Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1211/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1211/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, via Azario
n. 3, presso lo studio dell'avv. SAMPIERI ALESSANDRA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, e residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliata in Novara, via Azario n. 3, presso lo studio dell'avv. SAMPIERI ALESSANDRA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente:
“-Pronunciare lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto in CA (No) in data 18 luglio 2013 (trascritto nei registri dello Stato Civile: atto n. 2 parte II serie C anno 2013), tra la NOa e il sig. ordinando conseguentemente Controparte_1 Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza;
- Confermare per i figli minori, il regime di affidamento condiviso attualmente in vigore, e il collocamento stabile dei minori presso la madre, disponendo, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza attinenti l'educazione, l'istruzione e la salute dei figli, e sia esercitata
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-Confermare l'assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del NO , su cui grava Pt_1 mutuo a lui intestato, unitamente a tutti gli arredi.
-Prevedere che i figli dei coniugi, a parziale modifica delle attuali modalità di frequentazione con il padre, in considerazione della nuova occupazione che il NO ha reperito all'estero, Pt_1 trascorreranno ogni mese i dieci giorni in cui egli si troverà in Italia. Il NO dovrà Pt_1 comunicare tempestivamente alla NOa l periodo. Sarà la madre ad occuparsi dei figli CP_1 nei restanti giorni. Per quanto riguarda il periodo di vacanze estive i figli trascorreranno con il padre le settimane che lo stesso avrà di ferie, fatta salva la comunicazione dei periodi di ferie di entrambi i genitori con congruo anticipo. Le parti prevedono che i figli potranno altresì trascorrere con il padre eventuali ponti festivi all'estero, anche nella località ove vivrà nei giorni lavorativi.
-Prevedere, che il padre contribuirà al mantenimento dei figli, dal mese di ottobre 2023 con la somma mensile indicizzata di €. 1000,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese fatta eccezione per il mese in corso che verrà corrisposto il giorno della sottoscrizione del presente ricorso. Ogni giorno
10 del mese il padre verserà 100,00 euro ad ogni figlio su un conto corrente bancario dallo stesso accesso e intestato ai ragazzi. Tale conto rimarrà di completa gestione del padre a favore dei figli. I genitori concorreranno altresì al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci conseguenti alle visite di cui ai precedenti punti.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico richiesto durante l'anno; c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) acquisto di eventuali pc;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ivi comprese scarpe da ginnastica e abbigliamento sportivo. Nel caso di spese per cui è richiesto l'assenso dell'altro genitore, in caso di mancato espresso dissenso da parte del genitore obbligato entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione delle spese, la spesa si intenderà come approvata.
Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso pro quota entro 30 giorni dalla richiesta.
- Dare atto che, nel caso in cui il NO dovesse fare ritorno a lavorare in Italia con lo stesso Pt_1 reddito percepito sino al mese di settembre 2023, le modalità di frequentazione del padre con i figli, torneranno ad essere quelle prima in vigore e stabilite in sede di separazione: “i figli dei coniugi trascorreranno a settimane alterne dal lunedì all'uscita di scuola sino al giovedì mattina con il padre e con la madre il giovedì dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina. I coniugi concordano comunque che previo accordo tra loro, potranno prevedere modifiche alle visite infrasettimanali a seconda dei turni di lavoro. Nel periodo delle vacanze di Natale i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno
2 di Natale con la madre, il giorno di S. Stefano con il padre. Il 31 dicembre con la mamma il 06 gennaio con il papà. Il giorno di Pasqua con il padre e la pasquetta con la madre (a Natale con un genitore a Pasqua con l'altro), fatto salvo diverso accordo che interverrà direttamente tra i coniugi. Nel periodo delle vacanze estive, il padre potrà trascorrere due settimane anche non consecutive in periodi da comunicare reciprocamente all'altro coniuge entro il 31 maggio di ogni anno”. Altresì le condizioni economiche in vigore sino al mese di settembre 2023 tornerebbero in vigore secondo quanto statuito in sede di separazione: “ogni genitore provvederà al mantenimento dei figli per il periodo in cui sono presso di sé. I coniugi prevedono che nel caso in cui la rata del mutuo che il NO sostiene sino al 2032, dovesse ridursi ad una somma inferiore a 600,00 euro, verserà Pt_1 mensilmente quale contributo al mantenimento dei figli la somma di €. 100,00 indicizzati complessivi e dal 2032 (data in cui il mutuo verrà estinto), laddove i figli a quella data non dovessero essere ancora economicamente autosufficienti per motivi non a loro imputabili, l'importo mensile indicizzato di €. 400,00. Se il NO dovesse reperire nuova opportunità di lavoro e/o trasferirsi Pt_1 all'estero con un aumento reddituale, i coniugi prevedono sin da ora che dal mese successivo al predetto cambiamento, il padre concorrerà al mantenimento dei figli con la somma mensile indicizzata di €. 600,00 complessive se il reddito netto mensile ammonta ad un importo sino ad €. 3000,00 con un aumento mensile per ciascun figlio di 100,00 euro al mese per ogni 1000,00 euro di incremento salariale del NO . I genitori concorreranno altresì al 50% delle spese Pt_1 straordinarie secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci conseguenti alle visite di cui ai precedenti punti.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico richiesto durante l'anno; c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) acquisto di eventuali pc;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ivi comprese scarpe da ginnastica e abbigliamento sportivo. Nel caso di spese per cui è richiesto l'assenso dell'altro genitore, in caso di mancato espresso dissenso da parte del genitore obbligato entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione delle spese, la spesa si intenderà come approvata.
Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso pro quota entro 30 giorni dalla richiesta”.
- Dare atto che il NO , nel momento in cui i figli termineranno le scuole superiori e Pt_1 inizieranno l'università o corsi di studio specialistici post scuole superiori, provvederà per intero ai costi relativi a detti Istituti/Università (rette, libri, corsi, trasporto e/o mantenimento di vitto e alloggio presso le sedi universitarie ove dovessero abitare). La scelta dell'Istituto o Università che i figli frequenteranno sarà presa dai genitori unitamente al figlio, tenuto tuttavia conto della disponibilità economica paterna a quella data. Dal momento dell'iscrizione all'università/istituto specialistico, cesserà la contribuzione al mantenimento dei figli alla madre da parte del NO , Pt_1
3 venendo sostituita dal mantenimento diretto per i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
- Dare atto che il NO in adempimento a quanto statuito in sede di separazione con la moglie, Pt_1 sta onorando l'impegno assunto di corrispondere alla stessa, a definizione dei loro rapporti patrimoniali, la somma 15.000,00 euro dilazionati in 75 mesi con rate mensili da 200,00 euro ciascuna, di cui 27 rate sono già state corrisposte.
- Dare atto che i genitori si autorizzano reciprocamente al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei minori.
- Dare atto che le parti non avanzano reciprocamente domande di mantenimento e/o di alimenti.
- Dare atto che le spese legali e di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e anno contratto matrimonio civile in CA Parte_1 Controparte_1 in data 18 luglio 2013 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 2, parte II, serie C, anno 2013. Dalla loro unione sono nati i figli (Novara, 24/09/2006) e (Novara, 05/01/2009). Persona_1 Per_2
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c.. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 16/07/2024, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e risultano
- rebus sic stantibus - rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite saranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in CA in data 18 luglio 2013 da e on atto iscritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1 predetto comune al n. 2, parte II, serie C, anno 2013;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CA di provvedere alle incombenze di legge;
4 6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
7. prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 21.12.2024 IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin
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