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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/11/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Francesca Spena Presidente dott. Raffaele Califano giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1334/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nata ad [...] il Parte_1
15.10.1993, C.F. , rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. C.F._1
FI RI ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via Tripoli n. 2/A e Pt_2
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e
[...] C.F._2
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Adriano Verdesca ed elettivamente domiciliato in
Copertino (Le) alla via Tenente Colaci n. 158;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 3.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.06.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di
Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio in data 19.08.2015 e che dalla loro unione non sono nati figli, hanno esposto di essere separati di fatto a partire dal mese successivo al matrimonio a causa di incompatibilità caratteriali e incomprensioni, tali da far venire meno la comunione materiale e spirituale.
Con note scritte depositate per l'udienza del 13.10.2025 le parti si sono riportate alle condizioni rassegnate in ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Paola Beatrice dott. Francesca Spena
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Francesca Spena Presidente dott. Raffaele Califano giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1334/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nata ad [...] il Parte_1
15.10.1993, C.F. , rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. C.F._1
FI RI ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via Tripoli n. 2/A e Pt_2
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e
[...] C.F._2
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Adriano Verdesca ed elettivamente domiciliato in
Copertino (Le) alla via Tenente Colaci n. 158;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 3.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.06.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di
Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio in data 19.08.2015 e che dalla loro unione non sono nati figli, hanno esposto di essere separati di fatto a partire dal mese successivo al matrimonio a causa di incompatibilità caratteriali e incomprensioni, tali da far venire meno la comunione materiale e spirituale.
Con note scritte depositate per l'udienza del 13.10.2025 le parti si sono riportate alle condizioni rassegnate in ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Paola Beatrice dott. Francesca Spena
2/2