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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12107 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22661/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n. 22661, decisa alla pubblica udienza del 25.11.2025, e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Distrettuale in Roma Via Cesare Beccaria 29, con l'Avv. Gustavo Iandolo, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti, per atto notarile in allegato al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso per decreto CP_1
ingiuntivo, dall'Avv. Marianna Contaldo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in
Roma, Via Eurialo 39/b
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
Fondo di garanzia. pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.7.2023, l' ha proposto opposizione al decreto Pt_1
ingiuntivo n. 3057/2023 del 25.5.2023, notificatogli il 20.5.2023, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 21.216,39, in favore di a titolo di CP_1
TFR maturato nei confronti della datrice di lavoro DIES GROUP 2 Srl e dovuto dal
Fondo di Garanzia. A fondamento dell'opposizione ha rappresentato di aver già pagato all'opposto l'importo corrispondente al TFR rimasto in azienda, non avendo invece riconosciuto l'importo poi richiesto in sede monitoria, in quanto relativo ad omessi versamenti in favore di un fondo di previdenza complementare, dovuti quindi al predetto fondo, difettando, peraltro, la domanda amministrativa in tal senso da parte del lavoratore.
Ha concluso, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendo CP_1
la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza odierna, cui la causa è pervenuta in seguito ad una serie di rinvii al fine di verificare la possibilità di definizione in sede amministrativa, tanto il difensore della parte ricorrente, quanto quello dell hanno rappresentato che la domanda di Pt_1
intervento del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare è stata accolta, come da provvedimento prodotto in atti da entrambe le parti.
Le parti sino sono dunque associata nella richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
*****
Preso atto dell'intervenuto accoglimento, in sede amministrativa, della domanda di intervento del Fondo di Garanzia della posizione previdenziale complementare, non può
pagina 2 di 3 che dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere, come peraltro richiesto congiuntamente dalle parti stesse.
Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito.
Quanto alle spese di lite, considerato che le parti si sono associate nella richiesta di integrale compensazione, può disporsi conformemente a tale richiesta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 25.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n. 22661, decisa alla pubblica udienza del 25.11.2025, e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Distrettuale in Roma Via Cesare Beccaria 29, con l'Avv. Gustavo Iandolo, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti, per atto notarile in allegato al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso per decreto CP_1
ingiuntivo, dall'Avv. Marianna Contaldo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in
Roma, Via Eurialo 39/b
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
Fondo di garanzia. pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.7.2023, l' ha proposto opposizione al decreto Pt_1
ingiuntivo n. 3057/2023 del 25.5.2023, notificatogli il 20.5.2023, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 21.216,39, in favore di a titolo di CP_1
TFR maturato nei confronti della datrice di lavoro DIES GROUP 2 Srl e dovuto dal
Fondo di Garanzia. A fondamento dell'opposizione ha rappresentato di aver già pagato all'opposto l'importo corrispondente al TFR rimasto in azienda, non avendo invece riconosciuto l'importo poi richiesto in sede monitoria, in quanto relativo ad omessi versamenti in favore di un fondo di previdenza complementare, dovuti quindi al predetto fondo, difettando, peraltro, la domanda amministrativa in tal senso da parte del lavoratore.
Ha concluso, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendo CP_1
la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza odierna, cui la causa è pervenuta in seguito ad una serie di rinvii al fine di verificare la possibilità di definizione in sede amministrativa, tanto il difensore della parte ricorrente, quanto quello dell hanno rappresentato che la domanda di Pt_1
intervento del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare è stata accolta, come da provvedimento prodotto in atti da entrambe le parti.
Le parti sino sono dunque associata nella richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
*****
Preso atto dell'intervenuto accoglimento, in sede amministrativa, della domanda di intervento del Fondo di Garanzia della posizione previdenziale complementare, non può
pagina 2 di 3 che dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere, come peraltro richiesto congiuntamente dalle parti stesse.
Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito.
Quanto alle spese di lite, considerato che le parti si sono associate nella richiesta di integrale compensazione, può disporsi conformemente a tale richiesta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 25.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 3 di 3