CA
Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/06/2025, n. 3234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3234 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Assunta d'Amore Presidente est. dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Francesco Notaro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3570 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 6349/2019 del Tribunale di
Napoli, pubblicata in data 20 giugno 2019, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura agli Parte_1 C.F._1 atti, dagli Avv.ti Franco Verde e Giuseppe Menale, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE) alla via A. D'Aragona n. 20 appellante
E
( , quale mandataria di , CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 cessionaria del credito di , in persona dei procuratori Controparte_3 speciali, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Federico Valentini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Largo Sermoneta n. 24 appellata
NONCHE'
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore, quale mandataria di ( ), cessionaria del Controparte_5 P.IVA_4 credito di Controparte_6 rappresentata e difesa giusta procura agli atti dall'Avv. Gianfranco
[...]
Caggiano presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Cervantes n.
55/5
1 appellata
E
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 P.IVA_5 tempore, quale procuratrice di ( , cessionaria Controparte_8 P.IVA_5 del credito già di rappresentata e difesa giusta procura agli Controparte_9 atti dall'Avv. Massimiliano Muni, unitamente al quale elettivamente domicilia presso Par lo Studio Legale Muni S.r.l. Società Avvocati, in Portici (NA) al Corso Giuseppe
Garibaldi, n. 1115 – Villa Menna appellata
E
( ) e CP_10 C.F._2 CP_11
( , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria C.F._3
Caiafa presso il cui studio elettivamente domiciliano in Portici (NA) al Corso Garibaldi
n. 254 appellati
NONCHE'
( , elettivamente domiciliato in CO C.F._4
Napoli, alla via S. Tommasi n.40 presso lo studio dell' Avv. Abbiento Angelo appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da note di trattazione scritta e comparse conclusionali da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 3.8.2006 la conveniva Parte_3 in giudizio (R.G. n. 493/2006, poi divenuto R.G. n. 65493/2006), innanzi al Tribunale di
Napoli, sezione distaccata di Portici, e per Parte_1 CP_11 CP_10 sentire accertare e dichiarare che le compravendite immobiliari stipulate tra quest'ultimi due – fideiussori della società debitrice Parte_4 dichiarata fallita con sentenza Tribunale di Napoli n. 345/2004 del 29.7.2004 – e con atto per notar del 5.3.2004 (n. 12837 registro generale e n. Parte_1 Per_1
9319 registro particolare) e atto per notar del 16.6.2004 (n. 3139 registro Per_1 generale e n. 22483 registro particolare), recavano pregiudizio ad essa istante annullando la garanzia patrimoniale dei fideiussori e CP_11 CP_10
2 Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dei richiamati atti di compravendita aventi ad oggetto rispettivamente: a) unità abitativa in Portici, alla via G. Poli n. 72, piano sesto, scala B, interno 34, tre vani, ingresso, cucina, bagno, disimpegno e ripostiglio, proprietà esclusiva del lastrico di copertura sovrastante, riportato nel NCEU al foglio 3, particella 1292, subalterno 53; b) unità abitativa in
Portici, alla via G. Poli n. 72, piano settimo, scala B, due vani, accessori e terrazzo, proprietà esclusiva del lastrico di copertura sovrastante, riportata nel NCEU al foglio 3, particella 1292, subalterno 107. In alternativa, chiedeva dichiararsi la nullità per simulazione ex art. 1414 c.c. dei richiamati atti pubblici;
in via gradata, in caso di parziale accoglimento della domanda revocatoria, chiedeva la condanna di Pt_1 alla restituzione del corrispettivo in danaro dei reali valori di vendita degli
[...] immobili suddetti, con vittoria delle spese di lite.
Parte istante deduceva a fondamento della domanda: - che a seguito di ricorso monitorio, con decreto n. 7727/2005 del Tribunale di Napoli, emesso in data 25.10.2005, aveva ottenuto l'ingiunzione di pagamento di € 630.212,42, oltre interessi al tasso convenzionale del 12,75%, su € 147.482,64 dall'1.7.2003 e al tasso del 9,70% su €
482.729,78 dall'l.04.2003, e spese di procedura a carico di e CP_11 CP_10
unitamente ad altri fideiussori della società fallita
[...] Parte_4
per una esposizione debitoria della società derivante da apertura di credito in
[...] conto corrente stipulato in data 21.12.2001 e da anticipazioni varie, il tutto assistito da fideiussione del 13.2.2002; - che detto decreto ingiuntivo era stato opposto tanto da rendere necessario proporre ricorso ex art. 671 c.p.c. al fine di ottenere un sequestro conservativo, in danno degli opponenti, poi concesso fino alla concorrenza dell'importo di € 650.000,00; - che il provvedimento di sequestro era stato reclamato dai debitori, con esito negativo, in quanto rigettato con ordinanza del 17.5.2006; - che a seguito di accertamenti aveva appurato che e con una CP_11 CP_10 serie di atti, tra cui quelli innanzi richiamati, in un breve arco temporale avevano dismesso l'intero loro patrimonio immobiliare. Assumeva, pertanto, l'istante che tali operazioni di dismissione immobiliare, realizzate in costanza del rapporto di garanzia e dell'esposizione debitoria, avessero cagionato pregiudizio concreto e attuale alle proprie ragioni creditorie in quanto idonee a depauperare il patrimonio dei garanti e, conseguentemente, a compromettere la garanzia patrimoniale a base della fideiussione.
3 Incardinata la lite, si costituiva il quale preliminarmente chiedeva la Parte_1 riunione per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva con altro giudizio recante NRG 65518/2006 promosso da e avente ad oggetto CO un'azione revocatoria di atto traslativo con cui i coniugi e CP_11 CP_10 avevano trasferito un appartamento in Portici, alla via Poli n. 72 a . Controparte_13
Nel merito eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione revocatoria,
l'insussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea. Nello specifico contestava che, all'epoca degli atti traslativi, le visure ipotecarie evidenziassero trascrizioni pregiudizievoli anteriori, fatta eccezione per l'ipoteca volontaria iscritta il 25.5.2002 a favore di Banca Monte dei
Paschi di Siena, circostanza che dimostrava che egli non potesse conoscere della compromessa situazione debitoria dei venditori;
aggiungeva di aver corrisposto i prezzi pattuiti, anche mediante un mutuo ipotecario di € 100.000,00 stipulato con Banca
Intesa in data 13.10.2004 e di aver sporto, in data 7.12.2006, successivamente alla citazione in giudizio di una denuncia-querela contro i coniugi Controparte_3
e per fatti delittuosi ai suoi danni, a riprova della sua estraneità alle CP_11 CP_10 loro vicende debitorie e della assenza di scientia damni o consilium fraudis. Rilevava, altresì, che le operazioni di vendita degli immobili erano avvenute tramite intermediario con ciò attestando la trasparenza delle operazioni.
All'udienza del 31.1.2007 veniva disposta la riunione dei due procedimenti RG.
65493/2006 e RG. 65518/2006.
Articolati i mezzi istruttori ed espletata la prova testimoniale, in data 11.6.2009, interveniva in giudizio la quale mandataria Controparte_14 di creditrice di e in virtù di decreto Controparte_9 CP_11 CP_10 ingiuntivo esecutivo n. 8347/2005 del Tribunale di Napoli per € 35.425,59, oltre interessi, chiedendo dichiararsi inefficaci gli atti traslativi oggetto di causa lesivi della garanzia del proprio credito.
Con atto di intervento del 17.7.2009, si costituiva in giudizio la Controparte_15
mandataria di e
[...] CP_6 Controparte_6
quest'ultima acquirente di ramo di azienda della Banca Monte dei
[...]
Paschi di Siena S.p.A., titolare di un credito nei confronti dei coniugi _1 in virtù di decreto ingiuntivo n. 1701/2005 del Tribunale di Napoli del 25.2.2005 per €
4 605.569,90 che si associava alla richiesta di declaratoria di inefficacia degli atti traslativi in questione.
Con successivo atto dell'11.11.2009, interveniva in giudizio la Controparte_17
quale mandataria della cessionaria della società
[...] Controparte_2 istante in virtù di atto di cessione di crediti del 14/12/2007 Parte_3 che si riportava alle richieste della banca istante.
Inizialmente dichiarati contumaci, in data 7.7.2010, si costituivano i convenuti e i quali non si opponevano alle ragioni difensive CP_11 CP_10 avanzate da eccependo l'assenza di dolo o consilium fraudis da parte Parte_1 loro e insistendo per il rigetto della domanda revocatoria.
Successivamente, con ordinanza del 3.10.2012, il Tribunale disponeva la separazione dei giudizi in precedenza riuniti, ritenendo matura per la decisione la causa rubricata al N.R.G. 65518/2006 introdotta da CO
Espletata una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare il valore di mercato degli immobili sia al momento delle compravendite quanto al momento del conferimento dell'incarico all'ausiliario, oltre che l'eventuale perdurante possesso degli immobili da parte dei coniugi e , la causa veniva riservata in decisione per essere CP_11 CP_10 successivamente rimessa sul ruolo per l'acquisizione della sentenza n. 30/2010 del
Tribunale di Portici, emessa in relazione al giudizio recante R.G. n. 704/2009 promosso da per il rilascio di uno degli immobili acquistato ma ancora occupato Parte_1 dai coniugi e , e della sentenza n. 126/13 (R.G. n. 65518/06), relativa CP_11 CP_10 al procedimento promosso da in precedenza separato dal giudizio CO principale.
All'esito dell'acquisizione di detta documentazione, il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, con sentenza n. 6349/2019 del 20.6.2019, così decideva:
“A) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficaci nei confronti di: - Controparte_2
nella qualità di cessionaria del credito della e, per essa - nella
[...] Parte_3 qualità di mandataria, della;
- Controparte_17 Controparte_14
quale mandataria della
[...] Controparte_9 Controparte_15 quale mandataria della , Controparte_18 Controparte_6
i seguenti atti dispositivi: 1) atto per notar di Torre del Greco del 5.3.2004,
[...] Per_1 trascritto il 17.3.2004 al n. 12837 del registro generale e n. 9319 del registro particolare, con il quale i coniugi e hanno venduto a nato a [...] il CP_11 CP_10 Parte_1
5 26.12.1963, l'unità abitativa in Portici, alla via G. Poli n. 72, facente parte del fabbricato denominato “Palazzo Bellavista”, sito nel parco Cirillo, costituita dall'appartamento ubicato al piano sesto della scala B, distinto con interno n. 34, composto di tre vani, ingresso, cucina, bagno, disimpegno e ripostiglio, con la proprietà esclusiva del lastrico di copertura sovrastante, riportato nel NCEU al foglio 3, particella 1292, subalterno 53; 2) atto per notar di Per_1
Torre del Greco del 16.6.2004, trascritto il 24.6.2004 al n. 31392 del registro generale e n.
22483 del registro particolare, con il quale i coniugi e hanno CP_11 CP_10 venduto a nato a [...] il [...], l'unità abitativa in Portici, alla via G. Parte_1
Poli n. 72, costituita dall'appartamento ubicato al piano settimo della scala B, composto di due vani, accessori e terrazzo, con la proprietà esclusiva del lastrico di copertura sovrastante, riportato nel NCEU al foglio 3, particella 1292, subalterno 107; B) ordina al conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità; C) rigetta ogni altra domanda” e condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'attrice, della e della Controparte_14 Controparte_15 oltre che delle spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, il Tribunale accertava la sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., evidenziando come il credito azionato fosse anteriore agli atti di disposizione impugnati, posto che la fideiussione era stata prestata in data
13.3.2002 mentre le vendite erano avvenute nel marzo e giugno 2004. Riteneva palese il pregiudizio arrecato ai creditori, considerato che gli atti avevano depauperato irrimediabilmente la garanzia patrimoniale dei debitori, rendendo di fatto impossibile la soddisfazione dei crediti. A tal riguardo, il giudice valorizzava particolarmente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che aveva accertato una evidente sproporzione tra il prezzo di vendita dichiarato e l'effettivo valore di mercato degli immobili al tempo delle stipule. Riteneva, altresì, provata la consapevolezza del pregiudizio sia da parte dei debitori che del terzo acquirente, desumibile anche da presunzioni precise e concordanti, quali: la tempistica delle vendite, avvenute in prossimità della dichiarazione di fallimento della società garantita e dopo la revoca delle linee di credito;
la significativa sottovalutazione degli immobili rispetto al loro reale valore di mercato;
la circostanza che i beni venduti fossero rimasti l'uno nel possesso dei venditori sine titulo e l'altro occupato da un parente del senza Pt_1 alcun titolo giustificativo;
la sproporzione tra la dichiarata condizione economica
6 dell'acquirente ("coltivatore") e l'improvviso acquisto di due appartamenti in breve tempo;
le modalità di pagamento del prezzo e l'assenza di adeguate verifiche preliminari sulla situazione debitoria dei venditori. Il Tribunale riteneva che l'effettivo pagamento del corrispettivo, la denuncia-querela successiva e l'azione di rilascio per occupazione sine titulo non fossero elementi sufficienti a escludere la sussistenza del consilium fraudis.
Avverso detta sentenza proponeva appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 23.7.2019, invocandone la riforma, per i seguenti motivi: a) nullità della sentenza per difetto di motivazione e/o omessa pronuncia su un fatto controverso e decisivo ovvero sulla sentenza n. 30/2010 del 25.1.2010 relativa al giudizio RG. 704/2009 la cui acquisizione era stata disposta nel corso del giudizio di primo grado;
b) nullità della sentenza per difetto di motivazione e/o omessa pronuncia su un fatto controverso e decisivo ovvero sulla sentenza n. 126/2013 del 13 marzo 2013, acquisita agli atti, che aveva rigettato la domanda revocatoria promossa da CP_12 nei confronti dei coniugi e;
c) erronea
[...] _1 Controparte_13 ricostruzione dei fatti di causa ed errata interpretazione delle prove;
d) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, mancando la notifica delle ordinanze di rimessione sul ruolo al procuratore costituito di e CP_11 CP_10
Concludeva, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà, per la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto della domanda attorea, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Radicato il contraddittorio, si costituiva con comparsa del 20.12.2019 la Controparte_2
in qualità di cessionaria del credito della e per essa
[...] Parte_3 quale mandataria la eccependo, in via preliminare, la strumentalità CP_1 dell'azione per occupazione sine titulo azionata da nei confronti degli Parte_1 alienanti . Nel merito eccepiva l'infondatezza del gravame non _1 sussistendo alcuno dei vizi denunciati dall'appellante, evidenziando la correttezza della decisione impugnata stante la ricorrenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 2901
c.c., sottolineando come il Tribunale ne avesse correttamente accertato tutti i presupposti. In particolare, l'eventus damni era inequivocabilmente dimostrato dalla dismissione patrimoniale operata dai debitori, così come da tutti gli altri fideiussori della società fallita, attraverso la vendita degli immobili a prezzi significativamente
7 inferiori al valore di mercato, mentre la scientia damni dell'appellante risultava dalla conoscenza delle difficoltà economiche dei venditori e dai rapporti commerciali preesistenti con la Chiedeva, pertanto, il rigetto Parte_4 dell'appello con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 15.1.2020 si costituiva in giudizio la quale Controparte_4 mandataria della società cessionaria del credito di Controparte_5 [...]
contestando le Controparte_6 argomentazioni dell'appellante e sostenendo la correttezza della sentenza impugnata.
In particolare, rilevava che l'omessa considerazione delle sentenze richiamate dall'appellante non configurava alcun vizio di motivazione, trattandosi di pronunce relative a fattispecie diverse e non decisive per la risoluzione della presente controversia. Nel merito, ribadiva che la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria era stata correttamente accertata sulla base di elementi probatori inequivocabili, tra cui la significativa sottovalutazione degli immobili venduti, la preesistenza dei crediti e la conoscenza delle difficoltà finanziarie dei debitori da parte dell'acquirente. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese processuali.
Con comparsa del 19.10.2002 si costituiva la quale Controparte_7 procuratrice di cessionaria del credito vantato da Controparte_8 [...]
la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello. Nel merito, ribadiva la CP_9 piena correttezza dell'accertamento operato dal giudice di primo grado, evidenziando come la consulenza tecnica d'ufficio avesse chiaramente dimostrato la sproporzione tra i prezzi di vendita e i valori di mercato degli immobili, elemento sintomatico della frode. Sottolineava inoltre che l'appellante non aveva fornito alcuna prova concreta della sua buona fede, limitandosi a invocare circostanze successive alla stipulazione dei contratti e comunque non decisive. Deduceva che la scientia damni era desumibile non solo dalla conoscenza delle difficoltà economiche dei venditori, ma, anche dalle modalità anomale con cui erano stati conclusi i contratti di compravendita. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
quindi, il procedimento veniva riassegnato alla Sesta Sezione Civile, giusto
8 decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il
2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la
Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025.
Con ordinanza del 26.3.2025 la Corte, rilevato che l'atto di appello risultava notificato a e presso il procuratore costituito in primo grado Avv. CP_11 CP_10
Maria Caiafa di cui tuttavia non si rinveniva, nel fascicolo di primo grado, la comparsa di costituzione, mentre nella sentenza impugnata le medesime parti risultavano costituite a mezzo dell'Avv. Ferdinando Zeni e rilevato, altresì, che dalla sentenza di primo grado risultava parte in causa anche evocato nel presente CO grado, rispetto alla cui posizione era necessario che le parti chiarissero il coinvolgimento nella vicenda processuale de qua ai fini di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio nel presente grado di giudizio, chiedeva chiarimenti alle Parti fissando all'uopo l'udienza del 17 aprile 2025.
Chiarita la posizione di parte attrice del giudizio RG. 65518/2006, CO prima riunito al 65493/2006 e poi nuovamente separato per la decisione, rimasto contumace nel presente grado di giudizio, in data 14.4.2015 si costituivano i coniugi e aderendo integralmente alle richieste e difese CP_11 CP_10 dell'appellante e contestando tutte le eccezioni delle altre parti.
Quindi, la Corte riservava la causa in decisione all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa riduzione a trenta giorni del termine per il deposito delle comparse conclusionali.
Preliminarmente, va dichiarato che l'appello è stato tempestivamente proposto con atto di citazione notificato in data 23.7.2019 nel termine di legge di cui all'art. 325 c.p.c. decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 2 luglio
2019.
L'appello appare infondato.
Con i primi due motivi l'appellante lamenta il mancato esame e l'omessa pronuncia relativamente alle due decisioni intervenute in altri giudizi e acquisite su disposizione
9 dello stesso giudice di prime cure e, precisamente, della sentenza n. 30/2010 del
25.1.2010 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, con cui è stata accertata e dichiarata l'occupazione sine titulo dell'appartamento venduto da P_
, con condanna di questi al rilascio immediato dell'immobile, e della sentenza n.
[...]
126/2013 del 13 marzo 2013, del medesimo giudice, che ha rigettato la domanda revocatoria promossa da nei confronti dei coniugi CO _1
e . Secondo l'appellante, il fatto che egli fosse stato costretto ad agire Controparte_13 contro gli alienanti per ottenere l'immobile acquistato, dimostrerebbe la sua assoluta buona fede e l'insussistenza da parte sua del consilium fraudis o participatio fraudis. Così come il rigetto della domanda revocatoria proposta da e la CO dichiarazione di efficacia dell'atto di trasferimento immobiliare intercorso tra i coniugi e , a dire dell'appellante, determinerebbe la _1 Controparte_13 necessità di valutare come efficaci anche gli atti di traslazione che lo riguardano non sussistendo, come nel caso definito con sentenza n. 126/2013, i presupposti per l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., essendo provata l'effettiva erogazione del corrispettivo degli acquisti immobiliari e l'assenza di familiarità o contiguità con i venditori.
I primi due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente non solo per ragioni di efficienza processuale e coerenza argomentativa ma anche perché fondati sulla medesima censura, concernente l'omesso esame, da parte del primo giudice, di due distinte sentenze emesse in altri giudizi e ritualmente acquisite agli atti del presente giudizio.
I motivi sono infondati.
Va rilevato che il vizio di omessa pronuncia si configura allorché il giudice non esamini una questione che sia stata specificamente sollevata dalle parti ovvero non decida su un punto essenziale della domanda di una parte che sia idonea a incidere sul decisum.
La giurisprudenza ha più volte ribadito che “ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione” (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. L., ordinanza n. 16943 del 19 giugno 2024). Al tempo stesso, “la motivazione omessa o insufficiente è configurabile
10 soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione” (Cass. Civ. S.U.
n. 24148 del 25/10/2013).
Nel caso di specie, l'esame delle sentenze richiamate dall'appellante, aventi ad oggetto domande non relative al presente giudizio, non avrebbe potuto condurre a esiti diversi rispetto a quelli raggiunti dal giudice di primo grado.
Innanzitutto, deve preliminarmente osservarsi che per entrambe le pronunce, del cui mancato esame l'appellante si lamenta, non vi è prova del loro passaggio in giudicato, circostanza che ne limita significativamente il valore probatorio ferma restando l'ininfluenza ai fini della presente decisione.
Al più, l'esame specifico della sentenza n. 30/2010 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, che ha accertato l'occupazione sine titulo da parte dei venditori, avrebbe condotto, come del resto conduce, a soluzioni opposte a quelle prospettate dall'appellante.
Infatti, la relativa domanda è stata introdotta a distanza di cinque anni dalla stipula dell'atto di compravendita dell'immobile oggetto dell'occupazione, circostanza che appare del tutto inverosimile in condizioni ordinarie tra acquirente e alienante non legati da particolari accordi in cui è ragionevole attendersi che l'acquirente pretenda l'immediata consegna del bene acquistato ovvero, quanto meno, che agisca tempestivamente per ottenerne il rilascio qualora i venditori si rifiutino di consegnarlo.
Il decorso di un così ampio lasso temporale prima dell'attivazione dell'azione giudiziaria suggerisce invece l'esistenza di intese tra le parti volte a consentire ai venditori di trattenere l'immobile nonostante l'avvenuta alienazione, elemento che ben si concilia con l'ipotesi di un'operazione posta in essere al fine di azzerare la garanzia patrimoniale del disponente a fronte di una esposizione debitoria ben ragguardevole con la consapevole partecipazione dell'acquirente.
11 Sul punto va rilevata l'inattendibilità delle testimonianze raccolte all'udienza del 7 luglio 2008, che appaiono preordinate al fine giustificativo del ritardo con cui veniva intrapresa l'azione per occupazione sine titulo. Difatti, le dichiarazioni dei testimoni, da un lato, risultano sconfessate dal contenuto dell'atto pubblico per notar del 5 Per_1 marzo 2004 e, dall'altro, sono da considerarsi quali testimonianze de relato prive di riscontri oggettivi.
Nello specifico, il testimone riferiva che “nel contratto traslativo Testimone_1 egli (ndr. consentì che i venditori rimanessero nell'alloggio per un periodo di Parte_1 due o tre anni e credo che il corrispettivo di tale detenzione fu determinato riducendo il prezzo della vendita”.
La circostanza è categoricamente smentita dal contenuto dell'atto traslativo prima richiamato, ove all'art. 3 le parti non hanno fatto alcun riferimento, ai fini della determinazione del prezzo di vendita, a una riduzione dello stesso in virtù della permanenza degli alienanti nel possesso del bene immobile per un ulteriore periodo di tre anni, apparendo, in ogni caso, quanto mai inverosimile una riduzione del prezzo di tale portata (circa la metà del valore di mercato accertato dal consulente tecnico d'ufficio) per tale concessione.
Ma, soprattutto, in nessuna pattuizione dell'atto per notar , l'acquirente Per_1 acconsentiva alla permanenza nell'immobile acquistato degli alienanti. Parte_1
Anzi, all'art. 4 era espressamente prevista l'immediata immissione della parte acquirente nel possesso legale e materiale dell'immobile trasferitole.
Il testimone dichiarava: “Dopo l'acquisto il compratore mi disse di essersi Testimone_2 accordato con i venditori affinché a fronte di una riduzione del corrispettivo gli originari proprietari rimanessero a vivere nell'alloggio per un periodo certamente superiore a tre anni”.
La deposizione, oltre ad essere in contrasto con quella del precedente testimone circa il presunto periodo di permanenza nell'immobile accordato ai venditori, si fonda su informazioni “acquisite” – nello specifico direttamente da – e devono Parte_1 essere qualificate come testimonianza “de relato actoris”. Sostanzialmente prive di rilievo e inutilizzabili in assenza di ulteriori e confermati riscontri oggettivi;
invero, qualora il ragionamento presuntivo si sia basato soltanto sulle dichiarazioni di parte attrice e su quelle de relato actoris fatte al teste, senza essere sostenuto da elementi oggettivi, va affermata
l'erroneità della sentenza per errato uso della testimonianza de relato actoris, tanto se si segue
l'orientamento più radicale che ritiene del tutto nullo il valore della detta testimonianza, quanto
12 se si segue quello meno radicale secondo cui essa può avere un valore probatorio se sostenuto da altri elementi probatori oggettivi, i quali abbiano l'attitudine a confermarne la credibilità (Cass.
Civ. ordinanza n. 14030 del 21.5.2024).
Quanto sopra, trova ulteriore conferma nella circostanza che la sentenza n. 30/2010 è stata messa in esecuzione infruttuosamente, mancando la prova della liberazione dell'immobile oggetto della pronuncia, solo dopo 4 anni dalla sua emissione. Anche tale comportamento processuale dell'appellante risulta del tutto incompatibile con la condotta che ci si attenderebbe da un acquirente in buona fede, il quale, ottenuto un titolo esecutivo favorevole, agirebbe immediatamente per conseguire il possesso del bene di cui ha diritto alla consegna. Il ritardo nell'esecuzione della sentenza conferma piuttosto l'esistenza di accordi sottostanti che regolavano diversamente i rapporti tra le parti, rendendo l'azione esecutiva meramente formale e strumentale.
Va, inoltre, precisato che non corrisponde al vero l'assunto dell'appellante secondo cui il Tribunale non avrebbe valutato la sentenza n. 30/2010.
Al contrario, il giudice di primo grado ha espressamente considerato tale pronuncia quale elemento integrativo della sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per l'azione revocatoria. In particolare, ha ritenuto che la previsione contrattuale di immissione contemporanea nel possesso legale e materiale degli immobili trasferiti sia stata palesemente disattesa dall'attuale occupazione sine titulo da parte dei coniugi dell'appartamento, circostanza accertata non solo dalla _1 certificazione di residenza degli stessi presso l'immobile oggetto di compravendita, ma anche dall'infruttuosità della sentenza n. 30/2010, rimasta sostanzialmente ineseguita nonostante il decorso di un considerevole lasso temporale dalla sua pronuncia.
Tale circostanza, pertanto, anziché escludere la scientia damni dell'appellante, contribuisce piuttosto a confermarla, dovendo tale elemento essere valutato in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto e alla stipulazione dei contratti di compravendita che nei fatti non hanno comportato l'immissione dell'acquirente nel possesso dei beni acquistati.
Quanto poi alla sentenza n. 126/2013 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Portici, pronunciata sulla domanda proposta da per la declaratoria CO di inefficacia ex art.2901 c.c. dell'atto traslativo della proprietà dell'immobile in Portici
(NA) in catasto foglio 3, part. 1292, sub 54 intercorso tra i coniugi e _1
, va osservato che il rigetto della domanda è fondato su circostanza di Controparte_13
13 fatto diversa da quella oggetto del presente giudizio. Quindi, la richiamata pronuncia non può assumere alcun rilievo nel giudizio de quo sia perché intervenuta tra soggetti parzialmente diversi ma soprattutto perché l'oggetto della controversia è diverso da quello che ci occupa.
Al riguardo va opportunamente premesso che nell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. il rapporto cronologico tra l'atto dispositivo e la nascita del credito costituisce un elemento essenziale, poiché solo verificando se l'atto sia stato compiuto prima o dopo l'insorgenza dell'obbligazione si può accertare se il debitore abbia agito con l'intento di ostacolare l'esecuzione o di pregiudicare il soddisfacimento del credito. La giurisprudenza di legittimità ha elaborato un criterio rigoroso, differenziando il regime probatorio a seconda che l'atto di disposizione sia anteriore o posteriore al sorgere dell'obbligazione. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 1898 del 27 gennaio 2025, hanno chiarito che per gli atti anteriori al credito è necessario provare il “dolo specifico”, ossia la “dolosa preordinazione” del debitore a pregiudicare un futuro credito, non limitandosi alla mera consapevolezza del pregiudizio, e richiedendo altresì, nei trasferimenti a titolo oneroso, la partecipazione del terzo al medesimo intento fraudolento;
per gli atti posteriori al credito, è sufficiente dimostrare che il debitore e/o il terzo fossero consapevoli del pregiudizio arrecato al creditore.
Nel caso deciso con la sentenza n. 126/2013 l'atto dispositivo impugnato è anteriore al sorgere del credito per cui si agiva in revocatoria. In particolare, il trasferimento della proprietà era avvenuto con atto di acquisto del mese di marzo 2004, preceduto da promessa irrevocabile di acquisto sottoscritta in data 19.11.2003, mentre il credito dedotto in revocatoria traeva origine da decreto ingiuntivo emesso nel settembre 2005.
Orbene, alla stregua dei principi sopra richiamati, il Tribunale riteneva indispensabile dimostrare che il disponente avesse agito con specifica intenzione dolosa di sottrarre patrimonio alla futura esecuzione e che il terzo acquirente fosse a conoscenza di tale intento doloso. L'istruttoria di quel giudizio ha verificato l'assenza di qualsiasi elemento probatorio circa la volontà dolosa del disponente – volto a impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito – nonché l'assenza di un'effettiva partecipazione del terzo acquirente a un simile disegno fraudolento, oltre che “la mancata ritenzione del bene da parte dei venditori” contrariamente alla fattispecie de qua.
14 In tale contesto, detta sentenza n. 126/2013 non assume alcun rilievo ai fini della presente decisione, trattandosi di pronuncia concernente ipotesi di credito successivo all'atto dispositivo e relative a un diverso contesto fattuale e soggettivo.
L'acquisizione del provvedimento al fascicolo di primo grado non poteva indurre il giudice a mutare la propria valutazione stante l'irrilevanza giuridica di una pronuncia relativa a fattispecie e parti parzialmente diverse.
Ne consegue per tutto quanto sopra che i primi due motivi di appello, risultando infondati, vanno respinti.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la ricostruzione operata dal giudice di prime cure sotto il profilo fattuale e probatorio, in particolare, riferendosi al profilo soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.. Osserva come non sussistano trascrizioni pregiudizievoli anteriori agli atti di vendita impugnati e richiama l'effettivo pagamento del corrispettivo mediante assegni bancari e circolari, nonché l'accensione di un mutuo ipotecario di € 100.000,00 finalizzato all'acquisto degli immobili. Inoltre, ricorda di aver sporto querela nei confronti dei coniugi non appena venuto a _1 conoscenza delle citazioni in giudizio per le azioni revocatorie e di aver poi esperito con successo un giudizio di accertamento dell'occupazione sine titulo contro i predetti.
Tali circostanze, secondo l'appellante, dimostrerebbero la propria estraneità a un progetto fraudolento volto a sottrarre beni al soddisfacimento dei creditori.
Il motivo è infondato.
Premesso che con la doglianza vengono reiterate, in parte, le medesime censure già prospettate nei precedenti motivi di appello e per le quali questo Collegio ha già fornito specifica e motivata risposta, l'eccezione circa la carenza di prova dell'elemento soggettivo di cui all'art. 2901 c.c. in capo al terzo acquirente a titolo oneroso va disattesa, sebbene con ulteriori argomentazioni rispetto alla sentenza impugnata.
Per valutare compiutamente la doglianza, occorre valutare la sussistenza del consilium fraudis, vale a dire la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e, trattandosi di atti a titolo oneroso, anche del terzo acquirente.
Risulta documentalmente provato che gli atti di trasferimento delle proprietà degli immobili da e sono stati stipulati, a breve distanza CP_11 CP_10 temporale l'uno dall'altro, nell'anno 2004, quando la fideiussione era già stata prestata in favore della ovvero in data 13 febbraio 2002, e il Parte_4
15 rapporto di apertura di credito in conto corrente della società garantita era già in essere fin dal 21 dicembre 2001.
Questa circostanza temporale riveste carattere decisivo poiché dimostra che al momento degli atti dispositivi impugnati sussisteva già il rapporto di garanzia e, conseguentemente, la potenziale esposizione debitoria del fideiussore, concretizzatasi successivamente con l'emissione dei decreti ingiuntivi di cui in narrativa.
La valutazione della consapevolezza del pregiudizio, elemento centrale del consilium fraudis, deve essere condotta, come detto, con riferimento a entrambe le parti coinvolte nell'operazione negoziale.
Sul punto, va ribadito quanto osservato in precedenza, ovvero che l'elemento temporale assume particolare rilevanza. Infatti, quando l'atto dispositivo è posteriore al sorgere del credito, è sufficiente la prova della consapevolezza del pregiudizio;
quando
è anteriore, occorre dimostrare la dolosa preordinazione dell'atto.
La fattispecie in esame ricade nella prima ipotesi e si rende sufficiente l'accertamento della sola consapevolezza del pregiudizio, attuale o futuro.
Quanto ai fideiussori, la loro conoscenza del pregiudizio non risulta contestata, non formando oggetto di eccezioni in primo grado, né di rituali censure nel presente grado di giudizio.
In ogni caso la giurisprudenza ha chiarito che il fideiussore, per la natura stessa dell'istituto, non può ragionevolmente ignorare di aver assunto una posizione di garanzia che comporta una responsabilità patrimoniale concreta, attuale e futura.
La consapevolezza del debito legittima l'azione revocatoria: “L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo,
16 dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione”
(Cass. Civ. Ord. n. 10522 del 03/06/2020).
Per quanto concerne la valutazione della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente, soccorrono una serie di elementi sintomatici di Parte_1 carattere presuntivo che, nel loro insieme, consentono di affermarne la sussistenza.
È, infatti, orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il consilium fraudis del terzo acquirente a titolo oneroso può essere provato per presunzioni: “ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, la prova della fraudolenta collusione tra il debitore e il terzo (c.d. consilium fraudis) può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, soprattutto se fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore” (Cass. Civ. n. 6795/14).
La Suprema Corte ha costantemente affermato questa possibilità, purché le presunzioni siano gravi, precise e concordanti, e fondate su elementi oggettivi che rendano ragionevolmente inferibile la consapevolezza del terzo circa il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Nel caso in esame, la sussistenza del consilium fraudis in capo al terzo acquirente emerge chiaramente dalla valutazione complessiva di una serie di circostanze fattuali, oltre quelle già sopra illustrate. In primo luogo, si osserva che nell'atto notarile del
5.3.2004 parte venditrice dichiarava che l'immobile in Portici alla via G. Poli n. 72, piano sesto (foglio 3, p.lla 1292, sub 53) era gravato da “iscrizione ipotecaria n.
21267/3623 del 25 maggio 2002 in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nota all'acquirente”.
Manca, tuttavia, nel medesimo atto, una pattuizione che disciplini tra le parti l'esito di detta ipoteca o, comunque, un accollo del mutuo esistente o l'estinzione dello stesso. La circostanza costituisce un indizio della consapevolezza della situazione debitoria del venditore. Tale scelta, lungi dall'essere casuale, denota la volontà di non assumere oneri economici derivanti dall'ipoteca sull'immobile che, nei fatti, non è mai entrato nella disponibilità materiale di esso acquirente.
Il mancato accollo del pregiudizio gravante sull'immobile denota il disinteresse circa le sorti future del bene, configurando un'operazione finalizzata a sottrarre il bene alle ragioni creditorie.
Ancora, indiziaria della sussistenza della consapevolezza da parte dell'acquirente, è la disposizione contenuta nell'art. 6 del richiamato atto notarile con cui le parti hanno
17 rinunciato all'ipoteca legale, ovvero a quella garanzia automatica che sorge a favore dell'alienante per il pagamento del prezzo e l'adempimento degli obblighi derivanti dall'atto di alienazione.
La giurisprudenza ha individuato nella rinuncia all'ipoteca legale contenuta nell'atto di trasferimento un elemento significativo per valutare la sussistenza della consapevolezza del danno da parte del terzo acquirente. Quando le parti decidono di rinunciare a questa garanzia legale, ciò può costituire un indizio della consapevolezza che l'operazione possa arrecare pregiudizio ai creditori del venditore. La rinuncia preventiva all'ipoteca legale, contenuta nell'atto di alienazione, dimostra che l'alienante rifiuta la protezione che l'ordinamento appresta al suo credito in via del tutto eccezionale. Tale comportamento, valutato unitamente alle altre circostanze del caso concreto, rivela la consapevolezza delle parti circa la situazione debitoria dell'alienante e il potenziale pregiudizio per i creditori.
Ulteriore elemento presuntivo di non scarso rilievo è rappresentato dalla circostanza che il prezzo di acquisto degli immobili è risultato manifestamente sottostimato rispetto all'effettivo valore di mercato al momento delle vendite, come accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio, in misura tale da far ragionevolmente presumere la consapevolezza dello stato di difficoltà economica del venditore. Un acquirente in buona fede non avrebbe potuto ignorare l'anomalia di un prezzo così significativamente al di sotto dei valori correnti, circostanza che necessariamente doveva indurre ad approfondire le ragioni di tale convenienza economica e quindi pervenire alla consapevolezza di un diverso disegno sottostante la vendita, di certo non disposta per massimizzare il lucro derivante dal trasferimento della proprietà.
A quanto sopra si aggiungano le modalità anomale di pagamento.
Nel primo atto traslativo (5.3.2004) il notaio rogante riporta che il prezzo della compravendita (€ 120.000,00) era stato, antecedentemente alla sottoscrizione dell'atto, versato dall'acquirente senza indicazione però delle modalità effettive e dei titoli di pagamento. Solo in allegazione alla eccezione, l'acquirente depositava Parte_1 copia di due assegni bancari da € 60.000,00 cadauno (nn. 6075594813-02 e 6075594814-
03) asseritamente versati in data 5.3.2004.
Tuttavia, aspetto non trascurabile, non ha provato il pagamento effettivo Parte_1 dell'importo portato negli assegni indicati o, comunque, non ha fornito prova dell'addebito della provvista in conto corrente. Più in particolare manca la prova della
18 negoziazione degli assegni e quindi dell'effettivo trasferimento di denaro in favore dei venditori.
La circostanza eccepita da circa il pagamento dell'immobile con i due assegni Pt_1 va poi in contrasto con quanto successivamente dedotto allorquando riferisce di aver acceso mutuo per un importo di € 100.000,00, di cui produce copia del contratto, per l'acquisto dell'immobile, con ciò rendendo ancor meno chiare le modalità delle operazioni di trasferimento e pagamento del prezzo pattuito.
Ferma restando la non coincidenza del prezzo di acquisto (€ 120.000,00) con l'importo mutuato (€ 100.000,00), va osservato che nel contratto di mutuo prodotto non risulta esplicitata la ragione per la quale il mutuo veniva acceso, ovvero, sebbene il mutuo sia garantito da ipoteca sull'immobile di Via Poli n. 72, interno 34, non è indicato che l'importo erogato era finalizzato all'acquisto di detto immobile.
Con riferimento poi al secondo atto traslativo del 16.6.2004, avente ad oggetto l'immobile in Portici, alla via G. Poli n. 72, piano settimo (foglio 3, p.lla 1292, sub. 107), del pari non vi è chiarezza sulle modalità di pagamento del prezzo. In particolare, non sono specificate le modalità di versamento, avvenuto antecedentemente alla sottoscrizione dell'atto, dell'acconto di € 7.550,00. Non è allegata, altresì, la provenienza della provvista a copertura dell'assegno circolare di € 29.000,00 di cui tra l'altro non si rinviene copia agli atti del presente giudizio.
Anche in questo secondo atto dispositivo c'è riferimento all'ipoteca gravante sull'immobile trasferito senza che ne sia specificato l'accollo e/o l'estinzione. Così come vi è rinuncia delle parti all'ipoteca legale, come sopra detto per il primo immobile trasferito. Inoltre, risultata occupato da un soggetto, dichiaratosi al c.t.u. parente di senza che però ne venissero forniti atti e/o titoli giustificativi. Parte_1
Va, invero, ricordato che il pagamento del prezzo contenuto nell'atto di compravendita si pone come mera dichiarazione delle parti, essendo l'attestazione del notaio limitata al fatto che le parti hanno firmato l'atto e reso in sua presenza le dichiarazioni in esso contenute e in assenza dell'effettivo pagamento di questa parte del prezzo, da offrirsi da parte dell'acquirente, deve ritenersi che lo stesso non sia stato affatto provato.
Deve essere così confermata la sussistenza della partecipatio fraudis del terzo acquirente, il quale ha proceduto nell'arco di circa tre mesi all'acquisto di ben due unità immobiliari, impegnatosi al versamento del relativo corrispettivo in via anticipata
19 senza manifestare alcuna preoccupazione per il mutuo gravante sui beni, né per le connesse garanzie ipotecarie costituite a favore del Monte dei Paschi di Siena.
Non risulta, peraltro, che nel corso del giudizio di primo grado sia stata fornita alcuna dimostrazione circa le risorse finanziarie di cui si sia avvalso per Parte_1 procedere a due distinte acquisizioni immobiliari nel breve periodo di tre mesi, con versamento dell'intero importo (€ 120.000,00) in via anticipata rispetto alla stipula nel primo caso, e con corresponsione anticipata di una quota significativa (€ 7.550,00) nel secondo caso.
Le circostanze sopra evidenziate non possono essere considerate meramente casuali, ma consentono di ritenere provato l'elemento soggettivo del consilium fraudis in capo al terzo acquirente, consapevole di partecipare a un'operazione diretta a ridurre la capacità patrimoniale dei coniugi e , in danno dei creditori per CP_11 CP_10 somme ben cospicue.
La motivazione del giudice di prime cure, pur nella sua sinteticità in ordine all'individuazione del requisito del consilium fraudis del terzo acquirente, individua tutti gli elementi di fatto emersi dall'attività istruttoria. Il Tribunale ha correttamente richiamato i principi di diritto applicabili alla fattispecie, dimostrando di aver seguito un percorso logico-giuridico coerente nel passaggio dalle premesse di fatto alle conclusioni di diritto.
Né assume rilievo dirimente in senso favorevole all'assunto dell'appellante la denuncia-querela sporta in data 7.12.2006 contro gli alienanti e a CP_11 CP_10 seguito della notifica dell'atto di citazione da parte della e del Controparte_3 successivo atto di citazione da parte di aventi ad oggetto azioni CO revocatorie poichè non fornisce alcuna idonea contezza sull'eventuale giudizio penale che ne è seguito (limitandosi a indicare la proposta querela, ma pur sempre in via del tutto generica) e dimostra, vieppiù, il totale disinteresse nei confronti di detta vicenda giudiziaria di cui dal 2006 il denunciante non ha indicato l'attuale stato, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso.
Va, invero, ricordato che la denuncia, in quanto contenente dichiarazioni provenienti esclusivamente dalla parte denunciante, non presenta di per sé efficacia probatoria dei fatti che ne formano oggetto e finanche nel giudizio penale la querela è utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell'azione penale, con la conseguenza che da essa il giudice non può trarre elementi di convincimento circa la valutazione di attendibilità della
20 persona offesa, tranne che per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela (cfr. Cass. pen. Sez. 5, Sentenza n.
21665 del 16/02/2018).
In conclusione, l'analisi complessiva della fattispecie dimostra che tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria risultano provati.
Pertanto, anche il terzo motivo di appello deve essere rigettato.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio, non risultando la notifica delle ordinanze di rimessione sul ruolo al procuratore costituito di e CP_11 CP_10
Il motivo, prima ancora che inammissibile poiché con esso si fa valere un pregiudizio rispetto a posizioni altrui, non trova riscontro negli atti processuali. Il contraddittorio risulta correttamente instaurato e sviluppato nel corso del giudizio di primo grado, non emergendo vizi procedurali idonei ad inficiare la validità della sentenza impugnata.
Ad ogni buon conto, in tema di notificazione delle comunicazioni della cancelleria, la
Cassazione ha stabilito che “l'omessa comunicazione al procuratore costituito dello spostamento d'ufficio dell'udienza già fissata determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude per violazione del principio del contraddittorio, il quale
è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti;
ne consegue che, trattandosi di nullità assoluta e non relativa, non può ravvisarsi nella mancata tempestiva attivazione della parte una decadenza dall'eccezione di nullità per tacita rinuncia ex art. 157, comma 2, c.p.c., ma la successiva condotta processuale può eventualmente rilevare al fine di accertare l'insussistenza di un effettivo pregiudizio inferto al diritto di difesa” (Cass. Civ. Ord. n. 25861 del 16/11/2020).
Nella fattispecie in esame i coniugi si sono costituiti in questo grado _1 di giudizio, pur tardivamente, ma senza nulla eccepire in ordine a un'eventuale nullità della sentenza per la violazione del contraddittorio nei loro confronti nel corso del giudizio di primo grado, con ciò manifestando l'insussistenza di un effettivo pregiudizio al loro diritto di difesa, e senza contestare l'omessa notificazione dell'atto di appello de quo.
Il motivo va, quindi, disatteso.
Conclusivamente, per tutto quanto sopra, l'appello va rigettato.
21 Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata considerato che il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa. Vanno, invece, compensate nei confronti dei coniugi vista la comunanza di _1 interessi.
Infine, ritiene la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza n. 6349/2019 del Tribunale di
Napoli, pubblicata in data 20 giugno 2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'oggetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di:
b1) mandataria di in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante pro-tempore, che si liquidano per il presente grado di giudizio in complessivi € 8.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
b2) mandataria di in Controparte_4 Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore che si liquidano per il presente grado di giudizio in complessivi € 8.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
b3) procuratrice di Controparte_7 Controparte_8
in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano
[...] per il presente grado di giudizio in complessivi € 8.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
c) compensa le spese nei confronti di e CP_11 CP_10
d) nulla per le spese nei confronti di CO
e) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2025.
22 La Presidente est. dott.ssa Assunta d'Amore
23