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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/10/2025, n. 4341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4341 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24662/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RG PO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24662/2021 promossa da:
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), anche quali genitori dei minori C.F._2 Persona_1
con il patrocinio dell'avv. ANTONIO SERGI presso
[...] Persona_2 il cui studio in Torino Corso Francia 4 sono elettivamente domiciliati, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
Contro
(C.F. ), in persona dele Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Carlo FACELLO. , elettivamente domiciliato in VIA SANT'ANTONIO DA PADOVA 12 a Torino presso lo studio del difensore come da procura speciale 17.1.2022 in atti
CONVENUTO e nei confronti di
Controparte_2
(C.F. ) in persona del suo
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 17 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARAPELLE ROBERTO
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_3 dall'avv. CURTI MAURIZIO. elettivamente domiciliato in VIA CARDINAL MAURIZIO, 8 F 10131 TORINO presso il difensore TERZI CHIAMATI
Conclusioni delle parti
Per gli attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. ed integrare con lista testi
In via istruttoria
Ammettere le prove per testi come meglio formulate nei capi di prova di cui alle memorie istruttorie.
Nel merito
In via principale
Accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi dell'art. 1218 c.c., del Controparte_1 per i fatti di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore di parte attrice del risarcimento dei seguenti danni subiti: (i) danni non patrimoniali iure proprio a carico di ciascun genitore pari ad Euro 336.500,00 (ii) danni non patrimoniali iure proprio a carico di ciascun fratello pari ad Euro 146.120,00 (iii) danni patrimoniali iure hereditatis quantificati in Euro 60.000,00, e così per complessivi Euro 1.025.240,00, o di quell'altra variore somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
In via subordinata
Accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. del per Controparte_1
i fatti di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore di parte attrice del risarcimento dei seguenti danni subiti: (i) danni non patrimoniali iure proprio a carico di ciascun genitore pari ad Euro 336.500,00 (ii) danni non patrimoniali iure proprio a carico di ciascun fratello pari ad Euro 146.120,00 (iii) danni patrimoniali iure hereditatis quantificati in Euro 60.000,00, e così per complessivi Euro 1.025.240,00, o di quell'altra veriore somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
In via ulteriormente subordinata
Accertare e dichiarare la responsabilità solidale del e della Cooperativa Controparte_1
pagina 2 di 17 per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, condannare in solido le Controparte_2 stesse al pagamento in favore di parte attrice del risarcimento dei seguenti danni subiti: (i) danni non patrimoniali iure proprio a carico di ciascun genitore pari ad Euro 336.500,00 (ii) danni non patrimoniali iure proprio a carico di ciascun fratello pari ad Euro 146.120,00 (iii) danni patrimoniali iure hereditatis quantificati in Euro 60.000,00, e così per complessivi Euro 1.025.240,00, o di quell'altra veriore somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Nell'ipotesi in cui non venga ravvisata alcuna responsabilità in capo all' CP_4 accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale della per i fatti e le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, Controparte_2 condannare la medesima al pagamento in favore di parte attrice del risarcimento dei seguenti danni subiti: (i) danni non patrimoniali iure proprio a carico di ciascun genitore pari ad Euro 336.500,00 (ii) danni non patrimoniali iure proprio a carico di ciascun fratello pari ad Euro 146.120,00 (iii) danni patrimoniali iure hereditatis quantificati in Euro 60.000,00, e così per complessivi Euro 1.025.240,00, o di quell'altra veriore somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Per il convenuto : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale
Contrariis reiectis,
Ogni diritto della qui difesa parte convenuta fatto salvo.
Preso atto che ogni profilo della domanda attorea è fatto oggetto di integrale contestazione.
Preso atto che la documentazione tutta ex adverso prodotta è fatta oggetto di formale ed integrale contestazione.
In via Preliminare e Pregiudiziale:
Autorizzare il alla chiamata in causa della Controparte_1 [...]
Controparte_2
(C.F. e P.I. , con sede legale in Via Rosa Bianca n. 15, Mondovì (CN),
[...] P.IVA_2 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 269 e 106 c.p.c., per le ragioni di cui alla superiore narrativa che si intendono in questa sede integralmente trascritte, disponendo il differimento della prima udienza, onde consentire la chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini a comparire. In via Preliminare:
Accertare e dichiarare, allo stato degli atti, la carenza di legittimazione attiva attorea a fronte della mancata prova dello status di eredi del minore Persona_3
pagina 3 di 17 In via Preliminare di Merito:
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o la carenza di titolarità passiva dell'azione del , per i motivi di cui alla superiore narrativa da Controparte_1 intendersi in questa sede richiamati e trascritti.
In via Istruttoria:
Disporre CTU medico – legale tesa ad accertare le cause del decesso e la durata della vita media nei soggetti portatori delle gravissime disabilità di cui soffriva il minore . Per_3
Con espressa riserva di formulare capitoli di prova, indicare testimoni e produrre documenti nei termini di legge e con richiesta sin d'ora dei termini per il deposito delle memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c..
Nel Merito:
Rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni domanda presentata nei confronti del , mandandone, conseguentemente, la qui difesa parte convenuta Controparte_1 integralmente assolta.
In ogni caso:
Accertare e dichiarare il diritto del ad essere manlevato, Controparte_1 garantito e/o comunque tenuto indenne, da ogni avversaria domanda, da parte della Controparte_2
e, per l'effetto,
[...]
Nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia profilo delle domande attoree, condannare la Controparte_2
a manlevare, garantire e/o comunque tenuto
[...] indenne, da ogni avversaria domanda, il . Controparte_1
Con il pieno favore delle spese e degli onorari di lite, oltre I.V.A. e C.P.A., e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Con spese di C.T.U. e C.T.P. a carico delle parti attrici”.
Per la terza chiamata Controparte_2
:
[...]
“ ▪ Respingere in quanto infondata in fatto e in diritto ogni domanda avanzata nei confronti della Controparte_5
assolvendola da tutte le domande ex adverso
[...] proposte.
▪ In ogni caso, accertare il diritto della
[...]
a essere integralmente Controparte_5
pagina 4 di 17 manlevata da parte della propria compagnia assicuratrice Controparte_3
, in forza del contratto di assicurazione di cui alla polizza Responsabilità Civile Rischi
[...]
Diversi n. n. 37798909.
▪ Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande degli attori e di accertamento di profili di responsabilità a carico della
[...]
Controparte_5 condannare la società a manlevare, garantire e Controparte_3 comunque a tenere indenne da ogni avversaria domanda la medesima. CP_2
▪ In ogni caso, previa declaratoria della nullità ex art. 1932 c.c. per violazione dell'art. 1917 comma 3 c.c., della clausola di cui all'art. 19 delle condizioni generali di assicurazione disciplinanti la predetta polizza Responsabilità Civile Rischi Diversi n. 37798909, laddove prevede che la società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati, condannarsi la società Controparte_3
a farsi carico delle spese legali sostenute dalla
[...] per Controparte_5 resistere nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma c.c., spese da quantificarsi mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 13/08/2022 n. 147.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria
Ove d'uopo, in caso di necessità
▪ Si chiede che il Giudice voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. e/o 213 c.p.c. l'acquisizione di copia degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento penale n. 61492/19 R.G.N.R., già pendente contro ignoti e conclusosi con decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Torino in data 24/11/2020.
▪ Si chiede che il Giudice voglia ordinare ex art. 210 e/o 213 c.p.c. l'acquisizione di copia di tutta la documentazione sanitaria riferita al minore contenuta nel fascicolo Persona_3 relativo alla richiesta di invalidità civile presentata per conto del medesimo presso l'ASL TO2.
▪ Si chiede che venga disposta una CTU medico - legale volta a valutare e a specificare, sulla base di tutta la documentazione prodotta in giudizio dalle parti ed eventualmente acquisita ai sensi dell'art. 210 e/o 213 c.p.c. nonchè delle deposizioni testimoniali acquisite in corso di causa: quali fossero le condizioni di salute di in generale e in particolare il giorno Persona_3 in cui si è verificato il decesso e i giorni immediatamente precedenti;
✓ se tali condizioni di salute fossero compatibili con il trasporto del bambino sull'autoveicolo e con le modalità di cui al servizio di trasporto alunni con disabilità per cui è causa, mediante l'utilizzo di un semplice passeggino per disabili e con l'assistenza di pagina 5 di 17 un'unica accompagnatrice priva di competenze mediche e infermieristiche e destinata a sorvegliare contemporaneamente più bambini;
✓ viste le patologie da cui era affetto, quali fossero in linea astratta le aspettative di vita di
Persona_3
▪ Si chiede che venga disposta l'audizione della teste , sui capi da Testimone_1
16) a 49) della memoria istruttoria datata 16/02/2022”.
Per la terza chiamata “ : Controparte_6
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni, qualora non reputasse di dover assolvere la Controparte_2 da ogni avversaria domanda: erogare alla stessa la
[...] manleva contemplata a carico di nelle previsioni di polizza, escluso il Controparte_6 rimborso delle spese di assistenza giudiziale sopportate (stante la violazione del patto di gestione della lite), con il favore di onorari e competenze di causa”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
, in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale dei minori
[...]
e (rispettivamente padre, madre, fratello e Persona_1 Persona_2 sorella del minore evocavano in giudizio il al fine Persona_3 Controparte_1 di sentirlo dichiarare tenuto e condannare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., al risarcimento dei danni patiti a causa del decesso del proprio congiunto avvenuto in data 14.11.2019 Per_3 nel corso di un servizio di trasporto disabili erogato dal Comune e finalizzato ad accompagnare il bambino dalla scuola elementare frequentata al Centro Educativo
Specializzato Municipalizzato (CESM) di Corso Bramante, n. 75, in Torino. In particolare, i congiunti chiedevano il risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio sofferti per l'importo di € 336.500,00 ciascuno e da fratello e sorella per € 146.120,00, oltre ai danni iure hereditatis patiti da quantificati in € 60.000,00, per un Persona_3 totale complessivo pari ad € 1.025.240,00.
Si costituiva il il quale chiedeva, in via preliminare, di essere Controparte_1 autorizzato alla chiamata in causa della Controparte_2
pagina 6 di 17 alla quale era stato affidato il servizio di Controparte_2 accompagnamento per disabili sulla base di una apposita procedura di gara d'appalto. Il convenuto fondava la propria richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo CP_1 sulla clausola di manleva contenuta nell'art. 25 del bando di gara secondo cui: “L'Impresa aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Città”. Nel merito chiedeva, quindi, il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto e in subordine l'accertamento del proprio diritto ad essere manlevato, garantito e/o comunque tenuto indenne, da ogni avversaria domanda, da parte della cooperativa terza chiamata. Autorizzata la chiamata, si costituiva la
[...]
(d'ora in poi Controparte_2
“ ”) chiedendo di essere autorizzata alla chiamata della Controparte_2 propria società assicuratrice “ al fine di essere manlevata. La Controparte_6 cooperativa contestava, in ogni caso, la sussistenza di qualsivoglia responsabilità a proprio carico rispetto alla morte di allegando che il decesso sarebbe Persona_3 avvenuto in una fase successiva al trasporto quando il minore era già stato consegnato alle operatrici del CESM. Autorizzata l'ulteriore richiesta di chiamata del terzo da parte del giudice, si costituiva aderendo alle difese svolte dalla propria chiamante e Controparte_6 chiedendo l'assoluzione di quest'ultima da ogni avversaria domanda. In caso di condanna non contestava la sussistenza della manleva contemplata nelle previsioni di polizza, escluso il rimborso delle spese di assistenza giudiziale sopportate dalla chiamante stante la violazione del cd “patto di gestione della lite”.
Depositate le memorie ex art 183 IV comma c.p.c. sono stati sentiti i testi indicati dalle parti con riferimento alla ricostruzione degli eventi oggetto di causa. Venivano, pertanto, escussi in più udienze: e (insegnanti CP_7 Controparte_8 presso il CESM di C.so Bramante che hanno accolto presso la struttura il giorno Per_3 dell'occorso), (autista del pullmino ed ex dipendente della , Controparte_9 CP_10
(medico specialista in neuropsichiatra presso l'ASL di Torino nord avente in CP_11 carico il minore), (insegnante di potenziamento presso la scuola elementare Persona_4 frequentata dal minore), (responsabile del CESM), e CP_12 CP_13
(dipendenti della cooperativa ). Controparte_14 Controparte_2
pagina 7 di 17 Esaurita l'istruttoria orale la causa veniva ritenuta matura per la decisione e pertanto veniva fissato termine per il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. finalizzate alla precisazione delle conclusioni. Successivamente il Giudice, con ordinanza del 12.05.2025, tratteneva la causa a decisione assegnando i termini ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******* La domanda degli attori, volta ad ottenere il ristoro dei danni da perdita del rapporto parentale, afferma la sussistenza di una responsabilità ex art 1218 cc. del Controparte_1 essendo il decesso del piccolo avvenuto nel corso di un servizio di trasporto erogato Per_3 dal e volto ad accompagnare il piccolo dalla propria scuola elementare al centro CP_1
CESM. La situazione clinica di Per_3
E' doveroso, innanzitutto, premettere che il piccolo era affetto da tetraparesi spastica Per_3 distonica sin dalla nascita. E' documentalmente provato che il bambino presentava (cfr. doc. 2 attoreo):
- un ritardo mentale difficilmente quantificabile (…) ma compatibile con un livello grave;
- un importante disturbo percettivo che si manifesta in presenza di stimoli visivi, uditivi e – soprattutto – cinestesici anche solo moderatamente intensi e che scatenavano in lui reazioni di angoscia espressa con reazioni toniche con spasmi ed opistotono difficilmente contenibili
- linguaggio assente (esprimeva malessere con il pianto, la mimica facciale, la modificazione del tono muscolare, mentre manifestava situazioni di piacere e benessere sorridendo e vocalizzando;
- un disturbo della deglutizione e della gestione del bolo alimentare e conseguentemente la possibilità di alimentarsi esclusivamente con cibi frullati offerti seguendo corrette modalità posturali sulla base di specifiche indicazioni logopediche;
- retrazione a livello dei muscoli del ginocchio e della muscolatura periscapolare, dei tricipiti e dei flessori delle dita con limitazione articolare, circostanze che determinavano un ipertono spastico;
- incapacità di coordinare movimenti volontari finalizzati, (…) scarsissimo controllo del capo (…) assenza di controllo del tronco. E' altresì documentalmente provato che era stato riconosciuto dall'Asl TO 2 quale Per_3
“minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (cfr. doc. 3 attoreo). Risulta, inoltre, che le condizioni di salute del minore presentassero un andamento clinico piuttosto altalenante. Si veda, a proposito, quanto dichiarato a sommarie informazioni dalla dott.ssa neuropsichiatra infantile, che ha precisato “il quadro clinico del CP_11
pagina 8 di 17 bambino, nell'arco di tempo in cui è stato da me osservato, è peggiorato. Il problema principale era dovuto dal fatto che non riusciva ad alimentarsi con le modalità adeguate. Era sottopeso per la sua età, pesava circa 8 kg, era molto pallido, ed introduceva solo alimenti frullati, il che rendeva difficile un'assimilazione di cibo che gli consentisse di aumentare il suo peso. (…) Aveva anche molto catarro, gorgogliava in continuazione. Viste le sue gravi difficoltà, avevo suggerito alla famiglia di prender in considerazione un altro tipo di alimentazione esterna, la PEG (…) il padre del bimbo si era opposto a tale suggerimento (…)”. In sede di escussione testimoniale la dott.ssa ha aggiunto che: “a livello posturale era CP_11 necessario che avesse un buon allineamento della colonna vertebrale a livello del capo in quanto tendeva ad andare molto in opistotono nel senso che tendeva a reclinare all'indietro il capo in quanto affetto da tetraparesi spastica grave.” A tal proposito è emerso, infatti, che nel settembre 2019 erano stati redatti i documenti per fornire al bambino una nuova carrozzina basculante, che sarebbe dovuta essere prodotta dalla CP_1 CRIS di Torino (v. sommarie informazioni dott.ssa . Per quanto concerne le condizioni di salute del minore nei giorni immediatamente antecedenti il fatto, può ritenersi adeguatamente provato lo stato di salute precario in cui lo stesso versava (sul punto si leggano la dichiarazione testimoniali di e di Testimone_2 [...]
, ma anche “ Confermo che aveva sempre del catarro, CP_14 CP_7 Per_3 si sentiva questo respiro abbastanza pesante, non ricordo la tosse(…)”; Controparte_8
“confermo che era già capitato altre volte che il bambino arrivasse raffreddato e febbricitante, era cagionevole di salute;
”).
Ricostruzione della vicenda oggetto di causa Prima di operare qualsivoglia valutazione giuridica si rende necessario procedere ad una ricostruzione della tragica vicenda quanto più aderente possibile al fatto storico, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti, al fine di valutare la dinamica dell'occorso. E' pacifico in atti che il bambino frequentava la terza elementare dell'Istituto Scolastico Torino 2 Parini, succursale Aurora, sito in Via Cecchi n. 16 e che era stato inserito in un progetto pomeridiano, per alunni affetti da situazioni di handicap grave o gravissimo, presso il CESM – Centro Educativo Speciale Municipale di Torino sito in c.so Bramante n. 75 (cfr. anche doc. 4 attoreo). Il oltre ad aver avviato in sinergia con le scuole le attività integrative presso il CP_1
CESM, si occupava anche del trasporto dall'uno all'altro istituto dei bambini e che la Divisione Servizi Educativi del aveva appaltato il servizio “di trasporto e Controparte_1 CP_1Cont accompagnamento per alunne e alunni disabili” affidandolo alle società appaltatrici per quanto riguarda la gestione amministrativa integrata, alla e Controparte_2
pagina 9 di 17 per il servizio di accompagnamento e alla DO ZO s.p.a. per il servizio di CP_2 trasporto (cfr. doc. 5 attoreo). Nel capitolato di appalto relativo al contratto sottoscritto dalla Controparte_2
all'art. 54, rubricato “Doveri del personale di accompagnamento” risulta previsto
[...] che il personale di accompagnamento doveva attenersi a specifiche prescrizioni:
“- […] collocarsi esclusivamente nel veicolo accanto agli utenti trasportati,
- […] condurre l'utente a bordo del mezzo e, qualora necessiti, collaborare con il conducente per il sollevamento dello stesso all'interno del veicolo;
- sistemare correttamente l'utente al posto assegnato ed allacciare i sistemi di ritenzione adeguati alla tipologia dello stesso. Il personale di accompagnamento è tenuto a utilizzare in modo corretto e costante i sistemi di ritenuta presenti sugli autoveicoli […], a verificare che gli utenti siano posizionati ed assicurati in modo adeguato alle proprie carrozzine ed ancorare correttamente queste al mezzo. Per nessuna motivazione si potrà andare in deroga a tale obbligo […];
- custodire, assistere ed intrattenere gli utenti durante il viaggio, osservano le indicazioni fornite dalla Divisione Servizi Educativi, il personale di accompagnamento deve sempre essere posizionato tra gli utenti trasportati, in modo da poter intervenire nel caso di necessità;
[…]
- affidare gli utenti in modo diretto ed esclusivo agli operatori degli Enti di destinazione, escludendo che gli utenti stessi si allontanino prima della loro presa in consegna da parte dei citati operatori;
[…]
- richiedere al conducente l'immediato fermo del veicolo in caso di presenza di gravi problemi di gestione degli utenti, di potenziali rischi per gli stessi e/o di malori;
in caso di gravi malori, richiedere soccorso (mediante chiamata al 118) […];
[…]
[…] il personale di accompagnamento (qualora necessario coadiuvato dal personale di guida) dovrà porre la massima attenzione durante la salita e discesa degli utenti e pertanto sarà fatto obbligo il collocarsi sempre nella posizione corretta per poter prontamente intervenire nel caso l'utente perdesse l'equilibrio oppure rischiasse di farsi male […]” (pag.
33, doc. 10 attoreo). Per quanto concerne invece la l'art. 58 del proprio Capitolato prevedeva “In CP_10 caso di manifestazioni di grave stato di salute degli utenti trasportati che insorgano nel corso del trasporto, l'autista provvederà al fermo del veicolo e l'accompagnatore/trice provvederà tempestivamente ad interpellare il Pronto Intervento del Servizio Sanitario Nazionale (118)
[…]” (pag. 35, doc. 10).
pagina 10 di 17 È opportuno, al riguardo, evidenziare come il modulo di richiesta di attivazione del servizio di trasporto in favore del minore (sub doc. 11 pag. 2 attoreo), nella sezione dedicata Per_3 alle 'eventuali esigenze specifiche', non riportasse alcuna indicazione particolare che esorbitasse dalle cautele ordinariamente implicite nel trasporto di disabili, così come indicazioni particolari non erano state previste nella documentazione medica redatta dalla dott.ssa dell'ASL TO 2 (cfr. testimonianza dott.ssa udienza Persona_5 CP_12
08.11.2024), né parrebbero essere state fornite verbalmente all'accompagnatrice
[...] il giorno dell'occorso. Testimone_1
* * * Veniamo ora al giorno del tragico evento. Risulta provato in atti che il 14.11.2019 trascorse la mattinata presso la propria Per_3 scuola elementare. Dalla testimonianza resa dall'insegnante di sostegno (udienza 19.06.2024) è Persona_4 emerso che quella mattina - come anche nei giorni precedenti - il bambino avesse un “respiro catarroso” perché era raffreddato, che quel giorno aveva “un po' pianto”, come era già capitato altre volte, ma che poi portato a fare un giro con la carrozzina si era calmato.
L'insegnante, con riferimento alla consegna del bambino all'operatrice dipendente della Cooperativa sig.ra , ha affermato: “era difficile da vestire perché facevamo Testimone_1 fatica in quanto non era dritto, elastico. Siamo riuscite a mettergli metà giacca, nel senso di infilar una sola manica, poi è arrivato il pullmino forse anche in anticipo, poi l'altra manica l'abbiamo solo appoggiata. Gli abbiamo poi messo la coperta (…) lui sorrideva lo l'abbiamo salutato e consegnato al pullmino”. In maniera, coerente, ma ancora più dettagliata l'insegnante nella deposizione rese a sommarie informazioni aveva precisato: “alle ore 11,25 è giunto il pulmino, la ragazza che lo accompagna sul pulmino è entrata all'interno della scuola dove si trova anche la bidella
(…) Insieme lo abbiamo rivestito del giubbottino di colore blu scuro o nero, tentando Per_6 di farglielo calzare in quanto non era semplice la vestizione, unitamente all'accompagnatrice. Ci siamo salutati con (…) poi è andato via con Per_3
l'accompagnatrice e con un uomo, e lo hanno portato sul pulmino (…) al momento in cui lo abbiamo salutato era sorridente e non piangeva” (cfr. doc. 12 attoreo). Coerentemente con quanto affermato dall'insegnante l'accompagnatrice Persona_4
dipendente della Cooperazione Animazione e territorio, sentita a Testimone_1 sommarie informazioni (cfr. doc. 6 , affermava: “tra le 11.25 e le 11:30 siamo giunti CP_1 in Via Cecchi alla scuola “Aurora” per caricare un bambino marocchino di nome Per_3
(…) ho salutato il bambino dicendogli “ciao piccolino”, lui mi ha sorriso, era tranquillo (…) la maestra mi chiedeva di aiutarla a infilare la giacca a chiedendomi Per_3 specificatamente di “tenergli la testa”; ho notato che il passeggino di aveva un Per_3
pagina 11 di 17 poggiatesta riportato all'indietro ed ho presunto che dovesse quindi tenere la testa ben appoggiata (…) il giubbotto tuttavia non era ben indossato perché si trovava già Per_3 legato al suo passeggino per mezzo di alcune cinture di ritenuta all'altezza del busto che impedivano quindi al giubbotto di scorrere regolarmente lungo la schiena”. Dalle sommarie informazioni risulta che il bambino ha iniziato a piangere una volta uscito dalla scuola ed anzi la sig.ra precisa: “dico ciò perché in realtà non emetteva suoni di Tes_1 pianto evidente, faceva delle smorfie e comunque non sempre a tratti”. La sig.ra nel descrivere lo svolgersi dei fatti successivi dichiarava a SIT: “Io sono Tes_1 quindi salita sul pulmino rimanendo in piedi davanti a per il viaggio perché la Per_3 carrozzina era stata assicurata in maniera obliqua dato che avremmo dovuto caricare anche una seconda carrozzina;
quindi sia per tenere meglio la testa a e sia per vedere Per_3 meglio la bambina che avremmo caricato, ho deciso di rimanere in piedi di fronte a lui. Nel corso del tragitto , a tratti, piagnucolava;
ho pensato che fosse una cosa normale Per_3 tuttavia ho esclamato rivolgendomi a “ma è normale che faccia così?”, continuavo Per_7 inoltre a sentire il rantolio di catarro. L'autista mi diceva che era normale dicendomi che in passato aveva già trasportato questo bambino e che a tratti piangeva ed a volte dormiva. Siamo quindi giunti in Via Talucchi a caricare una bambina di nome (…) Per quanto ho avuto modo di notare non Per_8 Per_3 sembrava stare male respirava regolarmente (…) non ha mai tossito durante il viaggio (…)”. Riguardo alla propria posizione a bordo del veicolo di trasporto l'accompagnatrice dichiarava: “ero di fronte a lui, lo guardavo continuamente in volto e non mi sembrava che stesse male”. E ancora: “nel tragitto tra la scuola Aurora e C.so Bramante ho notato che a volte Per_3 chiudeva gli occhi per qualche secondo;
in merito a questo particolare non ho dato peso perché mentre viaggiavamo mi sono fidata delle parole dell'autista che aveva detto che per lui poteva essere un comportamento “normale”.
La dinamica relativa al prelievo del bambino dalla scuola elementare descritta nelle Sommarie Informazioni rese dalla sig.ra è del tutto concorde con quanto affermato Tes_1 dall'autista nell'immediatezza dei fatti (cfr. doc. 13 attoreo). Controparte_9
Egli, analogamente, a quanto affermato dall'accompagnatrice aveva dichiarato a Tes_1 sommarie informazioni : “(…) Ho quindi caricato a bordo del pulmino la carrozzina come da procedura, rivolta nel senso di marcia (…) Nel tragitto verso Via Talucchi sentivo il bambino piangere, aveva le lacrime: questo particolare me lo diceva che era rimasta in piedi di Tes_1 fronte al bambino per tenergli su la testa dato che tendeva a buttarla (…) verso la parte destra. mi chiedeva “ma cosa può avere che piange questo bambino. Dopo circa 10 Tes_1 minuti di strada siamo giunti in via Talucchi (…) ho caricato personalmente la bambina;
pagina 12 di 17 non è scesa, rimanendo di fronte al bimbo marocchino che anche in via Tarucchi Tes_1 sentivo piagnucolare” (cfr. doc. 13 attoreo). A tal proposito è doveroso evidenziare come si ritiene di dover accordare maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese dal sig. nel corso delle sommarie informazioni, CP_9 rispetto a quanto successivamente affermato in sede di escussione testimoniale all'udienza del 06.12.2023. Nonostante risultino alcune discrepanze tra le due versioni, le dichiarazioni acquisite nell'immediatezza dell'occorso appaiono del tutto omogenee a quelle rese dall'accompagnatrice risultando le stesse coerenti e reciprocamente confermative. Tes_1
Inoltre, va evidenziato come le sommarie informazioni siano state rese nell'immediatezza del fatto, circostanza che ne accresce la genuinità e la spontaneità, riducendo sensibilmente il rischio di ricostruzioni condizionate dal decorso del tempo.
Sul punto, appare opportuno ancora evidenziare come, per costante giurisprudenza, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali assumono la valenza di cd “prove atipiche” liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art 116 c.p.c.. Si richiamano le argomentazioni rinvenibili nella pronuncia numero 22287 del 25.07.2023 in forza delle quali la Suprema Corte di Cassazione ha affermato: “L'utilizzo delle prove atipiche (in questo caso, dei documenti contenenti le dichiarazioni a SIT delle medesime persone poi assunte come testimoni) non è vietato dalla legge processuale (v., da ultimo, Cass. n. 9507/2023) (…). E non c'e' dubbio che il materiale probatorio atipico regolarmente acquisito al processo - e in tal modo sottoposto al contraddittorio (art. 87 disp. att. c.p.c.) - è prudentemente apprezzabile dal giudice, nell'esercizio del generale dovere posto dall'art. 116 c.p.c.. Anche la prova testimoniale, prova tipica in quanto prevista e disciplinata dalla legge, rientra tra le prove soggette al prudente apprezzamento del giudice, non avendo valore di prova legale. Al di fuori dalle eccezioni in cui la legge attribuisce valore legale (positivo o negativo) alle prove, non esiste alcuna gerarchia tra le fonti di prova, se non quella dettata al giudice dalla prudenza, ovverosia dalla ragionevolezza, nella valutazione di tutte le prove disponibili (Cass. nn. 9245/2007; 18644/2011). Una prevalenza della prova tipica rispetto alle prove atipiche potrebbe operare soltanto in fase di decisione sull'ammissione delle prove, nel senso che sarebbe censurabile il provvedimento del giudice che negasse ingresso alle richieste prove tipiche, ritenendo sufficiente e preclusiva la produzione di prove atipiche relative agli stessi fatti”. Ciò che si deduce dalle dichiarazioni rese dal a sommarie informazioni è che CP_9
l'accompagnatrice ha per tutto il percorso tenuto la testa del bambino e si è posta in Tes_1 una posizione tale da avere sempre la possibilità di vederlo in viso. Successivamente giunti presso il centro CESM di Corso Bramante n. 75 il sig. ha CP_9 dichiarato di essersi occupato di scaricare i bambini dal pulmino dapprima che era Per_8
pagina 13 di 17 stata prelevata dalla sua insegnante e poi il piccolo affidato alle insegnanti Per_3 [...]
e CP_7 Controparte_8
Anche con riferimento alle condizioni in cui è stato accolto al centro CESM appare Per_3 preferibile avvalersi delle dichiarazioni SIT rese dalle due insegnanti a seguito dell'occorso (cfr. doc. 14 attoreo). Entrambe confermano che i bambini erano giunti al CESM intorno alle ore 12:10 e con riferimento a dichiaravano “Appena è sceso abbiamo notato che aveva il busto Per_3 riverso in avanti e la giacca messa sulle spalle ma non indossata;
il giubbotto gli copriva la parte superiore della testa. Abbiamo subito tolto la giacca dalle spalle per vedere in faccia per salutarlo come Per_3 abitudine e ci siamo subito accorte che non rispondeva ed aveva gli occhi spalancati ed un colorito grigiastro del viso- Aveva anche del catarro sulla maglia;
lo abbiamo quindi portato all'interno della struttura ed immediatamente abbiamo allertato telefonicamente il *118 (…) Per circa cinque minuti abbiamo continuato a scuoterlo ed a chiamarlo ma il minore non dava alcun segno di vita tenendo gli occhi sbarrati. L'abbiamo lasciato seduto sulla sedia a rotelle limitandoci ad allentare le cinghie ed a toglierli la giacca e la coperta.
In meno di cinque minuti giungeva sul posto personale del *118" che praticava le manovre di rianimazione per oltre venti minuti informandoci in seguite che il minore era deceduto”. La dinamica descritta dalle insegnanti non contrasta con quanto affermato dalla sig.ra la quale ha affermato: “giunti in corso Bramante Yassine aveva gli occhi aperti (…) Tes_1 assieme all'autista abbiamo fatto scendere che è stato preso da almeno due Per_3 insegnanti (…) Fatte tali operazioni sono risalita sul pulmino e ho timbrato l'orario di fine turno mediante un “tap” su una app aziendale (…)”. Dalle risultanze in atti appare evidente che la drammaticità di quanto stava accadendo non fosse intuibile dall'autista dall'accompagnatrice tanto che gli stessi CP_9 Tes_1 sono risaliti a bordo del mezzo e si sono allontanati dal CESM non appena affidato il bambino alle insegnanti;
soltanto un'ora dopo il decesso gli stessi sono stati informati dell'accaduto e invitati a presentarsi presso i Carabinieri per rendere le proprie dichiarazioni in relazione ai fatti di causa.
Le risultanze dell'autopsia eseguita e l'esito del processo penale
A seguito del decesso del piccolo è stato aperto un procedimento penale Per_3 procedimento penale contro ignoti R.G.N.R. 61492/19 . Il perito nominato dal P.M. dott. Testi in sede di autopsia disposta nel corso delle indagini preliminari ha ritenuto “certo che la morte del bambino sia da collocare temporalmente nel periodo di tempo trascorso sul pulmino, durante in quale non vi sono in atti testimonianze pagina 14 di 17 che ne possano indicare le condizioni” e che il quadro polmonare descritto nel proprio elaborato e “caratterizzato da una massiva e diffusa rottura di pareti alveolari sia indicativo di una ostruzione delle vie aeree con ostacolo insuperabile alla espirazione e, se si considera la assoluta mancanza di lesioni elementari riferibili a traumatismi patiti in vita, l'unica ipotesi possibile è che si sia trattato di una asfissia posizionale. Ciò ovviamente, tenuto conto delle condizioni del bambino, incapace di alcun controllo volontario della postura di tronco e collo” (cfr. pag. 13 consulenza medico legale dott. Testi). Concludendo, quindi, con il ritenere che il decesso sarebbe “ragionevolmente da correlare con le modalità incongrue di trasporto del bambino sul minibus che lo ha accompagnato dalla scuola al centro disabili di corso Bramante 75.”. Nonostante le conclusioni proposte dal consulente dott. Testi - e condivisa la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. dott. - il g.i.p. dott. Persona_9 Persona_10 disponeva l'archiviazione con decreto del 24/11/2020.
Giudizio controfattuale e accertamento della causalità materiale nel giudizio civile In tema di responsabilità civile, sia essa legata alle conseguenze dell'inadempimento di obbligazioni contrattuali o di un fatto illecito aquiliano, la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto.
Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi a uno standard di certezza probabilistica che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa — statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana) (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018, Rv. 650602 – 01 e Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2022, n. 8114. In caso di responsabilità scaturente da condotta omissiva l'accertamento causale va, quindi, compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto delle risultanze del caso concreto, con la doverosa specificazione che non si tratta di un criterio probatorio diverso da quello del più probabile che non, utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale (v. Cassazione civile sez. III 11/06/2024, n. 16199).
pagina 15 di 17 Assenza di nesso di causalità materiale Alla luce di quanto sopra, si deve concludere che la verifica causale deve avvenire in concreto, tenendo conto delle peculiarità del caso esaminato. Nel caso di specie non è possibile ritenere che l'asfissia, in termini di maggior probabilità, sia stata di natura “posizionale” e dunque cagionata “da modalità incongrue di trasporto del Per_1 bambino”, come ipotizzato in sede autoptica dal dott.
Peraltro, è lo stesso dott. Testi a rilevare nella propria relazione (cfr. pag. 13) che, in merito alle modalità di trasporto del minore, 'sarebbe necessario conoscere dati circostanziali, che non emergono dagli atti' (vale a dire quegli stessi elementi che sono emersi nel corso del presente giudizio e sono stati sopra riepilogati). Tale ammissione solleva perplessità circa la coerenza logica della successiva conclusione, che appare invece formulata in termini di eccessiva certezza. Al contrario di quanto affermato dal perito del P.M., le risultanze processuali inducono a ritenere che l'asfissia sia più verosimilmente ascrivibile al grave disturbo della deglutizione di cui il piccolo era affetto, patologia che gli avrebbe impedito di espellere o Per_3 deglutire saliva e catarro, a prescindere dalla condotta tenuta dagli operatori durante il trasporto. Tale conclusione è corroborata dalla documentazione medica pregressa, che evidenzia un quadro clinico fortemente compromesso, con problematiche respiratorie e disfagiche già manifestatesi in precedenza. La natura ingravescente e la severità della patologia in atto escludono che l'evento morte possa essere attribuito, secondo un giudizio controfattuale plausibile, a una condotta diversa da parte dell'accompagnatrice. In tale contesto, atteso che non è emersa prova di indicazioni fornite sullo stato di salute del piccolo (cfr. doc. 16 cooperativa, ma anche 11 attoreo pag. 2), nè comportamenti specifici del minore indicativi di un'imminente crisi respiratoria, la possibilità di qualsivoglia intervento da parte dell'operatrice appare oggettivamente molto limitata. Va anche rilevato che, secondo le sommarie informazioni raccolte, da un lato il bambino appariva regolarmente posizionato sul proprio passeggino per disabili e dall'altro l'operatrice ha mantenuto una condotta diligente durante tutto il periodo di trasporto, tenendo il capo del bambino, in un atteggiamento di attenzione coerente con il proprio ruolo.
Ciò rende ancor meno sostenibile, sotto il profilo causale, la tesi secondo cui una sua diversa condotta avrebbe potuto evitare l'evento morte. Pertanto, alla luce della gravità delle condizioni cliniche del minore, del quadro di salute già compromesso nei giorni precedenti l'evento e dell'assenza di evidenze relative ad effettive modalità incongrue di trasporto del bambino non è possibile affermare, secondo il criterio del pagina 16 di 17 "più probabile che non", che una diversa condotta da parte dell'operatrice avrebbe Tes_1 scongiurato l'evento letale. Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli attori.
* Il rigetto della domanda principale rende superfluo l'esame delle domande di manleva formulata dal convenuto nei confronti delle terze chiamate. CP_1
La decisione sulle spese del giudizio si reputa la sussistenza di gravi ed eccezionali motivi analoghi a quelli indicati all'art. 92 cpc,
- individuabili, essenzialmente ma non solo, nelle complessità della ricostruzione dei fatti sia nel procedimento penale che nel presente giudizio - che giustificano l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio (cfr. Corte Cost. 19/04/2018, n.77; Corte di Appello di Torino, n. 514 del 13/05/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, ritenuti insussistenti i profili di responsabilità dedotti a carico del e della Controparte_1 terza chiamata;
Controparte_2
rigetta la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti del predetto convenuto;
compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio
Torino, 6.10.2025
Il Giudice
RG PO
Sentenza redatta con la collaborazione di Funzionaria Addetta all'Ufficio del Processo
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RG PO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24662/2021 promossa da:
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), anche quali genitori dei minori C.F._2 Persona_1
con il patrocinio dell'avv. ANTONIO SERGI presso
[...] Persona_2 il cui studio in Torino Corso Francia 4 sono elettivamente domiciliati, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
Contro
(C.F. ), in persona dele Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Carlo FACELLO. , elettivamente domiciliato in VIA SANT'ANTONIO DA PADOVA 12 a Torino presso lo studio del difensore come da procura speciale 17.1.2022 in atti
CONVENUTO e nei confronti di
Controparte_2
(C.F. ) in persona del suo
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 17 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARAPELLE ROBERTO
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_3 dall'avv. CURTI MAURIZIO. elettivamente domiciliato in VIA CARDINAL MAURIZIO, 8 F 10131 TORINO presso il difensore TERZI CHIAMATI
Conclusioni delle parti
Per gli attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. ed integrare con lista testi
In via istruttoria
Ammettere le prove per testi come meglio formulate nei capi di prova di cui alle memorie istruttorie.
Nel merito
In via principale
Accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi dell'art. 1218 c.c., del Controparte_1 per i fatti di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore di parte attrice del risarcimento dei seguenti danni subiti: (i) danni non patrimoniali iure proprio a carico di ciascun genitore pari ad Euro 336.500,00 (ii) danni non patrimoniali iure proprio a carico di ciascun fratello pari ad Euro 146.120,00 (iii) danni patrimoniali iure hereditatis quantificati in Euro 60.000,00, e così per complessivi Euro 1.025.240,00, o di quell'altra variore somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
In via subordinata
Accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. del per Controparte_1
i fatti di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore di parte attrice del risarcimento dei seguenti danni subiti: (i) danni non patrimoniali iure proprio a carico di ciascun genitore pari ad Euro 336.500,00 (ii) danni non patrimoniali iure proprio a carico di ciascun fratello pari ad Euro 146.120,00 (iii) danni patrimoniali iure hereditatis quantificati in Euro 60.000,00, e così per complessivi Euro 1.025.240,00, o di quell'altra veriore somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
In via ulteriormente subordinata
Accertare e dichiarare la responsabilità solidale del e della Cooperativa Controparte_1
pagina 2 di 17 per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, condannare in solido le Controparte_2 stesse al pagamento in favore di parte attrice del risarcimento dei seguenti danni subiti: (i) danni non patrimoniali iure proprio a carico di ciascun genitore pari ad Euro 336.500,00 (ii) danni non patrimoniali iure proprio a carico di ciascun fratello pari ad Euro 146.120,00 (iii) danni patrimoniali iure hereditatis quantificati in Euro 60.000,00, e così per complessivi Euro 1.025.240,00, o di quell'altra veriore somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Nell'ipotesi in cui non venga ravvisata alcuna responsabilità in capo all' CP_4 accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale della per i fatti e le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, Controparte_2 condannare la medesima al pagamento in favore di parte attrice del risarcimento dei seguenti danni subiti: (i) danni non patrimoniali iure proprio a carico di ciascun genitore pari ad Euro 336.500,00 (ii) danni non patrimoniali iure proprio a carico di ciascun fratello pari ad Euro 146.120,00 (iii) danni patrimoniali iure hereditatis quantificati in Euro 60.000,00, e così per complessivi Euro 1.025.240,00, o di quell'altra veriore somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Per il convenuto : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale
Contrariis reiectis,
Ogni diritto della qui difesa parte convenuta fatto salvo.
Preso atto che ogni profilo della domanda attorea è fatto oggetto di integrale contestazione.
Preso atto che la documentazione tutta ex adverso prodotta è fatta oggetto di formale ed integrale contestazione.
In via Preliminare e Pregiudiziale:
Autorizzare il alla chiamata in causa della Controparte_1 [...]
Controparte_2
(C.F. e P.I. , con sede legale in Via Rosa Bianca n. 15, Mondovì (CN),
[...] P.IVA_2 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 269 e 106 c.p.c., per le ragioni di cui alla superiore narrativa che si intendono in questa sede integralmente trascritte, disponendo il differimento della prima udienza, onde consentire la chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini a comparire. In via Preliminare:
Accertare e dichiarare, allo stato degli atti, la carenza di legittimazione attiva attorea a fronte della mancata prova dello status di eredi del minore Persona_3
pagina 3 di 17 In via Preliminare di Merito:
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o la carenza di titolarità passiva dell'azione del , per i motivi di cui alla superiore narrativa da Controparte_1 intendersi in questa sede richiamati e trascritti.
In via Istruttoria:
Disporre CTU medico – legale tesa ad accertare le cause del decesso e la durata della vita media nei soggetti portatori delle gravissime disabilità di cui soffriva il minore . Per_3
Con espressa riserva di formulare capitoli di prova, indicare testimoni e produrre documenti nei termini di legge e con richiesta sin d'ora dei termini per il deposito delle memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c..
Nel Merito:
Rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni domanda presentata nei confronti del , mandandone, conseguentemente, la qui difesa parte convenuta Controparte_1 integralmente assolta.
In ogni caso:
Accertare e dichiarare il diritto del ad essere manlevato, Controparte_1 garantito e/o comunque tenuto indenne, da ogni avversaria domanda, da parte della Controparte_2
e, per l'effetto,
[...]
Nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia profilo delle domande attoree, condannare la Controparte_2
a manlevare, garantire e/o comunque tenuto
[...] indenne, da ogni avversaria domanda, il . Controparte_1
Con il pieno favore delle spese e degli onorari di lite, oltre I.V.A. e C.P.A., e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Con spese di C.T.U. e C.T.P. a carico delle parti attrici”.
Per la terza chiamata Controparte_2
:
[...]
“ ▪ Respingere in quanto infondata in fatto e in diritto ogni domanda avanzata nei confronti della Controparte_5
assolvendola da tutte le domande ex adverso
[...] proposte.
▪ In ogni caso, accertare il diritto della
[...]
a essere integralmente Controparte_5
pagina 4 di 17 manlevata da parte della propria compagnia assicuratrice Controparte_3
, in forza del contratto di assicurazione di cui alla polizza Responsabilità Civile Rischi
[...]
Diversi n. n. 37798909.
▪ Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande degli attori e di accertamento di profili di responsabilità a carico della
[...]
Controparte_5 condannare la società a manlevare, garantire e Controparte_3 comunque a tenere indenne da ogni avversaria domanda la medesima. CP_2
▪ In ogni caso, previa declaratoria della nullità ex art. 1932 c.c. per violazione dell'art. 1917 comma 3 c.c., della clausola di cui all'art. 19 delle condizioni generali di assicurazione disciplinanti la predetta polizza Responsabilità Civile Rischi Diversi n. 37798909, laddove prevede che la società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati, condannarsi la società Controparte_3
a farsi carico delle spese legali sostenute dalla
[...] per Controparte_5 resistere nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma c.c., spese da quantificarsi mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 13/08/2022 n. 147.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria
Ove d'uopo, in caso di necessità
▪ Si chiede che il Giudice voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. e/o 213 c.p.c. l'acquisizione di copia degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento penale n. 61492/19 R.G.N.R., già pendente contro ignoti e conclusosi con decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Torino in data 24/11/2020.
▪ Si chiede che il Giudice voglia ordinare ex art. 210 e/o 213 c.p.c. l'acquisizione di copia di tutta la documentazione sanitaria riferita al minore contenuta nel fascicolo Persona_3 relativo alla richiesta di invalidità civile presentata per conto del medesimo presso l'ASL TO2.
▪ Si chiede che venga disposta una CTU medico - legale volta a valutare e a specificare, sulla base di tutta la documentazione prodotta in giudizio dalle parti ed eventualmente acquisita ai sensi dell'art. 210 e/o 213 c.p.c. nonchè delle deposizioni testimoniali acquisite in corso di causa: quali fossero le condizioni di salute di in generale e in particolare il giorno Persona_3 in cui si è verificato il decesso e i giorni immediatamente precedenti;
✓ se tali condizioni di salute fossero compatibili con il trasporto del bambino sull'autoveicolo e con le modalità di cui al servizio di trasporto alunni con disabilità per cui è causa, mediante l'utilizzo di un semplice passeggino per disabili e con l'assistenza di pagina 5 di 17 un'unica accompagnatrice priva di competenze mediche e infermieristiche e destinata a sorvegliare contemporaneamente più bambini;
✓ viste le patologie da cui era affetto, quali fossero in linea astratta le aspettative di vita di
Persona_3
▪ Si chiede che venga disposta l'audizione della teste , sui capi da Testimone_1
16) a 49) della memoria istruttoria datata 16/02/2022”.
Per la terza chiamata “ : Controparte_6
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni, qualora non reputasse di dover assolvere la Controparte_2 da ogni avversaria domanda: erogare alla stessa la
[...] manleva contemplata a carico di nelle previsioni di polizza, escluso il Controparte_6 rimborso delle spese di assistenza giudiziale sopportate (stante la violazione del patto di gestione della lite), con il favore di onorari e competenze di causa”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
, in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale dei minori
[...]
e (rispettivamente padre, madre, fratello e Persona_1 Persona_2 sorella del minore evocavano in giudizio il al fine Persona_3 Controparte_1 di sentirlo dichiarare tenuto e condannare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., al risarcimento dei danni patiti a causa del decesso del proprio congiunto avvenuto in data 14.11.2019 Per_3 nel corso di un servizio di trasporto disabili erogato dal Comune e finalizzato ad accompagnare il bambino dalla scuola elementare frequentata al Centro Educativo
Specializzato Municipalizzato (CESM) di Corso Bramante, n. 75, in Torino. In particolare, i congiunti chiedevano il risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio sofferti per l'importo di € 336.500,00 ciascuno e da fratello e sorella per € 146.120,00, oltre ai danni iure hereditatis patiti da quantificati in € 60.000,00, per un Persona_3 totale complessivo pari ad € 1.025.240,00.
Si costituiva il il quale chiedeva, in via preliminare, di essere Controparte_1 autorizzato alla chiamata in causa della Controparte_2
pagina 6 di 17 alla quale era stato affidato il servizio di Controparte_2 accompagnamento per disabili sulla base di una apposita procedura di gara d'appalto. Il convenuto fondava la propria richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo CP_1 sulla clausola di manleva contenuta nell'art. 25 del bando di gara secondo cui: “L'Impresa aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Città”. Nel merito chiedeva, quindi, il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto e in subordine l'accertamento del proprio diritto ad essere manlevato, garantito e/o comunque tenuto indenne, da ogni avversaria domanda, da parte della cooperativa terza chiamata. Autorizzata la chiamata, si costituiva la
[...]
(d'ora in poi Controparte_2
“ ”) chiedendo di essere autorizzata alla chiamata della Controparte_2 propria società assicuratrice “ al fine di essere manlevata. La Controparte_6 cooperativa contestava, in ogni caso, la sussistenza di qualsivoglia responsabilità a proprio carico rispetto alla morte di allegando che il decesso sarebbe Persona_3 avvenuto in una fase successiva al trasporto quando il minore era già stato consegnato alle operatrici del CESM. Autorizzata l'ulteriore richiesta di chiamata del terzo da parte del giudice, si costituiva aderendo alle difese svolte dalla propria chiamante e Controparte_6 chiedendo l'assoluzione di quest'ultima da ogni avversaria domanda. In caso di condanna non contestava la sussistenza della manleva contemplata nelle previsioni di polizza, escluso il rimborso delle spese di assistenza giudiziale sopportate dalla chiamante stante la violazione del cd “patto di gestione della lite”.
Depositate le memorie ex art 183 IV comma c.p.c. sono stati sentiti i testi indicati dalle parti con riferimento alla ricostruzione degli eventi oggetto di causa. Venivano, pertanto, escussi in più udienze: e (insegnanti CP_7 Controparte_8 presso il CESM di C.so Bramante che hanno accolto presso la struttura il giorno Per_3 dell'occorso), (autista del pullmino ed ex dipendente della , Controparte_9 CP_10
(medico specialista in neuropsichiatra presso l'ASL di Torino nord avente in CP_11 carico il minore), (insegnante di potenziamento presso la scuola elementare Persona_4 frequentata dal minore), (responsabile del CESM), e CP_12 CP_13
(dipendenti della cooperativa ). Controparte_14 Controparte_2
pagina 7 di 17 Esaurita l'istruttoria orale la causa veniva ritenuta matura per la decisione e pertanto veniva fissato termine per il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. finalizzate alla precisazione delle conclusioni. Successivamente il Giudice, con ordinanza del 12.05.2025, tratteneva la causa a decisione assegnando i termini ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******* La domanda degli attori, volta ad ottenere il ristoro dei danni da perdita del rapporto parentale, afferma la sussistenza di una responsabilità ex art 1218 cc. del Controparte_1 essendo il decesso del piccolo avvenuto nel corso di un servizio di trasporto erogato Per_3 dal e volto ad accompagnare il piccolo dalla propria scuola elementare al centro CP_1
CESM. La situazione clinica di Per_3
E' doveroso, innanzitutto, premettere che il piccolo era affetto da tetraparesi spastica Per_3 distonica sin dalla nascita. E' documentalmente provato che il bambino presentava (cfr. doc. 2 attoreo):
- un ritardo mentale difficilmente quantificabile (…) ma compatibile con un livello grave;
- un importante disturbo percettivo che si manifesta in presenza di stimoli visivi, uditivi e – soprattutto – cinestesici anche solo moderatamente intensi e che scatenavano in lui reazioni di angoscia espressa con reazioni toniche con spasmi ed opistotono difficilmente contenibili
- linguaggio assente (esprimeva malessere con il pianto, la mimica facciale, la modificazione del tono muscolare, mentre manifestava situazioni di piacere e benessere sorridendo e vocalizzando;
- un disturbo della deglutizione e della gestione del bolo alimentare e conseguentemente la possibilità di alimentarsi esclusivamente con cibi frullati offerti seguendo corrette modalità posturali sulla base di specifiche indicazioni logopediche;
- retrazione a livello dei muscoli del ginocchio e della muscolatura periscapolare, dei tricipiti e dei flessori delle dita con limitazione articolare, circostanze che determinavano un ipertono spastico;
- incapacità di coordinare movimenti volontari finalizzati, (…) scarsissimo controllo del capo (…) assenza di controllo del tronco. E' altresì documentalmente provato che era stato riconosciuto dall'Asl TO 2 quale Per_3
“minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (cfr. doc. 3 attoreo). Risulta, inoltre, che le condizioni di salute del minore presentassero un andamento clinico piuttosto altalenante. Si veda, a proposito, quanto dichiarato a sommarie informazioni dalla dott.ssa neuropsichiatra infantile, che ha precisato “il quadro clinico del CP_11
pagina 8 di 17 bambino, nell'arco di tempo in cui è stato da me osservato, è peggiorato. Il problema principale era dovuto dal fatto che non riusciva ad alimentarsi con le modalità adeguate. Era sottopeso per la sua età, pesava circa 8 kg, era molto pallido, ed introduceva solo alimenti frullati, il che rendeva difficile un'assimilazione di cibo che gli consentisse di aumentare il suo peso. (…) Aveva anche molto catarro, gorgogliava in continuazione. Viste le sue gravi difficoltà, avevo suggerito alla famiglia di prender in considerazione un altro tipo di alimentazione esterna, la PEG (…) il padre del bimbo si era opposto a tale suggerimento (…)”. In sede di escussione testimoniale la dott.ssa ha aggiunto che: “a livello posturale era CP_11 necessario che avesse un buon allineamento della colonna vertebrale a livello del capo in quanto tendeva ad andare molto in opistotono nel senso che tendeva a reclinare all'indietro il capo in quanto affetto da tetraparesi spastica grave.” A tal proposito è emerso, infatti, che nel settembre 2019 erano stati redatti i documenti per fornire al bambino una nuova carrozzina basculante, che sarebbe dovuta essere prodotta dalla CP_1 CRIS di Torino (v. sommarie informazioni dott.ssa . Per quanto concerne le condizioni di salute del minore nei giorni immediatamente antecedenti il fatto, può ritenersi adeguatamente provato lo stato di salute precario in cui lo stesso versava (sul punto si leggano la dichiarazione testimoniali di e di Testimone_2 [...]
, ma anche “ Confermo che aveva sempre del catarro, CP_14 CP_7 Per_3 si sentiva questo respiro abbastanza pesante, non ricordo la tosse(…)”; Controparte_8
“confermo che era già capitato altre volte che il bambino arrivasse raffreddato e febbricitante, era cagionevole di salute;
”).
Ricostruzione della vicenda oggetto di causa Prima di operare qualsivoglia valutazione giuridica si rende necessario procedere ad una ricostruzione della tragica vicenda quanto più aderente possibile al fatto storico, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti, al fine di valutare la dinamica dell'occorso. E' pacifico in atti che il bambino frequentava la terza elementare dell'Istituto Scolastico Torino 2 Parini, succursale Aurora, sito in Via Cecchi n. 16 e che era stato inserito in un progetto pomeridiano, per alunni affetti da situazioni di handicap grave o gravissimo, presso il CESM – Centro Educativo Speciale Municipale di Torino sito in c.so Bramante n. 75 (cfr. anche doc. 4 attoreo). Il oltre ad aver avviato in sinergia con le scuole le attività integrative presso il CP_1
CESM, si occupava anche del trasporto dall'uno all'altro istituto dei bambini e che la Divisione Servizi Educativi del aveva appaltato il servizio “di trasporto e Controparte_1 CP_1Cont accompagnamento per alunne e alunni disabili” affidandolo alle società appaltatrici per quanto riguarda la gestione amministrativa integrata, alla e Controparte_2
pagina 9 di 17 per il servizio di accompagnamento e alla DO ZO s.p.a. per il servizio di CP_2 trasporto (cfr. doc. 5 attoreo). Nel capitolato di appalto relativo al contratto sottoscritto dalla Controparte_2
all'art. 54, rubricato “Doveri del personale di accompagnamento” risulta previsto
[...] che il personale di accompagnamento doveva attenersi a specifiche prescrizioni:
“- […] collocarsi esclusivamente nel veicolo accanto agli utenti trasportati,
- […] condurre l'utente a bordo del mezzo e, qualora necessiti, collaborare con il conducente per il sollevamento dello stesso all'interno del veicolo;
- sistemare correttamente l'utente al posto assegnato ed allacciare i sistemi di ritenzione adeguati alla tipologia dello stesso. Il personale di accompagnamento è tenuto a utilizzare in modo corretto e costante i sistemi di ritenuta presenti sugli autoveicoli […], a verificare che gli utenti siano posizionati ed assicurati in modo adeguato alle proprie carrozzine ed ancorare correttamente queste al mezzo. Per nessuna motivazione si potrà andare in deroga a tale obbligo […];
- custodire, assistere ed intrattenere gli utenti durante il viaggio, osservano le indicazioni fornite dalla Divisione Servizi Educativi, il personale di accompagnamento deve sempre essere posizionato tra gli utenti trasportati, in modo da poter intervenire nel caso di necessità;
[…]
- affidare gli utenti in modo diretto ed esclusivo agli operatori degli Enti di destinazione, escludendo che gli utenti stessi si allontanino prima della loro presa in consegna da parte dei citati operatori;
[…]
- richiedere al conducente l'immediato fermo del veicolo in caso di presenza di gravi problemi di gestione degli utenti, di potenziali rischi per gli stessi e/o di malori;
in caso di gravi malori, richiedere soccorso (mediante chiamata al 118) […];
[…]
[…] il personale di accompagnamento (qualora necessario coadiuvato dal personale di guida) dovrà porre la massima attenzione durante la salita e discesa degli utenti e pertanto sarà fatto obbligo il collocarsi sempre nella posizione corretta per poter prontamente intervenire nel caso l'utente perdesse l'equilibrio oppure rischiasse di farsi male […]” (pag.
33, doc. 10 attoreo). Per quanto concerne invece la l'art. 58 del proprio Capitolato prevedeva “In CP_10 caso di manifestazioni di grave stato di salute degli utenti trasportati che insorgano nel corso del trasporto, l'autista provvederà al fermo del veicolo e l'accompagnatore/trice provvederà tempestivamente ad interpellare il Pronto Intervento del Servizio Sanitario Nazionale (118)
[…]” (pag. 35, doc. 10).
pagina 10 di 17 È opportuno, al riguardo, evidenziare come il modulo di richiesta di attivazione del servizio di trasporto in favore del minore (sub doc. 11 pag. 2 attoreo), nella sezione dedicata Per_3 alle 'eventuali esigenze specifiche', non riportasse alcuna indicazione particolare che esorbitasse dalle cautele ordinariamente implicite nel trasporto di disabili, così come indicazioni particolari non erano state previste nella documentazione medica redatta dalla dott.ssa dell'ASL TO 2 (cfr. testimonianza dott.ssa udienza Persona_5 CP_12
08.11.2024), né parrebbero essere state fornite verbalmente all'accompagnatrice
[...] il giorno dell'occorso. Testimone_1
* * * Veniamo ora al giorno del tragico evento. Risulta provato in atti che il 14.11.2019 trascorse la mattinata presso la propria Per_3 scuola elementare. Dalla testimonianza resa dall'insegnante di sostegno (udienza 19.06.2024) è Persona_4 emerso che quella mattina - come anche nei giorni precedenti - il bambino avesse un “respiro catarroso” perché era raffreddato, che quel giorno aveva “un po' pianto”, come era già capitato altre volte, ma che poi portato a fare un giro con la carrozzina si era calmato.
L'insegnante, con riferimento alla consegna del bambino all'operatrice dipendente della Cooperativa sig.ra , ha affermato: “era difficile da vestire perché facevamo Testimone_1 fatica in quanto non era dritto, elastico. Siamo riuscite a mettergli metà giacca, nel senso di infilar una sola manica, poi è arrivato il pullmino forse anche in anticipo, poi l'altra manica l'abbiamo solo appoggiata. Gli abbiamo poi messo la coperta (…) lui sorrideva lo l'abbiamo salutato e consegnato al pullmino”. In maniera, coerente, ma ancora più dettagliata l'insegnante nella deposizione rese a sommarie informazioni aveva precisato: “alle ore 11,25 è giunto il pulmino, la ragazza che lo accompagna sul pulmino è entrata all'interno della scuola dove si trova anche la bidella
(…) Insieme lo abbiamo rivestito del giubbottino di colore blu scuro o nero, tentando Per_6 di farglielo calzare in quanto non era semplice la vestizione, unitamente all'accompagnatrice. Ci siamo salutati con (…) poi è andato via con Per_3
l'accompagnatrice e con un uomo, e lo hanno portato sul pulmino (…) al momento in cui lo abbiamo salutato era sorridente e non piangeva” (cfr. doc. 12 attoreo). Coerentemente con quanto affermato dall'insegnante l'accompagnatrice Persona_4
dipendente della Cooperazione Animazione e territorio, sentita a Testimone_1 sommarie informazioni (cfr. doc. 6 , affermava: “tra le 11.25 e le 11:30 siamo giunti CP_1 in Via Cecchi alla scuola “Aurora” per caricare un bambino marocchino di nome Per_3
(…) ho salutato il bambino dicendogli “ciao piccolino”, lui mi ha sorriso, era tranquillo (…) la maestra mi chiedeva di aiutarla a infilare la giacca a chiedendomi Per_3 specificatamente di “tenergli la testa”; ho notato che il passeggino di aveva un Per_3
pagina 11 di 17 poggiatesta riportato all'indietro ed ho presunto che dovesse quindi tenere la testa ben appoggiata (…) il giubbotto tuttavia non era ben indossato perché si trovava già Per_3 legato al suo passeggino per mezzo di alcune cinture di ritenuta all'altezza del busto che impedivano quindi al giubbotto di scorrere regolarmente lungo la schiena”. Dalle sommarie informazioni risulta che il bambino ha iniziato a piangere una volta uscito dalla scuola ed anzi la sig.ra precisa: “dico ciò perché in realtà non emetteva suoni di Tes_1 pianto evidente, faceva delle smorfie e comunque non sempre a tratti”. La sig.ra nel descrivere lo svolgersi dei fatti successivi dichiarava a SIT: “Io sono Tes_1 quindi salita sul pulmino rimanendo in piedi davanti a per il viaggio perché la Per_3 carrozzina era stata assicurata in maniera obliqua dato che avremmo dovuto caricare anche una seconda carrozzina;
quindi sia per tenere meglio la testa a e sia per vedere Per_3 meglio la bambina che avremmo caricato, ho deciso di rimanere in piedi di fronte a lui. Nel corso del tragitto , a tratti, piagnucolava;
ho pensato che fosse una cosa normale Per_3 tuttavia ho esclamato rivolgendomi a “ma è normale che faccia così?”, continuavo Per_7 inoltre a sentire il rantolio di catarro. L'autista mi diceva che era normale dicendomi che in passato aveva già trasportato questo bambino e che a tratti piangeva ed a volte dormiva. Siamo quindi giunti in Via Talucchi a caricare una bambina di nome (…) Per quanto ho avuto modo di notare non Per_8 Per_3 sembrava stare male respirava regolarmente (…) non ha mai tossito durante il viaggio (…)”. Riguardo alla propria posizione a bordo del veicolo di trasporto l'accompagnatrice dichiarava: “ero di fronte a lui, lo guardavo continuamente in volto e non mi sembrava che stesse male”. E ancora: “nel tragitto tra la scuola Aurora e C.so Bramante ho notato che a volte Per_3 chiudeva gli occhi per qualche secondo;
in merito a questo particolare non ho dato peso perché mentre viaggiavamo mi sono fidata delle parole dell'autista che aveva detto che per lui poteva essere un comportamento “normale”.
La dinamica relativa al prelievo del bambino dalla scuola elementare descritta nelle Sommarie Informazioni rese dalla sig.ra è del tutto concorde con quanto affermato Tes_1 dall'autista nell'immediatezza dei fatti (cfr. doc. 13 attoreo). Controparte_9
Egli, analogamente, a quanto affermato dall'accompagnatrice aveva dichiarato a Tes_1 sommarie informazioni : “(…) Ho quindi caricato a bordo del pulmino la carrozzina come da procedura, rivolta nel senso di marcia (…) Nel tragitto verso Via Talucchi sentivo il bambino piangere, aveva le lacrime: questo particolare me lo diceva che era rimasta in piedi di Tes_1 fronte al bambino per tenergli su la testa dato che tendeva a buttarla (…) verso la parte destra. mi chiedeva “ma cosa può avere che piange questo bambino. Dopo circa 10 Tes_1 minuti di strada siamo giunti in via Talucchi (…) ho caricato personalmente la bambina;
pagina 12 di 17 non è scesa, rimanendo di fronte al bimbo marocchino che anche in via Tarucchi Tes_1 sentivo piagnucolare” (cfr. doc. 13 attoreo). A tal proposito è doveroso evidenziare come si ritiene di dover accordare maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese dal sig. nel corso delle sommarie informazioni, CP_9 rispetto a quanto successivamente affermato in sede di escussione testimoniale all'udienza del 06.12.2023. Nonostante risultino alcune discrepanze tra le due versioni, le dichiarazioni acquisite nell'immediatezza dell'occorso appaiono del tutto omogenee a quelle rese dall'accompagnatrice risultando le stesse coerenti e reciprocamente confermative. Tes_1
Inoltre, va evidenziato come le sommarie informazioni siano state rese nell'immediatezza del fatto, circostanza che ne accresce la genuinità e la spontaneità, riducendo sensibilmente il rischio di ricostruzioni condizionate dal decorso del tempo.
Sul punto, appare opportuno ancora evidenziare come, per costante giurisprudenza, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali assumono la valenza di cd “prove atipiche” liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art 116 c.p.c.. Si richiamano le argomentazioni rinvenibili nella pronuncia numero 22287 del 25.07.2023 in forza delle quali la Suprema Corte di Cassazione ha affermato: “L'utilizzo delle prove atipiche (in questo caso, dei documenti contenenti le dichiarazioni a SIT delle medesime persone poi assunte come testimoni) non è vietato dalla legge processuale (v., da ultimo, Cass. n. 9507/2023) (…). E non c'e' dubbio che il materiale probatorio atipico regolarmente acquisito al processo - e in tal modo sottoposto al contraddittorio (art. 87 disp. att. c.p.c.) - è prudentemente apprezzabile dal giudice, nell'esercizio del generale dovere posto dall'art. 116 c.p.c.. Anche la prova testimoniale, prova tipica in quanto prevista e disciplinata dalla legge, rientra tra le prove soggette al prudente apprezzamento del giudice, non avendo valore di prova legale. Al di fuori dalle eccezioni in cui la legge attribuisce valore legale (positivo o negativo) alle prove, non esiste alcuna gerarchia tra le fonti di prova, se non quella dettata al giudice dalla prudenza, ovverosia dalla ragionevolezza, nella valutazione di tutte le prove disponibili (Cass. nn. 9245/2007; 18644/2011). Una prevalenza della prova tipica rispetto alle prove atipiche potrebbe operare soltanto in fase di decisione sull'ammissione delle prove, nel senso che sarebbe censurabile il provvedimento del giudice che negasse ingresso alle richieste prove tipiche, ritenendo sufficiente e preclusiva la produzione di prove atipiche relative agli stessi fatti”. Ciò che si deduce dalle dichiarazioni rese dal a sommarie informazioni è che CP_9
l'accompagnatrice ha per tutto il percorso tenuto la testa del bambino e si è posta in Tes_1 una posizione tale da avere sempre la possibilità di vederlo in viso. Successivamente giunti presso il centro CESM di Corso Bramante n. 75 il sig. ha CP_9 dichiarato di essersi occupato di scaricare i bambini dal pulmino dapprima che era Per_8
pagina 13 di 17 stata prelevata dalla sua insegnante e poi il piccolo affidato alle insegnanti Per_3 [...]
e CP_7 Controparte_8
Anche con riferimento alle condizioni in cui è stato accolto al centro CESM appare Per_3 preferibile avvalersi delle dichiarazioni SIT rese dalle due insegnanti a seguito dell'occorso (cfr. doc. 14 attoreo). Entrambe confermano che i bambini erano giunti al CESM intorno alle ore 12:10 e con riferimento a dichiaravano “Appena è sceso abbiamo notato che aveva il busto Per_3 riverso in avanti e la giacca messa sulle spalle ma non indossata;
il giubbotto gli copriva la parte superiore della testa. Abbiamo subito tolto la giacca dalle spalle per vedere in faccia per salutarlo come Per_3 abitudine e ci siamo subito accorte che non rispondeva ed aveva gli occhi spalancati ed un colorito grigiastro del viso- Aveva anche del catarro sulla maglia;
lo abbiamo quindi portato all'interno della struttura ed immediatamente abbiamo allertato telefonicamente il *118 (…) Per circa cinque minuti abbiamo continuato a scuoterlo ed a chiamarlo ma il minore non dava alcun segno di vita tenendo gli occhi sbarrati. L'abbiamo lasciato seduto sulla sedia a rotelle limitandoci ad allentare le cinghie ed a toglierli la giacca e la coperta.
In meno di cinque minuti giungeva sul posto personale del *118" che praticava le manovre di rianimazione per oltre venti minuti informandoci in seguite che il minore era deceduto”. La dinamica descritta dalle insegnanti non contrasta con quanto affermato dalla sig.ra la quale ha affermato: “giunti in corso Bramante Yassine aveva gli occhi aperti (…) Tes_1 assieme all'autista abbiamo fatto scendere che è stato preso da almeno due Per_3 insegnanti (…) Fatte tali operazioni sono risalita sul pulmino e ho timbrato l'orario di fine turno mediante un “tap” su una app aziendale (…)”. Dalle risultanze in atti appare evidente che la drammaticità di quanto stava accadendo non fosse intuibile dall'autista dall'accompagnatrice tanto che gli stessi CP_9 Tes_1 sono risaliti a bordo del mezzo e si sono allontanati dal CESM non appena affidato il bambino alle insegnanti;
soltanto un'ora dopo il decesso gli stessi sono stati informati dell'accaduto e invitati a presentarsi presso i Carabinieri per rendere le proprie dichiarazioni in relazione ai fatti di causa.
Le risultanze dell'autopsia eseguita e l'esito del processo penale
A seguito del decesso del piccolo è stato aperto un procedimento penale Per_3 procedimento penale contro ignoti R.G.N.R. 61492/19 . Il perito nominato dal P.M. dott. Testi in sede di autopsia disposta nel corso delle indagini preliminari ha ritenuto “certo che la morte del bambino sia da collocare temporalmente nel periodo di tempo trascorso sul pulmino, durante in quale non vi sono in atti testimonianze pagina 14 di 17 che ne possano indicare le condizioni” e che il quadro polmonare descritto nel proprio elaborato e “caratterizzato da una massiva e diffusa rottura di pareti alveolari sia indicativo di una ostruzione delle vie aeree con ostacolo insuperabile alla espirazione e, se si considera la assoluta mancanza di lesioni elementari riferibili a traumatismi patiti in vita, l'unica ipotesi possibile è che si sia trattato di una asfissia posizionale. Ciò ovviamente, tenuto conto delle condizioni del bambino, incapace di alcun controllo volontario della postura di tronco e collo” (cfr. pag. 13 consulenza medico legale dott. Testi). Concludendo, quindi, con il ritenere che il decesso sarebbe “ragionevolmente da correlare con le modalità incongrue di trasporto del bambino sul minibus che lo ha accompagnato dalla scuola al centro disabili di corso Bramante 75.”. Nonostante le conclusioni proposte dal consulente dott. Testi - e condivisa la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. dott. - il g.i.p. dott. Persona_9 Persona_10 disponeva l'archiviazione con decreto del 24/11/2020.
Giudizio controfattuale e accertamento della causalità materiale nel giudizio civile In tema di responsabilità civile, sia essa legata alle conseguenze dell'inadempimento di obbligazioni contrattuali o di un fatto illecito aquiliano, la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto.
Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi a uno standard di certezza probabilistica che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa — statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana) (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018, Rv. 650602 – 01 e Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2022, n. 8114. In caso di responsabilità scaturente da condotta omissiva l'accertamento causale va, quindi, compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto delle risultanze del caso concreto, con la doverosa specificazione che non si tratta di un criterio probatorio diverso da quello del più probabile che non, utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale (v. Cassazione civile sez. III 11/06/2024, n. 16199).
pagina 15 di 17 Assenza di nesso di causalità materiale Alla luce di quanto sopra, si deve concludere che la verifica causale deve avvenire in concreto, tenendo conto delle peculiarità del caso esaminato. Nel caso di specie non è possibile ritenere che l'asfissia, in termini di maggior probabilità, sia stata di natura “posizionale” e dunque cagionata “da modalità incongrue di trasporto del Per_1 bambino”, come ipotizzato in sede autoptica dal dott.
Peraltro, è lo stesso dott. Testi a rilevare nella propria relazione (cfr. pag. 13) che, in merito alle modalità di trasporto del minore, 'sarebbe necessario conoscere dati circostanziali, che non emergono dagli atti' (vale a dire quegli stessi elementi che sono emersi nel corso del presente giudizio e sono stati sopra riepilogati). Tale ammissione solleva perplessità circa la coerenza logica della successiva conclusione, che appare invece formulata in termini di eccessiva certezza. Al contrario di quanto affermato dal perito del P.M., le risultanze processuali inducono a ritenere che l'asfissia sia più verosimilmente ascrivibile al grave disturbo della deglutizione di cui il piccolo era affetto, patologia che gli avrebbe impedito di espellere o Per_3 deglutire saliva e catarro, a prescindere dalla condotta tenuta dagli operatori durante il trasporto. Tale conclusione è corroborata dalla documentazione medica pregressa, che evidenzia un quadro clinico fortemente compromesso, con problematiche respiratorie e disfagiche già manifestatesi in precedenza. La natura ingravescente e la severità della patologia in atto escludono che l'evento morte possa essere attribuito, secondo un giudizio controfattuale plausibile, a una condotta diversa da parte dell'accompagnatrice. In tale contesto, atteso che non è emersa prova di indicazioni fornite sullo stato di salute del piccolo (cfr. doc. 16 cooperativa, ma anche 11 attoreo pag. 2), nè comportamenti specifici del minore indicativi di un'imminente crisi respiratoria, la possibilità di qualsivoglia intervento da parte dell'operatrice appare oggettivamente molto limitata. Va anche rilevato che, secondo le sommarie informazioni raccolte, da un lato il bambino appariva regolarmente posizionato sul proprio passeggino per disabili e dall'altro l'operatrice ha mantenuto una condotta diligente durante tutto il periodo di trasporto, tenendo il capo del bambino, in un atteggiamento di attenzione coerente con il proprio ruolo.
Ciò rende ancor meno sostenibile, sotto il profilo causale, la tesi secondo cui una sua diversa condotta avrebbe potuto evitare l'evento morte. Pertanto, alla luce della gravità delle condizioni cliniche del minore, del quadro di salute già compromesso nei giorni precedenti l'evento e dell'assenza di evidenze relative ad effettive modalità incongrue di trasporto del bambino non è possibile affermare, secondo il criterio del pagina 16 di 17 "più probabile che non", che una diversa condotta da parte dell'operatrice avrebbe Tes_1 scongiurato l'evento letale. Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli attori.
* Il rigetto della domanda principale rende superfluo l'esame delle domande di manleva formulata dal convenuto nei confronti delle terze chiamate. CP_1
La decisione sulle spese del giudizio si reputa la sussistenza di gravi ed eccezionali motivi analoghi a quelli indicati all'art. 92 cpc,
- individuabili, essenzialmente ma non solo, nelle complessità della ricostruzione dei fatti sia nel procedimento penale che nel presente giudizio - che giustificano l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio (cfr. Corte Cost. 19/04/2018, n.77; Corte di Appello di Torino, n. 514 del 13/05/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, ritenuti insussistenti i profili di responsabilità dedotti a carico del e della Controparte_1 terza chiamata;
Controparte_2
rigetta la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti del predetto convenuto;
compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio
Torino, 6.10.2025
Il Giudice
RG PO
Sentenza redatta con la collaborazione di Funzionaria Addetta all'Ufficio del Processo
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