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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 217/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7731/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Via Plinio Il Vecchio 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138240125788 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato per via telematica, Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di accertamento n. 1078138240125788, notificato il 25/9/2024, con cui il Comune di Scalea richiedeva il pagamento del complessivo importo di € 380,44 per presunto mancato pagamento IMU relativo all'annualità 2023, con interessi e sanzioni. Ha sostenuto di non dover pagare l'imposta perché l'immobile era occupato abusivamente ed ha concluso come da pagine 2 e 3 del ricorso.
Si è costituito il Comune di Scalea, contestando le pretese avverse e concludendo come da pagina 4 della memoria.
La Corte, in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non va accolto.
La pretesa impositiva di cui all'avviso di accertamento n. 1078138240125788 impugnato ha ad oggetto la richiesta del Comune di Scalea alla ricorrente di pagamento dell'importo di € 380,44 per IMU relativo all'annualità 2023, con i relativi interessi e sanzioni.
La contribuente ha invocato l'esenzione dall'imposta deducendo che l'immobile non è mai stato nel suo materiale possesso e producendo all'uopo un verbale di querela orale presentata presso la Stazione di
Scalea della Legione dei Carabinieri in data 20 gennaio 2024, attestante tale circostanza.
Va sottolineato che l'imposta per cui è causa riguarda l'annualità 2023.
La Corte costituzionale (sentenza n. 60/2024), esaminando la conformità alla carta fondamentale dell'art.
9 - comma 1 - del d.lgs. n. 23 del 2011 (norma ratione temporis non applicabile al caso di specie, essendo stata abrogata dall'art. 1, comma 780, della legge n. 160 del 2019 a decorrere dal 1° gennaio 2020), ha precisato che “È dunque irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l'IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l'immobile venga liberato”.
Quindi, la pretesa attorea, basata esclusivamente sulla sentenza anzidetta della Consulta, non rientra nel dictum della decisione invocata, perché il periodo chiesto in pagamento riguarda il 2023, mentre la denuncia
è intervenuta il 20 gennaio 2024.
Peraltro, non emerge dagli atti prodotti in giudizio l'adempimento da parte della ricorrente delle incombenze amministrative richieste dalla legge ulteriori rispetto alla denuncia penale, quali la dichiarazione IMU e la comunicazione telematica della stessa. Né può assumere rilievo in tal senso la PEC di “diffida” del 16 febbraio
2024, depositata agli atti dalla contribuente.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
La particolarità della fattispecie esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite. a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7731/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Via Plinio Il Vecchio 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138240125788 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato per via telematica, Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di accertamento n. 1078138240125788, notificato il 25/9/2024, con cui il Comune di Scalea richiedeva il pagamento del complessivo importo di € 380,44 per presunto mancato pagamento IMU relativo all'annualità 2023, con interessi e sanzioni. Ha sostenuto di non dover pagare l'imposta perché l'immobile era occupato abusivamente ed ha concluso come da pagine 2 e 3 del ricorso.
Si è costituito il Comune di Scalea, contestando le pretese avverse e concludendo come da pagina 4 della memoria.
La Corte, in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non va accolto.
La pretesa impositiva di cui all'avviso di accertamento n. 1078138240125788 impugnato ha ad oggetto la richiesta del Comune di Scalea alla ricorrente di pagamento dell'importo di € 380,44 per IMU relativo all'annualità 2023, con i relativi interessi e sanzioni.
La contribuente ha invocato l'esenzione dall'imposta deducendo che l'immobile non è mai stato nel suo materiale possesso e producendo all'uopo un verbale di querela orale presentata presso la Stazione di
Scalea della Legione dei Carabinieri in data 20 gennaio 2024, attestante tale circostanza.
Va sottolineato che l'imposta per cui è causa riguarda l'annualità 2023.
La Corte costituzionale (sentenza n. 60/2024), esaminando la conformità alla carta fondamentale dell'art.
9 - comma 1 - del d.lgs. n. 23 del 2011 (norma ratione temporis non applicabile al caso di specie, essendo stata abrogata dall'art. 1, comma 780, della legge n. 160 del 2019 a decorrere dal 1° gennaio 2020), ha precisato che “È dunque irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l'IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l'immobile venga liberato”.
Quindi, la pretesa attorea, basata esclusivamente sulla sentenza anzidetta della Consulta, non rientra nel dictum della decisione invocata, perché il periodo chiesto in pagamento riguarda il 2023, mentre la denuncia
è intervenuta il 20 gennaio 2024.
Peraltro, non emerge dagli atti prodotti in giudizio l'adempimento da parte della ricorrente delle incombenze amministrative richieste dalla legge ulteriori rispetto alla denuncia penale, quali la dichiarazione IMU e la comunicazione telematica della stessa. Né può assumere rilievo in tal senso la PEC di “diffida” del 16 febbraio
2024, depositata agli atti dalla contribuente.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
La particolarità della fattispecie esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite. a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
P.Q.M.