Art. 7.
I Monti frumentari e nummari sono enti morali autonomi soggetti alle disposizioni della presente legge.
I Monti esistenti in piu' Comuni contermini possono costituirsi in Consorzio, come pure i Monti di nuova istituzione. L'amministrazione consorziale del Monte, costituita con le norme che saranno stabilite nel regolamento, avra' sede nel Comune, che disporra' di un locale proprio e adatto pel Monte e in cui per ragioni di viabilita' possano piu' facilmente accedere gli abitanti degli altri Comuni.
I Monti frumentari e nummari sono enti morali autonomi soggetti alle disposizioni della presente legge.
I Monti esistenti in piu' Comuni contermini possono costituirsi in Consorzio, come pure i Monti di nuova istituzione. L'amministrazione consorziale del Monte, costituita con le norme che saranno stabilite nel regolamento, avra' sede nel Comune, che disporra' di un locale proprio e adatto pel Monte e in cui per ragioni di viabilita' possano piu' facilmente accedere gli abitanti degli altri Comuni.