TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1374/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Sezione Unica
il Giudice dott. Leonardo Modica,
nella causa instaurata
TRA
(P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Alessandra Milio
-opponente-
E
(CF: ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1 C.F._1
Ignazio Fiore
- opposta-
OGGETTO: retribuzioni, TFR
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e nei rispettivi scritti difensivi
A seguito dell'udienza del 23.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 02.11.2021, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 54/2021 emesso il 14.09.2021 dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento R.G.N. 1124/2021, con il quale si intimava il pagamento della somma di € 15.806,11, in favore del sig. a titolo di retribuzioni da Controparte_1 quest'ultimo asseritamente non percepite relativamente alle mensilità di giugno, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020, nonché gli emolumenti di chiusura rapporto e
TFR. Con vittoria delle spese di giudizio.
Si è costituito ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in Controparte_1 fatto ed in diritto delle domande di cui all'opposizione e chiedendo al Tribunale quanto segue:
”Preliminarmente, DICHIARARE LA NULLITA' del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per manifesta genericità dell'opposizione, nonché per indeterminatezza (e/o indeterminabilità) dell'oggetto, petitum e causa petendi;
Nel merito, RIGETTARE
L'OPPOSIZIONE E CONFERMARE in toto il decreto ingiuntivo n. 54/2021 emesso dal
Tribunale Civile di Sciacca -Sez. Lavoro- in data 14.09.2021, nell'ambito del procedimento n.
R.G. 1124/2021 per l'intero importo da dichiararsi definitivamente esecutivo;
- Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari i quali dichiarano di non aver ricevuto alcunché in acconto;
il tutto oltre, l'aumento del 30% da computarsi sui compensi professionali in quanto l'atto depositato è stato redatto mediante
l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ovvero tecniche informatiche utili per agevolare la consultazione o la fruizione così come previsto dal D.M. 37/18 (come già ampiamente riconosciuto da vari Trib. Merito, ex multis Trib. PA, Ord. 18.07.18)”.
Con ordinanza del 29.03.2023, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 54/2021, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.
La causa, istruita mediante documenti ed escussione testi, è stata decisa in seguito al deposito di note sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*****
Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto del contenzioso per cui si procede è l'accertamento del diritto di
[...]
a percepire il trattamento retributivo relativo alle mensilità di giugno, agosto, CP_1
settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020, nonché del trattamento di fine rapporto di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero, come nel caso in esame, per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento
Pag. 2 di 5 della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Unite,
n.13533/2001).
In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità dell'attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base al la legge ed al contratto di lavoro.
Nel caso concreto, non costituisce oggetto di contestazione lo svolgimento di attività lavorativa da parte di nei confronti della società opponente nel periodo Controparte_1
oggetto della domanda azionata in fase monitoria;
né è contestata la cessazione del rapporto di lavoro, fatto costituivo dell'obbligazione del pagamento del TFR.
Parte opponente contesta unicamente il quantum debeatur denunciando la irregolarità delle buste paga dallo stesso emesse, su cui si fonda la pretesa azionata. Lamenta in particolare l'opponente che l'addetta alla contabilità, , trasmetteva al consulente il dato Controparte_2 parziale relativo alle ferie, assenze e permessi fruiti dall'odierno opposto con la conseguenza che una parte delle somme ingiunte non sarebbero dovute.
Devesi premettere che in ordine all'efficacia probatoria delle buste paga, un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, cui va data continuità in questa sede (Cass
20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; Cass. 11 marzo 2005 n. 5362; Cass. 17 maggio 2006, n. 11536; nr. 12 gennaio 2001, nr. 376; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981;
n.1074/1986), ritiene che nei confronti del datore di lavoro esse abbiano valore di confessione stragiudiziale e che quindi costituiscano piena prova dei dati in esse indicati, ciò in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953), la quale prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2 della L. 4/1953).
Di recente la Suprema Corte (Cass. n. 2239/2017), nel ribadire la natura di confessione stragiudiziale della busta paga, ha specificato che questa “ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute solo quando sia chiara e non contraddittoria;
diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti del credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento”.
Pag. 3 di 5 Le risultanze delle buste paga, in ragione della loro portata confessoria, hanno dunque pieno valore probatorio nei confronti del datore di lavoro, che ne rimane vincolato, a meno che questi non dimostri che le dichiarazioni rese sono state determinate da errore di fatto o da violenza (art 2733.c.c). Diversamente, il confitente non può ritrattare la propria confessione deducendo la falsità delle proprie dichiarazioni.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, va rilevato come le buste paga acquisite in giudizio siano chiare e prive di contraddizioni nell'esposizione dell'attività svolta e nella sua remunerazione e, come tali, per quanto è qui di interesse, sono idonee a fornire piena prova delle giornate di lavoro prestate e degli emolumenti di natura retributiva ad esse correlate.
Parte opponente deduce la parziale erroneità del dato riportato nelle buste paga, senza però in alcun modo fornire alcuna indicazione circa gli specifici errori che inficerebbero la correttezza del dato in essere esse esposto, in particolare, i giorni e le ore di lavoro in cui, a dispetto di quanto indicato nelle stesse, non avrebbe prestato l'attività di Controparte_1
lavoro.
Le risultanze dell'istruttoria orale non forniscono alcun concreto elemento a sostegno dell'assunto attoreo.
Il teste consulente del lavoro della opponente, non ha saputo riferire circa Tes_1
l'effettività dei dati comunicatigli dall'azienda. Il teste ha peraltro riferito che i relativi alla gestione del personale gli venivano comunicati oltre che dalla sig. anche dal Sig. CP_2
, rappresentante legale della opponente, ciò parzialmente sconfessando la ricostruzione Per_1
della opponete secondo cui era la a trasmettere i dati necessari per la redazione delle CP_2
buste paga (cfr. verbale udienza 13.9.2023).
Il Teste ha espressamente dichiarato di non essersi recato in azienda da marzo Per_1
2020 in poi, sicché non ha saputo riferire se la sig. avesse o meno trasmesso i dati al CP_2
consulente del lavoro riguardanti il periodo che ci occupa.
In ragione di tutto quanto precede, all'esito del giudizio, risulta fondata la pretesa azionata in via monitoria. L'opposizione deve pertanto essere rigettata e per l'effetto va confermato il decreto ingiuntivo n. 54/2021.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M 55/2014 e successivi aggiornamenti per lo scaglione di riferimento (5.201-26.000),
Pag. 4 di 5 congruamente ridotti tenuto conto dell'esiguo numero di questioni giuridiche e di fatto affrontate, tenuto conto dell'aumento ex art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 stimato come congruo nella misura del 10%, in ragione del numero dei documenti prodotti.
Spese distratte a favore del procuratore antistatario.
PQM
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore eccezione, difesa:
rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 54/2021, emesso in data 14.09.2021 dal Tribunale di Sciacca che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
4.500,00 per onorari, oltre 15% spese generali, IVA e CPA se dovuti, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Sciacca, 3.1.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Sezione Unica
il Giudice dott. Leonardo Modica,
nella causa instaurata
TRA
(P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Alessandra Milio
-opponente-
E
(CF: ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1 C.F._1
Ignazio Fiore
- opposta-
OGGETTO: retribuzioni, TFR
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e nei rispettivi scritti difensivi
A seguito dell'udienza del 23.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 02.11.2021, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 54/2021 emesso il 14.09.2021 dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento R.G.N. 1124/2021, con il quale si intimava il pagamento della somma di € 15.806,11, in favore del sig. a titolo di retribuzioni da Controparte_1 quest'ultimo asseritamente non percepite relativamente alle mensilità di giugno, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020, nonché gli emolumenti di chiusura rapporto e
TFR. Con vittoria delle spese di giudizio.
Si è costituito ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in Controparte_1 fatto ed in diritto delle domande di cui all'opposizione e chiedendo al Tribunale quanto segue:
”Preliminarmente, DICHIARARE LA NULLITA' del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per manifesta genericità dell'opposizione, nonché per indeterminatezza (e/o indeterminabilità) dell'oggetto, petitum e causa petendi;
Nel merito, RIGETTARE
L'OPPOSIZIONE E CONFERMARE in toto il decreto ingiuntivo n. 54/2021 emesso dal
Tribunale Civile di Sciacca -Sez. Lavoro- in data 14.09.2021, nell'ambito del procedimento n.
R.G. 1124/2021 per l'intero importo da dichiararsi definitivamente esecutivo;
- Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari i quali dichiarano di non aver ricevuto alcunché in acconto;
il tutto oltre, l'aumento del 30% da computarsi sui compensi professionali in quanto l'atto depositato è stato redatto mediante
l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ovvero tecniche informatiche utili per agevolare la consultazione o la fruizione così come previsto dal D.M. 37/18 (come già ampiamente riconosciuto da vari Trib. Merito, ex multis Trib. PA, Ord. 18.07.18)”.
Con ordinanza del 29.03.2023, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 54/2021, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.
La causa, istruita mediante documenti ed escussione testi, è stata decisa in seguito al deposito di note sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*****
Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto del contenzioso per cui si procede è l'accertamento del diritto di
[...]
a percepire il trattamento retributivo relativo alle mensilità di giugno, agosto, CP_1
settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020, nonché del trattamento di fine rapporto di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero, come nel caso in esame, per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento
Pag. 2 di 5 della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Unite,
n.13533/2001).
In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità dell'attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base al la legge ed al contratto di lavoro.
Nel caso concreto, non costituisce oggetto di contestazione lo svolgimento di attività lavorativa da parte di nei confronti della società opponente nel periodo Controparte_1
oggetto della domanda azionata in fase monitoria;
né è contestata la cessazione del rapporto di lavoro, fatto costituivo dell'obbligazione del pagamento del TFR.
Parte opponente contesta unicamente il quantum debeatur denunciando la irregolarità delle buste paga dallo stesso emesse, su cui si fonda la pretesa azionata. Lamenta in particolare l'opponente che l'addetta alla contabilità, , trasmetteva al consulente il dato Controparte_2 parziale relativo alle ferie, assenze e permessi fruiti dall'odierno opposto con la conseguenza che una parte delle somme ingiunte non sarebbero dovute.
Devesi premettere che in ordine all'efficacia probatoria delle buste paga, un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, cui va data continuità in questa sede (Cass
20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; Cass. 11 marzo 2005 n. 5362; Cass. 17 maggio 2006, n. 11536; nr. 12 gennaio 2001, nr. 376; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981;
n.1074/1986), ritiene che nei confronti del datore di lavoro esse abbiano valore di confessione stragiudiziale e che quindi costituiscano piena prova dei dati in esse indicati, ciò in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953), la quale prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2 della L. 4/1953).
Di recente la Suprema Corte (Cass. n. 2239/2017), nel ribadire la natura di confessione stragiudiziale della busta paga, ha specificato che questa “ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute solo quando sia chiara e non contraddittoria;
diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti del credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento”.
Pag. 3 di 5 Le risultanze delle buste paga, in ragione della loro portata confessoria, hanno dunque pieno valore probatorio nei confronti del datore di lavoro, che ne rimane vincolato, a meno che questi non dimostri che le dichiarazioni rese sono state determinate da errore di fatto o da violenza (art 2733.c.c). Diversamente, il confitente non può ritrattare la propria confessione deducendo la falsità delle proprie dichiarazioni.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, va rilevato come le buste paga acquisite in giudizio siano chiare e prive di contraddizioni nell'esposizione dell'attività svolta e nella sua remunerazione e, come tali, per quanto è qui di interesse, sono idonee a fornire piena prova delle giornate di lavoro prestate e degli emolumenti di natura retributiva ad esse correlate.
Parte opponente deduce la parziale erroneità del dato riportato nelle buste paga, senza però in alcun modo fornire alcuna indicazione circa gli specifici errori che inficerebbero la correttezza del dato in essere esse esposto, in particolare, i giorni e le ore di lavoro in cui, a dispetto di quanto indicato nelle stesse, non avrebbe prestato l'attività di Controparte_1
lavoro.
Le risultanze dell'istruttoria orale non forniscono alcun concreto elemento a sostegno dell'assunto attoreo.
Il teste consulente del lavoro della opponente, non ha saputo riferire circa Tes_1
l'effettività dei dati comunicatigli dall'azienda. Il teste ha peraltro riferito che i relativi alla gestione del personale gli venivano comunicati oltre che dalla sig. anche dal Sig. CP_2
, rappresentante legale della opponente, ciò parzialmente sconfessando la ricostruzione Per_1
della opponete secondo cui era la a trasmettere i dati necessari per la redazione delle CP_2
buste paga (cfr. verbale udienza 13.9.2023).
Il Teste ha espressamente dichiarato di non essersi recato in azienda da marzo Per_1
2020 in poi, sicché non ha saputo riferire se la sig. avesse o meno trasmesso i dati al CP_2
consulente del lavoro riguardanti il periodo che ci occupa.
In ragione di tutto quanto precede, all'esito del giudizio, risulta fondata la pretesa azionata in via monitoria. L'opposizione deve pertanto essere rigettata e per l'effetto va confermato il decreto ingiuntivo n. 54/2021.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M 55/2014 e successivi aggiornamenti per lo scaglione di riferimento (5.201-26.000),
Pag. 4 di 5 congruamente ridotti tenuto conto dell'esiguo numero di questioni giuridiche e di fatto affrontate, tenuto conto dell'aumento ex art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 stimato come congruo nella misura del 10%, in ragione del numero dei documenti prodotti.
Spese distratte a favore del procuratore antistatario.
PQM
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore eccezione, difesa:
rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 54/2021, emesso in data 14.09.2021 dal Tribunale di Sciacca che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
4.500,00 per onorari, oltre 15% spese generali, IVA e CPA se dovuti, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Sciacca, 3.1.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 5 di 5