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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/06/2025, n. 3067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3067 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 492/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell' avv. TALIO SANTA e , elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA VERONA 95128 CATANIA , presso il difensore avv. TALIO SANTA
ATTORE
contro
:
C.I.F. Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
All'udienza del 28 maggio 2025 , precisate le conclusioni come in atti, il GI riservava la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
pagina 1 di 6
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Parte_2
giudizio, innanzi a codesto Tribunale, la e proponeva opposizione Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 4364/2023 emesso dal Tribunale di Catania in data 25.11.2023 con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento - in favore della società opposta - della complessiva somma di € 15.877,22 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) in virtù di fatture relative alla vendita di prodotti sportivi.
Eccepiva parte opponente la nullità della procura rilasciata al procuratore di parte opposta per violazione dell'art. 1 R.D.L. 15/10/1925 n. 1796 e - nel merito - la carenza di prova del credito azionato.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di: “In via preliminare, per la forma e la sostanza accogliere la presente opposizione a decreto ingiuntivo e quindi accertare la nullità, ai sensi del R.D.L. n.1796 del
15/10/1925, e dell'art.638 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo, o comunque, la nullità del ricorso e dell'ingiunzione di pagamento per inesistenza del conferimento di incarico;
accertare e dichiarare, quindi, la nullità della procura rilasciata al procuratore costituito perché priva della traduzione della stessa nonché della certificazione che la sottoscrizione sia avvenuta in presenza del Notaio che ne ha verificato l'identità.
Accertare e dichiarare che la produzione documentale allegata al ricorso per D.I. non fa piena prova per le ragioni su esposte, che devono intendersi integralmente richiamate in questa sede, e conseguentemente revocare il D.I. oggi opposto perché inefficace. Salvo ogni altro diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
- seppur ritualmente citata - non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Con decreto del 24.06.2024 il G.I. dichiarata la contumacia di parte opposta, fissava una nuova udienza di comparizione ai sensi del terzo comma dell'art. 171bis c.p.c. e assegnava alla parte costituita i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
All'udienza del 16.10.2024 la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 28.05.2025, con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Indi, all'udienza del 28.05.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto, giova premettere quanto segue.
La società di diritto spagnolo, sosteneva di essere creditrice della Controparte_2 [...]
per la complessiva somma di € 15.877,22, relativamente al mancato pagamento di fatture Parte_1
emesse a seguito della vendita di prodotti sportivi.
pagina 2 di 6 Rivelatisi infruttuosi i tentativi volti a recuperare quanto ad essa spettante, la predetta società si determinava ad adire l'Autorità Giudiziaria per tutelare le proprie ragioni creditorie e incoava il procedimento n.11005/2023 R.G. innanzi al Tribunale di Catania, ottenendo il d.i. opposto in questa sede.
Ciò premesso, va – preliminarmente – dichiarata la nullità della procura rilasciata al procuratore costituito nell'ambito del giudizio monitorio perché priva della traduzione della stessa nonché della certificazione che la sottoscrizione sia avvenuta in presenza del Notaio che ne ha verificato l'identità.
A tal riguardo, va rilevato che il notaio straniero deve certificare che la firma sia stata apposta in sua presenza.
È nulla la procura alle liti autenticata da un notaio straniero quando non abbia in allegato la sua traduzione in italiano e quando il notaio autenticante non abbia certificato che la firma del mandante sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità.
Tale è il principio che, con il sigillo delle Sezioni Unite, la Corte di cassazione è tornata a ribadire nel
2021 - con sentenza n. 2866 del 5 febbraio 2021 - pur avendolo già costantemente enunciato in passato.
Invero, con le decisioni nn. 8933/2005, 12309/2007, 11165/2015, 8174/2018, 17713/2019, la Suprema
Corte, con riguardo alle procure alle liti, ha dichiarato che: “La procura è nulla se il notaio straniero non attesti la sottoscrizione in sua presenza e non attesti la certezza dell'identità personale del sottoscrittore” (requisiti, invero, prescritti dalla legge professionale notarile italiana).
Anche Cass. Civile, Sez. III del 4.11.2019, n. 28217 ha ribadito che la procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. apostille, in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell'art. 12 della L. 31.5.1995, n. 218 relativo alla legge regolatrice del processo, ove non sia allegata la traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l'attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, vigendo pure per gli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto.
Nel caso di specie, il rappresentante legale della società ricorrente in seno al procedimento monitorio iscritto al n. 11005/2023 R.G. - , cittadino spagnolo - ha conferito procura alle Parte_3 liti al difensore italiano, Avv. Edgardo D'Epifanio, giusta scrittura redatta integralmente in lingua straniera (nella specie, spagnola) senza allegare la sua traduzione, né quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità.
pagina 3 di 6 Tale violazione comporta la nullità della procura conferita al difensore per la proposizione del ricorso per ingiunzione oggi impugnato e “produce la nullità dell'attività processuale compiuta” (cfr. Cass. civ. n. 11689 del 5 settembre 2000).
Quanto sopra esposto basterebbe a definire il giudizio de quo.
Deve, tuttavia, deve darsi atto della circostanza per cui, più recentemente, la Corte di cassazione sez. I,
29/09/2023, n. 27598 ha ravvisato la nullità della procura per difetto di traduzione in lingua italiana dell'attività certificativa svolta dal notaio, prevedendo il dovere del giudice di assegnare un termine perentorio per la sanatoria, in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite con sentenza del
21 dicembre 2022, n. 37434.
L'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte, ha reso opportuna la trasmissione degli atti alla Prima Presidente, affinché valutasse l'opportunità di assegnare la causa alle Sezioni
Unite, trattandosi, peraltro, di questione di massima importanza, avendo notevole impatto sulla corretta instaurazione dei giudizi.
È apparso, infatti, necessario chiarire se la traduzione in lingua italiana della procura rilasciata all'estero e dell'attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione, sia ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, sia ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25.5.1987, integri un requisito di validità dell'atto.
In altri termini, in caso di assenza di traduzione della procura o dell'attività certificativa va stabilito: se il giudice possa farne a meno, qualora conosca la lingua straniera in cui è stata redatta la procura;
se possa o debba assegnare un termine, ai sensi dell'art.182 c.p.c. per la traduzione dell'atto e se tale potere-dovere possa esercitarsi anche nel giudizio di cassazione;
se possa o debba egli stesso disporre la traduzione tramite la nomina.
Fatte queste precisazioni, nel caso de quo ( in cui, come detto, comunque l'opposta è rimasta contumace, sicchè non poteva essere assegnato alcun termine ai fini di una eventuale sanatoria dell'atto nullo) pare opportuna una ulteriore specificazione sotto il profilo del merito.
In particolare, come correttamente evidenziato da parte opponente, la produzione documentale offerta da parte opposta a supporto della pretesa creditoria azionata, non può ritenersi congrua.
Invero, le fatture allegate non possono fare piena prova del credito per cui è stato emesso il d.i. oggi opposto, non essendo accompagnate dalla corrispondente copia delle pagine del libro giornale dove le stesse sono state annotate.
In un caso come quello in oggetto, in cui le fatture risultano emesse in formato cartaceo (e non elettronico), è necessario, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, il deposito dell'estratto notarile pagina 4 di 6 autentico delle scritture contabili in cui le stesse risultano annotate, onde verificare la conformità dei documenti prodotti, agli originali.
In merito si è ripetutamente pronunciata la Corte di cassazione (cfr. ex multis sent. n.15383 del 2010) evidenziando che: “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”.
Le semplici fatture possono costituire prova dei crediti azionati limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo, e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio di opposizione (cfr. Cass. Civ. n. 3090/79; Cass. Civ. n. 3261/79).
Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo - come in ogni altro giudizio di cognizione - le medesime non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio.
Dunque, se non accettate, le fatture commerciali non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (sul punto, v. Cassazione civile, sez. III, 3 aprile 2008, n. 8549 secondo cui: “La fattura rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale;
tuttavia, il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito”).
In altre parole, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato. In quest'ultimo caso, il creditore dovrà fornire ulteriori prove per dimostrare l'esistenza e l'ammontare del debito.
Orbene, nel caso che ci occupa, non essendo stato nemmeno depositato l'estratto autentico delle scritture contabili, deve rilevarsi come la non abbia adeguatamente Controparte_2 comprovato l'esistenza della pretesa creditoria azionata.
Non può, infine, riconoscersi alcuna efficacia probatoria all'allegato estratto conto insoluti, data la provenienza dallo stesso creditore.
A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato che: “Un documento proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio pagina 5 di 6 nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza” (Corte di cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza n. 8290/16).
Dalle superiori argomentazioni discende il difetto di prova della pretesa creditoria vantata dalla società nei confronti della Controparte_2 Parte_1
L'opposizione proposta deve quindi, trovare accoglimento, con conseguente revoca del d.i. opposto.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opposta e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p..
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 492/2024 R.G. così provvede: accoglie l'opposizione avverso il d.i. n. 4364/2023 e per l'effetto lo revoca;
condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali in favore di parte opponente, che liquida in € 145,50 per spese e € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Catania, 12 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.Vera Marletta
pagina 6 di 6