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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/09/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 18.9.2025, promossa da
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. M. Parte_1
Magaraggia
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_2
Resistente
Oggetto: pensione di reversibilità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.2.2024, il ricorrente di cui in epigrafe - premesso di aver presentato, in data 28.3.2023, domanda per il riconoscimento della pensione di reversibilità - esponeva che aveva comunicato il rigetto della stessa stante CP_2
l'insussistenza del requisito sanitario alla data del decesso del di lui padre.
Ritenuta l'erroneità di siffatta determinazione, chiedeva che fosse accertato il diritto al riconoscimento della prestazione indicata in oggetto.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti insistendo per il rigetto del ricorso. CP_2
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 13 legge n. 218 del 1952, come modificato dall'art. 22 l. n. 903/1965, stabilisce che
“Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreche' per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'eta' di 18 anni e ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. … Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonche' i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
Elementi costitutivi della pretesa azionata in giudizio sono quindi la vivenza a carico del genitore al momento del decesso nonché l'inabilità al lavoro.
Nel caso di specie, essendo in contestazione la sussistenza del requisito sanitario, è stata disposta ctu medico legale al fine di accertare se l'istante fosse affetto da infermità tali da renderlo inabile al lavoro alla data del decesso del di lui padre.
Ebbene, il ctu nominato ha diagnosticato a carico del ricorrente “Sindrome ansioso depressiva in soggetto con QI 72 in trattamento farmacologico continuativo con stabilizzante del tono dell'umore. Cardiopatia ipertensiva in portatore di pace-maker bicamerale in compenso emodinamico. Dislipidemia. Spondilo e discoartrosi con scoliosi sinistro convessa e discopatia L3-L4 L5-S1. Rene a ferro di cavallo. Diabete mellito tipo due. Pancreatite cronica ed epatopatia da potus” e ha rilevato come “le patologie sofferte, così per come documentate e per il riscontro obiettivo diretto, non consentono di poter ammettere lo stato di inabilità, in un soggetto con conservata forza contro resistenza ai quattro arti, sufficiente mobilità del rachide, compenso cardiocircolatorio, buon controllo metabolico e buona funzione dell'apparato respiratorio, in artrosi del rachide, esiti di impianto di pace-maker e sindrome ansioso depressiva con minimo deficit cognitivo. Tutte infermità (fisiche e mentali) che non hanno natura invalidante grave e di per sé insufficienti a delineare l'incapacità di effettuare una vera attività remunerativa e continuativa rapportata alle proprie propensioni lavorative, tanto che, con elevata probabilità, riescono a garantire la realizzazione di mezzi economici e remunerativi bastevoli per i normali bisogni di una vita dignitosa. Non ne consegue, in altre parole, la concretizzazione di uno stato di incollocabilità effettiva, nè la reale impossibilità di poter adempiere ad un lavoro proficuo”.
A tale conclusione il ctu è giunto all'esito di una completa disamina della documentazione medica in atti e alla luce dell'obiettività riscontrata in occasione della visita peritale, attraverso un iter argomentativo privo di vizi logici e metodologici, non oggetto di alcun specifico rilievo critico di natura medico legale.
Il ricorso va pertanto respinto.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituale di cui all'art. 152 disp. att. cpc non si dà luogo alla regolamentazione delle spese.
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_2
rigetta il ricorso;
pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' ; CP_2
dichiara irripetibili le spese.
Brindisi, 18.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere