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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 20/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 657/2024 e promossa con ricorso depositato in data
02/10/2024 da:
(c.f. ), 07/05/1966 CUBA, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce/a margine all'atto di citazione, dall'Avv. ROSSI MARCELLA e dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), 11/05/1966 ARCO (TN); Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto di: scioglimento matrimonio
Conclusioni
Parte ricorrente: “come da ricorso”
Parte resistente-contumace: --
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.”
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 02.10.2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo: Controparte_1
1 - che le parti si sono unite in matrimonio il 22.11.1999 a L'Avana (Cuba), trascritto presso i registri degli atti di matrimonio del Comune di Dro (TN), in regime di separazione dei beni;
- che in data 22.10.1997 è nata la figlia oggi maggiorenne e Persona_1
coniugata con proprio autonomo nucleo;
- che con decreto n. 2162/2006, pubblicato il 12.09.2006, il Tribunale di Rovereto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
- che sussisterebbero i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Parte_1
Rovereto:
- di pronunciare lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi;
- di nulla prevedere in punto di reciproco mantenimento;
- di condannare il resistente alla rifusione delle spese del giudizio solo in caso di opposizione.
2. Nonostante la ritualità della notifica il resistente non è comparso, rendendo impossibile il tentativo di riconciliazione, è pertanto stata dichiarata la sua contumacia.
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia di sentenza relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 4 L. 898/1970.
3.1. In particolare, la domanda di scioglimento del matrimonio civile avanzata dalla ricorrente può trovare accoglimento sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett b) della Legge dell'01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 della Legge del
06.03.1987 n. 74 e dalla Legge n. 55 del 2015.
3.1.1. Il decorso del termine semestrale dalla comparizione dei coniugi avanti al
Presidente del Tribunale di Rovereto, avvenuto in data 22.02.2017, è ampiamente spirato.
3.1.2. Non vi è neppure evidenza della ripresa della convivenza fra le parti.
4. Nulla sulle spese attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione di parte resistente.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentita la procuratrice dell'unica parte costituita e il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. SCIOGLIE il matrimonio civile celebrato il 22.11.1999 fra Parte_1
e a L'Avana e trascritto nei registri degli atti di
[...] Controparte_1
matrimonio del Comune di Dro (TN),;
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del menzionato Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 657/2024 e promossa con ricorso depositato in data
02/10/2024 da:
(c.f. ), 07/05/1966 CUBA, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce/a margine all'atto di citazione, dall'Avv. ROSSI MARCELLA e dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), 11/05/1966 ARCO (TN); Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto di: scioglimento matrimonio
Conclusioni
Parte ricorrente: “come da ricorso”
Parte resistente-contumace: --
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.”
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 02.10.2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo: Controparte_1
1 - che le parti si sono unite in matrimonio il 22.11.1999 a L'Avana (Cuba), trascritto presso i registri degli atti di matrimonio del Comune di Dro (TN), in regime di separazione dei beni;
- che in data 22.10.1997 è nata la figlia oggi maggiorenne e Persona_1
coniugata con proprio autonomo nucleo;
- che con decreto n. 2162/2006, pubblicato il 12.09.2006, il Tribunale di Rovereto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
- che sussisterebbero i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Parte_1
Rovereto:
- di pronunciare lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi;
- di nulla prevedere in punto di reciproco mantenimento;
- di condannare il resistente alla rifusione delle spese del giudizio solo in caso di opposizione.
2. Nonostante la ritualità della notifica il resistente non è comparso, rendendo impossibile il tentativo di riconciliazione, è pertanto stata dichiarata la sua contumacia.
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia di sentenza relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 4 L. 898/1970.
3.1. In particolare, la domanda di scioglimento del matrimonio civile avanzata dalla ricorrente può trovare accoglimento sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett b) della Legge dell'01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 della Legge del
06.03.1987 n. 74 e dalla Legge n. 55 del 2015.
3.1.1. Il decorso del termine semestrale dalla comparizione dei coniugi avanti al
Presidente del Tribunale di Rovereto, avvenuto in data 22.02.2017, è ampiamente spirato.
3.1.2. Non vi è neppure evidenza della ripresa della convivenza fra le parti.
4. Nulla sulle spese attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione di parte resistente.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentita la procuratrice dell'unica parte costituita e il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. SCIOGLIE il matrimonio civile celebrato il 22.11.1999 fra Parte_1
e a L'Avana e trascritto nei registri degli atti di
[...] Controparte_1
matrimonio del Comune di Dro (TN),;
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del menzionato Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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