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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 11/11/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15/10/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.3523/2024, promosso da rappr.to e difeso Parte_1 dall'Avv. Francesco Mei, e presso lo stesso elettivamente dom.to, per delega nell'atto introduttivo
Ricorrente
Contro
in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato difeso dall'Avv. Maria Antonietta CP_1
Tuminelli, come da procura in atti, ed elett.te domiciliato presso la sede di Frosinone dell'ente, in
Piazza Gramsci n.4
Resistente
All'udienza odierna - svolta mediante il deposito in telematico di note scritte - i procuratori delle parti hanno concluso come da note, chiedendo darsi atto della cessazione della materia del contendere, a seguito dell'accoglimento in sede amministrativa della richiesta attorea di accredito del servizio militare prestato dal 01.09.1984 al 31.08.1985 e di rettifica della posizione assicurativa con aggiornamento dell'estratto conto previdenziale, come emerge dalla documentazione prodotta in atti.
FATTO E DIRITTO
Avendo l' , in sede amministrativa, accolto la domanda attorea oggetto anche del presente CP_2 giudizio deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese di causa vanno poste a carico dell'Ente, in base al principio della cd. soccombenza virtuale, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022
1 per le cause di previdenza di valore fino a € 5.200, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) pone a carico dell' le spese di lite, liquidate in €.886,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso CP_1 forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'attore.
Frosinone, 11/11/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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