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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 512/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
FINI OSCAR, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5429/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240021874236000 IRES-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1362/2025 depositato il
14/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente,come in atti rappresentata e difesa,impugna la cartella di pagamento riportata in epigrafe,notificata il 26/04/2024 per l'importo complessivo di € 10.386,73 relativamente al mancato/ insufficiente versamento IRES ed altro per l'a.i. 2020 e in particolare per il diniego di riconoscimento di un credito d'imposta relativo ad accise su carburanti per autotrazione.
Le motivazioni dell'impugnazione sono così riassunte.
- Mancato riconoscimento del credito d'imposta per il gasolio per autotrazione – normativa sul “caro petrolio”
. Gli importi a credito portati in compensazione sono stati, a detta della ricorrente,riepilogati con gli estremi dei Mod. F24 nei quali sono stati evidenziati i crediti d'imposta.
Ribadisce pertanto che sono state allegate tutte le attestazioni per le quali vi è piena corrispondenza tra quanto attestato dall'Ufficio delle Dogane e quanto portato in compensazione.
Si costituisce ritualmente in giudizio l'A.d.entrate che,a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR
n. 600/73, sostiene che i crediti vantati non sono riscontrabili in quanto la Società non ha compilato il quadro
RU della dichiarazione dei redditi nè risulta che abbia presentato una dichiarazione integrativa.
Non vi è prova pertanto dei versamenti IVA e delle ritenute,nè sono stati rinvenuti nell'anno 2023. La ricorrente, in buona sostanza, secondo la linea di difesa dell'Ufficio,nulla ha provato che possa,in qualche modo,inficiare la correttezza dell'iter amministrativo seguito.
Il credito di imposta,quindi, per l'Ufficio finanziario,risulta indebitamente compensato.
Nel confutare così,l'assunto di parte ricorrente, e contestandone i motivi,conclude per la loro reiezione,con le conseguenze di legge.
L'AD CO non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2025,sentite le parti costituite,la controversia viene trattenuta in decisione e così definità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici.
Il ricorso ,fondato,è meritevole di accoglimento. Il beneficio fiscale in questione,erroneamente non riconosciuto, è quello derivante dall'art. 61 co.1 del Decreto
Legge 24/01/2012 n. 1, "decreto liberalizzazioni",nel testo integrato con la legge di conversione 24/03/2012
n.27, che disciplina la fruizione del credito per il gasolio da autotrazione.
Successivamente,fatto rilevante ai fini giuridici, la legge. n.244/2012 ha eliminato l'effetto negativo della presentazione tardiva del beneficio , in quanto ha espunto la pena della decadenza, proprio in caso di presentazione tardiva.
Caduto il termine cd. perentorio,è possibile avviare il procedimento di rimborso o di compensazione del credito,come è avvenuto nel caso che ci occupa.
I documenti versati in atti forniscono la prova della corrispondenza degli importi portati a credito ,in sede di compensazione, precisamente n.1 per l'anno 2019 e n. 3 per l'anno 2020 per un totale di € 6.633,36 ai quali corrispondono altrettante determine dell'Ufficio delle Dogane di Salerno ,che ne testimoniano la veridicità.
Alla luce di quanto sopra descritto, non è possibile non accogliere l'istanza di annullamento dell'atto impugnato.
Alcuni aspetti particolari della questione costituiscono giusto motivo di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e,per l'effetto,annulla l'atto impugnato.
S i compensano fra le parti le spese del giudizio.
Salerno 10 marzo 2025.
Il Relatore Il Presidente
Oscar Fini ZI LA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
FINI OSCAR, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5429/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240021874236000 IRES-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1362/2025 depositato il
14/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente,come in atti rappresentata e difesa,impugna la cartella di pagamento riportata in epigrafe,notificata il 26/04/2024 per l'importo complessivo di € 10.386,73 relativamente al mancato/ insufficiente versamento IRES ed altro per l'a.i. 2020 e in particolare per il diniego di riconoscimento di un credito d'imposta relativo ad accise su carburanti per autotrazione.
Le motivazioni dell'impugnazione sono così riassunte.
- Mancato riconoscimento del credito d'imposta per il gasolio per autotrazione – normativa sul “caro petrolio”
. Gli importi a credito portati in compensazione sono stati, a detta della ricorrente,riepilogati con gli estremi dei Mod. F24 nei quali sono stati evidenziati i crediti d'imposta.
Ribadisce pertanto che sono state allegate tutte le attestazioni per le quali vi è piena corrispondenza tra quanto attestato dall'Ufficio delle Dogane e quanto portato in compensazione.
Si costituisce ritualmente in giudizio l'A.d.entrate che,a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR
n. 600/73, sostiene che i crediti vantati non sono riscontrabili in quanto la Società non ha compilato il quadro
RU della dichiarazione dei redditi nè risulta che abbia presentato una dichiarazione integrativa.
Non vi è prova pertanto dei versamenti IVA e delle ritenute,nè sono stati rinvenuti nell'anno 2023. La ricorrente, in buona sostanza, secondo la linea di difesa dell'Ufficio,nulla ha provato che possa,in qualche modo,inficiare la correttezza dell'iter amministrativo seguito.
Il credito di imposta,quindi, per l'Ufficio finanziario,risulta indebitamente compensato.
Nel confutare così,l'assunto di parte ricorrente, e contestandone i motivi,conclude per la loro reiezione,con le conseguenze di legge.
L'AD CO non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2025,sentite le parti costituite,la controversia viene trattenuta in decisione e così definità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici.
Il ricorso ,fondato,è meritevole di accoglimento. Il beneficio fiscale in questione,erroneamente non riconosciuto, è quello derivante dall'art. 61 co.1 del Decreto
Legge 24/01/2012 n. 1, "decreto liberalizzazioni",nel testo integrato con la legge di conversione 24/03/2012
n.27, che disciplina la fruizione del credito per il gasolio da autotrazione.
Successivamente,fatto rilevante ai fini giuridici, la legge. n.244/2012 ha eliminato l'effetto negativo della presentazione tardiva del beneficio , in quanto ha espunto la pena della decadenza, proprio in caso di presentazione tardiva.
Caduto il termine cd. perentorio,è possibile avviare il procedimento di rimborso o di compensazione del credito,come è avvenuto nel caso che ci occupa.
I documenti versati in atti forniscono la prova della corrispondenza degli importi portati a credito ,in sede di compensazione, precisamente n.1 per l'anno 2019 e n. 3 per l'anno 2020 per un totale di € 6.633,36 ai quali corrispondono altrettante determine dell'Ufficio delle Dogane di Salerno ,che ne testimoniano la veridicità.
Alla luce di quanto sopra descritto, non è possibile non accogliere l'istanza di annullamento dell'atto impugnato.
Alcuni aspetti particolari della questione costituiscono giusto motivo di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e,per l'effetto,annulla l'atto impugnato.
S i compensano fra le parti le spese del giudizio.
Salerno 10 marzo 2025.
Il Relatore Il Presidente
Oscar Fini ZI LA