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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/10/2025, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4872/2019 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea
SC FA, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4872/2019 r.g.a.c., riservata in decisione all'udienza del 26.06.2025, senza assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. in ragione della concorde rinuncia agli stessi da parte dei procuratori costituiti, vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in calce dell'atto di appello, dall'Avv. Vincenzo Viscolo, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Ottaviano, alla Via Pacioni,
n. 16;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Umberto
Annunziata, unitamente alla quale elettivamente domicilia in San Giuseppe
Vesuviana, alla via Mastaniello n. 18;
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Marigliano n.
1814/2018 .
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni all'udienza del
26.6.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_2 appello avverso la sentenza n. 1814/2018, pubblicata il 22.05.2018, con la quale il Giudice di Pace di Marigliano, ha rigettato la domanda proposta da nei confronti della Parte_2 CP_1
A sostegno della domanda proposta in primo grado aveva Parte_2 premesso che a seguito della notifica, nel corso dell'anno 2012, di un pignoramento presso terzi, la aveva provveduto a trasferire, nel CP_1 corso dell'anno 2013, all'Agente di riscossione la somma di € 840,44.
In particolare, deduceva che tale trasferimento era avvenuto illegittimamente poiché il pignoramento aveva perso efficacia in virtù dell'art. 72 bis D.P.R.
702/1973 e, pertanto, chiedeva la condanna della al pagamento CP_1 della predetta somma oltre interessi e rivalutazione.
L'appellante impugnava la predetta sentenza lamentando l'errata valutazione del materiale probatorio, nonché l'omessa pronuncia sull'illegittimità del trasferimento delle somme.
2. Si è costituito , il quale in via preliminare ha eccepito Parte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c.. , ha Parte_3 insistito per il rigetto del gravame con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, in ragione della sua natura prettamente documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 26 giungo 2025 è stata riservata a sentenza, previa concessione del duplice termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
1. L'appello, conformemente a quanto eccepito dalla nelle note CP_1 conclusionali, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 339 co. 3
- 2 -
c.p.c..
1.1. E' noto, infatti, che l'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità (Ex multis: Cass. 22256/2017).
1.2. In proposito, giova rammentare che, l'attuale formulazione dell'art.339 comma 3 c.p.c., come sostituito dall'art. 1 D.Lgs.
2.2.2006 n.40, secondo il quale "le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia", ha nuovamente reso impugnabili con appello le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace in via di equità, circoscrivendo questa impugnazione ai precisi motivi di gravame innanzi riportati.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha precisato che " le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità” (cfr. Cass. Civ. n. 4079/05, 7515/01,
17674/06, 16868/17).
In buona sostanza, si tratta di una impugnazione a critica vincolata in quanto può essere proposta solo per violazione delle norme sul procedimento e per violazione di norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia, con specificazione che per le sentenze del Giudice di pace pronunziate secondo equità <l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto>>. (Cass. 3005/2014).
- 3 -
In definitiva, quindi, i giudizi il cui valore non ecceda euro 1.100
<rientra[no] tra quelli cc.dd. "ad equità necessaria", ai sensi dell'art. 113
c.p.c., comma 2 (in considerazione del limitato valore della causa, non derivante da rapporto contrattuale regolato dall'art. 1342 c.c.) e che pertanto
l'appello è ammissibile esclusivamente per i motivi "limitati" di cui all'art.
339 c.p.c., comma 3>> (Cass. n. 20299/2018).
1.3. Nella specie, alcun dubbio si pone in ordine al dato per cui, quella in esame, vada intesa come sentenza resa ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c., ove si consideri che la medesima veniva pronunciata in relazione ad una controversia il cui valore non eccedeva il limite di euro 1.100,00, di cui alla norma innanzi richiamata.
Infatti, nell'atto di citazione in primo grado, l'odierna appellante aveva invocato la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro
840,44 (così come confermato anche dall'inequivocabile tenore dell'atto di appello, con il quale in riforma della sentenza di primo grado, è stata chiesta la condanna dell'appellata al pagamento della somma di euro 840,44).
Ciò posto, giova osservare che, nel formulare il gravame, l'appellante non ha indicato quale dei motivi specifici di impugnazione, tra quelli ammessi dall'art. 339 c.p.c., ella intendeva proporre.
Del resto, nella specie, non risulta prospettato nessuno di siffatti motivi, poiché l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado, per una supposta erronea valutazione delle risultanze istruttorie e per la mancata pronuncia del giudice di prime cure sull'illegittimità del trasferimento delle somme da parte
Controparte_2
In tal modo, tuttavia, non può dirsi censurata l'inosservanza di una norma sul procedimento, poiché quello di cui la parte si duole è il merito della decisione adottata dal Giudice di Pace, vale a dire la correttezza, sul piano logico giuridico, della motivazione (in sostanza, si sostiene che il primo Giudice abbia errato nell'apprezzare il materiale istruttorio sottoposto al suo esame).
Inoltre, non è sostenibile che la sentenza sia carente di motivazione, poiché il
- 4 -
Giudice di Pace ha, sia pure succintamente, esposto le ragioni del suo convincimento (a suo giudizio, invero, la pretesa doveva essere provata documentalmente e l'attore non ha prodotto nessun documento relativo al pignoramento e alla sua notifica).
Né, la censura relativa alla mancata pronuncia sull'illegittimità del trasferimento poiché avvenuto in seguito alla perdita di efficacia del pignoramento e di non aver rispettato il limite minimo vitale impignorabile, diversamente da come sostenuto dall'appellante, concerne la violazione di norme sul procedimento o sui principi regolatori della materia. Tale censura, infatti, doveva essere sollevata non dinanzi al giudice di prime cure, ma in sede di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
1.4. In ragione delle esposte considerazioni, quindi, l'appello va dichiarato inammissibile e la sentenza di primo grado confermata, restando preclusa ogni indagine nel merito.
2. Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento, nei confronti della delle spese processuali, liquidate – in assenza Controparte_1 di notula da parte del patrono dell'appellata vittoriosa - nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, in base al criterio del disputatum, (scaglione di valore fino 1.100,00, esclusa la non espletata fase istruttoria).
3. La proposizione dell'appello in epoca successiva al 30.1.2013 e la declaratoria di inammissibilità dello stesso, costituiscono i presupposti per dare atto che ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_2 Controparte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Marigliano n. 1814/2018, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- 5 -
- dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna a rifondere in favore di in persona Parte_2 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., le spese del presente grado del giudizio, liquidate in euro 462,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti finalizzati alla riscossione coattiva di detta somma.
Così deciso in Nola.
Il Giudice
Dott. Andrea SC FA
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea
SC FA, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4872/2019 r.g.a.c., riservata in decisione all'udienza del 26.06.2025, senza assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. in ragione della concorde rinuncia agli stessi da parte dei procuratori costituiti, vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in calce dell'atto di appello, dall'Avv. Vincenzo Viscolo, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Ottaviano, alla Via Pacioni,
n. 16;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Umberto
Annunziata, unitamente alla quale elettivamente domicilia in San Giuseppe
Vesuviana, alla via Mastaniello n. 18;
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Marigliano n.
1814/2018 .
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni all'udienza del
26.6.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_2 appello avverso la sentenza n. 1814/2018, pubblicata il 22.05.2018, con la quale il Giudice di Pace di Marigliano, ha rigettato la domanda proposta da nei confronti della Parte_2 CP_1
A sostegno della domanda proposta in primo grado aveva Parte_2 premesso che a seguito della notifica, nel corso dell'anno 2012, di un pignoramento presso terzi, la aveva provveduto a trasferire, nel CP_1 corso dell'anno 2013, all'Agente di riscossione la somma di € 840,44.
In particolare, deduceva che tale trasferimento era avvenuto illegittimamente poiché il pignoramento aveva perso efficacia in virtù dell'art. 72 bis D.P.R.
702/1973 e, pertanto, chiedeva la condanna della al pagamento CP_1 della predetta somma oltre interessi e rivalutazione.
L'appellante impugnava la predetta sentenza lamentando l'errata valutazione del materiale probatorio, nonché l'omessa pronuncia sull'illegittimità del trasferimento delle somme.
2. Si è costituito , il quale in via preliminare ha eccepito Parte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c.. , ha Parte_3 insistito per il rigetto del gravame con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, in ragione della sua natura prettamente documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 26 giungo 2025 è stata riservata a sentenza, previa concessione del duplice termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
1. L'appello, conformemente a quanto eccepito dalla nelle note CP_1 conclusionali, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 339 co. 3
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c.p.c..
1.1. E' noto, infatti, che l'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità (Ex multis: Cass. 22256/2017).
1.2. In proposito, giova rammentare che, l'attuale formulazione dell'art.339 comma 3 c.p.c., come sostituito dall'art. 1 D.Lgs.
2.2.2006 n.40, secondo il quale "le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia", ha nuovamente reso impugnabili con appello le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace in via di equità, circoscrivendo questa impugnazione ai precisi motivi di gravame innanzi riportati.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha precisato che " le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità” (cfr. Cass. Civ. n. 4079/05, 7515/01,
17674/06, 16868/17).
In buona sostanza, si tratta di una impugnazione a critica vincolata in quanto può essere proposta solo per violazione delle norme sul procedimento e per violazione di norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia, con specificazione che per le sentenze del Giudice di pace pronunziate secondo equità <l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto>>. (Cass. 3005/2014).
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In definitiva, quindi, i giudizi il cui valore non ecceda euro 1.100
<rientra[no] tra quelli cc.dd. "ad equità necessaria", ai sensi dell'art. 113
c.p.c., comma 2 (in considerazione del limitato valore della causa, non derivante da rapporto contrattuale regolato dall'art. 1342 c.c.) e che pertanto
l'appello è ammissibile esclusivamente per i motivi "limitati" di cui all'art.
339 c.p.c., comma 3>> (Cass. n. 20299/2018).
1.3. Nella specie, alcun dubbio si pone in ordine al dato per cui, quella in esame, vada intesa come sentenza resa ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c., ove si consideri che la medesima veniva pronunciata in relazione ad una controversia il cui valore non eccedeva il limite di euro 1.100,00, di cui alla norma innanzi richiamata.
Infatti, nell'atto di citazione in primo grado, l'odierna appellante aveva invocato la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro
840,44 (così come confermato anche dall'inequivocabile tenore dell'atto di appello, con il quale in riforma della sentenza di primo grado, è stata chiesta la condanna dell'appellata al pagamento della somma di euro 840,44).
Ciò posto, giova osservare che, nel formulare il gravame, l'appellante non ha indicato quale dei motivi specifici di impugnazione, tra quelli ammessi dall'art. 339 c.p.c., ella intendeva proporre.
Del resto, nella specie, non risulta prospettato nessuno di siffatti motivi, poiché l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado, per una supposta erronea valutazione delle risultanze istruttorie e per la mancata pronuncia del giudice di prime cure sull'illegittimità del trasferimento delle somme da parte
Controparte_2
In tal modo, tuttavia, non può dirsi censurata l'inosservanza di una norma sul procedimento, poiché quello di cui la parte si duole è il merito della decisione adottata dal Giudice di Pace, vale a dire la correttezza, sul piano logico giuridico, della motivazione (in sostanza, si sostiene che il primo Giudice abbia errato nell'apprezzare il materiale istruttorio sottoposto al suo esame).
Inoltre, non è sostenibile che la sentenza sia carente di motivazione, poiché il
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Giudice di Pace ha, sia pure succintamente, esposto le ragioni del suo convincimento (a suo giudizio, invero, la pretesa doveva essere provata documentalmente e l'attore non ha prodotto nessun documento relativo al pignoramento e alla sua notifica).
Né, la censura relativa alla mancata pronuncia sull'illegittimità del trasferimento poiché avvenuto in seguito alla perdita di efficacia del pignoramento e di non aver rispettato il limite minimo vitale impignorabile, diversamente da come sostenuto dall'appellante, concerne la violazione di norme sul procedimento o sui principi regolatori della materia. Tale censura, infatti, doveva essere sollevata non dinanzi al giudice di prime cure, ma in sede di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
1.4. In ragione delle esposte considerazioni, quindi, l'appello va dichiarato inammissibile e la sentenza di primo grado confermata, restando preclusa ogni indagine nel merito.
2. Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento, nei confronti della delle spese processuali, liquidate – in assenza Controparte_1 di notula da parte del patrono dell'appellata vittoriosa - nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, in base al criterio del disputatum, (scaglione di valore fino 1.100,00, esclusa la non espletata fase istruttoria).
3. La proposizione dell'appello in epoca successiva al 30.1.2013 e la declaratoria di inammissibilità dello stesso, costituiscono i presupposti per dare atto che ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_2 Controparte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Marigliano n. 1814/2018, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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- dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna a rifondere in favore di in persona Parte_2 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., le spese del presente grado del giudizio, liquidate in euro 462,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti finalizzati alla riscossione coattiva di detta somma.
Così deciso in Nola.
Il Giudice
Dott. Andrea SC FA
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