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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10350/2024, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Loconte, elettivamente domiciliata in via Fatebenefratelli n. 10, MILANO presso lo studio del difensore e, pertanto, presso il suo domicilio digitale C.F._1
- parte attrice - nei confronti di
(già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
- P.IVA , in persona dei Procuratori con il patrocinio P.IVA_1 P.IVA_2 CP_3
degli avv.ti Carlo F. Galantini e Cristina Forte, elettivamente domiciliata in via Santa Sofia
n. 27, MILANO presso lo studio dei difensori
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis:
In via principale, nel merito, accertata la nomina ad Erede Testamentario del sig.
(C.F. nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], dichiarato lo stesso unico beneficiario delle ZE Vita e pertanto legittimo creditore di già Controparte_1 Controparte_2
(P.IVA ) in relazione alle ZE Vita, conseguentemente condannare la P.IVA_2
stessa già (P.IVA ) a Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
liquidare, in favore del sig. il contenuto delle stesse o in ogni caso una Parte_1
pagina 1 di 14 somma pari a quella che già era stata scorrettamente liquidata da al soggetto CP_2 diverso dallo nell'anno 2021; Parte_1
subordinatamente, nel merito, accertare il danno sofferto dal sig. (i) Parte_1
per essere stato privato sin dalla morte della sig.ra e in ogni caso sino ad ER
oggi, del contenuto delle ZE Vita, (ii) per doversi avvalere della presente (e passata) assistenza legale per agire nei confronti di nonché (iii) per aver perso il profitto CP_2
che avrebbe potuto ottenere senza il verificarsi della mancata erogazione delle ZE Vita, derivante - a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo - dalla possibilità di CP_ spendere, investire, donare e, più in generale, godere delle somme di cui alle ZE , e conseguentemente condannare la al risarcimento di tale danno nella misura di CP_2
Euro 60.000,00 (sessantamila/00) o nella minore o maggiore somma che l'Ill.mo Tribunale riterrà opportuna secondo equità.
In ogni caso, vinte le spese, i diritti e gli onorari, oltre accessori di legge.
Conclusioni di parte convenuta
Piaccia all'On.le Tribunale di Milano, previo rigetto di ogni avversa istanza e deduzione, così statuire:
1) in via pregiudiziale: previo accoglimento dell'istanza di chiamata in causa del terzo Sig.
Controparte_4
- differire l'udienza di comparizione per consentire la regolare integrazione del contraddittorio nei confronti del Sig. (C.F. - Controparte_4 C.F._2 residente a [...]) ai sensi dell'art. 269 c.p.c.;
2) nel merito: respingere le domande di adempimento e risarcitoria dell'attore in quanto infondate per le ragioni esposte ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3 della trattazione della comparsa di costituzione e risposta;
3) nel merito, in subordine, accertato che la IA ha versato la prestazione delle
ZE in buona fede al legittimo creditore apparente, Sig. per le Controparte_4 ragioni esposte al paragrafo 2.3 della trattazione del presente atto, dichiarare l'efficacia liberatoria del versamento ex art. 1189 c.c. e per l'effetto respingere la domanda di adempimento e risarcitoria proposte da parte attrice;
4) sempre nel merito in estremo subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di adempimento della prestazione delle ZE in favore dell'attore, accertare e pagina 2 di 14 dichiarare che il Sig. ha indebitamente percepito dalla IA Controparte_4 somme invece destinate all'attore e pari all'importo complessivo netto di € 327.729,69, o a quello maggiore o minore che sarà accertato all'esito del giudizio, e per l'effetto condannare il Sig. al relativo rimborso in favore della IA, Controparte_4
oltre interessi dalla data del relativo versamento al saldo.
Con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre ed argomentare, formulare istanze, anche istruttorie, nonché produrre documenti nei termini di legge.
Vinte le spese di giudizio, comprensive del rimborso spese forfettario ai sensi della vigente tariffa forense, oltre IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 13.12.2023 ha chiesto di Parte_1
condannare a “liquidare” in suo favore “il Controparte_1
contenuto di ZE Vita” stipulate da o una somma Persona_2
pari a quella già pagata nel 2021 in esecuzione di tali contratti a diverso soggetto oppure, in via subordinata, di condannare la convenuta al risarcire il danno patito per non aver beneficiato delle ZE Vita, comprensivo delle spese di l'assistenza legale sostenute per ottenere l'esatto adempimento di tali contratto e del profitto che avrebbe potuto ottenere disponendo delle somme oggetto delle ZE Vita, per l'importo equitativamente determinato in misura di 60.000 euro o nella minore o maggiore somma ritenuta opportuna secondo equità.
2. A fondamento della domanda proposta parte attrice in particolare:
a. ha allegato che è deceduta il 26.3.2021 e che tra Persona_2
il 2006 e il 2014 aveva stipulato molteplici ZE Vita con Controparte_2
oggi , ossia in particolare:
[...] Controparte_1
i. la polizza n. 2734935 stipulata in data 6 giugno 2006;
ii. la polizza n. 2771017 stipulata in data 12 dicembre 2006;
iii. la polizza n. 2880599 stipulata in data 30 luglio 2007; iv. la polizza n. 3067124 stipulata in data 2 marzo 2010;
v. la polizza n. 3067127 stipulata in data 2 marzo 2010; vi. la polizza n. 3347019 stipulata in data 17 marzo 2014,
pagina 3 di 14 designando quali beneficiari “caso morte” i propri eredi testamentari o, in mancanza, i propri eredi legittimi;
b. ha documentato che il 20.5.2021 è stato pubblicato un primo testamento olografo di datato 3.6.2014 (doc. 2) mentre il 7.7.2021 è ER
stato pubblicato un secondo testamento olografo datato 1.1.2015 (doc. 3), con il quale la de cuius ha revocato il primo testamento e, tra le altre disposizioni, ha nominato come erede testamentario
[...]
Parte_1
c. ha allegato che dall'1.10.2007 è divenuta parte del Controparte_2
gruppo nato dalla fusione di Ras, Lloyd Adriatico e CP_1 [...]
e che dal 10 febbraio 2022 diventava CP_5 Controparte_2
(cfr. doc. 4); Controparte_1
d. ha allegato che in violazione degli obblighi derivanti dalle polizze vita sottoscritte da AS Vita s.p.a. ha liquidato tutti i ER
prodotti assicurativi esistenti presso a soggetto diverso da CP_1
Parte_1
e. ha documentato di aver chiesto il 23.7.2021 a la quantificazione e CP_2
liquidazione delle ZE Vita a suo favore (doc. 5):
f. ha documentato che il 28.7.2021 gli ha comunicato di non poter CP_2
accogliere la sua richiesta avendo a sue mani il (primo) testamento olografo nel quale il beneficiario delle ZE Vita designato era soggetto diverso da
(doc. 6); Parte_1
g. ha documentato di aver inviato ulteriore comunicazione alla convenuta il
28.7.2021 (doc. 7), rimasta priva di riscontro, e ha allagato di averla diffidata a adempiere tramite comunicazione ulteriore comunicazione redatta dal suo difensore (doc. 8) ricevendo il 9.8.2021 comunicazione dalla convenuta che dava atto di aver già pagato gli importi oggetto delle polizze vita all'erede testamentario designato con testamento del 27.5.2021 (doc. 9); CP_ h. ha dedotto l'estraneità delle ZE alle vicende successorie della testatrice, in quanto la designazione del beneficiario è avvenuta con i pagina 4 di 14 contratti assicurativi, ove i beneficiari erano indicati negli eredi testamentari o, in mancanza, in quelli legittimi;
i. ha dedotto che la disposizione di legato in favore di del conto CP_4
corrente con titoli e assicurativi presso e del conto corrente con CP_1
titoli e assicurativi presso LI AN, di cui al secondo testamento,
CP_ l'unico da considerare, non fa espresso riferimento alle ZE , né tale legato sarebbe da considerarsi una valida designazione ai sensi dell'art. 1920, c. 2, c.c. a favore di con la conseguenza che l'unico CP_4
beneficiario delle ZE Vita avrebbe dovuto essere individuato nell'odierno attore;
j. ha dedotto che le disposizioni testamentarie di entrambi i testamenti non fanno riferimento alle ZE Vita ma, genericamente, a “prodotti assicurativi” di tal che il beneficiario delle ZE Vita deve, in ogni caso, essere individuato nell'erede testamentario;
k. ha allegato inoltre che avendole comunicato di aver assegnato a CP_2
un terzo unicamente i prodotti assicurativi in essere presso ossia CP_1
prodotti diversi dalle ZE Vita costituenti i titoli posti a fondamento delle domande attoree, in essere presso , quest'ultima starebbe senza CP_1
ragione alcuna omettendo di pagare il controvalore di tali polizze in favore del beneficiario che è l'erede testamentario, ossia Parte_1
l. ha dedotto che non ha fatto alcun riferimento espresso alle ER
ZE Vita nei testamenti in quanto era sua volontà non modificare l'originario beneficiario indicato nelle ZE medesime;
m. ha dedotto di avere quindi il diritto iure proprio acquisito ai sensi dell'art. 1920 c.c. in forza del contratto di assicurazione ad ottenere il pagamento del controvalore delle polizze vita, essendo erede testamentario oltre che legittimo della contraente;
n. ha dedotto che tale credito è certo, liquido ed esigibile dal 26.3.2021 (morte della testatrice) o quanto meno dal 7.7.2021 (pubblicazione del secondo testamento);
pagina 5 di 14 o. ha dedotto che qualora dovesse emergere che AS ha pagato a terzi il controvalore delle polizze vita, sarebbe tenuta in forza delle polizze a risarcirgli i danni provocati da tale comportamento, che costituisce una violazione degli obblighi derivanti dalle polizze stesse ed ha allegato che avrebbe agito in mala fede e senza la dovuta diligenza CP_2
professionale rilevante ai sensi dell'art. 1176 c. 2 c.c., non avendo considerato che nelle ZE Vita il beneficiario era individuato nell'erede testamentario o, in mancanza, negli eredi legittimi anche per il primo testamento, tra i quali sarebbe stato identificabile in ogni caso
[...]
Parte_1
p. ha allegato che i danni patrimoniali patiti in conseguenza di tale inadempimento sono quantificabili equitativamente in almeno 60.000 euro e ha chiesto, dunque, la condanna della convenuta alla liquidazione delle ZE
Vita oppure al risarcimento dei danni da inadempimento nei termini così precisati.
3. si è costituita eccependo l'improcedibilità della Controparte_1
domanda proposta da per mancato esperimento della Parte_1
mediazione obbligatoria e nel merito,
a. ha documentato che ha stipulato le ZE Vita con la ER
, oggi , per il tramite di CP_2 CP_1 CP_1 CP_1
Milano, Corso San Gottardo, che ha agito quale intermediario-mandatario di ai fini del collocamento dei contratti assicurativi (doc. 1, 3, 5, 7, CP_2
9, 11);
b. ha dedotto che quindi e LI AN non hanno né emesso né CP_1
collocato le ZE Vita, che non sono riferibili quindi ad;
CP_1
c. ha allegato che il “conto corrente, conto titoli e assicurativi presso
, cui fanno riferimento entrambi i testamenti, è CP_1
inequivocabilmente quello tramite il quale erano gestite le ZE Vita in forza dei quali l'attore agisce nel presente giudizio, stipulate da
[...]
con la mediante e collegate al Per_1 CP_2 Controparte_1 conto corrente bancario aperto da presso l'Agenzia di ER
a Milano, Corso San Gottardo;
CP_1
pagina 6 di 14 d. ha documentato che ha liquidato le ZE Vita prima della CP_2
pubblicazione del secondo testamento (doc. da 13 a 18), pagando complessivamente € 327.729,69, al netto delle imposte, tra il 29.6.2021 e
13.7.2021 in favore del terzo (doc. 13 a 18 e doc. da Controparte_4
27 a 32);
e. ha documentato di aver avuto conoscenza dell'esistenza del secondo testamento solo quando l'attore lo ha comunicato in data 23.7.2021 (doc. 5 attoreo) e di averne ricevuto copia in data 28.7.2021 (doc. 7 attoreo);
f. ha documentato che, prima di pagare il controvalore delle polizze CP_4
in forza del primo testamento, ha ricevuto da un
[...] Parte_1
documento il 27.5.2021 con il quale l'attore ha dichiarato di essere a conoscenza del primo testamento, confermando che fosse l'unico noto e non impugnato (doc. 19);
g. ha dedotto di aver liquidato quindi le ZE Vita in buona fede in favore di sulla base del primo testamento, prima della pubblicazione del CP_4 secondo testamento e comunque prima della conoscenza di quest'ultimo;
h. ha dedotto che il riferimento in entrambi i testamenti ai prodotti assicurativi
è certamente riconducibile alle ZE Vita, anche perché l'attore neppure ipotizza quali sarebbero i prodotti assicurativi diversi dalle ZE Vita;
i. ha dedotto che con il primo testamento ha voluto ripartire tra ER
suoi parenti il suo intero patrimonio, attribuendo a ciascuno determinati beni e diritti di credito, tra i quali i prodotti assicurativi riconducibili a rapporti di conto corrente da essa intrattenuti con diversi istituti di credito;
in particolare, con il primo testamento ha devoluto i prodotti ER
assicurativi, tra i quali le ZE Vita, appoggiati presso il conto corrente a CP_1 CP_4
j. ha dedotto che il verbo “legare” nel testamento è usato in senso atecnico, volendo la testatrice intendere lasciare, attribuire o conferire e che dalla interpretazione della volontà della testatrice emerge l'intenzione della stessa di indicare quali beneficiari dei rapporti assicurativi collegati ai rapporti di conto corrente i soggetti espressamente indicati nel testamento;
pagina 7 di 14 k. ha dedotto che il codice civile non vieta che nel testamento l'assicurato individui nel legatario il beneficiario della prestazione caso morte del contratto assicurativo e che il legatario, beneficiario, per effetto della designazione nel testamento, non acquista il diritto al pagamento dell'indennità a titolo di legato, ma iure proprio;
l. ha dedotto di aver correttamente interpretato il primo testamento e che la formula utilizzata “lego a mio NO … il conto corrente CP_4
Conto titoli ed assicurativi a me intestati alla Banca Unicredit di Corso S.
Gottardo” debba essere interpretata quale espressa volontà della Contraente di devolvere a l'intero patrimonio mobiliare (danaro e di CP_4
CP_ credito), che ricomprende le ZE , in appoggio al rapporto di conto corrente da essa intrattenuto presso la Banca Unicredit, agenzia di Corso San
Gottardo, appoggio utilizzato sia per il pagamento del premio delle ZE, sia per l'accredito dei frutti degli altri titoli;
m. ha dedotto che l'attribuzione delle ZE Vita a favore di - CP_4
quindi di persona determinata con nome, cognome e rapporto di parentela - equivale a nuova designazione di beneficiario con revoca tacita della precedente designazione in favore, genericamente, dell'erede testamentario e in mancanza degli eredi legittimi;
n. ha dedotto che la compagnia avrebbe liquidato a anche ove CP_4
fosse stata a conoscenza del secondo testamento, con il quale la testatrice ha sempre indicato nel il beneficiario delle ZE Vite presso CP_4 CP_1
o. ha dedotto che il pagamento effettuato a in buona fede ha CP_4
liberato la compagnia ai sensi art. 1189 c.c.;
p. ha dedotto l'infondatezza anche della domanda di risarcimento, in quanto la condotta della compagnia è stata corretta e diligente, mancando comunque la prova della responsabilità e del danno richiesto;
quindi ha concluso chiedendo in via pregiudiziale il differimento dell'udienza di comparizione, autorizzando la chiamata in causa del terzo Controparte_4 nonché l'assegnazione di un termine all'attore per esperire il tentativo di mediazione;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda di adempimento e di pagina 8 di 14 quella risarcitoria perché infondate;
in subordine, ha chiesto di accertarsi l'adempimento in buona fede nei confronti del creditore apparente CP_4
e dichiararsi l'efficacia liberatoria ai sensi dell' art. 1189 c.c. del pagamento
[...]
effettuato a favore di e il rigetto delle domande attoree;
in estremo CP_4
subordine, ha chiesto la condanna di al rimborso delle somme Controparte_4
liquidate.
4. Con le memorie ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 e 3 c.p.c. parte convenuta ha insistito nelle sue difese e documentato i pagamenti eseguiti per effetto delle ZE Vita
(doc. 27 a 32).
5. Con decreto del 14.5.2024 non è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo,
non essendo quest'ultimo litisconsorte necessario in relazione Controparte_4 alla domanda proposta nel presente giudizio dall'attore, nei confronti del quale la convenuta ha proposto una domanda riconvenzionale solo in via subordinata e fondata su titolo diverso da quello dedotto a fondamento della domanda di parte attrice.
6. La causa è stata istruita solo documentalmente.
7. Tenuto conto dell'eccezione di improcedibilità della domanda di parte attrice, derivante dal non essere stato preceduto il giudizio dallo svolgimento di procedimento di mediazione, benché obbligatoria essendo fondata la presente controversia su contratto assicurativo (in senso lato), l'udienza di trattazione è stata rinviata ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010.
Il procedimento di mediazione, al quale hanno partecipato entrambe le parti del presente giudizio, non ha avuto esito positivo come da verbale prodotto dalla difesa di parte attrice il 26.2.2008.
8. Le domande di parte attrice sono infondate e devono rigettate per le ragioni di seguito esposte.
9. L'attore ha allegato che ha stipulato alcune Parte_1 ER
CP_ ZE presso indicando i beneficiari “caso morte” negli eredi CP_2
testamentari o, in mancanza, negli eredi legittimi;
ha documentato che
[...]
ha lasciato un primo testamento revocato da un secondo testamento, nel Per_1
quale ultimo la testatrice lo ha designato erede testamentario e ha dedotto di avere pagina 9 di 14 quindi diritto al pagamento del controvalore delle ZE Vita in forza di tale sua qualità. L'attore ha dedotto che la disposizione di legato a favore di CP_4
relativa ai prodotti assicurativi presso indicati nel secondo testamento non CP_1
fosse riferibile alle ZE Vita e che dunque la liquidazione in favore di CP_4
da parte della compagnia costituisce un inadempimento agli obblighi di
[...]
esecuzione secondo buonafede di tali contratti.
L'attore ha quindi dedotto che la compagnia è inadempiente all'obbligo di pagare in suo favore il controvalore delle ZE Vita e ha quindi chiesto che venga condannata a eseguire tale pagamento oppure a risarcire tutti i danni da lui patiti per effetto dell'inadempimento della convenuta.
10. Costituitasi regolarmente questa ha dedotto di Controparte_1
aver dato esecuzione alle polizze vita secondo buona fede, non essendo né potendo essere a conoscenza del contenuto del secondo testamento nella data in cui ha pagato il controvalore delle polizze all'erede apparente, il Controparte_4
quale in ogni caso risulta essere l'erede designato come beneficiario delle polizze, quali prodotti assicurativi, individuato anche nel secondo testamento olografo pubblicato dopo l'esecuzione di tale pagamento, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
11. Ai sensi dell'art 1920 c.c. la designazione del beneficiario nei contratti assicurativi a favore di terzo può essere fatta nel medesimo contratto o con successiva dichiarazione scritta all'assicuratore o per testamento ed è efficace anche se il beneficiario è determinato anche solo genericamente. In forza della predetta norma, inoltre, l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una persona determinata equivale a designazione. Inoltre, per effetto della designazione il beneficiario acquista in proprio i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita.
Ai sensi dell'art. 1921 c.c. la designazione del beneficiario è revocabile nelle medesime forme in cui può essere fatta.
Nel caso oggetto del presente giudizio la convenuta Controparte_1
ha documentato che tra il 6.6.2006 e il 17.3.2014 ha
[...] ER
acquistato sei Polizza Vita nelle quali ha designato come beneficiari in “caso morte”
pagina 10 di 14 gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi (doc. 1, 3, 5, 7, 9, 11 di parte convenuta).
La contraente, dunque, ha individuato i beneficiari nei contratti assicurativi ma solo genericamente.
Con successivi testamenti olografi la contraente ha attribuito le ZE Vita a persona determinata, così operando la designazione del beneficiario, in forza del secondo comma dell'art. 1920 c.c. ai sensi del quale “equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona”.
Risulta inoltre documentato che ha quindi disposto dei diritti ER
derivanti dalle assicurazioni sulla vita sia con un primo testamento olografo del
3.6.2014 pubblicato in data 20.5.2021 (doc. 2 di parte attrice) sia con un secondo testamento olografo del 1.1.2015 pubblicato in data 7.7.2021 (doc. 3 di parte attrice), che revocava il primo testamento.
In entrambi i testamenti ha suddiviso il proprio patrimonio tra ER
alcuni suoi parenti e amici, indicando per ciascuno specificatamente i beni mobili ed immobili da assegnarsi.
In entrambi i testamenti la testatrice ha utilizzato il verbo “lego” per assegnare i diversi beni ai singoli soggetti indicati ma soltanto nel secondo testamento ha aggiunto la frase “nomino erede per quant'altro di mia proprietà mio OT
. Parte_1
In particolare, nel primo testamento del 3.6.2014 la testatrice scrive “Lego a mio NO … il conto corrente conto titoli ed assicurativi a me intestati CP_4
alla di Corso S. Gottardo, il conto corrente conto titoli e assicurativi alla CP_1
LI AN”.
Nel secondo testamento del 1.1.2015 scrive “Lego a mio NO ER
… il conto corrente con titoli e assicurativi a me intestati presso la CP_4
di Milano Corso San Gottardo ed il conto corrente con titoli e assicurativi CP_1
a me intestati presso la LI AN di piazzale Lodi 3”.
pagina 11 di 14 In entrambi i testamenti, dunque, ha designato in modo espresso ed ER
inequivoco come beneficiario dei prodotti assicurativi esistenti presso e CP_1
LI AN una persona determinata, identificata in CP_4
La qualifica di quale legatario o erede non è dirimente, in quanto la CP_4
disposizione a favore degli eredi testamentari o legittimi, contenuta nei contratti assicurativi, deve considerarsi revocata dai testamenti, entrambi successivi (il primo del 3.6.2014 e il secondo del 1.1.2015) all'ultima Polizza Vita stipulata il 17.3.2014.
Si evidenzia, peraltro, che ove si leggessero i testamenti come volontà della testatrice di dividere il proprio patrimonio tra più eredi, e dunque si considerasse il termine “lego” usato in modo atecnico, la disposizione testamentaria sarebbe una specificazione della designazione generica contenuta nei contratti assicurativi ed anche in tal caso ne risulterebbe beneficiario CP_4
La nomina di a erede testamentario di cui al secondo Parte_1
testamento “per quant'altro di mia proprietà” non vale a far perdere efficacia alla designazione di quale beneficiario dei prodotti assicurativi, in quanto CP_4
la testatrice anche nel secondo testamento ha attribuito a tali prodotti CP_4
in modo determinato ed inequivocabile, così dovendosi ritenere confermata o comunque ribadita la designazione del beneficiario dei prodotti assicurativi già oggetto del primo testamento.
Peraltro, l'utilizzo della espressione “per quant'altro di mia proprietà” nella nomina ad erede di in calce al secondo testamento, dopo tutte le altre Parte_1 disposizioni, vale a confermare che la parola “altro” riguarda tutto ciò che di ulteriore e diverso vi fosse nel patrimonio rispetto a quanto prima assegnato e dunque anche rispetto ai prodotti assicurativi già menzionati e assegnati a CP_4
[...]
Deve ritenersi, poi, che l'espressione “titoli e assicurativi”, di cui ad entrambi i testamenti, faccia riferimento in genere a tutti i prodotti assicurativi e dunque anche alle ZE Vita, che sono contratti assicurativi benchè aventi funzione di investimento.
La tesi attorea secondo la quale le ZE Vita sarebbero escluse dalle disposizioni testamentarie non essendo state espressamente menzionate non trova quindi pagina 12 di 14 conforto né in un'interpretazione letterale del testamento né in alcun elemento di fatto ulteriore dal quale possa evincersi che presso fosse aperta al CP_1
momento del decesso una posizione riferita ad altri contratti assicurativi diversi dalle polizze vita costituenti il titolo delle domande proposte nel presente giudizio.
Inoltre, deve ritenersi che la disposizione testamentaria in favore di CP_4
faccia riferimento alle ZE Vita stipulate da con ER CP_2
Infatti, ha documentato ha Controparte_1 ER
stipulato le ZE Vita con la , oggi , per il CP_2 Controparte_1
tramite di Milano, Corso San Gottardo, che ha agito quale CP_1
intermediario-mandatario di ai fini del collocamento dei contratti CP_2 assicurativi e ha altresì documentato che le predette ZE Vita erano “appoggiate” sul conto corrente aperto da presso l'Agenzia di a Milano, ER CP_1
Corso San Gottardo (doc. 1, 3, 5, 7, 9, 11). La convenuta ha allegato, senza essere smentita da controparte, che e LI AN non hanno né emesso né CP_1
collocato le ZE Vita, che non sono riferibili quindi ad LI.
ha documentato di aver liquidato le ZE Controparte_1
Vita in favore di tra il 29.6.2021 e il 13.7.2021 (doc. 13 a 18 e doc. da CP_4
27 a 32 di parte convenuta) ed è dimostrato documentalmente che essa è venuta a conoscenza dell'esistenza del secondo testamento soltanto in data 23.7.2021 per mezzo della richiesta di liquidazione da parte di (doc. 5 Parte_1
di parte attrice) ed ha ottenuto copia del secondo testamento soltanto in data
28.7.2021 (doc. 7 di parte attrice).
È dunque dimostrato documentalmente che ha CP_1 Controparte_1
liquidato le ZE Vita prima di venire a conoscenza del secondo testamento, sicchè deve ritenersi che essa fosse in buona fede quando ha eseguito il pagamento al creditore che appariva legittimato in quel momento, con conseguente liberazione dal proprio obbligo in forza del disposto del primo comma dell'art. 1189 c.c.
Tuttavia, la convenuta risulta aver comunque correttamente adempiuto al suo obbligo contrattuale liquidando le ZE Vita in favore di in quanto CP_4 quest'ultimo è espressamente e specificatamente indicato come beneficiario delle predette ZE anche nel secondo testamento.
pagina 13 di 14 non ha quindi provato di avere diritto, quale Parte_1
beneficiario, al pagamento delle ZE Vita, ne consegue che la sua domanda principale va rigettata, così come va rigettata la domanda di risarcimento danni da responsabilità contrattuale, essendo emerso nel presente giudizio che
[...]
non è responsabile di alcun inadempimento colpevole alle Controparte_1
polizze vita in forza delle quali gisce nel presente giudizio. Per_1
Pertanto tutte le domande proposte da devono essere Parte_1
rigettate siccome infondate.
12. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. l'attore deve essere condannato, siccome soccombente, al pagamento delle spese di lite sostenute da nel Controparte_1
presente giudizio, che vengono quantificate applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 in relazione al valore dichiarato della controversia, tenuto conto della non particolare complessità della controversia, del carattere documentale dell'istruttoria svolta e della decisione a seguito di discussione orale in esito all'udienza di trattazione.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da Parte_1
2) condanna altresì al pagamento delle spese di lite Parte_1
sostenute da che quantifica complessivamente Controparte_1 in € 11.229,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo dovuto per compensi a titolo di rimborso per spese generali, IVA e CPA.
Milano, 20 marzo 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10350/2024, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Loconte, elettivamente domiciliata in via Fatebenefratelli n. 10, MILANO presso lo studio del difensore e, pertanto, presso il suo domicilio digitale C.F._1
- parte attrice - nei confronti di
(già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
- P.IVA , in persona dei Procuratori con il patrocinio P.IVA_1 P.IVA_2 CP_3
degli avv.ti Carlo F. Galantini e Cristina Forte, elettivamente domiciliata in via Santa Sofia
n. 27, MILANO presso lo studio dei difensori
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis:
In via principale, nel merito, accertata la nomina ad Erede Testamentario del sig.
(C.F. nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], dichiarato lo stesso unico beneficiario delle ZE Vita e pertanto legittimo creditore di già Controparte_1 Controparte_2
(P.IVA ) in relazione alle ZE Vita, conseguentemente condannare la P.IVA_2
stessa già (P.IVA ) a Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
liquidare, in favore del sig. il contenuto delle stesse o in ogni caso una Parte_1
pagina 1 di 14 somma pari a quella che già era stata scorrettamente liquidata da al soggetto CP_2 diverso dallo nell'anno 2021; Parte_1
subordinatamente, nel merito, accertare il danno sofferto dal sig. (i) Parte_1
per essere stato privato sin dalla morte della sig.ra e in ogni caso sino ad ER
oggi, del contenuto delle ZE Vita, (ii) per doversi avvalere della presente (e passata) assistenza legale per agire nei confronti di nonché (iii) per aver perso il profitto CP_2
che avrebbe potuto ottenere senza il verificarsi della mancata erogazione delle ZE Vita, derivante - a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo - dalla possibilità di CP_ spendere, investire, donare e, più in generale, godere delle somme di cui alle ZE , e conseguentemente condannare la al risarcimento di tale danno nella misura di CP_2
Euro 60.000,00 (sessantamila/00) o nella minore o maggiore somma che l'Ill.mo Tribunale riterrà opportuna secondo equità.
In ogni caso, vinte le spese, i diritti e gli onorari, oltre accessori di legge.
Conclusioni di parte convenuta
Piaccia all'On.le Tribunale di Milano, previo rigetto di ogni avversa istanza e deduzione, così statuire:
1) in via pregiudiziale: previo accoglimento dell'istanza di chiamata in causa del terzo Sig.
Controparte_4
- differire l'udienza di comparizione per consentire la regolare integrazione del contraddittorio nei confronti del Sig. (C.F. - Controparte_4 C.F._2 residente a [...]) ai sensi dell'art. 269 c.p.c.;
2) nel merito: respingere le domande di adempimento e risarcitoria dell'attore in quanto infondate per le ragioni esposte ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3 della trattazione della comparsa di costituzione e risposta;
3) nel merito, in subordine, accertato che la IA ha versato la prestazione delle
ZE in buona fede al legittimo creditore apparente, Sig. per le Controparte_4 ragioni esposte al paragrafo 2.3 della trattazione del presente atto, dichiarare l'efficacia liberatoria del versamento ex art. 1189 c.c. e per l'effetto respingere la domanda di adempimento e risarcitoria proposte da parte attrice;
4) sempre nel merito in estremo subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di adempimento della prestazione delle ZE in favore dell'attore, accertare e pagina 2 di 14 dichiarare che il Sig. ha indebitamente percepito dalla IA Controparte_4 somme invece destinate all'attore e pari all'importo complessivo netto di € 327.729,69, o a quello maggiore o minore che sarà accertato all'esito del giudizio, e per l'effetto condannare il Sig. al relativo rimborso in favore della IA, Controparte_4
oltre interessi dalla data del relativo versamento al saldo.
Con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre ed argomentare, formulare istanze, anche istruttorie, nonché produrre documenti nei termini di legge.
Vinte le spese di giudizio, comprensive del rimborso spese forfettario ai sensi della vigente tariffa forense, oltre IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 13.12.2023 ha chiesto di Parte_1
condannare a “liquidare” in suo favore “il Controparte_1
contenuto di ZE Vita” stipulate da o una somma Persona_2
pari a quella già pagata nel 2021 in esecuzione di tali contratti a diverso soggetto oppure, in via subordinata, di condannare la convenuta al risarcire il danno patito per non aver beneficiato delle ZE Vita, comprensivo delle spese di l'assistenza legale sostenute per ottenere l'esatto adempimento di tali contratto e del profitto che avrebbe potuto ottenere disponendo delle somme oggetto delle ZE Vita, per l'importo equitativamente determinato in misura di 60.000 euro o nella minore o maggiore somma ritenuta opportuna secondo equità.
2. A fondamento della domanda proposta parte attrice in particolare:
a. ha allegato che è deceduta il 26.3.2021 e che tra Persona_2
il 2006 e il 2014 aveva stipulato molteplici ZE Vita con Controparte_2
oggi , ossia in particolare:
[...] Controparte_1
i. la polizza n. 2734935 stipulata in data 6 giugno 2006;
ii. la polizza n. 2771017 stipulata in data 12 dicembre 2006;
iii. la polizza n. 2880599 stipulata in data 30 luglio 2007; iv. la polizza n. 3067124 stipulata in data 2 marzo 2010;
v. la polizza n. 3067127 stipulata in data 2 marzo 2010; vi. la polizza n. 3347019 stipulata in data 17 marzo 2014,
pagina 3 di 14 designando quali beneficiari “caso morte” i propri eredi testamentari o, in mancanza, i propri eredi legittimi;
b. ha documentato che il 20.5.2021 è stato pubblicato un primo testamento olografo di datato 3.6.2014 (doc. 2) mentre il 7.7.2021 è ER
stato pubblicato un secondo testamento olografo datato 1.1.2015 (doc. 3), con il quale la de cuius ha revocato il primo testamento e, tra le altre disposizioni, ha nominato come erede testamentario
[...]
Parte_1
c. ha allegato che dall'1.10.2007 è divenuta parte del Controparte_2
gruppo nato dalla fusione di Ras, Lloyd Adriatico e CP_1 [...]
e che dal 10 febbraio 2022 diventava CP_5 Controparte_2
(cfr. doc. 4); Controparte_1
d. ha allegato che in violazione degli obblighi derivanti dalle polizze vita sottoscritte da AS Vita s.p.a. ha liquidato tutti i ER
prodotti assicurativi esistenti presso a soggetto diverso da CP_1
Parte_1
e. ha documentato di aver chiesto il 23.7.2021 a la quantificazione e CP_2
liquidazione delle ZE Vita a suo favore (doc. 5):
f. ha documentato che il 28.7.2021 gli ha comunicato di non poter CP_2
accogliere la sua richiesta avendo a sue mani il (primo) testamento olografo nel quale il beneficiario delle ZE Vita designato era soggetto diverso da
(doc. 6); Parte_1
g. ha documentato di aver inviato ulteriore comunicazione alla convenuta il
28.7.2021 (doc. 7), rimasta priva di riscontro, e ha allagato di averla diffidata a adempiere tramite comunicazione ulteriore comunicazione redatta dal suo difensore (doc. 8) ricevendo il 9.8.2021 comunicazione dalla convenuta che dava atto di aver già pagato gli importi oggetto delle polizze vita all'erede testamentario designato con testamento del 27.5.2021 (doc. 9); CP_ h. ha dedotto l'estraneità delle ZE alle vicende successorie della testatrice, in quanto la designazione del beneficiario è avvenuta con i pagina 4 di 14 contratti assicurativi, ove i beneficiari erano indicati negli eredi testamentari o, in mancanza, in quelli legittimi;
i. ha dedotto che la disposizione di legato in favore di del conto CP_4
corrente con titoli e assicurativi presso e del conto corrente con CP_1
titoli e assicurativi presso LI AN, di cui al secondo testamento,
CP_ l'unico da considerare, non fa espresso riferimento alle ZE , né tale legato sarebbe da considerarsi una valida designazione ai sensi dell'art. 1920, c. 2, c.c. a favore di con la conseguenza che l'unico CP_4
beneficiario delle ZE Vita avrebbe dovuto essere individuato nell'odierno attore;
j. ha dedotto che le disposizioni testamentarie di entrambi i testamenti non fanno riferimento alle ZE Vita ma, genericamente, a “prodotti assicurativi” di tal che il beneficiario delle ZE Vita deve, in ogni caso, essere individuato nell'erede testamentario;
k. ha allegato inoltre che avendole comunicato di aver assegnato a CP_2
un terzo unicamente i prodotti assicurativi in essere presso ossia CP_1
prodotti diversi dalle ZE Vita costituenti i titoli posti a fondamento delle domande attoree, in essere presso , quest'ultima starebbe senza CP_1
ragione alcuna omettendo di pagare il controvalore di tali polizze in favore del beneficiario che è l'erede testamentario, ossia Parte_1
l. ha dedotto che non ha fatto alcun riferimento espresso alle ER
ZE Vita nei testamenti in quanto era sua volontà non modificare l'originario beneficiario indicato nelle ZE medesime;
m. ha dedotto di avere quindi il diritto iure proprio acquisito ai sensi dell'art. 1920 c.c. in forza del contratto di assicurazione ad ottenere il pagamento del controvalore delle polizze vita, essendo erede testamentario oltre che legittimo della contraente;
n. ha dedotto che tale credito è certo, liquido ed esigibile dal 26.3.2021 (morte della testatrice) o quanto meno dal 7.7.2021 (pubblicazione del secondo testamento);
pagina 5 di 14 o. ha dedotto che qualora dovesse emergere che AS ha pagato a terzi il controvalore delle polizze vita, sarebbe tenuta in forza delle polizze a risarcirgli i danni provocati da tale comportamento, che costituisce una violazione degli obblighi derivanti dalle polizze stesse ed ha allegato che avrebbe agito in mala fede e senza la dovuta diligenza CP_2
professionale rilevante ai sensi dell'art. 1176 c. 2 c.c., non avendo considerato che nelle ZE Vita il beneficiario era individuato nell'erede testamentario o, in mancanza, negli eredi legittimi anche per il primo testamento, tra i quali sarebbe stato identificabile in ogni caso
[...]
Parte_1
p. ha allegato che i danni patrimoniali patiti in conseguenza di tale inadempimento sono quantificabili equitativamente in almeno 60.000 euro e ha chiesto, dunque, la condanna della convenuta alla liquidazione delle ZE
Vita oppure al risarcimento dei danni da inadempimento nei termini così precisati.
3. si è costituita eccependo l'improcedibilità della Controparte_1
domanda proposta da per mancato esperimento della Parte_1
mediazione obbligatoria e nel merito,
a. ha documentato che ha stipulato le ZE Vita con la ER
, oggi , per il tramite di CP_2 CP_1 CP_1 CP_1
Milano, Corso San Gottardo, che ha agito quale intermediario-mandatario di ai fini del collocamento dei contratti assicurativi (doc. 1, 3, 5, 7, CP_2
9, 11);
b. ha dedotto che quindi e LI AN non hanno né emesso né CP_1
collocato le ZE Vita, che non sono riferibili quindi ad;
CP_1
c. ha allegato che il “conto corrente, conto titoli e assicurativi presso
, cui fanno riferimento entrambi i testamenti, è CP_1
inequivocabilmente quello tramite il quale erano gestite le ZE Vita in forza dei quali l'attore agisce nel presente giudizio, stipulate da
[...]
con la mediante e collegate al Per_1 CP_2 Controparte_1 conto corrente bancario aperto da presso l'Agenzia di ER
a Milano, Corso San Gottardo;
CP_1
pagina 6 di 14 d. ha documentato che ha liquidato le ZE Vita prima della CP_2
pubblicazione del secondo testamento (doc. da 13 a 18), pagando complessivamente € 327.729,69, al netto delle imposte, tra il 29.6.2021 e
13.7.2021 in favore del terzo (doc. 13 a 18 e doc. da Controparte_4
27 a 32);
e. ha documentato di aver avuto conoscenza dell'esistenza del secondo testamento solo quando l'attore lo ha comunicato in data 23.7.2021 (doc. 5 attoreo) e di averne ricevuto copia in data 28.7.2021 (doc. 7 attoreo);
f. ha documentato che, prima di pagare il controvalore delle polizze CP_4
in forza del primo testamento, ha ricevuto da un
[...] Parte_1
documento il 27.5.2021 con il quale l'attore ha dichiarato di essere a conoscenza del primo testamento, confermando che fosse l'unico noto e non impugnato (doc. 19);
g. ha dedotto di aver liquidato quindi le ZE Vita in buona fede in favore di sulla base del primo testamento, prima della pubblicazione del CP_4 secondo testamento e comunque prima della conoscenza di quest'ultimo;
h. ha dedotto che il riferimento in entrambi i testamenti ai prodotti assicurativi
è certamente riconducibile alle ZE Vita, anche perché l'attore neppure ipotizza quali sarebbero i prodotti assicurativi diversi dalle ZE Vita;
i. ha dedotto che con il primo testamento ha voluto ripartire tra ER
suoi parenti il suo intero patrimonio, attribuendo a ciascuno determinati beni e diritti di credito, tra i quali i prodotti assicurativi riconducibili a rapporti di conto corrente da essa intrattenuti con diversi istituti di credito;
in particolare, con il primo testamento ha devoluto i prodotti ER
assicurativi, tra i quali le ZE Vita, appoggiati presso il conto corrente a CP_1 CP_4
j. ha dedotto che il verbo “legare” nel testamento è usato in senso atecnico, volendo la testatrice intendere lasciare, attribuire o conferire e che dalla interpretazione della volontà della testatrice emerge l'intenzione della stessa di indicare quali beneficiari dei rapporti assicurativi collegati ai rapporti di conto corrente i soggetti espressamente indicati nel testamento;
pagina 7 di 14 k. ha dedotto che il codice civile non vieta che nel testamento l'assicurato individui nel legatario il beneficiario della prestazione caso morte del contratto assicurativo e che il legatario, beneficiario, per effetto della designazione nel testamento, non acquista il diritto al pagamento dell'indennità a titolo di legato, ma iure proprio;
l. ha dedotto di aver correttamente interpretato il primo testamento e che la formula utilizzata “lego a mio NO … il conto corrente CP_4
Conto titoli ed assicurativi a me intestati alla Banca Unicredit di Corso S.
Gottardo” debba essere interpretata quale espressa volontà della Contraente di devolvere a l'intero patrimonio mobiliare (danaro e di CP_4
CP_ credito), che ricomprende le ZE , in appoggio al rapporto di conto corrente da essa intrattenuto presso la Banca Unicredit, agenzia di Corso San
Gottardo, appoggio utilizzato sia per il pagamento del premio delle ZE, sia per l'accredito dei frutti degli altri titoli;
m. ha dedotto che l'attribuzione delle ZE Vita a favore di - CP_4
quindi di persona determinata con nome, cognome e rapporto di parentela - equivale a nuova designazione di beneficiario con revoca tacita della precedente designazione in favore, genericamente, dell'erede testamentario e in mancanza degli eredi legittimi;
n. ha dedotto che la compagnia avrebbe liquidato a anche ove CP_4
fosse stata a conoscenza del secondo testamento, con il quale la testatrice ha sempre indicato nel il beneficiario delle ZE Vite presso CP_4 CP_1
o. ha dedotto che il pagamento effettuato a in buona fede ha CP_4
liberato la compagnia ai sensi art. 1189 c.c.;
p. ha dedotto l'infondatezza anche della domanda di risarcimento, in quanto la condotta della compagnia è stata corretta e diligente, mancando comunque la prova della responsabilità e del danno richiesto;
quindi ha concluso chiedendo in via pregiudiziale il differimento dell'udienza di comparizione, autorizzando la chiamata in causa del terzo Controparte_4 nonché l'assegnazione di un termine all'attore per esperire il tentativo di mediazione;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda di adempimento e di pagina 8 di 14 quella risarcitoria perché infondate;
in subordine, ha chiesto di accertarsi l'adempimento in buona fede nei confronti del creditore apparente CP_4
e dichiararsi l'efficacia liberatoria ai sensi dell' art. 1189 c.c. del pagamento
[...]
effettuato a favore di e il rigetto delle domande attoree;
in estremo CP_4
subordine, ha chiesto la condanna di al rimborso delle somme Controparte_4
liquidate.
4. Con le memorie ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 e 3 c.p.c. parte convenuta ha insistito nelle sue difese e documentato i pagamenti eseguiti per effetto delle ZE Vita
(doc. 27 a 32).
5. Con decreto del 14.5.2024 non è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo,
non essendo quest'ultimo litisconsorte necessario in relazione Controparte_4 alla domanda proposta nel presente giudizio dall'attore, nei confronti del quale la convenuta ha proposto una domanda riconvenzionale solo in via subordinata e fondata su titolo diverso da quello dedotto a fondamento della domanda di parte attrice.
6. La causa è stata istruita solo documentalmente.
7. Tenuto conto dell'eccezione di improcedibilità della domanda di parte attrice, derivante dal non essere stato preceduto il giudizio dallo svolgimento di procedimento di mediazione, benché obbligatoria essendo fondata la presente controversia su contratto assicurativo (in senso lato), l'udienza di trattazione è stata rinviata ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010.
Il procedimento di mediazione, al quale hanno partecipato entrambe le parti del presente giudizio, non ha avuto esito positivo come da verbale prodotto dalla difesa di parte attrice il 26.2.2008.
8. Le domande di parte attrice sono infondate e devono rigettate per le ragioni di seguito esposte.
9. L'attore ha allegato che ha stipulato alcune Parte_1 ER
CP_ ZE presso indicando i beneficiari “caso morte” negli eredi CP_2
testamentari o, in mancanza, negli eredi legittimi;
ha documentato che
[...]
ha lasciato un primo testamento revocato da un secondo testamento, nel Per_1
quale ultimo la testatrice lo ha designato erede testamentario e ha dedotto di avere pagina 9 di 14 quindi diritto al pagamento del controvalore delle ZE Vita in forza di tale sua qualità. L'attore ha dedotto che la disposizione di legato a favore di CP_4
relativa ai prodotti assicurativi presso indicati nel secondo testamento non CP_1
fosse riferibile alle ZE Vita e che dunque la liquidazione in favore di CP_4
da parte della compagnia costituisce un inadempimento agli obblighi di
[...]
esecuzione secondo buonafede di tali contratti.
L'attore ha quindi dedotto che la compagnia è inadempiente all'obbligo di pagare in suo favore il controvalore delle ZE Vita e ha quindi chiesto che venga condannata a eseguire tale pagamento oppure a risarcire tutti i danni da lui patiti per effetto dell'inadempimento della convenuta.
10. Costituitasi regolarmente questa ha dedotto di Controparte_1
aver dato esecuzione alle polizze vita secondo buona fede, non essendo né potendo essere a conoscenza del contenuto del secondo testamento nella data in cui ha pagato il controvalore delle polizze all'erede apparente, il Controparte_4
quale in ogni caso risulta essere l'erede designato come beneficiario delle polizze, quali prodotti assicurativi, individuato anche nel secondo testamento olografo pubblicato dopo l'esecuzione di tale pagamento, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
11. Ai sensi dell'art 1920 c.c. la designazione del beneficiario nei contratti assicurativi a favore di terzo può essere fatta nel medesimo contratto o con successiva dichiarazione scritta all'assicuratore o per testamento ed è efficace anche se il beneficiario è determinato anche solo genericamente. In forza della predetta norma, inoltre, l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una persona determinata equivale a designazione. Inoltre, per effetto della designazione il beneficiario acquista in proprio i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita.
Ai sensi dell'art. 1921 c.c. la designazione del beneficiario è revocabile nelle medesime forme in cui può essere fatta.
Nel caso oggetto del presente giudizio la convenuta Controparte_1
ha documentato che tra il 6.6.2006 e il 17.3.2014 ha
[...] ER
acquistato sei Polizza Vita nelle quali ha designato come beneficiari in “caso morte”
pagina 10 di 14 gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi (doc. 1, 3, 5, 7, 9, 11 di parte convenuta).
La contraente, dunque, ha individuato i beneficiari nei contratti assicurativi ma solo genericamente.
Con successivi testamenti olografi la contraente ha attribuito le ZE Vita a persona determinata, così operando la designazione del beneficiario, in forza del secondo comma dell'art. 1920 c.c. ai sensi del quale “equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona”.
Risulta inoltre documentato che ha quindi disposto dei diritti ER
derivanti dalle assicurazioni sulla vita sia con un primo testamento olografo del
3.6.2014 pubblicato in data 20.5.2021 (doc. 2 di parte attrice) sia con un secondo testamento olografo del 1.1.2015 pubblicato in data 7.7.2021 (doc. 3 di parte attrice), che revocava il primo testamento.
In entrambi i testamenti ha suddiviso il proprio patrimonio tra ER
alcuni suoi parenti e amici, indicando per ciascuno specificatamente i beni mobili ed immobili da assegnarsi.
In entrambi i testamenti la testatrice ha utilizzato il verbo “lego” per assegnare i diversi beni ai singoli soggetti indicati ma soltanto nel secondo testamento ha aggiunto la frase “nomino erede per quant'altro di mia proprietà mio OT
. Parte_1
In particolare, nel primo testamento del 3.6.2014 la testatrice scrive “Lego a mio NO … il conto corrente conto titoli ed assicurativi a me intestati CP_4
alla di Corso S. Gottardo, il conto corrente conto titoli e assicurativi alla CP_1
LI AN”.
Nel secondo testamento del 1.1.2015 scrive “Lego a mio NO ER
… il conto corrente con titoli e assicurativi a me intestati presso la CP_4
di Milano Corso San Gottardo ed il conto corrente con titoli e assicurativi CP_1
a me intestati presso la LI AN di piazzale Lodi 3”.
pagina 11 di 14 In entrambi i testamenti, dunque, ha designato in modo espresso ed ER
inequivoco come beneficiario dei prodotti assicurativi esistenti presso e CP_1
LI AN una persona determinata, identificata in CP_4
La qualifica di quale legatario o erede non è dirimente, in quanto la CP_4
disposizione a favore degli eredi testamentari o legittimi, contenuta nei contratti assicurativi, deve considerarsi revocata dai testamenti, entrambi successivi (il primo del 3.6.2014 e il secondo del 1.1.2015) all'ultima Polizza Vita stipulata il 17.3.2014.
Si evidenzia, peraltro, che ove si leggessero i testamenti come volontà della testatrice di dividere il proprio patrimonio tra più eredi, e dunque si considerasse il termine “lego” usato in modo atecnico, la disposizione testamentaria sarebbe una specificazione della designazione generica contenuta nei contratti assicurativi ed anche in tal caso ne risulterebbe beneficiario CP_4
La nomina di a erede testamentario di cui al secondo Parte_1
testamento “per quant'altro di mia proprietà” non vale a far perdere efficacia alla designazione di quale beneficiario dei prodotti assicurativi, in quanto CP_4
la testatrice anche nel secondo testamento ha attribuito a tali prodotti CP_4
in modo determinato ed inequivocabile, così dovendosi ritenere confermata o comunque ribadita la designazione del beneficiario dei prodotti assicurativi già oggetto del primo testamento.
Peraltro, l'utilizzo della espressione “per quant'altro di mia proprietà” nella nomina ad erede di in calce al secondo testamento, dopo tutte le altre Parte_1 disposizioni, vale a confermare che la parola “altro” riguarda tutto ciò che di ulteriore e diverso vi fosse nel patrimonio rispetto a quanto prima assegnato e dunque anche rispetto ai prodotti assicurativi già menzionati e assegnati a CP_4
[...]
Deve ritenersi, poi, che l'espressione “titoli e assicurativi”, di cui ad entrambi i testamenti, faccia riferimento in genere a tutti i prodotti assicurativi e dunque anche alle ZE Vita, che sono contratti assicurativi benchè aventi funzione di investimento.
La tesi attorea secondo la quale le ZE Vita sarebbero escluse dalle disposizioni testamentarie non essendo state espressamente menzionate non trova quindi pagina 12 di 14 conforto né in un'interpretazione letterale del testamento né in alcun elemento di fatto ulteriore dal quale possa evincersi che presso fosse aperta al CP_1
momento del decesso una posizione riferita ad altri contratti assicurativi diversi dalle polizze vita costituenti il titolo delle domande proposte nel presente giudizio.
Inoltre, deve ritenersi che la disposizione testamentaria in favore di CP_4
faccia riferimento alle ZE Vita stipulate da con ER CP_2
Infatti, ha documentato ha Controparte_1 ER
stipulato le ZE Vita con la , oggi , per il CP_2 Controparte_1
tramite di Milano, Corso San Gottardo, che ha agito quale CP_1
intermediario-mandatario di ai fini del collocamento dei contratti CP_2 assicurativi e ha altresì documentato che le predette ZE Vita erano “appoggiate” sul conto corrente aperto da presso l'Agenzia di a Milano, ER CP_1
Corso San Gottardo (doc. 1, 3, 5, 7, 9, 11). La convenuta ha allegato, senza essere smentita da controparte, che e LI AN non hanno né emesso né CP_1
collocato le ZE Vita, che non sono riferibili quindi ad LI.
ha documentato di aver liquidato le ZE Controparte_1
Vita in favore di tra il 29.6.2021 e il 13.7.2021 (doc. 13 a 18 e doc. da CP_4
27 a 32 di parte convenuta) ed è dimostrato documentalmente che essa è venuta a conoscenza dell'esistenza del secondo testamento soltanto in data 23.7.2021 per mezzo della richiesta di liquidazione da parte di (doc. 5 Parte_1
di parte attrice) ed ha ottenuto copia del secondo testamento soltanto in data
28.7.2021 (doc. 7 di parte attrice).
È dunque dimostrato documentalmente che ha CP_1 Controparte_1
liquidato le ZE Vita prima di venire a conoscenza del secondo testamento, sicchè deve ritenersi che essa fosse in buona fede quando ha eseguito il pagamento al creditore che appariva legittimato in quel momento, con conseguente liberazione dal proprio obbligo in forza del disposto del primo comma dell'art. 1189 c.c.
Tuttavia, la convenuta risulta aver comunque correttamente adempiuto al suo obbligo contrattuale liquidando le ZE Vita in favore di in quanto CP_4 quest'ultimo è espressamente e specificatamente indicato come beneficiario delle predette ZE anche nel secondo testamento.
pagina 13 di 14 non ha quindi provato di avere diritto, quale Parte_1
beneficiario, al pagamento delle ZE Vita, ne consegue che la sua domanda principale va rigettata, così come va rigettata la domanda di risarcimento danni da responsabilità contrattuale, essendo emerso nel presente giudizio che
[...]
non è responsabile di alcun inadempimento colpevole alle Controparte_1
polizze vita in forza delle quali gisce nel presente giudizio. Per_1
Pertanto tutte le domande proposte da devono essere Parte_1
rigettate siccome infondate.
12. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. l'attore deve essere condannato, siccome soccombente, al pagamento delle spese di lite sostenute da nel Controparte_1
presente giudizio, che vengono quantificate applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 in relazione al valore dichiarato della controversia, tenuto conto della non particolare complessità della controversia, del carattere documentale dell'istruttoria svolta e della decisione a seguito di discussione orale in esito all'udienza di trattazione.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da Parte_1
2) condanna altresì al pagamento delle spese di lite Parte_1
sostenute da che quantifica complessivamente Controparte_1 in € 11.229,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo dovuto per compensi a titolo di rimborso per spese generali, IVA e CPA.
Milano, 20 marzo 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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