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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 9588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9588 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 16454/2022 R.Gen.Aff.Cont. rinviata per la discussione e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. comma terzo all'udienza del 21/10/2025
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 33 presso lo studio dell'avv. Carlo Antonio Rinaldi che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nuovo difensore del 20/09/2024.
- ATTRICE
CONTRO
C.F. ), quale impresa designata a norma dell'art. Controparte_1 P.IVA_1
286 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza Cavour n. 168 presso lo studio dell'avv. Francesco De Sanctis che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 21/10/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009.
Giova, altresì, premettere che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4, c.p.c., e l'osservanza degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non richiede che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito
(Cass. 17145/06; 8294/2011; 22509/2014).
Con atto di citazione l'attrice in epigrafe individuata conveniva in giudizio la Controparte_1
nella qualità di impresa designata per la Campania dal Fondodi Garanzia Vittime
[...]
della Strada al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in occasione dell'evento del 26/03/2021, ore 17.00 circa, in Napoli alla via Domenico Forges
Davanzati, allorquando l'attrice mentre attraversava dal marciapiedi sinistro a quello destro veniva investita da un motoveicolo scuro che proveniva da via Filippo Maria Briganti e si dirigeva verso via Arenaccia.
L'attrice deduceva, altresì, che il conducente del veicolo investitore, il quale procedeva a velocità sostenuta, dopo il sinistro si allontanava omettendo di prestare il primo soccorso e pertanto rimaneva sconosciuto.
Per effetto dell'investimento l'attrice veniva trasportata dall'ambulanza del 118 presso il pronto soccorso dell'Ospedale C.T.O. ove veniva sottoposta ad un intervento chirurgico per la riduzione e la stabilizzazione della frattura scomposta di tibia e perone dx.
Costituitasi in giudizio, la preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto Controparte_1
di citazione ex artt. 163, commi 3, 4, 5 e 164 c.p.c.; nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
2. Tanto premesso la domanda può essere accolta nei limiti e nei termini di seguito indicati.
L'eccezione preliminare di nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto ovvero per mancata specificazione degli elementi di diritto su cui la stessa non può trovare accoglimento.
La complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente infatti di individuarne il petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa dell'ente convenuto può essere concretamente ipotizzata, dovendosi a ciò aggiungere che, pur avendo eccepito detta nullità, la parte convenuta si è però da subito ampiamente difesa nel merito, in tal modo mostrando di avere ben compreso la causa petendi sulla base della quale l'attore ha fondato l'azionata domanda risarcitoria (petitum).
Passando al merito della controversia questo Tribunale ritiene che in ordine alla verificazione del sinistro ed alle modalità in cui si è realizzato gli esiti della complessiva istruttoria orale svolta abbiano confermato la dinamica descritta dall'attrice sin dall'atto di citazione.
In particolare, la dinamica descritta dall'attrice risulta confermata nei suoi tratti essenziali da entrambi i testimoni escussi in corso di causa;
non vi sono valide ragioni per mettere in discussione e dubitare della credibilità e della attendibilità di Tes_1
e , entrambi escussi all'udienza del 12/01/2024, pur essendo
[...] Testimone_2
entrambi parenti dell'attrice, come dagli stessi serenamente dichiarato. I predetti testi infatti, sono apparsi genuini, non hanno reso dichiarazioni contraddittorie né tantomeno risultano inseriti in documentati elenchi IVASS.
Entrambi i testimoni hanno in sostanza riferito di aver visto un motoveicolo di colore scuro con a bordo solo il conducente (munito di casco) che nel percorrere ad elevata velocità la strada che stava attraversando l'attrice ha impattato la ragazza;
quest'ultima al momento dell'urto aveva quasi terminato l'attraversamento (cfr. testimonianza
“Stavamo attraversando la strada in un punto in cui non ci sono le strisce, Tes_1
quando è arrivato un motorino dal scendendo giù. Io avevo già attraversato e mi ero CP_2 girato verso mia SO che stava attraversando. Intanto ho visto sopraggiungere lo scooter. Mia zia si trovava dietro mia SO. Mia SO aveva quasi terminato l'attraversamento. Lo scooter
è sceso ed ha investito mia SO. È successo tutto molto velocemente quindi non so se mia SO si fosse accorto del sopraggiungere dello scooter. Lo scooter era scuro ed era condotto da una sola persona che aveva il casco. È stato tutto molto repentino per cui non sono riuscito a vedere nulla della targa del motorino. Credo che neanche mia zia o i passanti siano riusciti a vedere la targa.
Lo scooter è scappato via credo verso via D'ambrosio. Mia SO è caduta sul lato sinistro dopo
l'impatto. La gamba destra di mia SO era tutta girata. Lamentava molto dolore” (cfr. testimonianza di . Tes_1
, zia di parte attrice ha riferito “. C'era anche il fratello. Noi stavamo Testimone_2 attraversando, non ci sono strisce. Dove stavano i cassonetti, dal stavamo scendendo CP_2 giù. La strada mi pare sia via Briganti. aveva già attraversato poi c'era e io dietro. Tes_1 Pt_1
All'improvviso è sopraggiunto un motorino che stava correndo che ha cercato di infilarsi tra il marciapiede ed però ha preso alla caviglia destra. Non siamo riusciti a vedere il tipo Pt_1 Pt_1 di motorino, ricordo che era guidato da una sola persona che aveva il casco. L'autista del motorino ha un po' perso l'equilibrio e poi subito è scappato. Io pensavo si fermasse ma non si è fermato”).
Come si ricava dalle dichiarazioni dei due testi costoro hanno anche spiegato, su specifica domanda, le ragioni per cui, al momento dell'evento, si trovavano sul posto, ragioni che appaiono verosimili (“Erano le 5 del pomeriggio del 2021 verso fine marzo.
Eravamo andati dall'estetista. Sia io che mia NI dovevamo fare delle cose dall'estetista. C'era anche il fratello;
scendo spesso a trovare i parenti e quel giorno ero assieme a mia SO e mia zia che si chiama MM RA. Era fine Marzo del 2021. Stavamo a via Forgies, mia SO si era fatta l'extencion alle ciglia da un estetista che sta nei dintorni della piazzetta dove è avvenuto il fatto”). Va sottolineato che il lineare racconto dei testimoni è anche riscontrato dalle spontanee dichiarazioni rese dall'attrice al pronto soccorso dell'Ospedale C.T.O. il 23/06/2021 (giorno del sinistro); l'attrice dichiarò nell'immediatezza del fatto di aver avuto un investimento stradale. Risulta poi dal referto di P.S. che il paziente arrivò al presidio ospedaliero con l'ambulanza del 118, a conferma di quando riferito da entrambi i testi (“si sono fermati due ragazzi che erano in tirocinio presso l'università di medicina che le hanno prestato il primo soccorso
e poi hanno chiamato l'ambulanza. Non abbiamo chiamato la polizia. Quando è arrivata l'ambulanza mia SO è salita sopra e io e mia zia l'abbiamo raggiunta al CTO con la mia macchina che era parcheggiata all'Arenaccia”; “Mia NI aveva molto dolore, sono arrivati due ragazzi che forse erano infermieri e hanno chiamato il 118”).
inoltre, poco dopo l'evento (in data 20/05/2021) ha sporto querela in relazione Parte_1 alle lesioni patite ed in quella circostanza ha rappresentato una ricostruzione dell'accaduto coerente con quanto successivamente dedotto in citazione e poi riferito dai testi.
È indubbio, quindi, che i testi abbiano descritto in modo sovrapponibile e senza discrasie inconciliabili i tratti essenziali del sinistro: il luogo, i soggetti coinvolti, i punti di impatto e la dinamica, vale a dire la circostanza che il pedone, che aveva quasi terminato l'attraversamento, veniva violentemente colpito al proprio lato sinistro e, data la velocità del motoveicolo investitore, rovinava violentemente al suolo.
Risulta dunque che l'evento dedotto in giudizio si è verificato, e che ne è stato responsabile il conducente del motoveicolo non identificato: prima di tutto, la responsabilità del conducente di un motoveicolo che investe un pedone si presume ai sensi dell'art. 2054, co.
1 cc;
in secondo luogo, dalle risultanze di prova raccolte non emerge alcuna concorrente ovvero esclusiva responsabilità a carico di la quale, come confermato da Parte_1
entrambi i testi aveva già intrapreso l'attraversamento e quindi sicuramente non è apparsa all'improvviso sulla traiettoria dell'autoveicolo investitore. (“Mia SO aveva quasi terminato
l'attraversamento”),
Invero, è principio consolidato in giurisprudenza che “l'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore” (ex multis Cass.
24472/2014; Cass. 3964/2014).
Ebbene, questa prova nella fattispecie non è emersa: dalla deposizione testimoniali raccolte infatti non è emerso un comportamento della donna tale da far ritenere che la stessa sia imprevedibilmente comparsa sulla traiettoria di marcia del veicolo investitore. Ella era al termine del passaggio e dunque anche ben visibile. Peraltro neppure è emerso che il pedone pur avendo a disposizione strisce pedonali ad una distanza ragionevole abbia in modo imprudente intrapreso l'attraversamento al di fuori delle vicine strisce pedonali né che nel corso del passaggio abbia assunto un comportamento pericolo ovvero anomalo.
Appare, allora, evidente il mancato superamento della esclusiva responsabilità del conducente il motoveicolo rimasto non identificato, il quale ha violato la norma di cui all'art. 140, comma 1 del Codice della Strada ai sensi del quale il conducente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio della circolazione “ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza pedonale”.
Ricostruito il sinistro e vagliate le responsabilità nei termini anzidetti bisogna valutare se nel caso in esame ricorrano le condizioni per invocare la responsabilità del Fondo Vittime della Strada.
Come è noto nell'azione diretta proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato, la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, quanto all'avvenuto evento ad opera di ignoti, non richiede da parte della vittima un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione diretto all'identificazione del responsabile, dovendosi al riguardo valutare la esigibilità di un idoneo suo comportamento avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto (cfr. Cassazione civile, sez. III,
14/01/2011, n. 745). Né il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada ha l'onere di presentare, dopo l'incidente, denuncia alle competenti autorità di polizia e di attendere che le indagini da essa compiute abbiano avuto esito negativo, potendo l'esistenza di quel presupposto essere provata altrimenti (come nella fattispecie con prova testimoniale;
cfr. Cassazione civile, sez.
III, 03/09/2007, n. 18532; Cass. Civ. sent. n. 3019/2016).
Ad ogni buon conto, nel caso di specie, l'attrice si è diligentemente prodigata nella ricerca del responsabile dell'evento come risulta dalla denuncia/querela.
Va, inoltre, evidenziato che proprio la modalità e la repentinità con cui il sinistro si è verificato ossia il fatto che il motoveicolo investitore stava procedendo ad elevata velocità, la necessità di soccorrere il pedone e dunque la verosimile circostanza che la prima preoccupazione dei testi, fratello e zia dell'attrice, fosse quella di prestare soccorso alla parente giustificano a parere di questo Giudice l'impossibilità sia per l'attrice, rovinata a terra dopo essere stata colpita, che per i testi sia pure molto vicini al punto di impatto di riuscire a rilevare il numero di targa del veicolo investitore o comunque validi dati per la sua identificazione.
Compiutamente esaminato l'an debeatur occorre passare alla quantificazione dei danni patiti dall'attrice.
Questo giudicante, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, fa proprie le risultanze della relazione peritale depositata dal CTU dott. , in quanto Persona_1
motivata in modo lineare, basata su verifiche accurate e documentate ed esente da errori e vizi logici.
Sul punto, le lesioni subite dall'attrice sono state descritte dal CTU come: “trauma alla gamba destra con frattura scomposta biossea di tibia e perone, trattata con riduzione e stabilizzazione con
FEA”.
In base alle lesioni accertate, quindi, il CTU ha valutato che dalle stesse è residuato un danno biologico permanente del 9%; una ITT di giorni 20; una ITP al 75% di giorni 30; una ITP al
50% di giorni 60; una ITP al 25% di giorni 30.
Pertanto, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno fisico subito dall'attore può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto. Ciò posto, trattandosi di lesione di lieve entità cd. “danno micropermanente” derivante da un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti dall'art. 139 cod. ass., i quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno.
In applicazione dei criteri del predetto articolo, tenendo conto dell'età della danneggiata al momento dell'incidente (18 anni) devono essere riconosciuti i seguenti importi: euro
19.144,68 per l'invalidità permanente nella misura del 9%; euro 1.123,60 per i 20 giorni di
ITT; euro 1.264,05 per i 30 giorni di ITP al 75%; euro 1.685,40 per i 60 giorni di ITP al 50%; euro 421,35 per i 30 giorni di ITP al 25%.
Il CTU, poi, ha ritenuto congrue e collegate alla lesione subita le spese mediche sopportare dalla danneggiata e documentate in euro 750,00.
Come è noto, l'entità del risarcimento deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (Cass. civ., sent. n. 11701 del 20.05.2009) - da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”
- ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione dell'infortunato, senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale, quale autonoma voce di danno (Cass. civ., SS. UU. sent. n. 26972/2018). Il danneggiato, tuttavia, per vedersi riconosciuto tale tipo di danno, ha l'onere di allegare, nei termini di rito, tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
La prova può essere fornita anche tramite presunzioni che ben possono assurgere ad unica fonte di convincimento del giudice anche secondo un criterio di regolarità logica fondato sull' “id quod plerumque accidit" cioè sulle massime di esperienza (con presunzione semplice, iuris tantum, dunque suscettibile di smentita mediante prova contraria).
Anche in ipotesi di lesioni micropermanenti è possibile accertare la ricorrenza di un pregiudizio morale che si accompagna a quello fisico sempre che sia adeguatamente allegato e dimostrato. Nella fattispecie, l'attrice ha allegato e provato la particolare sofferenza sopportata a causa dell'evento subito e dei postumi e delle terapie cui si è dovuta sottoporre. In particolare, il teste ha riferito: “Questo trambusto di operazioni e spostamenti tra ospedali è durato Tes_1 un annetto. Era provata sia fisicamente che psicologicamente dall'evento. Mia SO prima del sinistro faceva hip hop e reggaeton come hobby […] Anche oggi non può indossare le scarpe con il tacco in quanto le causano dolore. Quell'estate del 2021 non è neanche andata in vacanza anzi a
Ferragosto è stata accompagnata in ospedale a bologna dove è stata per più di una settimana.”.
Inoltre, questo lungo iter ospedaliero è stato confermato anche dal CTU il quale ha certificato che dalla data dell'operazione (30/03/2021) “dopo ulteriori controlli clinici e strumentali in data 28/02/2022 la perizianda veniva dichiarata clinicamente guarita”.
In forza di tali allegazioni, considerando cioè che risulta documentato ossia che l'attrice, dopo essere stata ricoverata in ospedale, nei mesi successivi è stata costretta a sottoporsi prima ad un intervento chirurgico e poi a numerose visite, terapie e medicazioni, verosimilmente accompagnate da dolore, ansia e patimento interno, si ritiene che possa essere riconosciuto l'aumento per la sofferenza soggettiva nella misura del 15% sull'importo già riconosciuto a titolo di danno biologico.
Il totale del danno non patrimoniale – considerando l'incremento del 15% del danno biologico (temporaneo e permanente) a titolo di danno morale (pari ad euro 3.545,86) – spettante all'attrice è, quindi, pari ad euro 27.184,94.
In definitiva la va condannata al pagamento, in favore di a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento del danno patrimoniale (spese mediche) e non patrimoniale, pari a complessivi euro 27.184,94.
A tale importo va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte
(sent. n. 1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat. Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. riconoscendo i valori medi in relazione allo scaglione di riferimento (fino a euro 52.000,00).
Le spese di CTU, così come liquidate nel corso del giudizio, vanno definitivamente poste a carico della compagnia assicuratrice convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della nella qualità di FGVS, così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la al pagamento, Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, in favore di Pt_1
della somma di euro 27.184,94 oltre interessi come in motivazione;
[...]
2) condanna la al pagamento, in favore dell'attrice delle spese di Controparte_1
lite che si liquidano in euro 535,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%;
3) pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate in corso di giudizio, a carico della compagnia assicuratrice convenuta.
Napoli, 23.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 16454/2022 R.Gen.Aff.Cont. rinviata per la discussione e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. comma terzo all'udienza del 21/10/2025
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 33 presso lo studio dell'avv. Carlo Antonio Rinaldi che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nuovo difensore del 20/09/2024.
- ATTRICE
CONTRO
C.F. ), quale impresa designata a norma dell'art. Controparte_1 P.IVA_1
286 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza Cavour n. 168 presso lo studio dell'avv. Francesco De Sanctis che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 21/10/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009.
Giova, altresì, premettere che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4, c.p.c., e l'osservanza degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non richiede che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito
(Cass. 17145/06; 8294/2011; 22509/2014).
Con atto di citazione l'attrice in epigrafe individuata conveniva in giudizio la Controparte_1
nella qualità di impresa designata per la Campania dal Fondodi Garanzia Vittime
[...]
della Strada al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in occasione dell'evento del 26/03/2021, ore 17.00 circa, in Napoli alla via Domenico Forges
Davanzati, allorquando l'attrice mentre attraversava dal marciapiedi sinistro a quello destro veniva investita da un motoveicolo scuro che proveniva da via Filippo Maria Briganti e si dirigeva verso via Arenaccia.
L'attrice deduceva, altresì, che il conducente del veicolo investitore, il quale procedeva a velocità sostenuta, dopo il sinistro si allontanava omettendo di prestare il primo soccorso e pertanto rimaneva sconosciuto.
Per effetto dell'investimento l'attrice veniva trasportata dall'ambulanza del 118 presso il pronto soccorso dell'Ospedale C.T.O. ove veniva sottoposta ad un intervento chirurgico per la riduzione e la stabilizzazione della frattura scomposta di tibia e perone dx.
Costituitasi in giudizio, la preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto Controparte_1
di citazione ex artt. 163, commi 3, 4, 5 e 164 c.p.c.; nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
2. Tanto premesso la domanda può essere accolta nei limiti e nei termini di seguito indicati.
L'eccezione preliminare di nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto ovvero per mancata specificazione degli elementi di diritto su cui la stessa non può trovare accoglimento.
La complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente infatti di individuarne il petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa dell'ente convenuto può essere concretamente ipotizzata, dovendosi a ciò aggiungere che, pur avendo eccepito detta nullità, la parte convenuta si è però da subito ampiamente difesa nel merito, in tal modo mostrando di avere ben compreso la causa petendi sulla base della quale l'attore ha fondato l'azionata domanda risarcitoria (petitum).
Passando al merito della controversia questo Tribunale ritiene che in ordine alla verificazione del sinistro ed alle modalità in cui si è realizzato gli esiti della complessiva istruttoria orale svolta abbiano confermato la dinamica descritta dall'attrice sin dall'atto di citazione.
In particolare, la dinamica descritta dall'attrice risulta confermata nei suoi tratti essenziali da entrambi i testimoni escussi in corso di causa;
non vi sono valide ragioni per mettere in discussione e dubitare della credibilità e della attendibilità di Tes_1
e , entrambi escussi all'udienza del 12/01/2024, pur essendo
[...] Testimone_2
entrambi parenti dell'attrice, come dagli stessi serenamente dichiarato. I predetti testi infatti, sono apparsi genuini, non hanno reso dichiarazioni contraddittorie né tantomeno risultano inseriti in documentati elenchi IVASS.
Entrambi i testimoni hanno in sostanza riferito di aver visto un motoveicolo di colore scuro con a bordo solo il conducente (munito di casco) che nel percorrere ad elevata velocità la strada che stava attraversando l'attrice ha impattato la ragazza;
quest'ultima al momento dell'urto aveva quasi terminato l'attraversamento (cfr. testimonianza
“Stavamo attraversando la strada in un punto in cui non ci sono le strisce, Tes_1
quando è arrivato un motorino dal scendendo giù. Io avevo già attraversato e mi ero CP_2 girato verso mia SO che stava attraversando. Intanto ho visto sopraggiungere lo scooter. Mia zia si trovava dietro mia SO. Mia SO aveva quasi terminato l'attraversamento. Lo scooter
è sceso ed ha investito mia SO. È successo tutto molto velocemente quindi non so se mia SO si fosse accorto del sopraggiungere dello scooter. Lo scooter era scuro ed era condotto da una sola persona che aveva il casco. È stato tutto molto repentino per cui non sono riuscito a vedere nulla della targa del motorino. Credo che neanche mia zia o i passanti siano riusciti a vedere la targa.
Lo scooter è scappato via credo verso via D'ambrosio. Mia SO è caduta sul lato sinistro dopo
l'impatto. La gamba destra di mia SO era tutta girata. Lamentava molto dolore” (cfr. testimonianza di . Tes_1
, zia di parte attrice ha riferito “. C'era anche il fratello. Noi stavamo Testimone_2 attraversando, non ci sono strisce. Dove stavano i cassonetti, dal stavamo scendendo CP_2 giù. La strada mi pare sia via Briganti. aveva già attraversato poi c'era e io dietro. Tes_1 Pt_1
All'improvviso è sopraggiunto un motorino che stava correndo che ha cercato di infilarsi tra il marciapiede ed però ha preso alla caviglia destra. Non siamo riusciti a vedere il tipo Pt_1 Pt_1 di motorino, ricordo che era guidato da una sola persona che aveva il casco. L'autista del motorino ha un po' perso l'equilibrio e poi subito è scappato. Io pensavo si fermasse ma non si è fermato”).
Come si ricava dalle dichiarazioni dei due testi costoro hanno anche spiegato, su specifica domanda, le ragioni per cui, al momento dell'evento, si trovavano sul posto, ragioni che appaiono verosimili (“Erano le 5 del pomeriggio del 2021 verso fine marzo.
Eravamo andati dall'estetista. Sia io che mia NI dovevamo fare delle cose dall'estetista. C'era anche il fratello;
scendo spesso a trovare i parenti e quel giorno ero assieme a mia SO e mia zia che si chiama MM RA. Era fine Marzo del 2021. Stavamo a via Forgies, mia SO si era fatta l'extencion alle ciglia da un estetista che sta nei dintorni della piazzetta dove è avvenuto il fatto”). Va sottolineato che il lineare racconto dei testimoni è anche riscontrato dalle spontanee dichiarazioni rese dall'attrice al pronto soccorso dell'Ospedale C.T.O. il 23/06/2021 (giorno del sinistro); l'attrice dichiarò nell'immediatezza del fatto di aver avuto un investimento stradale. Risulta poi dal referto di P.S. che il paziente arrivò al presidio ospedaliero con l'ambulanza del 118, a conferma di quando riferito da entrambi i testi (“si sono fermati due ragazzi che erano in tirocinio presso l'università di medicina che le hanno prestato il primo soccorso
e poi hanno chiamato l'ambulanza. Non abbiamo chiamato la polizia. Quando è arrivata l'ambulanza mia SO è salita sopra e io e mia zia l'abbiamo raggiunta al CTO con la mia macchina che era parcheggiata all'Arenaccia”; “Mia NI aveva molto dolore, sono arrivati due ragazzi che forse erano infermieri e hanno chiamato il 118”).
inoltre, poco dopo l'evento (in data 20/05/2021) ha sporto querela in relazione Parte_1 alle lesioni patite ed in quella circostanza ha rappresentato una ricostruzione dell'accaduto coerente con quanto successivamente dedotto in citazione e poi riferito dai testi.
È indubbio, quindi, che i testi abbiano descritto in modo sovrapponibile e senza discrasie inconciliabili i tratti essenziali del sinistro: il luogo, i soggetti coinvolti, i punti di impatto e la dinamica, vale a dire la circostanza che il pedone, che aveva quasi terminato l'attraversamento, veniva violentemente colpito al proprio lato sinistro e, data la velocità del motoveicolo investitore, rovinava violentemente al suolo.
Risulta dunque che l'evento dedotto in giudizio si è verificato, e che ne è stato responsabile il conducente del motoveicolo non identificato: prima di tutto, la responsabilità del conducente di un motoveicolo che investe un pedone si presume ai sensi dell'art. 2054, co.
1 cc;
in secondo luogo, dalle risultanze di prova raccolte non emerge alcuna concorrente ovvero esclusiva responsabilità a carico di la quale, come confermato da Parte_1
entrambi i testi aveva già intrapreso l'attraversamento e quindi sicuramente non è apparsa all'improvviso sulla traiettoria dell'autoveicolo investitore. (“Mia SO aveva quasi terminato
l'attraversamento”),
Invero, è principio consolidato in giurisprudenza che “l'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore” (ex multis Cass.
24472/2014; Cass. 3964/2014).
Ebbene, questa prova nella fattispecie non è emersa: dalla deposizione testimoniali raccolte infatti non è emerso un comportamento della donna tale da far ritenere che la stessa sia imprevedibilmente comparsa sulla traiettoria di marcia del veicolo investitore. Ella era al termine del passaggio e dunque anche ben visibile. Peraltro neppure è emerso che il pedone pur avendo a disposizione strisce pedonali ad una distanza ragionevole abbia in modo imprudente intrapreso l'attraversamento al di fuori delle vicine strisce pedonali né che nel corso del passaggio abbia assunto un comportamento pericolo ovvero anomalo.
Appare, allora, evidente il mancato superamento della esclusiva responsabilità del conducente il motoveicolo rimasto non identificato, il quale ha violato la norma di cui all'art. 140, comma 1 del Codice della Strada ai sensi del quale il conducente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio della circolazione “ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza pedonale”.
Ricostruito il sinistro e vagliate le responsabilità nei termini anzidetti bisogna valutare se nel caso in esame ricorrano le condizioni per invocare la responsabilità del Fondo Vittime della Strada.
Come è noto nell'azione diretta proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato, la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, quanto all'avvenuto evento ad opera di ignoti, non richiede da parte della vittima un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione diretto all'identificazione del responsabile, dovendosi al riguardo valutare la esigibilità di un idoneo suo comportamento avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto (cfr. Cassazione civile, sez. III,
14/01/2011, n. 745). Né il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada ha l'onere di presentare, dopo l'incidente, denuncia alle competenti autorità di polizia e di attendere che le indagini da essa compiute abbiano avuto esito negativo, potendo l'esistenza di quel presupposto essere provata altrimenti (come nella fattispecie con prova testimoniale;
cfr. Cassazione civile, sez.
III, 03/09/2007, n. 18532; Cass. Civ. sent. n. 3019/2016).
Ad ogni buon conto, nel caso di specie, l'attrice si è diligentemente prodigata nella ricerca del responsabile dell'evento come risulta dalla denuncia/querela.
Va, inoltre, evidenziato che proprio la modalità e la repentinità con cui il sinistro si è verificato ossia il fatto che il motoveicolo investitore stava procedendo ad elevata velocità, la necessità di soccorrere il pedone e dunque la verosimile circostanza che la prima preoccupazione dei testi, fratello e zia dell'attrice, fosse quella di prestare soccorso alla parente giustificano a parere di questo Giudice l'impossibilità sia per l'attrice, rovinata a terra dopo essere stata colpita, che per i testi sia pure molto vicini al punto di impatto di riuscire a rilevare il numero di targa del veicolo investitore o comunque validi dati per la sua identificazione.
Compiutamente esaminato l'an debeatur occorre passare alla quantificazione dei danni patiti dall'attrice.
Questo giudicante, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, fa proprie le risultanze della relazione peritale depositata dal CTU dott. , in quanto Persona_1
motivata in modo lineare, basata su verifiche accurate e documentate ed esente da errori e vizi logici.
Sul punto, le lesioni subite dall'attrice sono state descritte dal CTU come: “trauma alla gamba destra con frattura scomposta biossea di tibia e perone, trattata con riduzione e stabilizzazione con
FEA”.
In base alle lesioni accertate, quindi, il CTU ha valutato che dalle stesse è residuato un danno biologico permanente del 9%; una ITT di giorni 20; una ITP al 75% di giorni 30; una ITP al
50% di giorni 60; una ITP al 25% di giorni 30.
Pertanto, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno fisico subito dall'attore può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto. Ciò posto, trattandosi di lesione di lieve entità cd. “danno micropermanente” derivante da un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti dall'art. 139 cod. ass., i quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno.
In applicazione dei criteri del predetto articolo, tenendo conto dell'età della danneggiata al momento dell'incidente (18 anni) devono essere riconosciuti i seguenti importi: euro
19.144,68 per l'invalidità permanente nella misura del 9%; euro 1.123,60 per i 20 giorni di
ITT; euro 1.264,05 per i 30 giorni di ITP al 75%; euro 1.685,40 per i 60 giorni di ITP al 50%; euro 421,35 per i 30 giorni di ITP al 25%.
Il CTU, poi, ha ritenuto congrue e collegate alla lesione subita le spese mediche sopportare dalla danneggiata e documentate in euro 750,00.
Come è noto, l'entità del risarcimento deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (Cass. civ., sent. n. 11701 del 20.05.2009) - da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”
- ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione dell'infortunato, senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale, quale autonoma voce di danno (Cass. civ., SS. UU. sent. n. 26972/2018). Il danneggiato, tuttavia, per vedersi riconosciuto tale tipo di danno, ha l'onere di allegare, nei termini di rito, tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
La prova può essere fornita anche tramite presunzioni che ben possono assurgere ad unica fonte di convincimento del giudice anche secondo un criterio di regolarità logica fondato sull' “id quod plerumque accidit" cioè sulle massime di esperienza (con presunzione semplice, iuris tantum, dunque suscettibile di smentita mediante prova contraria).
Anche in ipotesi di lesioni micropermanenti è possibile accertare la ricorrenza di un pregiudizio morale che si accompagna a quello fisico sempre che sia adeguatamente allegato e dimostrato. Nella fattispecie, l'attrice ha allegato e provato la particolare sofferenza sopportata a causa dell'evento subito e dei postumi e delle terapie cui si è dovuta sottoporre. In particolare, il teste ha riferito: “Questo trambusto di operazioni e spostamenti tra ospedali è durato Tes_1 un annetto. Era provata sia fisicamente che psicologicamente dall'evento. Mia SO prima del sinistro faceva hip hop e reggaeton come hobby […] Anche oggi non può indossare le scarpe con il tacco in quanto le causano dolore. Quell'estate del 2021 non è neanche andata in vacanza anzi a
Ferragosto è stata accompagnata in ospedale a bologna dove è stata per più di una settimana.”.
Inoltre, questo lungo iter ospedaliero è stato confermato anche dal CTU il quale ha certificato che dalla data dell'operazione (30/03/2021) “dopo ulteriori controlli clinici e strumentali in data 28/02/2022 la perizianda veniva dichiarata clinicamente guarita”.
In forza di tali allegazioni, considerando cioè che risulta documentato ossia che l'attrice, dopo essere stata ricoverata in ospedale, nei mesi successivi è stata costretta a sottoporsi prima ad un intervento chirurgico e poi a numerose visite, terapie e medicazioni, verosimilmente accompagnate da dolore, ansia e patimento interno, si ritiene che possa essere riconosciuto l'aumento per la sofferenza soggettiva nella misura del 15% sull'importo già riconosciuto a titolo di danno biologico.
Il totale del danno non patrimoniale – considerando l'incremento del 15% del danno biologico (temporaneo e permanente) a titolo di danno morale (pari ad euro 3.545,86) – spettante all'attrice è, quindi, pari ad euro 27.184,94.
In definitiva la va condannata al pagamento, in favore di a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento del danno patrimoniale (spese mediche) e non patrimoniale, pari a complessivi euro 27.184,94.
A tale importo va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte
(sent. n. 1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat. Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. riconoscendo i valori medi in relazione allo scaglione di riferimento (fino a euro 52.000,00).
Le spese di CTU, così come liquidate nel corso del giudizio, vanno definitivamente poste a carico della compagnia assicuratrice convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della nella qualità di FGVS, così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la al pagamento, Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, in favore di Pt_1
della somma di euro 27.184,94 oltre interessi come in motivazione;
[...]
2) condanna la al pagamento, in favore dell'attrice delle spese di Controparte_1
lite che si liquidano in euro 535,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%;
3) pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate in corso di giudizio, a carico della compagnia assicuratrice convenuta.
Napoli, 23.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti