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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/12/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Enna
Prima Sezione
N. R.G. 1211/2021
In funzione di G.O.P. nella persona della dott.ssa Ylenia D. Cammarata ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado scritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. Giuseppe Aiello;
- attrice-
CONTRO
Controparte_1
(P. Iva ) con il patrocinio dell'Avv. SALVATORE
[...] P.IVA_1
PATANE'; - convenuta-
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza di precisazione delle conclusioni. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza. § § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
Con atto di citazione ha citato in giudizio “ ” Parte_1 CP_2
per chiedere il risarcimento dei danni per diffamazione a mezzo stampa e a mezzo web ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. e art. 185 c.p. Nello specifico parte attrice ha rilevato che il giornale “ ”, in data 30.09.2016, ha CP_2
pubblicato una notizia di cronaca che diffamava la reputazione e l'onorabilità del di lei defunto marito, IG. Rag. , detto Persona_1
“ ”, deceduto in data 09.03.2016 (giusto certificato di morte allegato). Per_2
La medesima notizia veniva diffusa anche sul sito web del giornale
[...]
”. CP_2
Venuta a conoscenza della pubblicazione della predetta notizia, con missiva del 3/10/2016, consegnata in data 10/10/2016, parte attrice invitava e diffidava parte convenuta a voler provvedere, ai sensi dell'art. 8 legge
47/1948, alla rettifica di quanto riportato nei citati articoli nella collocazione prevista dalla legge e con risalto analogo a quello riservato al brano giornalistico cui le rettifiche si riferivano. Con detta missiva l'attrice contestava alla società convenuta che i suddetti articoli contenevano affermazioni contrarie alla verità dei fatti e che ledevano fortemente l'identità e l'immagine dello studio professionale e dei familiari di
(il padre Rag. deceduto nel Persona_3 Persona_1
marzo 2016, il fratello la sorella e la coniuge, Per_4 Per_5 Per_6
), ritenendo che il giornalista aveva inteso rendere noto, con
[...]
riferimento all'agguato subito dall'avv. Controparte_3
Pag. 2 di 12 l'informazione non vera che quest'ultimo aveva rilevato lo studio professionale del Rag. riportando testualmente che "Invece a Per_1
avrebbe rilevato lo studio del ragioniere Persona_7
commercialista , deceduto qualche mese fa”. Per_1
Tanto premesso, parte attrice ha adito il Tribunale per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
- dichiarare non corrispondenti al vero le notizie pubblicate dalla convenuta, su edizione cartacea e on-line, negli articoli in epigrafe indicati;
- ritenere e dichiarare " ", in persona del suo rappresentante CP_2
legale pro tempore e del Direttore pro tempore, con sede in Viale Odorico
Da Pordenone, 50 - 95126 Catania (CT), P. Iva n. , anche in P.IVA_1
solido tra loro, responsabili di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dalla IG.ra , a causa degli articoli indicati in Parte_1
epigrafe e, per l'effetto, emettere statuizione di condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi nella somma di € 25.000,00 o in quella accertata in corso di causa, nonché alla corresponsione di una somma a titolo di riparazione pecuniaria, ex art. 12 L. 47/48, da liquidare in via equitativa, tenuto conto dell'elevato grado di diffusività delle notizie pubblicate, del ritardo della rettifica e di tutti i parametri surriferiti, ordinando la pubblicazione dell'emananda sentenza sulle principali testate diffuse sul territorio Siciliano nonché sui siti internet delle medesime e almeno su una testata giornalistica nazionale.
Istauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la “
[...]
contestando quanto ex adverso Controparte_4
Pag. 3 di 12 dedotto ed eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva per inesistenza di un soggetto giuridico denominato . CP_2
Eccepiva, per il medesimo motivo, la nullità della mediazione essendo stato invitato a partecipare alla procedura di mediazione un soggetto non meglio identificato “ ”, senza ulteriore specificazione di partita IVA e/o CP_2
codice fiscale che potesse concorrere all'identificazione dello stesso, nè tanto meno l'indicazione per cui la domanda era stata rivolta al legale rappresentante pro-tempore.
Nel merito, contestava la portata diffamatoria dell'inciso dell'articolo di giornale ritenuto non veritiero “l'Avv. avrebbe rilevato lo studio CP_3
del rag. ., rilevando all'uopo che l'unico inciso contestato Per_1
nell'articolo, (avente ad oggetto altri fatti e altro soggetto: l'omicidio dell'Avv. , non integra la fattispecie contestata dall'attrice atteso CP_3
che non può ritenersi diffamatoria una notizia inesatta.
Tanto premesso, parte convenuta chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
- in via preliminare: dichiarare nullo l'esperimento di mediazione e, per
l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda;
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta;
- Nel merito: - in via principale: rigettare integralmente la domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettare la richiesta di risarcimento danno.
Pag. 4 di 12 - Condannare gli attori per lite temeraria ex art 96 c.p.c. - in via gradata: contenere nel minimo l'entità del danno.
All'udienza del 29.03.2022 il Tribunale, letti gli atti e le note depositate dalle parti, ritenuto che la domanda di mediazione obbligatoria non era stata correttamente presentata da parte attrice e che ciò aveva precluso la partecipazione della parte convenuta, ha assegnato alle parti il termine di
15 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, per presentare la domanda di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Alla successiva udienza, stante l'esito negativo della procedura di mediazione, il Tribunale assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. e rinviava la causa per l'esame delle istanze istruttorie.
Indi, il Tribunale, rigettate le istanze istruttorie, con ordinanza del
14.07.2023, e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
2. Sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta
La parte convenuta ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, rilevando che parte attrice abbia indicato in citazione una denominazione sociale errata, riferibile a soggetto giuridico diverso da quello effettivamente coinvolto nel rapporto dedotto in giudizio.
Pag. 5 di 12 Tuttavia, si osserva come nella citazione risulti correttamente indicata la partita iva, elemento univoco che consente di identificare senza ambiguità il soggetto giuridico destinatario della domanda.
Nel nostro ordinamento, la legittimazione passiva va accertata in relazione alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso. In presenza di una corretta individuazione della parte attraverso l'indicazione della partita iva, deve ritenersi che l'eventuale errore formale nella denominazione sociale non comporti un vizio tale da pregiudicare la validità dell'instaurazione del contraddittorio, potendo essere ricondotto ad una mera inesattezza emendabile.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale «l'erronea indicazione della denominazione sociale nell'atto introduttivo del giudizio non determina l'invalidità della vocatio in ius ove, attraverso altri elementi
– quali la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA – sia possibile identificare con certezza il soggetto chiamato in giudizio» (Cass. civ., sez.
III, 11 giugno 2019, n. 15641).
Ne consegue che l'errore formale deve essere qualificato come mera irregolarità emendabile, non incidendo sulla validità della vocatio in ius e non integrando un vizio comportante la carenza di legittimazione passiva.
L'eccezione sollevata dalla parte convenuta va, pertanto, rigettata.
3. Sulla domanda di risarcimento danni
L'attrice ha avanzato domanda di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa e a mezzo web ritenendo che l'articolo di cronaca pubblicato dalla parte convenuta fosse lesivo della rispettabilità e dell'onorabilità del
Pag. 6 di 12 defunto marito e che avesse danneggiato l'immagine dello studio professionale e dei familiari.
Occorre preliminarmente qualificare giuridicamente l'azione diffamatoria a mezzo stampa e a mezzo web, la libertà di stampa ed il legittimo esercizio del diritto di cronaca.
Per diffamazione si intende l'offesa alla reputazione di una persona mediante comunicazione con più persone. Nel momento in cui l'offesa avviene tramite mezzi di comunicazione di massa – giornali, riviste, televisioni, radio, siti web o blog – si parla di diffamazione a mezzo stampa o comunque con altri mezzi idonei a fornire pubblicità e diffusione all'offesa.
Gli elementi necessari affinchè possa configurarsi l'azione diffamatoria sono sia oggettivi (deve esserci un'offesa rivolta a una persona -fisica o giuridica- riconoscibile. Nel caso della stampa, questo requisito si configura quando l'articolo, il servizio giornalistico o il contenuto online rendono identificabile la vittima), sia soggettivi (dolo: l'autore deve avere la volontà di comunicare a più persone contenuti offensivi. Non è necessario che abbia l'intenzione di arrecare un danno specifico, ma basta che sia cosciente del contenuto diffamatorio e dell'ampia diffusione della notizia).
La libertà di stampa è un diritto costituzionalmente garantito (art. 21 Cost.), ma non è assoluto.
Ciò comporta che il giornalista, o chiunque diffonda informazioni, deve rispettare alcuni principi:
Pag. 7 di 12 -La verità oggettiva o putativa della notizia: la notizia pubblicata deve avere un fondamento di verità o, quantomeno, deve essere frutto di un serio e diligente lavoro di verifica delle fonti.
- La rilevanza sociale: l'argomento trattato deve possedere un interesse pubblico;
non deve trattarsi di mero pettegolezzo o di affermazioni lesive gratuite.
-La continenza espressiva: l'esposizione dei fatti deve avvenire con un linguaggio rispettoso e sobrio, privo di termini offensivi e inutilmente provocatori. Quando un articolo – o qualsiasi altra forma di comunicazione a mezzo stampa – supera queste soglie di tutela costituzionale, si può configurare il reato di diffamazione. In quest'ultimo caso la vittima deve fornire la prova di aver subito un danno concreto, patrimoniale e/o non patrimoniale, non essendo sufficiente provare la diffamazione in sé.
Infine, il diritto di cronaca, o diritto d'informare, consiste nel diritto a pubblicare tutto ciò che è collegato a fatti e avvenimenti di interesse pubblico o che accadono in pubblico.
Tenuto conto di quanto sopra, si osserva che nel caso di specie l'articolo di giornale prodotto da parte attrice riporta il titolo:“Agguato a un avvocato nell'Ennese. È giallo”; sottotitolo: “Tre colpi di calibro 9 contro un civilista di 53 anni fra e Barrafranca. Operato, resta grave. Persona_7
Una pista delle indagini è l'acquisto di immobili e terreni. Summit dal
Prefetto: rafforzati i controlli".
Nel sito web “ ” era riportata la medesima notizia nell'articolo CP_2
intitolato , l'agguato all'avv. Ancora fitto mistero Persona_7 CP_3
sul movente”, sottotitolo “I carabinieri indagano a 360 gradi. Di recente il
Pag. 8 di 12 professionista aveva acquistato diversi appezzamenti di terreno attraverso le aste giudiziarie. Nel 2005 qualcuno aveva sparato colpi di fucile contro il suo studio a Barrafranca”.
Dal titolo e dal sottotitolo si evince che la notizia principale contenuta nell'articolo di giornale e nell'articolo pubblicato nel sito web attiene alla sparatoria perpetrata ai danni dell'avv. del Foro di Enna. CP_3
Il riferimento al Rag. contenuto nell'articolo di cronaca, è Per_1
rappresentato da un mero inciso “Invece a avrebbe Persona_7
rilevato lo studio del ragioniere commercialista , deceduto Per_1
qualche mese fa” e si presenta scevro da qualsivoglia intenzionalità offensiva ai danni del Rag. non essendo stati utilizzati epiteti Per_1
offensivi o disonoranti nei suoi confronti.
In relazione a tale aspetto la Cassazione ha statuito che “in punto di verità oggettiva quale limite all'attività giornalistica di cronaca, va evidenziato che il carattere diffamatorio di uno scritto o di una pubblicazione non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni o frasi, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva dei titoli e dei sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito il significato di un articolo” (Cfr. Cass. n. 29640 del
2017).
Per aversi diffamazione a mezzo stampa non è sufficiente una mera astratta lesione, ma una concreta ed effettiva lesione dell'onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati.
Si evidenzia, altresì, sotto altro profilo, che non può trascurarsi che in materia di danni da diffamazione, costituisce ius receptum in materia
Pag. 9 di 12 l'orientamento a mente del quale "la rilevanza di una condotta asseritamente diffamatoria nell'ambito del diritto di cronaca non va valutata quam suis, e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come effettiva lesione dell'onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati" (Cass. n. 14447/2017).
La reputazione, cioè, quale manifestazione dei diritti inviolabili della persona umana, assume una dimensione ontologicamente relazionale, che necessariamente involge il profilo dell'apprezzamento della credibilità che un soggetto può vantare nelle relazioni sociali.
Nel caso di specie parte attrice non ha dato prova dell'effettiva lesione dell'onore e della reputazione del proprio marito avendo offerto in produzione, oltre all'articolo pubblicato nel giornale e nel sito web, la certificazione delle cariche politiche rivestite dal Rag. Per_1
l'attestato del titolo di consulente del lavoro e la videata di alcuni post di encomio al defunto ragioniere pubblicati sul social network facebook.
Da tale produzione documentale si evince certamente che il Rag. Per_1
era un uomo molto rispettato, apprezzato e benvoluto nel paese di ove viveva insieme alla propria famiglia, svolgeva l'attività Persona_7
professionale e ove aveva rivestito delle cariche pubbliche.
Di contro, dalla detta documentazione non si evince alcuna lesione dell'onorabilità e della rispettabilità del non essendo state Per_1
utilizzate da nessuno accezioni sconvenienti od offensive nei suoi confronti.
Al fine di provare la domanda, parte attrice nella memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c., II termine, richiedeva l'ammissione della prova per testi con
Pag. 10 di 12 i sigg.ri , e . Il Persona_3 Persona_8 Controparte_5
Tribunale, con ordinanza del 14.07.2023, non ammetteva le dette prove orali in quanto generiche, valutative ed inconducenti. Parte attrice, nella comparsa conclusionale chiedeva la rimessione della causa sul ruolo e reiterava la richiesta di ammissione delle prove orali.
Detta richiesta deve essere rigettata poiché i capitoli indicati non incidono sull'accertamento del thema decidendum.
Ebbene, la notizia divulgata dal quotidiano, relativa all'acquisizione dello studio professionale del Rag. da parte dell'Avv. per Per_1 CP_3
quanto inesatta, e pertanto successivamente rettificata, non integra gli estremi della diffamazione, non ledendo in alcun modo la rispettabilità e l'onorabilità del Rag. e, in sequela, quella dei suoi familiari e Per_1
dello studio professionale.
Per tutte le considerazioni svolte, non ricorrono nel caso di specie i presupposti affinché possa ritenersi integrata una condotta diffamatoria da parte della società editrice e del suo direttore, atteso il legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica che non ha violato, nella sua espressione,
i limiti dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti e della continenza espositiva.
In assenza di prova concreta del dolo o della colpa grave del convenuto nella divulgazione di notizie false o diffamatorie, non è possibile ravvisare alcun illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Deve quindi concludersi per la liceità della condotta del convenuto, esercitata nell'ambito del diritto di cronaca e di critica, e per l'insussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno richiesto.
Pag. 11 di 12 La richiesta formulata dal convenuto di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non può essere accolta. Non emergono, infatti, elementi tali da far ritenere che l'attrice abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave dovendosi escludere che la sua condotta processuale sia stata connotata da consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese ovvero da un grado di negligenza qualificata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, così decide: Parte_1
Rigetta la domanda promossa da;
Parte_1
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
della che si liquidano in € 3.397,00, Controparte_1
per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% oltre IVA, se e in quanto dovuta, e CPA come per legge.
Enna, 06 dicembre 2025
Il G.O.P.
dott.ssa Ylenia D. Cammarata
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Enna
Prima Sezione
N. R.G. 1211/2021
In funzione di G.O.P. nella persona della dott.ssa Ylenia D. Cammarata ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado scritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. Giuseppe Aiello;
- attrice-
CONTRO
Controparte_1
(P. Iva ) con il patrocinio dell'Avv. SALVATORE
[...] P.IVA_1
PATANE'; - convenuta-
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza di precisazione delle conclusioni. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza. § § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
Con atto di citazione ha citato in giudizio “ ” Parte_1 CP_2
per chiedere il risarcimento dei danni per diffamazione a mezzo stampa e a mezzo web ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. e art. 185 c.p. Nello specifico parte attrice ha rilevato che il giornale “ ”, in data 30.09.2016, ha CP_2
pubblicato una notizia di cronaca che diffamava la reputazione e l'onorabilità del di lei defunto marito, IG. Rag. , detto Persona_1
“ ”, deceduto in data 09.03.2016 (giusto certificato di morte allegato). Per_2
La medesima notizia veniva diffusa anche sul sito web del giornale
[...]
”. CP_2
Venuta a conoscenza della pubblicazione della predetta notizia, con missiva del 3/10/2016, consegnata in data 10/10/2016, parte attrice invitava e diffidava parte convenuta a voler provvedere, ai sensi dell'art. 8 legge
47/1948, alla rettifica di quanto riportato nei citati articoli nella collocazione prevista dalla legge e con risalto analogo a quello riservato al brano giornalistico cui le rettifiche si riferivano. Con detta missiva l'attrice contestava alla società convenuta che i suddetti articoli contenevano affermazioni contrarie alla verità dei fatti e che ledevano fortemente l'identità e l'immagine dello studio professionale e dei familiari di
(il padre Rag. deceduto nel Persona_3 Persona_1
marzo 2016, il fratello la sorella e la coniuge, Per_4 Per_5 Per_6
), ritenendo che il giornalista aveva inteso rendere noto, con
[...]
riferimento all'agguato subito dall'avv. Controparte_3
Pag. 2 di 12 l'informazione non vera che quest'ultimo aveva rilevato lo studio professionale del Rag. riportando testualmente che "Invece a Per_1
avrebbe rilevato lo studio del ragioniere Persona_7
commercialista , deceduto qualche mese fa”. Per_1
Tanto premesso, parte attrice ha adito il Tribunale per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
- dichiarare non corrispondenti al vero le notizie pubblicate dalla convenuta, su edizione cartacea e on-line, negli articoli in epigrafe indicati;
- ritenere e dichiarare " ", in persona del suo rappresentante CP_2
legale pro tempore e del Direttore pro tempore, con sede in Viale Odorico
Da Pordenone, 50 - 95126 Catania (CT), P. Iva n. , anche in P.IVA_1
solido tra loro, responsabili di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dalla IG.ra , a causa degli articoli indicati in Parte_1
epigrafe e, per l'effetto, emettere statuizione di condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi nella somma di € 25.000,00 o in quella accertata in corso di causa, nonché alla corresponsione di una somma a titolo di riparazione pecuniaria, ex art. 12 L. 47/48, da liquidare in via equitativa, tenuto conto dell'elevato grado di diffusività delle notizie pubblicate, del ritardo della rettifica e di tutti i parametri surriferiti, ordinando la pubblicazione dell'emananda sentenza sulle principali testate diffuse sul territorio Siciliano nonché sui siti internet delle medesime e almeno su una testata giornalistica nazionale.
Istauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la “
[...]
contestando quanto ex adverso Controparte_4
Pag. 3 di 12 dedotto ed eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva per inesistenza di un soggetto giuridico denominato . CP_2
Eccepiva, per il medesimo motivo, la nullità della mediazione essendo stato invitato a partecipare alla procedura di mediazione un soggetto non meglio identificato “ ”, senza ulteriore specificazione di partita IVA e/o CP_2
codice fiscale che potesse concorrere all'identificazione dello stesso, nè tanto meno l'indicazione per cui la domanda era stata rivolta al legale rappresentante pro-tempore.
Nel merito, contestava la portata diffamatoria dell'inciso dell'articolo di giornale ritenuto non veritiero “l'Avv. avrebbe rilevato lo studio CP_3
del rag. ., rilevando all'uopo che l'unico inciso contestato Per_1
nell'articolo, (avente ad oggetto altri fatti e altro soggetto: l'omicidio dell'Avv. , non integra la fattispecie contestata dall'attrice atteso CP_3
che non può ritenersi diffamatoria una notizia inesatta.
Tanto premesso, parte convenuta chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
- in via preliminare: dichiarare nullo l'esperimento di mediazione e, per
l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda;
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta;
- Nel merito: - in via principale: rigettare integralmente la domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettare la richiesta di risarcimento danno.
Pag. 4 di 12 - Condannare gli attori per lite temeraria ex art 96 c.p.c. - in via gradata: contenere nel minimo l'entità del danno.
All'udienza del 29.03.2022 il Tribunale, letti gli atti e le note depositate dalle parti, ritenuto che la domanda di mediazione obbligatoria non era stata correttamente presentata da parte attrice e che ciò aveva precluso la partecipazione della parte convenuta, ha assegnato alle parti il termine di
15 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, per presentare la domanda di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Alla successiva udienza, stante l'esito negativo della procedura di mediazione, il Tribunale assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. e rinviava la causa per l'esame delle istanze istruttorie.
Indi, il Tribunale, rigettate le istanze istruttorie, con ordinanza del
14.07.2023, e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
2. Sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta
La parte convenuta ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, rilevando che parte attrice abbia indicato in citazione una denominazione sociale errata, riferibile a soggetto giuridico diverso da quello effettivamente coinvolto nel rapporto dedotto in giudizio.
Pag. 5 di 12 Tuttavia, si osserva come nella citazione risulti correttamente indicata la partita iva, elemento univoco che consente di identificare senza ambiguità il soggetto giuridico destinatario della domanda.
Nel nostro ordinamento, la legittimazione passiva va accertata in relazione alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso. In presenza di una corretta individuazione della parte attraverso l'indicazione della partita iva, deve ritenersi che l'eventuale errore formale nella denominazione sociale non comporti un vizio tale da pregiudicare la validità dell'instaurazione del contraddittorio, potendo essere ricondotto ad una mera inesattezza emendabile.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale «l'erronea indicazione della denominazione sociale nell'atto introduttivo del giudizio non determina l'invalidità della vocatio in ius ove, attraverso altri elementi
– quali la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA – sia possibile identificare con certezza il soggetto chiamato in giudizio» (Cass. civ., sez.
III, 11 giugno 2019, n. 15641).
Ne consegue che l'errore formale deve essere qualificato come mera irregolarità emendabile, non incidendo sulla validità della vocatio in ius e non integrando un vizio comportante la carenza di legittimazione passiva.
L'eccezione sollevata dalla parte convenuta va, pertanto, rigettata.
3. Sulla domanda di risarcimento danni
L'attrice ha avanzato domanda di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa e a mezzo web ritenendo che l'articolo di cronaca pubblicato dalla parte convenuta fosse lesivo della rispettabilità e dell'onorabilità del
Pag. 6 di 12 defunto marito e che avesse danneggiato l'immagine dello studio professionale e dei familiari.
Occorre preliminarmente qualificare giuridicamente l'azione diffamatoria a mezzo stampa e a mezzo web, la libertà di stampa ed il legittimo esercizio del diritto di cronaca.
Per diffamazione si intende l'offesa alla reputazione di una persona mediante comunicazione con più persone. Nel momento in cui l'offesa avviene tramite mezzi di comunicazione di massa – giornali, riviste, televisioni, radio, siti web o blog – si parla di diffamazione a mezzo stampa o comunque con altri mezzi idonei a fornire pubblicità e diffusione all'offesa.
Gli elementi necessari affinchè possa configurarsi l'azione diffamatoria sono sia oggettivi (deve esserci un'offesa rivolta a una persona -fisica o giuridica- riconoscibile. Nel caso della stampa, questo requisito si configura quando l'articolo, il servizio giornalistico o il contenuto online rendono identificabile la vittima), sia soggettivi (dolo: l'autore deve avere la volontà di comunicare a più persone contenuti offensivi. Non è necessario che abbia l'intenzione di arrecare un danno specifico, ma basta che sia cosciente del contenuto diffamatorio e dell'ampia diffusione della notizia).
La libertà di stampa è un diritto costituzionalmente garantito (art. 21 Cost.), ma non è assoluto.
Ciò comporta che il giornalista, o chiunque diffonda informazioni, deve rispettare alcuni principi:
Pag. 7 di 12 -La verità oggettiva o putativa della notizia: la notizia pubblicata deve avere un fondamento di verità o, quantomeno, deve essere frutto di un serio e diligente lavoro di verifica delle fonti.
- La rilevanza sociale: l'argomento trattato deve possedere un interesse pubblico;
non deve trattarsi di mero pettegolezzo o di affermazioni lesive gratuite.
-La continenza espressiva: l'esposizione dei fatti deve avvenire con un linguaggio rispettoso e sobrio, privo di termini offensivi e inutilmente provocatori. Quando un articolo – o qualsiasi altra forma di comunicazione a mezzo stampa – supera queste soglie di tutela costituzionale, si può configurare il reato di diffamazione. In quest'ultimo caso la vittima deve fornire la prova di aver subito un danno concreto, patrimoniale e/o non patrimoniale, non essendo sufficiente provare la diffamazione in sé.
Infine, il diritto di cronaca, o diritto d'informare, consiste nel diritto a pubblicare tutto ciò che è collegato a fatti e avvenimenti di interesse pubblico o che accadono in pubblico.
Tenuto conto di quanto sopra, si osserva che nel caso di specie l'articolo di giornale prodotto da parte attrice riporta il titolo:“Agguato a un avvocato nell'Ennese. È giallo”; sottotitolo: “Tre colpi di calibro 9 contro un civilista di 53 anni fra e Barrafranca. Operato, resta grave. Persona_7
Una pista delle indagini è l'acquisto di immobili e terreni. Summit dal
Prefetto: rafforzati i controlli".
Nel sito web “ ” era riportata la medesima notizia nell'articolo CP_2
intitolato , l'agguato all'avv. Ancora fitto mistero Persona_7 CP_3
sul movente”, sottotitolo “I carabinieri indagano a 360 gradi. Di recente il
Pag. 8 di 12 professionista aveva acquistato diversi appezzamenti di terreno attraverso le aste giudiziarie. Nel 2005 qualcuno aveva sparato colpi di fucile contro il suo studio a Barrafranca”.
Dal titolo e dal sottotitolo si evince che la notizia principale contenuta nell'articolo di giornale e nell'articolo pubblicato nel sito web attiene alla sparatoria perpetrata ai danni dell'avv. del Foro di Enna. CP_3
Il riferimento al Rag. contenuto nell'articolo di cronaca, è Per_1
rappresentato da un mero inciso “Invece a avrebbe Persona_7
rilevato lo studio del ragioniere commercialista , deceduto Per_1
qualche mese fa” e si presenta scevro da qualsivoglia intenzionalità offensiva ai danni del Rag. non essendo stati utilizzati epiteti Per_1
offensivi o disonoranti nei suoi confronti.
In relazione a tale aspetto la Cassazione ha statuito che “in punto di verità oggettiva quale limite all'attività giornalistica di cronaca, va evidenziato che il carattere diffamatorio di uno scritto o di una pubblicazione non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni o frasi, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva dei titoli e dei sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito il significato di un articolo” (Cfr. Cass. n. 29640 del
2017).
Per aversi diffamazione a mezzo stampa non è sufficiente una mera astratta lesione, ma una concreta ed effettiva lesione dell'onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati.
Si evidenzia, altresì, sotto altro profilo, che non può trascurarsi che in materia di danni da diffamazione, costituisce ius receptum in materia
Pag. 9 di 12 l'orientamento a mente del quale "la rilevanza di una condotta asseritamente diffamatoria nell'ambito del diritto di cronaca non va valutata quam suis, e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come effettiva lesione dell'onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati" (Cass. n. 14447/2017).
La reputazione, cioè, quale manifestazione dei diritti inviolabili della persona umana, assume una dimensione ontologicamente relazionale, che necessariamente involge il profilo dell'apprezzamento della credibilità che un soggetto può vantare nelle relazioni sociali.
Nel caso di specie parte attrice non ha dato prova dell'effettiva lesione dell'onore e della reputazione del proprio marito avendo offerto in produzione, oltre all'articolo pubblicato nel giornale e nel sito web, la certificazione delle cariche politiche rivestite dal Rag. Per_1
l'attestato del titolo di consulente del lavoro e la videata di alcuni post di encomio al defunto ragioniere pubblicati sul social network facebook.
Da tale produzione documentale si evince certamente che il Rag. Per_1
era un uomo molto rispettato, apprezzato e benvoluto nel paese di ove viveva insieme alla propria famiglia, svolgeva l'attività Persona_7
professionale e ove aveva rivestito delle cariche pubbliche.
Di contro, dalla detta documentazione non si evince alcuna lesione dell'onorabilità e della rispettabilità del non essendo state Per_1
utilizzate da nessuno accezioni sconvenienti od offensive nei suoi confronti.
Al fine di provare la domanda, parte attrice nella memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c., II termine, richiedeva l'ammissione della prova per testi con
Pag. 10 di 12 i sigg.ri , e . Il Persona_3 Persona_8 Controparte_5
Tribunale, con ordinanza del 14.07.2023, non ammetteva le dette prove orali in quanto generiche, valutative ed inconducenti. Parte attrice, nella comparsa conclusionale chiedeva la rimessione della causa sul ruolo e reiterava la richiesta di ammissione delle prove orali.
Detta richiesta deve essere rigettata poiché i capitoli indicati non incidono sull'accertamento del thema decidendum.
Ebbene, la notizia divulgata dal quotidiano, relativa all'acquisizione dello studio professionale del Rag. da parte dell'Avv. per Per_1 CP_3
quanto inesatta, e pertanto successivamente rettificata, non integra gli estremi della diffamazione, non ledendo in alcun modo la rispettabilità e l'onorabilità del Rag. e, in sequela, quella dei suoi familiari e Per_1
dello studio professionale.
Per tutte le considerazioni svolte, non ricorrono nel caso di specie i presupposti affinché possa ritenersi integrata una condotta diffamatoria da parte della società editrice e del suo direttore, atteso il legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica che non ha violato, nella sua espressione,
i limiti dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti e della continenza espositiva.
In assenza di prova concreta del dolo o della colpa grave del convenuto nella divulgazione di notizie false o diffamatorie, non è possibile ravvisare alcun illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Deve quindi concludersi per la liceità della condotta del convenuto, esercitata nell'ambito del diritto di cronaca e di critica, e per l'insussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno richiesto.
Pag. 11 di 12 La richiesta formulata dal convenuto di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non può essere accolta. Non emergono, infatti, elementi tali da far ritenere che l'attrice abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave dovendosi escludere che la sua condotta processuale sia stata connotata da consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese ovvero da un grado di negligenza qualificata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, così decide: Parte_1
Rigetta la domanda promossa da;
Parte_1
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
della che si liquidano in € 3.397,00, Controparte_1
per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% oltre IVA, se e in quanto dovuta, e CPA come per legge.
Enna, 06 dicembre 2025
Il G.O.P.
dott.ssa Ylenia D. Cammarata
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