Articolo 944 del Codice civile
Articolo 943Articolo 945
Versione
19 aprile 1942
Art. 944.

(Avulsione).

Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l'opposta riva, il proprietario del fondo al quale si e' unita la parte staccata ne acquista la proprieta'. Deve pero' pagare all'altro proprietario un'indennita' nei limiti del maggior valore recato al fondo dall'avulsione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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