sino alla concorrenza della somma di euro 425.000,00 sopra il bene di proprietà per la quota di ½ di Controparte_5
sito in Montelupo Fiorentino (FI), alla Via Curiel (due A2 e un C6); che sempre in forza del predetto decreto ingiuntivo, la era intervenuta Controparte_6 nell'esecuzione immobiliare n. 703/2010 del Tribunale di Firenze per il credito complessivo di euro 395.789,22 in sede ipotecaria contro quanto al bene sopra indicato e in Controparte_5
sede ipotecaria contro lo stesso e quanto agli altri beni Controparte_5 Controparte_4 oggetto di esecuzione e oggetto dell'iscrizione giudiziale ipotecaria in estensione formalizzata all'RP 3021 del 05.05.2010 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno;
che nella suindicata procedura esecutiva immobiliare erano intervenute, quali cessionarie del credito, dapprima e poi quest'ultima con atto di intervento Controparte_7 Parte_1
depositato in data 11.10.2021. Ed ancora, che: in data 28.01.1985 era deceduto, in Casalbuono
(SA), ivi nato in data [...], lasciando vari compendi Persona_2
immobiliari alla moglie, e ai figli, , , CP_8 Controparte_9 Controparte_10
e e alle nipoti e , con Controparte_5 Controparte_4 Controparte_11 Controparte_12
successione trascritta il 06.06.1986 al n. 11073; che in data 21.12.1995 decedeva in Casalbuono
(SA), ivi nata il [...], lasciando vari compendi immobiliari ai figli CP_8
, , e e alle nipoti Controparte_9 Controparte_10 Controparte_5 Controparte_4
e , con successione trascritta il 02.05.1997 al n. 9847; che in Controparte_11 Controparte_12
data 31.05.2007 decedeva , nata il [...], lasciando vari compendi Controparte_9
immobiliari ai fratelli e , alla sorella e alle Controparte_5 Controparte_4 Controparte_10
nipoti e , con successione trascritta il 10.07.2008 al n. 19683; Controparte_11 Controparte_12 che gli odierni convenuti risultavano, dunque, insieme ad altri soggetti, chiamati all'eredità di
, e , giusta certificazione Persona_2 CP_8 Controparte_9
notarile del 14.07.2011 depositata dal creditore procedente alla Banca Nazionale del Lavoro nell'esecuzione immobiliare iscritta al n. 703/2010 R.G.E.; che la suddetta esecuzione colpiva n. 1298/2021 r.g.a.c. Pag. 3 quindi, tra gli altri, anche i compendi immobiliari delle successioni ereditarie sopra descritte e in particolare dei beni posti nel Comune di Casalbuono alla Via Castello e alla Località Chiuse,
e nonché dei beni posti nel Comune di Montesano sulla Marcellana alla Per_3 Per_4
località Varco del Pero, il tutto per le quote di proprietà indicate nell'atto di pignoramento allegato e nella certificazione notarile innanzi menzionata;
che all'udienza del 9.04.2015, il
G.E. del Tribunale di Firenze, Dott.ssa Lucia Schiaretti, concedeva termine di 120 giorni per sanare il difetto di continuità delle trascrizioni e rinviava la causa all'udienza del 26.01.2016; che all'udienza appena indicata il creditore procedente dava atto di aver promosso con ricorso ex art. 481 c.p.c. actio interrogatoria nei confronti di e di Controparte_4 Controparte_5
dinanzi al Tribunale di Lagonegro;
che e non Controparte_4 Controparte_5 manifestavano la volontà di accettare l'eredità di , Persona_2 CP_8
e entro il termine di sei mesi concesso loro l'11.07.2016 dal Tribunale Controparte_9 di Lagonegro, con ciò rinunciando al diritto di accettare dette eredità; che all'udienza del
20.04.2017 della procedura esecutiva immobiliare, la Banca Nazionale del Lavoro riferiva al
G.E. che nel procedimento ex art. 481 c.c. nessuno si era presentato;
che in considerazione delle circostanze innanzi dette, risultava evidente l'interesse dell'attrice ad essere autorizzata ad accettare le eredità di , e in Persona_2 CP_8 Controparte_9
nome e luogo dei rinunzianti e;
che in assenza dei compendi Controparte_5 Controparte_4 immobiliari presenti all'interno di dette eredità, il patrimonio dei convenuti non era risultato sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie dell'attrice, difatti, nell'esecuzione immobiliare a
Firenze, erano stati aggrediti i beni situati nel Comune di Montelupo Fiorentino su cui l'ipoteca Contr dell'attrice era di secondo grado e, quindi, successiva a quella del creditore procedente che si era visto assegnare in sede di giudizio di divisione (R.G. 4351/2014) l'intero ricavato relativo alla quota degli esecutati all'udienza del 15.12.2020; che da ciò si evinceva la necessità per la di poter contare sulla ulteriore garanzia patrimoniale rappresentata dai Parte_1
beni facenti parte delle suindicate eredità ed eventualmente concorrere al ricavo della relativa vendita. Sulla scorta di tali premesse ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lagonegro, contrariis reiectis, autorizzare ex art. 525 c.c.
[...]
ad accettare le eredità di Parte_1 Persona_2
e in nome e in luogo di
[...] CP_8 Controparte_9 Controparte_4
e al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del Controparte_5 proprio credito;
con vittoria di esborsi e compensi defensionali di causa”.
Alla prima udienza, svoltasi nella modalità c.d. cartolare, verificata la regolarità delle notifiche nei confronti dei convenuti, ne è stata dichiarata la contumacia.
n. 1298/2021 r.g.a.c. Pag. 4 La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note finali.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
In via preliminare, ad avviso del Tribunale, occorre rammentare che è stata a lungo dibattuta in dottrina la questione relativa al fatto se l'azione di cui all'art. 524 c.c. fosse esperibile soltanto in presenza di una formale rinunzia all'eredità come testualmente richiesto dalla norma o se, al contrario, fosse esperibile anche in presenza di fattispecie diverse, ad esempio, l'actio interrogatoria di cui all'art. 481 c.c.
Se in passato, sulla base dell'asserita diversità di natura ed effetti tra rinunzia e decadenza
(comportando soltanto quest'ultima la perdita del diritto di accettare l'eredità), era stato affermato che l'impugnazione di cui all'art. 524 c.c. presupponesse di fatto, quale condizione della domanda, esclusivamente l'espressa rinunzia da parte del chiamato, da diverso tempo la giurisprudenza ha ritenuto di avallare una interpretazione estensiva dell'art. 524 c.c., estendendo la possibilità di esercitare l'azione in oggetto anche al di fuori dei casi di formale rinunzia all'eredità.
In particolare, già con la pronuncia del 29 marzo 2007, n. 7735 la Suprema Corte aveva avuto modo di chiarire che “… secondo l'art. 481 c.c. chiunque vi abbia interesse, e perciò pure chi se ne affermi creditore, può chiedere che al chiamato all'eredità sia fissato un termine nel quale dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità; dall'altro, se rinunci o lasci trascorrere il termine senza accettare, ciò che comporta l'effetto che egli perda il diritto di accettare, l'art.
524 c.c. mette a disposizione dei creditori del chiamato lo strumento dell'azione di impugnazione della rinuncia”, aprendo, quindi, al creditore la possibilità di impugnare la
“rinuncia” all'eredità da parte del loro debitore anche nei casi di decadenza per decorso del termine a concesso ai sensi dell'art. 481 c.c.
Tale orientamento è stato ulteriormente confermato in una recente pronuncia della S.C., nella quale il giudice di legittimità ha statuito che “Pur trattandosi di questione dibattuta in dottrina, si rileva che nella giurisprudenza della Corte si è affermata la tesi estensiva, quanto meno con riferimento al meccanismo decadenziale previsto dall'art. 481 c.c. (Cass. n. 7735/2007). La stessa giurisprudenza, in linea con l'opinione dominante in dottrina, esclude il ricorso all'impugnazione ai sensi dell'art. 524 c.c. allorquando il diritto di accettare l'eredità si sia prescritto ai sensi dell'art. 480 c.c. (Cass. n. 15664/2020). A tale orientamento occorre dare continuità. Il rimedio, previsto dall'art. 524 c.c., deve essere accordato ai creditori del chiamato anche nel caso in cui il chiamato stesso abbia lasciato infruttuosamente decorrere il termine intimatogli ai sensi dell'art. 481 c.c. (….) È del tutto condivisibile il rilievo, proposto
n. 1298/2021 r.g.a.c. Pag. 5 in dottrina che, in riferimento al sistema dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, non può dirsi eccezionale una norma che, pur configurando uno strumento singolare, è riconducibile al principio di organizzazione del sistema. Questa soluzione è corroborata dal principio di uguaglianza, essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato. Sarebbe quindi iniquo accordare il rimedio al caso di rinuncia e negarlo nel caso di inerzia a seguito di actio interrogatoria.” (Cass., civ., sez. VI, ordinanza n. 32195/2021). Più di recente la S.C., oltre a ribadire il principio sopra indicato, ha precisato, in conformità con alcuni precedenti, che il ricorso all'impugnazione ai sensi dell'art. 524 c.c. è da escludere allorquando il diritto di accettare l'eredità si sia prescritto ai sensi dell'art. 480 c.c. (Cass. ord. n. 25347/2023 cha ha richiamato il principio secondo cui "L'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c. In caso contrario si finirebbe per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l'azione dei creditori inferiore a quello ordinario decennale" Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15664 del 23.07.2020;
Cass. Sez. 2, n. 33479 dell'11.11.2021).
Ammessa, dunque, la possibilità di agire ex art. 524 c.c. non soltanto nei casi di espressa rinunzia all'eredità ma anche nelle ipotesi, analoghe al caso di specie, in cui il debitore sia decaduto dal diritto di accettare l'eredità a seguito dell'inutile decorso del termine fissato dal giudice a seguito di ricorso ex art. 481 c.c., a condizione tuttavia che i creditori abbiano richiesto la fissazione del termine prima che sia maturato il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c., occorre passare all'esame relativo alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 524 c.c. affinché il creditore possa essere autorizzato dal giudice ad accettare l'eredità in luogo del debitore rinunziante.
Ebbene, il legislatore ha configurato l'azione di cui all'art. 524 c.c. come un particolare strumento di tutela previsto dall'ordinamento in favore dei creditori personali del chiamato che rinunzia all'eredità, il quale consente loro di impugnare la rinunzia nei casi in cui la stessa sia pregiudizievole per le loro ragioni creditorie.
È stato affermato che tale azione differisce sia dall'azione revocatoria ordinaria, mediante la quale si rende inefficace un atto di disposizione del patrimonio del debitore che abbia ridotto la garanzia patrimoniale dei suoi creditori, sia dall'azione surrogatoria in quanto non tende a far pervenire i beni rinunziati nel patrimonio del creditore che, di conseguenza, non li acquista.
n. 1298/2021 r.g.a.c. Pag. 6 Diversamente, il vittorioso esperimento dell'azione di cui all'art. 524 c.c. fa sì che il creditore istante possa soddisfarsi sui beni dell'eredità rinunziati dal debitore sino a concorrenza dei propri crediti.
Per l'esercizio dell'impugnazione è dunque richiesto, quale unica condizione oggettiva, che la rinunzia dell'eredità da parte del debitore arrechi un danno al suo creditore. Non è, invece, necessario che la rinuncia all'eredità sia stata preordinata allo specifico scopo di impedire ai creditori di soddisfarsi (cfr Cass. n. 3548/1995) e neppure occorre da parte del debitore la consapevolezza del pregiudizio loro arrecato. Quanto al presupposto del danno, basta che al momento della proposizione dell'azione di cui all'art. 524 c.c. il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che devono ricorrere fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori (cfr. Cass.
2395/1974). Secondo quanto chiarito dalla S.C. ciò si verifica non soltanto nel caso in cui al momento della proposizione dell'azione il danno sia sicuramente prevedibile ma anche quando l'atto dispositivo determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, circostanze il cui onere probatorio incombe sul creditore che agisce in giudizio. (cfr.
Cass. civ., sez. VI, ord. n. 5994/2020).
3. Alla luce dei principi sopra richiamati il Tribunale ritiene che la domanda ex art. 524 c.c. di parte attrice debba essere rigettata. Innanzitutto non vi è prova in merito all'avvenuta rinunzia alle eredità di (deceduto il 28.01.1985), Persona_2 Persona_5
(deceduta il 21.12.1995) e (deceduta il 31.05.2007) da parte
[...] Controparte_9
degli odierni convenuti e . Controparte_4 Controparte_5
L'attrice ha depositato solo i verbali delle udienze del procedimento iscritto al n. r.g. 366/2015 del Tribunale di Lagonegro promosso, a suo dire, per la fissazione del termine per l'accettazione delle suddette eredità ex art. 481 c.c. nei confronti degli odierni convenuti e peraltro solo a seguito del rilievo d'ufficio da parte del Tribunale con ordinanza del 26.03.2024, quando erano già scadute le preclusioni probatorie e senza avanzare istanza di rimessione in termini, ha depositato il verbale dell'udienza successiva all'assegnazione da parte del giudice del termine per accettare l'eredità ex art. 481 c.c..
Ciò che appare dirimente tuttavia è che non è stato depositato il ricorso introduttivo di tale procedimento e pertanto non emergendo nemmeno dai verbali di causa del procedimento n. r.g.
366/2015 depositati i nominativi dei de cuius non è possibile ritenere provato che tale procedimento abbia avuto proprio ad oggetto le eredità dei tre soggetti sopra indicati. In definitiva, non essendo i convenuti costituiti e non potendosi pertanto invocare il principio di n. 1298/2021 r.g.a.c. Pag. 7 non contestazione (art. 115 c.p.c.), deve concludersi che non sia stata fornita la prova dell'intervenuta decadenza ex art. 481 c.c. degli odierni convenuti dal diritto di accettare le eredità di , e Persona_2 Persona_5 Controparte_9
che rappresenta il presupposto della domanda ex art. 524 c.c. promossa da parte attrice.
Inoltre il Tribunale osserva che, con riferimento all'impugnazione della rinunzia all'eredità di
(deceduto il 28.01.1985) e (deceduta Persona_2 Persona_5
il 21.12.1995) l'actio interrogatoria dinanzi al Tribunale di Lagonegro è stata comunque promossa successivamente alla maturazione del termine di prescrizione del diritto di accettare tali eredità. Il procedimento in questa reca n. r.g. 366/2015 e quindi è stato instaurato solo nel
2015, come già rilevato con ordinanza del 26.03.2024, quando era già decorso il termine di prescrizione.
Infine, il Tribunale osserva che l'attrice nulla ha dedotto in merito al danno prevedibile che gli deriverebbe dalle rinunzie alle eredità oggetto della domanda giudiziale. Ed invero, pur avendo documentato il suo credito (all. n. 5 prod. attorea), con riferimento a , l'attrice Controparte_4
non ha dedotto né documentato nessun pregiudizio. Quando evidenziato a pagina 6 dell'atto di citazione avuto riguardo all'avvenuta assegnazione del ricavato della vendita di un immobile in comproprietà del convenuto nell'ambito del procedimento di divisione n. Controparte_5
r.g.e.i. 4351/2014 del Tribunale di Firenze non appare invero sufficiente tal fine. Come si evince dal provvedimento indicato da parte attrice (all. n. 17 prod. attorea), tale procedimento ha riguardato solo un'unità immobiliare in comproprietà al debitore esecutato e Controparte_5
non anche beni di . Con riferimento a , invece, l'indicata Controparte_4 Controparte_5
vendita di un immobile di sua comproprietà, in assenza di ulteriori elementi atti ad evidenziare che la rinunzia oggetto della domanda giudiziale abbia determinato una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (onere probatorio che incombe sul creditore cfr Cass. n.
5994/2020), non consente di ritenere provato il presupposto oggettivo della domanda.
4. Atteso l'esito della lite, valorizzata la mancata costituzione dei convenuti, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
n. 1298/2021 r.g.a.c. Pag. 8 Così deciso, in Lagonegro, il 26.02.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 1298/2021 r.g.a.c. Pag. 9