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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/03/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha depositato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4733/2024 RG
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Villa di Briano (CE) alla via P. Iovine n. 5 presso lo studio dell'avv. Cesare Gallo, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1 [...]
, Controparte_2
- resistente contumace –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositati in data 11.04.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
, chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad usufruire Controparte_1 del beneficio economico di €. 500,00 annui a titolo di contributo alla formazione professionale, con conseguente condanna al pagamento delle somme corrispondenti con riferimento agli anni di servizio prestati a tempo determinato, ovvero, in subordine, la condanna del al CP_1 risarcimento del danno sostenuto dalle ricorrenti.
Nello specifico:
a) La ricorrente ha dedotto di essere docente a tempo Parte_1 indeterminato dall'anno scolastico 2022/2023, in servizio per l'anno scolastico
2023/2024 presso Istituto Comprensivo di Casapesenna (Ce);
b) di aver precedentemente prestato servizio per l'amministrazione resistente in forza di contratti a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2018/2019 con contratto dal 13.09.2018 al 30.06.2019 Istituto Elsa Morante sito in Roma;
per l'a.s. 2019/2020 con contratto dal 6.09.2019 al 30.06.2020 presso Istituto comprensivo Virgilio IV Napoli;
per l'a.s. 2020/2021 con contratto dal 23.09.2020 al 30.06.2021 presso Istituto Comprensivo Pozzuoli 8
Oriani Diaz suc Pozzuoli;
per l'a.s. 2021/2022 con contratto dal 07.09.2021 al
30.06.2022 presso Istituto Comprensivo Caivano IC Cilea Mameli Caivano;
c) ha inoltre dedotto di non aver ricevuto il cd. bonus carta docente dell'importo annuale di € 500,00, di cui hanno beneficiato esclusivamente i docenti in ruolo e di aver diritto a tale bonus previsto per l'aggiornamento della loro formazione;
Per tali ragioni parte ricorrente ha chiesto previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015
e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, l'accertarsi e dichiararsi il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per i corrispettivi anni scolastici dedotti e per l'effetto il condannarsi del citato al riconoscimento del beneficio;
in via CP_1 subordinata ha chiesto, previo l'accertamento del proprio diritto a beneficiare del beneficio cd.
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, il condannarsi il al risarcimento del danno quantificato nel valore Controparte_1 dell'ammontare dei bonus elettronico non percepito da ciascuna ricorrente per le corrispettive annualità dedotte. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Regolarmente citato in giudizio il non si è costituito e deve esserne dichiarata CP_1 la contumacia.
Nelle note di trattazione scritta, quindi, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
21.03.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta matura per la decisione, la causa
è stata decisa con sentenza.
È necessario, in via preliminare, precisare che, per quel che riguarda la domanda relativa alla c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al DPCM 28.11.2016 che ha sostituito il precedente DPCM 23.9.2015, la giurisdizione in materia spetta al giudice
Pag. 2 di 10 ordinario, in quanto la presente controversia attiene alla fase di gestione del rapporto di lavoro ed al riconoscimento del credito in esame.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo in materia di pubblico impiego privatizzato non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento emesso dal datore di lavoro ma il diritto soggettivo del lavoratore. Il dato normativo di riferimento, infatti, è rappresentato dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 165/2001 in base al quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative agli atti di c.d. micro-organizzazione ex art. 5 co. 2 d.lgs. cit., che incidono, cioè, sulla gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità le controversie relative alle procedure concorsuali ed a quella esclusiva tutte le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato. La P.A., infatti, agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 co. 2 d.lgs. 165/2001 e, pertanto, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass. Ord. 28873 dell'1.12.2017).
Per quanto riguarda il merito, il riconosce, con cadenza annuale, un buono CP_3 elettronico di spesa dell'importo annuo di € 500,00, maturato tra il primo settembre ed il 31 agosto di ciascun anno scolastico (art. 5 DPCM cit.), con vincolo di destinazione per l'acquisto di beni e servizi specificamente indicati (art. 6 co. 3 DPCM cit.) con funzione formativa, in favore dei docenti in servizio (art. 3 co. 1 e 2 e art. 9 co. 3 e 4 DPCM cit.) presso gli enti accreditati (art. 7 DPCM cit.).
A tal proposito, inoltre, occorre evidenziare come il credito in esame non ha natura temporalmente illimitata in quanto sulla relativa app possono essere accreditati i crediti elettronici per un massimo di due anni (art. 6 co. 6 e art- 12 co. 2 DPCM cit.). Occorre, infatti, evidenziare come il credito elettronico di un anno deve essere necessariamente utilizzato entro il termine dell'anno scolastico successivo.
In altre parole, il credito elettronico in esame è caratterizzato da una duplice limitazione intrinseca:
Pag. 3 di 10 1. una limitazione funzionale in quanto le somme in esame possono essere utilizzate solo per l'acquisto dei beni e servizi specificamente indicati dal DPCM cit. La ratio di tale vincolo di destinazione è rappresentata dalla funzionalizzazione di tali bonus solo ed esclusivamente per la formazione del docente medesimo.
2. una limitazione temporale, di tipo biennale. La ratio di tale vincolo è duplice in quanto esso è volto, da un lato, ad impedire l'accumulo di un ingente importo sulla carta, nell'ipotesi di reiterato non utilizzo dei crediti, e, dall'altro lato, a favorire la periodicità della formazione e dell'aggiornamento professionale del docente. La durata biennale del beneficio, infatti, induce il docente ad acquistare quei beni e servizi utili alla sua crescita professionale, a cadenza annuale o comunque non oltre a quella biennale, garantendo, in tale modo, una formazione periodica, sempre aggiornata e costante nel tempo.
In tale contesto normativo si inserisce la recente sentenza della Corte di Giustizia (sent.
18.5.2022, causa C-450/2021), secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di Controparte_1 CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Tali considerazioni sono state condivise anche dal Consiglio di Stato (Cons. St.
1842/2022).
Pag. 4 di 10 A tali arresti giurisprudenziali si aggiunge anche il recente intervento della Suprema
Corte (Cass. 29961/2023) la quale, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1. “La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015,
art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento
Pag. 5 di 10 dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine:
a) l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della Carta docente al personale docente non di ruolo;
b) le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica;
c) la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento;
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni.
La Suprema Corte, infatti, conferma come la carte docente costituisca un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata (“Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” – par. 12.2) le cui modalità di fruizione sono specificamente indicate nel DPCM
28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità
(par. 12).
Si tratta, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametra:
1. la misura (“annua e per anno scolastico” – cfr. par 5.3 e 7 e segg);
2. la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto” - “sostegno pieno, con la
Carta Docente, alla didattica “annua””);
3. la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di
Pag. 6 di 10 riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.” – par. 12.4; cfr. anche par. 16);
4. il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la
Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che CP_1 ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” – par. 19).
D'altra parte, proprio il concetto di annualità didattica costituisce il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall'altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) l'ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.” – par. 7.6);
b) la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16);
c) la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell'inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18);
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis dell'azione di adempimento (par. 20.1).
Il trattamento discriminatorio, dunque, viene rimosso, come precisato dalla Suprema
Corte, con una disapplicazione parziale e non totale dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, nella parte relativa esclusivamente all'ambito soggettivo di applicazione (par. 8).
Deve essere, quindi, riconosciuto il diritto dell'insegnante precario a fruire di tale beneficio ma con le medesime modalità ed alle stesse condizioni di cui al DPCM 28.11.2016 con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato (par. 12 e 12.2).
Pag. 7 di 10 Quanto alla fruizione della Carta Docente per le annualità pregresse, ritiene il Tribunale di dover mutare l'orientamento in precedenza espresso sul punto, alla luce delle osservazioni della Suprema Corte, la quale ha chiarito: “16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato
(Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. […] 17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto. 17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. E' vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il
Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "SPID"
(art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1 proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della
Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto
e viene poi accertato dal giudice.”.
Tali considerazioni riguardano, dunque, le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co. 1 e 2 l. 124/1999. Per le supplenze brevi e saltuarie di cui all'art. 4 co. 3 l. cit., invece, la Suprema Corte non formula alcun principio di diritto in quanto esse risultano estranee al giudizio a quo. Sul punto, però, risulta fondamentale la ricostruzione dell'iter motivazionale
Pag. 8 di 10 con cui la Prima Presidente della Suprema Corte con decreto del 19.3.2024 ha dichiarato inammissibile il nuovo rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. riguardante l'individuazione dei parametri per l'estensione del beneficio in esame anche in caso di supplenze brevi.
Si ribadisce, quindi, come l'annualità didattica rappresenta ancora il parametro di comparabilità tra i docenti precari e quelli di ruolo e tale requisito può sussistere solo se la supplenza si inserisce nella programmazione didattico-educativa. Per tali ragioni, tale profilo non può essere ricostruito ex post e de facto (punti 7.4 e 8.2) con conseguente rischio di un'estensione a catena del beneficio in esame (punto 8.1) ma è possibile discorrere di programmazione solo ex ante e de iure, ancorandola alla differenza qualitativa tra le diverse tipologie di supplenza di cui all'art. 4 l. 124/1999 (punti 7.1, 7.2. e 7.3).
Per tali ragioni, appare difficile ritenere sussistente tale requisito per le ipotesi già indicate dal giudice a quo (punto 8) e, in particolare, “contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso”.
Venendo ai casi di specie, quindi, la ricorrente ha dedotto e Parte_1 provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per docente supplente fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno, per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022.
Le domande devono essere, pertanto, accolte con condanna del CP_3 all'assegnazione in favore di della carta docenti per le annualità scolastiche Parte_1
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascuno anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM
28.11.2016.
Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 L. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo
Pag. 9 di 10 credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, condanna il Controparte_1 all'assegnazione in favore di della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente emissione in loro favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2. condanna il al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente delle spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in € 1.314,00, oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 22.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha depositato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4733/2024 RG
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Villa di Briano (CE) alla via P. Iovine n. 5 presso lo studio dell'avv. Cesare Gallo, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1 [...]
, Controparte_2
- resistente contumace –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositati in data 11.04.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
, chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad usufruire Controparte_1 del beneficio economico di €. 500,00 annui a titolo di contributo alla formazione professionale, con conseguente condanna al pagamento delle somme corrispondenti con riferimento agli anni di servizio prestati a tempo determinato, ovvero, in subordine, la condanna del al CP_1 risarcimento del danno sostenuto dalle ricorrenti.
Nello specifico:
a) La ricorrente ha dedotto di essere docente a tempo Parte_1 indeterminato dall'anno scolastico 2022/2023, in servizio per l'anno scolastico
2023/2024 presso Istituto Comprensivo di Casapesenna (Ce);
b) di aver precedentemente prestato servizio per l'amministrazione resistente in forza di contratti a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2018/2019 con contratto dal 13.09.2018 al 30.06.2019 Istituto Elsa Morante sito in Roma;
per l'a.s. 2019/2020 con contratto dal 6.09.2019 al 30.06.2020 presso Istituto comprensivo Virgilio IV Napoli;
per l'a.s. 2020/2021 con contratto dal 23.09.2020 al 30.06.2021 presso Istituto Comprensivo Pozzuoli 8
Oriani Diaz suc Pozzuoli;
per l'a.s. 2021/2022 con contratto dal 07.09.2021 al
30.06.2022 presso Istituto Comprensivo Caivano IC Cilea Mameli Caivano;
c) ha inoltre dedotto di non aver ricevuto il cd. bonus carta docente dell'importo annuale di € 500,00, di cui hanno beneficiato esclusivamente i docenti in ruolo e di aver diritto a tale bonus previsto per l'aggiornamento della loro formazione;
Per tali ragioni parte ricorrente ha chiesto previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015
e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, l'accertarsi e dichiararsi il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per i corrispettivi anni scolastici dedotti e per l'effetto il condannarsi del citato al riconoscimento del beneficio;
in via CP_1 subordinata ha chiesto, previo l'accertamento del proprio diritto a beneficiare del beneficio cd.
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, il condannarsi il al risarcimento del danno quantificato nel valore Controparte_1 dell'ammontare dei bonus elettronico non percepito da ciascuna ricorrente per le corrispettive annualità dedotte. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Regolarmente citato in giudizio il non si è costituito e deve esserne dichiarata CP_1 la contumacia.
Nelle note di trattazione scritta, quindi, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
21.03.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta matura per la decisione, la causa
è stata decisa con sentenza.
È necessario, in via preliminare, precisare che, per quel che riguarda la domanda relativa alla c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al DPCM 28.11.2016 che ha sostituito il precedente DPCM 23.9.2015, la giurisdizione in materia spetta al giudice
Pag. 2 di 10 ordinario, in quanto la presente controversia attiene alla fase di gestione del rapporto di lavoro ed al riconoscimento del credito in esame.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo in materia di pubblico impiego privatizzato non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento emesso dal datore di lavoro ma il diritto soggettivo del lavoratore. Il dato normativo di riferimento, infatti, è rappresentato dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 165/2001 in base al quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative agli atti di c.d. micro-organizzazione ex art. 5 co. 2 d.lgs. cit., che incidono, cioè, sulla gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità le controversie relative alle procedure concorsuali ed a quella esclusiva tutte le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato. La P.A., infatti, agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 co. 2 d.lgs. 165/2001 e, pertanto, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass. Ord. 28873 dell'1.12.2017).
Per quanto riguarda il merito, il riconosce, con cadenza annuale, un buono CP_3 elettronico di spesa dell'importo annuo di € 500,00, maturato tra il primo settembre ed il 31 agosto di ciascun anno scolastico (art. 5 DPCM cit.), con vincolo di destinazione per l'acquisto di beni e servizi specificamente indicati (art. 6 co. 3 DPCM cit.) con funzione formativa, in favore dei docenti in servizio (art. 3 co. 1 e 2 e art. 9 co. 3 e 4 DPCM cit.) presso gli enti accreditati (art. 7 DPCM cit.).
A tal proposito, inoltre, occorre evidenziare come il credito in esame non ha natura temporalmente illimitata in quanto sulla relativa app possono essere accreditati i crediti elettronici per un massimo di due anni (art. 6 co. 6 e art- 12 co. 2 DPCM cit.). Occorre, infatti, evidenziare come il credito elettronico di un anno deve essere necessariamente utilizzato entro il termine dell'anno scolastico successivo.
In altre parole, il credito elettronico in esame è caratterizzato da una duplice limitazione intrinseca:
Pag. 3 di 10 1. una limitazione funzionale in quanto le somme in esame possono essere utilizzate solo per l'acquisto dei beni e servizi specificamente indicati dal DPCM cit. La ratio di tale vincolo di destinazione è rappresentata dalla funzionalizzazione di tali bonus solo ed esclusivamente per la formazione del docente medesimo.
2. una limitazione temporale, di tipo biennale. La ratio di tale vincolo è duplice in quanto esso è volto, da un lato, ad impedire l'accumulo di un ingente importo sulla carta, nell'ipotesi di reiterato non utilizzo dei crediti, e, dall'altro lato, a favorire la periodicità della formazione e dell'aggiornamento professionale del docente. La durata biennale del beneficio, infatti, induce il docente ad acquistare quei beni e servizi utili alla sua crescita professionale, a cadenza annuale o comunque non oltre a quella biennale, garantendo, in tale modo, una formazione periodica, sempre aggiornata e costante nel tempo.
In tale contesto normativo si inserisce la recente sentenza della Corte di Giustizia (sent.
18.5.2022, causa C-450/2021), secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di Controparte_1 CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Tali considerazioni sono state condivise anche dal Consiglio di Stato (Cons. St.
1842/2022).
Pag. 4 di 10 A tali arresti giurisprudenziali si aggiunge anche il recente intervento della Suprema
Corte (Cass. 29961/2023) la quale, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1. “La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015,
art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento
Pag. 5 di 10 dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine:
a) l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della Carta docente al personale docente non di ruolo;
b) le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica;
c) la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento;
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni.
La Suprema Corte, infatti, conferma come la carte docente costituisca un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata (“Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” – par. 12.2) le cui modalità di fruizione sono specificamente indicate nel DPCM
28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità
(par. 12).
Si tratta, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametra:
1. la misura (“annua e per anno scolastico” – cfr. par 5.3 e 7 e segg);
2. la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto” - “sostegno pieno, con la
Carta Docente, alla didattica “annua””);
3. la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di
Pag. 6 di 10 riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.” – par. 12.4; cfr. anche par. 16);
4. il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la
Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che CP_1 ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” – par. 19).
D'altra parte, proprio il concetto di annualità didattica costituisce il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall'altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) l'ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.” – par. 7.6);
b) la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16);
c) la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell'inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18);
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis dell'azione di adempimento (par. 20.1).
Il trattamento discriminatorio, dunque, viene rimosso, come precisato dalla Suprema
Corte, con una disapplicazione parziale e non totale dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, nella parte relativa esclusivamente all'ambito soggettivo di applicazione (par. 8).
Deve essere, quindi, riconosciuto il diritto dell'insegnante precario a fruire di tale beneficio ma con le medesime modalità ed alle stesse condizioni di cui al DPCM 28.11.2016 con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato (par. 12 e 12.2).
Pag. 7 di 10 Quanto alla fruizione della Carta Docente per le annualità pregresse, ritiene il Tribunale di dover mutare l'orientamento in precedenza espresso sul punto, alla luce delle osservazioni della Suprema Corte, la quale ha chiarito: “16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato
(Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. […] 17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto. 17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. E' vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il
Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "SPID"
(art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1 proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della
Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto
e viene poi accertato dal giudice.”.
Tali considerazioni riguardano, dunque, le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co. 1 e 2 l. 124/1999. Per le supplenze brevi e saltuarie di cui all'art. 4 co. 3 l. cit., invece, la Suprema Corte non formula alcun principio di diritto in quanto esse risultano estranee al giudizio a quo. Sul punto, però, risulta fondamentale la ricostruzione dell'iter motivazionale
Pag. 8 di 10 con cui la Prima Presidente della Suprema Corte con decreto del 19.3.2024 ha dichiarato inammissibile il nuovo rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. riguardante l'individuazione dei parametri per l'estensione del beneficio in esame anche in caso di supplenze brevi.
Si ribadisce, quindi, come l'annualità didattica rappresenta ancora il parametro di comparabilità tra i docenti precari e quelli di ruolo e tale requisito può sussistere solo se la supplenza si inserisce nella programmazione didattico-educativa. Per tali ragioni, tale profilo non può essere ricostruito ex post e de facto (punti 7.4 e 8.2) con conseguente rischio di un'estensione a catena del beneficio in esame (punto 8.1) ma è possibile discorrere di programmazione solo ex ante e de iure, ancorandola alla differenza qualitativa tra le diverse tipologie di supplenza di cui all'art. 4 l. 124/1999 (punti 7.1, 7.2. e 7.3).
Per tali ragioni, appare difficile ritenere sussistente tale requisito per le ipotesi già indicate dal giudice a quo (punto 8) e, in particolare, “contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso”.
Venendo ai casi di specie, quindi, la ricorrente ha dedotto e Parte_1 provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per docente supplente fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno, per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022.
Le domande devono essere, pertanto, accolte con condanna del CP_3 all'assegnazione in favore di della carta docenti per le annualità scolastiche Parte_1
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascuno anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM
28.11.2016.
Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 L. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo
Pag. 9 di 10 credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, condanna il Controparte_1 all'assegnazione in favore di della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente emissione in loro favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2. condanna il al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente delle spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in € 1.314,00, oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 22.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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