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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/11/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. GI AV ha pronunciato, all'udienza del 4 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2497/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Fasanella, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale ed Umberto Ferrato, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20.6.2024 la ricorrente conveniva in giudizio Parte_1
l' premettendo di aver ricevuto in data 19.10.2023 raccomandata con richiesta di CP_2 restituzione della somma percepite da gennaio 2022 a settembre 2022 a titolo di reddito di cittadinanza per un totale di € 5.879,83.
Specificava che la revoca ed il conseguente obbligo di restituzione erano così motivati: “non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 34 DPCM 159/2013”.
Chiariva che era in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa per l'ottenimento della prestazione richiesta e che, pertanto, non era tenuta alla restituzione della somma richiesta dall' . CP_2
Chiedeva, pertanto: “-accertare e dichiarare che al momento della domanda del RDC il reddito percepito dalla sig.ra era superiore ad € 2.840,51, ossia al minimo Parte_1 richiesto per accedere al beneficio e idoneo a costituire nucleo familiare monocomponente;
-annullare il provvedimento con cui si chiede la restituzione dell'importo di Euro CP_2
5.879,83.
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore.”
Si costituiva in giudizio l' , che contestava con varie argomentazioni la domanda della CP_2 ricorrente.
In particolare, evidenziava che la ricorrente non era in possesso dei requisiti per poter essere considerata facente parte di nucleo a parte rispetto a quello dei genitori..
La causa, avente carattere documentale, viene decisa all'odierna udienza.
***
Il ricorso è infondato, e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
Com'è noto l'art. 2 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 conv. in L. n. 28 marzo 2019, n.
26 dispone che il RDC “è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
(…)”.
Dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, non si evince la sussistenza (in capo alla medesima) dei presupposti previsti dalla legge per ottenere la prestazione richiesta.
Lo stesso art. 2, ai commi 4 e 5, stabilisce che “4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18
e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
Occorre sottolineare che – in considerazione della richiesta della prestazione avanzata il
1.12.2021 – risulta che la ricorrente, poiché maggiorenne ma di età inferiore ai 26 anni e poiché titolare di una situazione reddituale, nel 2021, pari a 0,00€ (per come risultante dall'ISEE depositato in atti) e nel 2022 pari ad € 978,94 (per come certificato dall'Agenzia delle Entrate), pertanto inferiore alla soglia (pari a complessivi 2.840,51€), risulta rientrare nel nucleo familiare dei genitori e non, all'opposto, capace di formare nucleo monocomponente utile ai fini di ottenere il RdC.
Pertanto, secondo quanto risulta dagli atti di causa, non ricorrono in capo alla ricorrente i requisiti necessari a beneficiare della prestazione in discussione, considerando, per tale motivo, legittima la richiesta di ripetizione di indebito avanzata dall' . CP_2
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
Le spese, in ragione della posizione delle parti, possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese.
Castrovillari, 4-11-2025 Il Giudice
Dott. GI AV
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. GI AV ha pronunciato, all'udienza del 4 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2497/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Fasanella, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale ed Umberto Ferrato, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20.6.2024 la ricorrente conveniva in giudizio Parte_1
l' premettendo di aver ricevuto in data 19.10.2023 raccomandata con richiesta di CP_2 restituzione della somma percepite da gennaio 2022 a settembre 2022 a titolo di reddito di cittadinanza per un totale di € 5.879,83.
Specificava che la revoca ed il conseguente obbligo di restituzione erano così motivati: “non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 34 DPCM 159/2013”.
Chiariva che era in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa per l'ottenimento della prestazione richiesta e che, pertanto, non era tenuta alla restituzione della somma richiesta dall' . CP_2
Chiedeva, pertanto: “-accertare e dichiarare che al momento della domanda del RDC il reddito percepito dalla sig.ra era superiore ad € 2.840,51, ossia al minimo Parte_1 richiesto per accedere al beneficio e idoneo a costituire nucleo familiare monocomponente;
-annullare il provvedimento con cui si chiede la restituzione dell'importo di Euro CP_2
5.879,83.
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore.”
Si costituiva in giudizio l' , che contestava con varie argomentazioni la domanda della CP_2 ricorrente.
In particolare, evidenziava che la ricorrente non era in possesso dei requisiti per poter essere considerata facente parte di nucleo a parte rispetto a quello dei genitori..
La causa, avente carattere documentale, viene decisa all'odierna udienza.
***
Il ricorso è infondato, e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
Com'è noto l'art. 2 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 conv. in L. n. 28 marzo 2019, n.
26 dispone che il RDC “è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
(…)”.
Dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, non si evince la sussistenza (in capo alla medesima) dei presupposti previsti dalla legge per ottenere la prestazione richiesta.
Lo stesso art. 2, ai commi 4 e 5, stabilisce che “4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18
e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
Occorre sottolineare che – in considerazione della richiesta della prestazione avanzata il
1.12.2021 – risulta che la ricorrente, poiché maggiorenne ma di età inferiore ai 26 anni e poiché titolare di una situazione reddituale, nel 2021, pari a 0,00€ (per come risultante dall'ISEE depositato in atti) e nel 2022 pari ad € 978,94 (per come certificato dall'Agenzia delle Entrate), pertanto inferiore alla soglia (pari a complessivi 2.840,51€), risulta rientrare nel nucleo familiare dei genitori e non, all'opposto, capace di formare nucleo monocomponente utile ai fini di ottenere il RdC.
Pertanto, secondo quanto risulta dagli atti di causa, non ricorrono in capo alla ricorrente i requisiti necessari a beneficiare della prestazione in discussione, considerando, per tale motivo, legittima la richiesta di ripetizione di indebito avanzata dall' . CP_2
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
Le spese, in ragione della posizione delle parti, possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese.
Castrovillari, 4-11-2025 Il Giudice
Dott. GI AV