Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 11/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
2710 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2710 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENA in data 14/09/2003 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. POLLINI SARA e dall' avv.
NARDELLA PATRIZIA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 18/12/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
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- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENA in data
14/09/2003 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENA al n° 172,
Parte 2 S. A, Anno 2003; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
18/12/2024, che integralmente si riportano:
1) …omissis…
2) DISPORRE che la ex casa coniugale, sita in Cesena (FC), Via Sicilia n. 35, resti assegnata in via esclusiva, unitamente a tutto il mobilio ed arredi che la correda, alla
IG.ra proprietaria esclusiva dell'immobile e dei beni ivi presenti. Parte_1
3) DISPORRE, in favore di entrambi i genitori, l'affidamento condiviso delle figlie e , con collocazione prevalente delle minori presso la madre, con la Per_1 Per_2
quale continueranno a coabitare, attualmente nell'ex casa coniugale, sita in Cesena
2 (FC), Via Sicilia n. 35, nella quale hanno mantenuto la residenza anagrafica, con l'obbligo per entrambi i genitori di provvedere al di loro mantenimento, educazione, istruzione e assistenza morale ex artt. 315-bis, 316 e 316-bis C.C., attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse delle figlie e tenendo comunque conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori.
4) DISPORRE che il padre abbia la facoltà di vedere liberamente le figlie nel corso della settimana, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche di queste ultime e previo preavviso ed accordo con la moglie.
5) DISPORRE, in ogni caso, il diritto del padre a tenere con sé le figlie il martedì ed il giovedì, dalle ore 19:30 alle ore 21:30 nonché a week-end alternati, nel periodo scolastico, dall'uscita di scuola del sabato sino alle ore 21:00 della domenica e, nel periodo estivo, dalle ore 9:30 del sabato sino alle ore 21:00 della domenica.
6) DISPORRE altresì:
- Durante le vacanze natalizie (dal 24 Dicembre al 6 Gennaio) ciascun genitore tenga con sé le figlie 7 giorni consecutivi, alternando, di anno in anno, il giorno di
Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania, da concordarsi anno per anno;
- Durante le vacanze di Pasqua ciascun genitore tenga con sé le figlie 3 giorni consecutivi, alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
- Durante le vacanze estive (dal 01/06 al 10/09) ciascun genitore terrà con sé le figlie 15 giorni consecutivi e/o frazionati, con impegno a dare comunicazione l'un l'altra del periodo di ferie entro il 30 Maggio di ogni anno.
7) DARSI ATTO che i genitori possono ampliare e/o modificare, di comune accordo, la regolamentazione del diritto di visita delle figlie.
8) DISPORRE che il IG. versi alla IG.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento ordinario delle figlie, la somma mensile complessiva di €
450,00 (€ 225,00 per ciascuna figlia) sino alla mensilità di Luglio 2026 e dalla mensilità di Agosto 2026 la somma complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna
3 figlia), sino all'autosufficienza economica delle figlie;
somma da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente già noto, entro il giorno 11 di ciascun mese e sulla quale di applicare l'adeguamento ISTAT di legge solamente dopo la mensilità di Agosto 2026.
9) DARSI ATTO che i ricorrenti:
- non hanno mai richiesto né applicato alcun adeguamento ISTAT all'importo a suo tempo concordato in sede di separazione consensuale a titolo di mantenimento ordinario della prole;
- nella presente sede di divorzio intendono riconoscersi l'un l'altra a titolo di mancato adeguamento ISTAT sui ratei di mantenimento ordinario della prole versati nell'ultimo quinquennio l'importo forfettario di complessivi € 2.400,00;
- col puntuale ed esatto versamento rateale di cui al seguente punto 10) da parte del sig. in favore della IG.ra null'altro avranno a Controparte_1 Parte_1
pretendere l'una dall'altro a titolo di adeguamento ISTAT del contributo al mantenimento della prole versato tra il 2015 ed il 2024 in adempimento degli accordi di separazione personale dei coniugi omologati.
10) DISPORRE, per effetto di quanto sopra, che il IG. con Controparte_1
decorrenza dal mese di Novembre 2024 e sino alla mensilità di Giugno 2026, corrisponda alla IG.ra la somma mensile di € 100,00 e nella mensilità Parte_1
di Luglio 2026 la somma di € 400,00 (per un totale complessivo pari ad € 2.400,00) a titolo di arretrati ISTAT sul contributo al mantenimento ordinario della prole forfettariamente concordati;
il tutto da corrispondersi unitamente all'assegno di mantenimento di cui al punto 8), ovvero mediante bonifico bancario entro il giorno
11 di ciascun mese.
11) DISPORRE che i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie e documentate per le figlie e sino all'autosufficienza economica delle stesse, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Forlì del 09/06/2017, di cui i coniugi dichiarano di averne preso
4 visione, comprendendovi anche le spese relative all'iscrizione alla scuola guida, alle guide ed al relativo esame.
12) DARSI ATTO che per il pagamento delle spese straordinarie, i genitori si impegnano a presentare entro la fine di ogni mese, tutti i documenti che dovranno riportare i dati dei minori, al fine della riconducibilità delle spese allo stesso, nonché ai fini della detraibilità fiscale. Il rimborso dovrà essere effettuato entro il giorno 5 del mese successivo, con possibilità di compensare gli importi rispettivamente dovuti.
Qualora l'entità della spesa straordinaria, sia superiore all'importo di € 1.000,00, i genitori si accordano affinché ciascuno provveda al pagamento della propria quota direttamente al professionista che ha erogato la prestazione.
Con riferimento alle spese straordinarie da concordarsi, a fronte di una esplicita richiesta di uno dei genitori per iscritto, l'altro dovrà manifestare tempestivamente l'assenso o il dissenso (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta) sempre per iscritto e con esplicita motivazione. In difetto di esplicita richiesta scritta, la spesa straordinaria rimarrà ad esclusivo carico del genitore che l'avrà decisa ed affrontata. In caso di esplicita richiesta dell'un genitore e mancata di risposta dell'altro genitore, il silenzio sarà inteso come assenso.
13) DISPORRE che l'Assegno Unico elargito dall' alle famiglie con figli venga CP_2
percepito integralmente dalla madre Parte_1
14) DISPORRE che ciascun genitore, qualora dovesse effettuare un viaggio con le figlie minori al seguito nell'ambito del territorio nazionale o all'estero, debba darne preventiva comunicazione all'altro almeno 15 giorni prima e qualora il viaggio avvenga all'estero sia altresì necessaria la preventiva autorizzazione dell'altro, da effettuarsi in qualsiasi modo, anche verbalmente.
L'eventuale diniego dovrà essere motivato.
15) DISPORRE che ciascun genitore provveda autonomamente alle spese relative ai viaggi che effettuerà con le figlie al seguito, senza poter chiedere alcun contributo economico all'altro genitore.
5 16) DISPORRE che i genitori comunichino reciprocamente ogni cambiamento di residenza, domicilio, recapito e reperibilità telefonica propria e delle figlie anche nei luoghi di villeggiatura, nonché ogni evento straordinario di particolare rilievo occorso alle figlie loro noto.
17) DARSI ATTO che i ricorrenti sono economicamente autosufficienti e che nulla richiedono reciprocamente a qualunque titolo.
18) DARSI ATTO che i IGg.ri e hanno già definito tutte le loro questioni Pt_1 CP_1
patrimoniali riconducibili al matrimonio.
19) DARSI ATTO che le condizioni contenute in ricorso hanno efficacia tra le parti dalla data di sottoscrizione del presente atto.
20) DICHIARARE che i coniugi e con la Parte_1 Controparte_1
sottoscrizione del presente ricorso, rinunciano ad impugnare l'emananda sentenza.
21) DARSI ATTO che le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENA per quanto di competenza.
Forlì, 11/04/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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