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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/01/2024, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona - I sezione civile - composta dai seguenti magistrati:
Dr. Gianmichele Marcelli Presidente Est.
Dr. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dr. Cesare Marziali Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 782/20 RG promossa da:
PER: (c.f. e p.i. ) con sede legale in Controparte_1 P.IV_1
Ancona, Via Oberdan n. 2, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Vagnoni (c.f.: , pec: CP_2 C.F._1
fax n. 0710976312) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1
Falconara M.ma (AN), Piazza Cesare Battisti n. 1, in virtù di procura speciale
Contro
Per: , C.F.: , nato il [...] a [...] Email_2 C.F._2
Camerino (MC) e residente a [...], rappresentato e difeso, giusta delega in calce all'Atto di Citazione datato 13.10.2017, dall'Avv. Rossella Dadea,
C.F. (PEC: fax n. C.F._3 Email_3
0732/043225), e dall'Avv. Maria Dadea, C.F. (PEC: C.F._4 Ema_4 [...]
fax n. 0732/043225), anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente Email_5
domiciliato presso lo studio degli anzidetti legali, sito a 60044 Fabriano (AN), Via E. Cialdini n. 42
(fax n. 0732/043225; e-mail: Email_6
- Appellato -
OGGETTO
Appello avverso Sentenza n. 705/2020 del Tribunale di Ancona pubblicata in data 09/06/2020
Conclusioni
Per l'appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della Sentenza n. 705/2020 del
Tribunale di Ancona, in persona del GOT Dott.ssa Maria Teresa Danieli, pubblicata in data 09/06/2020 pronunciata ex art. 281 sexies all'udienza in pari data, resa nell'ambito del giudizio avente RG n. 7004/2017
e notificata in data 16.06.2020, in accoglimento dei motivi di appello di cui sopra:
- in via principale nel merito: accertare e dichiarare che non ha alcuna responsabilità nella Parte_1 causazione dei danni come lamentati dal Sig. nel giudizio di primo grado e quindi Controparte_3 rigettare, con ogni conseguente statuizione, tutte le domande di controparte, perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento da parte dell'adita Corte di
Appello di una qualsivoglia responsabilità in capo alla accertare e dichiarare, per tutti i motivi Parte_1 esposti in narrativa che il concorso di nella causazione del danno è di misura inferiore ai 2/3 e Pt_1 comunque inferiore alla misura del concorso di colpa dell'appellato, determinandola nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con ogni conseguente statuizione anche in tema di misura della compensazione delle spese legali e ripartizione delle spese di CTU del primo grado condannando controparte alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto in più da parte di Pt_1
- Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfetario, Cap ed Iva come per legge, di entrambi i gradi di giudizio e ponendo ad esclusivo carico della controparte le spese di CTU.
Per l'appellata Nel merito: 1) in via principale, rigettare integralmente l'Appello proposto dalla Controparte_1
, in riforma della Sentenza del Tribunale di Ancona n. 705/2020, pubblicata in data
[...]
9.06.2020, notificata in data 16.06.2020, poiché infondato in fatto e in diritto;
2) in via incidentale, in riforma parziale della Sentenza del Tribunale di Ancona n. 705/2020, pubblicata in data 9.06.2020, notificata in data 16.06.2020, nella parte in cui statuisce “il concorso di colpa del danneggiato (nella misura di un terzo) e condanna l' convenuta al risarcimento del danno in favore del Pt_1 sig. tramite il pagamento della somma di € 31.751,30, oltre interessi dal fatto al saldo Controparte_3 effettivo;
compensa per un terzo le spese di lite, che rimarranno per due terzi a carico dell' convenuta e Pt_1 che vengono complessivamente liquidate in € 7.491,00 (di cui € 1.620,00 per fase di studio, € 1.147,00 per fase introduttiva, € 1.720,00 per fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisoria, € 237,00 per spese documentate) oltre accessori di legge;
compensa nella misura sopra indicata le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, disponendo la restituzione di quanto eventualmente già versato in eccedenza”, accertare l'esclusiva responsabilità dei medici del Pronto Soccorso di Camerino, dell'Ospedale di
Camerino e, conseguentemente, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 C.C., della Controparte_1
P.IV , in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-
[...] P.IV_1 tempore, con sede a 60100 Ancona, Via Oberdan 2, nella causazione dei danni subiti dal Sig. CP_3
in data 31.10.2006 e, per l'effetto, condannare l' al
[...] Controparte_1 risarcimento dei danni personali tutti, patrimoniali e non, subiti dal Sig. nell'occorso, danni che CP_3 si quantificano nella misura di Euro 60.000,00 (Euro sessantamila/00), o in quella maggiore o minore somma che sarà determinata, oltre al pagamento delle spese mediche sostenute dall'Appellante in via incidentale, nonché gli interessi legali dal dovuto al saldo, disponendo che l' Controparte_1 corrisponda la residua somma dovuta al Sig. detratta la somma già versata
[...] Controparte_3 allo stesso sulla base della Sentenza di primo grado, trattenuta a titolo di acconto del maggior importo dovuto, con ogni conseguente statuizione anche in tema ripartizione delle spese legali e quelle relative alla
CTU del primo grado;
con vittoria di spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_3
Ancona l' rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, in via Parte_1 principale, accertare l'esclusiva responsabilità dei medici del Pronto Soccorso di Camerino, dell'Ospedale di
Camerino e, conseguentemente, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. della Controparte_1
P.IV , in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-
[...] P.IV_1 tempore, con sede a 60100 Ancona, Via Oberdan 2, nella causazione dei danni subiti dal Sig. CP_3
in data 31.10.2006 e, per l'effetto, condannare l' convenuta
[...] Controparte_1 al risarcimento dei danni personali tutti, patrimoniali e non, subiti dal Sig. nell'occorso, danni CP_3 che si quantificano nella misura di Euro 25.000,00 (Euro venticinquemila/00), o in quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, oltre al pagamento delle spese mediche sostenute dall'attore, nonché gli interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese di lite”. Assumeva parte attrice di essersi recata in data 31.10.2006 presso il Pronto Soccorso dell' di Camerino per Org_1 algia e tumefazione del testicolo destro, di essere stato sottoposto ad ecografia scrotale, nonché ad una consulenza specialistica, per cui gli veniva diagnosticata una “epididimite acuta dx con modesto idrocele”; successivamente circa sei anni dopo il suddetto accesso al PS di Camerino, l'attore in data 07.06.2012 si sottoponeva a nuova ecografia scrotale e a spermiogramma dal quale emergeva una “severa condizione di oligo-terato-asteno spermia”, collegando la perdita di funzionalità del testicolo destro alle condotte dei
Sanitari del PS di Camerino che lo sottoposero a cure in data 31.10.2006, in quanto, a dire di controparte, tali Sanitari avrebbero dovuto effettuare un esame eco-colordoppler scrotale anziché ecografia scrotale, esame che avrebbe dato la asserita corretta diagnosi di torsione del funicolo destro, evitando danni irreparabili al testicolo, lamentando quindi un danno quantificabile in € 25.000,00.
Si costituiva in giudizio l' contestando integralmente tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, argomentato, prodotto, eccepito e richiesto e, nello specifico, eccependo la totale carenza probatoria di tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti della Parte_1 contestando sia l'an che il quantum debeatur nonchè il nesso di causalità tra le condotte poste in essere dai
Sanitari coinvolti nella presente fattispecie e i danni lamentati da controparte.
In fase istruttoria, veniva dato ingresso alla CTU medico-legale , all'uopo demandata al Dr. Persona_1
All'esito, il Giudice del primo grado, dichiarava l'inammissibilità delle prove testi articolate dalla parte attrice e, rigettando altresì la richiesta di chiarimenti al CTU, rinviava all'udienza di pc e discussione ex art. 281 sexies. Con sentenza n. 705/2020, pubblicata in data 9.06.2020, il Tribunale di Ancona così si pronunciava:
“ PTM
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando in ordine all'azione promossa da Controparte_3 avverso l' , ritenuta la propria competenza, così dispone: Controparte_1
accertata la responsabilità dell' nella causazione del danno subito dall'attore, e accertato il Parte_1 concorso di colpa del danneggiato (nella misura di un terzo), condanna l' convenuta al risarcimento del Pt_1 danno in favore del sig. tramite pagamento della somma di € 31.751,30 oltre interessi Controparte_3 dal fatto al saldo effettivo;
compensa per un terzo le spese di lite, che rimarranno per due terzi a carico dell convenuta e che Pt_1 vengono complessivamente liquidate in € 7.491,00 (di cui € 1.620,00 per fase di studio, € 1.147,00 per fase introduttiva, € 1.720,00 per fase istruttoria , € 2.767,00 per fase decisoria, € 237,00 per spese documentate) oltre accessori di legge;
compensa nella misura sopra indicata le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, disponendo la restituzione di quanto eventualmente già versato in eccedenza.
Così deciso ex art. 281 sexies cpc in esito all'udienza del 09.06.2020, del cui verbale la presente sentenza costituisce parte integrante.”
Con atto di appello ritualmente notificato l' , ha impugnato la Parte_2 sentenza di primo grado sulla base di plurimi motivi meglio spiegati nel prosieguo.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e, in via incidentale, accertarsi Controparte_4
l'esclusiva responsabilità dei medici del Pronto Soccorso di Camerino, dell'Ospedale di Camerino e, conseguentemente, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 C.C., della Controparte_1 e, di conseguenza, la condanna della parte appellante al risarcimento dei danni subiti quantificati
[...] nella misura di Euro 60.000,00
Sulla precisazione delle conclusioni e il deposito delle memorie ex art. 190 cpc la causa è stata trattenuta in decisione
Con il primo motivo la parte appellante impugna la sentenza di primo grado in quanto il giudice di prime cure aderendo alle risultanze peritali, avrebbe riconosciuto una responsabilità del personale sanitario per omessa prescrizione farmacologica all'esito delle dimissioni del paziente. Assume la parte appellante in primo luogo che la circostanza dell'omessa prescrizione non era stata mai allegata dall'allora parte attrice che si limitava a contestare l' errata diagnosi (epididimite anziché torsione del funicolo) ed il non corretto approccio diagnostico (ecografia scrotale anziché eco-colordoppler scrotale). Da qui la nullità della perizia in quanto del tutto esplorativa sul punto atteso che il CTU avrebbe esorbitato dal mandato ricevuto, con la conseguente declaratoria di riforma della sentenza di primo grado.
In secondo luogo, e nel merito, che la prescrizione risultava sussistente in quanto riportata sia dall'annotazione dello specialista urologo che prescrive terapia antibiotica ed antinfiammatoria sia dalla dichiarazione del paziente avente valore confessorio che dichiarava di avere assunto antibiotici. La circostanza che non fosse indicato nel verbale di dimissione dal Pronto Soccorso era dovuto al fatto che all'epoca del sinistro, i farmaci venivano prescritti su certificato bianco che veniva consegnato al paziente senza trattenerne copia.
Il motivo è infondato
Per quanto attiene alla nullità della CTU in quanto il perito d'ufficio, esorbitando dal mandato ricevuto e ampliando il quesito assegnatogli, avrebbe posto a fondamento della attribuzione di colpa al personale sanitario del Pronto Soccorso una circostanza, la omessa prescrizione di terapia farmacologica all'esito delle dimissione del paziente , mai dedotta né contestata in sede giudiziale dalla parte appellata, occorre rilevare quanto segue.
Per giurisprudenza consolidata "il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purchè idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo: in particolare, il giudice del merito può trarre elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta (Cass. n.
5965 del 2004; n. 14272 del 1999). E' di tutta evidenza la non sostanziale estraneità all'oggetto dell'indagine conferita dal giudice la parte di consulenza che, secondo i ricorrenti, sarebbe attinta da eccesso di mandato”. (Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n.25162)
Declinando il principio giurisprduenzali testè richiamato al caso di specie, il quesito del Giudice era il seguente: “Verifichi il CTU, tenuto in conto il complessivo preesistente quadro clinico del sig. CP_3
, se vi siano o meno eventuali responsabilità - secondo il cd criterio “del più probabile che non” -
[...] attribuibili alle condotte del personale sanitario intervenuto, nella genesi e nella evoluzione del Pt_1 quadro clinico evidenziato dalla parte in seguito dell'accesso al pronto soccorso dell' di Camerino Org_1 del 31.10.2006; valuti pertanto il CTU se la situazione attuale del sig. sia o possa considerarsi CP_3 conseguenza diretta dell'operato dei sanitari, valutando - in caso di risposta positiva - il grado di invalidità temporanea e definitiva riportato dall'attore, indicando altresì quale percentuale di invalidità sarebbe comunque residuata al sig. a prescindere dalle eventuali responsabilità del personale Controparte_3 sanitario coinvolto nella vicenda” Pt_1
E' di tutta evidenza come all'interno dell'operato dei sanitari, così come complessivamente valutato, sia ricompresa anche l'attività di prescrizione farmacologica e riabilitativa, ove necessaria ai fini terapeutici, all'esito delle dimissioni del paziente. Pertanto ne deriva che l' attività di valutazione del consulente d'ufficio circa l'incidenza della mancata prescrizione terapeutica sull'insorgenza del danno alla salute dedotto dal paziente appare come ricompresa nell'ambito dell'indagine di natura tecnico- scientifica rimessa allo stesso perito, al quale è consentito ricavare dall'esame complessivo della documentazione ogni indicazione relativa alla correttezza dell'operato del personale medico.
Osserva la Corte come sia pacifico che la difesa dello abbia depositato a corredo della domanda CP_5 giudiziale l'intera documentazione clinica media concernente la storia clinica della parte appellata corredata da perizia di parte che, valutate le risultanze di fatto (tra l'altro provate da documenti provenienti dalla stessa ha individuato il nesso causale fra l'operato dei sanitari e l'insorgenza dell'eventus damni Pt_1 alla salute oggetto della pretesa risarcitoria. Quindi il tenore del quesito, che più sopra si è ritenuto di trascrivere integralmente, non ha nulla di esplorativo, demandando al consulente d'ufficio di fornire il proprio supporto scientifico nella elaborazione di quei dati (che il giudice evidentemente non può compiere da solo) già prodotti in giudizio dalla parte.
Non risulta convincente nemmeno quanto sostenuto dalla parte appellante che la prova della sussistenza della prescrizione farmacologica si evincesse dal certificato redatto dal medico urologo che visitava il paziente, dalle dichiarazioni dello che dichiarava di aver assunto farmaci ed infine, in via CP_5 presuntiva, dalla irragionevolezza che il paziente fosse stato dimesso senza ricevere alcuna indicazione sulla terapia da assumere, tenendo presente che all'epoca del sinistro, i farmaci venivano prescritti su certificato bianco che veniva consegnato al paziente senza trattenerne copia.
Innanzitutto dal referto dello specialista urologo si evince tale prescrizione “Considerato che sono trascorse
24 ore dall'insorgenza della sintomatologia si prescrive terapia antibiotica ed antinfiammatoria. Da rivedere entro 24 ore.”; quindi è di tutta evidenza, stante la genericità della prescrizione farmacologica riportata, che la stessa avrebbe dovuto essere quanto meno integrata, con l'indicazione precisa dei farmaci da assumere, all'esito delle dimissioni del paziente.
Per quanto riguarda la dichiarazione di natura confessoria anch'essa si connota da evidenti tratti di genericità non desumendosi né la loro posologia né se assunti spontaneamente o sulla base di indicazioni terapeutiche.
Quindi la prefata dichiarazione non può, invero, ritenersi dotata di portata confessoria né idonea ad assurgere al rango di elemento probatorio, nemmeno di consistenza presuntiva.
Infine per quanto attiene alla mancanza della prescrizione farmacologica nel referto di dimissione in quanto all'epoca questa veniva redatta in un certificato consegnato al paziente senza trattenerne copia, anche tale circostanza non può esonerare la struttura sanitaria dall'onere di provare aliunde di aver svolto correttamente la propria prestazione professionale. E' pacifico (cfr. recente Cass Civ n. 14702 del 2021) il principio per cui nell'ambito della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inadempimento della prestazione professionale, colui che lamenta il danno alla salute è tenuto ad allegare la circostanza dell'inadempimento e a dimostrare l'esistenza della cd. causalità materiale, ossia del nesso causale tra la condotta del medico e il danno subito (posto che quest'ultimo non è immanente all'inadempimento).
Spetta invece al debitore, una volta che il creditore abbia assolto agli oneri sopra indicati, provare l'avvenuto adempimento della prestazione, ovvero che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile.
Con il secondo motivo di appello, la parte appellante impugna la sentenza di primo grado laddove il Giudice di prime cure pur aderendo alle risultanze della CTU per le quali la diagnosi posta dai di Parte_2 epididimite è corretta – e quindi il mancato esame ecocolordoppler, seppur consigliato, di fatto non ha comportato nessun danno – al contempo utilizza tale mancanza per attribuire un danno maggiore all'appellante. In realtà il CTU esplicitamente chiariva che il non espletamento dell'ecocolordoppler non ha concorso nella determinazione del danno, non sussistendo quindi nesso eziologico tra tale mancanza e quanto lamentato dall'attore.
Il motivo è fondato
Diversamente da quanto motivato dal Giudice di prime cure, la Corte ritiene di aderire alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che, pur evidenziando un non completezza negli accertamenti strumentali eseguiti dal personale sanitario sulla persona dello e nello specifico il mancato controllo tramite CP_5 la procedura definita ecocolor doppler, tale lacuna metodologica non abbia determinato una diagnosi errata né quindi l'insorgenza del danno lamentato dal paziente appellato.
Nelle note conclusive della perizia in risposta alle osservazioni del perito di parte appellata (“1) Non era possibile giungere ad una diagnosi di esclusione di epididimite acuta con idrocele senza esame strumentale, nella fattispecie ecocolordoppler”) il perito d'ufficio risponde quanto segue “La diagnosi di epididimite è stata eseguita mediante ecografia in maniera corretta in quanto altre patologie sarebbero state evidenti all'esame clinico diretto ed ecografico quindi per porre diagnosi di epididimite gli elementi utilizzati sono congrui e compatibili”
In termini di percentuali nella causazione del danno fisico occorso alla parte appellata, sempre il CTU conclude “Considerando altresì l'impatto sul danno attualmente presente sul paziente in concomitanza con i tre eventi causali di cui sopra di natura medico legale, la quota parte attribuibile alla errata condotta della struttura camerte è pari ad 1/3 della totale con una percentuale pertanto del 5%.”
Richiamando i principi giurisprudenziali consolidati (cfr. per tutte Cass. n.28992/2019) :Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare, avvalendosi eventualmente di presunzioni, anche il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità , in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie, ed impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare. Il nesso eziologico che, invece, spetta al debitore provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, c.c. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.c.). Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. “
Quindi declinando tali principi al caso di specie, all'esito delle risultanze peritali sopra richiamate, non si rinviene alcuna evidenza probatoria circa la sussistenza di un nesso causale tra la condotta dei medici del P.S. camerte in sede di approccio diagnostico e di procedura di accertamento strumentale della patologia, optando per una semplice ecografia in luogo della più consigliata diagnosi tramite ecocolordoppler, e l'insorgenza del danno lamentato dal paziente CP_5
Riassumendo, all'esito della disamina dell'intera vicenda, si deve valutare, in ossequio alle risultanze peritali, una quota di responsabilità dalla nella causazione dell'occorso pari ad 1/3. Pt_1
Con appello incidentale la parte appellata impugna a sua volta la sentenza di primo grado contestando la motivazione del giudice di prime cure che erroneamente attribuisce un concorso di colpa del paziente nel verificarsi dell'evento dannoso de quo in quanto in primis si sarebbe presentato al pronto soccorso con notevole ritardo – 12 ore – dall'insorgenza dei primi dolori , vanificando così gli effetti positivi della terapia praticata ed in secondo luogo lo avrebbe disatteso la prescrizione indicata dallo specialista CP_5 urologo di ripresentarsi dopo 24 h per una visita di controllo. In realtà assume la parte appellata che il ritardo di 12 ore nel ricovero al Pronto Soccorso è circostanza non provata e quindi frutto di mere supposizioni del Giudice medesimo e stante la mancanza di prescrizione all'esito delle dimissioni del paziente medesimo non può attribuirsi alcuna colpa al medesimo per non essersi, egli, ripresentato al P.S. per una visita di controllo dopo 24 ore.
Il motivo è infondato
Per quanto attiene alla circostanza del ricovero avvenuto dopo le dovute 12 ore, ciò è provato dallo stesso referto del Pronto Soccorso dal quale si evince che lo in data 31.10.06, alle ore 9.00, si recava CP_5 presso il PS di Camerino per algia testicolare riferendo che “l'insorgenza del dolore testicolare a dx si era manifestata nel pomeriggio del giorno precedente ed era andato aumentando.”, quindi ben oltre le 12 ore dall'insorgenza dei primi dolori.
Si osserva che ( Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 28 luglio 2020, n. 16030) “Il certificato medico di pronto soccorso è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha firmato sia delle dichiarazioni al medesimo rese.
Nel caso in cui il paziente-danneggiato non abbia proposto querela di falso in danno del medico certificatore, deve ritenersi che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state rilasciate proprio dal danneggiato e che il loro contenuto sia quello verbalizzato”.
Per quanto riguarda alla veridicità delle stesse dichiarazioni è vero che sotto tale profilo, il referto non è vincolante e lo stesso paziente avrebbe ben potuto dimostrare di avere riferito ai sanitari circostanze non veritiere , ma si evidenzia come nel caso di specie non si rinvengono elementi probatori, nemmeno di consistenza presuntiva, atti a dimostrare la non veridicità delle dichiarazioni rese.
Mentre per quanto riguarda l'inadempimento dello alla prescrizione di presentarsi per una visita CP_5 di controllo entro le 24 h, tale prescrizione, sebbene non indicata dal verbale di dimissioni rilasciato al paziente dal Pronto Soccorso, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'appellato, questa era comunque indicata, in maniera precisa e, quindi, non idonea a far sorgere dubbi, nella diagnosi redatta dallo specialista urologo, all'esito della visita.
E' di tutta evidenza che la mancata presentazione del paziente alla visita di controllo prescritta deve ritenersi, a tutti gli effetti, quale concausa dell'insorgenza del danno lamentato atteso che, come rileva l'elaborato peritale del consulente tecnico d'ufficio, “La errata cura di tale epididimite dipende sia dalla mancanza di trattamento farmacologico prescritto dal PS di Camerino sia dal mancato controllo eseguito dal paziente.”(pag. 14) e “La genesi fattuale della oligo-asteno-teratospermia vede quindi una causa medico-legale multifattoriale determinata da: 1) epididimite (causa naturale) - da sola sarebbe stata in grado di determinare il danno se lasciata a se stante;
2) mancata prescrizione farmacologica (causa iatrogena); 3) mancata adeguatezza del paziente alla visita di controllo indicata alla dimissione (causa naturale)” (pag. 15)
Con successivo motivo la parte appellata contesta la decisione di primo grado di non ricomprendere, nella entificazione del danno, la voce relativa alla sofferenza soggettiva, ai pregiudizi alla vita di relazione e ai riflessi negativi che possono ritenersi sussistenti in relazione all'errato intervento del personale sanitario del Pronto Soccorso, così come accertati in sede di CTP attorea e di CTU.
Il motivo è infondato
Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n.
356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).
Va ulteriormente precisato che, come statuito dalla Suprema Corte (cfr. per tutte Cass., Civ. ord. n.
7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali).
Nello specifico, ai punti 7, 8 e 9 della prefata ordinanza si precisa che:
“7) "in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento
8) in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)";
9) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”
In altri termini la personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione onde evitarsi di liquidare due volte il medesimo pregiudizio dapprima a titolo di danno alla salute e, poi, a titolo, appunto, di personalizzazione, per pregiudizi non specifici ed eccezionali. Il giudice di merito nella propria valutazione, dovrà utilizzare come parametro standard le tabelle, che sono volte al risarcimento del pregiudizio che qualunque vittima avrebbe patito in circostanze analoghe. Per superare il risarcimento quantificato forfettariamente, occorre che nel dibattito processuale siano emerse specifiche circostanze di fatto, peculiari della fattispecie, caratterizzate dalla irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata .
Nella fattispecie de qua la prospettazione di una accertata “paura del paziente di non essere fertile”, “stato di sofferenza affettivo-emotiva, caratterizzato prevalentemente da sentimenti depressivi con componenti ansiose , correlato alle vicende per cui è causa” nonché l'incidenza negativa “ sulla sua sfera personale, sulla sua vita relazionale e sui suoi rapporti di natura affettiva, sentimentale e sessuale” in realtà costituiscono altrettante conseguenze dannose ordinarie, totalmente riconducibili ad aspetti «dinamico relazionali» normali del danno biologico che trovano totale compensazione nella liquidazione al 15% - percentuale determinata dal CTU - sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano.
Per quanto attiene poi, nello specifico, all'incidenza sulla possibilità di procreare e di costituirsi una famiglia della parte appellata, alla quale era stato consigliato di ricorrere alla tecnica delle crioconservazione del seme, la circostanza è riportata dalla perizia del consulente tecnico della parte appellata depositata in primo grado, consulenza che, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio non essendo, peraltro, nemmeno entrata nel dibattito all'interno dell'accertamento peritale d'ufficio. Si deve osservare, infatti, come la circostanza non sia stata valutata dal consulente tecnico d'ufficio né è stata fatta oggetto delle osservazioni alla Ctu;
trattandosi di questione medica è chiaro che essa andava allegata e sottoposta a verifica medica in sede di Ctu.
Se ne conclude, pertanto, che all'esito della analitica disamina che precede, i pregiudizi lamentati sono o privi di conforto probatorio o riconducibili ad aspetti «dinamico relazionali» normali che trovano totale compensazione nella liquidazione compiuta dal primo giudicante sulla base delle Tabelle del Tribunale di
Milano. In tal modo va esclusa ogni personalizzazione del danno non patrimoniale per non incorrere in duplicazioni liquidando a titolo di personalizzazione un profilo relazionale già compreso nel valore standard del punto.
In conclusione il danno entificato nel 15 %, in ossequio alle risultanze peritali d'ufficio, sulla base delle tariffe del Tribunale di Milano va liquidato in € 47.627,00. Di questo importo solo 1/3 e quindi €. 15.875,66, per i motivi sopra esaminati, dovrà essere posto a carico della odierna appellante. Pt_1
Per la liquidazione delle spese, da valutarsi sulla scorta dell'esito complessivo della controversia, si deve considerare come prevalentemente soccombente la struttura sanitaria che anche in questa sede ha richiesto in via principale il rigetto integrale della domanda di risarcimento, la riduzione disposta comporterà che la quantificazione delle medesime debba essere calcolata sul decisum. Le spese di CTU ricadono sulla sanitaria. CP_1
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte le fasi.
In ragione delle reciproche soccombenze si ritiene congrua la compensazione tra le parti delle spese per l'espletamento della CTU.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'appellante incidentale
Controparte_6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, sull' appello avverso Sentenza n. 705/2020 del Tribunale di Ancona pubblicata in data
09/06/2020 proposto da (c.f. e p.i. Controparte_1 P.IV_1
contro
C.F.: Controparte_3 C.F._2
così decide:
- rigetta l'appello incidentale, accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto in parziale riforma della sentenza gravata;
- condanna a risarcire il danno cagionato a Controparte_1 he liquida in complessivi €. 15.875,66, oltre rivalutazione monetaria dall'evento Controparte_3 alla pubblicazione della presente sentenza e interessi sulla somma anno per anno rivalutata dall'evento al saldo;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] elle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in € 4835,00 e di quelle del secondo CP_3 grado che si determinano in € 5.532,00 oltre rimborso forfettario in misura massima, c.p.a ed IV;
- pone a carico della le spese per l'espletamento della CTU come determinate in atti Controparte_1
- sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'appellante incidentale
Controparte_6
Ancona, 09.01.2024
Il Presidente est.
Dott. Gianmichele Marcelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona - I sezione civile - composta dai seguenti magistrati:
Dr. Gianmichele Marcelli Presidente Est.
Dr. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dr. Cesare Marziali Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 782/20 RG promossa da:
PER: (c.f. e p.i. ) con sede legale in Controparte_1 P.IV_1
Ancona, Via Oberdan n. 2, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Vagnoni (c.f.: , pec: CP_2 C.F._1
fax n. 0710976312) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1
Falconara M.ma (AN), Piazza Cesare Battisti n. 1, in virtù di procura speciale
Contro
Per: , C.F.: , nato il [...] a [...] Email_2 C.F._2
Camerino (MC) e residente a [...], rappresentato e difeso, giusta delega in calce all'Atto di Citazione datato 13.10.2017, dall'Avv. Rossella Dadea,
C.F. (PEC: fax n. C.F._3 Email_3
0732/043225), e dall'Avv. Maria Dadea, C.F. (PEC: C.F._4 Ema_4 [...]
fax n. 0732/043225), anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente Email_5
domiciliato presso lo studio degli anzidetti legali, sito a 60044 Fabriano (AN), Via E. Cialdini n. 42
(fax n. 0732/043225; e-mail: Email_6
- Appellato -
OGGETTO
Appello avverso Sentenza n. 705/2020 del Tribunale di Ancona pubblicata in data 09/06/2020
Conclusioni
Per l'appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della Sentenza n. 705/2020 del
Tribunale di Ancona, in persona del GOT Dott.ssa Maria Teresa Danieli, pubblicata in data 09/06/2020 pronunciata ex art. 281 sexies all'udienza in pari data, resa nell'ambito del giudizio avente RG n. 7004/2017
e notificata in data 16.06.2020, in accoglimento dei motivi di appello di cui sopra:
- in via principale nel merito: accertare e dichiarare che non ha alcuna responsabilità nella Parte_1 causazione dei danni come lamentati dal Sig. nel giudizio di primo grado e quindi Controparte_3 rigettare, con ogni conseguente statuizione, tutte le domande di controparte, perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento da parte dell'adita Corte di
Appello di una qualsivoglia responsabilità in capo alla accertare e dichiarare, per tutti i motivi Parte_1 esposti in narrativa che il concorso di nella causazione del danno è di misura inferiore ai 2/3 e Pt_1 comunque inferiore alla misura del concorso di colpa dell'appellato, determinandola nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con ogni conseguente statuizione anche in tema di misura della compensazione delle spese legali e ripartizione delle spese di CTU del primo grado condannando controparte alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto in più da parte di Pt_1
- Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfetario, Cap ed Iva come per legge, di entrambi i gradi di giudizio e ponendo ad esclusivo carico della controparte le spese di CTU.
Per l'appellata Nel merito: 1) in via principale, rigettare integralmente l'Appello proposto dalla Controparte_1
, in riforma della Sentenza del Tribunale di Ancona n. 705/2020, pubblicata in data
[...]
9.06.2020, notificata in data 16.06.2020, poiché infondato in fatto e in diritto;
2) in via incidentale, in riforma parziale della Sentenza del Tribunale di Ancona n. 705/2020, pubblicata in data 9.06.2020, notificata in data 16.06.2020, nella parte in cui statuisce “il concorso di colpa del danneggiato (nella misura di un terzo) e condanna l' convenuta al risarcimento del danno in favore del Pt_1 sig. tramite il pagamento della somma di € 31.751,30, oltre interessi dal fatto al saldo Controparte_3 effettivo;
compensa per un terzo le spese di lite, che rimarranno per due terzi a carico dell' convenuta e Pt_1 che vengono complessivamente liquidate in € 7.491,00 (di cui € 1.620,00 per fase di studio, € 1.147,00 per fase introduttiva, € 1.720,00 per fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisoria, € 237,00 per spese documentate) oltre accessori di legge;
compensa nella misura sopra indicata le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, disponendo la restituzione di quanto eventualmente già versato in eccedenza”, accertare l'esclusiva responsabilità dei medici del Pronto Soccorso di Camerino, dell'Ospedale di
Camerino e, conseguentemente, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 C.C., della Controparte_1
P.IV , in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-
[...] P.IV_1 tempore, con sede a 60100 Ancona, Via Oberdan 2, nella causazione dei danni subiti dal Sig. CP_3
in data 31.10.2006 e, per l'effetto, condannare l' al
[...] Controparte_1 risarcimento dei danni personali tutti, patrimoniali e non, subiti dal Sig. nell'occorso, danni che CP_3 si quantificano nella misura di Euro 60.000,00 (Euro sessantamila/00), o in quella maggiore o minore somma che sarà determinata, oltre al pagamento delle spese mediche sostenute dall'Appellante in via incidentale, nonché gli interessi legali dal dovuto al saldo, disponendo che l' Controparte_1 corrisponda la residua somma dovuta al Sig. detratta la somma già versata
[...] Controparte_3 allo stesso sulla base della Sentenza di primo grado, trattenuta a titolo di acconto del maggior importo dovuto, con ogni conseguente statuizione anche in tema ripartizione delle spese legali e quelle relative alla
CTU del primo grado;
con vittoria di spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_3
Ancona l' rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, in via Parte_1 principale, accertare l'esclusiva responsabilità dei medici del Pronto Soccorso di Camerino, dell'Ospedale di
Camerino e, conseguentemente, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. della Controparte_1
P.IV , in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-
[...] P.IV_1 tempore, con sede a 60100 Ancona, Via Oberdan 2, nella causazione dei danni subiti dal Sig. CP_3
in data 31.10.2006 e, per l'effetto, condannare l' convenuta
[...] Controparte_1 al risarcimento dei danni personali tutti, patrimoniali e non, subiti dal Sig. nell'occorso, danni CP_3 che si quantificano nella misura di Euro 25.000,00 (Euro venticinquemila/00), o in quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, oltre al pagamento delle spese mediche sostenute dall'attore, nonché gli interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese di lite”. Assumeva parte attrice di essersi recata in data 31.10.2006 presso il Pronto Soccorso dell' di Camerino per Org_1 algia e tumefazione del testicolo destro, di essere stato sottoposto ad ecografia scrotale, nonché ad una consulenza specialistica, per cui gli veniva diagnosticata una “epididimite acuta dx con modesto idrocele”; successivamente circa sei anni dopo il suddetto accesso al PS di Camerino, l'attore in data 07.06.2012 si sottoponeva a nuova ecografia scrotale e a spermiogramma dal quale emergeva una “severa condizione di oligo-terato-asteno spermia”, collegando la perdita di funzionalità del testicolo destro alle condotte dei
Sanitari del PS di Camerino che lo sottoposero a cure in data 31.10.2006, in quanto, a dire di controparte, tali Sanitari avrebbero dovuto effettuare un esame eco-colordoppler scrotale anziché ecografia scrotale, esame che avrebbe dato la asserita corretta diagnosi di torsione del funicolo destro, evitando danni irreparabili al testicolo, lamentando quindi un danno quantificabile in € 25.000,00.
Si costituiva in giudizio l' contestando integralmente tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, argomentato, prodotto, eccepito e richiesto e, nello specifico, eccependo la totale carenza probatoria di tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti della Parte_1 contestando sia l'an che il quantum debeatur nonchè il nesso di causalità tra le condotte poste in essere dai
Sanitari coinvolti nella presente fattispecie e i danni lamentati da controparte.
In fase istruttoria, veniva dato ingresso alla CTU medico-legale , all'uopo demandata al Dr. Persona_1
All'esito, il Giudice del primo grado, dichiarava l'inammissibilità delle prove testi articolate dalla parte attrice e, rigettando altresì la richiesta di chiarimenti al CTU, rinviava all'udienza di pc e discussione ex art. 281 sexies. Con sentenza n. 705/2020, pubblicata in data 9.06.2020, il Tribunale di Ancona così si pronunciava:
“ PTM
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando in ordine all'azione promossa da Controparte_3 avverso l' , ritenuta la propria competenza, così dispone: Controparte_1
accertata la responsabilità dell' nella causazione del danno subito dall'attore, e accertato il Parte_1 concorso di colpa del danneggiato (nella misura di un terzo), condanna l' convenuta al risarcimento del Pt_1 danno in favore del sig. tramite pagamento della somma di € 31.751,30 oltre interessi Controparte_3 dal fatto al saldo effettivo;
compensa per un terzo le spese di lite, che rimarranno per due terzi a carico dell convenuta e che Pt_1 vengono complessivamente liquidate in € 7.491,00 (di cui € 1.620,00 per fase di studio, € 1.147,00 per fase introduttiva, € 1.720,00 per fase istruttoria , € 2.767,00 per fase decisoria, € 237,00 per spese documentate) oltre accessori di legge;
compensa nella misura sopra indicata le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, disponendo la restituzione di quanto eventualmente già versato in eccedenza.
Così deciso ex art. 281 sexies cpc in esito all'udienza del 09.06.2020, del cui verbale la presente sentenza costituisce parte integrante.”
Con atto di appello ritualmente notificato l' , ha impugnato la Parte_2 sentenza di primo grado sulla base di plurimi motivi meglio spiegati nel prosieguo.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e, in via incidentale, accertarsi Controparte_4
l'esclusiva responsabilità dei medici del Pronto Soccorso di Camerino, dell'Ospedale di Camerino e, conseguentemente, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 C.C., della Controparte_1 e, di conseguenza, la condanna della parte appellante al risarcimento dei danni subiti quantificati
[...] nella misura di Euro 60.000,00
Sulla precisazione delle conclusioni e il deposito delle memorie ex art. 190 cpc la causa è stata trattenuta in decisione
Con il primo motivo la parte appellante impugna la sentenza di primo grado in quanto il giudice di prime cure aderendo alle risultanze peritali, avrebbe riconosciuto una responsabilità del personale sanitario per omessa prescrizione farmacologica all'esito delle dimissioni del paziente. Assume la parte appellante in primo luogo che la circostanza dell'omessa prescrizione non era stata mai allegata dall'allora parte attrice che si limitava a contestare l' errata diagnosi (epididimite anziché torsione del funicolo) ed il non corretto approccio diagnostico (ecografia scrotale anziché eco-colordoppler scrotale). Da qui la nullità della perizia in quanto del tutto esplorativa sul punto atteso che il CTU avrebbe esorbitato dal mandato ricevuto, con la conseguente declaratoria di riforma della sentenza di primo grado.
In secondo luogo, e nel merito, che la prescrizione risultava sussistente in quanto riportata sia dall'annotazione dello specialista urologo che prescrive terapia antibiotica ed antinfiammatoria sia dalla dichiarazione del paziente avente valore confessorio che dichiarava di avere assunto antibiotici. La circostanza che non fosse indicato nel verbale di dimissione dal Pronto Soccorso era dovuto al fatto che all'epoca del sinistro, i farmaci venivano prescritti su certificato bianco che veniva consegnato al paziente senza trattenerne copia.
Il motivo è infondato
Per quanto attiene alla nullità della CTU in quanto il perito d'ufficio, esorbitando dal mandato ricevuto e ampliando il quesito assegnatogli, avrebbe posto a fondamento della attribuzione di colpa al personale sanitario del Pronto Soccorso una circostanza, la omessa prescrizione di terapia farmacologica all'esito delle dimissione del paziente , mai dedotta né contestata in sede giudiziale dalla parte appellata, occorre rilevare quanto segue.
Per giurisprudenza consolidata "il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purchè idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo: in particolare, il giudice del merito può trarre elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta (Cass. n.
5965 del 2004; n. 14272 del 1999). E' di tutta evidenza la non sostanziale estraneità all'oggetto dell'indagine conferita dal giudice la parte di consulenza che, secondo i ricorrenti, sarebbe attinta da eccesso di mandato”. (Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n.25162)
Declinando il principio giurisprduenzali testè richiamato al caso di specie, il quesito del Giudice era il seguente: “Verifichi il CTU, tenuto in conto il complessivo preesistente quadro clinico del sig. CP_3
, se vi siano o meno eventuali responsabilità - secondo il cd criterio “del più probabile che non” -
[...] attribuibili alle condotte del personale sanitario intervenuto, nella genesi e nella evoluzione del Pt_1 quadro clinico evidenziato dalla parte in seguito dell'accesso al pronto soccorso dell' di Camerino Org_1 del 31.10.2006; valuti pertanto il CTU se la situazione attuale del sig. sia o possa considerarsi CP_3 conseguenza diretta dell'operato dei sanitari, valutando - in caso di risposta positiva - il grado di invalidità temporanea e definitiva riportato dall'attore, indicando altresì quale percentuale di invalidità sarebbe comunque residuata al sig. a prescindere dalle eventuali responsabilità del personale Controparte_3 sanitario coinvolto nella vicenda” Pt_1
E' di tutta evidenza come all'interno dell'operato dei sanitari, così come complessivamente valutato, sia ricompresa anche l'attività di prescrizione farmacologica e riabilitativa, ove necessaria ai fini terapeutici, all'esito delle dimissioni del paziente. Pertanto ne deriva che l' attività di valutazione del consulente d'ufficio circa l'incidenza della mancata prescrizione terapeutica sull'insorgenza del danno alla salute dedotto dal paziente appare come ricompresa nell'ambito dell'indagine di natura tecnico- scientifica rimessa allo stesso perito, al quale è consentito ricavare dall'esame complessivo della documentazione ogni indicazione relativa alla correttezza dell'operato del personale medico.
Osserva la Corte come sia pacifico che la difesa dello abbia depositato a corredo della domanda CP_5 giudiziale l'intera documentazione clinica media concernente la storia clinica della parte appellata corredata da perizia di parte che, valutate le risultanze di fatto (tra l'altro provate da documenti provenienti dalla stessa ha individuato il nesso causale fra l'operato dei sanitari e l'insorgenza dell'eventus damni Pt_1 alla salute oggetto della pretesa risarcitoria. Quindi il tenore del quesito, che più sopra si è ritenuto di trascrivere integralmente, non ha nulla di esplorativo, demandando al consulente d'ufficio di fornire il proprio supporto scientifico nella elaborazione di quei dati (che il giudice evidentemente non può compiere da solo) già prodotti in giudizio dalla parte.
Non risulta convincente nemmeno quanto sostenuto dalla parte appellante che la prova della sussistenza della prescrizione farmacologica si evincesse dal certificato redatto dal medico urologo che visitava il paziente, dalle dichiarazioni dello che dichiarava di aver assunto farmaci ed infine, in via CP_5 presuntiva, dalla irragionevolezza che il paziente fosse stato dimesso senza ricevere alcuna indicazione sulla terapia da assumere, tenendo presente che all'epoca del sinistro, i farmaci venivano prescritti su certificato bianco che veniva consegnato al paziente senza trattenerne copia.
Innanzitutto dal referto dello specialista urologo si evince tale prescrizione “Considerato che sono trascorse
24 ore dall'insorgenza della sintomatologia si prescrive terapia antibiotica ed antinfiammatoria. Da rivedere entro 24 ore.”; quindi è di tutta evidenza, stante la genericità della prescrizione farmacologica riportata, che la stessa avrebbe dovuto essere quanto meno integrata, con l'indicazione precisa dei farmaci da assumere, all'esito delle dimissioni del paziente.
Per quanto riguarda la dichiarazione di natura confessoria anch'essa si connota da evidenti tratti di genericità non desumendosi né la loro posologia né se assunti spontaneamente o sulla base di indicazioni terapeutiche.
Quindi la prefata dichiarazione non può, invero, ritenersi dotata di portata confessoria né idonea ad assurgere al rango di elemento probatorio, nemmeno di consistenza presuntiva.
Infine per quanto attiene alla mancanza della prescrizione farmacologica nel referto di dimissione in quanto all'epoca questa veniva redatta in un certificato consegnato al paziente senza trattenerne copia, anche tale circostanza non può esonerare la struttura sanitaria dall'onere di provare aliunde di aver svolto correttamente la propria prestazione professionale. E' pacifico (cfr. recente Cass Civ n. 14702 del 2021) il principio per cui nell'ambito della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inadempimento della prestazione professionale, colui che lamenta il danno alla salute è tenuto ad allegare la circostanza dell'inadempimento e a dimostrare l'esistenza della cd. causalità materiale, ossia del nesso causale tra la condotta del medico e il danno subito (posto che quest'ultimo non è immanente all'inadempimento).
Spetta invece al debitore, una volta che il creditore abbia assolto agli oneri sopra indicati, provare l'avvenuto adempimento della prestazione, ovvero che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile.
Con il secondo motivo di appello, la parte appellante impugna la sentenza di primo grado laddove il Giudice di prime cure pur aderendo alle risultanze della CTU per le quali la diagnosi posta dai di Parte_2 epididimite è corretta – e quindi il mancato esame ecocolordoppler, seppur consigliato, di fatto non ha comportato nessun danno – al contempo utilizza tale mancanza per attribuire un danno maggiore all'appellante. In realtà il CTU esplicitamente chiariva che il non espletamento dell'ecocolordoppler non ha concorso nella determinazione del danno, non sussistendo quindi nesso eziologico tra tale mancanza e quanto lamentato dall'attore.
Il motivo è fondato
Diversamente da quanto motivato dal Giudice di prime cure, la Corte ritiene di aderire alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che, pur evidenziando un non completezza negli accertamenti strumentali eseguiti dal personale sanitario sulla persona dello e nello specifico il mancato controllo tramite CP_5 la procedura definita ecocolor doppler, tale lacuna metodologica non abbia determinato una diagnosi errata né quindi l'insorgenza del danno lamentato dal paziente appellato.
Nelle note conclusive della perizia in risposta alle osservazioni del perito di parte appellata (“1) Non era possibile giungere ad una diagnosi di esclusione di epididimite acuta con idrocele senza esame strumentale, nella fattispecie ecocolordoppler”) il perito d'ufficio risponde quanto segue “La diagnosi di epididimite è stata eseguita mediante ecografia in maniera corretta in quanto altre patologie sarebbero state evidenti all'esame clinico diretto ed ecografico quindi per porre diagnosi di epididimite gli elementi utilizzati sono congrui e compatibili”
In termini di percentuali nella causazione del danno fisico occorso alla parte appellata, sempre il CTU conclude “Considerando altresì l'impatto sul danno attualmente presente sul paziente in concomitanza con i tre eventi causali di cui sopra di natura medico legale, la quota parte attribuibile alla errata condotta della struttura camerte è pari ad 1/3 della totale con una percentuale pertanto del 5%.”
Richiamando i principi giurisprudenziali consolidati (cfr. per tutte Cass. n.28992/2019) :Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare, avvalendosi eventualmente di presunzioni, anche il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità , in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie, ed impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare. Il nesso eziologico che, invece, spetta al debitore provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, c.c. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.c.). Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. “
Quindi declinando tali principi al caso di specie, all'esito delle risultanze peritali sopra richiamate, non si rinviene alcuna evidenza probatoria circa la sussistenza di un nesso causale tra la condotta dei medici del P.S. camerte in sede di approccio diagnostico e di procedura di accertamento strumentale della patologia, optando per una semplice ecografia in luogo della più consigliata diagnosi tramite ecocolordoppler, e l'insorgenza del danno lamentato dal paziente CP_5
Riassumendo, all'esito della disamina dell'intera vicenda, si deve valutare, in ossequio alle risultanze peritali, una quota di responsabilità dalla nella causazione dell'occorso pari ad 1/3. Pt_1
Con appello incidentale la parte appellata impugna a sua volta la sentenza di primo grado contestando la motivazione del giudice di prime cure che erroneamente attribuisce un concorso di colpa del paziente nel verificarsi dell'evento dannoso de quo in quanto in primis si sarebbe presentato al pronto soccorso con notevole ritardo – 12 ore – dall'insorgenza dei primi dolori , vanificando così gli effetti positivi della terapia praticata ed in secondo luogo lo avrebbe disatteso la prescrizione indicata dallo specialista CP_5 urologo di ripresentarsi dopo 24 h per una visita di controllo. In realtà assume la parte appellata che il ritardo di 12 ore nel ricovero al Pronto Soccorso è circostanza non provata e quindi frutto di mere supposizioni del Giudice medesimo e stante la mancanza di prescrizione all'esito delle dimissioni del paziente medesimo non può attribuirsi alcuna colpa al medesimo per non essersi, egli, ripresentato al P.S. per una visita di controllo dopo 24 ore.
Il motivo è infondato
Per quanto attiene alla circostanza del ricovero avvenuto dopo le dovute 12 ore, ciò è provato dallo stesso referto del Pronto Soccorso dal quale si evince che lo in data 31.10.06, alle ore 9.00, si recava CP_5 presso il PS di Camerino per algia testicolare riferendo che “l'insorgenza del dolore testicolare a dx si era manifestata nel pomeriggio del giorno precedente ed era andato aumentando.”, quindi ben oltre le 12 ore dall'insorgenza dei primi dolori.
Si osserva che ( Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 28 luglio 2020, n. 16030) “Il certificato medico di pronto soccorso è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha firmato sia delle dichiarazioni al medesimo rese.
Nel caso in cui il paziente-danneggiato non abbia proposto querela di falso in danno del medico certificatore, deve ritenersi che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state rilasciate proprio dal danneggiato e che il loro contenuto sia quello verbalizzato”.
Per quanto riguarda alla veridicità delle stesse dichiarazioni è vero che sotto tale profilo, il referto non è vincolante e lo stesso paziente avrebbe ben potuto dimostrare di avere riferito ai sanitari circostanze non veritiere , ma si evidenzia come nel caso di specie non si rinvengono elementi probatori, nemmeno di consistenza presuntiva, atti a dimostrare la non veridicità delle dichiarazioni rese.
Mentre per quanto riguarda l'inadempimento dello alla prescrizione di presentarsi per una visita CP_5 di controllo entro le 24 h, tale prescrizione, sebbene non indicata dal verbale di dimissioni rilasciato al paziente dal Pronto Soccorso, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'appellato, questa era comunque indicata, in maniera precisa e, quindi, non idonea a far sorgere dubbi, nella diagnosi redatta dallo specialista urologo, all'esito della visita.
E' di tutta evidenza che la mancata presentazione del paziente alla visita di controllo prescritta deve ritenersi, a tutti gli effetti, quale concausa dell'insorgenza del danno lamentato atteso che, come rileva l'elaborato peritale del consulente tecnico d'ufficio, “La errata cura di tale epididimite dipende sia dalla mancanza di trattamento farmacologico prescritto dal PS di Camerino sia dal mancato controllo eseguito dal paziente.”(pag. 14) e “La genesi fattuale della oligo-asteno-teratospermia vede quindi una causa medico-legale multifattoriale determinata da: 1) epididimite (causa naturale) - da sola sarebbe stata in grado di determinare il danno se lasciata a se stante;
2) mancata prescrizione farmacologica (causa iatrogena); 3) mancata adeguatezza del paziente alla visita di controllo indicata alla dimissione (causa naturale)” (pag. 15)
Con successivo motivo la parte appellata contesta la decisione di primo grado di non ricomprendere, nella entificazione del danno, la voce relativa alla sofferenza soggettiva, ai pregiudizi alla vita di relazione e ai riflessi negativi che possono ritenersi sussistenti in relazione all'errato intervento del personale sanitario del Pronto Soccorso, così come accertati in sede di CTP attorea e di CTU.
Il motivo è infondato
Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n.
356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).
Va ulteriormente precisato che, come statuito dalla Suprema Corte (cfr. per tutte Cass., Civ. ord. n.
7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali).
Nello specifico, ai punti 7, 8 e 9 della prefata ordinanza si precisa che:
“7) "in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento
8) in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)";
9) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”
In altri termini la personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione onde evitarsi di liquidare due volte il medesimo pregiudizio dapprima a titolo di danno alla salute e, poi, a titolo, appunto, di personalizzazione, per pregiudizi non specifici ed eccezionali. Il giudice di merito nella propria valutazione, dovrà utilizzare come parametro standard le tabelle, che sono volte al risarcimento del pregiudizio che qualunque vittima avrebbe patito in circostanze analoghe. Per superare il risarcimento quantificato forfettariamente, occorre che nel dibattito processuale siano emerse specifiche circostanze di fatto, peculiari della fattispecie, caratterizzate dalla irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata .
Nella fattispecie de qua la prospettazione di una accertata “paura del paziente di non essere fertile”, “stato di sofferenza affettivo-emotiva, caratterizzato prevalentemente da sentimenti depressivi con componenti ansiose , correlato alle vicende per cui è causa” nonché l'incidenza negativa “ sulla sua sfera personale, sulla sua vita relazionale e sui suoi rapporti di natura affettiva, sentimentale e sessuale” in realtà costituiscono altrettante conseguenze dannose ordinarie, totalmente riconducibili ad aspetti «dinamico relazionali» normali del danno biologico che trovano totale compensazione nella liquidazione al 15% - percentuale determinata dal CTU - sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano.
Per quanto attiene poi, nello specifico, all'incidenza sulla possibilità di procreare e di costituirsi una famiglia della parte appellata, alla quale era stato consigliato di ricorrere alla tecnica delle crioconservazione del seme, la circostanza è riportata dalla perizia del consulente tecnico della parte appellata depositata in primo grado, consulenza che, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio non essendo, peraltro, nemmeno entrata nel dibattito all'interno dell'accertamento peritale d'ufficio. Si deve osservare, infatti, come la circostanza non sia stata valutata dal consulente tecnico d'ufficio né è stata fatta oggetto delle osservazioni alla Ctu;
trattandosi di questione medica è chiaro che essa andava allegata e sottoposta a verifica medica in sede di Ctu.
Se ne conclude, pertanto, che all'esito della analitica disamina che precede, i pregiudizi lamentati sono o privi di conforto probatorio o riconducibili ad aspetti «dinamico relazionali» normali che trovano totale compensazione nella liquidazione compiuta dal primo giudicante sulla base delle Tabelle del Tribunale di
Milano. In tal modo va esclusa ogni personalizzazione del danno non patrimoniale per non incorrere in duplicazioni liquidando a titolo di personalizzazione un profilo relazionale già compreso nel valore standard del punto.
In conclusione il danno entificato nel 15 %, in ossequio alle risultanze peritali d'ufficio, sulla base delle tariffe del Tribunale di Milano va liquidato in € 47.627,00. Di questo importo solo 1/3 e quindi €. 15.875,66, per i motivi sopra esaminati, dovrà essere posto a carico della odierna appellante. Pt_1
Per la liquidazione delle spese, da valutarsi sulla scorta dell'esito complessivo della controversia, si deve considerare come prevalentemente soccombente la struttura sanitaria che anche in questa sede ha richiesto in via principale il rigetto integrale della domanda di risarcimento, la riduzione disposta comporterà che la quantificazione delle medesime debba essere calcolata sul decisum. Le spese di CTU ricadono sulla sanitaria. CP_1
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte le fasi.
In ragione delle reciproche soccombenze si ritiene congrua la compensazione tra le parti delle spese per l'espletamento della CTU.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'appellante incidentale
Controparte_6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, sull' appello avverso Sentenza n. 705/2020 del Tribunale di Ancona pubblicata in data
09/06/2020 proposto da (c.f. e p.i. Controparte_1 P.IV_1
contro
C.F.: Controparte_3 C.F._2
così decide:
- rigetta l'appello incidentale, accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto in parziale riforma della sentenza gravata;
- condanna a risarcire il danno cagionato a Controparte_1 he liquida in complessivi €. 15.875,66, oltre rivalutazione monetaria dall'evento Controparte_3 alla pubblicazione della presente sentenza e interessi sulla somma anno per anno rivalutata dall'evento al saldo;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] elle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in € 4835,00 e di quelle del secondo CP_3 grado che si determinano in € 5.532,00 oltre rimborso forfettario in misura massima, c.p.a ed IV;
- pone a carico della le spese per l'espletamento della CTU come determinate in atti Controparte_1
- sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'appellante incidentale
Controparte_6
Ancona, 09.01.2024
Il Presidente est.
Dott. Gianmichele Marcelli