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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 16/12/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI MATERA
PRIMA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'NG, applicata ai sensi dell'art. 3 d.l. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 373 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. all'udienza cartolare del 11.12.2025 e promossa da
(C.F. elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. QUARATO Email_1
COSIMO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-PARTE ATTRICE - contro
(C.F. ), in persona del lr.pt, Controparte_1 P.IVA_2
[...
(c.f.: ) in persona del lr.pt, Controparte_2 P.IVA_3
entrambe rappresentate e difense dall'avv. LEONARDO CURATOLO, giusta procura in atti
-PARTI CONVENUTE-
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI: come da note scritte e atti difensivi.
Considerazioni in fatto e diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale e
[...] Controparte_1 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'On. Tribunale CP_2
adito, contrariis reiectis, rigettata l'eccezione avversaria di incompetenza perché infondata
1 e, ancor prima, inammissibile in quanto non sollevata in relazione a tutti i fori possibili, e rigettata altresì l'istanza di sospensione ex art.295 c.p.c. per carenza dei presupposti,
1) dichiarare nullo o inefficace ex art.2901 c.c. nei confronti di
[...]
(c.f.: ) l'atto di conferimento rogato il Parte_1 P.IVA_1
14/10/2021 dal Notaio (rep.8792; racc.5896), trascritto a Matera il 25/10/2021 Per_1
(gen.9295; part.7595), con cui (c.f.: ) ha ceduto a Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(c.f.: ) la titolarità del diritto di proprietà sui seguenti beni CP_2 P.IVA_3
immobili siti nel Comune di Scanzano Jonico e contraddistinti:
a) in catasto fabbricati tutti al fgl.76: p.lle 800, sub. 1 (cat. D/8); 798, sub.1 (cat. D/8); 14
(cat. D/7); 31 (cat. D/7); 32 (cat. D/7); 40 (cat. D/7); 41 (cat. D/7); 42 (cat. D/7); 164 (cat.
D/7); 221 (cat. D/7); 346 (cat. D/7); 870, sub.1 (cat.A/3); 872, sub.2 (già sub.1; cat. C/2);
b) in catasto terreni al fgl.76, p.lle 546, 553, 842, 843, 869, 853, 855, 871;
2) ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di eseguire le trascrizioni e annotazioni di rito dell'emananda sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità;
3) rigettare ogni eccezione e tutte le domande riconvenzionali formulate dalle convenute in quanto nulle e, comunque, infondate e non provate;
4) condannare le società convenute al pagamento delle spese di lite”.
A sostegno della propria pretesa, l'attore deduceva:
- che, in data 01.12.2020, si era scissa in Controparte_3 [...]
rasferendo un compendio di attività e passività Parte_1
composto da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite (attivo) e da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto (passivo) (come da atto pubblico rep.39.399, racc.20.019 – doc.11 fascicolo attore);
- che, nel compendio scisso, rientrava anche l'attivo e il passivo di PS (atto notaio dr.
i Siena del 19/11/2020 - rep.39.380, racc.20.006); Persona_2
- che di tale scissione era stata data pubblicità in GU in data 29.12.2020 (doc. 12 fascicolo attore);
- che, tra i crediti inclusi nella scissione e attribuiti ad , vi era quello già vantato da Pt_1
PS nei confronti di e della sua garante;
Parte_2 Controparte_1
- che i privilegi e le garanzie esistenti a favore della società scissa conservavano la loro validità nei confronti della società beneficiaria ex art. 58 TUB;
2 - che, con contratto del 18.09.2006, la aveva prestato garanzia per Controparte_1
le obbligazioni assunte da nei confronti di Parte_2 Controparte_4
(doc.1 fascicolo attore);
[...]
- che si era fusa in data 22.12.2008 con Controparte_4 [...]
Controparte_5
- che, a seguito della scissione, era, a sua volta, succeduta a Parte_1 CP_6
- che, quindi, era titolare di un credito nei confronti di pari a Pt_1 Parte_2
euro 10.275.911,19 già definito e vagliato dal Tribunale in sede fallimentare in quanto ammesso al passivo del fallimento della predetta società (fallimento dichiarato con sentenza 4/2020 Tribunale di Matera);
- che tale credito derivava: i) dalla morosità nel rimborso delle rate del mutuo fondiario stipulato per atto pubblico con in Matera il 18/09/06 (rep. 4340; Parte_3
racc.1225); ii) dal saldo negativo al 30/06/18 del conto ipotecario n. 6324418,64 (già
13129/M), acceso il 14/07/06 presso con atto pubblico (rep.2994; Parte_3
racc.1745); iii) dal saldo negativo del conto corrente n.3903, su cui erano migrati i saldi del conto di c/c n.1666 e n.1956, accesi rispettivamente il 27/02/09 e il 26/01/11 presso la filiale di Policoro di iiii) dal saldo negativo del conto corrente n.632371 CP_6
(già 12986) acceso il 17/01/2006 presso la filiale di Altamura di;
iiiii) da Parte_3
quanto versato da a seguito di escussione di credito di firma;
CP_6
- che doveva rispondere di tali somme in virtù del contratto di Controparte_1
garanzia del 18.09.2006 già vagliato dal Tribunale di Napoli sezione Imprese con sentenza n. 8139 del 30.08.2023 (doc. 5 fascicolo attore);
- che, tuttavia, in data 14.10.2021, cedeva a Controparte_1 Controparte_2
il ramo di azienda comprensivo dell'intero patrimonio immobiliare di cui era
[...]
titolare composto da: beni nel Comune di Scanzano Jonico, contraddistinti in catasto fabbricati tutti al fgl.76, p.lle 800, sub.1 (cat. D/8); 798, sub.1 (cat. D/8); 14 (cat. D/7); 31
(cat. D/7); 32 (cat. D/7); 40 (cat. D/7); 41 (cat. D/7); 42 (cat. D/7); 164 (cat. D/7); 221
(cat. D/7); 346 (cat. D/7); 870, sub.1 (cat.A/3); 872, sub.1 (ora sub.
2 - cat.C/2); in catasto terreni dello stesso Comune al fgl.76, p.lle 546, 553, 842, 843, 869, 853, 855, 871;
- che la cessione era successiva al sorgere del credito della derivante dal contratto CP_4
di garanzia del 2006;
3 - che la cessione era intervenuta successivamente alla dichiarazione di fallimento di el 19.05.2020; Parte_2
- che, con tale cessione, la garante si era spogliata di ogni bene Controparte_1
immobiliare rendendo incerte e difficoltose le azioni dei creditori;
- che vi era la consapevolezza sia per che per di Controparte_1 CP_2
arrecare pregiudizio ai creditori posto che la prima società deteneva l'intero capitale della seconda ed avevano in comune la sede sociale e l'amministratore unico (doc. 8 fascicolo attore);
- che tale trasferimento doveva essere dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c.
Si costituivano con unico difensore e Controparte_1 Controparte_2
contestando tutto quanto ex adverso affermato e, in particolare, eccependo:
- che, in data 18.09.2006, ai fini dell'erogazione del finanziamento richiesto da
Contr a (“ ), veniva imposto a il rilascio di Parte_2 CP_7 Controparte_1
fideiussione omnibus sino alla concorrenza dell'importo di euro 34.580.000,00 (doc. 3 fascicolo convenuti);
- che era il socio di maggioranza di (doc. 2 Controparte_1 Parte_2
fascicolo convenuti);
- che la veniva coinvolta in alcune vicende penali che terminavano con Parte_2
l'assoluzione di tutte le parti coinvolte;
- che la crisi del mercato immobiliare induceva d accedere alla procedura Parte_2
concorsuale minore del piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) L.
Fall. (il “Piano Attestato”, cfr. doc. 4 fascicolo convenuti);
- che, successivamente in data 09.06.2017, veniva depositata istanza di fallimento da parte del socio di minoranza di e quest'ultima chiedeva l'accesso al Parte_2
concordato ex art. 161 co. 6 L. Fall;
- che il tribunale ammetteva, in data 19.07.2018, la l concordato preventivo Parte_2
(doc. 7 fascicolo convenuti);
- che, successivamente, la società rinunciava al concordato e che, in data 23.10.2019, la proponeva nuova istanza di fallimento per CP_8 Parte_2
4 - che, in data 19.05.2020, una volta rigettata l'istanza ex art. 182 bis L. Fall avanzata dalla società ne veniva dichiarato il fallimento dal Tribunale di Matera (doc. 11 Parte_2
fascicolo convenuti); Contr
- che, successivamente, in data 20.07.2020, conveniva in giudizio Controparte_1
al fine di veder accertata, in relazione alla fideiussione omnibus del 2006, la violazione della normativa antitrust ed interveniva anche ex art. 111 c.p.c. (doc. 23 fascicolo Pt_1
convenuti - R.G. 16809/2020 Tribunale di Napoli);
- che il Tribunale di Napoli rigettava le domande formulate da (doc. 32 Controparte_1
fascicolo convenuti) e la sentenza veniva gravata di appello;
- che, successivamente, costituiva la e Controparte_1 Controparte_2
conferiva al suo interno il ramo d'azienda trasferendo la proprietà dei suoi beni;
- che, in relazione a tale atto, era stato proposto il presente giudizio revocatorio;
- che avendo la introdotto una domanda di accertamento della nullità CP_4
dell'operazione consistente nella costituzione di la competenza a CP_2
decidere spettava alle SSI del Tribunale di Potenza;
- che il giudizio relativo alla validità della fideiussione era ancora in grado di appello e, pertanto, si rendeva necessaria la sospensione del presente giudizio ex art. 337 c.p.c. o ex art. 295 c.c.;
- che era carente di legittimazione ad agire non essendo provata la scissione;
Pt_1
- che, in ogni caso, la garanzia autonoma prestata non si era trasmessa ai sensi dell'art. 58
TUB in quanto priva dei caratteri di accessorietà rispetto alla posizione garantita;
- che, quindi, non era creditrice nei confronti di Pt_1 Controparte_9
- che la domanda svolta in citazione era nulla per vizi dell'edictio actionis;
- che, in ogni caso, a seguito della cessione, il patrimonio di si era Controparte_1
incrementato e non era diminuito (doc. 38-40 fascicolo convenuti);
- che, infatti, era integralmente controllata da con la CP_2 Controparte_1
conseguenza che i cespiti non erano fuoriusciti dal perimento della società;
- che, quindi, un eventuale pignoramento avrebbe potuto essere trascritto sulle partecipazioni di in;
Controparte_1 CP_2
- che, quindi, era assente l'eventus damni;
5 - che l'operazione di cessione del ramo di azienda era stata svolta in un'ottica di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche per il tramite dell'avviamento generato da;
CP_2
- che l'esistenza di tale processo stava cagionando un grave pregiudizio per le società convenute;
- che, infatti, stava subendo un danno anche in relazione alla perdita di CP_2
chance e in termini di minore valorizzazione della sua controllata;
Controparte_1
- che il patrimonio di era ben superiore al credito ammesso con Controparte_1
privilegio ipotecario in sede di fallimento di Parte_2
- che in ogni caso il credito di non era certo. Pt_1
Insisteva per la dichiarazione di incompetenza del tribunale adito e per la dichiarazione della nullità dell'atto di citazione;
chiedeva, inoltre, di disporre la sospensione del giudizio ex artt.
337 o 295 c.p.c. e, comunque, di rigettare le domande. In via riconvenzionale chiedeva di
“condannare in persona del l.r.p.t., a risarcire e/o Parte_1 Controparte_1 [...]
in relazione a qualsivoglia pregiudizio patito e patendo determinato, CP_2
direttamente e/o indirettamente, al presente giudizio, nella misura che verrà determinata all'esito dell'istruttoria di causa (e, in via gradata, in via equitativa)”.
La causa veniva istruita con le memorie ex art. 171 ter c.p.c. all'esito delle quali la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente la causa veniva assegnata allo scrivente Magistrato applicato al Tribunale di Matera ai sensi dell'art. 3 d.l. 117/2025 che anticipava l'udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale.
Chiamata all'udienza dell'11.12.2025, sulle note scritte depositate nell'interesse delle parti, la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
*
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene, anzitutto, alla declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_1
dell'atto pubblico di conferimento nella parte in cui ha ceduto a Controparte_1 [...]
la titolarità del diritto di proprietà di tutti i suoi beni immobili siti nel Comune CP_2
di Scanzano Jonico. È, poi, chiesto al Tribunale di accertare in via riconvenzionale i danni
6 cagionati ai convenuti dall'introduzione del presente giudizio e condannare, di conseguenza, parte attrice al loro risarcimento.
1.Sulla competenza del Tribunale adito.
In via preliminare, deve essere analizzata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore della sezione specializzata imprese del Tribunale di Potenza. Ed infatti, le parti convenute danno atto che, avendo formulato domanda di accertamento della nullità Pt_1
del conferimento del ramo d'azienda da a la Controparte_1 Controparte_2
competenza funzionale a conoscere della causa sarebbe ex art. 3, co. 2 del D. Lgs. n.
168/2003 della Sezione specializzata imprese.
L'eccezione è priva di pregio.
Ed infatti, parte attrice non ha introdotto alcuna domanda volta all'”accertamento, costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto societario” ma semplicemente ha introdotto un'azione di nullità/inefficacia ex art. 2901 c.c. quanto al passaggio - nell'ambito di una più ampia operazione di cessione di ramo d'azienda posta in essere col medesimo atto - della titolarità del diritto di proprietà sui beni siti nel Comune di Scansano Jonico da a Controparte_1 Controparte_2
In questo caso, quindi, l'eventuale declaratoria di inefficacia del solo conferimento dei beni non avrebbe alcun impatto diretto sull'organizzazione aziendale in quanto il conferimento di beni da parte del socio ha effetti neutri a livello di organizzazione sociale (sul punto
Cassazione civile sez. III, 30/06/2025, (ud. 04/04/2025, dep. 30/06/2025), n.17689).
La competenza, quindi, non è di tipo funzionale ma si radica secondo i criteri di collegamento di cui agli art. 18- 20 c.p.c.; pertanto, correttamente, ha introdotto il Pt_1
giudizio presso il Tribunale di Matera.
2. Sulla carenza di legittimazione attiva di . Pt_1
Sempre in via preliminare, alla luce dei rilievi prospettati dalle parti, deve essere verificata la legittimazione attiva di parte la quale afferma di essere divenuta esclusiva titolare Pt_1
dei crediti e dei rapporti inclusi nel Compendio Scisso, ivi incluso il credito già vantato da
PS nei confronti di debitore principale, e . Parte_2 Controparte_1
In particolare, i convenuti ne eccepiscono la carenza di legittimazione attiva affermando che non sarebbe provata agli atti l'attuale titolarità della posizione creditoria posto che Pt_1
ha prodotto unicamente l'atto di scissione e l'estratto di pubblicazione in GU.
7 Ora, la questione sovente sottoposta nella prassi in termini di sussistenza della legittimazione attiva (locuzione invero impiegata in senso atecnico), presuppone una breve disamina in relazione, appunto, alla distinzione tra difetto di legittimazione e difetto di titolarità del diritto.
In proposito, si osserva come la legittimazione ad agire o contraddire integri una questione di rito, mentre la titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso è questione di merito, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini processuali. La Corte di
Cassazione (Sez. Un., sent. n. 2951/2016) ha ampiamente ripercorso la distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del rapporto controverso, sottolineando come la mancanza della prima possa ricavarsi dalla prospettazione fatta nella domanda di parte attrice vertendosi, invece, negli altri casi, in ambito di titolarità del rapporto e, dunque, in un problema di merito da decidere in sentenza. In sostanza, solo ove l'atto introduttivo non indichi, anche implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, potrà parlarsi di difetto di legittimazione attiva o passiva, con la conseguente inammissibilità della domanda.
Nel caso di specie, quindi, è indubbio che l'eccezione sollevata dalle convenute attiene al vaglio della concreta titolarità del rapporto controverso e, pertanto, sarà analizzata con il merito della causa.
3. Sulla nullità dell'atto di citazione.
Sempre in via di eccezione preliminare, le convenute hanno riferito che l'atto di citazione sarebbe nullo per vizi dell'edictio actionis.
Come noto, i vizi dell'edictio actionis sono quelli relativi all'omissione o totale incertezza del petitum e della causa petendi ex art. 163 n. 3 e 4 c.p.c.
L'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla difesa della convenuta non coglie nel segno: difatti, attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del presente giudizio e della documentazione allegata che chiaramente introduce, in primis, una domanda revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., non si ravvisano vizi dell'editio actionis né
l'indeterminatezza del petitum; ed infatti, le parti convenuto si sono regolarmente costituite entrando nel merito della questione e negando i presupposti per la declaratoria ex art. 2901
c.c.
4. Sulla richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 e 337 c.c.
8 Le parti convenute chiedono, quindi, che il presente giudizio sia sospeso ex artt. 295 o 337
c.p.c. in quanto la sentenza n. 8139 del 30.08.2023 emessa dalle SSI Tribunale di Napoli che ha rigettato le domande volte a dichiarare “in via principale, la nullità ex art. 1418 c.c. della
Fideiussione, (ii) in via gradata, la nullità ex art. 1419 co. 1 c.c. della Fideiussione per essenzialità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8, (iii) in via ulteriormente gradata, la nullità ex art. 1322 comma 2 c.c. per immeritevolezza della Fideiussione (iv) in subordine, in ipotesi di validità della Fideiussione, la nullità delle singole clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della
Fideiussione e la decadenza della società convenuta dai termini di cui all'art. 1957 c.c. (v) in via ulteriormente subordinata l'estinzione della Fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c., (vi) oltre al risarcimento danni” è stata gravata da appello e non è, quindi, passata in giudicato.
Ora, il giudizio pendente presso le SSI del Tribunale di Napoli (ora in Corte d'Appello) ha, in effetti, riguardato la validità della fideiussione rilasciata da in favore di Controparte_1
Contr
azionata da . Pt_1
Tuttavia, è bene ricordare che allorquando non esiste un rapporto di pregiudizialità necessaria (che giustificherebbe la sospensione ex art. 295 c.p.c. al fine di evitare l'insorgenza di conflitti di giudicato), la sospensione del giudizio pregiudicato è facoltativa, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.p.c. (Cassazione civile sez. II, 09/05/2025, n.12258).
Nel caso di specie, non risulta che l'accertamento demandato alle SSI costituiscano l'antecedente logico giuridico della presente causa né appaiono ragioni, oggi, per discostarsi dalla decisione emessa dalla sezione specializzata in materia presso il Tribunale di Napoli con la conseguenza che non è possibile disporne la sua sospensione.
5.Sull'azione revocatoria
Resta, quindi, da verificare se sussistono le condizioni per determinare l'inefficacia dell'atto pubblico di conferimento del 14/10/2021 (rep.8792; racc.5896), trascritto a Matera il
25/10/2021, attraverso cui i beni siti nel Comune di Scanzano Jonico di proprietà di
[...]
sono stati assegnati in piena proprietà a Controparte_1 Controparte_2
Come noto, l'azione revocatoria rientra nel novero delle azioni che il legislatore ha predisposto in favore della parte creditrice al fine di conservare la garanzia patrimoniale generale del proprio debitore essendo volta a rendere inefficace un atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole compiuto dal debitore nei propri confronti.
Affinché il creditore possa esperire vittoriosamente tale azione e determinare l'inefficacia dell'atto nei propri confronti, il legislatore ha individuato alcune condizioni oggettive e
9 soggettive e cioè l'esistenza: a) di un credito anteriore anche non ancora accertato giudizialmente;
b) di un atto di disposizione con cui il debitore incide sulla consistenza del proprio patrimonio come, ad esempio, l'atto con cui dismette la proprietà di un bene (sul punto, tra le tante, Cass. n. 4442/2001); c) dell'eventus damni consistente nel pregiudizio delle ragioni creditorie – e non necessariamente nel danno – con la conseguenza che è revocabile quell'atto di disposizione che rende più difficile, o comunque incerta, la soddisfazione coattiva del credito gravando sul debitore l'onere di provare l'insussistenza del rischio (sul punto, Cass. n. 2971/99); d) del consilium fraudis consistente nella consapevolezza (o anche generica conoscenza o agevole conoscibilità) in capo al debitore di ledere la garanzia patrimoniale a favore del creditore la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (sul punto, Cass. n. 1795/2006) e e) della partecipatio fraudis, richiesta solo per gli atti a titolo oneroso, consistente nella consapevolezza del terzo contraente del pregiudizio arrecato con l'atto di disposizione.
Deve, quindi, verificarsi se nella sua qualità di fideiussore della Controparte_1
posizione di , presentasse una situazione debitoria antecedente al Parte_2
conferimento dei propri beni (compiuto con atto del 14.10.2021) alla società controllata e, quindi, se esistessero al momento dell'atto di cui si chiede Controparte_2
l'inefficacia, potenziali creditori della società.
In particolare, parte attrice ha provato (ed i fatti sono in larga parte non contestati), anzitutto, l'esistenza di una fideiussione omnibus fino alla concorrenza dell'importo di euro
34.580.000,00 rilasciata il 18.09.2006 in favore di Controparte_4
(poi – doc. 2 fascicolo attore) per l'adempimento Controparte_5
di qualsiasi obbligazione contratta da (doc. 1 fascicolo attore). Parte_2
Ora le parti convenute hanno contestato che il credito derivante dalla fideiussione sia, oggi, in capo ad sotto due profili: a) per mancata prova dell'inclusione nell'operazione di Pt_1
scissione del credito verso e b) per il fatto che, trattandosi di contratto Parte_2
autonomo di garanzia, lo stesso non avrebbe seguito il credito principale a seguito di scissione.
Sul punto, però, ha dato prova dell'avviso di pubblicazione in GU il 29.12.2020, Parte Pt_1
II, Foglio delle inserzioni n. 151, dell'intervenuta scissione per incorporazione contenente, tra l'altro, le categorie dei rapporti ceduti in blocco (doc. 12 fascicolo attore) ed ha, altresì,
10 prodotto l'atto di scissione ex art. 2506 c.c., Rep. 39.399, Racc. 20.019, stipulato in data 25 novembre 2020 con la (doc. 11 fascicolo attore). Controparte_5
Si ritiene, quindi, che abbia adempiuto all'onere probatorio circa l'attuale titolarità della posizione creditoria nei confronti di trattandosi di una vicenda circolatoria Parte_2
del rapporto attivo tra persone giuridiche.
Deve, poi, essere rigettata l'eccezione di mancata circolazione, in uno con il debito garantito, anche della posizione di garanzia di ed infatti, trattandosi di una Controparte_1
fideiussione omnibus – come, tra l'altro sostenuto dalla stessa convenuta Controparte_1
nel giudizio innanzi al Tribunale di Napoli – e non di un contratto autonomo di
[...]
garanzia, la stessa ha, senz'altro, seguito la posizione garantita ex art. 58 TUB.
D'altronde, come noto, l'elemento discriminante tra i due istituti si rinviene nella causa contrattuale che, nella fattispecie della fideiussione, si sostanzia nella richiesta di adempimento dell'obbligazione rivolta al garante piuttosto che al debitore, mentre nell'ipotesi della garanzia autonoma si sostanzia nella richiesta di pagamento di un indennizzo predeterminato, svincolato dalla prestazione oggetto del rapporto originario intercorrente tra debitore e creditore.
Nel caso di specie, non vi sono disposizioni in contratto che privano la garanzia del suo carattere accessorio rispetto all'obbligazione principale della garanzia prestata;
pertanto, deve essere confermata, ai fini che qui interessano, la natura di contratto di fideiussione omnibus.
Chiarita la titolarità del credito in capo a , l'attore ha, altresì, provato: Pt_1
- che la aveva un'ingente passività verso Parte_2 Controparte_5
(oggi ) in data anteriore all'atto contestato e, in particolare, un debito:
[...] Pt_1
a) per rate scadute e non pagate nell'ambito di un contratto di mutuo fondiario sottoscritto nel 2006 (solo per sorte residua al 11.03.2019 pari a euro 3.708.399,14); b) per contratto di apertura credito in conto corrente di natura fondiaria sottoscritto per atto pubblico del 2006 (euro 3.035.519,23 solo per sorte residua al 19.05.2020); c) per saldo del c/c 632371 (euro 28.091,67); d) per saldo del conto tecnico c/c 3903 (euro
82.276,69); e) per credito di firma (euro 149.114,80) (doc. 4 fascicolo attore);
- che, nel 2017, era stata presentata la prima istanza per la declaratoria del fallimento di poi dichiarato nel corso del 2020 con conseguente ammissione della Parte_2
al suo passivo (19.05.2020 - doc. 3 e 4 fascicolo attore). Pt_1
11 Non riguardano, poi, questo giudizio le doglianze sollevate dalle convenute e relative alla decadenza del creditore dal diritto di procedere nei confronti del garante ex art. 1955 e
1957 c.c. così come il fatto che il credito sarebbe indeterminato in quanto, in questa sede,
l'attore chiede esclusivamente la revocatoria dell'atto di conferimento che è attività, ben anteriore, all'eventuale recupero del credito. D'altronde, "l'accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale" (Cassazione civile sez. III,
10/03/2006, n.5246).
Quanto all'eventus damni, è evidente che la vendita della piena proprietà degli immobili, abbia determinato una diminuzione sostanziale della garanzia patrimoniale aggredibile dalla massa dei creditori soprattutto ove si consideri che alla “dismissione” del patrimonio di non è seguita alcuna controprestazione economicamente rilevante volta Controparte_1
alla ricostituzione della garanzia patrimoniale per il ceto creditorio.
Ed infatti, richiamando un precedente della Corte di Cassazione può affermarsi che l'eventus damni è, sempre, ravvisabile nella “sostituzione dei beni immobili ceduti con un titolo di partecipazione a "capitale di rischio", con conseguente quanto meno maggiore difficoltà ed incertezza nel soddisfacimento coattivo del credito, tenuto conto non soltanto della più agevole trasferibilità ed occultabilità dei titoli di partecipazione societaria, ma anche della loro maggiore aleatorietà, in quanto il loro valore è soggetto all'andamento economico della società, ben più imprevedibile e fluttuante rispetto all'andamento del mercato immobiliare”
(da ultimo, Cassazione civile sez. III, 30/06/2025, (ud. 04/04/2025, dep. 30/06/2025),
n.17689; in senso conforme, Cassazione civile sez. I, 22/10/2013, n.23891).
Quanto al consilium fraudis e alla partecipatio fraudis, trattandosi di persone giuridiche dovrà “aversi riguardo all'atteggiamento psichico della persona fisica che la rappresenta”
(Cassazione civile sez. III, 04/07/2006, n.15265). Nel caso di specie, non è stato contestato che il legale rappresentante della società conferente e quello della società beneficiata siano la stessa persona;
da ciò discende che egli avesse una sicura conoscenza dell'effetto pregiudizievole che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni della creditrice.
12 Alla luce di quanto sinora detto deve, quindi, accogliersi la domanda principale svolta dalla
Banca e per l'effetto l'atto di conferimento rogato il 14/10/2021 dal Notaio Per_1
(rep.8792; racc.5896), trascritto a Matera il 25/10/2021 (gen.9295; part.7595), nella parte in cui ha ceduto a la titolarità del diritto di Controparte_1 Controparte_2
proprietà sui seguenti beni immobili siti nel Comune di Scanzano Jonico (contraddistinti al
CF tutti al fgl.76: p.lle 800, sub. 1 (cat. D/8); 798, sub.1 (cat. D/8); 14 (cat. D/7); 31 (cat. D/7);
32 (cat. D/7); 40 (cat. D/7); 41 (cat. D/7); 42 (cat. D/7); 164 (cat. D/7); 221 (cat. D/7); 346
(cat. D/7); 870, sub.1 (cat.A/3); 872, sub.2 (già sub.1; cat. C/2);b) e al CT al fgl.76, p.lle 546,
553, 842, 843, 869, 853, 855, 871) deve essere dichiarato inefficace nei soli confronti di
Parte_1
La domanda va, pertanto, accolta con le specificazioni sopra riportate e l'annotazione in margine alla trascrizione dell'atto segue per legge ex art. 2655 c.c.
L'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. implica l'assorbimento di ogni altra eventuale domanda esperita (azione di simulazione).
6. Sulla domanda riconvenzionale.
L'accoglimento della domanda principale determina il rigetto di quella proposta in via riconvenzionale dai convenuti, i quali hanno individuato, quale fatto generatore di responsabilità extracontrattuale, proprio l'introduzione del presente giudizio da parte di
. Pt_1
7. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono, quindi, la soccombenza di e Controparte_1 [...]
ei confronti di si liquidano CP_2 Parte_1
– in assenza di nota spese - come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal Decreto del Ministero della giustizia del n. 147 del 13.08.2022, applicabile a tutte le
“prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022) in relazione al valore della controversia (scaglione da € 8.000.000 a € 16.000.000 - parametri medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per quella decisionale con esclusione della fase istruttoria in relazione all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, definitivamente pronunciando, ogni istanza, domanda ed eccezione contraria disattesa:
13 - accoglie la domanda secondo quanto esposto in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei soli confronti di dell'atto di Parte_1
conferimento rogato il 14/10/2021 dal Notaio (rep.8792; racc.5896), trascritto a Per_1
Matera il 25/10/2021 (gen.9295; part.7595), nella parte in cui ha Controparte_1
ceduto a la titolarità del diritto di proprietà sui seguenti beni Controparte_2
immobili siti nel Comune di Scanzano Jonico (contraddistinti al CF tutti al fgl.76: p.lle 800, sub. 1 (cat. D/8); 798, sub.1 (cat. D/8); 14 (cat. D/7); 31 (cat. D/7); 32 (cat. D/7); 40 (cat.
D/7); 41 (cat. D/7); 42 (cat. D/7); 164 (cat. D/7); 221 (cat. D/7); 346 (cat. D/7); 870, sub.1
(cat.A/3); 872, sub.2 (già sub.1; cat. C/2);b) e al CT al fgl.76, p.lle 546, 553, 842, 843, 869,
853, 855, 871);
- dichiara la presente statuizione titolo idoneo ad ottenere l'annotazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2655 co. 1 e art. 2692 c.c. senza necessità di ordine in tale senso alla competente autorità, trattandosi di atto dovuto la cui omissione costituirebbe violazione di legge;
- condanna in solido e alla rifusione delle Controparte_1 Controparte_2
spese di lite in favore di che liquida in euro Parte_1
33.283 oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta oltre esborsi per euro 1.686,00.
Così deciso in Matera, 16.12.2025
Il Giudice
Flaminia D'NG
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