Sentenza 11 novembre 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/11/2004, n. 21418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21418 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. TRECAPELLI Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN RD, elettivamente domiciliato in Roma, Via Apuania n. 12 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Luzi, difeso dall'Avv. Andrea Agostini come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
SA AU;
- intimata -
e contro
CONDOMINIO DI VIA PASTRENGO N. 4 ON IT (AN).
- intimato -
per la cassazione della sentenza dei Giudice di pace di Ancona n. 389/01 del 08.06.2001/22.06.2001. Udita la relazione della causa svolta in Camera di Consiglio il 24.09.2004 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen.le Dott. Rosario Giovanni Russo che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con atto di citazione 23.10.2000, AU AS proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo (n. 770/00) con il quale il giudice di pace di Ancona le aveva intimato il pagamento della somma di L. 459.201 in favore del IN di via Pastrengo n. 4, LC TI (inseguito solo IN), assumendo che la spesa di L. 259.201 quale residuo per lavori di ristrutturazione non era dovuta, mentre la somma di L. 150.000 per spese ordinarie era stata pagata prima della notificazione del decreto ingiuntivo.
2. Costituitosi, il IN contestava l'opposizione, dando atto che effettivamente l'AS in data 8.7.2000 (prima della notifica del decreto ingiuntivo) aveva versato la somma di L. 150.000 e che la contestazione riguardava unicamente la somma di L. 259.201, dovuta a soldo della spesa di ristrutturazione dello stabile condominiale. La causa era istruita con produzioni documentali.
3. All'esito, il giudice di pace, con sentenza n. 389/2001, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il IN alla rifusione delle spese. Premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione, sicché una volta stabilito che anche solo in parte la pretesa è infondata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, pur se il pagamento della somma ingiunta sia stato effettuato dopo l'emissione dell'ingiunzione, osservava il giudice di pace che il IN (ovviamente in relazione alla somma ancora in contestazione di L. 259.201 come residuo per lavori di ristrutturazione) nessuna prova aveva dato della fondatezza della richiesta monitoria, risultando l'onere complessivo (di L. 10.121.815) a carico dell'AS NT pagato. Aggiungeva che l'estratto conto prodotto dal IN era un atto informale e di parte, che non costituiva prova scritta richiesta per l'accoglimento del ricorso per ingiunzione, mentre in sede di opposizione nessuna altra documentazione a riprova del credito era stata prodotta.
4. Avverso tale sentenza GI OS, nella qualità di condomino, ha proposto ricorso per Cassazione.
Gli intimati AU AS e il IN non si sono costituiti. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che il OS, nella dichiarata qualità di condomino, è legittimato a proporre il ricorso, in base all'orientamento espresso sul punto da questa Corte, che ha affermato che "Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'edificio condominiale;
non sussistono impedimenti, pertanto, a che i singoli condomini, non solo intervengano nel giudizio in cui tale difesa sia stata assunta dall'amministratore, ma anche si avvalgano, in via autonoma, dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio rappresentato dall'amministratore, non spiegando influenza alcuna, in contrario, la circostanza della mancata impugnazione di tale sentenza da parte dell'amministratore (cfr. Cass. 28.8.2002 n. 12588;
19.5.2003 n. 7827).
2. A fondamento del ricorso il OS deduce: a) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.); b) violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in particolare degli artt. 112 e 113 c.p.c.. 3. Il ricorso è manifestamente infondato.
È risaputo che il giudice di pace decide secondo equità le cause, come nella specie, il cui valore non eccede lire due milioni (art. 113, comma 2, c.p.c.). È risaputo, altresì, che le sentenze pronunciate secondo equità (ancorché il giudice di pace in ipotesi abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono impugnabili con ricorso per Cassazione limitatamente agli errores in procedendo e, con riferimento agli errores in iudicando, limitatamente alle violazioni di norme costituzionali e comunitarie (ove siano di rango superiore a quelle ordinarie) ovvero dei "principi informatori della materia" (in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 5 luglio 2004). Possono altresì, essere impugnate per vizio di motivazione solo se questo si traduca in inesistenza, apparenza o perplessità della stessa (v. ex plurimis: Sez. Un. 22.1.2003, n. 875; Cass. 4.6.2002, n. 8074; Sez. Un. 15.10.1999, n. 716).
3. Orbene, il primo motivo, è manifestamente infondato perché lo stesso ricorrente, deducendo la erroneità, ammette che la motivazione sulla non debenza da parte dell'AS del residuo importo di L. 259.201 esiste e non può considerarsi, meramente apparente ovvero radicalmente e insanabilmente contraddittoria o insussistente. Mentre è riservato al giudice di merito il giudizio sulla valutazione delle prove, in ordine al quale non vi è alcuna denuncia di violazione dei principi informatori della materia.
4. Del pari è infondato il secondo motivo perché il giudice di pace nel revocare, conformemente alla richiesta dell'opponente, il decreto ingiuntivo non ha assolutamente violato il fondamentale principio sancito dall'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato). In ragione del valore della causa, il giudice di pace ha giudicato secondo equità (art. 113 c.p.c.) ed ha accolto l'opposizione, avendo ritenuto non provato il credito vantato dal IN.
5. Pertanto, decidendo ai sensi dell'art. 375 c.p.c., la Corte deve rigettare il ricorso perché manifestamente infondato. Non deve provvedere sulle spese del giudizio, perché gli intimati non si sono costituiti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 settembre 2004. Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2004