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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 455/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
BARBIERA SERGIO, OR
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2487/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Cefalu' - Corso Ruggero N. 139 90015 Cefalu' PA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259026688017000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259026688017000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259026688017000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259026688017000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259026688017000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259026688017000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259026688017000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259026688017000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200096381205000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200096381205000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200096381205000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230031096560000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240040854263000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Cefalu' - Corso Ruggero N. 139 90015 Cefalu' PA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1330 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 523 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1752 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso all'Agenzia delle entrate-riscossione, al Comune di Cefalù ed alla Regione Sicilia con pec in pari data del 16 giugno 2025 nonché alla segreteria di questa Corte di giustizia tributaria con pec del 3 luglio 2025, Rappres._1 "nella qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1 S.a.s.”, a mezzo dei propri difensori, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620259026688017000 notificata asseritamente in data 23 maggio 2025 per l'importo complessivo pari ad euro 690.463,55 “in relazione alle cartelle di pagamento n.
29620200096381205000 contenente tassa automobilistica Regione Siciliana anno 2017 per euro 836,96,
Comune di Cefalù Ufficio Tributi IMU 2013 e TARES 2013, n. 29620230031096560000 di euro 698,59 tassa automobilistica Regione Siciliana anno 2020, n. 29620240040854263000 di euro 767,71, tassa automobilistica Regione Siciliana anno 2021, avvisi di accertamento ente n. 1330 Comune di Cefalù
Ufficio Tributi IMU 2015, euro 142.749,59, n. 523 Comune di Cefalù Ufficio Tributi TARI 2015 di euro 128.585,67, n. 1752 Comune di Cefalù Ufficio Tributi TARI 2016 di euro 128.356,63, nonché di ogni altro atto presupposto e collegato, comunque riferibile alla pretesa di cui in oggetto”, eccependo la “pendenza di giudizi avverso le medesime cartelle e avvisi contenuti nelle intimazione impugnata”, “nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti prodromici”, “nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione della stessa”, “il mancato contraddittorio anticipato ex articolo 73 D. LGS. 50771993”. “disapplicazione dell'articolo 65, comma 1, D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993”, eccependo, da ultimo l'intervenuta prescrizione, come dettagliatamente ed analiticamente articolato in atti cui si rimanda integralmente.
Con note del 2 agosto 2025 si costituiva in giudizio il Comune di Cefalù debitamente documentando la notifica degli avvisi di accertamento di cui all'odierna intimazione e resistendo come in atti, facendo espressamente rilevare che la normativa Covid non consentiva di ritenere maturato il termine prescrizionale invocato dalla Parte.
Con note dell'8 ottobre 2025 si costituiva in giudizio l'agenzia delle entrate-riscossione debitamente documentando l'avvenuta notifica delle sottostanti cartelle di pagamento e facendo rilevare che la società ricorrente nei giudizi indicati nell'atto con il quale è stato incoato il presente giudizio “è sempre risultata soccombente”.
Con note del 17 dicembre 2025 si costituiva in giudizio alla Regione Sicilia resistendo come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, invero, preliminarmente rilevato che risulta documentalmente comprovata l'attuale pendenza dei giudizi avverso le cartelle di pagamento indicate nell'intimazione odiernamente calendata: cartelle, queste, che comunque risultano essere state notificate a mezzo pec come appresso:
“la cartella n. 29620200096381205000 è stata notificata in data 10.10.2022…
(all.4 e 7);
la cartella n. 29620230031096560000 è stata notificata in data 12.05.2023 (all.5 e 8);
la cartella n.29620240040854263000 è stata notificata in data 29.04.2024 (all.6 e 9).”
Così come i sottostanti avvisi di accertamento risultano debitamente notificati come rileva dalle argomentazioni, documentalmente sostenute, rese dal Comune di Cefalù da cui rileva che: “…L'avviso di accertamento TARES 2013 n. 404/2018 è stato notificato in data 16/10/2018 (All. 5 copia avviso + prova di notifica);… L'avviso di accertamento IMU 2013 n. 1035/2018 è stato notificato in data
18/10/2018 (All. 6 copia avviso + prova di notifica);… L'avviso di accertamento IMU 2015 n. 1330/2020 è stato notificato tramite PEC in data 23/11/2020 (All. 7 copia avviso + prova di notifica);… L'avviso di accertamento TARI 2015 n. 523/2020 è stato notificato tramite PEC in data 02/03/2021 (All. 8 pag. 1 - 14 copia avviso + prova di notifica…L'avviso di accertamento TARI 2016 n. 1752/2020 è stato notificato tramite PEC in data 03/03/2021 (All. 8 pag. 15 - 34 copia avviso + prova di notifica”.
Ed inoltre l'atto di intimazione, conforme al modello normativo ed idoneo, nel caso di specie, a consentire il pieno ed effettivo dispiegarsi delle ragioni difensive, non occorre che sia preceduto dal contraddittorio anticipato ex art. 73 cit. disp. essendo, questa, una mera facoltà conformemente al pacifico orientamento ermeneutico del Giudice di legittimità (vd., ex pluribus, da ultimo, Cass. Ord. n. 12469/2023).
Peraltro, l'avviso di accertamento per Tari anno 2015 è stato tempestivamente notificato e non risultano maturati i termini di perenzione mercé l'art. 67 D.L. n. 18/2020: difatti il termine decadenziale, comprensivo della proroga da normativa COVID, per la notifica degli avvisi di accertamento d'Ufficio Tari anno 2015 era il 26/03/2021, in termini quindi la notifica dell'atto impugnato avvenuta in data 02/03/2021
(All. 8 copia avviso di accertamento TARI 2015 + prova di notifica).
Inoltre, successivamente alla notifica di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione ha ulteriormente notificato al Contribuente ulteriori atti interruttivi della prescrizione: ed infatti in data 11.04.2024 risulta essere stata notificata la comunicazione preventiva di ipoteca n.
29676202400000331000 ed ancora in data 04.02.2025 risulta essere stato pure notificato il preavviso di fermo dei beni mobili registri n. 29680202500016226000, che non consentono, unitamente alla normativa emergenziale Covid di ritenere maturati i termini di prescrizione.
Analogamente deve argomentarsi per il mancato pagamento della tassa auto per gli anni 2017, 2020 e
2021 che, in primis, non occorre che siano preceduti dagli avvisi di accertamento ex L.R. n. 16 dell'11 agosto 2015 essendo autorizzata la Regione Sicilia a “procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari”. Sicché, operando anche in questo caso la proroga dei termini ex art. 68 D.L. n.
18/2020 - a mente del quale “Con riferimento ai carichi…sono prorogati di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate” - non risultano maturati i termini di prescrizione.
Sicché il ricorso va rigettato e le spese compensate, stante la peculiare particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
BARBIERA SERGIO, OR
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2487/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Cefalu' - Corso Ruggero N. 139 90015 Cefalu' PA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259026688017000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259026688017000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259026688017000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259026688017000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259026688017000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259026688017000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259026688017000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259026688017000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200096381205000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200096381205000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200096381205000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230031096560000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240040854263000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Cefalu' - Corso Ruggero N. 139 90015 Cefalu' PA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1330 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 523 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1752 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso all'Agenzia delle entrate-riscossione, al Comune di Cefalù ed alla Regione Sicilia con pec in pari data del 16 giugno 2025 nonché alla segreteria di questa Corte di giustizia tributaria con pec del 3 luglio 2025, Rappres._1 "nella qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1 S.a.s.”, a mezzo dei propri difensori, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620259026688017000 notificata asseritamente in data 23 maggio 2025 per l'importo complessivo pari ad euro 690.463,55 “in relazione alle cartelle di pagamento n.
29620200096381205000 contenente tassa automobilistica Regione Siciliana anno 2017 per euro 836,96,
Comune di Cefalù Ufficio Tributi IMU 2013 e TARES 2013, n. 29620230031096560000 di euro 698,59 tassa automobilistica Regione Siciliana anno 2020, n. 29620240040854263000 di euro 767,71, tassa automobilistica Regione Siciliana anno 2021, avvisi di accertamento ente n. 1330 Comune di Cefalù
Ufficio Tributi IMU 2015, euro 142.749,59, n. 523 Comune di Cefalù Ufficio Tributi TARI 2015 di euro 128.585,67, n. 1752 Comune di Cefalù Ufficio Tributi TARI 2016 di euro 128.356,63, nonché di ogni altro atto presupposto e collegato, comunque riferibile alla pretesa di cui in oggetto”, eccependo la “pendenza di giudizi avverso le medesime cartelle e avvisi contenuti nelle intimazione impugnata”, “nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti prodromici”, “nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione della stessa”, “il mancato contraddittorio anticipato ex articolo 73 D. LGS. 50771993”. “disapplicazione dell'articolo 65, comma 1, D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993”, eccependo, da ultimo l'intervenuta prescrizione, come dettagliatamente ed analiticamente articolato in atti cui si rimanda integralmente.
Con note del 2 agosto 2025 si costituiva in giudizio il Comune di Cefalù debitamente documentando la notifica degli avvisi di accertamento di cui all'odierna intimazione e resistendo come in atti, facendo espressamente rilevare che la normativa Covid non consentiva di ritenere maturato il termine prescrizionale invocato dalla Parte.
Con note dell'8 ottobre 2025 si costituiva in giudizio l'agenzia delle entrate-riscossione debitamente documentando l'avvenuta notifica delle sottostanti cartelle di pagamento e facendo rilevare che la società ricorrente nei giudizi indicati nell'atto con il quale è stato incoato il presente giudizio “è sempre risultata soccombente”.
Con note del 17 dicembre 2025 si costituiva in giudizio alla Regione Sicilia resistendo come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, invero, preliminarmente rilevato che risulta documentalmente comprovata l'attuale pendenza dei giudizi avverso le cartelle di pagamento indicate nell'intimazione odiernamente calendata: cartelle, queste, che comunque risultano essere state notificate a mezzo pec come appresso:
“la cartella n. 29620200096381205000 è stata notificata in data 10.10.2022…
(all.4 e 7);
la cartella n. 29620230031096560000 è stata notificata in data 12.05.2023 (all.5 e 8);
la cartella n.29620240040854263000 è stata notificata in data 29.04.2024 (all.6 e 9).”
Così come i sottostanti avvisi di accertamento risultano debitamente notificati come rileva dalle argomentazioni, documentalmente sostenute, rese dal Comune di Cefalù da cui rileva che: “…L'avviso di accertamento TARES 2013 n. 404/2018 è stato notificato in data 16/10/2018 (All. 5 copia avviso + prova di notifica);… L'avviso di accertamento IMU 2013 n. 1035/2018 è stato notificato in data
18/10/2018 (All. 6 copia avviso + prova di notifica);… L'avviso di accertamento IMU 2015 n. 1330/2020 è stato notificato tramite PEC in data 23/11/2020 (All. 7 copia avviso + prova di notifica);… L'avviso di accertamento TARI 2015 n. 523/2020 è stato notificato tramite PEC in data 02/03/2021 (All. 8 pag. 1 - 14 copia avviso + prova di notifica…L'avviso di accertamento TARI 2016 n. 1752/2020 è stato notificato tramite PEC in data 03/03/2021 (All. 8 pag. 15 - 34 copia avviso + prova di notifica”.
Ed inoltre l'atto di intimazione, conforme al modello normativo ed idoneo, nel caso di specie, a consentire il pieno ed effettivo dispiegarsi delle ragioni difensive, non occorre che sia preceduto dal contraddittorio anticipato ex art. 73 cit. disp. essendo, questa, una mera facoltà conformemente al pacifico orientamento ermeneutico del Giudice di legittimità (vd., ex pluribus, da ultimo, Cass. Ord. n. 12469/2023).
Peraltro, l'avviso di accertamento per Tari anno 2015 è stato tempestivamente notificato e non risultano maturati i termini di perenzione mercé l'art. 67 D.L. n. 18/2020: difatti il termine decadenziale, comprensivo della proroga da normativa COVID, per la notifica degli avvisi di accertamento d'Ufficio Tari anno 2015 era il 26/03/2021, in termini quindi la notifica dell'atto impugnato avvenuta in data 02/03/2021
(All. 8 copia avviso di accertamento TARI 2015 + prova di notifica).
Inoltre, successivamente alla notifica di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione ha ulteriormente notificato al Contribuente ulteriori atti interruttivi della prescrizione: ed infatti in data 11.04.2024 risulta essere stata notificata la comunicazione preventiva di ipoteca n.
29676202400000331000 ed ancora in data 04.02.2025 risulta essere stato pure notificato il preavviso di fermo dei beni mobili registri n. 29680202500016226000, che non consentono, unitamente alla normativa emergenziale Covid di ritenere maturati i termini di prescrizione.
Analogamente deve argomentarsi per il mancato pagamento della tassa auto per gli anni 2017, 2020 e
2021 che, in primis, non occorre che siano preceduti dagli avvisi di accertamento ex L.R. n. 16 dell'11 agosto 2015 essendo autorizzata la Regione Sicilia a “procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari”. Sicché, operando anche in questo caso la proroga dei termini ex art. 68 D.L. n.
18/2020 - a mente del quale “Con riferimento ai carichi…sono prorogati di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate” - non risultano maturati i termini di prescrizione.
Sicché il ricorso va rigettato e le spese compensate, stante la peculiare particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.