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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/01/2024, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile in funzione di giudice monocratico dott.ssa Angela Ranieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 4324 / 2019 di R.G. avente per oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo, vertente:
tra
(CF residente in [...] Parte_1 C.F._1
alla Via Angri 56, rappresentata e difesa, in virtù di procure in atti, dall'avv.
Annalisa Iacovino (CF ) ed elett.te dom.ta presso il Suo C.F._2
studio sito in Napoli alla Via Santa Lucia n. 107
OPPONENTE
contro
in persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza Controparte_1
Matteotti n. 25, c.f. ai fini del presente giudizio domiciliato in P.IVA_1
NTAG (NA) alla via Balsamo n. 35 presso lo studio dell'avv. Antonietta
Caputo (c.f. ) che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._3
determina di incarico n.320/2019 nonché di mandato in atti;
OPPOSTa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
all'udienza del 22.09.2023 la causa veniva riservata per la decisione con i
Pagina 1 di 8 termini del 190cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno
2009, n° 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscitabile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (04/07/2009), risultano ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo.
Peraltro, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, anche alla luce delle
Pagina 2 di 8 risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ.,
Sez. I, del 9 giugno 2010 n.13896, dal quale emerge in maniera assolutamente condivisibile che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata
del processo - derivante dall'articolo 111, 2° comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali - impone al Giudice - ai sensi degli articoli 127 e 175 c.p.c. - di
evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita
definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono
in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non
giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto
effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 c.p.c. da
effettive garanzie di difesa - articolo 24 della Costituzione - e dal diritto alla
partecipazione al processo in condizioni di parità - articolo 111, 2° comma,
della Costituzione - dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato
ad esplicare i suoi effetti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta per le considerazioni di seguito indicate.
Quanto all'esame del merito della controversia, occorre premettere che secondo giurisprudenza la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Trib. Roma, Sez. VIII, 13 giugno
2011 n.12855; Cass. Civ., Sez. I, 17 giugno 1999 n.5984).
Del resto, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al
Pagina 3 di 8 controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto, ma involge anche e soprattutto il merito e cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, cosicché non avrebbe alcun senso giuridico un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del monitorio (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 25 marzo 2011 n.6987; Trib.
Nola, Sez. II, 28 giugno 2011).
Nel procedimento per decreto ingiuntivo, infatti, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà
luogo ad un unico giudizio nel quale le parti, pur apparentemente invertite,
conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori, cosicché a seguito dell'opposizione il giudizio da sommario che era si trasforma in giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez II, 27
maggio 2011 n.11817).
Il giudice dell'opposizione, quindi, non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez I, 2 dicembre
2011 n.25857), sulla base cioè sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori ammessi ed assunti nel corso del giudizio, cosicché il creditore/opposto - al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto - ha nella presente fase l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato mediante il contraddittorio che scaturisce a seguito dell'opposizione.
Pagina 4 di 8 A norma dell'articolo 645 c.p.c., poi, l'emissione di un decreto ingiuntivo presuppone che la prova dell'espletamento e dell'entità delle prestazioni possa utilmente fornirsi mediante la produzione dei documenti giustificativi e dell'estratto autentico delle scritture contabili;
detta documentazione, però, se da un lato è idonea e sufficiente per l'emissione del titolo esecutivo, dall'altro,
in caso di opposizione, diviene inadeguata a fondare le eccezioni sollevate dall'opponente/convenuto in prima istanza.
Difatti, con l'opposizione, instaurandosi un giudizio a cognizione piena,
l'opposto, in qualità di attore sostanziale, ha l'onere di fornire gli elementi dimostrativi della propria pretesa.
Pertanto, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto.
Tale situazione, quindi, esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (cfr. Trib. Torino, Sez. VI, 3
aprile 2012 n.2365).
Ciò posto, preliminarmente, deve evidenziarsi che il Tribunale di Torre
Annunziata nell'ambio di un analogo giudizio, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal , ritenendo non raggiunta la prova in Controparte_1
ordine alla legittimazione attiva del al completamento della procedura CP_1
prevista dall'art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; al completamento della procedura prevista da ciascuna legge regionale per la concessione in uso di immobili abusivi a privati;
al controllo dell'idoneità
tecnico-strutturale dell'immobile ad essere destinato a civile abitazione e della
Pagina 5 di 8 sua effettiva occupazione (durata e caratteristiche della stessa). In particolare,
con sentenza n. 710/23 (deposita anche all'udienza del 22.9.23), il Tribunale di
Torre Annunziata, ha statuito quanto segue: in premessa va evidenziato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio di cognizione ordinario, in cui l'attore in senso sostanziale è l'opposto, su cui, quindi,
incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata. In diritto,
giova ricordare che per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza),
limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr.
Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I,
4 agosto 2000, n. 10261). Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità
(cfr. Cassazione civile, sez. II, 8 giugno 1979 n. 3261; Cassazione civile sez.
III, 23 giugno 1997, n. 5573) sia di merito (cfr. Trib. Roma 7 agosto 1991, Trib.
Firenze 2 agosto 1991, Trib. Vercelli 18 aprile 1991) - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto -
allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo. Nella specie, va evidenziato che il creditore non ha fornito la prova della titolarità della posizione soggettiva attiva vantata in giudizio. Il non ha provato, in CP_1
primo luogo, l'adozione e la notifica agli opponenti del provvedimento di acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale e ciò neanche a seguito
Pagina 6 di 8 della specifica eccezione formulata nell'atto di opposizione: in particolare,
nona ha provato il completamento della procedura prevista dall'art. 31, commi
3 e 4, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, contraddistinta dalla formale emanazione dei provvedimenti di acquisizione dei beni al patrimonio comunale;
il completamento della procedura prevista da ciascuna legge regionale per la concessione in uso di immobili abusivi a privati;
la puntuale dimostrazione dell'idoneità tecnico-strutturale dell'immobile ad essere destinato a civile abitazione, la prova della sua effettiva occupazione (durata e caratteristiche della stessa). La mancata prova dell'adozione e della notifica agli opponenti del provvedimento di acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, che si sostanzia nella mancata prova della titolarità della posizione soggettiva attiva vantata in giudizio, comporta il rigetto della domanda avanzata in via monitoria. L'opposizione va dunque accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Quanto sopra esplicato è sufficiente ai fini della decisione.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione,
dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17
maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib.
Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai
Pagina 7 di 8 sensi del D.M. n.140/2012, giusta la natura ed il valore della controversia,
l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo.
Ritiene sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo caratterizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, consenta di attestarsi sulla media di ciascun scaglione di riferimento di cui al citato D.M. concretamente applicabile al presente processo, ridotto del 50%.
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del G.O.P. dott.ssa Angela Ranieri, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
1) Dichiara fondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta dall'opponente.;
2)Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo avente n. 667/2019 emesso da questo Giudice in data 06.05.2019.
3) condanna parte opponente al rimborso in favore di parte opposta dei compensi professionali che si liquidano complessivamente in euro 7.051,50
oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso forfettario;
Torre Annunziata 21.11.23
IL G.O.P.
(dott.ssa Angela Ranieri)
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