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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/10/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 2.10.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. T. Parte_1
Sardelli
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato CP_1 in atti, dall' Avv. R. Caracuta
Resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.1.2023, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver lavorato, dall'anno 1974 sino al 02.11.2022, quale operaio elettricista svolgendo mansioni comportanti una movimentazione manuale dei carichi – esponeva di aver presentato, in data 15.02.2020, domanda per il riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata (“monoparesi dell'arto inferiore a seconda del deficit di forza
e della compromissione deambulatoria, anchilosi del tratta lombare con risentimento trofico-sensitivo, a seconda dei disturbi motori, esiti algodisfunzionali di stabilizzazione vertebrale L2-L5 e protesi L4-L5 in spondiloscoartrosi, pluriradicolopatie e deficit dello
SPE destro”).
Ritenuta l'erroneità del rigetto opposto in via amministrativa, chiedeva accertarsi l'origine professionale della malattia denunciata, con conseguente condanna dell' CP_2 convenuto alla liquidazione dell'indennizzo in capitale.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti richiamando le CP_1 valutazioni espresse dai propri sanitari;
concludeva per il rigetto del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto precisato - acquisita prova dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente nel periodo dedotto in ricorso e secondo le modalità ivi descritte (cfr CP_3 CP_4
e – è stata disposta CTU al fine di accertare l'esistenza della patologia CP_5 Per_1 denunciata e l'eventuale sussistenza del nesso causale tra la stessa e le mansioni svolte dall'istante, nonché al fine di determinare il grado di menomazione dell'integrità fisica.
Ebbene, il CTU nominato, a seguito di un'accurata indagine medico legale, ha diagnosticato a carico del ricorrente “lombalgia cronica con impegno funzionale e radicolopatia destra in paziente già sottoposto a trattamento chirurgico (artrodesi intervertebrale lombo- sacrale)” e ha poi evidenziato che trattasi di “patologia ad evoluzione cronica nel cui determinismo indubbiamente l'attività lavorativa svolta dal periziando ha avuto concoasua nel determinare il danno a livello lombosacrale. L'attività svolta dallo stesso: (operaio elettricista addetto alla realizzazione degli impianti), con continuo impegno funzionale del rachide lombo sacrale, lavorare in posture incongrue, ha innescato un meccanismo anatomo-patologico di impegno funzionale del rachide lombosacrale, il quale associato a patologie pregresse, ha determinato un quadro clinico di sofferenza globale”.
Ha dunque concluso che la patologia denunciata con domanda del 15.2.2020 sia da ritenere eziologicamente riconducibile all'attività lavorativa svolta dall'istante e ha ritenuto che dalla stessa sia derivata una menomazione dell'integrità psicofisica pari al
6%.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale del caso concreto, priva di vizi logici e metodologici, stante altresì l'assenza di contestazioni
– non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza – idonee ad infirmarne il contenuto.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto alla liquidazione in capitale, la domanda va accolta e l' condannato al pagamento del dovuto. CP_1
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
Dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in capitale corrispondente a un danno biologico pari al 6% in dipendenza della malattia professionale denunciata con domanda del 15.2.2020 e, per l' effetto, condanna l' al pagamento CP_1 del dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo. Condanna l' al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, liquidate CP_1 in € 2697,00, per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato CP_1 decreto.
Brindisi, 2.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere