Articolo 7 della Legge 14 luglio 1907, n. 562
Articolo 6Articolo 8
Versione
22 agosto 1907
Art. 7.

I Monti frumentari e nummari sono enti morali autonomi soggetti alle disposizioni della presente legge.

I Monti esistenti in piu' Comuni contermini possono costituirsi in Consorzio, come pure i Monti di nuova istituzione. L'amministrazione consorziale del Monte, costituita con le norme che saranno stabilite nel regolamento, avra' sede nel Comune, che disporra' di un locale proprio e adatto pel Monte e in cui per ragioni di viabilita' possano piu' facilmente accedere gli abitanti degli altri Comuni.

Entrata in vigore il 22 agosto 1907