Art. 2.
L'ultimo comma dell'art. 17 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali di importazione e' sostituito dal seguente:
E' compreso nel valore imponibile della merce quello dei suoi recipienti interni ed esterni e degli imballaggi in genere che non siano soggetti al dazio loro proprio.
Tuttavia, il valore dei recipienti che, secondo gli usi commerciali, sono normalmente restituiti al mittente e che come tali, a norma del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ammessi alla importazione temporanea per essere vuotati, concorre a formare il valore imponibile della merce contenutavi solo quando detti recipienti risultino fatturati per cessione definitiva o, comunque, non vengano riesportati.
L'ultimo comma dell'art. 17 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali di importazione e' sostituito dal seguente:
E' compreso nel valore imponibile della merce quello dei suoi recipienti interni ed esterni e degli imballaggi in genere che non siano soggetti al dazio loro proprio.
Tuttavia, il valore dei recipienti che, secondo gli usi commerciali, sono normalmente restituiti al mittente e che come tali, a norma del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ammessi alla importazione temporanea per essere vuotati, concorre a formare il valore imponibile della merce contenutavi solo quando detti recipienti risultino fatturati per cessione definitiva o, comunque, non vengano riesportati.