Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 455
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Pendenza di giudizi avverso le medesime cartelle e avvisi

    La Corte rileva la pendenza di giudizi ma considera che le cartelle sottostanti sono state regolarmente notificate.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per mancata notifica atti prodromici

    La Corte ritiene che gli atti presupposti (avvisi di accertamento e cartelle) siano stati debitamente notificati.

  • Rigettato
    Nullità e/o annullabilità dell'intimazione per difetto di motivazione

    La Corte ritiene che l'atto di intimazione sia conforme al modello normativo e idoneo a consentire le difese.

  • Rigettato
    Mancato contraddittorio anticipato

    La Corte afferma che il contraddittorio anticipato ex art. 73 D.Lgs. 507/1993 è una mera facoltà e non un obbligo.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ritiene che i termini di prescrizione non siano maturati, considerando le proroghe dovute alla normativa COVID e gli atti interruttivi della prescrizione notificati dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (comunicazione preventiva di ipoteca e preavviso di fermo beni mobili registrati).

  • Rigettato
    Pendenza di giudizi avverso le medesime cartelle e avvisi

    La Corte rileva la pendenza di giudizi ma considera che le cartelle sottostanti sono state regolarmente notificate.

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    Nullità dell'intimazione per mancata notifica atti prodromici

    La Corte ritiene che gli atti presupposti (avvisi di accertamento e cartelle) siano stati debitamente notificati.

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    Nullità e/o annullabilità dell'intimazione per difetto di motivazione

    La Corte ritiene che l'atto di intimazione sia conforme al modello normativo e idoneo a consentire le difese.

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    Mancato contraddittorio anticipato

    La Corte afferma che il contraddittorio anticipato ex art. 73 D.Lgs. 507/1993 è una mera facoltà e non un obbligo.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ritiene che i termini di prescrizione non siano maturati, considerando le proroghe dovute alla normativa COVID e gli atti interruttivi della prescrizione notificati dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (comunicazione preventiva di ipoteca e preavviso di fermo beni mobili registrati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 455
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 455
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo