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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 8254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8254 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE LAVORO Il Giudice, Dott.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 18/06/2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 1682 2025 vertente
TRA
di erede di , Parte_1 Persona_1 elett. domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. RANDOLFI ANGELO, che la rappr. e dif. giusta procura allegata al ricorso RICORRENTE E
CP_1 contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe, premesso che in sede di omologa all'esito di procedimento per accertamento tecnico preventivo, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., era stata accertata in favore del de cuius la sussistenza del requisito sanitario proprio dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/80 e che erano decorsi oltre 120 gg. sia dalla notifica del provvedimento giudiziale, come corretto, sia dall'inoltro del modello AP70, conveniva in giudizio l' lamentando CP_1 che, in violazione del disposto di cui all'art.445 bis comma 5 c.p.c., non gli era stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio. Concludeva quindi chiedendo, accertata la sussistenza del diritto, la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori e vinte le spese.
Non si costituiva in giudizio l' . CP_1
Istruita la causa con produzione documentale, all'udienza odierna veniva discussa attraverso note scritte e decisa come da dispositivo in calce. Parte ricorrente ha provato al fascicolo sia l'esito positivo dell'accertamento operato in sede di ATP, sia la notifica a controparte del decreto di omologa, sia l'invio del modello AP70. Ne consegue che l avrebbe dovuto provvedere nei successivi CP_1
120 gg. alla liquidazione e pagamento del dovuto per ratei, adempimento che non vi è prova sia stato operato. Essendo decorsi oltre 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento di omologa e del modello AP70, accertata in questa sede la sussistenza anche degli altri requisiti si impone l'accertamento in sede giudiziale del diritto alla provvidenza di cui all'art.1 L.18/80 con decorrenza dalla data fissata nel decreto di omologa al decesso e la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati, oltre accessori e ratei maturandi. In particolare, l' , in persona del Presidente, va condannato alla corresponsione CP_1 dei ratei maturati e non riscossi dal 1 giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (15.10.2021) al decesso 23.09.2023, per un importo pari a (€ 522.10x 2) = € 1044,20 per il 2021 + (€ 524,16 x 12) = € 6289,92 per il 2022 + (527,16x10) = € 5271,60 per il 2023 per un totale di € 12605,72, oltre accessori di legge. I compensi di lite sono posti integralmente a carico dell' convenuto secondo la CP_2 soccombenza. Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (tra € 5.200 e € 26.000, pari all'ammontare delle somme dovute per due anni: cfr. Cass. 17.7.2018, n. 19020); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 3 (studio, introduttiva e decisionale), si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1. del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022 (considerata l'estrema semplicità della questione trattata), si è infine disposta la riduzione dell'ulteriore 50% della sola fase decisionale (tenuto conto che la controversia, già di per sé come detto priva di complessità alcuna, è stata decisa in prima udienza, senza deposito di memorie finali e senza alcuna discussione).
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara che la ricorrente, nella qualità di erede, ha diritto alla prestazione di cui all'art.1 L.18/80 dalla data fissata nel decreto di omologa e per l'effetto condanna l' , in persona del Presidente, alla corresponsione dei ratei maturati e non riscossi CP_1 dal 1 giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (15.10.2021) al decesso del dante causa del 23.09.2023 per un importo complessivo pari a € 12605,72, oltre accessori di legge;
condanna l' , in persona del Presidente, al pagamento dei compensi di lite CP_1 liquidati in complessivi € 1358,25, comprensivi di spese generali oltre IVA e CPA da distrarsi. Si comunichi. Roma, 11.7.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Casola
TRA
di erede di , Parte_1 Persona_1 elett. domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. RANDOLFI ANGELO, che la rappr. e dif. giusta procura allegata al ricorso RICORRENTE E
CP_1 contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe, premesso che in sede di omologa all'esito di procedimento per accertamento tecnico preventivo, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., era stata accertata in favore del de cuius la sussistenza del requisito sanitario proprio dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/80 e che erano decorsi oltre 120 gg. sia dalla notifica del provvedimento giudiziale, come corretto, sia dall'inoltro del modello AP70, conveniva in giudizio l' lamentando CP_1 che, in violazione del disposto di cui all'art.445 bis comma 5 c.p.c., non gli era stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio. Concludeva quindi chiedendo, accertata la sussistenza del diritto, la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori e vinte le spese.
Non si costituiva in giudizio l' . CP_1
Istruita la causa con produzione documentale, all'udienza odierna veniva discussa attraverso note scritte e decisa come da dispositivo in calce. Parte ricorrente ha provato al fascicolo sia l'esito positivo dell'accertamento operato in sede di ATP, sia la notifica a controparte del decreto di omologa, sia l'invio del modello AP70. Ne consegue che l avrebbe dovuto provvedere nei successivi CP_1
120 gg. alla liquidazione e pagamento del dovuto per ratei, adempimento che non vi è prova sia stato operato. Essendo decorsi oltre 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento di omologa e del modello AP70, accertata in questa sede la sussistenza anche degli altri requisiti si impone l'accertamento in sede giudiziale del diritto alla provvidenza di cui all'art.1 L.18/80 con decorrenza dalla data fissata nel decreto di omologa al decesso e la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati, oltre accessori e ratei maturandi. In particolare, l' , in persona del Presidente, va condannato alla corresponsione CP_1 dei ratei maturati e non riscossi dal 1 giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (15.10.2021) al decesso 23.09.2023, per un importo pari a (€ 522.10x 2) = € 1044,20 per il 2021 + (€ 524,16 x 12) = € 6289,92 per il 2022 + (527,16x10) = € 5271,60 per il 2023 per un totale di € 12605,72, oltre accessori di legge. I compensi di lite sono posti integralmente a carico dell' convenuto secondo la CP_2 soccombenza. Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (tra € 5.200 e € 26.000, pari all'ammontare delle somme dovute per due anni: cfr. Cass. 17.7.2018, n. 19020); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 3 (studio, introduttiva e decisionale), si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1. del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022 (considerata l'estrema semplicità della questione trattata), si è infine disposta la riduzione dell'ulteriore 50% della sola fase decisionale (tenuto conto che la controversia, già di per sé come detto priva di complessità alcuna, è stata decisa in prima udienza, senza deposito di memorie finali e senza alcuna discussione).
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara che la ricorrente, nella qualità di erede, ha diritto alla prestazione di cui all'art.1 L.18/80 dalla data fissata nel decreto di omologa e per l'effetto condanna l' , in persona del Presidente, alla corresponsione dei ratei maturati e non riscossi CP_1 dal 1 giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (15.10.2021) al decesso del dante causa del 23.09.2023 per un importo complessivo pari a € 12605,72, oltre accessori di legge;
condanna l' , in persona del Presidente, al pagamento dei compensi di lite CP_1 liquidati in complessivi € 1358,25, comprensivi di spese generali oltre IVA e CPA da distrarsi. Si comunichi. Roma, 11.7.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Casola