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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/02/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8312/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. CROCE LAURA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BASILE ISABELLA PATRIZIA CP_1
Resistente OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di accompagnamento
*** FATTO E DIRITTO Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92, con condanna dell' al pagamento CP_1 dell'indennità di accompagnamento, contestando le conclusioni del consulente tecnico in fase di ATP, anche in considerazione di un aggravamento delle condizioni sanitarie. L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Il CTU ha infatti risposto ai quesiti formulando le seguenti conclusioni: “Sulla base della documentazione agli atti e dell'obiettività emersa in questa sede si può affermare che il sig. Parte_1
risulta attualmente affetto da: Poliartrosi a marcata incidenza funzionale. Cardiopatia
[...] ipertensiva in endoprotesi aortica. Encefalopatia vascolare cronica multinfartuale. Incontinenza urinaria. Le descritte patologie, già presenti all'atto della visita della Commissione di Prima Istanza, sono tali da configurare una condizione di impossibilità da parte del periziando a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita (I.A.), rappresentando nel contempo una condizione di grave handicap tale da poter essere inquadrata nell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92. Tali requisiti, ivi inclusa l'indennità di accompagnamento, possono riconoscere una decorrenza in via equitativa a circa sei mesi antecedenti al presente accertamento, anche alla luce delle gravi alterazioni funzionali documentate in occasione delle visite specialistiche presso
“Villa Verde”. Da quanto sopra si può stabilire una decorrenza per entrambi i requisiti (I.A. ed art. 3 comma 3 Legge 104/92) a far data dal 1° APRILE 2024”
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 L. 104/1992 con la decorrenza indicata dal CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna dell' al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi CP_1 alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti extra- sanitari deve essere quindi demandato all' e il pagamento della prestazione è subordinato CP_1 all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto. In considerazione della decorrenza del diritto, successiva sia alla domanda amministrativa che al ricorso giudiziario (sia per ATP che di merito), le spese di lite vanno compensate.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 21.07.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92 con decorrenza da APRILE 2024 e condanna l' al pagamento in suo favore dell'indennità di accompagnamento oltre CP_1 interessi o rivalutazione, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 20.02.2025 Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo