Ordinanza collegiale 28 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 11 marzo 2021
Ordinanza cautelare 18 giugno 2021
Sentenza 8 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 28/01/2021, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/01/2021
N. 00126/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01339/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1339 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Guido Rodio e Lorenzo Rodio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta e Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Venezia, San Marco 4091;
-OMISSIS- -OMISSIS- non costituitosi in giudizio;
-OMISSIS-, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto e Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Mestre – Venezia, via Forte Marghera 191;
nei confronti
-OMISSIS- non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione,
della determina dirigenziale -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ed in particolare del verbale conclusivo -OMISSIS- con il quale la -OMISSIS- nominata per l'accertamento dei requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali dei candidati al concorso in questione ha dichiarato il ricorrente non idoneo per presunti deficit dei requisiti fisico e psico- attitudinali richiesti dal bando, nonché di tutti i verbali e relazioni della predetta -OMISSIS-, nonché degli atti di nomina della medesima -OMISSIS- e di delega dell'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati alla -OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (atti tutti non conosciuti nei lori estremi, né nel loro contenuto).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS- e della -OMISSIS-;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Considerato:
- che il ricorrente è stato valutato non idoneo all’assunzione all’esito del concorso per il conferimento di -OMISSIS- e la -OMISSIS-;
- che il giudizio di non idoneità è stato formulato sulla base dell’esito degli accertamenti medici svolti dalla commissione medica presso la casa di cura denominata “-OMISSIS-”;
- che il ricorrente allega dei principi di prova circa l’inattendibilità degli accertamenti eseguiti (cfr. la documentazione medica depositata in atti di cui ai docc. da 11 a 14 allegati al ricorso) anche in relazione a degli elementi di contraddittorietà tra l’esito dei singoli accertamenti sanitari svolti e la valutazione finale di inidoneità;
- che infatti nella nota del -OMISSIS- e relativa alla posizione del ricorrente (cfr. doc. 14 depositato in giudizio dal -OMISSIS-) si afferma che il medesimo non soddisfa i requisiti visivi richiesti (visus naturale minimo di cinque decimi per occhio), quando invece il visus accertato nel corso della visita oculistica risulta conforme a quanto richiesto dal regolamento del -OMISSIS- ai fini dell’assunzione (dieci decimi per l’occhio destro ed otto decimi per l’occhio sinistro: cfr. doc. 7 depositato in giudizio dal ricorrente);
- che inoltre nel giudizio non positivo espresso dal -OMISSIS-, viene evidenziata la presenza di tatuaggi, che tuttavia in base al regolamento del -OMISSIS-, non sono ostativi all’assunzione;
- che il giudizio finale, non positivo, emesso con riguardo ai requisiti psico-attitudinali, è privo di motivazione in quanto non reca alcuna valutazione dei test, e l’apprezzamento di alcuni di questi (cfr. ad es. il test BFQ-2 alle pagine da 33 e 34 del doc. 14 depositato in giudizio dal -OMISSIS-) risulta invece formulata in termini positivi;
- che l’esame svolto presso il -OMISSIS- per l’accertamento dei requisiti psico-attitudinali a cui si è volontariamente sottoposto il ricorrente in data -OMISSIS- (cfr. il doc. 1 depositato in giudizio dal ricorrente il -OMISSIS-) ha affermato l’insussistenza di elementi che possano giustificare il giudizio espresso dal -OMISSIS-;
- che pertanto, alla luce di tali principi di prova offerti dal ricorrente circa l’inattendibilità e la contraddittorietà delle valutazioni compiute dal -OMISSIS-, si rende necessario verificare la fondatezza o meno dei presupposti di fatto sui quali si basa il provvedimento impugnato, sottoponendo il ricorrente ad un rinnovato accertamento sanitario;
- che l’espletamento di tale accertamento è opportuno venga svolto da un Collegio sanitario integrato da uno psicologo -OMISSIS-;
- che la verificazione dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;
- che le spese della verificazione saranno poste a carico della parte soccombente;
- che per la trattazione del prosieguo della domanda cautelare viene sin d’ora fissata la camera di consiglio del 10 marzo 2021, anche ai fini dell’eventuale definizione della controversia con una sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Prima Sezione) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione e fissa, per il prosieguo dell’esame della controversia, la camera di consiglio del 10 marzo 2021.
Spese al definitivo.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 27 gennaio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.