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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 6232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6232 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI OM
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4194 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 28 ottobre 2025 e vertente tra TRA
Parte_1 C.F. ), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Francesca Beccaria;
[...] P.IVA_1 APPELLANTE E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Scerpa per CP_1 P.IVA_2 procura in atti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. evocava in giudizio il CP_1 Parte_1 chiedendo all'adito Tribunale di annullare il verbale di assemblea
[...] generale del predetto del 24.1.2019, prot. N. 1229 del 4 febbraio 2019, pubblicato sull'albo Parte_1 pretorio di il 6 febbraio 2019. CP_1
A fondamento dell'impugnazione, lamentava che l'assemblea generale avesse approvato i bilanci consuntivi anni 2015, 2016, 2017 e la programmazione poliennale 2018-21 senza tenere in considerazione il voto contrario del proprio delegato, il cui 'peso' era superiore al 50% della totalità dei voti. Detto voto non era infatti riportato nel “verbale delle operazioni del seggio di scrutinio degli esiti delle votazioni dell'assemblea generale”, costituente parte integrante del verbale d'assemblea. Si costituiva il il Parte_1 quale sosteneva che la votazione si era tenuta in conformità a quanto previsto dallo Statuto e chiedeva il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha annullato le delibere adottate dall'assemblea generale del Parte_1 all'adunanza del 24.1.2019, relativamente alla approvazione dei bilanci consuntivi 2015, 2016, 2017 e della programmazione pluriennale 2019 – 2020 – 2021; ha condannato il
[...] alla refusione, in favore di Parte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per CP_1 compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… Il ha evidenziato di rivestire la qualità di Ente pubblico non economico e di essere Parte_1 consorzio “obbligatorio”, perché di strade private aperte al pubblico transito, costituito ai sensi del D.-L. Luogot. 1446/1918 con delibera del Commissario Straordinario del del CP_2
8.8.1947. Ha esposto, altresì, che in ragione di delibere e di determine della stessa CP_1 amministrazione, era tenuta a partecipare al bilancio consortile in misura pari al 50% del medesimo. CP_ Inoltre, l' territoriale era titolare della proprietà di alcuni immobili all'interno del comprensorio consortile, per le quali pure era tenuta a versare il proprio contributo. Poiché il versamento, quantomeno negli ultimi tempi, non era avvenuto (tanto che erano stati richiesti ed ottenuti, nei confronti dell'odierna attrice, tre decreti ingiuntivi), doveva CP_1 qualificarsi “consorziato moroso”.
Come tale, in forza dell'art. 20 dello Statuto, il suo voto non era stato tenuto in considerazione. Il cit. art. 20, infatti, prevede che “in assemblea, ogni consorziato, purché in regola con i pagamenti secondo le risultanze in atti, ha diritto al voto”.
Questa norma, ad avviso della difesa del , prevede non tanto l'esclusione dei morosi dal Parte_1
“diritto di esprimere il voto” (ritenuta insostenibile dallo stesso ente convenuto), ma 'solo' che il voto espresso dal moroso non vada tenuto in alcun conto. A parte che non sembra agevole, sul piano pratico, cogliere la differenza fra l'escludere qualsiasi considerazione del voto ai fini delle deliberazioni e l'escludere il diritto di voto tout court (visto che il voto non si esaurisce in una mera manifestazione di opinione, ma la sua essenza consiste nella idoneità ad incidere sulla formazione della volontà collegiale), ritiene il Tribunale che la tesi del
non sia condivisibile. Parte_1
La posizione di all'interno del , appare del tutto peculiare e non CP_1 Parte_1 assimilabile a quella degli altri consorziati, i quali hanno diritto ad esprimere un numero di voti che
“sarà sempre calcolato sulla base dell'ultimo ruolo di contribuzione in proporzione all'ammontare del contributo ordinario” (art. 20 co. 1). Invero, l' è definito “utente” dall'art. 5 dello Statuto, per l'uso pubblico delle strade, Controparte_4 ed è ben distinto dagli altri consorziati dall'art. 18, il quale recita “Hanno diritto di partecipare all'assemblee: i consorziati, il e gli iscritti nei ruoli di contribuenza”. Lo stesso CP_2
Statuto, all'art. 22, stabilisce: “Il , in quanto partecipante al bilancio consortile ai CP_2 sensi dell'art. 3 del DLL 1446/18, … ha diritto di partecipare come componente aggiunto al Consiglio di amministrazione, eletto quest'ultimo dai consorziati”.
L'aspetto più saliente è proprio quello relativo alla contribuzione, da parte di al CP_1 bilancio del , che avviene sulla base della disposizione normativa sopra citata. Parte_1
E' proprio in relazione a tale partecipazione che lo Statuto – peraltro in corrispondenza con il dettato normativo – regola il diritto di voto di “Il ha diritto al voto CP_1 CP_2 proporzionale al contributo erogato ai sensi dell'art. 3 del DLL 1446/18 per l'approvazione dei bilanci” (art. 20 co. 2°).
Non vi è nessuna limitazione all'esercizio del diritto di voto da parte del , del tipo CP_2 di quello desumibile, per i consorziati, dal comma 1° dello stesso articolo;
né, tantomeno, siffatta limitazione è prevista dal DLL 1446/1918.
Il fatto che possa avere proprietà immobiliari all'interno del perimetro consortile CP_1
(situazione, questa, da cui discende ex art. 5 dello Statuto la qualità di consorziato), non rende applicabile all'Ente territoriale la condizione all'esercizio del diritto di voto posta dall'art. 20 co. 1° per i consorziati (consistente nell'essere in regola con i pagamenti); la specifica disciplina del diritto al voto di è infatti rinvenibile nel comma successivo, il quale non contiene siffatta CP_1 condizione.
Consegue a quanto sopra che il voto di non poteva essere scomputato, come risulta CP_1 avvenuto dal verbale delle operazioni di seggio, dove i voti contrari riportati, per ciascuna votazione, sono solo una piccola frazione rispetto a quelli che aveva diritto di esprimere CP_1
(508.468,5020). ha contestato, specificamente, le delibere di approvazione dei bilanci consuntivi CP_1
2015, 2016, 2017 e della programmazione pluriennale 2019 – 2020 – 2021. Tali delibere sono state approvate perché il voto contrario espresso da CP_1 illegittimamente, non è stato computato, e vanno quindi annullate.]»
§ 2 — Ha proposto appello il originario convenuto contestando la sentenza di primo grado Parte_1 sotto vari profili e chiedendo “ - In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, indicando il Giudice Amministrativo quale giudice munito di giurisdizione;
- In via principale, rigettare tutte le domande formulate da in quanto inammissibili e CP_1 infondate in fatto e in diritto e per tutti i motivi esposti in parte motiva” con vittoria di spese per il doppio grado. In via istruttoria l'appellante ha chiesto disporsi “ex art. 118 Cpc. l'ispezione dell'urna contenente le schede di voto raccolte in occasione dell'assemblea generale del del Parte_1
24.1.2019, in possesso di quest'ultima, al fine di verificare la presenza della scheda di voto di
[...]
all' interno dell'urna predetta e così al fine di accertare l'effettivo voto espresso da CP_1 quest'ultima in relazione alle deliberazioni oggetto d' impugnazione nel presente giudizio”.
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello ed eccependo, in particolare, la CP_1 inammissibilità ex art. 345 CPC delle richieste anche istruttorie con riguardo alla c.d. prova di resistenza ed al prospettato conflitto di interessi.
Con le note di trattazione cartolare depositate il 12.1.23, parte appellante rinunciava alla istanza inibitoria. La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 35 pagine, è articolato in sei motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo – individuabile a pag. 10 dell'atto di gravame- l'appellante lamenta che il
Tribunale di Roma avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi, così omettendo qualsivoglia motivazione e valutazione (sulla carenza probatoria) sul fatto che abbia effettivamente CP_1 espresso il voto secondo le manifestazioni espresse in precedenza (circostanza che, evidentemente, costituisce presupposto della domanda d'impugnazione ex art. 1137 c.c.), deducendo di anticipare in tal modo una questione del gravame.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 10/17) – titolato “DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE
ORDINARIO IN FAVORE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO. OMESSO RILIEVO D'UFFICIO EX ART. 37 CPC. E VIOLAZIONE DELL'ART. 101, SECONDO COMMA CPC.” – il appellante si duole che il Tribunale non avrebbe esaminato la causa petendi Parte_1
(l'illegittimità del provvedimento di esclusione dal quorum deliberativo per previsione statutaria) ed il petitum (la declaratoria di inapplicabilità dell'art. 20 dello Statuto a , così non CP_1 affrontando ex officio il problema della situazione giuridica asseritamente lesa e prospettata da
[...]
(estranea alla diminuzione patrimoniale), al fine di verificare in via pregiudiziale la CP_1 sussistenza nella fattispecie della giurisdizione del Giudice Ordinario in luogo della giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Lamenta, quindi, parte appellante la violazione degli artt. 37 e 101 comma 2 CPC ed invoca precedenti giurisprudenziali tra le medesime parti così come il comportamento processuale, in quei giudizi, di a conforto della propria tesi circa l'affermazione della giurisdizione CP_1 amministrativa nella fattispecie.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 17/20) - titolato “SULL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI HA ERRATO NELL'INTERPRETAZIONE
DELL'ART. 20 DELLO STATUTO CONSORTILE, ACCERTANDO CHE IL VOTO DI OM LE DEBBA ESSERE SEMPRE COMPUTATO PER IL QUORUM DELIBERATIVO
ANCHE NEL CASO DI MANCATA “EROGAZIONE” DEI CONTRIBUTI PUBBLICI.
VIOLAZIONE DELL'ART. 12 PRELEGGI E ARTT. 1362 SS. CC. VIOLAZIONE DELL'ART. 132, N. 4) CPC. PER MANCATA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO SU CUI SI
FONDA LA RATIO DECIDENDI DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO (CD.
“MOTIVAZIONE APPARENTE”)” – il lamenta l'errore nel quale sarebbe incorso il Parte_1 giudice di primo grado nella interpretazione dell'art. 20 dello statuto consortile, invocando una lettura completa dell'art. 20, comprensiva anche del secondo comma del medesimo articolo ed evidenziando in particolare la rilevanza da darsi al “contributo erogato” quale parametro di determinazione del voto in capo a sia in sede strutturale (quorum costitutivo) che in sede funzionale (quorum CP_1 deliberativo).
§3.4 – Con il quarto motivo (pagg. 20/24) - titolato “SULL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA
DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI HA OMESSO DI ACCERTARE E MOTIVARE SULLA LEGITTIMAZIONE ED INTERESSE AD QUALE Parte_2
SOGGETTO ASSERITAMENTE “DISSENZIENTE” RISPETTO ALLA DELIBERA IMPUGNATA E SUL VOTO EFFETTIVAMENTE IN SEDE ASSEMBLEARE DA CP_5
A FRONTE DEL CONFLITTO D'INTERESSI MANIFESTATO IN SEDE DI CP_1
DICHIARAZIONE DI VOTO (CD. “PROVA DI RESISTENZA”), CON CONSEGUENTE
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1137 E 2377 CC. E ART. 100 CPC. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 CPC. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISPONIBILITÀ DELLA PROVA E
PER OMESSA VALUTAZIONE DELLA RISULTANZE ISTRUTTORIE. VIOLAZIONE
DELL'ART. 2697 C.C. E OMESSA VALUTAZIONE DELLA SOCCOMBENZA DI OM LE ALL'ONERE PROBATORIO QUALE SOGGETTO AGENTE. VIOLAZIONE
DELL'ART. 132, N. 4) CPC. PER MANCATA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO SU CUI SI FONDA LA RATIO DECIDENDI DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO (CD.
“MOTIVAZIONE APPARENTE”)” – il consorzio appellante, in via subordinata e condizionata al rigetto del terzo motivo sopra emarginato, denuncia che il Tribunale avrebbe omesso di accertare e verificare nel caso concreto se effettivamente abbia espresso voto negativo CP_1 all'approvazione della delibera o se, piuttosto, si sia astenuta o addirittura abbia in realtà espresso voto favorevole e, in ogni caso, se si trovasse in conflitto d'interessi con la delibera CP_1 poi approvata (in quanto in tale ultimo caso il suo voto, stante il conflitto d'interessi, non potrebbe comunque essere computato per affermare che la delibera sarebbe stata rigettata, c.d. prova di resistenza).
§3.5 – Con il quinto motivo (pagg. 24/ 26) – titolato “SULL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI HA STATUITO CHE AVREBBE CP_1
CONTESTATO SPECIFICAMENTE LE DELIBERE DI APPROVAZIONE DEI BILANCI
CONSUNTIVI E DELLA PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE. OMESSA DISPOSIZIONE D'UFFICIO DELL'ISPEZIONE EX ART. 118 CPC. DELL'URNA CONTENENTE LE SCHEDE
DI VOTO AL FINE DI VERIFICARE L'EFFETTIVA ESPRESSIONE DEL VOTO DA PARTE DI OM LE (DISSENZIENTE, ASTENUTA O FAVOREVOLE). VIOLAZIONE
DELL'ART. 188 CPC. E 2697 CC. PER OMESSA ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO” – l'appellante prosegue nella esposizione della tesi di cui al motivo precedente, formulando istanza istruttoria con riguardo all'accertamento della legittimazione ad agire di CP_1
§3.6 – Con il sesto motivo (pagg. 26/28) – titolato “ IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI HA STATUITO CHE A OM LE NON SI
APPLICHEREBBE MAI IL PRIMO COMMA DELL' ART. 20 DELLO STATUTO. ILLOGICITÀ E OMESSA MOTIVAZIONE (C.D. “MOTIVAZIONE APPARENTE”). VIOLAZIONE DEGLI
ARTT. 1362 SS. CC.” – il appellante si duole della interpretazione del Tribunale circa la Parte_1 non applicabilità di detta norma statutaria nei confronti di neppure come proprietaria CP_1 di immobili nel perimetro consortile, precisando che dovrebbe contribuire al CP_1
appellante in virtù di 2 titoli ovvero: a. a titolo di contributrice ex lege per l'uso delle strade Parte_1 vicinali ad uso pubblico e come imposto dall'art. 3 D.L. Lgt. 1446/1918, b. a titolo di consorziata ordinaria per le sue proprietà immobiliari comprese nel comprensorio, come imposto dall'art. 7 D.L. Lgt. 1446/1918.
Lamenta, quindi, che il Tribunale, oltre a ritenere “speciale” il dettato del secondo comma, lo ha ritenuto pure applicabile a lì ove sia un consorziato ordinario quale proprietaria di CP_1 immobili dentro il perimetro consortile e deduce che in ogni caso il secondo comma dell'art. 20 , quale norma speciale, non può essere applicata oltre i casi effettivamente previsti, come in particolare il mancato versamento di alcun contributo.
§3.7 – In via subordinata (pag. 28) parte appellante formula il seguente motivo:
“SULL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI HA OMESSO DI ACCERTARE E MOTIVARE LA NON COMPUTABILITÀ DEL VOTO DI OM
LE AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEL QUORUM DELIBERATIVO PER CONFLITTO D'INTERESSI. VIOLAZIONE DELL'ART. 2368, TERZO COMMA E 2373 CC.”, deducendo che in caso di mancato accoglimento dei precedenti motivi, il giudice di primo grado non avrebbe comunque valutato il profilo del conflitto di interessi di cui fornisce poi una illustrazione.
§ 4 — L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
§ 4.1 — Per ordine logico, va esaminato il secondo motivo, che risulta infondato anche alla luce della nutrita giurisprudenza di legittimità che si è occupata del cospicuo contenzioso tra le parti, pure con riguardo alla giurisdizione del giudice tributario e che qui si intende integralmente richiamata.
Quel che è certo, nel caso in esame, è che la questione di cui si dibatte non è riconducibile ad un procedimento amministrativo né riguarda l'estrinsecazione di poteri autoritativi: piuttosto, si discute del diritto all'esercizio di voto da parte di nell'ambito assembleare e, quindi, di una CP_1 posizione di diritto soggettivo.
Rileva la Corte come proprio dalle sentenze del giudice amministrativo invocate dallo stesso
(v. Tar Lazio n. 12503/04 e Tar Lazio n. 6306/19) si evince come il diritto al voto è Parte_1 sicuramente legato a disposizioni statutarie – come è del resto pacifico tra le parti – mentre è da escludere che attraverso l'esercizio di un potere discrezionale amministrativo il , attraverso Parte_1
i suoi organi, possa decidere di negare o concedere detto diritto a prescindere dallo statuto medesimo.
Nel caso in esame, dunque, si discute della applicazione, da parte dell'assemblea consortile, di una norma statutaria (che collega il diritto di voto alla non morosità o meglio nega il diritto a vedersi
“calcolato” il voto in caso di morosità), con la conseguenza che la verifica della sussistenza o meno di tali presupposti non costituisce alcun potere di natura discrezionale o autoritativo, perché la disciplina non viene creata ex novo, ma esiste già, salvo verificarne la corretta applicazione. Di qui la conferma della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, questione che pur rilevabile d'ufficio, non risulta fondata come devoluta da parte appellante.
Né può avere alcuna incidenza il comportamento processuale di in quel contenzioso, CP_1 sia perché riferito a situazioni diverse rispetto a quella qui in esame, sia perché si perverrebbe alla paradossale conseguenza che una strategia difensiva (in altro giudizio e quindi neppure valutabile ex art. 115 CPC) comporti una “rinuncia” alla giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ogni qualvolta le medesime parti si ritrovino in controversie giudiziarie.
Il primo motivo, quindi, va certamente respinto.
§ 4.2 — Merita, invece, accoglimento il terzo motivo di gravame, con il quale viene devoluta la questione dell'interpretazione dell'art. 20 dello statuto consortile, alla cui redazione – peraltro – ha pacificamente partecipato lo stesso in ragione dei poteri di gestione riconosciuti vista la CP_2 natura pubblica del medesimo (profilo ormai acquisito al giudizio). Parte_1
E' pacifico tra le parti che il voto (a prescindere da quale sia stato) espresso da non è CP_1 stato tenuto in considerazione, come emerge chiaramente dal tenore del verbale di assemblea. Il Collegio è chiamato a verificare, sulla base del devoluto, se l'interpretazione resa dal Tribunale sia condivisibile e conforme, peraltro, al tenore complessivo dello Statuto, tenuto conto anche del dato letterale così come della natura del medesimo. Parte_1
Giova, a questo punto, riportare testualmente l'art. 20 dello Statuto consortile.
“In assemblea, ogni consorziato , purchè in regola con i pagamenti secondo le risultanze in atti, ha diritto al voto;
il numero di voti sarà sempre calcolato sulla base dell'ultimo ruolo di contribuzione in proporzione all'ammontare del contributo ordinario anche in pendenza di eventuali reclami sulle risultanze di esso.
Il ha diritto al voto proporzionale al contributo erogato ai sensi dell'art. 3 del D.L. CP_2
L. 1446/18 per la approvazione dei bilanci;
per quanto concerne la elezione delle cariche sociali ha diritto di partecipazione nei modi indicati all'art. 22 commi 3 e 4.
Per comodità amministrativa il numero dei voti potrà essere espresso in carature millesimali. Il consorziato, nel caso di contestazione con le risultanze in atti, a richiesta, dovrà esibire documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi dovuti”. Ora, il Tribunale ha fornito di tale norma una interpretazione molto restrittiva, ritenendo che la posizione del sia stata “trattata” in modo del tutto separato rispetto ad ogni CP_2 consorziato, sì da non assoggettare alla regola dell'impedimento al diritto di voto in CP_1 caso di morosità, quest'ultima peraltro certa ed acclarata anche per le annualità di cui qui si discute, così come per altre annualità, visto il nutrito contenzioso che ha visto soccombere l'ente comunale pure in sede di esecuzione forzata.
Ritiene il Collegio che detta interpretazione – come criticata con ampie argomentazioni dal Parte_1 appellante – non sia condivisibile e ciò sia alla luce della lettura completa della norma statutaria (art. 20) e complessiva dello statuto stesso, nonché alla luce dell'orientamento espresso dai giudici di merito che si sono occupati delle morosità in cui è incorsa nelle sentenze che sono CP_1 state pure allegate al fascicolo informatico.
A questo proposito, giova richiamare la distinzione – nella posizione di in relazione CP_1 al – che detta giurisprudenza ha formulato, tenendo conto della peculiare natura del Parte_1
medesimo. Parte_1
Con delibera del Commissario Straordinario del n.2913 dell'08.08.1947 è stato CP_2 costituito il aperte al pubblico transito, ai sensi degli artt. 1 e 2 Controparte_6 del D.L.lgt.1446/1918. Dall'art. 1 dello Statuto si evince che del fanno parte “tutti gli Parte_1 immobili siti nel Comprensorio di e diramazioni nell'ambito della zona Parte_1 definita dalla convenzione …. e ricompresi nella planimetria” allegata allo Statuto, mentre all'art. 2
è precisato lo scopo del che, alla luce delle disposizioni del vigente codice della strada, è Parte_1 così definito “Escluso ogni scopo di lucro il ha l'obbligo di procedere alla CP_7 manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle attrezzature , impianti e servizi. Ha altresì lo scopo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle opere di miglioramento delle sedi stradali e dei relativi servizi delle vie consorziali situate nel Comprensorio consortile”. A fronte della natura pubblica e obbligatoria del , in virtù di quanto previsto dall'art. 3 del Parte_1
D.L. lgt. N.1446/1918, “il è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione CP_2
e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade”. Entro i limiti imposti dalla legge, la misura della contribuzione (tra un quinto e la metà) è quantificata da un provvedimento dell'ente comunale, autoritativo e discrezionale, impugnabile eventualmente dinanzi al giudice amministrativo, che riguardo al opponente risale al 2010, ovvero alla Parte_1 deliberazione della giunta comunale n. 90 del 30 marzo 2010 con la quale il contributo per il e diramazioni era stato confermato, come per le annualità precedenti Parte_1 al 2010, nel 50 per cento delle spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle sole strade aperte al pubblico transito per i Consorzi, disponendo che per gli anni successivi, la percentuale del contributo doveva essere stabilita “annualmente in base alle disponibilità finanziarie del e CP_2 sulla scorta delle risultanze tecniche effettuate dagli Uffici Tecnici del Municipi sulla effettiva necessità dei lavori manutentivi”. Nella stessa delibera si dava poi mandato alle Direzioni Tecniche dei municipi di verificare “che il ruolo emesso da ogni singolo Consorzio ai fini dell'erogazione del contributo comunale sia coerente rispetto al Bilancio preventivo dello stesso Ente e con la misura del contributo comunale previsto”.
Alcuna altra delibera della giunta capitolina risulta avere rideterminato la misura della contribuzione. La contribuzione prevista dall'art.3 cit. è, quindi, necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente pubblico, la cui costituzione è imposta dalla legge. E non è possibile collegare la quantificazione della contribuzione all'approvazione del bilancio consuntivo in quanto ciò non consentirebbe al di assumere alcun impegno di spesa per la realizzazione delle sue finalità Parte_1
(affidamento di appalti o quant'altro necessario per la manutenzione e gestione delle strade). In tali pronunce - inoltre – è stata chiarita la distinzione fra il contributo dovuto ai Consorzi dai comuni ex art. 3 del D.Lgt. 1446/1918 e il contributo dovuto quale “onere reale del fondo” ex art. 7 dello stesso decreto, riferito alle proprietà immobiliari di insistenti sul territorio CP_1 consortile. In particolare, il primo corrisponde a un finanziamento riconosciuto dalla legge e il beneficiario rappresenta un portatore di un diritto soggettivo.
Ancora, è stato condivisibilmente affermato (v. Trib. Roma n 3380/24) che la posizione di
[...]
non può essere di “privilegio” e segnatamente: si applica la sospensione del diritto di voto CP_1 ad ogni consorziato che sia in mora nel versamento dei contributi in quanto detta disposizione può essere applicata in via generale e legittimamente è contenuta nello statuto consortile ( la cui illegittimità non è stata sufficientemente ed adeguatamente contestata da neppure in CP_1 questo giudizio). Tali considerazioni, peraltro, si ritrovano anche nella sentenza n. 3949/25 della Corte di appello di Roma. Dunque, nessuna posizione di sostanziale privilegio è riservata all'amministrazione capitolina che, in quanto consorziata, è tenuta al pagamento dei contributi e non ha dimostrato di avervi adempiuto e quindi non ha dimostrato che l'esclusione dal diritto di voto sia illegittima e che infine essa abbia provveduto al corrispondente pagamento.
Tale convincimento si trae, innanzitutto, dalla formulazione dell'art. 20 che, al primo comma, detta la “sospensione” dal computo del voto per il consorziato moroso, stabilendo, poi, al secondo comma la “misura” del voto di in base all'entità del contributo dalla stessa erogato. CP_1
Già tale formulazione consente di affermare che se – per quell'annualità – ha versato CP_1 il contributo “0”, pare logico e conseguenziale che è pure “0” il valore del suo voto, il che coincide perfettamente con il non computo del voto medesimo in caso di morosità.
Ma poi l'art. 20 sopra riportato ha una previsione di “chiusura” che non fa più alcuna distinzione tra partecipanti al consorzio: il consorziato, nel caso di contestazione con le risultanze in atti, a richiesta, dovrà esibire documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi dovuti, onere che non viene distinto per che è pur sempre consorziata quanto meno quale proprietaria CP_1 di immobili all'interno del perimetro consortile, sicchè quanto meno sotto questo profilo la sua posizione rientrerebbe nella previsione di cui al primo comma. In ogni caso, ritiene il Collegio che ulteriori spunti di convincimento sono rintracciabili in altre norme statutarie: l'art. 22 prevede che per essere nominati componenti del consiglio di amministrazione occorre essere “in regola” con i versamenti, ma in questo caso (già CP_1 CP_2 CP_2 non viene assoggettata a tale onere solo per un motivo, cioè perché non è componente elettivo bensì
“di diritto”. La ragione è evidente: tale presenza dell'ente pubblico è funzionale al controllo della gestione, tanto è vero che la valutazione dei bilanci – preventivo e consuntivo – viene da tale organo eseguita per poi sottoporla alla assemblea dei consorziati per l'approvazione definitiva. Ritiene, allora, il Collegio che proprio tale passaggio ha una sua logica, nel senso che mentre nel controllo di gestione ben può stare a prescindere dalla sua contribuzione, al momento CP_1 invece della manifestazione di volontà assembleare dei consorziati la sua posizione è “affievolita” ed
è strettamente correlata alla misura del contributo che essa fornisce al medesimo. Parte_1
In sostanza, non può condividersi l'operazione interpretativa del Tribunale che, nella sentenza impugnata, appare confondere i ruoli dei due organi consortili.
Né convince, invero, il richiamo all'art. 18 che prevede il diritto di (già CP_1 CP_2
di partecipare all'assemblea, dovendosi tenere distinto tale diritto rispetto al computo del voto
[...] del partecipante “moroso”. Infine, l'art. 13 è altrettanto chiaro: l'assemblea è costituita dai consorziati in regola con i contributi e le sue deliberazioni sono vincolanti anche per i dissenzienti. Dunque, ha sicuramente CP_1 diritto di partecipare all'assemblea (a volerla considerare anche in questa sede come componente di diritto ma solo per la posizione di soggetto pubblico ex art. 3 dello statuto), ma non può dirsi tale sotto il profilo di “non utente” bensì proprietaria di beni immobili (elemento incontestato) all'interno del stesso, sì da poterla individuare come consorziata essa stessa. Parte_1
Questo profilo , peraltro, pare del tutto sfuggito alla sentenza impugnata che, pertanto, dovrà essere riformata, atteso che non poteva vedersi computato – a causa della sua morosità in CP_1 entrambe le vesti assunte all'interno del consorzio come sopra descritte – il proprio voto dissenziente nell'assemblea di cui qui si discute.
Ne consegue il rigetto della originaria impugnativa di CP_1 Tutte le altre questioni, pure devolute da parte appellante, restano assorbite, ivi comprese le istanze istruttorie;
egualmente deve dirsi per le eccezioni sollevate da CP_1
§ 5 — Quanto alle spese del doppio grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.738,00 Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00
Compenso tabellare (valori medi) € 10.860,00
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00 Compenso tabellare (valori medi) € 12.156,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n.9457/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originaria domanda formulata da CP_1
2. Condanna alla rifusione, in favore del appellante, delle spese del doppio CP_1 Parte_1 grado che si liquidano in Euro 10.860,00 per il primo grado ed in Euro 12.156,00 per il secondo grado, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
IL PRESIDENTE Il consigliere estensore
LA CORTE DI APPELLO DI OM
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4194 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 28 ottobre 2025 e vertente tra TRA
Parte_1 C.F. ), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Francesca Beccaria;
[...] P.IVA_1 APPELLANTE E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Scerpa per CP_1 P.IVA_2 procura in atti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. evocava in giudizio il CP_1 Parte_1 chiedendo all'adito Tribunale di annullare il verbale di assemblea
[...] generale del predetto del 24.1.2019, prot. N. 1229 del 4 febbraio 2019, pubblicato sull'albo Parte_1 pretorio di il 6 febbraio 2019. CP_1
A fondamento dell'impugnazione, lamentava che l'assemblea generale avesse approvato i bilanci consuntivi anni 2015, 2016, 2017 e la programmazione poliennale 2018-21 senza tenere in considerazione il voto contrario del proprio delegato, il cui 'peso' era superiore al 50% della totalità dei voti. Detto voto non era infatti riportato nel “verbale delle operazioni del seggio di scrutinio degli esiti delle votazioni dell'assemblea generale”, costituente parte integrante del verbale d'assemblea. Si costituiva il il Parte_1 quale sosteneva che la votazione si era tenuta in conformità a quanto previsto dallo Statuto e chiedeva il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha annullato le delibere adottate dall'assemblea generale del Parte_1 all'adunanza del 24.1.2019, relativamente alla approvazione dei bilanci consuntivi 2015, 2016, 2017 e della programmazione pluriennale 2019 – 2020 – 2021; ha condannato il
[...] alla refusione, in favore di Parte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per CP_1 compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… Il ha evidenziato di rivestire la qualità di Ente pubblico non economico e di essere Parte_1 consorzio “obbligatorio”, perché di strade private aperte al pubblico transito, costituito ai sensi del D.-L. Luogot. 1446/1918 con delibera del Commissario Straordinario del del CP_2
8.8.1947. Ha esposto, altresì, che in ragione di delibere e di determine della stessa CP_1 amministrazione, era tenuta a partecipare al bilancio consortile in misura pari al 50% del medesimo. CP_ Inoltre, l' territoriale era titolare della proprietà di alcuni immobili all'interno del comprensorio consortile, per le quali pure era tenuta a versare il proprio contributo. Poiché il versamento, quantomeno negli ultimi tempi, non era avvenuto (tanto che erano stati richiesti ed ottenuti, nei confronti dell'odierna attrice, tre decreti ingiuntivi), doveva CP_1 qualificarsi “consorziato moroso”.
Come tale, in forza dell'art. 20 dello Statuto, il suo voto non era stato tenuto in considerazione. Il cit. art. 20, infatti, prevede che “in assemblea, ogni consorziato, purché in regola con i pagamenti secondo le risultanze in atti, ha diritto al voto”.
Questa norma, ad avviso della difesa del , prevede non tanto l'esclusione dei morosi dal Parte_1
“diritto di esprimere il voto” (ritenuta insostenibile dallo stesso ente convenuto), ma 'solo' che il voto espresso dal moroso non vada tenuto in alcun conto. A parte che non sembra agevole, sul piano pratico, cogliere la differenza fra l'escludere qualsiasi considerazione del voto ai fini delle deliberazioni e l'escludere il diritto di voto tout court (visto che il voto non si esaurisce in una mera manifestazione di opinione, ma la sua essenza consiste nella idoneità ad incidere sulla formazione della volontà collegiale), ritiene il Tribunale che la tesi del
non sia condivisibile. Parte_1
La posizione di all'interno del , appare del tutto peculiare e non CP_1 Parte_1 assimilabile a quella degli altri consorziati, i quali hanno diritto ad esprimere un numero di voti che
“sarà sempre calcolato sulla base dell'ultimo ruolo di contribuzione in proporzione all'ammontare del contributo ordinario” (art. 20 co. 1). Invero, l' è definito “utente” dall'art. 5 dello Statuto, per l'uso pubblico delle strade, Controparte_4 ed è ben distinto dagli altri consorziati dall'art. 18, il quale recita “Hanno diritto di partecipare all'assemblee: i consorziati, il e gli iscritti nei ruoli di contribuenza”. Lo stesso CP_2
Statuto, all'art. 22, stabilisce: “Il , in quanto partecipante al bilancio consortile ai CP_2 sensi dell'art. 3 del DLL 1446/18, … ha diritto di partecipare come componente aggiunto al Consiglio di amministrazione, eletto quest'ultimo dai consorziati”.
L'aspetto più saliente è proprio quello relativo alla contribuzione, da parte di al CP_1 bilancio del , che avviene sulla base della disposizione normativa sopra citata. Parte_1
E' proprio in relazione a tale partecipazione che lo Statuto – peraltro in corrispondenza con il dettato normativo – regola il diritto di voto di “Il ha diritto al voto CP_1 CP_2 proporzionale al contributo erogato ai sensi dell'art. 3 del DLL 1446/18 per l'approvazione dei bilanci” (art. 20 co. 2°).
Non vi è nessuna limitazione all'esercizio del diritto di voto da parte del , del tipo CP_2 di quello desumibile, per i consorziati, dal comma 1° dello stesso articolo;
né, tantomeno, siffatta limitazione è prevista dal DLL 1446/1918.
Il fatto che possa avere proprietà immobiliari all'interno del perimetro consortile CP_1
(situazione, questa, da cui discende ex art. 5 dello Statuto la qualità di consorziato), non rende applicabile all'Ente territoriale la condizione all'esercizio del diritto di voto posta dall'art. 20 co. 1° per i consorziati (consistente nell'essere in regola con i pagamenti); la specifica disciplina del diritto al voto di è infatti rinvenibile nel comma successivo, il quale non contiene siffatta CP_1 condizione.
Consegue a quanto sopra che il voto di non poteva essere scomputato, come risulta CP_1 avvenuto dal verbale delle operazioni di seggio, dove i voti contrari riportati, per ciascuna votazione, sono solo una piccola frazione rispetto a quelli che aveva diritto di esprimere CP_1
(508.468,5020). ha contestato, specificamente, le delibere di approvazione dei bilanci consuntivi CP_1
2015, 2016, 2017 e della programmazione pluriennale 2019 – 2020 – 2021. Tali delibere sono state approvate perché il voto contrario espresso da CP_1 illegittimamente, non è stato computato, e vanno quindi annullate.]»
§ 2 — Ha proposto appello il originario convenuto contestando la sentenza di primo grado Parte_1 sotto vari profili e chiedendo “ - In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, indicando il Giudice Amministrativo quale giudice munito di giurisdizione;
- In via principale, rigettare tutte le domande formulate da in quanto inammissibili e CP_1 infondate in fatto e in diritto e per tutti i motivi esposti in parte motiva” con vittoria di spese per il doppio grado. In via istruttoria l'appellante ha chiesto disporsi “ex art. 118 Cpc. l'ispezione dell'urna contenente le schede di voto raccolte in occasione dell'assemblea generale del del Parte_1
24.1.2019, in possesso di quest'ultima, al fine di verificare la presenza della scheda di voto di
[...]
all' interno dell'urna predetta e così al fine di accertare l'effettivo voto espresso da CP_1 quest'ultima in relazione alle deliberazioni oggetto d' impugnazione nel presente giudizio”.
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello ed eccependo, in particolare, la CP_1 inammissibilità ex art. 345 CPC delle richieste anche istruttorie con riguardo alla c.d. prova di resistenza ed al prospettato conflitto di interessi.
Con le note di trattazione cartolare depositate il 12.1.23, parte appellante rinunciava alla istanza inibitoria. La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 35 pagine, è articolato in sei motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo – individuabile a pag. 10 dell'atto di gravame- l'appellante lamenta che il
Tribunale di Roma avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi, così omettendo qualsivoglia motivazione e valutazione (sulla carenza probatoria) sul fatto che abbia effettivamente CP_1 espresso il voto secondo le manifestazioni espresse in precedenza (circostanza che, evidentemente, costituisce presupposto della domanda d'impugnazione ex art. 1137 c.c.), deducendo di anticipare in tal modo una questione del gravame.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 10/17) – titolato “DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE
ORDINARIO IN FAVORE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO. OMESSO RILIEVO D'UFFICIO EX ART. 37 CPC. E VIOLAZIONE DELL'ART. 101, SECONDO COMMA CPC.” – il appellante si duole che il Tribunale non avrebbe esaminato la causa petendi Parte_1
(l'illegittimità del provvedimento di esclusione dal quorum deliberativo per previsione statutaria) ed il petitum (la declaratoria di inapplicabilità dell'art. 20 dello Statuto a , così non CP_1 affrontando ex officio il problema della situazione giuridica asseritamente lesa e prospettata da
[...]
(estranea alla diminuzione patrimoniale), al fine di verificare in via pregiudiziale la CP_1 sussistenza nella fattispecie della giurisdizione del Giudice Ordinario in luogo della giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Lamenta, quindi, parte appellante la violazione degli artt. 37 e 101 comma 2 CPC ed invoca precedenti giurisprudenziali tra le medesime parti così come il comportamento processuale, in quei giudizi, di a conforto della propria tesi circa l'affermazione della giurisdizione CP_1 amministrativa nella fattispecie.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 17/20) - titolato “SULL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI HA ERRATO NELL'INTERPRETAZIONE
DELL'ART. 20 DELLO STATUTO CONSORTILE, ACCERTANDO CHE IL VOTO DI OM LE DEBBA ESSERE SEMPRE COMPUTATO PER IL QUORUM DELIBERATIVO
ANCHE NEL CASO DI MANCATA “EROGAZIONE” DEI CONTRIBUTI PUBBLICI.
VIOLAZIONE DELL'ART. 12 PRELEGGI E ARTT. 1362 SS. CC. VIOLAZIONE DELL'ART. 132, N. 4) CPC. PER MANCATA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO SU CUI SI
FONDA LA RATIO DECIDENDI DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO (CD.
“MOTIVAZIONE APPARENTE”)” – il lamenta l'errore nel quale sarebbe incorso il Parte_1 giudice di primo grado nella interpretazione dell'art. 20 dello statuto consortile, invocando una lettura completa dell'art. 20, comprensiva anche del secondo comma del medesimo articolo ed evidenziando in particolare la rilevanza da darsi al “contributo erogato” quale parametro di determinazione del voto in capo a sia in sede strutturale (quorum costitutivo) che in sede funzionale (quorum CP_1 deliberativo).
§3.4 – Con il quarto motivo (pagg. 20/24) - titolato “SULL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA
DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI HA OMESSO DI ACCERTARE E MOTIVARE SULLA LEGITTIMAZIONE ED INTERESSE AD QUALE Parte_2
SOGGETTO ASSERITAMENTE “DISSENZIENTE” RISPETTO ALLA DELIBERA IMPUGNATA E SUL VOTO EFFETTIVAMENTE IN SEDE ASSEMBLEARE DA CP_5
A FRONTE DEL CONFLITTO D'INTERESSI MANIFESTATO IN SEDE DI CP_1
DICHIARAZIONE DI VOTO (CD. “PROVA DI RESISTENZA”), CON CONSEGUENTE
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1137 E 2377 CC. E ART. 100 CPC. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 CPC. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISPONIBILITÀ DELLA PROVA E
PER OMESSA VALUTAZIONE DELLA RISULTANZE ISTRUTTORIE. VIOLAZIONE
DELL'ART. 2697 C.C. E OMESSA VALUTAZIONE DELLA SOCCOMBENZA DI OM LE ALL'ONERE PROBATORIO QUALE SOGGETTO AGENTE. VIOLAZIONE
DELL'ART. 132, N. 4) CPC. PER MANCATA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO SU CUI SI FONDA LA RATIO DECIDENDI DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO (CD.
“MOTIVAZIONE APPARENTE”)” – il consorzio appellante, in via subordinata e condizionata al rigetto del terzo motivo sopra emarginato, denuncia che il Tribunale avrebbe omesso di accertare e verificare nel caso concreto se effettivamente abbia espresso voto negativo CP_1 all'approvazione della delibera o se, piuttosto, si sia astenuta o addirittura abbia in realtà espresso voto favorevole e, in ogni caso, se si trovasse in conflitto d'interessi con la delibera CP_1 poi approvata (in quanto in tale ultimo caso il suo voto, stante il conflitto d'interessi, non potrebbe comunque essere computato per affermare che la delibera sarebbe stata rigettata, c.d. prova di resistenza).
§3.5 – Con il quinto motivo (pagg. 24/ 26) – titolato “SULL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI HA STATUITO CHE AVREBBE CP_1
CONTESTATO SPECIFICAMENTE LE DELIBERE DI APPROVAZIONE DEI BILANCI
CONSUNTIVI E DELLA PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE. OMESSA DISPOSIZIONE D'UFFICIO DELL'ISPEZIONE EX ART. 118 CPC. DELL'URNA CONTENENTE LE SCHEDE
DI VOTO AL FINE DI VERIFICARE L'EFFETTIVA ESPRESSIONE DEL VOTO DA PARTE DI OM LE (DISSENZIENTE, ASTENUTA O FAVOREVOLE). VIOLAZIONE
DELL'ART. 188 CPC. E 2697 CC. PER OMESSA ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO” – l'appellante prosegue nella esposizione della tesi di cui al motivo precedente, formulando istanza istruttoria con riguardo all'accertamento della legittimazione ad agire di CP_1
§3.6 – Con il sesto motivo (pagg. 26/28) – titolato “ IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI HA STATUITO CHE A OM LE NON SI
APPLICHEREBBE MAI IL PRIMO COMMA DELL' ART. 20 DELLO STATUTO. ILLOGICITÀ E OMESSA MOTIVAZIONE (C.D. “MOTIVAZIONE APPARENTE”). VIOLAZIONE DEGLI
ARTT. 1362 SS. CC.” – il appellante si duole della interpretazione del Tribunale circa la Parte_1 non applicabilità di detta norma statutaria nei confronti di neppure come proprietaria CP_1 di immobili nel perimetro consortile, precisando che dovrebbe contribuire al CP_1
appellante in virtù di 2 titoli ovvero: a. a titolo di contributrice ex lege per l'uso delle strade Parte_1 vicinali ad uso pubblico e come imposto dall'art. 3 D.L. Lgt. 1446/1918, b. a titolo di consorziata ordinaria per le sue proprietà immobiliari comprese nel comprensorio, come imposto dall'art. 7 D.L. Lgt. 1446/1918.
Lamenta, quindi, che il Tribunale, oltre a ritenere “speciale” il dettato del secondo comma, lo ha ritenuto pure applicabile a lì ove sia un consorziato ordinario quale proprietaria di CP_1 immobili dentro il perimetro consortile e deduce che in ogni caso il secondo comma dell'art. 20 , quale norma speciale, non può essere applicata oltre i casi effettivamente previsti, come in particolare il mancato versamento di alcun contributo.
§3.7 – In via subordinata (pag. 28) parte appellante formula il seguente motivo:
“SULL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI HA OMESSO DI ACCERTARE E MOTIVARE LA NON COMPUTABILITÀ DEL VOTO DI OM
LE AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEL QUORUM DELIBERATIVO PER CONFLITTO D'INTERESSI. VIOLAZIONE DELL'ART. 2368, TERZO COMMA E 2373 CC.”, deducendo che in caso di mancato accoglimento dei precedenti motivi, il giudice di primo grado non avrebbe comunque valutato il profilo del conflitto di interessi di cui fornisce poi una illustrazione.
§ 4 — L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
§ 4.1 — Per ordine logico, va esaminato il secondo motivo, che risulta infondato anche alla luce della nutrita giurisprudenza di legittimità che si è occupata del cospicuo contenzioso tra le parti, pure con riguardo alla giurisdizione del giudice tributario e che qui si intende integralmente richiamata.
Quel che è certo, nel caso in esame, è che la questione di cui si dibatte non è riconducibile ad un procedimento amministrativo né riguarda l'estrinsecazione di poteri autoritativi: piuttosto, si discute del diritto all'esercizio di voto da parte di nell'ambito assembleare e, quindi, di una CP_1 posizione di diritto soggettivo.
Rileva la Corte come proprio dalle sentenze del giudice amministrativo invocate dallo stesso
(v. Tar Lazio n. 12503/04 e Tar Lazio n. 6306/19) si evince come il diritto al voto è Parte_1 sicuramente legato a disposizioni statutarie – come è del resto pacifico tra le parti – mentre è da escludere che attraverso l'esercizio di un potere discrezionale amministrativo il , attraverso Parte_1
i suoi organi, possa decidere di negare o concedere detto diritto a prescindere dallo statuto medesimo.
Nel caso in esame, dunque, si discute della applicazione, da parte dell'assemblea consortile, di una norma statutaria (che collega il diritto di voto alla non morosità o meglio nega il diritto a vedersi
“calcolato” il voto in caso di morosità), con la conseguenza che la verifica della sussistenza o meno di tali presupposti non costituisce alcun potere di natura discrezionale o autoritativo, perché la disciplina non viene creata ex novo, ma esiste già, salvo verificarne la corretta applicazione. Di qui la conferma della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, questione che pur rilevabile d'ufficio, non risulta fondata come devoluta da parte appellante.
Né può avere alcuna incidenza il comportamento processuale di in quel contenzioso, CP_1 sia perché riferito a situazioni diverse rispetto a quella qui in esame, sia perché si perverrebbe alla paradossale conseguenza che una strategia difensiva (in altro giudizio e quindi neppure valutabile ex art. 115 CPC) comporti una “rinuncia” alla giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ogni qualvolta le medesime parti si ritrovino in controversie giudiziarie.
Il primo motivo, quindi, va certamente respinto.
§ 4.2 — Merita, invece, accoglimento il terzo motivo di gravame, con il quale viene devoluta la questione dell'interpretazione dell'art. 20 dello statuto consortile, alla cui redazione – peraltro – ha pacificamente partecipato lo stesso in ragione dei poteri di gestione riconosciuti vista la CP_2 natura pubblica del medesimo (profilo ormai acquisito al giudizio). Parte_1
E' pacifico tra le parti che il voto (a prescindere da quale sia stato) espresso da non è CP_1 stato tenuto in considerazione, come emerge chiaramente dal tenore del verbale di assemblea. Il Collegio è chiamato a verificare, sulla base del devoluto, se l'interpretazione resa dal Tribunale sia condivisibile e conforme, peraltro, al tenore complessivo dello Statuto, tenuto conto anche del dato letterale così come della natura del medesimo. Parte_1
Giova, a questo punto, riportare testualmente l'art. 20 dello Statuto consortile.
“In assemblea, ogni consorziato , purchè in regola con i pagamenti secondo le risultanze in atti, ha diritto al voto;
il numero di voti sarà sempre calcolato sulla base dell'ultimo ruolo di contribuzione in proporzione all'ammontare del contributo ordinario anche in pendenza di eventuali reclami sulle risultanze di esso.
Il ha diritto al voto proporzionale al contributo erogato ai sensi dell'art. 3 del D.L. CP_2
L. 1446/18 per la approvazione dei bilanci;
per quanto concerne la elezione delle cariche sociali ha diritto di partecipazione nei modi indicati all'art. 22 commi 3 e 4.
Per comodità amministrativa il numero dei voti potrà essere espresso in carature millesimali. Il consorziato, nel caso di contestazione con le risultanze in atti, a richiesta, dovrà esibire documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi dovuti”. Ora, il Tribunale ha fornito di tale norma una interpretazione molto restrittiva, ritenendo che la posizione del sia stata “trattata” in modo del tutto separato rispetto ad ogni CP_2 consorziato, sì da non assoggettare alla regola dell'impedimento al diritto di voto in CP_1 caso di morosità, quest'ultima peraltro certa ed acclarata anche per le annualità di cui qui si discute, così come per altre annualità, visto il nutrito contenzioso che ha visto soccombere l'ente comunale pure in sede di esecuzione forzata.
Ritiene il Collegio che detta interpretazione – come criticata con ampie argomentazioni dal Parte_1 appellante – non sia condivisibile e ciò sia alla luce della lettura completa della norma statutaria (art. 20) e complessiva dello statuto stesso, nonché alla luce dell'orientamento espresso dai giudici di merito che si sono occupati delle morosità in cui è incorsa nelle sentenze che sono CP_1 state pure allegate al fascicolo informatico.
A questo proposito, giova richiamare la distinzione – nella posizione di in relazione CP_1 al – che detta giurisprudenza ha formulato, tenendo conto della peculiare natura del Parte_1
medesimo. Parte_1
Con delibera del Commissario Straordinario del n.2913 dell'08.08.1947 è stato CP_2 costituito il aperte al pubblico transito, ai sensi degli artt. 1 e 2 Controparte_6 del D.L.lgt.1446/1918. Dall'art. 1 dello Statuto si evince che del fanno parte “tutti gli Parte_1 immobili siti nel Comprensorio di e diramazioni nell'ambito della zona Parte_1 definita dalla convenzione …. e ricompresi nella planimetria” allegata allo Statuto, mentre all'art. 2
è precisato lo scopo del che, alla luce delle disposizioni del vigente codice della strada, è Parte_1 così definito “Escluso ogni scopo di lucro il ha l'obbligo di procedere alla CP_7 manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle attrezzature , impianti e servizi. Ha altresì lo scopo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle opere di miglioramento delle sedi stradali e dei relativi servizi delle vie consorziali situate nel Comprensorio consortile”. A fronte della natura pubblica e obbligatoria del , in virtù di quanto previsto dall'art. 3 del Parte_1
D.L. lgt. N.1446/1918, “il è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione CP_2
e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade”. Entro i limiti imposti dalla legge, la misura della contribuzione (tra un quinto e la metà) è quantificata da un provvedimento dell'ente comunale, autoritativo e discrezionale, impugnabile eventualmente dinanzi al giudice amministrativo, che riguardo al opponente risale al 2010, ovvero alla Parte_1 deliberazione della giunta comunale n. 90 del 30 marzo 2010 con la quale il contributo per il e diramazioni era stato confermato, come per le annualità precedenti Parte_1 al 2010, nel 50 per cento delle spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle sole strade aperte al pubblico transito per i Consorzi, disponendo che per gli anni successivi, la percentuale del contributo doveva essere stabilita “annualmente in base alle disponibilità finanziarie del e CP_2 sulla scorta delle risultanze tecniche effettuate dagli Uffici Tecnici del Municipi sulla effettiva necessità dei lavori manutentivi”. Nella stessa delibera si dava poi mandato alle Direzioni Tecniche dei municipi di verificare “che il ruolo emesso da ogni singolo Consorzio ai fini dell'erogazione del contributo comunale sia coerente rispetto al Bilancio preventivo dello stesso Ente e con la misura del contributo comunale previsto”.
Alcuna altra delibera della giunta capitolina risulta avere rideterminato la misura della contribuzione. La contribuzione prevista dall'art.3 cit. è, quindi, necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente pubblico, la cui costituzione è imposta dalla legge. E non è possibile collegare la quantificazione della contribuzione all'approvazione del bilancio consuntivo in quanto ciò non consentirebbe al di assumere alcun impegno di spesa per la realizzazione delle sue finalità Parte_1
(affidamento di appalti o quant'altro necessario per la manutenzione e gestione delle strade). In tali pronunce - inoltre – è stata chiarita la distinzione fra il contributo dovuto ai Consorzi dai comuni ex art. 3 del D.Lgt. 1446/1918 e il contributo dovuto quale “onere reale del fondo” ex art. 7 dello stesso decreto, riferito alle proprietà immobiliari di insistenti sul territorio CP_1 consortile. In particolare, il primo corrisponde a un finanziamento riconosciuto dalla legge e il beneficiario rappresenta un portatore di un diritto soggettivo.
Ancora, è stato condivisibilmente affermato (v. Trib. Roma n 3380/24) che la posizione di
[...]
non può essere di “privilegio” e segnatamente: si applica la sospensione del diritto di voto CP_1 ad ogni consorziato che sia in mora nel versamento dei contributi in quanto detta disposizione può essere applicata in via generale e legittimamente è contenuta nello statuto consortile ( la cui illegittimità non è stata sufficientemente ed adeguatamente contestata da neppure in CP_1 questo giudizio). Tali considerazioni, peraltro, si ritrovano anche nella sentenza n. 3949/25 della Corte di appello di Roma. Dunque, nessuna posizione di sostanziale privilegio è riservata all'amministrazione capitolina che, in quanto consorziata, è tenuta al pagamento dei contributi e non ha dimostrato di avervi adempiuto e quindi non ha dimostrato che l'esclusione dal diritto di voto sia illegittima e che infine essa abbia provveduto al corrispondente pagamento.
Tale convincimento si trae, innanzitutto, dalla formulazione dell'art. 20 che, al primo comma, detta la “sospensione” dal computo del voto per il consorziato moroso, stabilendo, poi, al secondo comma la “misura” del voto di in base all'entità del contributo dalla stessa erogato. CP_1
Già tale formulazione consente di affermare che se – per quell'annualità – ha versato CP_1 il contributo “0”, pare logico e conseguenziale che è pure “0” il valore del suo voto, il che coincide perfettamente con il non computo del voto medesimo in caso di morosità.
Ma poi l'art. 20 sopra riportato ha una previsione di “chiusura” che non fa più alcuna distinzione tra partecipanti al consorzio: il consorziato, nel caso di contestazione con le risultanze in atti, a richiesta, dovrà esibire documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi dovuti, onere che non viene distinto per che è pur sempre consorziata quanto meno quale proprietaria CP_1 di immobili all'interno del perimetro consortile, sicchè quanto meno sotto questo profilo la sua posizione rientrerebbe nella previsione di cui al primo comma. In ogni caso, ritiene il Collegio che ulteriori spunti di convincimento sono rintracciabili in altre norme statutarie: l'art. 22 prevede che per essere nominati componenti del consiglio di amministrazione occorre essere “in regola” con i versamenti, ma in questo caso (già CP_1 CP_2 CP_2 non viene assoggettata a tale onere solo per un motivo, cioè perché non è componente elettivo bensì
“di diritto”. La ragione è evidente: tale presenza dell'ente pubblico è funzionale al controllo della gestione, tanto è vero che la valutazione dei bilanci – preventivo e consuntivo – viene da tale organo eseguita per poi sottoporla alla assemblea dei consorziati per l'approvazione definitiva. Ritiene, allora, il Collegio che proprio tale passaggio ha una sua logica, nel senso che mentre nel controllo di gestione ben può stare a prescindere dalla sua contribuzione, al momento CP_1 invece della manifestazione di volontà assembleare dei consorziati la sua posizione è “affievolita” ed
è strettamente correlata alla misura del contributo che essa fornisce al medesimo. Parte_1
In sostanza, non può condividersi l'operazione interpretativa del Tribunale che, nella sentenza impugnata, appare confondere i ruoli dei due organi consortili.
Né convince, invero, il richiamo all'art. 18 che prevede il diritto di (già CP_1 CP_2
di partecipare all'assemblea, dovendosi tenere distinto tale diritto rispetto al computo del voto
[...] del partecipante “moroso”. Infine, l'art. 13 è altrettanto chiaro: l'assemblea è costituita dai consorziati in regola con i contributi e le sue deliberazioni sono vincolanti anche per i dissenzienti. Dunque, ha sicuramente CP_1 diritto di partecipare all'assemblea (a volerla considerare anche in questa sede come componente di diritto ma solo per la posizione di soggetto pubblico ex art. 3 dello statuto), ma non può dirsi tale sotto il profilo di “non utente” bensì proprietaria di beni immobili (elemento incontestato) all'interno del stesso, sì da poterla individuare come consorziata essa stessa. Parte_1
Questo profilo , peraltro, pare del tutto sfuggito alla sentenza impugnata che, pertanto, dovrà essere riformata, atteso che non poteva vedersi computato – a causa della sua morosità in CP_1 entrambe le vesti assunte all'interno del consorzio come sopra descritte – il proprio voto dissenziente nell'assemblea di cui qui si discute.
Ne consegue il rigetto della originaria impugnativa di CP_1 Tutte le altre questioni, pure devolute da parte appellante, restano assorbite, ivi comprese le istanze istruttorie;
egualmente deve dirsi per le eccezioni sollevate da CP_1
§ 5 — Quanto alle spese del doppio grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.738,00 Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00
Compenso tabellare (valori medi) € 10.860,00
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00 Compenso tabellare (valori medi) € 12.156,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n.9457/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originaria domanda formulata da CP_1
2. Condanna alla rifusione, in favore del appellante, delle spese del doppio CP_1 Parte_1 grado che si liquidano in Euro 10.860,00 per il primo grado ed in Euro 12.156,00 per il secondo grado, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
IL PRESIDENTE Il consigliere estensore