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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1672/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 14.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 30/06/2025 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. DE LUCIA CLAUDIO, e da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
MO CAMMISA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASERTA in data 21.06.2024; Per_ rilevato che dal matrimonio sono nati due figli: (27.12.2005) e (15.04.2008); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 27.05.2021; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) I ricorrenti continueranno a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
Per_ b) i figli , oramai maggiorenne, e minorenne, continueranno a risiedere con la madre presso la sua abitazione Per_1 sita in Caserta (CE) alla Via Laviano n. 168 (81100);
c) I ricorrenti, entrambi precettori di reddito autonomo, rinunciano a vicenda a qualsiasi assegno di mantenimento;
2
Per_ d) il padre avrà diritto di visita nei confronti del figlio e si articolerà come segue: • Due giorni a settimana (martedì
e giovedì) dall'uscita della scuola fino alle 20:30/21:30; • Nel fine settimana alterni, dall'uscita della scuola il venerdì Per_ fino alla domenica alle 20:00; • Nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre avrà la facoltà di farlo permutare presso di sé il giovedì sera, accompagnandolo a scuola il venerdì mattina;
e) Regolamentazione delle festività: • Vacanze natalizie: il minore sarà con il padre ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. Per il periodo di Capodanno (31 dicembre – 1° gennaio sera) si seguirà un'alternanza; • Vacanze pasquali: genitori alterneranno la permanenza del minore nei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; • Vacanze estive: Il minore trascorrerà due settimane (anche non consecutive) con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
• Festività e ricorrenze: saranno gestite secondo il criterio dell'alternanza annuale;
f) La figlia , ormai maggiorenne, potrà decidere autonomamente il tempo da trascorrere con il padre, previo accordo Per_1 tra le parti;
g) Contributo di mantenimento: • Il sig. si impegna a versare alla signora la somma mensile di euro Parte_2 Parte_1
350 per ciascun figlio e pertanto verserà la complessiva somma di euro 700 per il mantenimento di entrambi i figli, oltre aggiornamento Istat come per legge;
• il versamento avverrà entro il 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario;
• il padre contribuirà al 50% delle spese straordinarie, che includono: - spese mediche specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale;
- spese scolastiche/universitarie (tasse, viaggi di studio, libri extra); - spese sportive e culturali di rilievo, previo accordo tra le parti;
h) Trasferimento all'estero: • Le parti dichiarano di non opporsi reciprocamente a eventuali trasferimenti all'estero Per_ dell'altro coniuge;
• Tuttavia, se il trasferimento coinvolge il figlio minorenne sarà necessario il previo accordo scritto tra le parti o, in mancanza, l'autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 337 ter del codice civile;
• le parti dichiarano di aver regolato ogni reciproca pendenza economica e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, se non quanto previsto dal presente accordo. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASERTA il 21.06.2024 da
, nata a [...] il [...], e da , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 44, parte II, serie A, anno 2004); 3
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1672/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 14.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 30/06/2025 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. DE LUCIA CLAUDIO, e da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
MO CAMMISA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASERTA in data 21.06.2024; Per_ rilevato che dal matrimonio sono nati due figli: (27.12.2005) e (15.04.2008); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 27.05.2021; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) I ricorrenti continueranno a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
Per_ b) i figli , oramai maggiorenne, e minorenne, continueranno a risiedere con la madre presso la sua abitazione Per_1 sita in Caserta (CE) alla Via Laviano n. 168 (81100);
c) I ricorrenti, entrambi precettori di reddito autonomo, rinunciano a vicenda a qualsiasi assegno di mantenimento;
2
Per_ d) il padre avrà diritto di visita nei confronti del figlio e si articolerà come segue: • Due giorni a settimana (martedì
e giovedì) dall'uscita della scuola fino alle 20:30/21:30; • Nel fine settimana alterni, dall'uscita della scuola il venerdì Per_ fino alla domenica alle 20:00; • Nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre avrà la facoltà di farlo permutare presso di sé il giovedì sera, accompagnandolo a scuola il venerdì mattina;
e) Regolamentazione delle festività: • Vacanze natalizie: il minore sarà con il padre ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. Per il periodo di Capodanno (31 dicembre – 1° gennaio sera) si seguirà un'alternanza; • Vacanze pasquali: genitori alterneranno la permanenza del minore nei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; • Vacanze estive: Il minore trascorrerà due settimane (anche non consecutive) con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
• Festività e ricorrenze: saranno gestite secondo il criterio dell'alternanza annuale;
f) La figlia , ormai maggiorenne, potrà decidere autonomamente il tempo da trascorrere con il padre, previo accordo Per_1 tra le parti;
g) Contributo di mantenimento: • Il sig. si impegna a versare alla signora la somma mensile di euro Parte_2 Parte_1
350 per ciascun figlio e pertanto verserà la complessiva somma di euro 700 per il mantenimento di entrambi i figli, oltre aggiornamento Istat come per legge;
• il versamento avverrà entro il 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario;
• il padre contribuirà al 50% delle spese straordinarie, che includono: - spese mediche specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale;
- spese scolastiche/universitarie (tasse, viaggi di studio, libri extra); - spese sportive e culturali di rilievo, previo accordo tra le parti;
h) Trasferimento all'estero: • Le parti dichiarano di non opporsi reciprocamente a eventuali trasferimenti all'estero Per_ dell'altro coniuge;
• Tuttavia, se il trasferimento coinvolge il figlio minorenne sarà necessario il previo accordo scritto tra le parti o, in mancanza, l'autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 337 ter del codice civile;
• le parti dichiarano di aver regolato ogni reciproca pendenza economica e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, se non quanto previsto dal presente accordo. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASERTA il 21.06.2024 da
, nata a [...] il [...], e da , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 44, parte II, serie A, anno 2004); 3
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese