Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/04/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1392/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento di primo grado iscritto al n. 1392/2018 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv.ti Picone Manuela Zelda e Parte_1
Picone Zaira)
ATTRICE
E
, nato ad [...] il [...] (Avv. Faro Arnaldo) Controparte_1
, nata Palermo il 25/4/1977 (Avv. Magro Riccardo) Controparte_2
, nato a [...] il [...] (Avv.ti Arrabito Parte_2
Andrea e Cusumano Calogera)
, in persona del suo legale rappresentante p.t. con sede in Controparte_3
Viale DellaVittoria, 321 (Avv. Sprio Gianluca) CP_3
CONVENUTI
NONCHE'
n persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Controparte_4
Dalli Cardillo Emanuele)
TERZI CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: colpa medica
Conclusioni: cfr verbale di udienza cartolare del 04.03.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in giudizio Parte_1
, , e per Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Controparte_3 chiedere la loro condanna al risarcimento dei danni da essa subiti e imputabili, a suo dire, alla condotta negligente, imprudente e imperita dei sanitari che l'avevano costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico salvavita durante il parto e ad una successiva operazione per rimediare all'inesatta esecuzione di quella precedente.
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'improcedibilità della Parte_2 domanda, il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque l'infondatezza della pretesa attorea;
chiedeva inoltre, di chiamare in giudizio la compagnia di Assicurazione
e Riassicurazione Gan Italia dalle quali chiedeva di essere manlevato in virtù delle polizze per la responsabilità civile con le stesse sottoscritta.
, costituitosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza della domanda e Controparte_1 chiedeva inoltre di chiamare in giudizio la dalla quale Controparte_5 chiedeva di essere manlevato in virtù della polizza per la responsabilità civile con la stessa sottoscritta.
Si costituiva inoltre , che eccepiva l'infondatezza della domanda e Controparte_2 chiedeva inoltre, di chiamare in giudizio l , per essere Controparte_5 manlevata in virtù della polizza per la responsabilità civile con la stessa sottoscritta;
chiedeva infine, nel caso in cui fosse riconosciuta una sua responsabilità, di essere tenuta indenne dall'Azienda ospedaliera.
L' , costituitasi anch'essa, contestava l'avversa domanda, di cui chiedeva Controparte_3 il rigetto, evidenziando l'insussistenza di profili di colpa nell'opera professionale dei propri sanitari. Autorizzata la chiamata in causa dei terzi indicati dai convenuti, si costituiva la terza chiamata in causa, che eccepiva l'inoperatività della polizza Controparte_5 sottoscritta da CP_1
Si costituiva infine (già ) che eccepiva l'infondatezza Controparte_4 CP_6 della domanda attorea e in ogni caso le limitazioni contenute nella polizza, nonché la violazione da parte dell'assicurato dell'art 1913 c.c.
La causa, istruita mediante acquisizioni documentali, prova testimoniale e espletamento di ctu medico-legale, all'udienza del 04.03.2025, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini per le note conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
L'attrice assume che:
-nel mese di novembre 2014, si era rivolta al dott. , ginecologo, Controparte_1 affinché l'assistesse per tutta la gravidanza e fino al parto;
- durante la visita ed il controllo dell'11.11.14, lo specialista le aveva prescritto un'eco- morfologica, effettuata in data 4.12.14 presso l'Ospedale “San Giacomo d'Altopasso” di
Licata da cui, nonostante non fosse stata riscontata alcuna anomalia, si riscontrava la presenza di una placenta anteriore bassa che ricopriva l'intero OUI - orifizio uterino interno;
Per_
-nonostante il medico refertante, dott. , avesse consigliato un controllo ecoT.V- ecografia transvaginale- della placenta dopo la 26 sett. - basata con l'utilizzo della sonda, il dott. trascurava totalmente il referto della morfologica, omettendo sia il CP_1 monitoraggio prescritto sia di informare l'attrice dei pericoli cui andava incontro nel caso di placenta previa, limitando i successivi controlli a semplici ecografie office;
- il giorno del pre-ricovero effettuato in data 18.3.15 presso l'Ospedale “SGD” di , CP_3
veniva sottoposta agli esami di routine dalla dr.ssa che annotava sulla Controparte_2 scheda la presenza di una placenta posteriore ed ometteva, tra l'altro la presenza di fibromiomi;
- in data 1.4.15, partoriva con taglio cesareo con incisione a “T” rovesciata, durante un intervento durato oltre due ore, caratterizzato da una forte emorragia -oltre 2500 cc di sangue- con severa anemia e alterazione della coagulazione che resero necessarie la trasfusione di quattro sacche di sangue e due di plasma, subendo pertanto un vero e proprio intervento salvavita;
-detta operazione, veniva eseguita dall'operatore di turno, dott. , che Parte_2 annotava nel modulo di intervento: "placenta previa centrale presenza di vasi placentari – accretismo?”.
-in data 5.4.2015, veniva dimessa con la seguente diagnosi "3^ gravidanza bicesarizzata.
NT IA Centrale Aderenze viscero parietali";
- nei mesi successivi, accusava dolori al basso ventre e perdite ematiche per cui si sottoponeva-in data 25.5.15- a visita ginecologica presso il dott. Per_2 che, eseguito esame ecografico, attestava la “presenza di neoformazione
[...] disomogenea vicina alla cicatrice da taglio cesareo(istmocele) da definire. Presenza di fluido in cavità uterina. Fibromatosi uterina, Cervice poco mobile e sospesa da esiti aderenziali;
- considerato che la sintomatologia dolorosa non accennava a diminuire, in data 30.6.2015, veniva sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico in anestesia presso la “Casa di cura
Falcidia” di Catania per l'asportazione di materiale estraneo, verosimilmente di origine placentare, residuato all'esito del cesareo eseguito dal dott. ; Parte_2
-a causa di tali eventi, l'attrice iniziava una terapia farmacologica assumendo farmaci antidepressivi e ansiolitici e le veniva diagnosticato un” disturbo ansioso con fobie per la guida”; su queste premesse, lamentando la negligenza e imperizia dei sanitari consistita in un grave errore diagnostico e nell'errata esecuzione dell'intervento, ha chiesto il ristoro per i danni subiti.
Fatta questa premessa, l'azione esperita da parte attrice impone un accertamento da condursi essenzialmente su due versanti: 1) quello della sussistenza di una condotta illecita (perché imperita o negligente) imputabile ai sanitari che effettuarono l'intervento;
2) quello della sussistenza di un nesso di causalità tra detta, eventuale, condotta illecita,
e la patologia da cui è affetta l'attrice.
È allora opportuno, anzitutto, richiamare i principi comunemente ricevuti nella giurisprudenza di legittimità sui punti in questione.
Anzitutto, per quanto attiene alla 'natura' della responsabilità invocata da parte attrice, è noto che quella della “struttura sanitaria”, e del medico che ne sia dipendente, è responsabilità “contrattuale” (in proposito va osservato che i fatti risalgono al 2014, dunque ad epoca anteriore alla entrata in vigore della c.d. legge Gelli) rispettivamente riconnessa, per l'una (struttura sanitaria) e per l'altro (medico), ad un “contratto” (che si conclude con “l'accettazione del paziente in ospedale”), ed al “contatto sociale” che poi ne scaturisce (tra le tante, in materia, v. Cass. 21 giugno 2004 n° 11488, Cass. 28 maggio
2004 n° 10927 e Cass. 22 dicembre 1999 n° 589; nel senso, poi, che “l'ente ospedaliero risponde direttamente della negligenza ed imperizia dei propri dipendenti nell'ambito delle prestazioni effettuate al paziente”, v. Cass. 4 marzo 2004 n° 4400).
Qualificata dunque come contrattuale la responsabilità in esame, ne discende (come precipitato logico – giuridico) che, per ciò che riguarda la distribuzione dell'onere della prova, sul danneggiato incombe l'onere di allegare solo l'inesattezza dell'adempimento del medico o dei medici, e grava invece sulle parti di cui si deduca l'inesatto adempimento l'onere di allegare e di provare che la prestazione è stata, al contrario, esattamente eseguita
(di provare, insomma, sullo sfondo della previsione dell'art. 1176 c.c., la “mancanza di colpa”: Cass. 4 marzo 2004 n° 4400), ed anche di allegare e di provare, eventualmente, “la non qualificabilità della stessa” (colpa) “in termini di gravità, nel caso di cui all'art. 2236
c.c.)” (Cass. 21 giugno 2004 n° 11488) e, 'a monte', ancora, di provare “che il caso è di particolare difficoltà” (Cass. 28 maggio 2004 n° 10927 e tutta la giurisprudenza ivi citata).
In secondo luogo, deve inoltre essere soffermata l'attenzione sugli autorevoli criteri ricognitivi della Suprema Corte in merito all'accertamento del nesso di causalità.
Al riguardo va ricordato che già le Sezioni Unite penali della Cassazione hanno accreditato (con la pronuncia n° 30328 dell'11 settembre 2003) quello che è ormai noto – anche in dottrina – come il criterio della “probabilità logica”.
Tale indirizzo è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte civile, secondo cui “in materia di responsabilità professionale, al criterio della certezza degli effetti della condotta si può sostituire […] quello della probabilità di tali effetti e dell'idoneità della condotta a produrli” (Cass. 4 marzo 2004, n° 4400). E, più in particolare, la Corte sostiene poi che, “con riguardo alla sussistenza del nesso di causalità fra l'evento dannoso e la condotta colpevole (omissiva o commissiva) del medico, ove il ricorso alle nozioni di patologia medica e medicina legale non possa fornire un grado di certezza assoluta, la ricorrenza del suddetto rapporto di causalità non può essere esclusa in base al mero rilievo di margini di relatività, a fronte di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, specie quando manchi la prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori determinanti” (così anche Cass. 21 gennaio 2000 n° 632). La Suprema Corte ha altresì avuto cura di precisare che, poiché l'accertamento della sussistenza del nesso di causalità muove dell'elaborazione giurisprudenziale
(prevalentemente penalistica) di cui agli artt. 40 e 41 c.p., “non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi dell'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze di fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'esistenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissive o in ogni caso colpevole del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica”.
Ciò dunque premesso, il punto di riferimento essenziale – rispetto all'accertamento che qui è richiesto – è ovviamente costituito dalla ctu a firma dei dott. e Per_3 Per_4
– che si condivide in quanto esaustiva sia sotto il profilo tecnico che dal punto di vista logico e metodologico, per cui non v'è ragione di disattenderne le risultanze – che ha escluso la responsabilità dei sanitari convenuti per i danni riportati dall'attrice.
I consulenti hanno accertato che, nonostante vi siano state delle deviazioni dalle buone pratiche cliniche generalmente accettate al momento dei fatti, nessun errore diagnostico o terapeutico si è reso responsabile di un danno di qualsiasi natura a carico di . Pt_1
Gli ausiliari, hanno innanzitutto accertato che dalla documentazione in atti si ravvisano chiari indici a sostegno della diagnosi di placenta previa (in particolare, le ecografie del secondo e terzo trimestre segnalavano entrambe una localizzazione bassa della placenta,
e la prima indicava che la placenta ricopriva l'orificio uterino interno;
durante il taglio cesareo, era stata riscontrata la presenza di vasi placentari che trasparivano dal Segmento
Uterino Inferiore, segno fortemente indicativo di placenta previa che indusse il ginecologo ad effettuare un'incisione uterina trasversale alta a forma di "T" rovesciata;
infine il fatto che le manovre di secondamento manuale furono caratterizzate da difficoltà nella separazione della placenta e la successiva applicazione di una sutura circolare sull'orifizio uterino interno. Hanno inoltre accertato, che anche la diagnosi di placenta accreta trovava conferma nei dati clinici, intraoperatori e istologici documentati
(tra questi, il fatto che la paziente presentasse una combinazione di fattori di rischio noti per la placenta accreta, tra cui: o NT previa o Due precedenti interventi cesarei o Età materna superiore a 35 anni;
le difficoltà intraoperatorie, dovute al fatto che durante il taglio cesareo, si era riscontrata un'anomala aderenza della placenta alla parete uterina, rendendone difficile la rimozione manuale;
il fatto che dopo il secondamento manuale si era manifestato un sanguinamento profuso e persistente, nonostante la buona contrazione uterina;
il fatto che l'esame istologico del tessuto uterino evidenziasse la presenza di segni compatibili con l'invasione placentare del miometrio).
Ciò premesso, i consulenti hanno analizzato le singole condotte compiute dai sanitari.
Con riferimento alla condotta di , hanno evidenziato che la stessa Controparte_1 presenta delle “deviazioni dalle buone pratiche cliniche generalmente accettate” con riferimento al momento della diagnosi (“In particolare, considerato le indicazioni fornite dalla letteratura nei casi in cui durante la gravidanze emerga una localizzazione della placenta bassa, si ravvisa una carenza nel monitoraggio ecografico della paziente. Malgrado anche l'esame ecografico effettuato alla 26+1 settimana dal dott. abbia evidenziato una localizzazione Persona_5 placentare bassa, la refertazione appare incompleta: non veniva specificato il tipo di ecografia eseguita (transaddominale o transvaginale) né descritti i rapporti tra la placenta e l'orifizio uterino interno (OUI). I successivi controlli ecografici, oltre a mantenere le predette carenze, sono gravati da una mancata valutazione accurata del fenomeno della “migrazione placentare”, limitando la refertazione degli esami ecografici ad una generica “regolarità” dell'esame. La diagnosi di placenta previa posta durante il parto evidenzia un errore diagnostico da parte del dott. , Per_5 imputabile o all'omissione di un esame ecografico adeguato o a una errata valutazione dei dati ecografici disponibili. In ognuno dei due casi l'errata gestione del caso da parte del dott. , Per_5 ha contribuito ad un riconoscimento tardivo della placenta previa e ad un mancato riconoscimento dell'eventuale accretismo placentare e non ha consentito l'attivazione di un team multidisciplinare aumentando notevolmente il rischio di mortalità e morbilità materno-fetale durante l'espletamento del taglio cesareo”). Non è stata oggetto di censura, invece, l'indicazione relativa al taglio cesareo programmato, evidenziando che la stessa, motivata dalla storia ostetrica pregressa (due tagli cesarei) e dalla necessità di prevenire potenziali complicanze legate alla gravidanza, può ritenersi pienamente giustificata (“ La scelta dell'U.O. di Ginecologia del P.O. "San Giovanni di Dio" di struttura di II livello, si rivela appropriata per far CP_3
fronte alle esigenze assistenziali della paziente, indipendentemente dalla diagnosi di placenta previa accreta, che avrebbe comunque richiesto un intervento cesareo in una struttura dotata delle medesime competenze. In altri termini, anche qualora il dott. avesse posto la diagnosi di Per_5
NT IA , l'invio presso la struttura in questione sarebbe stato congruente con gli Per_6 standard di cura. A tal proposito giova richiamare quanto specificato nel decreto assessoriale del dicembre 2011, “Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita” (GURS gennaio 2012), in cui l dell'ospedale “San Giovanni di Dio” di in Parte_3 CP_3 qualità di punto nascita di II livello, è dotata delle competenze e delle risorse necessarie per gestire qualsiasi tipologia di gravidanza e parto, comprese quelle ad elevato rischio perinatale. La struttura
è infatti in grado di garantire un'assistenza completa e continuativa, includendo interventi chirurgici d'urgenza, terapia intensiva (neonatale e per gli adulti) e disponibilità di esami diagnostici e trasfusionali h24”).
Quanto alla condotta di , hanno accertato che la stessa ha commesso un Controparte_2 errore diagnostico nella valutazione della placenta previa (“L'analisi dei referti ecografici indica che l'errore della Dott.ssa possa essere riconducibile ad una errata interpretazione CP_2 dell'inserzione placentare, in quanto ha verosimilmente scambiato un'inserzione bassa con una inserzione sulla parete uterina posteriore”) e che l'errata diagnosi ha determinato un ritardo diagnostico della condizione di placenta previa e conseguentemente dell'eventuale accretismo placentare, precludendo l'attivazione tempestiva di un team multidisciplinare ed esponendo la paziente ed il feto a un rischio significativamente aumentato di complicanze gravi, potenzialmente letali, durante l'intervento di taglio cesareo.
In merito al dott. , i consulenti tecnici hanno accertato che lo stesso Parte_2 ha correttamente identificato un'anomalia nell'inserzione placentare e ha adottato precauzioni intraoperatorie adeguate (taglio a “T” rovesciata sulla parete uterina).
Tuttavia, nella concreta ipotesi di accretismo placentare, la somministrazione di uterotonici (Nalador) e l'esecuzione di un secondamento manuale non erano condotte conformi alle migliori evidenze scientifiche disponibili all'epoca, con la conseguenza che la paziente è stata esposta ad un rischio notevolmente aumentato di incorrere in complicanze emorragiche.
Dopo aver messo in luce gli errori imputabili ai sanitari, gli ausiliari hanno tuttavia concluso affermando che “nessun errore diagnostico o terapeutico si sia reso responsabile di un danno di qualsiasi natura a carico dell'odierna perizianda. In altri termini, l'analisi del caso ha evidenziato delle criticità nelle procedure adottate che tuttavia, non hanno provocato danni diretti alla paziente e, anzi, paradossalmente e contro ogni evidenza scientifica, hanno ridotto i tempi di ospedalizzazione (rispetto all'isterectomia profilattica) ed evitato le menomazioni all'integrità psico-fisica (preservazione dell'utero) che si sarebbero realizzate in caso di adesione alle leges artis”; ciò in quanto - con specifico riferimento al dott. - lo stesso, malgrado Parte_2
la condotta professionale sia da considerarsi non conforme agli standard di cura dell'epoca, è riuscito a gestire l'emergenza ed a preservare l'integrità dell'utero della paziente.
A tal proposito, i ctu hanno sottolineato che l'isteroscopia del 30/06/2015, effettuata presso la Casa di Cure Falcidia di Catania, e la successiva analisi istologica hanno permesso di diagnosticare un istmocele e la presenza di materiale fibrino-granulocitario ed amorfo, escludendo la ritenzione di tessuto placentare in cavità uterina.
Gli ausiliari hanno infine dato atto che anche il lamentato danno psichico dell'attrice non può essere ricondotto causalmente alla complicanza emorragica descritta in cartella;
ciò in quanto “Dalla documentazione medica risulta che la paziente soffriva di un disturbo ansioso- depressivo già prima dell'evento in questione. Tale condizione era nota ed in trattamento farmacologico”.
I consulenti hanno rettamente affermato che “Per stabilire un nesso causale tra l'evento
(complicanza emorragica) e il disturbo psichico lamentato dalla paziente (Sdr. Ansioso- depressiva), è necessario dimostrare che l'evento sia di per sé in grado di causare o aggravare significativamente tale disturbo. In altre parole, occorre verificare se la reazione della paziente sia statisticamente prevedibile in seguito a un evento di tale gravità e natura. Inoltre il già menzionato criterio dell'idoneità lesiva, deve essere indispensabilmente integrato con il criterio dell'esclusione di cause psico-patogene diverse dall'evento in discussione, ovvero cause eventualmente riconducibili, in toto o in parte significativa, a disturbi/anomalie comportamentali di altra derivazione eziologica, o strettamente connesse a tratti di personalità abnormi” e hanno quindi concluso affermando che “considerate le caratteristiche della complicanza emorragica, tenuto conto della breve durata del ricovero, della mancanza di un reale, concreto ed inaspettato pericolo di vita e dell'assenza di conseguenze a lungo termine, non si ritiene di poter attribuire all'evento emorragico un'efficienza psico-lesiva di gravità tale da determinare un danno biologico permanente. Inoltre, la presenza di un documentato disturbo antecedente avvalora la conclusione che la sindrome ansioso depressiva sia da attribuire a cause preesistenti”
La circostanza della pregressa esistenza del disturbo psichico lamentato dall'attrice viene, peraltro, confermata dalle dichiarazioni rese dal teste medico di Testimone_1 famiglia dell'attrice per venti anni, che dichiarava: “ , a seguito di tre lutti familiari Pt_1
riguardanti la sorella, la suocera e un altro familiare, aveva iniziato a presentare dei problemi depressivi e di ansia ma non vere e proprie patologie psichiatriche;
non ricordo di problemi di natura psichica insorti prima di tali eventi;
gli eventi di cui parlo risalgono al 2012-2013; in quel periodo
si era rivolta ad uno specialista in neuropsichiatria e in seguito venne nel mio studio per Pt_1 la prescrizione dei farmaci che questi gli aveva dato;
si trattava di farmaci antidepressivi con azione anche ansiolitica”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non ravvisandosi nella condotta dei sanitari coinvolti alcuna negligenza dalla quale sia sorto un danno per l'attrice, la domanda deve essere rigettata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella medesima pronuncia la Consulata ha altresì stabilito, in ordine all'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nell e due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che lo stesso discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.
Tanto premesso in ordine alla disciplina della compensazione delle spese di lite applicabile al caso di specie alla luce dei sopra esposti principi enunciati dalla Corte Costituzionale, ritiene questo decidente che l'incertezza circa l'esistenza di una condotta imperita da parte del sanitario e dell'azienda convenuta - tenuto conto che l'azione condannatoria poggia su diverse considerazione tecnico scientifiche formulate da altro sanitario e alla luce dei rilevati profili di negligenza ravvisati nella condotta dei sanitari convenuti – è in grado di integrare le gravi ed eccezionali ragioni pretese dalla disciplina codicistica come modificata dalla pronuncia additiva della Corte costituzionale sopra richiamata per addivenire ad un pronunciamento integralmente compensativo delle spese di lite fra la parte attrice e quelle convenute.
Per le medesime ragioni, la medesima parte attrice va poi esonerata dalle spese di lite concernenti le terze chiamate, di cui pure ha causato la vocatio in ius.
Le spese occorse per l'espletata CTU medico legale vanno invece poste a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) compensa le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di C.T.U., liquidate con seperato decreto. Così deciso in Agrigento, il 23.4.2025
(atto firmato digitalmente)
Il Giudice
Vincenza Bennici