Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. App. n. 2872/2023 Contenzioso civile
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Persone, Minori e Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente dott.ssa Valentina Paletto Consigliere dott. Lucio Marcantonio Consigliere relatore nel procedimento indicato in epigrafe promosso con ricorso in appello da:
(CF: nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.ssa Federica Gamba e dall'Avv.ssa Viviana Callini, elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi difensori in Roma, viale delle Milizie n. 34 (indirizzo telematico);
APPELLANTE nei confronti di
(CF: nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv.ssa Roberta Veronesi, elettivamente domiciliata nello studio dello stesso difensore in NO, via E. Cernuschi n.1 (indirizzo telematico);
APPELLATA
CURATORE SPECIALE Avv. Antonio Saracino del Foro di NO (CF:
), per la minore nata a [...] il [...], in C.F._3 Persona_1 virtù di nomina con decreto del 20 marzo 2024 della Corte d'Appello di NO (indirizzo telematico);
INTERVENUTO
Oggetto: ricorso ex art 473-bis.30 e ss. c.p.c. avverso la sentenza n. 2284/2023 del Tribunale di Monza, emessa in data 12.10.2023 e pubblicata il 20.10.2023, all'esito del procedimento R.G. 3690/23
Con la partecipazione del Procuratore Generale nella persona del Sostituto dott.ssa Maria Vittoria Mazza
1
“CHIEDE Il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza”.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
“In riforma della sentenza impugnata: in via principale: affidare la minore ad entrambi e genitori in modalità condivisa Per_1 con collocamento prevalente presso il padre;
assegnare la casa familiare al padre in virtù del collocamento prevalente;
prevedere che madre veda la minore con le seguenti modalità: due giorni infrasettimanali con il pernotto prelevandola all'uscita di scuola per riaccompagnarla il giorno successivo;
un fine settimana alternato dal venerdì all'uscita di scuola per riaccompagnarla il giorno successivo;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni per 7 giorni consecutivi dall'ultimo giorno di scuola al 31 dicembre con il 24 dicembre con l'altro genitore fino al 25 dicembre mattina, dal 31 dicembre al rientro a scuola con l'altro genitore;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni per 3 giorni consecutivi comprendenti o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo durante le vacanze estive per 30 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e comunque da far coincidere con quelle di così come tutte le altre vacanze;
La sig.ra Per_2
corrisponderà al sig. la somma di € 500,00 per il mantenimento della minore CP_1 Pt_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Monza del 7.05.2018 nella denegata ipotesi in cui non venga accolta la domanda formulata in via principale- In via subordinata: affidare la minore ad entrambi e genitori in modalità condivisa Per_1 con collocamento prevalente presso il padre;
assegnare la casa familiare al padre in virtù del collocamento prevalente;
prevedere che madre veda la minore con le seguenti modalità: la minore trascorrerà alternativamente con ciascun genitore a settimane alterne dal lunedì all'uscita di scuola al lunedì successivo con accompagno a scuola;
Indipendentemente dalle settimane di frequentazione i genitori trascorreranno con la minore: durante le vacanze natalizie ad anni alterni per 7 giorni consecutivi dall'ultimo giorno di scuola al 31 dicembre con il 24 dicembre con l'altro genitore fino al 25 dicembre mattina, dal 31 dicembre al rientro a scuola con l'altro genitore;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni per 3 giorni consecutivi comprendenti o il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo durante le vacanze estive per 30 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e comunque da far coincidere con quelle di
, così come tutte le altre vacanze;
ciascun genitore provvederà direttamente al Per_2 mantenimento della minore;
le spese straordinarie saranno sostenute con 50% dai genitori come da Protocollo del Tribunale di Monza del 7.05.2018 In via istruttoria, si chiede:
1. ammettersi CTU al fine di verificare il miglior collocamento della minore Per_1
2. disporre l'invio al Serd della sig.ra e/o che la stessa effettui il test del capello CP_1 presso un laboratorio pubblico.
3.ammettersi prova per testi sui capitoli che seguono: 1.“vero che ad ottobre 2022 la sig.ra ha urlato e sgridato davanti ad amici e CP_1 Per_2
2 ad fino a mortificarla” Testimoni e Per_1 Testimone_1 Testimone_2
2.“vero che nell'invero 2022-2023 la sig.ra ha insultato la signora CP_1 Controparte_2 davanti alla signora perché stava giocando con una pallina a suo Controparte_3 Per_1 giudizio pericolosa” Testimone Testimone_2
3.“vero che a settembre 2022 è stata apostrofata “mignotta” dalla sig.ra Per_2 CP_1 davanti alle sue amiche e davanti ad in mezzo alla strada” Testimone Per_1 CP_2
[...]
4.“vero che a novembre 2020 la sig.ra ha insultato la sig.ra CP_1 Controparte_2 perché in seguito ad un intervento di cataratta e ad un successivo problema si è fatta accompagnare in ospedale da un amico” Testimone Testimone_2
5.“vero che a fine luglio 2019 al rientro dal lavoro al sig.ra ha aggredito CP_1 Per_2 perché aveva omesso di leggere un libro, non prescritto dalla scuola” Testimoni Tes_3
e Testimone_4
6.“vero che la sig.ra era solita parlare male del sig. alla sig.ra CP_1 Pt_1 CP_2
in presenza di e ” Testimone
[...] Per_1 Per_2 Testimone_2
Testimoni:
– Via Leopardi 230 - 20099 Sesto san Giovanni MI – Via Testimone_2 Tes_3
Terranegra 44 – 37045 Legnano VR Simonetta Davis - Via Terranegra 44 – 37045 Legnano VR - Via Testimone_4
Terranegra 44 – 37045 Legnano VR Paolo Ferretti – Via Emilia 3 – 20090 Buccinasco MI Marialuisa Piccolo – Via Saint Denis 177/a – Sesto San Giovanni MI”. Con vittoria di spese, diritti ed onorari (…)”.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA:
- Autorizzare a produrre il file video in formato MP4/CD Rom relativo a quanto accaduto in data 15.12.2023 determinandone le modalità di conservazione presso la Cancellaria;
Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso Pt_1 la sentenza n. 2284/2023 del Tribunale di Monza che va in toto confermata, precisando che in occasione dell'esercizio del diritto di visita della figlia, il padre è tenuto a prelevarla presso la casa della madre in Trecate (NO) ed ivi a ricondurla a sua cura e spese;
- Accertare e dichiarare che la condotta del ricorrente integra la fattispecie di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore della resistente e, qualora lo ritenga, dello Stato, di una somma da quantificarsi in via equitativa;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, da intendersi sia la fase cautelare che di merito (…)”.
CONCLUSIONI PER IL CURATORE SPECIALE:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, previ e opportune declaratorie, confermare allo stato tutte le disposizioni attualmente vigenti in punto di affidamento, collocazione e mantenimento di sia in ordine agli incarichi Per_1 demandati ai Servizi Specialistici territorialmente competenti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Monza, provvedendo in via definitiva ai fini dell'affidamento e del collocamento della minore , nata il [...] dalla Persona_1 relazione tra e , ha così disposto: Parte_1 CP_1
“I. Dispone l'affidamento condiviso di con collocamento presso la madre a Per_1
Trecate; II. il padre potrà vedere e tenere con sé a fine settimana alternati dal Per_1 venerdì alla uscita da scuola alla domenica sera;
durante le vacanze natalizie per 7 giorni consecutivi alternando annualmente con il padre il periodo 23.12/30.12 con quello 31.12/6.1; ogni anno l'intero periodo delle vacanze pasquali e tutti i ponti scolastici;
sei settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare con entro CP_1 il 31 maggio di ogni anno. potrà comunque trascorrere con il giorno del Per_1 Pt_1 compleanno del resistente e della sorella , ove la ragazza sia presso il padre, Per_2 dall'uscita da scuola al rientro a scuola la mattina successiva;
III. pone a carico del resistente l'importo di euro 250,00, con decorrenza ottobre 2023, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre 2024 e con riferimento al mese di ottobre 2023. Pone, inoltre, a carico del resistente il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via
4 esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); IV. Compensa tra le parti le spese di lite (…)”. Avverso tale pronuncia, in data 23.10.2023, ha proposto appello ed ha Parte_1 chiesto la riforma in ordine al collocamento della minore e alla regolamentazione dei rapporti con il genitore non collocatario. Come motivi di gravame l'appellante ha individuato:
1. In via preliminare, necessità di adottare un provvedimento ex art. 473 bis 34 ultimo comma c.p.c. e 283 c.p.c. e di sospendere il “collocamento presso la madre a Trecate”. In ordine a tale motivo di gravame l'appellante ha lamentato che il Tribunale di Monza non ha dato alcuna motivazione in merito alla decisione di autorizzare il trasferimento della minore con la madre a Trecate allontanandola dal proprio contesto di affetti e interessi;
che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che il trasferimento della minore non costituisse uno stravolgimento delle abitudini di vita della stessa, stante la tenera età e l'assenza di radicate relazioni amicali;
che il Tribunale non ha considerato che la minore nel luogo della residenza familiare, Sesto San Giovanni, ha la sorella, la nonna Per_1 paterna, le amichette e che ha frequentato la scuola e un corso di nuoto sin dalla tenera età; che il Tribunale non ha attenzionato le modalità con cui la avrebbe gestito le CP_1 esigenze della minore una volta trasferitasi a Trecate, dal momento che la madre lavorando fino alle 17:30/18:00 non è nelle condizioni di prenderla a scuola autonomamente, né di gestirla nei tre giorni a settimana in cui si reca a NO per ragioni di lavoro;
che il Tribunale non ha effettuato alcun giudizio prognostico in merito alle capacità genitoriali.
2. In via preliminare: nullità della sentenza perché emessa prima della designazione del Collegio. Quanto a tale motivo ha rilevato che la sentenza reca la data del 12.10.2023, mentre il fascicolo telematico indica che il Collegio è stato designato il 13.10.2023, segnalando un vizio di forma del provvedimento in quanto la decisione sarebbe stata presa dal solo Giudice relatore e non in composizione Collegiale.
3. Erronea valutazione delle situazioni di fatto alla base del trasferimento della minore e lesione del principio della bigenitorialità. Con questo motivo ha censurato la decisione del primo Giudice per aver Parte_1
5 autorizzato il trasferimento della minore basandosi sulle sole dichiarazioni delle parti e sui redditi depositati in atti. Il Tribunale avrebbe dovuto disporre maggiori accertamenti, come l'invito della al , l'analisi del capello dell'odierna appellata e la CTU sulla capacità CP_1 Pt_2 genitoriale. Inoltre, il primo Giudice, consentendo il trasferimento della minore, avrebbe notevolmente ridotto i tempi di permanenza della stessa con il padre, portandoli ad un fine settimana ogni quindici giorni non garantendo la regolarità e continuità del rapporto padre- minore.
4. Lesione dei diritti della minore: separazione dalla sorella. L'odierno appellante ha altresì precisato che la minore è cresciuta con la sorella maggiore
, che rappresenta per ella un punto di riferimento;
che il trasferimento a Trecate ha Per_2 comportato una lesione dei suoi diritti e che la sentenza non ha preso in considerazione il rapporto tra sorelle.
5. Contrasto tra il chiesto e il pronunciato (art.112 c.p.c.) in merito alla frequentazione della minore.
ha censurato la sentenza in questa sede impugnata anche nella parte in cui il Parte_1
Tribunale di Monza, definendo il regime di frequentazione della minore con entrambi i genitori, ha deciso ultra petitum in assenza di una richiesta delle parti, omettendo, al contrario, di definirne la frequentazione infrasettimanale.
6.In merito all'erronea situazione patrimoniale delle parti Con tale motivo l'appellante ha lamentato la determinazione dell'assegno unico e ha tenuto a chiarire che egli ha la comproprietà con la sig.ra della casa familiare;
la CP_1 comproprietà con la madre nella misura di ¼ della casa ove la stessa vive;
la comproprietà con la madre nella misura di ½ di un appartamento a NO concesso in locazione;
la proprietà di un appartamento in Costa Azzurra.
7. Vizio di motivazione ultra petitum in merito all'indennità di occupazione ed incompetenza del Giudice della Famiglia. Da ultimo, il ha contestato quanto deciso dal primo Giudice anche in merito a Pt_1 quanto disposto circa il riconoscimento alla un'indennità di occupazione pari alla CP_1 metà di un ipotetico canone di locazione nella misura di 500 euro mensili, in ragione dell'occupazione in via esclusiva del della casa familiare in comproprietà, sulla quale Pt_1 la rimborsa il 50% del mutuo. CP_1
In forza dei motivi esposti ha chiesto, in riforma della sentenza gravata, in Parte_1 via principale l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 presso il padre;
assegnazione della casa coniugale al padre, in virtù del collocamento della minore presso di sé; regolamentazione del diritto di visita materno;
onere a carico della madre di corrispondere a titolo di mantenimento indiretto della minore la somma di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
in subordine, affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre;
assegnazione della casa coniugale al padre, in virtù del collocamento della minore presso di sé; permanenza della minore presso ciascun genitore a settimane alternate dall'uscita da scuola del lunedì con accompagnamento a scuola il lunedì successivo;
regolamentazione dei ponti e festività; mantenimento diretto della minore da parte di ciascun genitore e suddivisione delle spese nella misura del 50% ciascuno. Con istanza autonoma depositata il 24.10.2023, ha chiesto di sospendere Parte_1
6 inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza e, per l'effetto, la sospensione del trasferimento e il collocamento della minore presso la madre a Trecate. In data 06.12.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva ex art 283 c.p.c. richiesta dell'odierno appellante ed incaricato i Servizi sociali di Sesto San Giovanni di monitorare il trasferimento della minore presso la nuova abitazione materna di Trecate.
si è costituita tempestivamente il 02.02.2024 e ha chiesto di essere CP_1 autorizzata a produrre in giudizio la chiavetta USB/CD rom contenente il file video del 15.12.2023 che dimostra lo stato di malessere della minore sola con il padre. Nel merito, ha evidenziato la strumentalità dell'impugnazione per mera opportunità economica dell'appellante, rappresentando che la minore è ancora in tenera età (5 Per_1 anni) e che non ha ancora istaurato salde relazioni amicali;
che la minore ha interrotto la frequentazione del corso di nuoto nel mese di giugno già ben 5 mesi prima dell'emissione del provvedimento gravato;
che il padre, pur lamentando i ridotti tempi di permanenza con la minore, nei week end di sua spettanza esce con gli amici e delega alla nonna paterna ogni gestione;
che il Giudice di prime cure ha ampiamente motivato la decisione di consentire il trasferimento della minore a Trecate (contratto di lavoro part-time della madre e due giorni di lavoro in smart-working; lavoro full-time del padre;
presenza a Trecate di tutta la famiglia del ramo materno;
presenza a Sesto San Giovanni solo della nonna paterna;
vantaggio economico della casa a Trecate offerta in comodato d'uso alla;
distanza di soli 40 minuti dell'abitazione materna dalla casa del padre); che il CP_1 provvedimento gravato ha compensato i tempi di permanenza di con il padre Per_1 ridotti durante il periodo infrasettimanale con week end lunghi e ulteriori giorni durante i periodi di vacanza;
che la piccola avrebbe continuato a frequentare la sorella Per_1 maggiore durante i week end con il padre e nei lunghi periodi di vacanza di Per_2 spettanza paterna;
che è in contatto con la madre della minore ed entrambe Per_2 desiderano consentire alle figlie il mantenimento del rapporto;
che i week end di Per_1 con il padre sono stati conformati al calendario già previsto per la minore . Per_2
Parte appellata ha tenuto a precisare che dal trasferimento a Trecate assieme alla minore, il ha posto in essere atteggiamenti ostruzionistici e prevaricatori. In particolare, si è Pt_1 opposto all'iscrizione della minore presso la Scuola Fratelli Russi di Trecate, rendendo necessaria l'iscrizione presso la scuola pubblica (più lontana dall'abitazione Pt_3 materna) nonché al servizio di pre e post scuola;
che il (durante il week end di Pt_1 competenza materna del 6-7 gennaio) non ha mai chiesto una visita infrasettimanale con la figlia e che nei fine settimana di propria competenza, si rifiuta di riaccompagnare la minore a Trecate presso l'abitazione materna. Riguardo all'accusa di utilizzo di sostanze stupefacenti ella ha ricordato di aver prodotto nel giudizio di primo grado i risultati degli esami tossicologici eseguiti in data 10.11.2023 con il sistema sanitario nazionale al SYNLAB di Sesto, che hanno confermato l'estraneità all'uso di sostanze (v. doc. 10). Ha chiesto il rigetto dell'atto di appello, la conferma della sentenza del Tribunale di Monza, precisando che in occasione del diritto di visita della figlia, il padre è tenuto a prelevarla presso la casa della madre a Trecate e ivi a ricondurla a sua cura e spese nonché la condanna dell'appellante ex art 96 comma 3 c.p.c.
7 Con le memorie di replica del 05.02.2024 l'odierno appellante, riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo, ha altresì chiesto lo stralcio della documentazione (dal n.
1. al n. 13) depositata da controparte per la prima volta in appello. Egli ha tenuto a precisare che la è rimasta nella casa familiare e che solo in prossimità alle vacanze CP_1 natalizie ha programmato il proprio trasferimento presso Trecate;
di non aver pagato il contributo al mantenimento per i mesi di novembre e dicembre 2023 data la permanenza della madre e della minore presso l'abitazione familiare per le quali ha provveduto alla spesa ed al pagamento delle bollette;
che il non è stato coinvolto nella scelta Pt_1 dell'asilo della minore essendo stato avvisato solo a scelta fatta;
che nel provvedimento in questa sede impugnato il Giudice non ha indicato chi debba accompagnare o riportare la bambina a Trecate;
che la ha revocato il proprio consenso alla riduzione del rateo di CP_1 mutuo;
all'infondatezza delle illazioni avversarie in merito alla documentazione fiscale e contabile del;
che riguardo alle videoregistrazioni, di cui controparte ha chiesto la Pt_1 produzione, ha evidenziato che ritraggono un momento di meri capricci della bambina;
infine, ha chiesto di incaricare i Servizi sociali di Trecate di svolgere un'indagine socio ambientale sul contesto familiare dove ora vive la bambina con la madre. Parte appellata, con la memoria del 05.02.2024, riguardo alla contestata produzione documentale, ha rappresentato che si tratta di documenti di formazione successiva al deposito della sentenza impugnata, volti a smentire le accuse del . Ella ha riferito di Pt_1 aver posticipato il trasferimento a Trecate data l'istanza urgente ex art 283 c.p.c. del Seveso e che a seguito dell'ordinanza della Corte di appello del 6.12.2023 ha lasciato la ex casa familiare consentendo così alla minore di terminare l'anno scolastico;
che è stato già provato nel giudizio di primo grado che la stessa lavora in smart- working due giorni alla settimana (mercoledì e venerdì) e che, nei restanti tre giorni, la minore trascorre con i nonni materni un'ora; ella ha ribadito che il ha omesso di depositare parte della Pt_1 documentazione bancaria e finanziaria di cui è titolare, infatti, non ha prodotto l'estratto del conto corrente cointestato con la madre relativo agli ultimi tre anni e il CP_4 portafoglio investimenti/fondi/azioni collegati al suddetto conto corrente;
che parte appellante ha percepito nell'anno 2021 entrate mensili per un totale di € 3.050,00; nel 2022 un totale mensile pari ad € 2.445,00 e nel 2023 pari ad € 3.112,70. FE ha altresì riportato che durante il week end di competenza paterna, domenica 25.02.2024, si è rifiutato di accompagnare la figlia presso l'abitazione materna a Pt_1
Trecate. Conclusivamente, parte appellata ha chiesto di: “Autorizzare a produrre il file video in formato MP4/CD Rom relativo a quanto accaduto in data 15.12.2023 determinandone le modalità di conservazione presso la Cancellaria;
- Ordinare al sig. la produzione in Pt_1 giudizio delle ultime 3 annualità del conto corrente cointestato con la madre di cui all'IBAN [...] ?) oltre al portafoglio CP_4 titoli/azioni e/o obbligazioni allo stesso collegato;
- Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 2284/2023 del Pt_1
Tribunale di Monza che va in toto confermata, precisando che in occasione dell'esercizio del diritto di visita della figlia, il padre è tenuto a prelevarla presso la casa della madre in Trecate (NO) ed ivi a ricondurla a sua cura e spese;
-Accertare e dichiarare che la condotta del ricorrente integra la fattispecie di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. e, per
8 l'effetto, condannarlo al pagamento in favore della resistente e, qualora lo ritenga, dello Stato, di una somma da quantificarsi in via equitativa (…)”. È stata disposta la trattazione della causa mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza con decreto presidenziale del 25.10.2023. All'esito della camera di consiglio tenuta in data 20.03.2024, preso atto dell'avvenuto deposito di note scritte oltre che del parere scritto dal Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso, la Corte ha trattenuto la causa in decisione. Ritenuta necessaria, ai fini della decisione, la nomina di un Curatore speciale, attesa l'elevata conflittualità tra le parti, e la presa in carico della minore a cura dei Servizi Sociali presso il Comune di Trecate, per via del trasferimento della bambina in quel territorio, la Corte, con provvedimento del 20.03.2024, ha nominato curatore speciale del minore l'Avv. Antonio Saracino del Foro di NO e ha disposto la presa in carico della stessa da parte dei Servizi sociali del Comune di Trecate, rinviando l'udienza al 31.10.2024 con modalità di trattazione in presenza e concedendo termine a per depositare CP_1 entro 20 giorni prima della fissata udienza certificazione relativa all'uso di sostanza stupefacenti o alcoliche proveniente da struttura pubblica. In data 17.09.2024, i Servizi sociali di Trecate hanno depositato una relazione relativa alla situazione della minore , dalla quale è emerso che la bambina era stata Persona_1 conosciuta dagli operatori già nel mese di marzo 2024, avendo essi accertato, in tale occasione, che la piccola appariva serena ed entusiasta per il suo nuovo inserimento a Trecate, seppur nostalgica nei confronti di un'amichetta della scuola di Sesto San Giovanni. In occasione dell'incontro di aggiornamento avvenuto nel mese di settembre 2024, si legge nella relazione, i Servizi hanno dato atto della collaborazione e dell'atteggiamento proattivo della nell'interfacciarsi con gli operatori, avendo ella dimostrato altresì di conoscere CP_1 bene i bisogni della figlia, con la quale vi è un forte legame affettivo reciproco: la madre riconosce e comprende i sentimenti della figlia, riuscendo a sintonizzarsi con le sue emozioni e a comunicare con lei in modo adeguato, anche in relazione alla particolare situazione che stanno vivendo. Quanto alla minore, i Servizi hanno dato atto che la stessa appare ben inserita nel nuovo ambiente di vita, dove ha instaurato dei legami amicali, specialmente con la piccola vicina di casa;
ha un forte legame con entrambi i genitori e ha una rete familiare stabile, raccontando della nonna paterna, della sorella nonché dei nonni e degli zii del Per_2 ramo materno;
appare ben curata e si trova in un contesto abitativo accogliente e stabile dove si pone primaria attenzione alle esigenze della piccola. I Servizi hanno poi rappresentato l'opportunità che, sebbene non abbia citato Per_1 alcuna vicenda particolare inerente al conflitto tra i genitori, si disponga giudizialmente una definizione più chiara circa le modalità di rientro della piccola dalla madre dopo i periodi di spettanza paterna, atteso che, come riferito dalla madre, la bambina ha vissuto diversi momenti di malessere per via delle difficoltà delle parti nel mettersi d'accordo su quale genitore dovesse riportare dalla madre. Per_1
Infine, i Servizi hanno rilevato la non necessità di predisporre interventi di supporto per il nucleo familiare, sottolineando però l'opportunità di proporre alla bambina uno spazio psicologico di ascolto.
9 In data 08.10.2024 la difesa di ha depositato gli esami per la ricerca CP_1 stupefacenti nelle urine effettuati in data 05.07.2024 e quelli per la ricerca stupefacenti nelle urine e abuso di sostanze alcoliche effettuati in data 18.09.2024, tutti con esito negativo. In data 18.10.2024, si è costituito il Curatore speciale della minore, Avv. Saracino Antonio. Egli ha riferito di non aver incontrato la minore, considerata la tenera età e la poca capacità di discernimento nonché l'esigenza di preservare il suo benessere psicologico in un contesto di conflitto tra i genitori, ma di essere venuto in contatto con gli operatori di Trecate che gli avevano confermato il buono stato di salute fisica ed emotiva della piccola, che gode di un adeguato supporto educativo e affettivo da parte dei genitori e della famiglia ed è dotata di tutte le cure e le attenzioni necessarie al suo sviluppo armonioso, risultando altresì ben inserita nel contesto scolastico. Il curatore ha dato atto di aver svolto incontri con entrambi i genitori, che sono risultati amorevoli e attenti nei confronti delle esigenze della minore, ma che hanno segnalato delle difficoltà di comunicazione tra loro e sono quindi stati invitati a una maggiore collaborazione nel primario interesse della minore. Ha concluso chiedendo la conferma di tutte le statuizioni in punto di affidamento, collocazione e mantenimento di nonché in ordine agli incarichi demandati ai Servizi Per_1 sociali. In data 28.10.2024 i Servizi sociali di Trecate hanno depositato una relazione integrativa avente ad oggetto il report del colloquio effettuato con richiesto dallo Parte_1 stesso e svoltosi il 22.10.2024. Dalla relazione si apprende che, durante tale incontro, ha manifestato agli operatori Pt_1 le proprie preoccupazioni rispetto alla figlia, che, a detta del padre, ha dovuto subire un distacco doloroso dal contesto di vita di Sesto San Giovanni – in particolare dal padre, dalla nonna paterna, dalla sorella e dagli amichetti dell'asilo – per via del Per_2 trasferimento repentino a Trecate, dove teme che la figlia non sia serena. Il ha poi lamentato l'eccessiva limitazione dei tempi di visita tra padre-minore, Pt_1 strutturati solo nel week end con cadenza alternata, e ha manifestato timori in riferimento al ruolo di cura della , di cui egli non si fida perché ritenuta rabbiosa, disorganizzata e CP_1 distratta. Nella relazione, poi, si dà atto che i Servizi, a fronte dell'elevata conflittualità che intercorre tra il padre e la madre di hanno proposto al un coordinatore Per_1 Pt_1 genitoriale come intervento per poter evolvere in una situazione di maggior dialogo e collaborazione nell'interesse della minore. All'udienza del 31.10.2024 Il curatore dichiara di non aver sentito la minore in quanto non ne ha ravvisato la necessità dal momento che non erano emerse difficoltà nella bambina. La difesa di parte appellante insiste perché venga sentita la minore. La difesa di parte appellata rileva che i Servizi Sociali di Trecate hanno visto più volte la bambina e hanno relazionato sul punto. La signora dichiara di svolgere una attività part time per tre giorni a NO e due giorni in smart working. Il padre dichiara di lavorare a NO con possibilità di spostarsi;
si dichiara disponibile ad
10 un aumento dei tempi di permanenza della minore con sé anche con il pernottamento. La Corte invita le parti ad uscire dall'aula trovare una soluzione transattiva. Alle ore 11.45 le parti escono dall'aula. Alle ore 12.58 le parti rientrano in aula e depositano conclusioni congiunte come da foglio separato che costituisce parte integrante del presente verbale e viene sottoscritto in udienza. Il PG esprime parere favorevole. La Corte trattiene in decisione. All'esito delle trattative, dunque, le difese delle parti hanno raggiunto un accordo conciliativo che questo Collegio reputa corrispondente al preminente interesse della minore oltre che idoneo a garantire la bigenitorialità e a ridurre la conflittualità fra le parti. Le spese di lite sono compensate per intero alla luce della conciliazione avvenuta;
le stesse parti hanno convenuto sulla ripartizione fra loro al 50% delle spese per il curatore speciale.
P.Q.M.
la Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, così statuisce: a) rimane confermato l'affidamento condiviso nella minore ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento presso la madre a Trecate;
b) il padre potrà vedere e tenere con sé la bambina come segue: tre fine settimana al mese dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle 20:00; nella settimana in cui il padre non ha la bambina con sé durante il fine settimana, potrà prenderla da scuola il mercoledì e tenerla con sé sino al venerdì mattina, quando la riporterà a scuola. Le parti concordano che il padre preleverà la bambina da scuola e da casa dalla madre, mentre la madre andrà a riprendere la figlia a casa del padre quando non c'è scuola o alla domenica nei tre fine settimana paterni. Le parti chiariscono anche che, quando la bambina finirà la scuola a giugno e finché non ricomincerà a settembre, trascorrerà le ferie di giugno Per_1 divise a metà tra i genitori consecutivamente (a titolo meramente esemplificativo: 10 giorni con uno e 10 giorni con l'altro), a luglio e ad agosto per due settimane la minore sarà con la mamma e due settimane con il padre e, dal mese di settembre la prima settimana di settembre sarà equamente divisa tra i genitori, mentre dalla seconda settimana di settembre si riprenderà il calendario ordinario. I genitori specificano anche che, per l'anno 2025, la madre terra la bambina il primo fine settimana di giugno e poi la terra con sé come sopra previsto per metà delle ferie scolastiche di giugno, mentre l'anno successivo 2026 spetterà al padre e così via;
lo stesso dicasi per le prime due settimane di luglio ed agosto con la mamma per il 2025, mentre spetteranno al padre per il 2026; così al padre spetterà nel 2025 la seconda metà delle ferie scolastiche di giugno, le seconde due settimane di luglio e le seconde due settimane di agosto. Quando la bambina non ha la scuola, il padre potrà prelevarla a casa della madre alle 8; c) i ponti saranno alternati fra i genitori;
d) i genitori precisano che il calendario di cui sopra inizierà sin dal venerdì 8 novembre con il fine settimana in cui la bambina sarà con la madre ed i tre fine settimana successivi sarà con il padre, quindi il fine settimana successivo starà con la madre. I genitori Per_1 sono d'accordo perché si applichi il calendario con tre fine settimana consecutivi al padre ed uno alla madre e così via per ogni anno a prescindere dalla cadenza mensile;
e) le festività pasquali e natalizie saranno equamente alternate tra i genitori precisando
11 che per l'anno 2024 starà con la madre dal 23 al 30 dicembre punto nel 2025 la Per_1 bambina sarà a Pasqua con il padre;
f) sul mantenimento, le parti si accordano per la riduzione a 200 mensili che il padre verserà la madre entro il giorno 20 di ogni mese;
g) le spese del presente grado di giudizio saranno compensate tra le parti mentre le spese del curatore saranno al 50% tra le parti;
h) le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra le parti secondo il protocollo del Tribunale di NO;
conferma nel resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Si comunichi al Procuratore Generale, al curatore speciale, ai difensori delle parti e ai Servizi Sociali già incaricati (Comune di Trecate). Così deciso in NO, all'esito dell'udienza del 31 ottobre 2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Lucio Marcantonio dott.ssa Anna Maria Pizzi
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