Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 21/05/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 236/2019 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in unico grado iscritta al n. 236/2019 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 23.9.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentate pro tempore; Parte_1
p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, comma 3, c.p.c. dall'avv. NOTARO Teresa del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in Messina (via Aurelio Saffi n.32); pec: ; Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del Sindaco quale legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 codice fiscale: ; P.IVA_2 parte rappresentata e difesa per procura rilasciata su foglio separato dall'avv. MOSCHELLA
Carmelo del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (XXIV maggio, n. 18); pec: ; Email_2
RESISTENTE
avente ad oggetto: opposizione alla stima ex art. 29 D. Lgs. n. 150/2011 ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 327/2001 e modif. succ. (cd. T.U. Espropriazioni), avverso e per la rideterminazione dell'indennità da “espropriazione” di cui al provvedimento adottato dal in Controparte_1 data 19.2.2019 al n. 78.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
1. ritenere e dichiarare, in accoglimento al presente ricorso, incongrua la stima dell'indennità di esproprio comunicata dal di Messina in uno al Decreto CP_1 di esproprio;
2. determinare con i criteri di legge l'indennità dovuta alla ricorrente, per quanto esposto in atti, nella giusta e congrua misura come per legge, tenendo conto dei danni e pregiudizi subiti, degli oneri e dei costi eventuali da sostenere nel caso di interventi oggetto di limitazioni, della diminuzione di valore del bene, dei valori correnti di mercato e degli altri parametri giuridicamente rilevanti;
3. ritenere e dichiarare dovuti alla ricorrente la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle indennità dalla data del provvedimento opposto alla data del soddisfo.
4. Condannare il al pagamento delle somme ut supra determinate;
5. disporre consulenza tecnica Controparte_1 d'ufficio al fine di determinare il valore venale del bene espropriato, la diminuzione di valore subita a seguito delle limitazioni imposte con l'espropriazione e la misura delle indennità dovute all'attore, avendo riguardo ai correnti criteri di determinazione del valore del fondo, che può essere effettuata tanto con metodo sintetico-comparativo, volto ad individuare il prezzo di mercato dell'immobile attraverso il confronto con quelli di beni aventi caratteristiche omogenee, quanto con metodo analitico ricostruttivo, fondato sull'accertamento del costo di trasformazione del fondo, non potendosi stabilire tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione, e restando pertanto rimessa al Giudice di merito la scelta di un metodo di stima improntato, per quanto possibile, a canoni di effettività (Cass., Sez. I, 22/3/2013, n. 7288; 18/5/2007, n. 11643; 15/2/2005, n. 3034).
6. Disporre ogni altro mezzo istruttorio opportuno e rilevante;
7. con vittoria di spese giudiziali e compensi difensivi, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi …”.
Per parte resistente:
“… chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, Voglia rigettare il ricorso, e tutte le domande con lo stesso proposte, dichiarandoli inammissibili, irricevibili, improcedibili, improponibili, e, comunque, infondati in fatto ed in diritto, confermando l'indennità di espropriazione per come offerta. Con vittoria di spese e compensi …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis C.P.C., depositato in data 12.4.2019, la società odierna ricorrente conveniva in giudizio davanti a questa Corte il chiedendo che venisse Controparte_1 rideterminata, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 327/2001, la giusta indennità ad essa spettante in riferimento al procedimento di espropriazione disposto con Decreto di esproprio n. 78 del 19.2.2019, notificato il 15.3.2019.
Tale provvedimento, funzionale alla realizzazione dei lavori di “Realizzazione della Strada di collegamento tra il Viale Gazzi e l'approdo FF.SS. per via Don Blasco” ricadenti nel Comune di
Messina, riguardava, infatti, anche l'immobile distinto in catasto al Foglio 238, particella n. 531 (ex 131), di cui la società ricorrente in epigrafe era proprietaria.
*
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà ora premettere all'illustrazione delle ragioni della presente decisione quanto appresso:
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 972 del 2.4.1993 era stato approvato il progetto preliminare dei lavori di costruzione della strada di collegamento tra il Viale Gazzi e gli approdi a valle delle vie La Farina e Taormina;
Pt_2
- con prot. n. 171655 del 1.7.2010 il Commissario Delegato, ex O.P.C.M. n. 3721 del
19.12.2008, aveva approvato il progetto “Strada Collegamento tra il Viale Gazzi e l'approdo FF.SS. per via Don Blasco”;
- con nota n. 48 del 30.6.2012 il Sindaco, n.q. di Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3721 del 19.12.2008, aveva approvato il suddetto progetto esecutivo;
- con D.G. n. 66 del 27. 01.2015 era stato approvato il piano particellare di esproprio
(aggiornato con piano particellare del 2018 deliberato con determinazione dirigenziale n. 853 del 27.2.2018);
- dato che l'immobile di proprietà della ricadente nelle particelle n. 531 ex 131 di Parte_1 mq 413 faceva parte dell'area interessata dai “Lavori di realizzazione della Strada di collegamento tra il Viale Gazzi e l'approdo per via Don Blasco”, con nota dell'Ufficio Pt_2
Gabinetto del Sindaco, prot. nn. 141089 del 12.6.2015 ricevuta il 17.6.2015, era stata data comunicazione di avvio del procedimento alla ai sensi dell'art. 16 comma 4 del Parte_1
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 237 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- con nota del 26.2.2018 asseverata al n. 60558/B di protocollo del 6.3.2018, aveva Parte_1 comunicato la disdetta del contratto di locazione stipulato con il Comune in data 11.6.2008 e prorogatosi alla scadenza di ulteriori sei anni (11.06.2004) per i 27 alloggi siti in Messina,
Via Alessandria n. 25, ed assegnati a nuclei familiari ritenuti in emergenza abitativa;
- in data 24.4.2018, era stato disposto il frazionamento dell'immobile e la superficie effettiva da espropriare era diventata quella della particella n. 531 (ex 131), come emergeva anche dal successivo piano particellare di esproprio aggiornato al giugno 2018;
- in data 19.2.2019 era stato emesso il Decreto di esproprio n. 78, notificato il 15.3.2019 con il quale era stata disposta l'espropriazione dell'immobile distinto in catasto al foglio 238, particella 531 (ex 131), della estensione di mq 413, ed era stata comunicata l'indennità di espropriazione determinata nell'importo di euro 40.887,00, in essa compresa la maggiorazione per l'eventuale cessione volontaria del bene;
- in data 2.4.2019 veniva effettuata l'immissione in possesso del bene da parte del CP_1
Ciò posto, deducendo: Parte_1
- di essere proprietaria dell'area ricadente in zona A/2 d RG di Messina, rubricata al NCEU al foglio 238, part. 131, sub. da 4 a 32, consistente in un edificio a cinque elevazioni fuori terra, per un totale di 27 appartamenti e vano cantinato, sito in Via Alessandria n. 25 (confinante ad est con Via Liguria ad ovest con via Veneto ed a nord con via Industriale), e di una zona pertinenziale all'edificio, che constava di n. 9 posti auto coperti e di n. 44 posti auto scoperti, collocati nella corte del fabbricato;
- che l'area pertinenziale compresa nell'area oggetto di esproprio era ben nota al CP_1
(che le aveva, infatti, imposto la realizzazione in essa dell'area parcheggio quale
[...] condizione per la stipula di un contratto di locazione dell'intera consistenza immobiliare);
- allegati al preliminare di locazione, concluso in data 6.9.2007, erano il capitolato di spese relativo ai materiali da utilizzare, sia per la ristrutturazione dei 27 alloggi che per le aree destinate a parcheggio, ed il progetto con gli interventi da realizzare, effettivamente eseguiti a seguito di D.I.A. del 6.11.2007; chiedeva quindi che venisse determinata la giusta indennità per quanto ablato, dal momento che la stima proposta dall'ente comunale era incongrua e meritevole di essere determinata per i seguenti motivi:
1) il valore di mercato di un posto auto nella zona in questione era di gran lunga superiore a quello stimato dall'ente espropriante, id est pari a circa euro 10.000,00 per stallo;
2) trattandosi di espropriazione parziale di un bene pertinenziale di un complesso edificato, l'indennità doveva essere liquidata facendo ricorso al criterio differenziale ex art. 33 D. Lgs.
n. 327/2001 (sostanzialmente riproduttivo dell'abrogato art. 40 l. 2359/1865), per cui, dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio, andava detratto il valore successivamente attribuibile alla parte residua (non espropriata), quale risultante per effetto non solo dello scorporo dell'area occupata ma pure dei danni derivati dall'esecuzione dell'opera pubblica. Precisava che il bene oggetto di espropriazione era collegato all'area residua da un vincolo strumentale effettivo, trattandosi di area adibita appunto a parcheggio di pertinenza degli alloggi limitrofi.
A sostegno della superiore domanda, la ricorrente ribadiva il principio di diritto costantemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui:
«… il disposto dell'art. 40, pur inquadrandosi nel sistema della legge che commisura l'indennità di espropriazione al giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita (art. 39), è espressione di un criterio di generale efficacia e quindi si applica anche alle espropriazioni, tanto di aree agricole (Cass. 9686/1995; 2133/1992) quanto di aree edificabili (Cass. 2728/2000; 13887/1999; 6592/1996), per le quali leggi diverse fissino criteri indennitari che prescindono in tutto o in parte dal valore di mercato del bene (Cass. 7590/2001; 1806/2000; 9814/1999)… ».
Deduceva, citando a sostegno della propria tesi ulteriore giurisprudenza della Suprema Corte, che il criterio di stima differenziale già previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40 (riprodotto nell'art. 33, D. Lgs. n. 327 del 2001), è volto a garantire che il calcolo delle indennità deve riguardare anche l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo, quindi pure il deprezzamento subìto da una porzione della res incisa (Cass. Sez. I civ. 5. 6 .2001 n. 7590; Cass. n. 24304 del 18 .11 .2011), a causa dell'avvenuta espropriazione di altra parte del fondo stesso
(Cass. 7669/1999; 6722/1998; 3077/1997) per la quale sia riconosciuto vincolo strumentale ed obiettivo tale da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale (Cass. Sez. I civ. 27.9.2002 n. 14007).
Evidenziava, inoltre, che:
«… con riguardo ad area destinata al servizio di un edificio si è condivisibilmente ritenuto che il rapporto pertinenziale instaurato tra i due beni, e che non ne cancella la rispettiva identità, comporti che, una volta venuto meno il vincolo funzionale con l'espropriazione, riemersa la differenza ontologica dei due cespiti, l'indennità vada liquidata in base al criterio a ciascuno di essi applicabile. Infatti, nella valutazione del danno da espropriazione parziale si prescinde dal dato catastale della particella, dovendocisi riferire al concetto di proprietà e al nesso funzionale tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell'espropriato (Cass. 24.9.2007, n. 19570)
…».
In conclusione, chiedeva: Parte_1
1. la determinazione dell'indennità nella giusta e congrua misura per legge, calcolata tenendo conto dei danni e pregiudizi subiti, degli oneri e dei costi eventuali da sostenere nel caso di interventi oggetto di limitazioni, della diminuzione di valore del bene, dei valori correnti di mercato e degli altri parametri giuridicamente rilevanti;
2. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle indennità concedende dalla data del provvedimento opposto alla data del soddisfo. previo espletamento di CTU, avendo riguardo, ai fini dell'esatta qualificazione dell'indennità ai criteri di determinazione del valore del fondo, che può essere effettuata sia con metodo sintetico-comparativo, finalizzato ad individuare il prezzo dell'immobile attraverso il confronto con quelli di beni aventi caratteristiche omogenee, sia con il metodo analitico ricostruttivo, basato sull'accertamento del costo di trasformazione del fondo.
*
Con decreto emesso in data 19.4.2019, il Presidente fissava la comparizione delle parti innanzi al Collegio per l'udienza del 10.6.2019, con termine fino a trenta giorni prima della data fissata per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte. *
Instauratosi ritualmente il contradditorio, si costituiva il che contestava le Controparte_1 domande avversarie rilevando, nel merito, l'infondatezza delle domande di parte ricorrente, ritenendo (contrariamente a quanto sostenuto in ricorso) che la determinazione dell'indennità di espropriazione era stata correttamente adottata, in quanto calcolata sul valore reale dell'immobile, pari a € 90/mq.
A tal riguardo, in particolare, riteneva che:
- non poteva assumere rilievo la circostanza che l'immobile era stato concesso in locazione al di Messina e che erano stati previsti dei posti auto esterni, in quanto la zona era CP_1 stata, in realtà, individuata per la realizzazione della strada di collegamento tra il Viale Gazzi e l'approdo per via Don Blasco e quindi non signoreggiabile (mediante fruizione Pt_2 privatistica dei posti parcheggio indicati);
- non si trattava, nel caso di specie, di un'espropriazione parziale dal momento che, avendo il
Comune espropriato tutta la particella n. 531 (ex 131) derivante dal frazionamento e antistante il fabbricato di proprietà della non residuava alcuna zona non oggetto Parte_1 di espropriazione e, conseguentemente, non era ammissibile (ovvero, era infondata per difetto dell'an debeatur) la domanda tendente ad ottenere la lamentata perdita di valore della parte non espropriata, id est la palazzina, perché rimasta integra, funzionale e con persistenza del fronte strada originario.
*
Differito il giudizio dall'udienza collegiale di prima comparizione del 10.6.2019 a quella del
14.10.2019, la Corte rinviava la causa dapprima al 6.7.2020 in attesa della definizione del giudizio di impugnazione dei provvedimenti ablatori de quibus davanti al distaccata Controparte_2 di Catania, poi (su richiesta concorde delle parti) all'udienza del 1.3.2021, successivamente rinviata, a causa del carico di ruolo, al 16.1.2023.
La Corte, con ordinanza del 12.6.2023 (in seguito ad istanza pervenuta dalla difesa di parte ricorrente che richiedeva l'ammissione di una consulenza tecnica) revocava la propria precedente ordinanza emessa inter partes in data 5.6.2023 e disponeva procedersi a c.t.u., con conferimento dell'incarico peritale nei confronti dell'ingegnere Persona_1
In successiva data 16.11.2023, la Corte, constatata la rinuncia all'incarico del professionista designato, gli surrogava quale c.t.u. l'ingegnere . Controparte_3
Con successiva ordinanza del 16.4.2024 la Corte, preso atto delle note scritte depositate dalla difesa delle parti nelle date del 12 e 13.04.2024, rinviava la causa per il prosieguo, con invito al designato C.T.U. al deposito di relazione integrativa circa il mandato peritale conferito. Con le note di trattazione scritta del 21.6.2014, la difesa della p.a. resistente deduceva ed eccepiva, invocando un rinnovo (o un'integrazione) della c.t.u. in parte qua asseritamente deficitaria di verifiche sui rilievi al riguardo prospettati dal c.t.p. della p.a. suddetta, che:
- difettava in atti sufficiente prova della titolarità in capo alla società attrice della proprietà sulla particella per cui è processo, atteso che:
“… tutta la documentazione agli atti di causa e quella richiesta dallo stesso C.T.U. riportano, in maniera evidente, Pt_ che l'area in questione non è assolutamente di proprietà della;
addirittura, lo stesso atto di compravendita con il quale l'immobile è pervenuto alla Società, all'art. 5 esclude l'area oggetto di esproprio … l'area in questione Co (part. 531) non è mai stata presente nel progetto originario della realizzato da come si evince Parte_3 in maniera inequivocabile dalle tavole progettuali e dalla relazione redatte dalle Ferrovie …”;
mentre con quelle del 21.9.2024 la difesa di parte ricorrente replicava nei seguenti termini:
- “… Si chiede ancora che Codesta Ecc.ma Corte si pronunci dichiarando il Comune decaduto da ogni eccezione sollevata (solo in sede di sopralluogo di perizia) e volta ad ampliare il thema decidendum, in quanto irrituale, inammissibile, infondata ed illegittima …”;
già in data 24.6.2024 la Corte rimetteva le parti per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.9.2024, ove, – in esito a deposito in modalità telematica di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. nelle date del 16 e 19.9.2024 – la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 12.12.2024).
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
mentre parte ricorrente (con atti depositati in modalità telematica in data 20.11.2024 e
11.12.2024), rilevava ancora che:
- ”… il CTU, pur avendo correttamente identificato l'area oggetto di espropriazione come pertinenza destinata in toto a parcheggio, è poi incorso in una serie di valutazioni nient'affatto condivisibili, giungendo a quantificarne: in € 35.328,00, l'indennità di esproprio;
in € 15.562,00, il deprezzamento della sola area relittuata (di mq 270) e non di tutto il fabbricato, pur trattandosi di espropriazione parziale di una parte dello stesso;
e non quantificando l'indennità prevista per la reiterazione del vincolo …”;
e deduceva:
- in ordine al calcolo dell'indennità di esproprio:
a) per quanto riguarda il numero di posti auto:
“… il CTP della Ing. , già in sede di contestazione all'elaborato in versione Parte_1 Persona_2 non definitiva, dissentiva in ordine ai criteri adottati per la valutazione del numero dei posti auto e sulla quantificazione degli stessi, ipotizzando “la miglior soluzione possibile” (invece non valutata dall'ausiliario) per la disposizione degli stalli, tenuto anche conto delle dimensioni minime di un posto auto come da normativa vigente (D.P.R. n. 495/1992), e prevedendo la collocazione di n. 32 parcheggi, differenziati come da rappresentazione grafica dell'ipotesi:
- 16 parcheggi in linea delle dimensioni di 4,50 x 2,50 m, sul lato a ridosso del fabbricato;
- 16 parcheggi in linea delle dimensioni di 4,50 x 2,50 m, sul lato a ridosso della strada;
- spazio di manovra condiviso tra le due file di parcheggi persino superiore alle dimensioni minime da D.P.R. 495/1992 (previste in 3,50 m), ovvero pari a 5,50 m (e dunque pure rispettando lo spazio stimato dal CTU, necessario nel caso di distribuzione “a pettine” degli stalli)… Veniva, dunque, dalla eccepito che non si comprendeva il motivo per cui il CTU escludesse Parte_1 arbitrariamente, dal computo dell'area a parcheggio, una zona che computava con “destinazione a marciapiede” e che, in realtà, non è stata mai prevista come tale né in ragione degli elaborati planimetrici di progetto, in cui tutta l'area espropriata era destinata a stalli, né in ragione delle fotografie allegate dallo stesso CTU a pag. 12 e 13 della perizia, nelle quali si nota inconfutabilmente che le auto sono parcheggiate a ridosso del fabbricato, senza che vi sia alcuno spazio percorribile a piedi. A tale rilievo, il CTU, in sede di integrazione, rispondeva adducendo che dalla planimetria generale allegata al progetto presentato nel 1982 dalle (v. allegato n. 1 perizia) fosse originariamente previsto un Pt_2 marciapiedi di cui il CTU provvede ad elencare doviziosamente i confini. Tuttavia, al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo ed, anzi, ancor prima, al momento dell'acquisto del bene venduto dalle FF.SS. alla [la situazione] era tutt'altra. Parte_1 Ciò si evince chiaramente dalle foto satellitari pubblicate a pag. 12 e 13 della perizia, in cui l'area destinata a parcheggio era confinante con l'edificio (cfr in particolare la foto a pag. 12 in cui si vedono distintamente n. 4 auto parcate a pettine a ridosso del muro di confine del fabbricato) ..., trattandosi di area privata, il calcolo delle dimensioni dei singoli posti auto restava in ogni caso nella discrezionalità del proprietario, anche nel caso in cui avesse preferito ricavare posti auto al confine col marciapiede. Lo stesso dicasi per la previsione del numero degli stessi, non essendo il proprietario vincolato alle norme citate dal CTU ed operanti solo in materia di parcheggi pubblici …”;
b) con riferimento alla quantificazione del valore del posto auto:
“… Il CTU ha più volte dichiarato di aver provveduto a stimare l'area come parcheggio, senza però procedere al calcolo del valore dei singoli posti auto, ma valutando la zona come pertinenza delle unità abitative del fabbricato … Già questa valutazione è del tutto erronea, in quanto, l'area espropriata era adibita a parcheggio pertinenziale di un plesso che consta di 5 elevazioni fuori terra e conta 27 unità abitative e, già in passato, era stato adibito a struttura alberghiera con relativo parcheggio privato … la stima del posto auto è stata condotta solo sulla scorta delle superfici, mentre, il valore del posto auto deve necessariamente essere indipendente dalle dimensioni e non potrà, evidentemente, corrispondere con quello identificato dal CTU. Ma anche a voler pensare in termini differenti, e seguendo il ragionamento per come condotto dal CTU, in ogni caso, rimarrebbe priva di valutazione (per quanto riguarda l'area espropriata) quella parte della stessa superficie che, nella previsione condotta dal consulente, sarebbe destinata a spazio di manovra, e ciò, sebbene sia stata anch'essa oggetto di provvedimento ablativo. E ciò in quanto, anche in caso di destinazione a parcheggio di un terreno oggetto di esproprio, andrà ricercato il valore reale del bene, ossia il valore reale che quello specifico terreno con destinazione a parcheggio avrebbe nell'ambito di un libero mercato ….”;
- in merito alla stima dell'area residuale (id est, quella “… compresa tra la ringhiera metallica ed il fabbricato, pari a 270 mq, la quale, pur non essendo stata soggetta al vincolo di esproprio è stata arbitrariamente sottratta alla disponibilità del legittimo proprietario da parte del
Comune …”):
“… oggi, quell'area risulta non delimitata, liberamente accessibile al pubblico e, successivamente al provvedimento ablativo, persino pavimentata con la stessa posa utilizzata nello spazio pubblico utilizzato come marciapiede negli isolati limitrofi. Pertanto, al momento, è di fatto precluso, al legittimo proprietario, l'uso - quale corte del fabbricato - anche di quella parte di superficie che, pur non essendo convogliata nell'esproprio, è stata illegittimamente adibita dal a marciapiede. CP_1 Ne consegue che il criterio utilizzato per la stima della stessa, previsto nell'elaborato come la differenza tra i posti auto ipotizzati nel n. di 10 ed il valore della superficie ove fosse adibita a corte dell'edificio, non può considerarsi corretto ... si ritiene che la quantificazione dell'area che il CTU identifica come residuata dall'esproprio, coincidente con quei 270 mq che avrebbero dovuto rimanere nella disponibilità della Parte_1 dovrà essere stimata esattamente come se fosse stata anch'essa espropriata in quanto al momento è adibita a marciapiede pubblico, recintata ed in uso al ”; CP_5
- circa il deprezzamento dell'immobile:
“… era anche oggetto di preciso mandato da ricondursi al quesito d) articolato da Codesta Ecc.ma Corte in ordinanza chiedendo espressamente si valutasse “l'esistenza o meno tra la parte di fondo espropriata e quella non espropriata di un rilevante rapporto di unità funzionale, per ubicazione e destinazione”. A tale quesito, il CTU ha risposto positivamente ma solo con riferimento al calcolo, pure errato per come sopra esposto, del deprezzamento dell'area residuata dall'esproprio e computata in mq 270, la stessa di cui si è parlato al punto precedente. Tuttavia, lì dove la Corte adita aveva dato incarico di quantificare il deprezzamento della porzione residua, a seguito dell'avvenuta separazione di quella espropriata, applicando il criterio di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 327/2001, si ha fondato motivo di ritenere volesse riferirsi non solo all'accertamento circa la mancata autonoma utilizzabilità dell'area di mq 270, non oggetto di espropriazione, ma anche alla complessiva perdita di valore di tutto il fabbricato che, di fatto, ha patito le conseguenze del provvedimento di esproprio e della relativa impossibilità di utilizzo di un'area di pertinenza dello stesso …”;
- per quanto riguarda infine, la determinazione dell'indennità per reiterazione del vincolo espropriativo ai sensi dell'art. 39, comma 1, D.P.R. n. 327/2001:
“… Il CTU si è rifiutato di procedere al calcolo richiesto dalla Corte, ritenendo il problema “di carattere squisitamente giuridico” dimostrandosi pure disponibile ad eseguire l'operazione di calcolo solo ove l'Autorità Giudiziaria l'avesse eventualmente, in tal senso, incaricato. Tuttavia, anche in questo caso il CTU mostra di inserire riflessioni personali nell'elaborato atte solo a confondere ciò che, in verità, appare palese. Invero, il perito ha affermato che il vincolo non sia stato reiterato tenendo conto, per un verso, all'inquadramento urbanistico dell'area e, per altro verso, alla sentenza emessa dal TAR Catania.
Il riferimento all'inquadramento urbanistico è incomprensibile. Il vincolo è stato apposto nel 2010. La zona, poi espropriata, ricadeva in B5, almeno stando a quanto riportato nella DIA presentata nel 2007. L'eventuale previsione della destinazione dell'area a viabilità, risalente al 1978, ove confermata, non avrebbe che avvalorato la reiterazione di vincoli disposti sulla superficie dall'Amministrazione, persino precedentemente all'acquisto da parte della (pertanto sarebbe stato reiterato ogni 5 anni dal 1978 all'avvenuto esproprio nel 2019!). E, Parte_1 quindi, sotto tale profilo, l'indennizzo previsto per la reiterazione del vincolo espropriativo, nel caso de quo, avrebbe dovuto certamente essere quantificato a titolo di indennità in considerazione del fatto che lo stesso è stato ufficialmente comunicato alla nel 2010 (con validità legale quinquennale), mentre l'esproprio si Parte_1 è concretizzato solo nel 2019. Quanto poi al provvedimento del TAR Catania, si evidenzia che quel provvedimento accerta la validità del procedimento espropriativo. Ne consegue che, avendo il vincolo validità legale di 5 anni ed essendo stato posto nel 2010 per la prima volta, necessariamente è stato reiterato, altrimenti il TAR non avrebbe potuto pronunciarsi nel senso di dichiarare il procedimento espropriativo legittimo …”;
- in merito all'eccezione sollevata dal in sede di note di trattazione del 21.6.2024, CP_1 secondo cui l'area espropriata non sarebbe, in realtà, di proprietà della società ricorrente bensì d'altri (addirittura, dell'ente espropriante):
“… l'ente ha pure ritenuto di dover doverosamente specificare, illustrando il fine dell'azione de qua - che, in nessun caso, e neppure incidentalmente, potrà mai consistere nell'accertamento della proprietà dell'area già assoggettata ad esproprio (oggetto di tutt'altro tipo di giudizio). Già il riferimento giurisprudenziale utilizzato in comparsa conclusionale (sentenza n. 19938/2011, di cui seguirà approfondimento), consente a questa difesa di evidenziare la totale inconducenza dell'eccezione (questa sì, certamente defatigatoria) irritualmente sollevata dal CTP dell'TE e, successivamente dal Comune cavalcata solo in questa fase conclusiva del processo, in modo tale da renderla inammissibile ed inaccoglibile, in quanto non coincidente con il thema decidendum già consacrato negli atti introduttivi del giudizio ...”;
“… la circostanza che il Comune ritiene essere “emersa chiaramente”, è stata piuttosto “autonomamente concepita” dal CTP dell'TE che, un bel giorno, ha “stabilito” che l'area oggetto di esproprio appartenesse all'Amministrazione. Si badi che, tale affermazione, non è supportata da alcun documento, anzi, entra in netto contrasto con quanto allegato in atti dallo stesso non essendo stata mai prodotta un'eventuale formalizzazione della cessione CP_1 del terreno da parte del primo proprietario (al tempo le Ferrovie dello Stato) all'TE pubblico, né documentato si sia mai svolto alcun procedimento amministrativo di esproprio precedentemente a quello per cui è causa. L'assenza di alcun atto di trasferimento, è stata peraltro sorprendentemente confessata dallo stesso nei CP_1 rilievi alla consulenza elaborati dal proprio CTP che, infatti, subito dopo aver affermato la propria titolarità sull'area (…) dichiara a pag. 2 secondo capoverso: “… l'Amministrazione, negli anni '80 non ha formalizzato tale cessione …”. Tant'è che, la superficie, complessivamente stimata in mq 3.760, di cui mq 2052 di sedime, è stata trasferita per intero dall'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato alla con atto di compravendita in Notar del Parte_1 Per_3 21.10.2004, prot. n. 6418/1T, poi trascritto il 3.11.2004 presso l'Agenzia del Territorio Provinciale di Messina al n. 38636. E, nello stralcio del piano particellare di esproprio n. 16, precisamente nella tavola rappresentata a pag. 19 (cfr documentazione inviata al CTU dal CTP del Comune con pec del 30.12.2023 oggi All. 3 della produzione avversaria), il Comune indica quale superficie catastale complessiva un valore pari a mq 2052, e dunque individua la stessa consistenza dell'area per come trascritta nell'atto di compravendita, ed in mq 426,37, l'area da assoggettare all'esproprio che appare, quindi, anche sottostimata in perizia dal CTU che la valuta, invece, in mq 413,00, erroneamente ritenendo che questa difesa non abbia inteso opporsi …”;
“… infatti, la porzione triangolare, segnalata in blu nella foto satellitare risalente al 2018, allegata alla perizia a pag. 12, era indiscutibilmente originariamente di proprietà delle Ferrovie dello Stato, poi . CP_6 Questo lo dimostrano i documenti prodotti dallo stesso TE (in cui quell'area viene sempre rappresentata per intero con forma rettangolare anche nei progetti risalenti al 1982) e lo afferma il CTU che, tuttavia, segnala (per non dire denuncia) come quella porzione di superficie sia stata poi, nel tempo, sottratta al privato ed utilizzata per creare una porzione di strada. Infatti, a pag. 13 della perizia viene allegato altro rilievo fotografico satellitare, risalente al 2023, in cui viene cristallizzato lo stato di fatto in epoca successiva all'esproprio, dal quale si evince che quella stessa parte triangolare colorata in blu nella diapositiva del 2018, sia stata poi, successivamente all'esproprio, “restituita” al legittimo proprietario, ovvero la Parte_1 Infatti, nella seconda rappresentazione fotografica, l'area appare pavimentata a marciapiede con le stesse mattonelle utilizzate in tutto il quartiere, come per di più sostenuto dallo stesso nel passaggio CP_1 argomentativo sopra riportato testualmente tra virgolette, in cui confessa che quell'area, oggi pavimentata, è nuovamente nella disponibilità della Parte_1 La logica conseguenza del ragionamento condotto dall'Amministrazione, che nelle premesse non potrà che condividersi, è che il in passato - ma non è dato sapere quando -, pur senza averne titolo e senza CP_1 disporre l'occupazione d'urgenza né emettere decreto di esproprio, si sia illecitamente appropriato di quella porzione triangolare di superficie di proprietà privata, per realizzare un angolo di via pubblica … l'unica conclusione che è possibile trarre dalle premesse del è che alla dovrà essere CP_1 Parte_1 riconosciuto quanto già ritualmente richiesto in ricorso, ovvero un'indennità che tenga altresì conto “dei danni e pregiudizi subiti”. Tra i quali, certamente rientra anche l'arbitraria sottrazione di una porzione di terreno da parte del dallo stesso TE denunciata. CP_1 Pertanto, l'indennità richiesta con riferimento a quella porzione di area, per come anche statuito dalle SS.UU. della Cassazione con sentenza n. 20691/2021, dovrà essere comprensiva del valore venale del bene e del 5% annuo del valore venale del bene per il danno da occupazione illegittima, voce risarcitoria che potrà ricondursi alla richiesta di cui al capo 1 delle domande e conclusioni del ricorso introduttivo che, a questo punto, non potrà non trovare accoglimento in sentenza …”;
- circa la destinazione urbanistica dell'area espropriata:
“… - Per di più, la circostanza, pure addotta dal che, nel certificato di destinazione urbanistica, la CP_1 particella identificata al n. 531 fosse in passato destinata a “viabilità”, ammesso che il documento sia considerato attendibile, non potrà certo far presupporre che sulla stessa fosse stato imposto un vincolo espropriativo, non essendosi questo mai concretizzato sino al 2019. Tuttavia, il documento depositato dal fornisce un riferimento errato, identificando l'area come al foglio CP_1 238 ma riferendosi esclusivamente alla particella n. 531 che, in realtà, è solo una porzione delle particelle poi frazionate nel 2018, prima dell'esproprio. In tal senso, l'elenco della destinazione da PRG, non è riconducibile all'area effettivamente in passato coincidente con le originarie particelle, ma solo ad una e/o ad alcune di esse. Il che, di fatto, invalida la regolarità anche del certificato che dovrebbe storicamente riportare la destinazione urbanistica di un'area, mentre si riferisce esclusivamente ad una frazione della superficie, della quale non è dato conoscere l'esatta coincidenza con quella porzione di terreno adibita a parcheggio. Tant'è che negli allegati alla CTU forniti dallo stesso TE, (All. n. 10 - ovvero la nota di trasmissione all'Urbanistica del progetto redatto per la realizzazione di casa-albergo, risalente al 1983 ed All. n. 2_ 00-101160_a200_002 - ovvero Relazione Generale del Progetto, anch'essa risalente al 1983), la destinazione di tutta l'area (identificata in passato con altri numeri di particella) è “residenziale”, zona di ricadenza PRG “centro urbano B1b”. Si badi che, negli stessi documenti, il progetto originario prevedeva per quella zona anche un'area di parcheggio esterna stimata in mq 349,37. Ciò significa che, la particella n. 531, riportata nel certificato di destinazione urbanistica, non corrisponde esattamente (neanche in mq) a quella identificata in precedenza e fino al 2018, epoca del nuovo frazionamento. E quindi, non essendo stati di fatto e correttamente individuati i confini del vincolo, non è dato sapere se e quale porzione delle particelle originarie fosse effettivamente destinata a viabilità …”;
mentre parte resistente (con atti depositati in modalità telematica in data 22.11.2024 e
12.12.2024), rilevava ancora ex adverso che:
- “… in via preliminare, anche al fine di evitare eccezioni defatigatorie, appare necessario premettere che l'opposizione alla stima ha ad oggetto la determinazione della giusta indennità ed il giudice non è vincolato alle domande delle parti, espropriato ed espropriante, costituendo la stima amministrativa solo il riferimento per la determinazione indennitaria da parte del giudice, per cui non si tratta propriamente di un'azione di impugnazione, bensì di un'autonoma azione di accertamento: la tempestiva opposizione alla stima da parte dell'espropriato fa venir meno l'efficacia vincolante della stima stessa per tutti i soggetti del rapporto espropriativo, e nella determinazione giudiziale prevale l'interesse pubblico alla esatta determinazione della indennità, che nel contemperare la tutela del diritto di proprietà con la corretta erogazione della spesa pubblica, da un lato deve essere conforme ai parametri del giusto indennizzo (art. 42 Cost., comma 3), e dall'altro non può essere superiore alla misura garantita dalla legge (Cassazione civile sez. I, 25.06.2014, n. 14.452). Sicché il giudizio di opposizione alla stima dell'indennizzo da espropriazione, lungi dall'assumere la natura di giudizio impugnatorio, ha quale unico oggetto la determinazione della giusta indennità e la determinazione del dovuto viene correlata solo a quanto per legge spettante senza alcun limite proveniente né dall'importo depositato né dalle concrete postulazioni delle parti (Cassazione civile sez. I, 29.09.2011, n. 19938). Sicché alla Corte è demandato il compito di determinare l'indennità tenendo anche conto dell'estensione dell'area espropriata, del valore della stessa ed anche [del]l'esistenza del diritto del soggetto che pretende la determinazione dell'indennità e non è ipotizzabile alcuna ultrapetizione, nè alcuna decadenza …”;
“… Nel corso del sopralluogo il C.T.P. ha evidenziato al C.T.U. che l'area oggetto d'esproprio è di proprietà del
, ceduta dalle Ferrovie dello Stato a seguito della realizzazione della . Controparte_1 Parte_4 Pertanto, la fascia destinata a viabilità è erroneamente rimasta nella part. 131, obbligando l'Amministrazione a dover riconoscere le somme previste nel Piano particellare d'esproprio alla che di fatto non è stata Parte_1 mai proprietaria di detta area. In sede di sopralluogo il C.T.P. del Messina ha specificato al C.T.U. che quanto dedotto era CP_1 documentato non solo dall'evidente stato dei luoghi dove l'immobile della non ha alcun accesso Parte_1 all'area in questione se non dalla strada pubblica, in quanto le Ferrovie, nella realizzazione del fabbricato, hanno recintato l'area esterna di pertinenza all'immobile, ma anche dalla documentazione agli atti di causa che in quella richiesta dal C.T.U. Infatti, dal progetto è emerso che l'area oggetto di esproprio risulta ceduta al dalle Ferrovie dello Stato CP_1
… Inoltre, la catastazione del fabbricato, avvenuta nel 1988 (Allegato n° 3), la cui planimetria è uguale a quella di progetto (Allegato n°3 bis), riporta il fabbricato e l'area esterna di pertinenza ubicata su via Alessandria, mentre su via GR (ex via Industrie) il marciapiede è notevolmente ristretto, poiché le Ferrovie avevano già escluso l'area, in virtù del predetto frazionamento in cui l'area era stata ceduta al CP_1 Le planimetrie di progetto riportano, come area esterna di pertinenza al fabbricato, esclusivamente quella prospiciente la via Alessandria, ma nessuna area esterna su via GR. Il C.T.P., in sede di osservazioni, ha altresì evidenziato che, se si osserva l'elaborato del progetto in variante (Allegato n°4), l'area in questione, vistosamente esclusa dall'intervento progettuale, nella «planimetria P generale» è definita «Area di proprietà da cedere al . CP_1 Tra la documentazione acquisita dal C.T.U. c'è una scheda urbanistica relativa al progetto (Allegato n°5), nella quale, per comodità, si è stralciata solo la pagina dove viene riportata l'area complessiva delle FF.SS. da cui si evince, ancora una volta, che l'area residua colorata di verde non è vincolata al progetto, detta area è esattamente quella oggetto d'esproprio. Ulteriore conferma di quanto affermato si evince dall'Atto di compravendita della (Allegato n°6) … Parte_1 Infatti, se si osservano le foto da Google Maps (anni 2011/2017) negli anni precedenti la trasformazione dell'area in questione (Allegati n°1- 7-8) si nota che il marciapiede è sempre vuoto;
il fabbricato realizzato dalle FFSS non ha alcun accesso all'area se non dalla strada pubblica, poiché il fabbricato è recintato sin dalla sua realizzazione con lo spazio esterno solo su via Alessandria. Inoltre, a conferma che l'area in questione è assolutamente pubblica, emerge dal verbale dì immissione in possesso (Allegato n° 9) che il tecnico comunale, nel descrivere lo stato dei luoghi, riporta «Sull'area oggetto di espropriazione ricadono n° 19 pozzetti di ispezione degli impianti di sottoservizi (di cui n°2 ENEL)» confermando che detta area è pubblica, in quanto detti pozzetti non si potevano realizzare su area privata, tranne che non siano sottoservizi destinati esclusivamente al fabbricato ”; CP_7
“… -Ha errato il C.T.U. nel determinare l'inquadramento dell'area oggetto di contenzioso … Il Consulente inspiegabilmente, pur con delle perplessità sulla destinazione a parcheggio, continua a ritenere l'elaborato della D.I.A. l'unico documento valido. Non si comprende, dunque su quali basi ha affermato «senza alcuna obiezione da parte del se la pratica non è stata mai trovata. CP_1 Con riferimento a detto progetto è opportuno avanzare ulteriori considerazioni: infatti la D.I.A. prodotta dalla si è resa necessaria esclusivamente «per il cambio di destinazione d'uso da struttura alberghiera a civile Parte_1 abitazione», poiché senza detto cambio di destinazione il non avrebbe mai acquisito l'immobile in CP_1 locazione. A conferma di quanto appena asserito, si evidenzia che nella relazione (parte integrante della D.I.A.) si fa riferimento alla sistemazione del parcheggio esterno e non di realizzazione di nuovo parcheggio. D'altronde osservando gli allegati nn°10-11 relativi al progetto originario è riportato che l'immobile comprende sia un parcheggio esterno (mq 169,68) che uno interno (mq 205,56) al fabbricato, con accesso da via Alessandria. Inoltre la D.I.A. prevedeva anche il ripristino di cancelli e recinzioni, ma stranamente detta chiusura è stata ripristinata solo sulla via Alessandria, mentre su via GR, dove ricade l'area oggetto d'esproprio, non è mai stato CP realizzato il parcheggio né recintata l'area in questione dal 2007 ad oggi, confermando che la non ha mai utilizzato detta area; infatti osservando le foto prese da Google Maps si può notare che l'area in questione è, a tutti gli effetti, un largo marciapiede adibito a parcheggio libero e non di pertinenza dell'immobile. Inoltre, l'ingresso al fabbricato è esclusivamente dalla via Alessandria e non vi è alcun collegamento tra l'area oggetto d'esproprio e il fabbricato d'altronde la destinazione urbanistica dell'area è a Viabilità sin dal Parte_1 1990, come riportato nel predetto Certificato. Inoltre il C.T.U. ha ritenuto che gli elaborati progettuali trasmessi dalla fossero quelli inseriti nella D.I.A. Parte_1 presentata al ma di fatto gli elaborati non presentano alcun timbro del ed inoltre, osservando CP_1 CP_1 l'unica planimetria dove è riportato il parcheggio, la stessa riporta scritture differenti dagli altri elaborati, come se non fossero state redatte nello stesso periodo;
pertanto non si comprende su quali basi il C.T.U. abbia ritenuto l'elaborato grafico della D.I.A. (prodotto da parte ricorrente) l'unico documento efficace ai fini della stima, quando tutti i documenti effettivamente idonei (tale non può essere considerata una D.I.A. senza alcun timbro di deposito presso il considerano l'area come viabilità ed anche già di proprietà comunale. In virtù di quanto sopra CP_1 riportato ed in considerazione che nell'archivio tecnico del non vi è traccia della D.I.A. Controparte_1 presentata dalla non si può escludere che l'area oggetto d'esproprio non era neanche inserita negli Parte_1 elaborati presentati per il cambio di destinazione d'uso da struttura alberghiera a civile abitazione, tenuto conto che la C.E. in variante n°8988/7463/7525 a cui si fa riferimento non solo non comprende nel progetto l'area in questione ma addirittura la definisce area da cedere al (v. allegato n° 4). CP_1 Pertanto, in merito al quesito 3, il C.T.U. afferma che l'area verrà stimata a parcheggio «secondo quanto emerge dagli elaborati allegati alla DIA» senza dare alcuna motivazione del motivo per cui detti elaborati (dei quali non vi è la prova del deposito) avrebbero maggiore validità del Certificato di destinazione urbanistica e delle considerazioni - inserite nel Piano Particellare d'esproprio trasmesso al C.T.U. - avanzate da
[...]
, a livello nazionale, alla verifica dei progetti ai fini della validazione del progetto esecutivo”; Controparte_9
“… Inoltre, il Consulente, per ottenere un valore medio del posto auto, non trovando immobili in prossimità di via GR ha dichiarato «Nella ricerca, perciò, mi son dovuto allontanare mantenendomi, però, a distanza non superiore ai 1500 metri da quello oggetto di stima, il più vicino possibile alla via GR. Ne ho individuati quattro, dei quali tre oggetto di prossime aste giudiziarie». Il C.T.U. ha però omesso di evidenziare che detti immobili di riferimento, che ricadono in via Industriale, v.le Europa, via Roosevelt e via Gibilterra, sono stati presi nel raggio di 1500 metri ma esclusivamente verso il centro (lato nord); per raggiungere un valore medio obbiettivo detto raggio doveva includere anche degli immobili verso Catania (lato sud), i quali hanno sicuramente un valore inferiore a quelli riportati in perizia;
pertanto, il valore medio sarebbe dovuto essere più basso …”;
“… Infine, inammissibile ed infondata è la richiesta formulata in conclusionale della determinazione dell'indennità per la reiterazione del vincolo espropriativo ai sensi dell'art. 39, comma 1 del D.P.R. 327/2001. Non può infatti trovare accesso in un giudizio, introdotto nel 2019, e nel quale non era stata mai chiesta nelle precedenti fasi la domanda di determinazione dell'indennità per la reiterazione del vincolo espropriativo ai sensi dell'art. 39, comma 1 del D.P.R. 327/2001, tanto che la Corte non ha conferito mandato specifico sul punto al C.T.U. Peraltro la stessa, formulata solo nel 2024 e solo in sede di osservazioni alla C.T.U., non risulta essere stata proposta nei termini imposti dalla legge: infatti, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 39 «Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l'indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali». Tuttavia, il non ha mai ricevuto alcuna «documentata domanda di pagamento», sicché la Controparte_1 domanda, siccome proposta, è chiaramente inammissibile in questa sede, e, ove ancora tempestiva e ricevibile, dovrà, previo espletamento dei passaggi amministrativi, essere formulata con diverso ed autonomo giudizio. Ove, peraltro, la reiterazione dovesse essere considerata illegittima, a prescindere dalla necessità del preventivo espletamento dell'iter amministrativo sopra richiamato, la giurisdizione non ricadrebbe sul giudice ordinario, ma su quello amministrativo. Senza accettare il contraddittorio, si osserva che, peraltro il proprietario quando intende attivare il procedimento amministrativo sopra richiamato ha, in ogni caso, l'onere di provare «l'entità del danno effettivamente prodotto». Quest'ultimo, nel caso di specie, appare insussistente (e comunque non provato) in quanto l'area oggetto di contenzioso, a prescindere dal reale proprietario della stessa, durante il periodo di apposizione del vincolo e prima dell'esproprio, non ha subìto alcuna limitazione d'uso insita nelle prescrizioni conformative, ed è rimasta nella disponibilità di chiunque trattandosi di un'area esterna adibita a suo tempo a marciapiede …”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e dato atto della preliminarietà di quelle in tema d'asserito difetto di legittimazione attiva della società ricorrente avanzate dal resistente (secondo cui l'area oggetto di esproprio sarebbe stata già di proprietà CP_1 dell'ente espropriante, in quanto ceduta dalle Ferrovie dello Stato a seguito della realizzazione delle , gioverà avvisare: Parte_5
in primis, in diritto, che:
- in subiecta materia opera il principio, espresso da indirizzo risalente (per cui si v. Sez. I, sentenza n. 4291 del 2/7/1998), secondo il quale:
«… Il proprietario di un'area occupata per motivi di pubblica utilità non è tenuto a fornire la prova del suo diritto di proprietà sull'area o su parte di essa, se non ai soli fini del rilascio del nulla osta prefettizio per il pagamento delle somme depositate a titolo di indennità presso la Cassa Depositi e prestiti. Ne consegue la esclusione della sussistenza di tale onere in sede di opposizione alla stima …»;
con assunto indirettamente ribadito dalla n. 1997 del 22/2/2000, nel senso che:
«… Il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non costituisce una conseguenza automatica del fatto notorio della perdita del potere di acquisto della moneta, ma comporta l'onere dell'allegazione e della prova di circostanze tali che consentano al giudice di desumere, in via presuntiva, la sussistenza e l'entità del maggior danno subito dal creditore, il quale, allorquando alleghi la propria condizione di creditore occasionale di una somma di importo rilevante a lui spettante per l'espropriazione di un bene di sua proprietà, null'altro è tenuto a dimostrare, essendo tale circostanza sufficiente perché il giudice possa determinare, in via presuntiva, l'ammontare del danno derivante dal mancato impiego di tale somma secondo una destinazione corrispondente agli impieghi usuali del denaro che, superando la misura necessaria al soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana, venga destinata la risparmio in forme tali da superare il ristoro derivante dalla corresponsione dell'interesse legale all'epoca applicabile in caso di mora del debitore
…»;
e ciò poiché (come si legge in Sez. I, sentenza n. 5381 dell'11/3/2006):
«… a) … la legittimazione ad opporsi contro la stima amministrativa delle indennità di espropriazione e di occupazione va presuntivamente riconosciuta a chi sia indicato negli atti del procedimento ablatorio come proprietario del fondo e, quindi, titolare del diritto indennitario, fino a quando non si deduca e si dimostri un errore in proposito, onde, limitatamente a quest'ultimo soggetto, non sono necessarie ulteriori allegazioni o prove in ordine alla spettanza del diritto di proprietà, essendo, da un lato, la sua legittimazione insita nella coincidenza con il soggetto indicato in quella fase come titolare dei diritti indennitari e, dall'altro lato, vertendosi in tema di tutela di posizioni creditorie e non di rivendicazione o, comunque, di azioni di natura reale (Cass. 3 febbraio 1994, n.1116; Cass. 21 gennaio 1995, n.710; Cass. 26 giugno 2003, n.10165; Cass. 15 luglio 2004, n.13115); b) … ciò, tuttavia, non comporta che al soggetto, diverso dall'intestatario catastale dei terreni espropriati, il quale abbia su questi ultimi realizzato determinate costruzioni, venga impedito di agire autonomamente per chiedere la determinazione dell'indennità relativa a porzioni dell'immobile asseritamente acquisite e successivamente espropriate, posto che la relativa legittimazione, in tal caso, resta soltanto subordinata alla prova della qualità di proprietario effettivo, in contrasto con quella risultante dalla procedura ablatoria, delle aree anzidette contenenti le medesime costruzioni (Cass.13115/2004, cit.); c) … peraltro, il regime dei manufatti realizzati su suolo altrui non è disciplinato né dalle risultanze catastali né dalle dichiarazioni (e/o ammissioni) delle parti al riguardo, ma direttamente ed inderogabilmente dalle disposizioni del codice civile, le quali vietano la possibilità di mantenere divise la proprietà del suolo e quella delle costruzioni su di esso realizzate (se non nei limiti di cui all'art.952 c.c., che qui non rileva), stabilendo, di conseguenza, che la loro proprietà si acquista immediatamente al proprietario di questo, per effetto e nel momento della relativa incorporazione (art.934 c.c.), senza attribuire alcun rilievo reale alla circostanza obiettiva che le stesse siano state realizzate (e/o accatastate) da un terzo cui spettano (nei confronti del proprietario del suolo) unicamente lo ius tollendi e/o il diritto di credito nei limiti ed alle condizioni previsti dagli artt.936 e seguenti c.c., onde solo il proprietario del terreno espropriato può chiedere che l'indennità venga rapportata anche al valore delle (ormai proprie) costruzioni che stabilmente vi insistono e sono state in questo incorporate, se la loro valutabilità non è esclusa dalla legge (Cass. 13115/2004, cit.); d) … se pure lo stesso art. 934 c.c. esclude il principio dell'accessione tutte le volte in cui risulti diversamente dal titolo o dalla legge, resta, però, comunque necessaria, al fine di superare la regola dell'accessione della proprietà del manufatto alla proprietà del suolo, ai sensi del già citato art. 934, la dimostrazione dell'esistenza del titolo capace di confortare il trasferimento dell'immobile (o delle porzioni di esso su cui insistono le costruzioni) in favore della parte interessata e di costituire il fondamento richiesto dal precedente art. 922 c.c. per l'acquisto della proprietà unitamente alla legittimazione a richiedere l'indennità per la relativa porzione di immobile espropriata, ferma restando l'insufficienza, a tal fine, vuoi delle risultanze e delle iscrizioni catastali, in quanto forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale, vuoi di equipollenti del genere delle richieste di accatastamento dei manufatti o di sanatoria edilizia, le quali possono essere avanzate anche da soggetti non proprietari dell'immobile (Cass. 13115/2004, cit.) …»;
e, del resto, i superiori rilievi hanno trovato medio tempore conferma da parte della medesima Sezione con la sentenza n. 1488 del 21/01/2011, nel senso che:
«… in tema di espropriazione per pubblica utilità, la legittimazione ad opporsi alla stima amministrativa di terreni espropriati va presuntivamente riconosciuta a chi sia indicato negli atti del procedimento ablatorio come proprietario del fondo e, quindi, come titolare del credito indennitario, fino a quando non si deduca un errore al riguardo, mentre non sono necessarie allegazioni o prove in ordine alla titolarità del diritto di proprietà, vertendosi in tema di tutela di posizioni creditorie, e non di rivendicazione o, comunque, di azioni di natura reale
…»;
sebbene, in seguito, il che – si rileva – è da riconoscere a maggior ragione là dove, come nella vicenda processuale che ne occupa, vi sia stato esercizio in parte qua non già d'eccezione in senso stretto, bensì di mera difesa, donde la piena sindacabilità del merito della stessa a prescindere da preclusioni di sorta (come arguito da Cass. Sez. I, sentenza n. 27915 del 289/10/2024):
«… ben potendo la Corte d'Appello verificare d'ufficio la ricorrenza della condizione dell'azione della titolarità del diritto dominicale in capo all'attore (Cass., sez. 1, 22/3/2007, n. 6980; Cass., sez. 1, 21/1/2011, n. 1488) …»;
la sentenza n. 7904 del 18/5/2012 abbia rettamente puntualizzato (con assunto valevole in guisa di vero e proprio arresto) che:
«… ai fini della individuazione del titolare del diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà di un immobile (conseguente, nella specie, ad una occupazione usurpativa), così come dell'avente diritto all'indennità di espropriazione, l'interessato deve dimostrare in giudizio di essere proprietario del fondo, indipendentemente dalle risultanze catastali e, a tal fine, il giudice può formare il proprio convincimento circa la legittimazione di chi agisce sulla base di qualsiasi elemento, documentale o presuntivo, sufficiente ad escludere una erronea destinazione del pagamento;
oggetto del giudizio non è, infatti, l'accertamento diretto di detta proprietà, dovendo il relativo diritto essere dimostrato al solo fine di individuare l'avente diritto al risarcimento …»;
e, dunque, che non versandosi in materia di rivendica la prova de qua potrà esser meno rigorosamente conducente;
in secundis, in fatto, che:
a) l'opposizione alla stima azionata verte la striscia di terreno costituente:
a.1) porzione della particella 131 sub 1, 2 e 3 (oggi 531), qualificata come “pertinenza dell'edificio” ivi esistente – stabile di proprietà (incontestata) in capo a – ed Parte_1 individuata come un'area costituente corte del medesimo fabbricato, consistente di estensione potenzialmente destinabile a 9 posti auto coperti e 44 posti auto scoperti;
a.2) porzione di un'estensione di maggior consistenza, pari:
- (secondo la relazione di . del 21.12.1982-29.4.1983) a complessivi mq 999,21, di CP_10 cui destinabili a parcheggi mq 349,37;
- (secondo la relazione inoltrata in data 25.2.1983 alla ripartizione di Igiene della p.a. resistente), prevedente da progetto la copertura di mq 549,11 rispetto all'intero;
b) dagli allegati all'opposizione e da quelli presenti nel fascicolo della p.a. resistente si trae che:
b.1) secondo il piano particellare di esproprio (pp. 13, 20 e 21): trattavasi di “… terreno ricadente in area regolamentata dal PRG -ASI – Strada di Progetto -
Art.30 – Parcheggio …” ed ubicato nella zona d'affaccio del fabbricato su via Industrie (o via
Mare Grosso, parallela alla via Alessandria);
b.2) secondo il certificato di destinazione urbanistica del 29.5.2019, essa era stata sempre destinata a viabilità dall'ottobre del 1993;
b.3) secondo il decreto d'esproprio del 19.2.2019, risultava di estensione di mq 413 (superiore – si rileva fin d'ora – a quella effettivamente destinabile in virtù delle norme vincolistiche ratione temporis operanti in subiecta materia a parcheggi);
b.4) secondo il verbale d'immissione in possesso del 2.4.2109, confinante con la residua parte della particella ex 131 e con via pubblica (non meglio precisata, ma da intendersi via Industrie
o Mare Grosso per quanto rilevato sub b.1) e così descritta:
“… area aperta, pianeggiante, non recintata, posta ad una quota mediamente più alta di circa 20 cm rispetto all'adiacente piano visibile … pavimentata con mattonelle per esterno “quadri” mentre la parte perimetrale di detta area è pavimentata con basolato lavico che costituisce la fascia esterna di delimitazione della strada … una porzione di detta area ricadente nella parte a sud risulta asfaltata in conglomerato bituminoso … sull'area oggetto di espropriazione ricadono n. 19 pozzetti di ispezione degli impianti di sottoservizi (di cui n. 2 Enel) aventi coperchi di chiusura degli stessi in ghisa. Nella parte nord ricadono numero 2 pali in ferro di segnaletica stradale verticale posti in prossimità del basolato lavico … Pt_ l'amministratore della fa evidenziare che l'area interessata all'espropriazione è destinata ad area di parcheggio … e strettamente connessa all'edificio adiacente … detta area comprende 44 posti auto sull'intera superficie di 674 m² … nella comunicazione di avvio del procedimento datata 12 giugno 2015 l'area interessata era diversa rispetto a quella oggi prevista in quanto di inferiore entità motivo per cui non sono state fatte osservazioni al provvedimento. Successivamente l'area interessata è stata modificata ed ampliata senza che la Pt_
ricevesse alcuna motivazione [o] comunicazione e, pertanto, impossibilitata a fare eventuali osservazioni …”;
e, quanto alla titolarità (contestata, ut supra) di detta estensione:
b.5) (come dalla visura in atti e dagli atti tutti di parte resistente presenti in fascicolo) catastalmente indicata in testa a e, come tale, divenuta oggetto dell'iter Parte_1
d'esproprio emerso in atti e riconosciuta dall'ente espropriante di proprietà di detta società, nonché del resto così ritenuta anche nella c.t.p. della p.a. convenuta (là dove si inferiva che però, di fatto, fosse stata da lungi signoreggiata dal rilevandosi che: Controparte_1
- per tabulas, ossia formalmente, essa era in titolarità privata;
- v'era stata negli anni '80 l'effettuazione di un frazionamento, funzionale e propedeutica al trasferimento formale della stessa da FS al Comune di Messina, ma ad esso non era stato dato seguito;
P
- dopo l'edificazione da parte di (avvenuta sulla base di atti progettuali che recavano la P previsione della cessione da alla detta p.a. anche della striscia poi espropriata) la trasformazione del sito – in ottemperanza alle previsioni di PRG della viabilità in zona – era stata parzialmente attuata, a detrimento delle ragioni di per la porzione Parte_1 triangolare richiamata in conclusionale dalla parte ricorrente, e comunque il sito era di fatto in fruizione pubblica né constava che ne avesse mai effettuato utilizzo Parte_1 esclusivo quale domina;
donde sin d'ora può affermarsi serenamente l'infondatezza delle tesi difensive al riguardo prospettate dalla p.a. odierna resistente con il conseguente rigetto dell'eccezione al riguardo azionata;
nonché, quanto alla consistenza effettiva:
b.6)
(come dalle foto estratte dall'applicazione Google Earth prodotte in giudizio e non contestate, di cui si riproduce pertanto appresso solo la più recente) detta area è rimasta invariata nel suo stato di fatto tra il 2011 ed il 2018, nell'assetto di seguito effigiato: e poi, in esito ai lavori di riqualificazione viaria donde l'espropriazione per cui è processo:
c) come dalla relazione di c.t.u. in atti:
c.1) l'area sub b.5) è stata così modificata:
c.2) in esito alle constatazioni avvenute da parte del C.T.U., ing. (il quale – compiuta Per_1 una dettagliata ricostruzione dell'iter burocratico-amministrativo del procedimento espropriativo, effettuati i sopralluoghi ed esaminata la documentazione acquisita – ha, innanzitutto, fornito una compiuta descrizione del compendio interessato dalla procedura ablatoria), s'è constatato che:
c.2.1) l'area complessivamente espropriata per la realizzazione della Strada di collegamento tra il
Viale Gazzi e l'approdo FF.SS. per via Don Blasco, ricadente nel Comune di Messina e delimitata lungo il suo perimetro dalle vie GR, Vittorio Veneto, Alessandria e Liguria, ha effettivamente una superficie complessiva di mq 413, costituita, a seguito del frazionamento catastale del 24.08.2018, dalla particella n. 531 identificata in catasto come ente urbano (v. allegato 24 della perizia);
c.2.2)
(come dall'attestato rilasciato dal Dipartimento Politiche del Territorio – v. allegato n. 9 del detta particella, che fino al 24.4.2018 era ricompresa nella particella n. 131, ricade: CP_1
- nel P.R.G. approvato con D.A. n. 106 del 1978 e D.A. n. 333 del 14.06.1986, vigente nel periodo intercorrente tra il 21.03.1978 al 05.03.1990, “totalmente in viabilità”;
- nella variante al P.R.G. adottata con Delibera 2/c del 06/03/1990, vigente nel periodo intercorrente tra il 06.03.1990 e il 11.10.1993, “totalmente in zona B5”;
- nel P.R.G. approvato con D.A. n. 106 del 1978 e D.A. n. 333 del 14.06.1986, vigente nel periodo intercorrente dal 12.10.1993 al 05.04.1998, “totalmente in viabilità”;
- nel P.R.G. approvato con D.A. n. 106 del 1978 e D.A. n. 333 del 14.06.1986 e nella variante Generale al P.R.G. adottata con delibera n. 29/c del 06.04.1998, vigente nel periodo intercorrente dal 06.04.1998 al 8.10.2002, “totalmente in viabilità”;
- nella variante Generale al P.R.G. approvato con D.D.R. 686/2022 e D.D.R. 858/2003, così come modificata con O.P.C.M. nota prot. n.171655 del 01.07.2010, “totalmente in viabilità”;
c.2.3) la destinazione “a viabilità” da PRG della particella n. 531 è risultata parzialmente incongruente con quella indicata negli elaborati allegati alla DIA del 6.11.2007, ove l'area era, invece, indicata come parcheggio;
c.2.4)
a chiarimento circa il motivo della superiore discrepanza (rilevante anche rispetto all'accertamento se l'area, ove in titolarità di ditta privata, fosse o meno liberamente signoreggiabile dal proprietario ai superiori fini):
c.2.4.1) il C.T.U. ha dedotto che il documento rilasciato dal riportasse un riferimento errato, CP_1 limitandosi a un rilievo riferito alla particella n. 531, che rappresenta, infatti, solo una parte delle particelle sorte dal frazionamento del 2018, e che di conseguenza l'elenco delle destinazioni urbanistiche (come da PRG) del sito non potesse essere ricondotto con certezza all'intera area originaria, ma soltanto a una porzione della stessa;
c.2.4.2) non essendo quindi possibile determinare, dell'intero suddetto (id est, del mq 413 poi espropriati), quale parte fosse effettivamente da destinarsi alla viabilità e quale fosse, invece, utilizzabile come parcheggio, il professionista officiato ha fondato il suo convincimento circa l'integrale destinazione urbanistica dell'estensione di processo – attribuendole quella della signoreggiabilità iure privatorum a parcheggi e riferendola in capo alla – vagliando Parte_1 le risultanze di due documenti, ovvero:
- il contratto preliminare di locazione sottoscritto tra e in data 5.9. CP_1 Parte_1
2007, in cui si legge:
“costituiranno pertinenza alloggi: 9 posti auto coperti e 13 posti auto esterni, nonché ulteriori 31 posti auto esterni”;
- il contratto di locazione, sottoscritto in data 13.6.2008, tra il Comune e la il cui art. Pt_1
4 così recita:
“costituiscono pertinenza degli alloggi concessi in locazione: 9 posti auto coperti e 44 posti auto esterni; ed inferendo da tali scritture che l'area oggetto di esproprio, limitrofa al fabbricato de quo, da presumersi per tabulas di proprietà privata (id est, ripetesi, della dato che Parte_1 concedeva anch'essa in godimento al conduttore quale pertinenza dello stabile e delle unità abitative in esso presenti), era stata antea adibita a parcheggio esterno, ben probabilmente fruibile per l'uso generalizzato di chiunque e non di esclusiva pertinenza dell'immobile suddetto, in quanto:
“… la sola didascalia contenuta nella planimetria generale allegata alla D.I.A. è sufficiente solo per affermare che quell'area, limitrofa al fabbricato, era adibita a , così come, viceversa, poteva essere destinata a Per_4
, ecc. ma non è sufficiente per dimostrare che fosse di proprietà privata, pertinenza del Per_5 Persona_6 limitrofo fabbricato. Anzi, tutto militava in senso contrario. Difatti non esisteva – né esiste ancora oggi – alcun accesso diretto (pedonale o carrabile) dal fabbricato a quell'area, le caratteristiche dell'area come emergono dalla foto riportata nella precedente pagina 13 (mancanza di una recinzione, pavimentazione con le medesime caratteristiche dei marciapiedi pubblici dell'intera area circostante, mancanza di un qualsiasi cartello che ne segnalasse la sua natura privata, la presenza di pozzetti e chiusini per sottoservizi) avrebbero indotto chicchessia a ritenere che quella fosse un'area pubblica in cui avrebbe potuto liberamente parcheggiare …”;
c.2.4.3) s'è quindi precisato altresì – in merito alla contestazione sollevata dal circa la CP_1 ragionevolezza e verosimiglianza di tale presunta destinazione (a parcheggio) dell'area oggetto di esproprio – che tale utilizzo non solo risultava essere stato di fatto assentito dal ma, addirittura espressamente imposto dallo stesso TE, in sede di stipula del CP_1 contratto di locazione relativo al complesso residenziale, come evincibile dal fatto che al citato preliminare di locazione risultavano allegati:
- il capitolato di spesa, contenente l'elenco dei materiali da utilizzare, per la ristrutturazione dei 27 alloggi e per la sistemazione delle aree destinate a parcheggio;
- il progetto con gli interventi da realizzare, regolarmente eseguiti in esito alla presentazione di DIA del 6.11.2007, protocollata regolarmente dal Comune al n. 2/7209 con i relativi allegati;
e la documentazione progettuale comprendeva la planimetria generale, nella quale l'area adiacente al fabbricato era stata indicata con la dicitura “parcheggio”, nonché piante dettagliate dei singoli edifici, in una delle quali, in particolare, erano rappresentati i “44 stalli per parcheggio”, situati proprio nell'area contrassegnata come parcheggio nella planimetria generale;
c.2.4.4) circa la contestazione del secondo cui (v. pp. 10,11,12 della comparsa CP_1 conclusionale):
“… il C.T.U. ha ritenuto che gli elaborati progettuali trasmessi dalla fossero quelli inseriti nella D.I.A. Parte_1 presentata al ma di fatto gli elaborati non presentano alcun timbro del ed inoltre, osservando CP_1 CP_1 l'unica planimetria dove è riportato il parcheggio, la stessa riporta scritture differenti dagli altri elaborati, come se non fossero state redatte nello stesso periodo;
pertanto non si comprende su quali basi il C.T.U. abbia ritenuto l'elaborato grafico della D.I.A. (prodotto da parte ricorrente) l'unico documento efficace ai fini della stima, quando tutti i documenti effettivamente idonei (tale non può essere considerata una D.I.A. senza alcun timbro di deposito presso il considerano l'area come viabilità ed anche già di proprietà comunale… in merito al quesito 3, CP_1 il C.T.U. afferma che l'area verrà stimata a parcheggio «secondo quanto emerge dagli elaborati allegati alla DIA» senza dare alcuna motivazione del motivo per cui detti elaborati (dei quali non vi è la prova del deposito) avrebbero maggiore validità del Certificato di destinazione urbanistica e delle considerazioni - inserite nel Piano Particellare d'esproprio trasmesso al C.T.U. - avanzate da Abilitato, a livello nazionale, alla verifica dei Controparte_9 progetti ai fini della validazione del progetto esecutivo”;
giova puntualizzare, in riscontro del C.T.U., che:
- lo stesso ha confermato (in p. 10 della memoria conclusiva) che la DIA era stata CP_1 effettivamente presentata “altrimenti l'TE non avrebbe potuto poi locare l'immobile”;
- l'ipotesi (formulata) che gli elaborati progettuali non siano stati allegati alla DIA appare inverosimile, in quanto nel momento in cui viene denunciata una “variazione di destinazione d'uso” di un immobile, è necessario allegare tutti gli elaborati grafici rappresentativi sia della destinazione attuale che di quella proposta, includendo non solo la distribuzione dei singoli piani, ma anche dei singoli ambienti;
- lo stralcio dell'osservazione RINA Check–Scheda di “ripercorribilità dei criteri di stima Per_ dell'indennità di esproprio” sottoscritto dal progettista (ing. ) e indicata dal Comune come unico documento valido su cui il consulente avrebbe dovuto basare la valutazione dell'area descrive esso pure la particella n. 531 come “terreno ricadente in area regolamentata dal PRG - ASI - Strada di Progetto - Art. 30 – Parcheggio”;
e, alla luce di tali considerazioni, il CTU ha proceduto all'individuazione del valore venale della res riconoscendo che si trattava di un'area destinata e destinabile in toto a parcheggio;
e tale epilogo questa Corte, per quanto sin qui avvisato, condivide;
c.3) la stima dell'indennità di spettanza di è stata quindi effettuata: Parte_1
c.3.1) non come si trattasse di area integralmente destinabile a posti auto fruibili per impieghi di libero mercato con cessione (in proprietà o in godimento) a terzi, bensì come pertinenza d'uno stabile recante ad esso utilità – ancorché non obbligatorie (bensì aggiuntive) – di corredo delle unità abitative ivi presenti;
e ciò, ad avviso del C.T.U. (ma anche di questo Collegio, attesa la piena – e aliunde non smentita – persuasività di tali rilievi), in quanto:
- la più ampia area territoriale in cui sorge il fabbricato – dal PRG qualificata come avente
“livelli di abitabilità molto bassa” – in fatto risultava e risulta prevalentemente destinata ad attività industriali;
- essa era ed è, quindi, connotata da ben limitata presenza di edifici residenziali, costituita peraltro da abitazioni ultrapopolari (per le quali non si ravvisava né la necessità né l'utilità della potenziale fruibilità di ulteriori posti auto, oltre quelli già previsti nel parcheggio privato esistente, ubicato nel piano scantinato);
- rispetto alle obiezioni di parte ricorrente (secondo cui questa valutazione sarebbe del tutto erronea, poiché l'area espropriata sarebbe stata adibita a parcheggio pertinenziale di un plesso che consta di 5 elevazioni fuori terra e conta 27 unità abitative) andava considerato contra che: “… è fuor di dubbio che non si tratta di un'area edificabile e quindi inutilizzabile per quel fine, ho anche spiegato che – ove mai fosse stato possibile realizzare posti macchina da vendere autonomamente (difatti non costituiscono pertinenze inscindibili degli appartamenti;
i posti macchina obbligatori sono ubicati, come emerge dalle planimetrie, nel piano scantinato) … per le caratteristiche della zona non avrebbero nessun mercato, quindi il loro valore, in quel caso, sarebbe nullo …”;
c.3.2) in applicazione del metodo sintetico-comparativo (procedimento che, come è noto, si basa sul confronto del bene da stimare, con altri beni simili – di paragonabili caratteristiche estrinseche ed intrinseche – dei quali sono già stati determinati i relativi valori), siccome indicato dalla Corte in sede di mandato peritale – e da riconoscersi come quello maggiormente adeguato, al fine di acclarare il più probabile valore venale del bene – e seguendo il criterio più comune in questi casi, ossia quello secondo cui il valore di un posto macchina corrisponde ad un'aliquota del valore di un'unità abitativa di cui costituisca pertinenza;
ed in proposito, s'è fatto riferimento alle indicazioni contenute in un documento riepilogativo del sistema di calcolo della “superfice” commerciale, redatto secondo il Codice delle Valutazioni Immobiliari edito da Tecnoborsa ed Agenzia delle Entrate (v. allegato n. 25 della relazione peritale), ove si desume che sul valore di un appartamento un posto macchina all'aperto della superficie di 12,50 mq incide per il 20% sul valore totale della superficie commerciale;
c.3.4) calcolando quanti posti macchina di mq 12,50 possono essere realizzati su un'area di superficie pari a quella espropriata (risultata di 413 mq), secondo il seguente metodo:
“… Supponendo di realizzare posti macchina “a pettine” (cioè, ortogonali alla corsia di marcia) occorre tenere conto di uno spazio di manovra di dimensione non inferiore a ml 5,50. Pertanto, la superficie necessaria per realizzare un posto macchina risulta pari a ml 2,50 x (5,00 + 5,50) = mq 26,25 (valore, peraltro, corrispondente all'area parcheggio obbligatoria stabilita per legge per un appartamento della superficie di circa 90 mq). Quindi, in definitiva, su un'area avente la superficie di 415 mq, corrispondente alla superficie espropriata, si sarebbero potuti realizzare solo 16 posti macchina …”;
c.3.5) utilizzando il valore unitario di quattro immobili aventi caratteristiche simili per ubicazione, ricadenti a distanze comunque inferiori a 1.500 metri, posti a nord dell'area e tre dei quali oggetto di previste aste giudiziarie, con i seguenti chiarimenti:
“… adesso bisogna individuare il valore unitario di immobili aventi caratteristiche simili per ubicazione, per stato di manutenzione, per superficie etc. Ma, come accennato in precedenza, il fabbricato ricade in una zona dove gli immobili residenziali o non esistono o, se esistono, sono di tipo ultrapopolare (molti appartengono alla categoria delle cosiddette “baracche”), comunque in rete non si trovano immobili in vendita nelle immediate vicinanze. Nella ricerca, perciò, mi son dovuto allontanare mantenendomi, però, a distanza non superiore ai 1500 metri da quello oggetto di stima, a valle della via La Farina e quindi il più vicino possibile alla via GR. Ne ho individuati quattro, dei quali tre oggetto di prossime aste giudiziarie. Al prezzo unitario dell'unico immobile non oggetto di asta giudiziaria ho applicato uno sconto del 10%, prossimo al valore medio a livello nazionale del ribasso tra il prezzo richiesto e quello di vendita, mentre i valori desunti dagli avvisi d'asta sono una base al disotto della quale non si può scendere (a meno che non vadano deserte, ma questo non si può sapere a priori) …”;
e, così operando, è stato stimato che:
c.3.6) all'attualità è risultato che: - il valore medio è pari a 2942:4=736 €/mq (in cifra tonda);
- il valore di ciascun posto macchina è, perciò, pari a mq 12,50x736x20% = € 1840;
- il valore complessivo dei 16 posti macchina (alla data di redazione della consulenza) è pari a € 1840 x 16 = € 29.440;
mentre:
c.3.7) dato che il valore complessivo dei 16 posti macchina doveva essere riferito alla data di approvazione del piano particellare di esproprio (2015) e andava tenuto conto del fatto che, nel periodo intercorrente, si è registrata una diminuzione del valore di mercato dei fabbricati, il valore riferito al 2015 è stato calcolato applicando al valore attuale un coefficiente di valutazione pari alla percentuale di tale ribasso, stimato, sulla base delle statistiche regionali relative al mercato immobiliare residenziale in Sicilia pubblicate dall'OMI (Osservatorio del
Mercato Immobiliare), in misura pari al 20%; e, pertanto, il valore complessivo dei 16 posti macchina, riferito al 2015, è stato individuato pari a € 29.440 x 1,20 = € 35.328;
c.3.8) in replica alle articolate critiche del C.T.P. di parte ricorrente (formulate dall'ing.
), riguardanti il numero e la dimensione dei posti macchina ricavabili in sito, Per_2
l'ausiliario tecnico ha esposto che:
c.3.8.1)
“… (..) Dalla planimetria generale allegata al progetto presentato a suo tempo da (v. allegato n. 1) emerge Pt_2 quanto segue: il lotto di terreno di proprietà privata aveva la forma di un rettangolo con i lati aventi rispettivamente la lunghezza di ml 66,55 + 0,25 + 1,70 = ml 68,50 quello parallelo alla via GR e di ml 20,25 + 9,75 = ml 30,00 quello perpendicolare a via GR;
pertanto, la superficie complessiva era pari a ml 68,50 x ml 30,00= mq 2055, a fronte di una superficie catastale di mq 2052 (la differenza, peraltro in più, è risibile). All'interno di quel rettangolo era prevista la realizzazione di un fabbricato che – tra costruzioni e spazi liberi – occupava un'area, anch'essa di forma rettangolare, avente i lati di ml 66,55 quello lungo e ml 4,80 + 5,25 + 3,40
+4,75 = ml 18,20 quello corto, dimensioni praticamente uguali a quelle da me rilevate nel corso del secondo sopralluogo (salvo ininfluenti differenze centimetriche). Il perimetro dell'area edificata è bordato in blu nell'allegato n. 1.
Le maggiori superfici erano rappresentate da una striscia limitrofa all'odierna via GR (individuata come Pt_
“Area di proprietà da cedere al ), e da tre strisce (rispettivamente di cm 25 quella limitrofa alla via CP_1 Liguria, di ml 2,05 quella limitrofa alla via Alessandria e di ml 1,70 quella limitrofa alla via Vittorio Veneto) limitrofe Pt_ ai marciapiedi delle suddette tre strade pubbliche confinanti con il lotto di proprietà di marciapiedi che a quell'epoca avevano la larghezza di ml 0,95 quello lungo la via Alessandria e ml 1,30 quello lungo la via Vittorio Veneto, mentre non era indicata la misura del marciapiede lungo la via Liguria che, però, così come può rilevarsi graficamente, doveva essere pari a circa 2,00 metri. Oggi i marciapiedi hanno una larghezza totale pari a ml 2,97 quelli della via Liguria e della via Alessandria ed a ml 2,74 quello della via Vittorio Veneto, il che significa che gli arretri dell'originario lotto – lungo le suddette tre strade – sono stati inglobati nei marciapiedi, o ad opera delle stesse al momento della costruzione Pt_2 Pt_ dell'edificio, o dal successivamente, ma con il consenso di perché dallo stato dei luoghi, riprodotto CP_1 nelle tre foto che seguono, emerge che non ci sono giunzioni o ripristini nella pavimentazione il che significa essa è stata eseguita contemporaneamente sull'intera superficie. Quindi, in conclusione, la lunghezza che si sarebbe potuta sfruttare era pari a ml 66,55, non potendo, a parer mio, essere occupato il tratto di marciapiede – limitrofo alla via Vittorio Veneto – pari, comunque, a ml 1,30, ormai di consolidato uso pubblico, ancorché di provenienza privata, né il tratto di appena 25 cm limitrofo alla via Liguria. Perciò, anche se di lunghezza pari a ml 4,50 (in base all'invocato DPR 497/92), il numero di stalli teoricamente realizzabili sarebbe stato pari (in c.t.) a 15. Ma, così come già scritto nella mia precedente relazione, il D.M.
5.11.2001 prescrive una lunghezza minima di ml 5,00 e quindi il numero di stalli che si sarebbero potuti ricavare sarebbe stato pari a ml 66,55/5,00 = 13 (in c.t.)
…”;
ed in proposito, va considerato, la giurisprudenza adi legittimità s'è solidamente attestata (si v. da ultimo Cass. Sez. I, ordinanza n. 3533 dell'11/2/2025) nel senso che:
«… In tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, l'indennità spettante al proprietario espropriato va determinata stimando il valore del bene sulla base delle risultanze degli strumenti urbanistici e la presenza di residuali possibilità edificatorie su terreni, non classificati come edificabili dai privati e vincolati ad un utilizzo pubblicistico, non consente di procedere alla stima secondo una diversa e forzata categorizzazione degli stessi come aree edificabili, ma può essere valorizzata per determinare il loro valore effettivo, incidendo, di riflesso, sulla quantificazione dell'indennità …»;
con riconoscimento, dunque, dell'inderogabilità dei vincoli posti in materia di destinazione d'uso dalle vigenti norme pubblicistiche donde la non riconoscibilità d'alcuna sovranità in tema del privato in tema di realizzazione di posti auto;
ed ancora:
c.3.8.2) in merito alle osservazioni della circa il fatto che si sarebbe dato rilievo al progetto Parte_1 presentato nel 1982 dalle FF.SS. (v. allegato n. 1 perizia), escludendo arbitrariamente dal computo dell'area a parcheggio una zona computata come marciapiede, l'ausiliario ha avuto modo di precisare:
“… l'argomento non era il valore in metri quadrati dell'area bensì il numero di stalli che si potevano realizzare sull'area disponibile. Per fare ciò facevo riferimento alla figura riportata a pag. 3 delle osservazioni dalla quale emergeva che gli ultimi due stalli sulla destra guardando il disegno ricadevano quasi per intero sul marciapiede della via Liguria mentre gli ultimi due stalli sulla sinistra ricadevano quasi per intero sul marciapiede della via Vittorio Veneto. Orbene anche senza entrare nel merito di chi fosse proprietario dell'area occupata dal marciapiede ritengo che sia fuor di dubbio che nessuno avrebbe potuto realizzare stalli ricadenti sul marciapiede, in particolare trasversalmente al verso di percorrenza. Perciò concludevo che, al massimo, si sarebbero potuti realizzare 13 stalli da 5,00 metri per fila (“escludendo, ovviamente, la superficie dei marciapiedi” per allocarvi posti auto e non per altri scopi) …”;
c.3.8.3) quanto alle doglianze evidenziate dalla ricorrente circa la pretesa del calcolo dello spazio di manovra, ha chiarito che:
“… ritengo che sarebbe come chiedere che nella compravendita di un appartamento si computasse anche il valore di una quota di androne, una quota del vano scala, dell'ascensore etc. …”;
c.3.8.4) per quanto concerne la porzione – cd. corte – residuata all'esproprio compresa tra la “nuova” ringhiera metallica e il fabbricato (e il relativo deprezzamento, sia dell'area di sedime così diversamente utilizzabile sia di quella occupata dallo stabile ad essa adiacente), il consulente ha risposto al quesito posto dalla Corte:
“… Valutare, ancora, l'esistenza o meno tra la parte di fondo espropriata e quella non espropriata di un rilevante rapporto di unità funzionale, per ubicazione e destinazione, e quantificare il deprezzamento della porzione residua, se ne risultasse accertata la non utilizzabilità autonoma, a seguito della avvenuta separazione di quella espropriata, applicando il criterio di cui all'art. 33 del cit. D.P.R. n. 327/2001 …”; constatando che la porzione di area residua non può più essere utilizzata come parcheggio, bensì come corte, ed accertando che l'area relittuata ha effettivamente subìto un deprezzamento la cui entità è data dalla differenza tra il valore che avrebbe avuto come area parcheggio ed il valore che ha, invece, come corte;
e, nello specifico, è stato chiarito che:
“… Per il calcolo della “superficie commerciale” della corte utilizzerò ancora una volta il Codice delle Valutazioni Immobiliari edito da Tecnoborsa ed Agenzia delle Entrate (v. allegato n.25 ) dal quale si desume che detta
“superficie commerciale” è pari al 10% dell'area effettiva limitatamente ai primi 25 mq mentre l'eccedenza va calcolata al 2%. L'area relittuata dalla originaria area indicata come “parcheggio” è risultata, in base alle misurazioni effettuate nel corso del secondo sopralluogo, pari a circa 269 mq quindi su di essa, ripetendo il calcolo fatto in precedenza, si sarebbero potuti realizzare un numero di posti macchina uguale a 269/26,25 = 10 (in cifra tonda). Perciò il suo valore sarebbe stato pari (senza ripetere tutte le spiegazioni date già al punto precedente) a: mq 12,50 x 736 x 20% x 10 = 18400 €. Invece la “superficie commerciale” della medesima area destinata, però, a corte, è pari a: mq 25,00 x 10% + 244 x 2 % = mq 7,38. Perciò il suo valore sarebbe pari a mq 7,38 x 736 = 5.432 € (nella relazione provvisoria erroneamente, così come ha fatto rilevare il CTU del resistente Comune, era stata indicato un valore unitario pari ad € 760) …”;
donde, il deprezzamento totale dell'area residua post esproprio è stato stimato in € 12.968 x 1,20 = € 15.562;
e poiché, ai sensi dell'articolo 44 del Testo Unico espropri, deve essere liquidata un'unica voce indennitaria comprensiva anche del deprezzamento subìto dalle parti dell'immobile non espropriato, in conformità all'orientamento consolidato in sede di legittimità (Cass. Civ. Sez. I: 14/6/2018, n.15696; 9/1/2020, n.217) per cui:
«… il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato rientra nell'unica indennità d'espropriazione, che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua derivata dalla parziale ablazione del fondo, sia essa agricola o edificabile, non essendo concepibili, in presenza di un'unica vicenda espropriativa, due distinte somme, imputate l'una a titolo di indennità d'espropriazione e l'altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni …»;
in merito all'osservazione di parte ricorrente, secondo cui il consulente non avrebbe considerato il deprezzamento derivante dalla complessiva perdita di valore dell'intero fabbricato, asseritamente conseguente al provvedimento di esproprio e alla conseguente impossibilità di utilizzare pienamente l'area di pertinenza dello stesso preesistente, l'ausiliario tecnico ha chiarito la sua non spettanza, atteso che i posti auto non rappresentano pertinenze inscindibili degli appartamenti;
ed invero, la Corte di cassazione ha precisato che il meccanismo del calcolo differenziale di cui all'art. 40 L. n. 2359 del 1865 deve trovare applicazione, a prescindere dalla qualitas rei, in costanza dei seguenti due presupposti: a) che la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all'intero immobile il carattere di un'unità economica e funzionale;
b) che il distacco di una parte di esso abbia influito, oggettivamente (con esclusione, dunque, di ogni violazione soggettiva), in modo negativo sulla parte residua.
Nel caso in esame, è invece pacifico (per quanto retro emerso, in sede di descrizione – anche fotografica – del sito di processo) come il fabbricato e l'area oggetto di esproprio non costituissero un unico bene immobiliare e tra essi non sussistesse (come pertinentemente rilevato dalla p.a. resistente) alcun vincolo strumentale, oggettivo o funzionale, tale da rendere l'area espropriata indispensabile per l'utilizzo o la valorizzazione del fabbricato. Non risulta, del resto, che il distacco dell'area abbia prodotto un'effettiva incidenza negativa sulla parte residua del compendio immobiliare (anzi, andrebbe osservato che la realizzazione di questo spazio ha assicurato la fruibilità “riservata” al passaggio pedonale di una zona altrimenti accessibile anche a mezzi meccanici, con maggior rischio per la sua utenza).
Come poi ribadito più volte dal consulente tecnico, i posti auto obbligatori risultano collocati nel piano seminterrato (“scantinato”) dell'edificio; da ciò si desume, con evidenza, che l'immobile già disponeva di uno spazio idoneo e sufficiente per la sosta di veicoli, escludendosi così che l'espropriazione abbia comportato una concreta diminuzione della funzionalità o del valore del fabbricato principale “ulteriore” rispetto a quella derivante dalla sottrazione alla signoria privata dei mq 413 già destinabili a posti auto.
Tutto ciò posto – e qui fatto proprio dalla Corte – va osservato, ancora, che:
- è inammissibile la richiesta, in quanto avanzata soltanto nella comparsa conclusionale, volta alla determinazione e liquidazione dell'indennità per la reiterazione del vincolo espropriativo ai sensi dell'art. 39, comma 1 del D.P.R. 327/2001: tale istanza, infatti, non può trovare ingresso in un giudizio come quello che oggi ne occupa, introdotto nel 2019 e nel quale, nelle precedenti fasi processuali, non era mai stata formulato alcun petitum in tal senso o al riguardo, né potendosi ritenere lo stesso implicitamente contenuto nella causa petendi prospettata (trattandosi di ragione di credito distinta, per contenuto e oggetto, da quella invocata).
E, del resto, la Suprema Corte ritiene che le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del "thema decidendum", né può operare l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, sicché il Giudice non incorre nel vizio di omessa pronunzia ove non esamini una questione proposta per la prima volta in tale comparsa o memoria (cfr. Cass. 14.3.2006 e Cass. 16.07.2004 n. 13165).
- la valutazione di stima del consulente tecnico, alla luce dei chiarimenti forniti e della metodologia praticata settore, appare immune da censure e risulta ben condivisibile da questa Corte, in quanto congrua e adeguatamente argomentata in rapporto alle emergenze documentali ed alle esaustive verifiche tecniche operate. Infatti, il consulente, ha operato secondo quanto richiesto nel mandato conferitogli, ovvero procedendo alla determinazione del valore venale dei fabbricati oggetto della procedura, applicando il metodo sintetico- comparativo, ritenuto da questa Corte il criterio di stima più idoneo, nonché il più utilizzato e tenendo conto di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche e in particolar modo della superficie, della posizione, della peculiarità della zona e della vicinanza con il centro urbano.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, lo scopo della stima consiste d'altronde nell'individuazione del più attendibile valore di mercato dell'immobile espropriato, che ai sensi del D.P.R. dell'8.6.2001 n. 327, articoli 36 e ss., costituisce il parametro essenziale per la liquidazione dell'indennità, dovendo quest'ultima rappresentare un effettivo ristoro del sacrificio concretamente imposto al proprietario;
e, va rammentato, a tal fine nessuno dei metodi di valutazione elaborati dalla scienza estimativa può essere considerato astrattamente prevalente o prioritario rispetto agli altri, dovendo il Giudice adito (e per esso il C.T.U.) scegliere il metodo di volta in volta più appropriato alle caratteristiche del bene da stimare ed al contesto in cui è chiamato ad operare, in conformità dei criteri suggeriti dalla letteratura scientifica, e potendo anche procedere al riscontro dei risultati ottenuti attraverso l'applicazione di più criteri diversi, con il solo limite costituito dall'obbligo di motivare convenientemente le proprie conclusioni, sulla base degli elementi acquisiti e delle regole tecniche che disciplinano lo svolgimento di tale attività (cfr. Cass., Sez. 1, 31/03/2016,
n. 6243; 22/03/2013, n. 7288; 31/05/2007, n. 12771).
Nella specie, il predetto obbligo per quanto ut supra rilevato può ritenersi adeguatamente adempiuto.
Ne deriva che l'indennità complessiva da corrispondere alla parte ricorrente è data dalla somma delle due indennità liquidate, ovvero:
€ 35.328 (quale valore venale dell'area espropriata) + € 15.562 (quale deprezzamento del valore venale dell'area residua).
Al convenuto ente pubblico va pertanto ordinato di versare presso la Cassa Depositi e Prestiti della Provincia di Messina la differenza tra la somma di € 50.890 ut supra liquidata a titolo d'indennità di espropriazione, ed il minore importo già riconosciuto in sede amministrativa.
Su questa differenza competono ancora gli interessi legali dal decreto di esproprio e fino alla data di deposito delle somme, costituendo le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima debiti di valuta e non di valore (così Cass. 20 giugno 2011, n. 13456) e producendo quel deposito effetti liberatori per l'espropriante (Cass. 28 gennaio 2005, n. 1823).
Considerato che il debito indennitario in oggetto è debito di valuta, non spetta la rivalutazione monetaria. Secondo l'orientamento costante della Cassazione, infatti (Cass. nn. 20178/2017;
3274/2021):
«… le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima …».
Tale approdo ermeneutico è stato ribadito da ulteriore pronuncia di legittimità (la n.
25666/2021), la quale ha puntualizzato come la natura di debito di valuta dell'indennità di espropriazione se, da un lato, esclude la rivalutazione monetaria automatica, dall'altro impone al titolare del bene di proporre la domanda di ristoro del maggior danno ai sensi dell'art. 1224
C.C., allegandone le circostanze necessarie e fornendone la relativa prova.
Circostanza, nel caso di lite, non verificatasi.
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Consegue alla superiore sua soccombenza la condanna della p.a. convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, con loro parziale compensazione (nella misura di ⅓) per l'inammissibilità ut supra declaranda nonché l'infondatezza di parte dei petita invocati. A carico dell'ente pubblico soccombente vanno altresì poste in via definitiva ed integralmente le spese di c.t.u. tutte.
Spese che si liquidano in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del
2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: Indeterminabile–complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.498,65 totale € 11.489,65 totale ridotto per la compensazione (-⅓) € 7.659,766
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua); successivamente non dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”), pur in ragione della limitata rilevanza oggettiva in diritto della qualità della lite, per la sua complessità in fatto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con ricorso depositato in data 12.4.2019 e notificato in data 29.4.2019 nel procedimento iscritto al n. 236/2019 RGAC da:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1 nei confronti di:
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di determinazione e liquidazione dell'indennità per la reiterazione del vincolo espropriativo ai sensi dell'art. 39, comma 1 del D.P.R. 327/2001;
2) in parziale accoglimento delle rimanenti domande, determina in euro 50.890 la somma complessivamente dovuta alla parte attrice a titolo d'indennità di espropriazione dell'immobile indicato in motivazione;
3) ordina al di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti della Provincia Controparte_1 di Messina la differenza tra la somma di cui al punto che precede e quella già depositata in seguito alla liquidazione compiuta in sede amministrativa, oltre gli interessi legali dalla data del decreto di esproprio e fino alla data di effettivo deposito del saldo;
4) condanna ancora il , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla rifusione in favore della parte attrice delle spese processuali, che liquida, previa la loro compensazione nella misura di ⅓, in complessivi euro 7.659,766 per onorario, oltre ⅔ degli esborsi come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge;
5) pone altresì in via definitiva a carico integralmente della soccombente p.a. convenuta il costo della consulenza tecnica d'ufficio e delle sue integrazioni.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, nella data del 7.4.2025
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)