Ordinanza 3 giugno 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 03/06/2020, n. 10530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10530 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2020 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 3044-2016 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE EUROPA
190, (AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE), presso lo studio dell'Avvocato ROSSANA CLAVELLI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
PO NA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 140, presso lo studio dell'avvocato PIETRO AMURA, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2336/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/07/2015 R.G.N. 2459/2013. /ì RG. 3044/2016 Adunanza camerale 30 aprile 2019 RILEVATO che la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 29.7.2015, ha rigettato il gravame interposto da Poste Italiane S.p.A., nei confronti di NA IT, avverso la pronunzia n. 18232/2012, resa in data 8.11.2012 dal Tribunale della stessa sede, che - pronunciandosi sul ricorso di Poste Italiane S.p.A., in riassunzione del giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata dalla IT con atto di precetto notificato il 22.6.2010 e successivo pignoramento del 2.8.2010 - aveva dichiarato che l'opposta aveva titolo ad agire esecutivamente nei confronti della società in forza del predetto precetto, limitatamente alla somma già oggetto di assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione con ordinanza del 21.3.2011, depositata in data 23.3.2011; che per la cassazione della sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui la IT ha resistito con controricorso;
che sono state depositate memorie nell'interesse della lavoratrice;
che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art.615 c.p.c. in relazione all'art. 474, primo comma, c.p.c., «per l'inesistenza di un titolo alla base dell'esecuzione intrapresa da NA IT», per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che potesse costituire titolo idoneo per il riconoscimento delle retribuzioni relative al periodo in contestazione - richieste dalla lavoratrice nell'atto di precetto, per l'importo di Euro 95.148,56 - la sentenza della Suprema Corte n. 14194/2009, che ha cassato la sentenza di appello, <<confermando le statuizioni della sentenza di primo grado con cui stata dichiarata la nullit del termine apposto al contratto stipulato tra parti e sussistenza un rapporto lavoro subordinato a tempo indeterminato dall condanna societ datrice riammettere in servizio polito ed corrispondere alla stessa retribuzioni maturate dalla domanda giudiziale riferimento all comma n. c.p.c. violazione falsa applicazione dell relazione secondo difetto dei requisiti certezza liquidit titolo posto base per avere corte territoriale erroneamente ritenuto che il credito si tratta fosse o pronta facile liquidazione mentre l erroneit eccessivit somma precettata non influiva sulla esistenza validit esecutivo poteva essere corretta sede esecuzione come correttamente ha tribunale quale ctu contabile espletata dal giudice accertato diritto ad agire esecutivamente limitatamente assegnata da quest commi i. ordine misura risarcimento danno spettante controparte nel periodo i giudici seconda istanza riconosciuto luogo delle assegnate complessivo importo euro sola sanzione risarcitoria citata richiesto degli artt. accertamento detrazione c.d. aliunde perceptum dalle>>, nonché dell'art. 2697 c.c. «con riferimento all'onere della prova>>; che i primi due motivi - da trattare congiuntamente per ragioni di connessione - non sono fondati, perché la Corte territoriale è pervenuta alla decisione oggetto del presente giudizio uniformandosi agli ormai consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene - ed ai quali, ai sensi dell'art.118 Disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr. Cass., SS.UU. n. 11066/2012 e, tra le molte, Cass. nn. 9488/2014; 23159/2014; 24635/2016; 14167/2017) -, secondo cui la sentenza che contiene la condanna generica al pagamento di un credito non specificamente determinato, ma determinabile anche con calcoli aritmetici, costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 del codice di rito: pertanto, l'accertamento contenuto nel provvedimento giudiziale addotto come titolo esecutivo può essere integrato attraverso l'apporto probatorio proveniente dalla parte istante, o da fonti normative, ovvero con semplici calcoli aritmetici effettuati sulla scorta di dati desumibili da atti e documenti prodotti in giudizio. Ed alla luce di tale consolidato orientamento, prive di fondamento appaiono le deduzioni della società ricorrente relativamente al fatto che la sentenza della Suprema Corte n. 14194/2009, di cui si è detto innanzi, non possa costituire un valido titolo esecutivo per richiedere le retribuzioni dal 17.8.2005 al 19.11.2009, relative ad un periodo successivo alla sentenza di primo grado confermata, non contenendo alcun riferimento alla dette retribuzioni;
giacché, lo si ribadisce, «Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1), c.p.c., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, in quanto è consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo>> (cfr. Cass.14167/2017, cit.). Pertanto, correttamente, i giudici del gravame hanno ritenuto che il credito della IT fosse assistito dal requisito della liquidità (v., in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata), avendo esteso l'esame, a tal fine, oltre che al contenuto della sentenza del Tribunale, anche agli atti ritualmente formatisi o acquisiti nel relativo giudizio, conformemente, appunto, all'ormai consolidato orientamento relativo alla interpretazione extratestuale del titolo esecutivo sopra citato;
che il terzo motivo non è fondato, perché, alla stregua degli arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte (cfr. Cass., SS.UU., n. 21621/2016; e, tra le molte, Cass. nn. 1844/2012; 16266/2011), la I. n. 183 del 2010 si applica ai rapporti pendenti, ad eccezione dei casi in cui si sia formato il giudicato relativamente al capo della sentenza con il quale erano state regolate le conseguenze risarcitorie;
e, poiché non vi sono dubbi sul fatto che, nella fattispecie, sulla misura del risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni dalla data del ricorso si sia formato il giudicato, la disposizione invocata dalla società ricorrente non può trovare applicazione in sede esecutiva;
che neppure il quarto motivo può essere accolto, in quanto la Corte di merito ha condivisibilmente sottolineato che la ricorrente <