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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2024, n. 10469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10469 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. 64420 /2020
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 10/06/2024 innanzi al giudice dott. ssa Lucia De Bernardin è comparsa per parte appellante l'avv. Maria Beatrice Capenti in sost. Avv. Emilio Ponticello la quale discute oralmente la causa ex art.281 sexies cpc, chiedendo la condanna delle spese in favore del procuratore antistatario.
È presente per l'avv. Anna Maria Pepe la quale conclude Controparte_1
riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17.09, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin) N. R.G. 64420/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 64420 /2020
PROMOSSA DA
, (C.F. ; rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PONTICIELLO EMILIO del foro di Milano giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), domiciliato Controparte_2 P.IVA_1
in via Nino Bixio n. 1 null 89127 Reggio Calabria;
rappresentato e difeso dall'avv.
MARCHESE FABIO e dall'avv. Eleonora Perugini;
APPELLATA CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
rilevato che con citazione innanzi al giudice di pace di Roma notificata a mezzo pec il 27.08.2019 l'odierno appellante ha proposto opposizione al fermo amministrativo apposto sul motociclo targato EK93556 trascritto il 18/02/2019 in relazione a cui non era stato notificato preavviso di fermo;
rilevato, in particolare, che in citazione viene lamentato -per quanto di interesse ai fini del presente procedimento-:
a) La non proporzionalità della misura adottata di iscrizione di fermo in relazione al valore del credito oggetto di recupero da parte dell'agenzia delle entrate;
b) L'intervenuta iscrizione su due veicoli aziendali di cui alla legge.98/2013 art.52 comma 111 bis;
c) L'impossibilità di sottoporre l'indicato mezzo a fermo perché oggetto di ammortamento ed adibito ad uso aziendale e quindi sottratto al fermo ex art.514 cpc ed art.86 co.2 dpt 602/1973;
d) Il diritto allo sblocco del fermo per via della mancata comunicazione preventiva (art.86 dpr 602/1973) e successiva (dm 53/1998 art.4) dello stesso;
e) Che il fermo non era stato comunicato alla direzione regionale delle entrate
(art.86 co norma citata), né al contribuente dopo la sua esecuzione;
f) Che -comunque- sarebbe state sufficiente una richiesta di esecuzione,
essendo il fermo misura sproporzionata;
g) Che l'agente per la riscossione aveva agito con fare persecutorio;
rilevato che la predetta citazione così conclude: “riconoscere illegittimo ed arbitrario temerario rispetto al valore della riscossione inferiore ad euro 500 soglia integrante misura temeraria in esecuzione del firmware violazione di legge, ed in ogni caso sproporzionato senza cautela;
Condannare al risarcimento dei danni per il rischio e la sanzione subita nella misura di euro 5000 oltre che pubblicazione della sentenza per estratto su due quotidiani con funzione educativa scelta dell'attore appunto vittoria delle spese competenze ed onorari del giudizio da distrarsi al procuratore antistatario avvocato Ponticello”;
rilevato che il giudice di pace ha rigettato la domanda così motivando: “non può che giudicarsi inammissibile l'opposizione proposta in questa sede da Parte_1
Ciò alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale i rimedi giudiziari ammissibili in relazione ad una cartella esattoriale (rectius fermo amministrativo) notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie sono: a) l'opposizione nelle forme previste dalla legge numero 689/1981
allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento della violazione supposta, al fine di consentire l'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cpc allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto di un titolo legittimato per il sopraggiungere circostanze estintive del diritto;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 in caso di deduzione di vizi di regolarità formale della cartella esattoriale e del procedimento di riscossione (Cassazione civile numero 50871 del 2007, 2214 del
2007, 9180 del 2006, 4891 nel 2006, 3035 del 2005, sezioni unite 562 del 2000, sezioni unite nel 2000). Ebbene tenuto conto del principio richiamato e visti i motivi di doglianza addotti a sostegno dell'opposizione apri parentesi tutti attenti a fissi irregolarità male della procedura di riscossione chiudi parentesi l'azione avrebbe dovuto essere spedite ai sensi l'articolo 617 innanzi al tribunale di Roma nella forma dell'opposizione agli atti esecutivi (Cassazione civile 19 ottobre 2015 numero 21.080).
Di qui il rigetto della domanda”;
rilevato che ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di Parte_1
pace per i seguenti motivi:
1) In primo luogo il giudice di pace erra nel qualificare le domande formulate dall'attore come opposizione agli atti esecutivi in maniera confusionaria e anche nell' applicare la relativa regola dell'art 617, non essendo l'opposizione a fermo opposizione alla esecuzione: “Intanto erra nell'attribuire esclusiva rilevanza formale alle eccezioni di mancanza di diritto e non correttezza per mancanza di proporzionalità della misura adottata che ha finito per complicare l'attività del contravventore che sarebbero invece – del tutto pacificamente – motivi di opposizione alla esecuzione. In secondo luogo erra nell'attribuire alla opposizione valore di opposizione alla esecuzione visto che la stessa sarebbe una misura cautelare (nel merito qui ingiustificabile in quanto bene aziendale per uso speciale). In terzo luogo erra perché l'opposizione al fermo sia che riguardi la forma sia che riguardi il diritto è pacificamente una domanda di accertamento negativo del diritto di procedere al fermo dato che la Cassazione citata
Cont a sproposito dal . Pace - che evidentemente non ha letto correttamente la problematica delle decisioni esistenti e che sono approdate all'ormai consolidato orientamento su detto presupposto, che è : a) le azioni tese a rivendicare la illegittimità
del fermo nella sostanza non sono azioni di opposizione alla esecuzione (Cass. S.U.
15354/15; e quindi 23564/16; 959/179659/20 ; ecc. ecc.); b) le azioni tese a rivendicare l'inesistenza degli atti e la irregolarità formale degli stessi non sono azioni di opposizioni ad atti esecutivi (Cass. 18041/19) e quindi non sono soggette al termine decadenziale di venti giorni (Cass. 18041/19). In ogni caso il GDP non poteva respingere la domanda ma limitarsi a dichiararne l'inammissibilità (come ha fatto l'altro giudice, pure lui errante, ma per avvenuto pagamento non impugnato) cadendo quindi in contraddizione”.
2) In secondo luogo, il giudice erra nel qualificare la mancanza di preavviso come atto esecutivo ed assoggettarlo alla decadenza ex art. 617 cpc: “La mancanza di preavviso che non è stato notificato, determina la inefficacia del fermo, essendo essa una condizione dell'azione, che senza lo stesso non poteva esercitarsi. La notifica via pec con deposito alla Camera di Commercio asserita ex adverso non ha alcuna efficacia di conoscenza, potendo essere fatta regolarmente nelle forme ordinarie e postali”;
3) in terzo luogo manca qualsiasi pronuncia sulla strumentalità del bene e conseguente illegittimità del fermo, per cui il tribunale viene chiamato a pronunciarsi anche sullo stesso essendo riproposta la domanda di annullamento dello stesso:
“L'attore ha documentato che il veicolo sottoposto a fermo : a) è bene relativamente impignorabile (ex art 514 cpc in quanto bene ammortizzato documentalmente provato)
Il requisito pacificamente asseverato dall'avvocato Marchese Curatola che ne ha preso atto (ma non ha fatto adeguare il proprio cliente al comportamento conseguente)
è bene ammortizzato ed in quanto tale strumentale all'azienda (La presunzione della iscrizione – supportata dalla fattura con acquisto con iva- nel registro che diventa prova piena ed assoluta ed inverte comunque l'onere probatorio) . Anche se assume che avrebbe dovuto esibirlo all'esattore (cosa che il non poteva fare non Pt_1 avendolo ricevuto il preavviso come attestato dall'avvocato Perugini) (prima del giudizio), ma che ha fatto all'atto dell'inoltro dell'autotutela . b) non era sottoponibile a fermo poiché la PA (l'esattore) doveva seguire l'obbligo della proporzionalità e di scelta tra soluzioni possibili quella meno invasiva e quindi (ex art 101 della costituzione Europea) trattasi di contestazione di diritto a procedere al fermo;
c)
perché era stato già pignorato altro bene mobile registrato che impediva che per tali somme si possano sottoporre a fermo due veicoli paralizzandosi l'attività d'impresa
(impignorabilità tutti i veicoli aziendali;
d) per mancato preavviso (comunicazione preventiva) ed anche successiva (ex art.3 d.m finanze 53/98);
3) in quarto luogo il giudice di pace omette qualsiasi pronuncia sulla richiesta di danni da determinarsi in maniera equitativa data la materia: “Di conseguenza apparendo esso connessa alla mancata correttezza dell'esecuzione (del tuto pacifica), all'abuso di diritto ex art 114 Cost Europea, al mancato uso precauzionale del mezzo meno invasivo per l'obbligo di proporzionali-tà nella esecuzione ( art 109 CEU) ma anche in relazione all'obbligo di salvaguardia dell'integrità patrimoniale del contribuente (art 8 dello statuto del Contribuente) , cui si aggiunge la non corretta amministrazione ex art 97 (anche per scelta strumentale invasiva) e per la mancata cancellazione dopo la comunicazione in autotutela con al-legazione documentazione.
Ciò stante l'obbligo risarcitorio imposto dalla legge 241/90 art.2 bis uno sia per la lite per lo strumento, anche ex art 96 come reclamato nell'atto introduttivo, doveva essere comunque esaminata ed accolta non costituendo certamente opposizione ma domanda connessa al giudizio ed all'azione. La privazione dell'uso del veicolo (che si aggiunge all'altro veicolo pu-re fermo) e quindi ferma l'attività aziendale essendo gli unici veicoli per una rappresentante di commercio attestato dall'estratto prodotto, in una città come Roma afflitta da un traffico caotico ed inestricabile, come quella di trasferirsi in località limitrofe con mezzi propri per portare campioni e listini è di evidenza incontestabile e quindi ha provocato un danno che andava evitato, rendendo difficoltoso il pagamento. Ovviamente si insiste anche sulla richiesta di pubblicazione per estratto della sentenza a cura e spese dell'esattore convenuto”;
rilevato che l'appello proposto così conclude: “dichiarare e/o accertare inefficace la iscrizione del fermo per impignorabilità del veicolo ed essendo lo stesso strumentale e/o per mancanza del preavviso, ed ancora per sot-trazione di tutti i veicoli due beni all'uso proprio in violazione delle circolari del Ministero delle finanze;
annullare la decisione là dove rigetta la domanda e qualifica l'azione come opposizione agli atti esecutivi, riformandola nel senso che costituisce domanda di accertamento negativo del diritto;
condannare l'Esattore al risarcimento dei danni subiti per esecuzione arbitraria del fermo, abuso di diritto nella misura giornaliera da euro cento a trecento , e quella che si riterrà di giustizia, e o comunque equitativamente, distinguendo il risarcimento per abuso di diritto da quello per mancato uso de veicolo sottoposto a fermo (il primo connesso al giudizio e non incrementante il valore della causa). Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio potere e/o di notifica regolare, distraendole a favore del procuratore che se ne dichiara antistatario”;
rilevato, quanto al primo dei motivi di appello, che -in linea con quanto già
ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità-: “il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 (al pari della iscrizione di ipoteca sugli immobili prevista dall'art. 77 del D.P.R. citato) non ha natura di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass., sez. un., n. 15354 del 22/07/2015).
Come ulteriormente specificato, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto,
per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo (Cass., sez. un., n. 10261 del
27/04/2018)” (Cassazione civile sez. II, 14/03/2024, n.6790; in senso sostanzialmente analogo, cfr. anche: Cassazione civile sez. VI, 08/05/2020, n.8665 secondo cui: “come di recente chiarito dalle Sezioni Unite di questa stessa Corte, "in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, D.Lgs. n. 150 del 2011 ex art. 7, nonchè prioritariamente per materia,
con limite di valore nelle ipotesi di cui al citato decreto, art. 6, comma 5, lett. a) e b),
per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo" (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10261
del 27/04/2018, Rv. 648267 - 01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24711 del 08/10/2018,
Rv. 650888 - 01). Il principio appena richiamato è da ritenersi applicabile sia in caso di opposizione volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo,
quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione - "opposizione c.d. recuperatoria" sia in caso di opposizione diretta a contestare fatti impeditivi,
modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stesso - "opposizione c.d. preventiva" (cfr. rispettivamente, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 7460 del 15/03/2019, Rv. 653443 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32243 del
13/12/2018, Rv. 651829 - 01; cfr. anche, per analoga fattispecie riferita ad iscrizione ipotecaria, Cass., Sez. 6 3, Ordinanza n. 22142 del 04/09/2019), oltre che per le contestazioni relative alla regolarità dello stesso procedimento di iscrizione della misura afflittiva. Nessuno spazio vi è dunque, in siffatte ipotesi, per l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., in ordine alla quale la competenza per materia resta sempre e comunque riservata al tribunale”);
ritenuto che va quindi riformata la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della domanda per difetto di competenza;
ritenuto che, nel merito, deve osservarsi quanto segue:
1) quanto alla lamentata assenza di proporzionalità: trattasi di doglianza infondata posto che l'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura (cfr. in tema, oltre che copiosa giurisprudenza tributaria, anche: Cassazione civile sez. VI, 21/09/2017, n.22018);
2) quanto alla lamentata illegittimità del fermo per dedotta mancanza di notifica del preavviso di fermo: trattasi di doglianza infondata in quanto la notifica del preavviso di fermo risulta essere stata effettuata a mezzo pec in data
25.10.2018 all'indirizzo (cfr. doc.4 fasc. di parte di nel Email_1 CP_4
procedimento di primo grado) ossia all'indirizzo risultante dalla visura camerale dell'attore/appellante iscritto quale ditta individuale alla camera di commercio (cfr. doc.4 fasc. di primo grado nel procedimento di Parte_1
primo grado) e quindi di notifica effettuata in conformità a quanto previsto quale modalità di notifica a imprese individuali dall'art.60 del D.P.R.
600/1973 nel testo in vigore all'epoca della notifica;
3) quanto alla lamentata illegittimità del fermo per essere questo strumentale all'attività d'impresa: trattasi di doglianza tardivamente proposta oltre il termine dei trenta giorni dalla notifica del preavviso di fermo ex art.86 co.2
D.P.R. 602/1973;
4) quanto alla lamentata omessa statuizione in ordine alla domanda di risarcimento del danno: trattasi di doglianza infondata in quanto discendente dalla domanda volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dell'agire dell'agente per la riscossione, domanda rigettata nella specie;
ritenuto -in conclusione- che la sentenza di primo grado va confermata pur se con diversa motivazione;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda dichiarato al momento dell'iscrizione al ruolo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA l'appello; CONDANNA parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata che liquida in euro 1.300,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 18/06/2024
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 10/06/2024 innanzi al giudice dott. ssa Lucia De Bernardin è comparsa per parte appellante l'avv. Maria Beatrice Capenti in sost. Avv. Emilio Ponticello la quale discute oralmente la causa ex art.281 sexies cpc, chiedendo la condanna delle spese in favore del procuratore antistatario.
È presente per l'avv. Anna Maria Pepe la quale conclude Controparte_1
riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17.09, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin) N. R.G. 64420/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 64420 /2020
PROMOSSA DA
, (C.F. ; rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PONTICIELLO EMILIO del foro di Milano giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), domiciliato Controparte_2 P.IVA_1
in via Nino Bixio n. 1 null 89127 Reggio Calabria;
rappresentato e difeso dall'avv.
MARCHESE FABIO e dall'avv. Eleonora Perugini;
APPELLATA CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
rilevato che con citazione innanzi al giudice di pace di Roma notificata a mezzo pec il 27.08.2019 l'odierno appellante ha proposto opposizione al fermo amministrativo apposto sul motociclo targato EK93556 trascritto il 18/02/2019 in relazione a cui non era stato notificato preavviso di fermo;
rilevato, in particolare, che in citazione viene lamentato -per quanto di interesse ai fini del presente procedimento-:
a) La non proporzionalità della misura adottata di iscrizione di fermo in relazione al valore del credito oggetto di recupero da parte dell'agenzia delle entrate;
b) L'intervenuta iscrizione su due veicoli aziendali di cui alla legge.98/2013 art.52 comma 111 bis;
c) L'impossibilità di sottoporre l'indicato mezzo a fermo perché oggetto di ammortamento ed adibito ad uso aziendale e quindi sottratto al fermo ex art.514 cpc ed art.86 co.2 dpt 602/1973;
d) Il diritto allo sblocco del fermo per via della mancata comunicazione preventiva (art.86 dpr 602/1973) e successiva (dm 53/1998 art.4) dello stesso;
e) Che il fermo non era stato comunicato alla direzione regionale delle entrate
(art.86 co norma citata), né al contribuente dopo la sua esecuzione;
f) Che -comunque- sarebbe state sufficiente una richiesta di esecuzione,
essendo il fermo misura sproporzionata;
g) Che l'agente per la riscossione aveva agito con fare persecutorio;
rilevato che la predetta citazione così conclude: “riconoscere illegittimo ed arbitrario temerario rispetto al valore della riscossione inferiore ad euro 500 soglia integrante misura temeraria in esecuzione del firmware violazione di legge, ed in ogni caso sproporzionato senza cautela;
Condannare al risarcimento dei danni per il rischio e la sanzione subita nella misura di euro 5000 oltre che pubblicazione della sentenza per estratto su due quotidiani con funzione educativa scelta dell'attore appunto vittoria delle spese competenze ed onorari del giudizio da distrarsi al procuratore antistatario avvocato Ponticello”;
rilevato che il giudice di pace ha rigettato la domanda così motivando: “non può che giudicarsi inammissibile l'opposizione proposta in questa sede da Parte_1
Ciò alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale i rimedi giudiziari ammissibili in relazione ad una cartella esattoriale (rectius fermo amministrativo) notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie sono: a) l'opposizione nelle forme previste dalla legge numero 689/1981
allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento della violazione supposta, al fine di consentire l'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cpc allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto di un titolo legittimato per il sopraggiungere circostanze estintive del diritto;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 in caso di deduzione di vizi di regolarità formale della cartella esattoriale e del procedimento di riscossione (Cassazione civile numero 50871 del 2007, 2214 del
2007, 9180 del 2006, 4891 nel 2006, 3035 del 2005, sezioni unite 562 del 2000, sezioni unite nel 2000). Ebbene tenuto conto del principio richiamato e visti i motivi di doglianza addotti a sostegno dell'opposizione apri parentesi tutti attenti a fissi irregolarità male della procedura di riscossione chiudi parentesi l'azione avrebbe dovuto essere spedite ai sensi l'articolo 617 innanzi al tribunale di Roma nella forma dell'opposizione agli atti esecutivi (Cassazione civile 19 ottobre 2015 numero 21.080).
Di qui il rigetto della domanda”;
rilevato che ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di Parte_1
pace per i seguenti motivi:
1) In primo luogo il giudice di pace erra nel qualificare le domande formulate dall'attore come opposizione agli atti esecutivi in maniera confusionaria e anche nell' applicare la relativa regola dell'art 617, non essendo l'opposizione a fermo opposizione alla esecuzione: “Intanto erra nell'attribuire esclusiva rilevanza formale alle eccezioni di mancanza di diritto e non correttezza per mancanza di proporzionalità della misura adottata che ha finito per complicare l'attività del contravventore che sarebbero invece – del tutto pacificamente – motivi di opposizione alla esecuzione. In secondo luogo erra nell'attribuire alla opposizione valore di opposizione alla esecuzione visto che la stessa sarebbe una misura cautelare (nel merito qui ingiustificabile in quanto bene aziendale per uso speciale). In terzo luogo erra perché l'opposizione al fermo sia che riguardi la forma sia che riguardi il diritto è pacificamente una domanda di accertamento negativo del diritto di procedere al fermo dato che la Cassazione citata
Cont a sproposito dal . Pace - che evidentemente non ha letto correttamente la problematica delle decisioni esistenti e che sono approdate all'ormai consolidato orientamento su detto presupposto, che è : a) le azioni tese a rivendicare la illegittimità
del fermo nella sostanza non sono azioni di opposizione alla esecuzione (Cass. S.U.
15354/15; e quindi 23564/16; 959/179659/20 ; ecc. ecc.); b) le azioni tese a rivendicare l'inesistenza degli atti e la irregolarità formale degli stessi non sono azioni di opposizioni ad atti esecutivi (Cass. 18041/19) e quindi non sono soggette al termine decadenziale di venti giorni (Cass. 18041/19). In ogni caso il GDP non poteva respingere la domanda ma limitarsi a dichiararne l'inammissibilità (come ha fatto l'altro giudice, pure lui errante, ma per avvenuto pagamento non impugnato) cadendo quindi in contraddizione”.
2) In secondo luogo, il giudice erra nel qualificare la mancanza di preavviso come atto esecutivo ed assoggettarlo alla decadenza ex art. 617 cpc: “La mancanza di preavviso che non è stato notificato, determina la inefficacia del fermo, essendo essa una condizione dell'azione, che senza lo stesso non poteva esercitarsi. La notifica via pec con deposito alla Camera di Commercio asserita ex adverso non ha alcuna efficacia di conoscenza, potendo essere fatta regolarmente nelle forme ordinarie e postali”;
3) in terzo luogo manca qualsiasi pronuncia sulla strumentalità del bene e conseguente illegittimità del fermo, per cui il tribunale viene chiamato a pronunciarsi anche sullo stesso essendo riproposta la domanda di annullamento dello stesso:
“L'attore ha documentato che il veicolo sottoposto a fermo : a) è bene relativamente impignorabile (ex art 514 cpc in quanto bene ammortizzato documentalmente provato)
Il requisito pacificamente asseverato dall'avvocato Marchese Curatola che ne ha preso atto (ma non ha fatto adeguare il proprio cliente al comportamento conseguente)
è bene ammortizzato ed in quanto tale strumentale all'azienda (La presunzione della iscrizione – supportata dalla fattura con acquisto con iva- nel registro che diventa prova piena ed assoluta ed inverte comunque l'onere probatorio) . Anche se assume che avrebbe dovuto esibirlo all'esattore (cosa che il non poteva fare non Pt_1 avendolo ricevuto il preavviso come attestato dall'avvocato Perugini) (prima del giudizio), ma che ha fatto all'atto dell'inoltro dell'autotutela . b) non era sottoponibile a fermo poiché la PA (l'esattore) doveva seguire l'obbligo della proporzionalità e di scelta tra soluzioni possibili quella meno invasiva e quindi (ex art 101 della costituzione Europea) trattasi di contestazione di diritto a procedere al fermo;
c)
perché era stato già pignorato altro bene mobile registrato che impediva che per tali somme si possano sottoporre a fermo due veicoli paralizzandosi l'attività d'impresa
(impignorabilità tutti i veicoli aziendali;
d) per mancato preavviso (comunicazione preventiva) ed anche successiva (ex art.3 d.m finanze 53/98);
3) in quarto luogo il giudice di pace omette qualsiasi pronuncia sulla richiesta di danni da determinarsi in maniera equitativa data la materia: “Di conseguenza apparendo esso connessa alla mancata correttezza dell'esecuzione (del tuto pacifica), all'abuso di diritto ex art 114 Cost Europea, al mancato uso precauzionale del mezzo meno invasivo per l'obbligo di proporzionali-tà nella esecuzione ( art 109 CEU) ma anche in relazione all'obbligo di salvaguardia dell'integrità patrimoniale del contribuente (art 8 dello statuto del Contribuente) , cui si aggiunge la non corretta amministrazione ex art 97 (anche per scelta strumentale invasiva) e per la mancata cancellazione dopo la comunicazione in autotutela con al-legazione documentazione.
Ciò stante l'obbligo risarcitorio imposto dalla legge 241/90 art.2 bis uno sia per la lite per lo strumento, anche ex art 96 come reclamato nell'atto introduttivo, doveva essere comunque esaminata ed accolta non costituendo certamente opposizione ma domanda connessa al giudizio ed all'azione. La privazione dell'uso del veicolo (che si aggiunge all'altro veicolo pu-re fermo) e quindi ferma l'attività aziendale essendo gli unici veicoli per una rappresentante di commercio attestato dall'estratto prodotto, in una città come Roma afflitta da un traffico caotico ed inestricabile, come quella di trasferirsi in località limitrofe con mezzi propri per portare campioni e listini è di evidenza incontestabile e quindi ha provocato un danno che andava evitato, rendendo difficoltoso il pagamento. Ovviamente si insiste anche sulla richiesta di pubblicazione per estratto della sentenza a cura e spese dell'esattore convenuto”;
rilevato che l'appello proposto così conclude: “dichiarare e/o accertare inefficace la iscrizione del fermo per impignorabilità del veicolo ed essendo lo stesso strumentale e/o per mancanza del preavviso, ed ancora per sot-trazione di tutti i veicoli due beni all'uso proprio in violazione delle circolari del Ministero delle finanze;
annullare la decisione là dove rigetta la domanda e qualifica l'azione come opposizione agli atti esecutivi, riformandola nel senso che costituisce domanda di accertamento negativo del diritto;
condannare l'Esattore al risarcimento dei danni subiti per esecuzione arbitraria del fermo, abuso di diritto nella misura giornaliera da euro cento a trecento , e quella che si riterrà di giustizia, e o comunque equitativamente, distinguendo il risarcimento per abuso di diritto da quello per mancato uso de veicolo sottoposto a fermo (il primo connesso al giudizio e non incrementante il valore della causa). Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio potere e/o di notifica regolare, distraendole a favore del procuratore che se ne dichiara antistatario”;
rilevato, quanto al primo dei motivi di appello, che -in linea con quanto già
ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità-: “il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 (al pari della iscrizione di ipoteca sugli immobili prevista dall'art. 77 del D.P.R. citato) non ha natura di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass., sez. un., n. 15354 del 22/07/2015).
Come ulteriormente specificato, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto,
per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo (Cass., sez. un., n. 10261 del
27/04/2018)” (Cassazione civile sez. II, 14/03/2024, n.6790; in senso sostanzialmente analogo, cfr. anche: Cassazione civile sez. VI, 08/05/2020, n.8665 secondo cui: “come di recente chiarito dalle Sezioni Unite di questa stessa Corte, "in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, D.Lgs. n. 150 del 2011 ex art. 7, nonchè prioritariamente per materia,
con limite di valore nelle ipotesi di cui al citato decreto, art. 6, comma 5, lett. a) e b),
per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo" (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10261
del 27/04/2018, Rv. 648267 - 01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24711 del 08/10/2018,
Rv. 650888 - 01). Il principio appena richiamato è da ritenersi applicabile sia in caso di opposizione volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo,
quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione - "opposizione c.d. recuperatoria" sia in caso di opposizione diretta a contestare fatti impeditivi,
modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stesso - "opposizione c.d. preventiva" (cfr. rispettivamente, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 7460 del 15/03/2019, Rv. 653443 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32243 del
13/12/2018, Rv. 651829 - 01; cfr. anche, per analoga fattispecie riferita ad iscrizione ipotecaria, Cass., Sez. 6 3, Ordinanza n. 22142 del 04/09/2019), oltre che per le contestazioni relative alla regolarità dello stesso procedimento di iscrizione della misura afflittiva. Nessuno spazio vi è dunque, in siffatte ipotesi, per l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., in ordine alla quale la competenza per materia resta sempre e comunque riservata al tribunale”);
ritenuto che va quindi riformata la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della domanda per difetto di competenza;
ritenuto che, nel merito, deve osservarsi quanto segue:
1) quanto alla lamentata assenza di proporzionalità: trattasi di doglianza infondata posto che l'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura (cfr. in tema, oltre che copiosa giurisprudenza tributaria, anche: Cassazione civile sez. VI, 21/09/2017, n.22018);
2) quanto alla lamentata illegittimità del fermo per dedotta mancanza di notifica del preavviso di fermo: trattasi di doglianza infondata in quanto la notifica del preavviso di fermo risulta essere stata effettuata a mezzo pec in data
25.10.2018 all'indirizzo (cfr. doc.4 fasc. di parte di nel Email_1 CP_4
procedimento di primo grado) ossia all'indirizzo risultante dalla visura camerale dell'attore/appellante iscritto quale ditta individuale alla camera di commercio (cfr. doc.4 fasc. di primo grado nel procedimento di Parte_1
primo grado) e quindi di notifica effettuata in conformità a quanto previsto quale modalità di notifica a imprese individuali dall'art.60 del D.P.R.
600/1973 nel testo in vigore all'epoca della notifica;
3) quanto alla lamentata illegittimità del fermo per essere questo strumentale all'attività d'impresa: trattasi di doglianza tardivamente proposta oltre il termine dei trenta giorni dalla notifica del preavviso di fermo ex art.86 co.2
D.P.R. 602/1973;
4) quanto alla lamentata omessa statuizione in ordine alla domanda di risarcimento del danno: trattasi di doglianza infondata in quanto discendente dalla domanda volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dell'agire dell'agente per la riscossione, domanda rigettata nella specie;
ritenuto -in conclusione- che la sentenza di primo grado va confermata pur se con diversa motivazione;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda dichiarato al momento dell'iscrizione al ruolo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA l'appello; CONDANNA parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata che liquida in euro 1.300,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 18/06/2024
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)